Corso di Diritto romano II (2014-2015)
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Inquadramento del problema
1.1 Il fenomeno ‘guerra’.
1.2 Guerra e Diritto.
1.3 Excursus sul significato di ‘guerra giusta’.
2. ‘Bellum iustum’ e ordinamento feziale.
2.1 Definizione di ‘bellum’.
2.2 I ‘feziali’.
2.3 Liv. 1,36.
Corso di Diritto romano II (2014-2015)
 Libri consigliati per la preparazione
dell’esame:
A. Calore, Appunti sul ‘bellum iustum’, rist.
Giappichelli, Torino 2015.
18/12/2015
A©alore
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Bibliografia
 F. de Saussure (svizzero, 1857-1913);
 E. Benveniste (francese, 1902-1076)
Vocabolario delle istituzioni indo-europee,
voll. I-II, Einaudi;
 R. Koselleck (tedesco, 1923-2006), Per un
lessico della modernità, ed. Ombre corte 2012;
18/12/2015
3
Bibliografia
 S.P. Huntington, (USA, 1927-2008) Lo scontro
delle civiltà e il nuovo ordine internazionale (1993),
Garzanti 1997;
 Von Clausewitz (prussiano, 1780-1831), Della
guerra, Einaudi 2000;
 R. Aron (francese, 1915-1983);
 N. Bobbio (italiano, 1909-2004);
18/12/2015
4
Bibliografia
 T. HOBBES (filosofo britannico, 1588-1679);
 H. GROTIUS (giurista olandese, 1583-1645 De iure
belli ac pacis);
 M. WALZER (filosofo statunitense n. 1935), Guerre
giuste e ingiuste (1977), trad. it., Liguori, Napoli,
1990.
Febbraio-aprile 2014
A. Calore
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Bellum iustum- Guerra giusta
 Eraclito fr. 53 DK (500 a.C.)
 Pólemos pánton mèn patèr esti, pánton dè basiléus, kaì toùs mèn theoùs
édexe toùs dè anthrópous. toùs mèn doúlous epoíese toùs dè eleuthérous».

 La guerra è padre e re di tutte le cose, rivela gli uni come dèi,
gli altri come uomini, e gli uni rende schiavi, gli altri liberi.
febbraio-aprile 2014
A. Calore
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Def. di guerra
«Un atto di violenza diretto a costringere l’avversario a
seguire la nostra volontà» (Clausewitz, 1832).
«Conflitto armato fra due entità politiche indipendenti,
per mezzo di forze militari organizzate e per il
perseguimento di una politica tribale o nazionale»
(Aron).
«Lo scontro volontario di molti che si schierano su due
fronti opposti nell’intezione di piegarsi fisicamente
l’un l’altro» (Bonanate, 1998,10).
febbraio-aprile 2014
A. Calore
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Conflitto 1
 «opposizione fra gruppi e individui per il
possesso di beni e per la realizzazione di valori
reciprocamente incompatibili» (Aron).
 «Una forma di interazione fra individui, gruppi,
collettività, Stati» (Pasquino)
febbraio-aprile 2014
A. Calore
8
Conflitto 2
 Nam cum sint duo genera decertandi, unum per
disceptationem, alterum per vim, cumque illud proprium
sit hominis, hoc beluarum, confugiendum est ad
posterius, si uti non licet superiore.
 «Essendovi infatti due generi di contesa, l’una per mezzo
della discussione, l’altra con la forza, ed essendo la prima
specifica dell’uomo, la seconda dei bruti, si dovrà
ricorrere a questa nel caso non sia possibile valersi della
prima».
febbraio-aprile 2014
A. Calore
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Aug. Civ. 19,12
Vnde pacem constat belli esse optabilem finem.
«Chiunque in qualsiasi modo considera i fatti umani e il comune
sentimento naturale ammette con me questa verità; come infatti non
v’è alcuno che non voglia godere, così non v’è chi non voglia avere la
pace. Anche quelli che vogliono la guerra non vogliono altro che
vincere, desiderano quindi con la guerra raggiungere una pace gloriosa.
La vittoria infatti non è altro che il soggiogamento di coloro che
oppongono resistenza e quando questo si sarà verificato vi sarà la pace.
Dunque con l’intento della pace si fanno le guerre anche da coloro che
si adoperano a esercitare il valore guerresco dirigendo le battaglie. Ne
risulta che la pace è il fine auspicabile della guerra.
Cic. off. 1,34
 Quare suscipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine
iniuria in pace vivatur.
 S’intraprenderanno dunque le guerre per poter
vivere in pace senza offesa, e dopo la vittoria si
dovrà perdonare a coloro che nella guerra non
siano stati crudeli ed inumani.
Arist. Pol. VII,1333a-b
 «Ora la vita tutta si divide in attività e ozio, in
guerra e pace, e delle azioni talune sono
necessarie e utili, altre belle. A loro riguardo si
deve fare la stessa distinzione che s’è fatta per le
parti dell’anima e per la loro attività: la guerra
deve essere in vista della pace, l’attività in vista
dell’ozio, le cose necessarie e utili in vista di
quelle belle».
Cic. Rep. 3,23,35
 Illa iniusta bella sunt, quae sunt sine causa suscepta. <Nam extra
ulciscendi aut propulsandorum hostium causam bellum geri iustum
nullum potest> [Isid.: Et hoc idem Tullius parvis interiectis
subdidt] Nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatum, nisi
dictum, nisi de repetitis rebus.
 Ingiuste sono quelle guerre intraprese senza motivo.
Infatti nessuna guerra può essere fatta giustamente, salvo
che per vendicare un’offesa o per ricacciare il nemico. E
lo stesso Tullio aggiunge subito dopo: nessuna guerra è ritenuta
giusta se non è annunziata, dichiarata e per la restituzione
di cose.
Guerra al terrorismo? Dichiarazione di B.
Leon su la Repubblica 3 marzo 2015
febbraio-aprile 2014
A. Calore
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Carta Nazioni Unite artt. 1,1-2; 55: PACE
I fini delle Nazioni Unite sono:
 Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le
minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre
violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità
ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o
la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che
potrebbero portare ad una violazione della pace;
 Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del
principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e
prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale.
 55. Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono
necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli tra le nazioni,
basati sul rispetto del principio dell ’ eguaglianza dei diritti o
dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:…
Carta Nazioni Unite art. 51: Guerra
 Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale
di autotutela individuale o collettiva, nel senso che abbia luogo un
attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il
Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per
mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da
Membri nell ’ esercizio di questo diritto di autotutela sono
immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza e non
pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo
la presente Carta, al Consiglio di sicurezza, di intraprendere in qualsiasi
momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o
ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
The North Atlantic Treaty (Trattato NATO)
Washington D.C. - 4 April 1949
art. 5
 Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in
Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco
diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un
tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di
legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello
Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate
intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le
altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della
forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione
dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e
tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente
portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure
termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure
necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza
internazionali.
Costituzione italiana 1949 art. 11
 L’Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali…
Costituzione giapponese art. 9
 Nella sincera aspirazione alla pace internazionale, basata
sulla giustizia e l’ordine, il Popolo Giapponese rinuncia
per sempre alla Guerra quale sovrano diritto della
nazione e alla minaccia o all’uso della forza come mezzo
per la risoluzione delle dispute internazionali.
Allo scopo di raggiungere l’obiettivo di cui al precedente
paragrafo, le forze di terra, di mare ed aeree, così come le
altre potenzialità belliche, non saranno mai mantenute.
Non sarà riconosciuto il diritto dello stato alla guerra.
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