Corso di Diritto romano II (2014-2015) PROGRAMMA DEL CORSO 1. Inquadramento del problema 1.1 Il fenomeno ‘guerra’. 1.2 Guerra e Diritto. 1.3 Excursus sul significato di ‘guerra giusta’. 2. ‘Bellum iustum’ e ordinamento feziale. 2.1 Definizione di ‘bellum’. 2.2 I ‘feziali’. 2.3 Liv. 1,36. Corso di Diritto romano II (2014-2015) Libri consigliati per la preparazione dell’esame: A. Calore, Appunti sul ‘bellum iustum’, rist. Giappichelli, Torino 2015. 18/12/2015 A©alore 2 Bibliografia F. de Saussure (svizzero, 1857-1913); E. Benveniste (francese, 1902-1076) Vocabolario delle istituzioni indo-europee, voll. I-II, Einaudi; R. Koselleck (tedesco, 1923-2006), Per un lessico della modernità, ed. Ombre corte 2012; 18/12/2015 3 Bibliografia S.P. Huntington, (USA, 1927-2008) Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine internazionale (1993), Garzanti 1997; Von Clausewitz (prussiano, 1780-1831), Della guerra, Einaudi 2000; R. Aron (francese, 1915-1983); N. Bobbio (italiano, 1909-2004); 18/12/2015 4 Bibliografia T. HOBBES (filosofo britannico, 1588-1679); H. GROTIUS (giurista olandese, 1583-1645 De iure belli ac pacis); M. WALZER (filosofo statunitense n. 1935), Guerre giuste e ingiuste (1977), trad. it., Liguori, Napoli, 1990. Febbraio-aprile 2014 A. Calore 5 Bellum iustum- Guerra giusta Eraclito fr. 53 DK (500 a.C.) Pólemos pánton mèn patèr esti, pánton dè basiléus, kaì toùs mèn theoùs édexe toùs dè anthrópous. toùs mèn doúlous epoíese toùs dè eleuthérous». La guerra è padre e re di tutte le cose, rivela gli uni come dèi, gli altri come uomini, e gli uni rende schiavi, gli altri liberi. febbraio-aprile 2014 A. Calore 6 Def. di guerra «Un atto di violenza diretto a costringere l’avversario a seguire la nostra volontà» (Clausewitz, 1832). «Conflitto armato fra due entità politiche indipendenti, per mezzo di forze militari organizzate e per il perseguimento di una politica tribale o nazionale» (Aron). «Lo scontro volontario di molti che si schierano su due fronti opposti nell’intezione di piegarsi fisicamente l’un l’altro» (Bonanate, 1998,10). febbraio-aprile 2014 A. Calore 7 Conflitto 1 «opposizione fra gruppi e individui per il possesso di beni e per la realizzazione di valori reciprocamente incompatibili» (Aron). «Una forma di interazione fra individui, gruppi, collettività, Stati» (Pasquino) febbraio-aprile 2014 A. Calore 8 Conflitto 2 Nam cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud proprium sit hominis, hoc beluarum, confugiendum est ad posterius, si uti non licet superiore. «Essendovi infatti due generi di contesa, l’una per mezzo della discussione, l’altra con la forza, ed essendo la prima specifica dell’uomo, la seconda dei bruti, si dovrà ricorrere a questa nel caso non sia possibile valersi della prima». febbraio-aprile 2014 A. Calore 9 Aug. Civ. 19,12 Vnde pacem constat belli esse optabilem finem. «Chiunque in qualsiasi modo considera i fatti umani e il comune sentimento naturale ammette con me questa verità; come infatti non v’è alcuno che non voglia godere, così non v’è chi non voglia avere la pace. Anche quelli che vogliono la guerra non vogliono altro che vincere, desiderano quindi con la guerra raggiungere una pace gloriosa. La vittoria infatti non è altro che il soggiogamento di coloro che oppongono resistenza e quando questo si sarà verificato vi sarà la pace. Dunque con l’intento della pace si fanno le guerre anche da coloro che si adoperano a esercitare il valore guerresco dirigendo le battaglie. Ne risulta che la pace è il fine auspicabile della guerra. Cic. off. 1,34 Quare suscipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine iniuria in pace vivatur. S’intraprenderanno dunque le guerre per poter vivere in pace senza offesa, e dopo la vittoria si dovrà perdonare a coloro che nella guerra non siano stati crudeli ed inumani. Arist. Pol. VII,1333a-b «Ora la vita tutta si divide in attività e ozio, in guerra e pace, e delle azioni talune sono necessarie e utili, altre belle. A loro riguardo si deve fare la stessa distinzione che s’è fatta per le parti dell’anima e per la loro attività: la guerra deve essere in vista della pace, l’attività in vista dell’ozio, le cose necessarie e utili in vista di quelle belle». Cic. Rep. 3,23,35 Illa iniusta bella sunt, quae sunt sine causa suscepta. <Nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causam bellum geri iustum nullum potest> [Isid.: Et hoc idem Tullius parvis interiectis subdidt] Nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatum, nisi dictum, nisi de repetitis rebus. Ingiuste sono quelle guerre intraprese senza motivo. Infatti nessuna guerra può essere fatta giustamente, salvo che per vendicare un’offesa o per ricacciare il nemico. E lo stesso Tullio aggiunge subito dopo: nessuna guerra è ritenuta giusta se non è annunziata, dichiarata e per la restituzione di cose. Guerra al terrorismo? Dichiarazione di B. Leon su la Repubblica 3 marzo 2015 febbraio-aprile 2014 A. Calore 14 Carta Nazioni Unite artt. 1,1-2; 55: PACE I fini delle Nazioni Unite sono: Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace; Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale. 55. Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli tra le nazioni, basati sul rispetto del principio dell ’ eguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:… Carta Nazioni Unite art. 51: Guerra Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel senso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell ’ esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo la presente Carta, al Consiglio di sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. The North Atlantic Treaty (Trattato NATO) Washington D.C. - 4 April 1949 art. 5 Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Costituzione italiana 1949 art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali… Costituzione giapponese art. 9 Nella sincera aspirazione alla pace internazionale, basata sulla giustizia e l’ordine, il Popolo Giapponese rinuncia per sempre alla Guerra quale sovrano diritto della nazione e alla minaccia o all’uso della forza come mezzo per la risoluzione delle dispute internazionali. Allo scopo di raggiungere l’obiettivo di cui al precedente paragrafo, le forze di terra, di mare ed aeree, così come le altre potenzialità belliche, non saranno mai mantenute. Non sarà riconosciuto il diritto dello stato alla guerra.