STUDIO LEGALE DOMENICHINI
I MODELLI ORGANIZZATIVI
NEL NUOVO SISTEMA
DELINEATO DAL D.LGS. 81/08
L'armonizzazione con il modello organizzativo 231
Avv. Pietro Domenichini, Pesaro 10 Luglio 2008
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responsabilità amministrativa
dell'ente da reato
•
Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto una forma nuova di responsabilità:
•
quando vengano commessi dai soggetti apicali di un ente alcuni reati i cui
effetti costituiscano un vantaggio per l'ente stesso
L'ENTE E' RESPONSABILE IN PROPRIO
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responsabilità amministrativa
dell'ente da reato
• L'ente può esimersi da responsabilità
soltanto in due modi:
• 1) dimostrando che il soggetto autore del reato ha agito unicamente nel
proprio interesse
• 2) dimostrando di avere adottato ed efficacemente attuato un modello
organizzativo idoneo alla prevenzione della commissione di reati quali
quello verificatosi
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i modelli organizzativi
• il modello di cui all'art. 6 D.lgs. 231/01 deve:
•
•
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•
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire
la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
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i modelli organizzativi
• il modello di cui all'art. 30 D.lgs. 81/08 deve
provvedere:
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•
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria; e) alle attivita' di informazione e
formazione dei lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure
adottate.
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Le sanzioni per la responsabilità amministrativa
• Le sanzioni temporanee (art. 14)
•
Il D.lgs. 81/08 ha esteso a tutte le imprese il regime già conosciuto per i cantieri edili
(vedi D.L. 223/06 – Decreto Bersani)
• Le condizioni di applicabilità sono stabilite dall’art. 14:
- gravi violazioni in materia di lavoro irregolare e sommerso
- gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• La sanzione può essere revocata sotto una duplice condizione:
- regolarizzazione delle posizioni e/o ripristino delle regolari
condizioni di lavoro
- pagamento della somma aggiuntiva fissa di Euro 2.500,00
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Le sanzioni per la responsabilità amministrativa
• Le sanzioni afflittive
•
Il D.lgs. 81/08 prevede, come già il sistema del D.Lgs. 231/01, due tipi di sanzioni:
delitto
Sanzioni interdittive
Sanzioni pecuniarie
Art. 589 c.p. per violazione art.
55 secondo comma D.lgs. 81/01
da tre mesi a un anno
da 500 a 1000 quote
Art. 589 c.p.
Da tre mesi a un anno
Da 250 a 500 quote
Art. 590 c.p.
Fino a sei mesi
Fino a 240 quote
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Le sanzioni per la responsabilità amministrativa
• Le sanzioni afflittive
•
Il D.lgs. 81/08 prevede, come già il sistema del D.Lgs. 231/01, due tipi di sanzioni:
• Le sanzioni interdittive comportano:
- L’interdizione dall’esercizio dell’attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
all’esercizio dell’attività
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- l’esclusione (o revoca) da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi da tre mesi a un anno.
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i modelli organizzativi nel nuovo sistema delineato dal d.lgs. 81/08