VII COMMISSIONE
Ddl APREA N.953
SOMMARIO:
CAPO:
I GOVERNO DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE
II STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI
III RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
DELLE
SCUOLE AUTONOME
CAPO I
GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 1
Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche
- Si ribadisce che queste norme sono finalizzate alla
attuazione dell’autonomia scolastica
- Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria
piena
- Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche
contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e,
sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi
- Gli statuti delle scuole regolano l’istituzione, la composizione e
il
funzionamento degli organi interni, le forme e le modalità
di partecipazione della comunità scolastica.
Art.2
Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di
istituzioni scolastiche autonome
•
•
•
•
Solo le scuole superiore, “singolarmente o in rete, possono promuovere o
partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi, finalizzati al sostegno
della loro attività”
Le scuole si rivolgeranno a privati, ad imprese, associazioni, consorzi,per
reperire fondi, poiché lo Stato darà solo una cifra fissa, uguale per tutte le
scuole. Essendo la scuola un “servizio” erogabile sia dal pubblico che dal
privato, si considerano questi soggetti come “espressione dell’azione
pubblica”
Le scuole saranno soggette a chi le finanzierà e le gestirà. Le Fondazioni,
enti a capitale misto pubblico/privato, per investire in una scuola dovranno
avere un ritorno: condizionamenti culturali, religiosi formazione di forzalavoro per le imprese che le finanziano ecc..
Si creeranno forti disparità tra le scuole secondo la loro ubicazione
territoriale e le risorse ivi presenti
Art. 3
Organi delle istituzioni scolastiche
Il Dirigente scolastico con funzioni di gestione (art.4)
Il Consiglio d’indirizzo con funzione d’indirizzo delle scelte educative
(art. 5 e6)
I Consigli dei Dipartimenti Tecnici - ex Collegio docenti (art.7)
Gli Organi di valutazione collegiale degli alunni (art.8)
Il Nucleo di valutazione (art.10)
Art.5
Consiglio d’indirizzo
•
approva e modifica, con la maggioranza dei due terzi, lo statuto della scuola
comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri
membri;
b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c) delibera il piano dell'offerta formativa;
d) approva il programma annuale e, – nei limiti consentiti dalla legge
di
bilancio – anche pluriennale (bilancio di previsione) ;
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di valutazione, di cui all'art. 10;
h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e la
partecipazione a fondazioni e consorzi di cui all’art. 2
Per l’esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) ad h) è necessaria
la proposta del dirigente scolastico.
Art. 6
Composizione del consiglio di indirizzo (C.di In.)
Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero di membri fra 7 ed
11. La sua composizione è fissata dallo Statuto, secondo i
seguenti criteri:
il dirigente scolastico e il DSGA sono membri di diritto;
la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
aumenta
il potere delle famiglie, come avviene nelle scuole private
nelle scuole superiori è assicurata la rappresentanza degli studenti;
i membri esterni, scelti fra le realtà di cui, all’art. 1
c. 3,
sono non più di 2.
Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli
studenti sono stabilite dal regolamento. I membri esterni sono scelti dal
consiglio secondo modalità stabilite dal regolamento.
Il C.di In. è presieduto da un genitore o da un componente esterno .
Il DSGA svolge le funzioni di segretario del consiglio.
Gli studenti minorenni del C.di In. non hanno diritto di voto sul bilancio
di previsione e sul conto consuntivo.
Art.7
Consigli dei dipartimenti
•
•
Sostituiscono il Collegio dei docenti
I Consigli dei dipartimenti, sono organi tecnici, organizzati per aree disciplinari o
interdisciplinari, con compiti di programmazione delle attività didattiche, educative e
valutative, in attuazione del POF che,ricordiamolo, è deliberato dal Cons. d’Indirizzo
•
Fanno parte dei Consigli di ciascun dipartimento i docenti delle rispettive discipline
•
Il regolamento di istituto disciplina le modalità di costituzione e funzionamento
dei Consigli dei dipartimenti ed il loro coordinamento
•
I Consigli dei dipartimenti tecnici si riuniscono in seduta obbligatoria all'inizio di ogni
anno scolastico e ogni qualvolta nel corso dell’anno scolastico se ne ravvisi la
necessità per approvare collegialmente le attività didattiche, educative e valutative
delle istituzioni scolastiche
Art.8
Organi di valutazione collegiale degli alunni
I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede
collegiale, i livelli di apprendimento degli alunni,
periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano
le competenze in uscita, secondo modalità indicate dal
regolamento di istituto .
• Non si parla più di consiglio di classe; forse perché alla
valutazione concorreranno anche figure esterne alla scuola, con
cui l’alunno svolgerà attività????
Art. 9
Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e
didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle
attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui
garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.
L’attenzione è sempre rivolta all’ “utenza”
Art. 10
Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto
•
Ogni scuola costituisce, in raccordo con l’ INVALSI, un nucleo di
valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio
scolastico, composto da docenti senior e da non più di 2 membri
esterni, secondo modalità definite nel regolamento, che ne prevede
anche il compenso.
• Le valutazioni espresse annualmente, sulla base di indicatori
nazionali forniti dall’INVALSI, sono assunte come parametro di
riferimento per l'elaborazione del POF e del programma
annuale delle attività.
• S’istituisce il Portfolio del docente, I docenti saranno valutati in
base “all’efficacia dell’azione didattica e la solerzia
nell’esecuzione del POF, (i test INVALSI saranno il metro per
la valutazione, quindi il metro per lo stipendio!)
• cercano di comprare il collaborazionismo dei docenti
che dovranno piegare la loro didattica e la loro idea di
scuola ai dettami dei Consiglio di Indirizzo e
all’esecuzione di ciò che sarà contenuto nei POF da loro
elaborati
Capo II
Stato giuridico dei docenti
ART. 14 CARRIERA DOCENTE
TRE DISTINTI LIVELLI:
• DOC ORDINARIO, ESPERTO, SENIOR
• con distinto riconoscimento giuridico-economico.
• I DOC. ESPERTI E SENIOR possono svolgere ulteriori incarichi in
relazione all’attuazione dell’autonomia (per i doc. ordinari invece si
riduce l’accesso al FIS)
• I SOLI DOC. SENIOR possono svolgere:
- funzione di formazione iniziale e di aggiornamento permanente,
- coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto,
- valutazione interna e esterna
- collaborazione con il dirigente
Passaggio da doc. ordinario a doc. esperto
I DOC. ORDINARI ED ESPERTI sono soggetti a valutazione periodica. i
risultati conseguiti sono utili alla progressione di carriera e confluiscono nel
portfolio personale del docente.
Il passaggio da doc. ordinario a esperto avviene, a domanda, per selezione
di titoli professionali e crediti, effettuata dalla commissione di valutazione,
presieduta dal Dirigente e composta da 2 docenti senior, eletti all'interno
della scuola dai soli docenti esperti e senior.
Il passaggio da doc. ordinario a docente senior, avviene, a domanda, con
un concorso e corso di formazione, a livello di reti di scuole.
•
Il MIUR, di concerto con il Ministro dell'economia, determina annualmente il
contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli, e stabilisce
le modalità delle procedure selettive espletate dalle singole scuole.
RETRIBUZIONE
•
DENTRO CIASCUN LIVELLO PROFESSIONALE
la retribuzione iniziale non puo’ essere inferiore al 30% in piu’ rispetto al
livello precedente.
la progressione economica automatica per anzianita’ è da quantificare nel
ccnl (nella bozza precedente l’automatismo era ogni 2 anni)
• TRA I VARI LIVELLI
la diversificazione salariale, è da quantificare in contrattazione nazionale
nb: i docenti ordinari ed esperti sono soggetti a valutazione periodica e il
giudizio “gravemente negativo”, puo’ comportare l’interruzione temporanea
della progressione economica di carriera per anzianita’ (art. 17)
ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE
(ART.15)
• l’associazionismo professionale puo’ svolgersi all’interno
delle istituzioni scolastiche.
• a livello nazionale,regionale e delle singole istituzioni
scolastiche le associazioni professionali accreditate ai
sensi della normativa vigente sono consultate in merito
alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei
docenti
ART.16
AREA CONTRATTUALE AUTONOMA
• “..al fine di garantire l’autonomia della professione docente e la
liberta’ di insegnamento, e’ istituita una specifica area
contrattuale dei docenti”
• L’ area contrattuale separata, indebolisce ulteriormente il potere
contrattuale e rivendicativo della scuola,che in questo modo é più
ricattabile perché dispersa in rivendicazioni corporative
CAPO III
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME
(Art.17)
Consigli delle autonomie scolastiche
Si istituiscono a livello nazionale e regionale i Consigli delle autonomie
scolastiche. Quale sia la funzione non è chiara.
I rappresentanti dei Consigli delle autonomie scolastiche sono eletti dai
Dirigenti e dai Presidenti dei Consigli di indirizzo delle istituzioni
scolastiche, quindi senza la componente di docenti e di ATA
Nella precedente bozza, erano previsti gli organismi tecnici rappresentativi a livello
nazionale e regionale. Sostituivano il CNPI e il CSP, organismi eletti dai lavoratori
secondo il profilo professionale; organi consultivi, sui provvedimenti disciplinari a
carico del personale e su altre materie. Nella bozza attuale gli organismi tecnici
sono spariti.
Funzioni dell’ organismi tecnico rappresentativo nazionale
(Art. 21 soppresso)
• Queste erano le funzioni attribuite agli Organismi Tecnici
rappresentativi della precedente bozza. Se tali funzioni fossero
attribuite ai Consigli delle autonomie scolastiche, ci sarebbe
rappresentanti eletti, solo Dirigenti e Presidenti del Consiglio
d’indirizzo
• Raccoglie i dati degli albi regionali
• Formula proposte per la formazione, aggiornamento, l’abilitazione e
gli standard valutativi dei docenti
• Redige e aggiorna il codice deontologico
• Esercita potestà disciplinare sugli iscritti negli albi regionali
• Formula inoltre proposte sui criteri di valutazione del sistema e per il
reclutamento dei docenti
Conclusioni
Concludo parafrasando Michael Moor, regista americano,
che finisce il suo ultimo film, con un appello rivolto al
pubblico
mi sono scocciata di fare battaglie per difendere la scuola,
o almeno, di farle da sola, o con i compagni di sempre
le prossimo vorrei che le facessimo insieme
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Presentazione - Cobas Scuola Palermo