VII COMMISSIONE Ddl APREA N.953 SOMMARIO: CAPO: I GOVERNO DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE II STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI III RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME CAPO I GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Art. 1 Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche - Si ribadisce che queste norme sono finalizzate alla attuazione dell’autonomia scolastica - Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria piena - Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi - Gli statuti delle scuole regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Art.2 Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di istituzioni scolastiche autonome • • • • Solo le scuole superiore, “singolarmente o in rete, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi, finalizzati al sostegno della loro attività” Le scuole si rivolgeranno a privati, ad imprese, associazioni, consorzi,per reperire fondi, poiché lo Stato darà solo una cifra fissa, uguale per tutte le scuole. Essendo la scuola un “servizio” erogabile sia dal pubblico che dal privato, si considerano questi soggetti come “espressione dell’azione pubblica” Le scuole saranno soggette a chi le finanzierà e le gestirà. Le Fondazioni, enti a capitale misto pubblico/privato, per investire in una scuola dovranno avere un ritorno: condizionamenti culturali, religiosi formazione di forzalavoro per le imprese che le finanziano ecc.. Si creeranno forti disparità tra le scuole secondo la loro ubicazione territoriale e le risorse ivi presenti Art. 3 Organi delle istituzioni scolastiche Il Dirigente scolastico con funzioni di gestione (art.4) Il Consiglio d’indirizzo con funzione d’indirizzo delle scelte educative (art. 5 e6) I Consigli dei Dipartimenti Tecnici - ex Collegio docenti (art.7) Gli Organi di valutazione collegiale degli alunni (art.8) Il Nucleo di valutazione (art.10) Art.5 Consiglio d’indirizzo • approva e modifica, con la maggioranza dei due terzi, lo statuto della scuola comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri; b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento; c) delibera il piano dell'offerta formativa; d) approva il programma annuale e, – nei limiti consentiti dalla legge di bilancio – anche pluriennale (bilancio di previsione) ; e) approva il conto consuntivo; f) delibera il regolamento di istituto; g) designa i componenti del nucleo di valutazione, di cui all'art. 10; h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e la partecipazione a fondazioni e consorzi di cui all’art. 2 Per l’esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) ad h) è necessaria la proposta del dirigente scolastico. Art. 6 Composizione del consiglio di indirizzo (C.di In.) Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero di membri fra 7 ed 11. La sua composizione è fissata dallo Statuto, secondo i seguenti criteri: il dirigente scolastico e il DSGA sono membri di diritto; la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; aumenta il potere delle famiglie, come avviene nelle scuole private nelle scuole superiori è assicurata la rappresentanza degli studenti; i membri esterni, scelti fra le realtà di cui, all’art. 1 c. 3, sono non più di 2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento. I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal regolamento. Il C.di In. è presieduto da un genitore o da un componente esterno . Il DSGA svolge le funzioni di segretario del consiglio. Gli studenti minorenni del C.di In. non hanno diritto di voto sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. Art.7 Consigli dei dipartimenti • • Sostituiscono il Collegio dei docenti I Consigli dei dipartimenti, sono organi tecnici, organizzati per aree disciplinari o interdisciplinari, con compiti di programmazione delle attività didattiche, educative e valutative, in attuazione del POF che,ricordiamolo, è deliberato dal Cons. d’Indirizzo • Fanno parte dei Consigli di ciascun dipartimento i docenti delle rispettive discipline • Il regolamento di istituto disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei Consigli dei dipartimenti ed il loro coordinamento • I Consigli dei dipartimenti tecnici si riuniscono in seduta obbligatoria all'inizio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta nel corso dell’anno scolastico se ne ravvisi la necessità per approvare collegialmente le attività didattiche, educative e valutative delle istituzioni scolastiche Art.8 Organi di valutazione collegiale degli alunni I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, secondo modalità indicate dal regolamento di istituto . • Non si parla più di consiglio di classe; forse perché alla valutazione concorreranno anche figure esterne alla scuola, con cui l’alunno svolgerà attività???? Art. 9 Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione. L’attenzione è sempre rivolta all’ “utenza” Art. 10 Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto • Ogni scuola costituisce, in raccordo con l’ INVALSI, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio scolastico, composto da docenti senior e da non più di 2 membri esterni, secondo modalità definite nel regolamento, che ne prevede anche il compenso. • Le valutazioni espresse annualmente, sulla base di indicatori nazionali forniti dall’INVALSI, sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del POF e del programma annuale delle attività. • S’istituisce il Portfolio del docente, I docenti saranno valutati in base “all’efficacia dell’azione didattica e la solerzia nell’esecuzione del POF, (i test INVALSI saranno il metro per la valutazione, quindi il metro per lo stipendio!) • cercano di comprare il collaborazionismo dei docenti che dovranno piegare la loro didattica e la loro idea di scuola ai dettami dei Consiglio di Indirizzo e all’esecuzione di ciò che sarà contenuto nei POF da loro elaborati Capo II Stato giuridico dei docenti ART. 14 CARRIERA DOCENTE TRE DISTINTI LIVELLI: • DOC ORDINARIO, ESPERTO, SENIOR • con distinto riconoscimento giuridico-economico. • I DOC. ESPERTI E SENIOR possono svolgere ulteriori incarichi in relazione all’attuazione dell’autonomia (per i doc. ordinari invece si riduce l’accesso al FIS) • I SOLI DOC. SENIOR possono svolgere: - funzione di formazione iniziale e di aggiornamento permanente, - coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, - valutazione interna e esterna - collaborazione con il dirigente Passaggio da doc. ordinario a doc. esperto I DOC. ORDINARI ED ESPERTI sono soggetti a valutazione periodica. i risultati conseguiti sono utili alla progressione di carriera e confluiscono nel portfolio personale del docente. Il passaggio da doc. ordinario a esperto avviene, a domanda, per selezione di titoli professionali e crediti, effettuata dalla commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente e composta da 2 docenti senior, eletti all'interno della scuola dai soli docenti esperti e senior. Il passaggio da doc. ordinario a docente senior, avviene, a domanda, con un concorso e corso di formazione, a livello di reti di scuole. • Il MIUR, di concerto con il Ministro dell'economia, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli, e stabilisce le modalità delle procedure selettive espletate dalle singole scuole. RETRIBUZIONE • DENTRO CIASCUN LIVELLO PROFESSIONALE la retribuzione iniziale non puo’ essere inferiore al 30% in piu’ rispetto al livello precedente. la progressione economica automatica per anzianita’ è da quantificare nel ccnl (nella bozza precedente l’automatismo era ogni 2 anni) • TRA I VARI LIVELLI la diversificazione salariale, è da quantificare in contrattazione nazionale nb: i docenti ordinari ed esperti sono soggetti a valutazione periodica e il giudizio “gravemente negativo”, puo’ comportare l’interruzione temporanea della progressione economica di carriera per anzianita’ (art. 17) ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE (ART.15) • l’associazionismo professionale puo’ svolgersi all’interno delle istituzioni scolastiche. • a livello nazionale,regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti ART.16 AREA CONTRATTUALE AUTONOMA • “..al fine di garantire l’autonomia della professione docente e la liberta’ di insegnamento, e’ istituita una specifica area contrattuale dei docenti” • L’ area contrattuale separata, indebolisce ulteriormente il potere contrattuale e rivendicativo della scuola,che in questo modo é più ricattabile perché dispersa in rivendicazioni corporative CAPO III RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME (Art.17) Consigli delle autonomie scolastiche Si istituiscono a livello nazionale e regionale i Consigli delle autonomie scolastiche. Quale sia la funzione non è chiara. I rappresentanti dei Consigli delle autonomie scolastiche sono eletti dai Dirigenti e dai Presidenti dei Consigli di indirizzo delle istituzioni scolastiche, quindi senza la componente di docenti e di ATA Nella precedente bozza, erano previsti gli organismi tecnici rappresentativi a livello nazionale e regionale. Sostituivano il CNPI e il CSP, organismi eletti dai lavoratori secondo il profilo professionale; organi consultivi, sui provvedimenti disciplinari a carico del personale e su altre materie. Nella bozza attuale gli organismi tecnici sono spariti. Funzioni dell’ organismi tecnico rappresentativo nazionale (Art. 21 soppresso) • Queste erano le funzioni attribuite agli Organismi Tecnici rappresentativi della precedente bozza. Se tali funzioni fossero attribuite ai Consigli delle autonomie scolastiche, ci sarebbe rappresentanti eletti, solo Dirigenti e Presidenti del Consiglio d’indirizzo • Raccoglie i dati degli albi regionali • Formula proposte per la formazione, aggiornamento, l’abilitazione e gli standard valutativi dei docenti • Redige e aggiorna il codice deontologico • Esercita potestà disciplinare sugli iscritti negli albi regionali • Formula inoltre proposte sui criteri di valutazione del sistema e per il reclutamento dei docenti Conclusioni Concludo parafrasando Michael Moor, regista americano, che finisce il suo ultimo film, con un appello rivolto al pubblico mi sono scocciata di fare battaglie per difendere la scuola, o almeno, di farle da sola, o con i compagni di sempre le prossimo vorrei che le facessimo insieme