CAMERA dei DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N.953 APREA SOMMARIO: CAPO: I GOVERNO DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE II STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI (AUTONOMIA FINANZIARIA E LIBERTA’ DI SCELTA EDUCATIVA) III RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME (STATO GIURIDICO/FORMAZIONE/RECLUTAMENTO) CAPO I • COSTITUZIONE DI FONDAZIONI E CONSORZI A SOSTEGNO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME ( art 2 ) TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE IN FONDAZIONI (ART. 2) • IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DIVENTA CONS.DI INDIRIZZO- NON PIU’ DI 11 MEMBRI ( ART.6) (CONS. D’AMMINISTRAZIONE – NON PIU’ DI 11 MEMBRI) (ART. 4) • Il COLLEGIO DEI DOCENTI E’ SOSTITUITO DAI: CONSIGLI DEI DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI ED INTERDISCIPLINARI IL CUI FUNZIONAMENTO E’ DECISO DAL REGOLMENTO DI ISTITUTO (ART 7) (COLLEGIO DOC. SI ARTICOLA IN DIPARTIMENTI) (ART . 7) • NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA,EFFICACIA E QUALITA’, CON ALMENO 2 MEMBRI ESTERNI E DOCENTI SENIOR ( CON COMPENSO) SULLA BASE DI INDICATORI INVALSI(ART.10) CAPO II • STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI (ART. 11) • TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALLE REGIONI E DA QUESTE ALLE SCUOLE AI SENSI DEGLI ART. 117-118 COSTITUZIONE CARRIERA DOCENTE (ART. 14) TRE DISTINTI LIVELLI: • DOC ORDINARIO,ESPERTO,SENIOR (DOC. INIZIALE,ORDINARIO,ESPERTO) , CON DISTINTO RICONOSCIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO. • I DOC. ESPERTI E SENIOR POSSONO SVOLGERE ULTERIORI INCARICHI IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA • I SOLI DOC. SENIOR POSSONO SVOLGERE: - FUNZIONE DI FORMAZIONE INIZIALE E DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE, - COORDINAMENTO DI DIPARTIMENTI O GRUPPI DI PROGETTO, - VALUTAZIONE INTERNA E ESTERNA - COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE Passaggio da doc. ordinario a doc. esperto I DOC. ORDINARI ED ESPERTI SONO SOGGETTI A VALUTAZIONE PERIODICA. I RISULTATI CONSEGUITI CONFLUISCONO IN UN PORTFOLIO PERSONALE DEL SINGOLO DOCENTE. • Il passaggio da doc. ordinario a esperto avviene, a domanda, per selezione di soli titoli,tenendo conto dei crediti formativi i e dei titoli professionali posseduti (La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica, ed è composta da due docenti senior, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica dai soli docenti esperti e senior) • Quello da doc. ordinario a docente senior, avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e corso di formazione espletati a livello di reti di scuole RETRIBUZIONE • DENTRO CIASCUN LIVELLO PROFESSIONALE, LA RETRIBUZIONE INIZIALE NONPUO’ ESSERE INFERIORE AL 30%IN PIU’ RISPETTO AL LIVELLO PRECEDENTE. PROGRESSIONE ECONOMICA AUTOMATICA PER ANZIANITA’ QUANTIFICARE NEL CCNL • TRA I VARI LIVELLI: • DIVERSIFICAZIONE SALARIALE, DA QUANTIFICARE CON CONTRATTAZIONE SINDACALE NAZIONALE Nb: I DOCENTI ORDINARI EDESPERTI SONO SOGGETTI A VALUTAZIONE PERIODICA E IL GIUDIZIO “GRAVEMENTE NEGATIVO”, può COMPORTARE L’INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA PER ANZIANITA’ (ART. 17) PERCORSO FORMAZIONE DOCENTE PERCORSO FORMATIVO INIZIALE: • PER LA SCUOLA DI BASE • PER LA SC. SEC. I - II GRADO(ART.13) • ISTITUZIONE ALBO REGIONALE Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di abilitazione, in un apposito albo regionale DOCENTI PER TIPO DI SCUOLA:ELEMENTARE,MEDIA, SUPERIORE (ART. 14) Condizioni di lavoro • Un anno di contratto di inserimento formativo al lavoro( tipo doc. supplente) , con piena responsabilità didattica, sotto supervisione di un doc. Tutor (nominato dal Coll.Doc.) • Al termine dell’anno di prova,discute una relazione di fronte alla commissione,che • Formula un giudizio e dà un punteggio Reclutamento Concorsi per reti di scuole (ART. 13) (Concorsi d’istituto) Coloro che hanno conseguito laurea magistrale, abilitazione all’insegnamento e sono iscritti all’Albo regionale (dove permangono per 5 anni), possono accedere ai concorsi di reti di scuole. Vengono assegnati ad una istituzione scolastica e dopo 3 anni confermati sulla base di valutazione dell’attività didattica svolta. Dopo la conferma si può partecipare a bandi delle reti i scuole per il trasferimento ad altra istituzione scolastica dopo preavviso di sei mesi all’istituzione. ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE (ART.15) • L’ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE PUO’ SVOLGERSI ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. • A LIVELLO NAZIONALE,REGIONALE E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ACCREDITATE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE SONO CONSULTATE IN MERITO ALLA DIDATTICA E ALLA FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE DEI DOCENTI AREA CONTRATTUALE AUTONOMA ART.16 • AL FINE DI GARANTIRE L’AUTONOMIA DELLA PROFESSIONEDOCENTE E LA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO, E’ ISTITUITA UNA SPECIFICA AREA CONTRATTUALE DEI DOCENTI CAPO III RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME Consigli delle autonomie scolastiche (Art.17) Si istituiscono a livello nazionale e regionale i Consigli delle autonomie scolastiche. I rappresentanti sono eletti dai dirigenti e dai presidenti dei Consigli di indirizzo delle istituzioni scolastiche LA CARRIEIRA DEL V.PRESIDE (ART 18) • VICEDIRIGENTE SI DIVENTA PER CONCORSO E PER TITOLI • VIENE SELEZIONATO TRA I DOCENTI ESPERTI • DEVE RISPETTARE LE DIRETTIVE DEL DS • E’ SOVRAORDINATO GERARCHICAMENTE AI DOCENTI • PUO’ ESSERE ESONERATO DALL’INSEGNAMENTO ORGANISMI TECNICI DELLA PROFESSIONE DOCENTE (ART. 19-20) • SONO ISTITUITI ORGANISMI TECNICI RAPPRESENTATIVI DELLA FUNZIONE DOCENTE E SI ARTICOLANO A: • 1) LIVELLO NAZIONALE • 2) LIVELLO REGIONALE Funzioni dell’ organismi tecnico rappresentativo nazionale (Art. 21) • Raccoglie i dati degli albi regionali • Formula proposte per la formazione, aggiornamento, l’abilitazione e gli standard valutativi dei docenti • Redige e aggiorna il codice deontologico • Esercita potestà disciplinare sugli iscritti negli albi regionali • Formula inoltre proposte sui criteri di valutazione del sistema e per il reclutamento dei docenti Funzioni dell’organismo tecnico regionale (art 21,commi 3 e 4) • Provvede alla tenuta degli albi regionali • Formula pareri per la parte di sua competenza • Sono istituiti commissioni disciplinari, distinti per ordine di scuola: infanzia, elementare, Scuola media, Scuola superiore, Istruzione e formazione Professionale Contrattazione e rappresentanza sindacale regionale (art. 22) • Viene istituita l’area contrattuale della professione docente, come articolazione autonoma del comparto scuola • Si istituisce la rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area, composta esclusivamente da docenti, con relativo regolamento per l’elezione • Si sopprime la rappresentanza sindacale unitaria dell’istituzione scolastica CAPO III • RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME • STATO GIURIDICO/FORMAZIONE INIZIALE/RECLUTAMENTO DOCENTI (Consigli delle autonomie scolastiche) Art. 17 Con proprio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a livello regionale e nazionale i Consigli delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti e dai presidenti dei consigli di indirizzo delle istituzioni scolastiche autonome e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Questa slide è stata realizzata integrando la versione del precedente testo del DdL Aprea preparata da Ettore D’Incecco con quella del nuovo testo del 16 luglio fatta da Anna Grazia Stammati