CAMERA dei DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
N.953 APREA
SOMMARIO:
CAPO:
I GOVERNO DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE
II STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI
(AUTONOMIA FINANZIARIA E LIBERTA’ DI
SCELTA EDUCATIVA)
III RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE
SCUOLE AUTONOME
(STATO GIURIDICO/FORMAZIONE/RECLUTAMENTO)
CAPO I
•
COSTITUZIONE DI FONDAZIONI E CONSORZI A SOSTEGNO DI
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME ( art 2 )
TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE IN FONDAZIONI
(ART. 2)
•
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DIVENTA CONS.DI INDIRIZZO- NON PIU’ DI
11 MEMBRI ( ART.6)
(CONS. D’AMMINISTRAZIONE – NON PIU’ DI 11 MEMBRI) (ART. 4)
•
Il COLLEGIO DEI DOCENTI E’ SOSTITUITO DAI:
CONSIGLI DEI DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI ED
INTERDISCIPLINARI IL CUI FUNZIONAMENTO E’ DECISO DAL
REGOLMENTO DI ISTITUTO (ART 7)
(COLLEGIO DOC. SI ARTICOLA IN DIPARTIMENTI) (ART . 7)
•
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA,EFFICACIA E QUALITA’,
CON ALMENO 2 MEMBRI ESTERNI E DOCENTI SENIOR ( CON
COMPENSO) SULLA BASE DI INDICATORI INVALSI(ART.10)
CAPO II
• STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI
(ART. 11)
•
TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALLE REGIONI E DA QUESTE
ALLE SCUOLE AI SENSI
DEGLI ART. 117-118 COSTITUZIONE
CARRIERA DOCENTE (ART. 14)
TRE DISTINTI LIVELLI:
• DOC ORDINARIO,ESPERTO,SENIOR (DOC.
INIZIALE,ORDINARIO,ESPERTO) , CON DISTINTO
RICONOSCIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO.
• I DOC. ESPERTI E SENIOR POSSONO SVOLGERE ULTERIORI
INCARICHI IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA
• I SOLI DOC. SENIOR POSSONO SVOLGERE:
- FUNZIONE DI FORMAZIONE INIZIALE E DI AGGIORNAMENTO
PERMANENTE,
- COORDINAMENTO DI DIPARTIMENTI O GRUPPI DI PROGETTO,
- VALUTAZIONE INTERNA E ESTERNA
- COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE
Passaggio da doc. ordinario a doc. esperto
I DOC. ORDINARI ED ESPERTI SONO SOGGETTI A VALUTAZIONE
PERIODICA. I RISULTATI CONSEGUITI CONFLUISCONO IN UN
PORTFOLIO PERSONALE DEL SINGOLO DOCENTE.
• Il passaggio da doc. ordinario a esperto avviene, a
domanda, per selezione di soli titoli,tenendo conto dei
crediti formativi i e dei titoli professionali posseduti (La
commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal
dirigente dell'istituzione scolastica, ed è composta da due docenti
senior, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica dai soli
docenti esperti e senior)
• Quello da doc. ordinario a docente senior, avviene, a
domanda, mediante superamento di concorso e corso di
formazione espletati a livello di reti di scuole
RETRIBUZIONE
•
DENTRO CIASCUN LIVELLO PROFESSIONALE,
LA RETRIBUZIONE INIZIALE NONPUO’ ESSERE INFERIORE AL 30%IN
PIU’ RISPETTO AL LIVELLO PRECEDENTE. PROGRESSIONE
ECONOMICA AUTOMATICA PER ANZIANITA’ QUANTIFICARE NEL
CCNL
• TRA I VARI LIVELLI:
• DIVERSIFICAZIONE SALARIALE, DA QUANTIFICARE
CON CONTRATTAZIONE SINDACALE NAZIONALE
Nb: I DOCENTI ORDINARI EDESPERTI SONO SOGGETTI A VALUTAZIONE
PERIODICA E IL GIUDIZIO “GRAVEMENTE NEGATIVO”, può
COMPORTARE L’INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA
PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA PER ANZIANITA’ (ART.
17)
PERCORSO FORMAZIONE DOCENTE
PERCORSO FORMATIVO INIZIALE:
• PER LA SCUOLA DI BASE
• PER LA SC. SEC. I - II GRADO(ART.13)
• ISTITUZIONE ALBO REGIONALE Coloro che hanno
conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico
di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono
iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di
abilitazione, in un apposito albo regionale DOCENTI PER
TIPO DI SCUOLA:ELEMENTARE,MEDIA, SUPERIORE (ART. 14)
Condizioni di lavoro
• Un anno di contratto di inserimento
formativo al lavoro( tipo doc. supplente) ,
con piena responsabilità didattica, sotto
supervisione di un doc. Tutor (nominato
dal Coll.Doc.)
• Al termine dell’anno di prova,discute una
relazione di fronte alla commissione,che
• Formula un giudizio e dà un punteggio
Reclutamento
Concorsi per reti di scuole (ART. 13)
(Concorsi d’istituto)
Coloro che hanno conseguito laurea magistrale, abilitazione
all’insegnamento e sono iscritti all’Albo regionale (dove permangono
per 5 anni), possono accedere ai concorsi di reti di scuole. Vengono
assegnati ad una istituzione scolastica e dopo 3 anni confermati sulla
base di valutazione dell’attività didattica svolta. Dopo la conferma si
può partecipare a bandi delle reti i scuole per il trasferimento ad altra
istituzione scolastica dopo preavviso di sei mesi all’istituzione.
ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE
(ART.15)
• L’ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE PUO’
SVOLGERSI ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.
• A LIVELLO NAZIONALE,REGIONALE E DELLE
SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LE
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ACCREDITATE AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE SONO
CONSULTATE IN MERITO ALLA DIDATTICA E ALLA
FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE DEI
DOCENTI
AREA CONTRATTUALE AUTONOMA
ART.16
• AL FINE DI GARANTIRE L’AUTONOMIA
DELLA PROFESSIONEDOCENTE E LA
LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO, E’
ISTITUITA UNA SPECIFICA AREA
CONTRATTUALE DEI DOCENTI
CAPO III
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME
Consigli delle autonomie scolastiche
(Art.17)
Si istituiscono a livello nazionale e regionale i Consigli
delle autonomie scolastiche.
I rappresentanti sono eletti dai dirigenti e dai presidenti dei
Consigli di indirizzo delle istituzioni scolastiche
LA CARRIEIRA DEL V.PRESIDE
(ART 18)
• VICEDIRIGENTE SI DIVENTA PER
CONCORSO E PER TITOLI
• VIENE SELEZIONATO TRA I DOCENTI
ESPERTI
• DEVE RISPETTARE LE DIRETTIVE DEL DS
• E’ SOVRAORDINATO GERARCHICAMENTE AI
DOCENTI
• PUO’ ESSERE ESONERATO
DALL’INSEGNAMENTO
ORGANISMI TECNICI DELLA PROFESSIONE DOCENTE
(ART. 19-20)
• SONO ISTITUITI ORGANISMI
TECNICI RAPPRESENTATIVI
DELLA FUNZIONE DOCENTE E SI
ARTICOLANO A:
• 1) LIVELLO NAZIONALE
• 2) LIVELLO REGIONALE
Funzioni dell’ organismi tecnico rappresentativo nazionale
(Art. 21)
• Raccoglie i dati degli albi regionali
• Formula proposte per la formazione,
aggiornamento, l’abilitazione e gli standard
valutativi dei docenti
• Redige e aggiorna il codice deontologico
• Esercita potestà disciplinare sugli iscritti negli
albi regionali
• Formula inoltre proposte sui criteri di valutazione
del sistema e per il reclutamento dei docenti
Funzioni dell’organismo tecnico regionale
(art 21,commi 3 e 4)
• Provvede alla tenuta degli albi regionali
• Formula pareri per la parte di sua
competenza
• Sono istituiti commissioni disciplinari,
distinti per ordine di scuola: infanzia,
elementare, Scuola media, Scuola
superiore, Istruzione e formazione
Professionale
Contrattazione e rappresentanza sindacale
regionale (art. 22)
• Viene istituita l’area contrattuale della
professione docente, come articolazione
autonoma del comparto scuola
• Si istituisce la rappresentanza regionale
sindacale unitaria d’area, composta
esclusivamente da docenti, con relativo
regolamento per l’elezione
• Si sopprime la rappresentanza sindacale
unitaria dell’istituzione scolastica
CAPO III
• RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
DELLE SCUOLE AUTONOME
•
STATO GIURIDICO/FORMAZIONE INIZIALE/RECLUTAMENTO DOCENTI
(Consigli delle autonomie scolastiche)
Art. 17
Con proprio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
provvede ad istituire a livello regionale e nazionale i Consigli delle
autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti
rispettivamente dai dirigenti e dai presidenti dei consigli di indirizzo
delle istituzioni scolastiche autonome e ne fissa le modalità di
costituzione e di funzionamento.
Questa slide è stata realizzata integrando la versione del precedente testo del DdL
Aprea preparata da Ettore D’Incecco con quella del nuovo testo del 16 luglio fatta da
Anna Grazia Stammati
Scarica

decreto_Aprea Luglio