COLLEGIO GHISLIERI
Centro di Informatica giuridica
SEMINARIO di INFORMATICA
GIURIDICA
20 maggio 2005
[email protected]
SEMINARIO XIG 2005
(Centro Studi di Informatica Giuridica)
Pavia - Collegio Ghislieri
Nomina sunt omina: qualche considerazione sulla
terminologia giuridico-informatica italiana
Romano Oneda
<[email protected]>
2
ALL’ORIGINE DI TUTTO …
Legge 15 marzo 1997, n. 59
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997
Art. 15
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente
comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con
specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
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3
Parallelismi
“DOCUMENTO FORMATO CON STRUMENTI INFORMATICI” 
(viene abbreviato in) “DOCUMENTO INFORMATICO”
----------------------------------------------------------------------------------------------
Il comma citato della legge 59 ha costituito il motore di una spinta non
sempre ben meditata verso l’introduzione di parallelismi
terminologici , sulla base dell’ equiparazione:
DOCUMENTO CARTACEO eq. DOCUMENTO INFORMATICO
Quindi, se vale l’equivalenza precedente, e se il documento cartaceo è
una “rappresentazione” (v. Carnelutti ecc.), allora il documento
informatico costituirà una
“RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA”.
Questo nuovo sintagma viene accolto con favore e mantenuto senza
problemi dal 1997 in poi, compreso il Codice dell’Amministrazione
digitale.
Si vedano, a conferma, le citazioni seguenti.
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4
Decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513
Regolamento recante criteri e modalità per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale, n. 60, del 13
marzo 1998)
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
a) per documento informatico, la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
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Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa
(S. O. alla G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001)
Art. 1 (R) Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono
quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
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Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri
il 4 marzo 2005
Codice dell'amministrazione digitale
(In attesa di pubblicazione sulla G. U.)
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
… …
p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
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Rappresentazione [1]
Non affrontiamo, in questa sede, il problema se il
documento (cartaceo) costituisca una rappresentazione
(e di cosa), ma semplicemente diamo per scontato che lo
sia.
Dobbiamo però chiederci cosa si intende con il termine
‘rappresentazione’, e quale significato, di conseguenza,
si possa assegnare al sintagma “rappresentazione
informatica”.
La ricerca sui vocabolari riporta una consistente varietà
di significati, e tuttavia sembra possibile ricavarne una
base semantica comune (intersezione).
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Rappresentazione [2]
La base comune di significato si può individuare nel “sostituire”,
nello “stare per …”, una situazione in cui ci troviamo di fronte a due
entità inscindibilmente collegate, un ‘rappresentante’ ed un
‘rappresentato’ , che costituiscono funzionalmente le due facce di
una stessa medaglia.
Si tratta, evidentemente, del ben noto aspetto della funzione
segnica, e del legame, convenzionale ma irrevocabile, che unisce il
‘significante’ con il ‘significato’.
Nella rappresentazione il ‘rappresentante’ è un oggetto sensibile che
‘sta per … ’, ‘sostituisce’, ‘rappresenta’ , appunto, un’entità di livello
logico superiore, un’ astrazione, ad es. una classe o un insieme:
potremmo dire che ‘il sensibile rappresenta l’insensibile’.
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Rappresentazione numerica
Un esempio tipico è costituito dalle rappresentazioni numeriche:
un’entità matematica astratta come il numero funge da
‘rappresentato’ ; l’aspetto ‘rappresentante’ è costituito dalla cifra, che
è il vettore cosiddetto ‘visibile’ del concetto rappresentato.
Il legame che unisce il rappresentante al rappresentato è, come si
è detto, convenzionale, funzione di scelte e situazioni culturali e
storiche.
Osserviamo quindi che lo stesso numero (rappresentato) può essere
rappresentato da differenti cifre (rappresentanti), in funzione di
diverse convenzioni semantiche, e, di converso, la stessa cifra può
rappresentare numeri diversi, sempre in funzione di diverse modalità
rappresentative.
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Esempi [1]
Consideriamo dei differenti rappresentanti (cifre) che significano uno
stesso rappresentato, cioè il numero [quaranta] (forty, vierzig, ecc.):
‘XL’ nella rappresentazione latina

‘μ’ nella rappresentazione greca

’40’ nella rappresentazione decimale

’28’ nella rappresentazione esadecimale

‘101000’ nella rappresentazione binaria

‘QA’ nella rappresentazione in base 64

………
e così via, in una sequenza di possibilità rappresentative pressoché
infinita. Naturalmente nessuno si sognerebbe di dire che il numero
quaranta è cambiato, passando dai greci ai latini e agli arabi …

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Esempi [2]
Consideriamo ora uno degli infiniti casi in cui ad uno stesso
rappresentante (cifra) possono corrispondere diversi rappresentati
(numeri), sempre in funzione del sistema di rappresentazione
numerica adottato.
Se consideriamo la sequenza di cifre ’10’, in un sistema di
numerazione posizionale (come il nostro decimale), tale sequenza
rappresenterà,
per
definizione,
il
numero
base
della
rappresentazione, e di conseguenza il numero:





DIECI nella rappresentazione decimale
DUE nella rappresentazione binaria
SEDICI nella rappresentazione esadecimale
CINQUE nella rappresentazione quinaria
ecc. ecc.
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La saggezza della Rete …
“Ci sono 10 tipi di persone. Quelli
che capiscono l'aritmetica
binaria... e poi, gli altri 9, non ho
capito …”
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Rappresentazione informatica
Ora, avendo indagato la funzione della ‘rappresentazione’,
abbiamo qualche strumento analitico in più per cercare
di capire il significato di ‘rappresentazione informatica’ :
tuttavia non sembra così immediato cosa si intenda per
‘informatica’:




Rappresentazione di qualcosa, ottenuta con strumenti informatici
(software e/o hardware) ?
Rappresentazione di uno stato interno (configurazione di bit)
della macchina informatica, attraverso strumenti informatici ?
Rappresentazione di uno stato interno della macchina
informatica, attraverso strumenti non informatici ?
Altro ?
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Evidenza informatica
Forse qualche indizio o suggerimento lo
possiamo ricavare da un altro sintagma
(creazione linguistica nostrana, a quanto sembrerebbe)
che troviamo, anche accompagnato da
definizione, in vari testi normativi, e che però
non
viene
ripreso
nel
‘Codice
dell’amministrazione digitale’
Intendo riferirmi al sintagma “evidenza
informatica”
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Decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513
Art. 10.
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un
gruppo di documenti informatici, nonché al
duplicato o copia di essi, può essere
apposta, o associata con separata
evidenza informatica, una firma digitale.
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ALLEGATO TECNICO del D.P.C.M. 8 febbraio 1999
REGOLE TECNICHE PER LA FORMAZIONE, LA TRASMISSIONE, LA
CONSERVAZIONE, LA DUPLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA
VALIDAZIONE, ANCHE TEMPORALE, DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA, 10 NOVEMBRE 1997, N. 513.
Regole tecniche di base
Art. 1
Definizioni
Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nell'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
S'intende, inoltre:
e) per "evidenza informatica", una sequenza di simboli binari che può
essere elaborata da una procedura informatica;
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ALLEGATO TECNICO del D.P.C.M. 8 febbraio 1999
art. 1
b) per "impronta" di una sequenza di simboli binari, la sequenza di
simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante
l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
c) per "funzione di hash", una funzione matematica che genera, a
partire da una generica sequenza di simboli binari, una impronta in
modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa,
determinare una sequenza di simboli binari che la generi, ed altresì
risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di
simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 gennaio 2004
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici
(GU n. 98 del 27 aprile 2004)
1.
Art. 1 - Definizioni
Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute
negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Si intende, inoltre,
per:
F) EVIDENZA INFORMATICA, una sequenza di simboli
binari (bit) che può essere elaborata da una procedura
informatica;
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Decreto del Presidente del consiglio dei ministri
13 gennaio 2004
D) IMPRONTA di una sequenza di simboli binari (bit), la
sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita
generata mediante l’applicazione alla prima di una
opportuna funzione di hash;
E) FUNZIONE DI HASH, una funzione matematica che
genera, a partire da una generica sequenza di simboli
binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto
impossibile, a partire da questa, determinare una
sequenza di simboli binari (bit) per le quali la funzione
generi impronte uguali;
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Evidenza informatica
Dobbiamo qui rilevare la scelta infelice di ‘evidenza’,
calco evidente (è proprio il caso di dirlo …) dell’inglese
‘evidence’, che però, per quanto mi risulta, non è mai
usato con l’aggettivo ‘informatic’ , mentre ne è
frequentissimo l’utilizzo nei sintagmi ‘digital evidence’ ed
‘electronic evidence’. Il significato è costantemente
quello di “prova” da utilizzare in tribunale, specialmente
nell’ambito della disciplina detta “computer forensics”
(ricerca, conservazione delle prove nell’ambito dei crimini
informatici).
E’ vero che tutto, prima o poi, potrebbe fungere da prova, ma non è
il caso di anticiparne i tempi a tutti i costi, con l’utilizzo di una
terminologia inadeguata …
<[email protected]>
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Rappresentazione informatica
Cercando allora di raccordare le definizioni esaminate,
possiamo concluderne che la ‘rappresentazione
informatica’ è la ‘rappresentazione di una sequenza di
simboli binari (bit) [che può essere elaborata da una procedura
informatica]’ ???
Nella slide seguente mostriamo come apparirebbe la
rappresentazione di una sequenza di simboli binari,
stando alla nostra definizione.
<[email protected]>
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Questo è un esempio di rappresentazione di
una sequenza di simboli binari (bit).
0101000101110101011001010111001101110100011011
1100100000111010000010000001110101011011100010
0000011001010111001101100101011011010111000001
1010010110111100100000011001000110100100100000
0111001001100001011100000111000001110010011001
01011100110110010101101110011101000110000101111
0100110100101101111011011100110010100100000011
0010001101001001000000111010101101110011000010
0100000011100110110010101110001011101010110010
1011011100111101001100001001000000110010001101
0010010000001110011011010010110110101100010011
0111101101100011010010010000001100010011010010
1101110011000010111001001101001001000000010100
0011000100110100101110100001010010010111000001
10100001010
<[email protected]>
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Problemi ?
Il problema è che una rappresentazione (interfaccia umana) del bit
(che di per sé non è né uno ‘0’ né un ‘1’) richiede appunto la scelta
di simboli binari (i caratteri 0/1, o altri qualunque) e questi simboli
sono visualizzabili attraverso un loro codice carattere, il che
modifica profondamente proprio il rappresentato di cui vogliamo
offrire la rappresentazione. Tanto per fare un esempio, per
rappresentare un byte (8 bit) occorreranno 8 caratteri, cioè 8 byte
nella codifica ASCII, e il doppio nella codifica UNICODE.
Sembra ormai evidente che la norma non intenda riferirsi a questa
possibile interpretazione quando parla di “rappresentazione
informatica”. D’altra parte la rappresentazione, come già detto, è
solo l’interfaccia verso l’uomo, verso i suoi sensi, che il
microprocessore non utilizza e di cui non ha il minimo bisogno …
<[email protected]>
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Soluzioni ?
La soluzione preferibile sarebbe quella di
lasciare perdere il “parallelismo rappresentativo”
tra cartaceo e digitale, almeno posto in termini
così diretti, e non parlare del tutto di
‘rappresentazione informatica’.
Altrimenti ci si dovrà rassegnare a disquisire, come in
certi regolamenti di altri paesi, sulla differenza tra un
foglio scritto da una stampante collegata ad un computer
e una fotocopia dello stesso … (o su un foglio battuto a
macchina da una dattilografa …).
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A meno che non si voglia sostenere che il
gatto e la rappresentazione del gatto sono
la stessa cosa …
<[email protected]>
26
Digitalerie …
L’aggettivo ‘digitale’ (di origine strettamente tecnica, con l’elettronica digitale, o
numerica) ha incontrato e incontra molto favore, sa di innovazione, e
quindi viene utilizzato, insieme con i suoi composti e derivati, con
disinvoltura talvolta eccessiva. Parlare di ‘Digitalizzazione della
pubblica amministrazione ’ , come se si parlasse di una fotografia o
di una musichetta, può risultare perfino comico, così come le ‘città
digitali ’ , e simili.
Se avessimo a suo tempo optato per il sinonimo ‘numerico’, come
hanno fatto i francesi , probabilmente, vista la nostra avversione
diffusa per la matematica, oggi nessuno parlerebbe di
‘amministrazione numerica ’ ( loro sì : ‘L‘ administration numérique
au service des citoyens et des collectivités’) o di “numericizzare” la
pubblica amministrazione… E però ‘firma numerica’ (‘signature
numérique’ ) non avrebbe generato tanti equivoci come la digitale …
<[email protected]>
27
Analogico [1]
‘Analogico’ risulta decisamente meno innovativo, anzi
per niente, per cui il suo utilizzo è assai limitato, e
l’aggettivo finisce con l’ assumere un valore negativo, col
significare “non digitale”. Così lo troviamo nella
Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 “Regole
tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su
supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli
originali …”
Art. 1 – Ai fini della presente deliberazione di intende per:
a) documento: rappresentazione informatica o in formato analogico di
atti, fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di
elaborazione elettronica;
<[email protected]>
28
Analogico [2]
b)
documento analogico: documento formato utilizzando una
grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta
(esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio:
pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni
su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si
distingue in documento originale e copia;
La descrizione non è un modello di perspicuità, nonostante l’abbondare
di esempi; è evidente lo sforzo di coniugare definizioni teoriche e
didascalicità, sforzo però poco riuscito e che rischia di confondere le
idee ai lettori piuttosto di chiarirle; potrei citare obiezioni di studenti tipo:


E allora, se alzo la penna dal foglio, dove va a finire la continuità?
Ma la continuità del film non è solo illusione ottica, visto che è composto di
fotogrammi?
E’ evidente la carenza di una più rigorosa definizione di continuità, con
agganci alle funzioni continue in matematica ecc.
A parte ciò, appare comunque inopportuna la scelta di
‘analogico’ per intendere sostanzialmente ‘non digitale’
<[email protected]>
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Dematerializzazione [1]
‘Dematerializzazione’ è un termine sta godendo di un
buon successo, grazie anche all’effetto Star Trek che
suggerisce. E’ stato istituito nel novembre 2004, presso il
CNIPA, il Gruppo di Lavoro per la dematerializzazione della
documentazione tramite supporto digitale, presieduto dall’
ing. Ridolfi.
Potrebbe essere un termine accettabile se inteso nella sua
accezione iperbolica, di tentativo di “far sparire” il materiale cartaceo
che appesantisce la gestione documentale: se preso alla lettera
rischia purtroppo di perpetuare il mito della ‘immaterialità’ del bit,
con tutte le confusioni connesse con simili teorizzazioni.
<[email protected]>
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Dematerializzazione [2]
Dovrebbe oramai essere chiaro a tutti che il ‘bit’ non è più immateriale del
‘cane’ o del ‘gatto’, nel senso che tutti questi termini, come infiniti altri,
quando designano delle classi, sono oggetti astratti, e quindi effettivamente
immateriali:


Il bit è l’unità di misura dell’informazione
Il cane è un amico fedele
Viceversa, il processo percettivo che porta alla classificazione non può che
appoggiarsi a dati sensibili, forniti dai sensi. I bit sembrano immateriali solo
perché, nella loro versione elettronica, non sono percepibili dai nostri sensi.
Paradossalmente, ma non poi così tanto, se il nostro corpo avesse dei
recettori sensibili alle differenze di tensione dell’ordine di uno-due volt,
potremmo ‘vedere’ o ‘sentire’ o ‘ascoltare’ il susseguirsi dei bit in un circuito
digitale, e non parleremmo di immaterialità, ma di miniaturizzazione …
<[email protected]>
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Conclusione
Ma dopo queste fantasticherie, sarà meglio
dematerializzarsi …
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
<[email protected]>
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F I N E
<[email protected]>
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Scarica

Romano Oneda - Informatica giuridica