LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: OBBLIGHI E PECULIARITA’ AVV. FABRIZIO BRUNI Regolamento approvato dal C. N. F. il 13 luglio 2007 Il contenuto dell’obbligo formativo si esplica in ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense rispettando i regolamenti del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernente gli obblighi e programmi formativi. “Se è vero che l’obbligazione professionale è di mezzi, allora l’avvocato è impegnato a mettere a disposizione del cliente il bagaglio di conoscenze utili al raggiungimento del fine; e poiché la prestazione deve essere eseguita con la diligenza professionale appropriata, l’adempimento del dovere di aggiornamento è funzione del possesso della perizia adeguata al caso, mentre quest’ultima è senz’altro esclusa dall’ignoranza.” Destinatari del regolamento: 1) Avvocato iscritto all’albo: l’obbligo di formazione continuo sorge per il solo fatto dell’iscrizione all’albo a prescindere dall’effettivo esercizio dell’attività professionale; 2) Praticante con patrocinio: dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica ha l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale. Durata e contenuto Dell’obbligo • L’obbligo di formazione decorre dal 1°gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (c.d."triennio soggettivo”) • Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale e la sua unità di misura è il credito formativo. • Ogni iscritto deve conseguire almeno n. 90 crediti formativi, di cui almeno n. 20 debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. • Gli eventi e le attività formative da svolgere sono scelte liberamente in relazione ai settori di attività professionale esercitata, ma almeno n.15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. La previsione di un periodo di facilita l’adempimento dell’obbligo l’interessato è grado di recuperare debiti formativi, fermo rimanendo devono essere stati acquisiti almeno valutazione triennale, perché in tal modo nel triennio eventuali che in ciascun anno n. 20 crediti. Il giudizio positivo dipende dalla combinazione di due fattori che devono essere contemporaneamente presenti, il rispetto del limite generale di 90 crediti e di quello particolare dei 20 crediti annui. conSiglio Dell’orDine Degli aVVocati DI ROMA Vista e considerata la difficoltà rilevata nell’acquisizione dei 90 crediti formativi previsti dal regolamento del Consiglio Nazionale forense sulla formazione continua, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in data 11 marzo 2011, ha deliberato di dare corso all’esercizio del proprio potere di autoregolamentazione riducendo a 60 il numero dei crediti totali per il triennio 2011-2013 (17 ordinari + 3 deontologici per annualità). DISCIPLINA TRANSITORIA Triennio formativo 2008/2010 Gli iscritti all’albo anteriormente alla data del 1 gennaio 2008 per il triennio formativo 2008/2010 devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di: •9 crediti per il primo anno formativo (2008); •12 crediti per il secondo anno formativo; •18 per il terzo anno formativo. Triennio formativo 2009/2011 Ogni iscritto nell’anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il primo gennaio 2009, dovrà conseguire nell’arco del triennio almeno 68 crediti formativi(di cui almeno 9 crediti in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia con un minimo di: •12 crediti per il 2009; •18 crediti per il 2010; •20 crediti per il 2011. Triennio formativo 2010/2012 Ogni iscritto nell’anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1°gennaio 2010, dovrà conseguire nell’arco del triennio almeno 83 crediti formativi (di cui almeno 12 in materia di ordinamento professionale, previdenziale e deontologia) con un minimo di. •18 crediti per il 2010; •20 crediti per il 2011; •20 crediti per il 2012. Consiglio Nazionale Forense Roma, 10 aprile 2009. Eventi formativi La partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata ad un evento formativo costituisce modalità normale di adempimento dell’obbligo formativo. Il concetto di effettività è reso concreto dal riferimento alla adeguata documentazione che non potrà limitarsi alla sola registrazione della presenza al momento iniziale, ma dovrà dar conto anche dell’uscita (anche di quelle intermedia). Ogni ora di durata di un evento formativo attribuisce un credito ma ogni singolo evento non ne può attribuire più di 24, in coerenza con il suo scopo di omogenea crescita culturale durante tutto l’arco della vita professionale. o oCorsi di aggiornamento e master, seminari convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche purché sia possibile, in quest’ultimo caso, il controllo della partecipazione; o commissioni di studio , gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal CNF e dai Consigli dell’Ordine (compreso quello di Roma), o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale. La partecipazione agli eventi formativi sopra elencati, che integrano l’assolvimento degli obblighi di formazione professionale, attribuisce n.1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. Dunque, non un qualsiasi evento formativo è idoneo a far conseguire il credito, ma solo quello che: 1. Sia stato promosso, od organizzato, dai Consigli dell’Ordine o dal Consiglio Nazionale Forense i quali ne curano la pubblicazione nei loro rispettivi siti internet; 2. Se organizzato da altri, sia stato preventivamente accreditato dal CNF o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza. Ciò in virtù legittimazione formativi. dell’inesistenza di una riserva di per l’organizzazione degli eventi La scelta riflessa nel Regolamento garantisce in tal modo e contemporaneamente: La libertà di organizzazione di eventi formativi senza ostacoli all’ingresso nel settore a carico di chiunque, anche ove si tratti di entità che perseguono scopo di lucro; La libertà di scelta dell’iscritto di partecipare ad eventi formativi organizzati da chiunque, se del caso anche a pagamento; La possibilità, per chi non voglia o non possa fruire di eventi formativi a pagamento, di adempiere comunque il suo obbligo tramite partecipazione agli eventi formativi organizzati gratuitamente dai singoli Consigli dell’ordine. Tale formula ideologica pare in grado di conciliare e garantire l’attuazione di tre importanti principi: a. Il rispetto del principio di libertà e autodeterminazione; b. La difesa della centralità del ruolo dei Consigli dell’Ordine nel rendere effettivo il diritto/dovere alla formazione; c. Lo spostamento del centro di gravità del fenomeno formazione dal soggetto che organizza l’evento formativo, alla natura, consistenza e qualità di quest’ultimo attiVita’ ForMatiVe L’art. 4 del regolamento introduce il concetto di attività formative distinguendolo dagli eventi formativi; infatti, mentre quest’ultimi corrispondono ad occasioni di formazione culturale, le attività formative sono comportamenti valutati come idonei a surrogare la partecipazione agli eventi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo: relazione o lezione negli eventi formativi ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali (max 12 crediti nel triennio); pubblicazione in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line,(2 crediti cadauna) ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee (8 crediti cadauna); contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati (max 24 crediti nel triennio); Partecipazioni e presenza effettiva ai lavori delle commissioni per l’esame di stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame (max 24 crediti nel triennio); Altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal CNF, o dai Consigli dell’ordine competenti (max 12 crediti annuali). ESONERI Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei casi di: gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; gravi malattie o infortuni od altre condizioni personali; interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero; docenti universitari di prima e seconda fascia nonché i ricercatori con incarico di insegnamento, fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica previdenziale e professionale; All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero. Foro di Roma: Sono altresì esonerati dall’obbligo formativo i componenti del Consiglio dell’Ordine, a condizione che durante l’anno organizzino e partecipino ad eventi formativi,i componenti CNF, i componenti di commissioni consiliari; inoltre, a prescindere dalla data di iscrizione all’albo, sono esonerati dagli obblighi formativi, ad eccezione di quelli in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, coloro i quali abbiano supertao l’esame di Stato limitatamente ai tre anni successivi dal conseguimento del titolo di avvocato. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero. ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI Ogni iscritto deve depositare annualmente una “sintetica” relazione che attesta quale sia il percorso formativo seguito nell’anno, indicando gli eventi formativi L’aggettivo sintetico sta a significare che l’obbligo può intendersi adempiuto semplicemente indicando gli eventi formativi : data e crediti conseguiti. Al fine di evitare l’aggravio dei compiti consiliari è sufficiente la mera autocertificazione circa la verità di quanto affermato inoSSerVanZa Dell’obbligo ForMatiVo Il mancato adempimento dell’obbligo formativo e/o la mancata infedele certificazione del percorso formativo costituiscono illecito disciplinare. Gli illeciti disciplinari collegati all’obbligo di formazione sono almeno tre: 1) 2) 3) Inadempimento totale o parziale dell’obbligo formativo; Adempimento dell’obbligo formativo, ma mancata sua certificazione (omesso deposito della relazione annuale); Adempimento dell’obbligo formativo, deposito della relazione, ma infedeltà della stessa.