LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CONTINUA:
OBBLIGHI E PECULIARITA’
AVV. FABRIZIO BRUNI
Regolamento approvato dal C. N. F. il 13 luglio 2007
Il contenuto dell’obbligo formativo si esplica in ogni
attività di accrescimento e approfondimento delle
conoscenze e delle competenze professionali,
nonché il loro aggiornamento mediante la
partecipazione ad iniziative culturali in campo
giuridico e forense rispettando i regolamenti del
Consiglio Nazionale e del Consiglio dell’Ordine di
appartenenza concernente gli obblighi e programmi
formativi.
“Se è vero che l’obbligazione professionale è di mezzi,
allora l’avvocato è impegnato a mettere a disposizione
del
cliente
il
bagaglio
di
conoscenze
utili
al
raggiungimento del fine; e poiché la prestazione deve
essere
eseguita
con
la
diligenza
professionale
appropriata, l’adempimento del dovere di aggiornamento
è funzione del possesso della perizia adeguata al caso,
mentre quest’ultima è senz’altro esclusa dall’ignoranza.”
Destinatari del regolamento:
1) Avvocato iscritto all’albo: l’obbligo di formazione
continuo sorge per il solo fatto dell’iscrizione all’albo a
prescindere
dall’effettivo
esercizio
dell’attività
professionale;
2) Praticante con patrocinio: dopo il conseguimento del
certificato di compiuta pratica ha l’obbligo di mantenere
e aggiornare la propria preparazione professionale.
Durata e contenuto Dell’obbligo
• L’obbligo di formazione decorre dal 1°gennaio dell’anno solare
successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di
compiuta pratica (c.d."triennio soggettivo”)
• Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata
triennale e la sua unità di misura è il credito formativo.
• Ogni iscritto deve conseguire almeno n. 90 crediti formativi, di cui
almeno n. 20 debbono essere conseguiti in ogni singolo anno
formativo.
• Gli eventi e le attività formative da svolgere sono scelte
liberamente in relazione ai settori di attività professionale
esercitata, ma almeno n.15 crediti formativi nel triennio devono
derivare da attività ed eventi aventi ad oggetto l’ordinamento
professionale e previdenziale e la deontologia.
La previsione di un periodo di
facilita l’adempimento dell’obbligo
l’interessato è grado di recuperare
debiti formativi, fermo rimanendo
devono essere stati acquisiti almeno

valutazione triennale,
perché in tal modo
nel triennio eventuali
che in ciascun anno
n. 20 crediti.
 Il giudizio positivo dipende dalla combinazione di due
fattori che devono essere contemporaneamente presenti, il
rispetto del limite generale di 90 crediti e di quello
particolare dei 20 crediti annui.
conSiglio Dell’orDine Degli aVVocati DI
ROMA
Vista e considerata la difficoltà rilevata nell’acquisizione
dei 90 crediti formativi previsti dal regolamento del
Consiglio Nazionale forense sulla formazione continua, il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in data 11
marzo 2011, ha deliberato di dare corso all’esercizio del
proprio potere di autoregolamentazione riducendo a 60 il
numero dei crediti totali per il triennio 2011-2013 (17
ordinari + 3 deontologici per annualità).
DISCIPLINA TRANSITORIA
Triennio formativo 2008/2010
Gli iscritti all’albo anteriormente alla data del 1 gennaio 2008 per il triennio
formativo 2008/2010 devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6
in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di:
•9 crediti per il primo anno formativo (2008);
•12 crediti per il secondo anno formativo;
•18 per il terzo anno formativo.
Triennio formativo 2009/2011
Ogni iscritto nell’anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il primo
gennaio 2009, dovrà conseguire nell’arco del triennio almeno 68 crediti
formativi(di cui almeno 9 crediti in materia di ordinamento forense, previdenza
e deontologia con un minimo di:
•12 crediti per il 2009;
•18 crediti per il 2010;
•20 crediti per il 2011.
Triennio formativo 2010/2012
Ogni iscritto nell’anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il
1°gennaio 2010, dovrà conseguire nell’arco del triennio almeno 83 crediti
formativi (di cui almeno 12 in materia di ordinamento professionale,
previdenziale e deontologia) con un minimo di.
•18 crediti per il 2010;
•20 crediti per il 2011;
•20 crediti per il 2012.
Consiglio Nazionale Forense Roma, 10 aprile 2009.
Eventi formativi
La partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata ad un
evento formativo costituisce modalità normale di adempimento
dell’obbligo formativo. Il concetto di effettività è reso concreto dal
riferimento alla adeguata documentazione che non potrà limitarsi
alla sola registrazione della presenza al momento iniziale, ma
dovrà dar conto anche dell’uscita (anche di quelle intermedia).
Ogni ora di durata di un evento formativo attribuisce un credito ma
ogni singolo evento non ne può attribuire più di 24, in coerenza
con il suo scopo di omogenea crescita culturale durante tutto
l’arco della vita professionale.
o
oCorsi di aggiornamento e master, seminari convegni, giornate di studio e
tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche purché sia
possibile, in quest’ultimo caso, il controllo della partecipazione;
o commissioni di studio , gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal
CNF e dai Consigli dell’Ordine (compreso quello di Roma), o da organismi
nazionali ed internazionali della categoria professionale.
La partecipazione agli eventi formativi sopra elencati, che integrano
l’assolvimento degli obblighi di formazione professionale, attribuisce n.1
credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di 24
crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
Dunque, non un qualsiasi evento formativo è
idoneo a far conseguire il credito, ma solo
quello che:
1.
Sia stato promosso, od organizzato, dai Consigli
dell’Ordine o dal Consiglio Nazionale Forense i quali
ne curano la pubblicazione nei loro rispettivi siti
internet;
2.
Se organizzato da altri, sia stato preventivamente
accreditato dal CNF o dai singoli Consigli dell’ordine
territoriali, a seconda della rispettiva competenza.
Ciò in virtù
legittimazione
formativi.
dell’inesistenza di una riserva di
per l’organizzazione degli eventi
La scelta riflessa nel Regolamento garantisce in tal modo e
contemporaneamente:

La libertà di organizzazione di eventi formativi senza ostacoli
all’ingresso nel settore a carico di chiunque, anche ove si tratti
di entità che perseguono scopo di lucro;

La libertà di scelta dell’iscritto di partecipare ad eventi
formativi organizzati da chiunque, se del caso anche a
pagamento;

La possibilità, per chi non voglia o non possa fruire di eventi
formativi a pagamento, di adempiere comunque il suo obbligo
tramite partecipazione agli eventi formativi organizzati
gratuitamente dai singoli Consigli dell’ordine.
Tale formula ideologica pare in grado di conciliare e
garantire l’attuazione di tre importanti principi:
a. Il rispetto del principio di libertà e autodeterminazione;
b. La difesa della centralità del ruolo dei Consigli
dell’Ordine nel rendere effettivo il diritto/dovere alla
formazione;
c. Lo spostamento del centro di gravità del fenomeno
formazione dal soggetto che organizza l’evento
formativo, alla natura, consistenza e qualità di
quest’ultimo
attiVita’ ForMatiVe
L’art. 4 del regolamento introduce il concetto di attività formative
distinguendolo dagli eventi formativi; infatti, mentre quest’ultimi
corrispondono ad occasioni di formazione culturale, le attività
formative sono comportamenti valutati come idonei a surrogare la
partecipazione agli eventi ai fini dell’adempimento dell’obbligo
formativo:
 relazione o lezione negli eventi formativi ovvero nelle scuole
forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali
(max 12 crediti nel triennio);
 pubblicazione in materia giuridica su riviste specializzate a
diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line,(2 crediti cadauna)
ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati, anche
come opere collettanee (8 crediti cadauna);
 contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati
con istituti universitari ed enti equiparati (max 24 crediti
nel triennio);

Partecipazioni e presenza effettiva ai lavori delle
commissioni per l’esame di stato di avvocato, per tutta la
durata dell’esame (max 24 crediti nel triennio);

Altre attività di studio ed aggiornamento svolte in
autonomia nell’ambito della propria organizzazione
professionale, che siano state preventivamente
autorizzate e riconosciute come tali dal CNF, o dai
Consigli dell’ordine competenti (max 12 crediti annuali).
ESONERI
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare
anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto
dallo svolgimento dell’attività formativa nei casi di:




gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di
doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
gravi malattie o infortuni od altre condizioni personali;
interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività
professionale o trasferimento di questa all’estero;
docenti universitari di prima e seconda fascia nonché i ricercatori con
incarico di insegnamento, fermo l’obbligo di aggiornamento in materia
deontologica previdenziale e professionale;
All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel
corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.
Foro di Roma:
Sono altresì esonerati dall’obbligo formativo i componenti del
Consiglio dell’Ordine, a condizione che durante l’anno
organizzino e partecipino ad eventi formativi,i componenti
CNF, i componenti di commissioni consiliari;
inoltre, a prescindere dalla data di iscrizione all’albo, sono
esonerati dagli obblighi formativi, ad eccezione di quelli in
materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia,
coloro i quali abbiano supertao l’esame di Stato limitatamente
ai tre anni successivi dal conseguimento del titolo di avvocato.
All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da
acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla
durata dell’esonero.
ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI
Ogni iscritto deve depositare annualmente una “sintetica”
relazione che attesta quale sia il percorso formativo
seguito nell’anno, indicando gli eventi formativi
L’aggettivo sintetico sta a significare che l’obbligo può
intendersi adempiuto semplicemente indicando gli eventi
formativi : data e crediti conseguiti. Al fine di evitare
l’aggravio dei compiti consiliari è sufficiente la mera
autocertificazione circa la verità di quanto affermato
inoSSerVanZa Dell’obbligo ForMatiVo
Il mancato adempimento dell’obbligo formativo e/o la mancata
infedele certificazione del percorso formativo costituiscono illecito
disciplinare.
Gli illeciti disciplinari collegati all’obbligo di formazione sono almeno
tre:
1)
2)
3)
Inadempimento totale o parziale dell’obbligo formativo;
Adempimento dell’obbligo formativo, ma mancata sua certificazione
(omesso deposito della relazione annuale);
Adempimento dell’obbligo formativo, deposito della relazione, ma
infedeltà della stessa.
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presentazione sulla formazione professionale continua