Dal pluralismo altomedievale
(secoli IX-XI)
alla rinascita del XII secolo
Pluralità dei centri di potere:
un ordinamento a pelle di
leopardo
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Impero
Regni
Città
Feudi
Signorie rurali laiche ed ecclesiastiche
Castelli
Ducati e Contee
Vescovati
Monasteri e abbazie
Pluralità di ordini giudiziari
• Corti imperiali e regie, dei missi
dominici e comitali
• Corti feudali e corti dei pari
• Corti signorili
• Corti pontificia e vescovili
Pluralità di status giuridici
personali:
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Liberi
Coloni
Aldii
Servi
Nobili
Ecclesiastici
Pluralismo delle fonti del
diritto:
• Capitolari imperiali
• Leggi nazionali
• Consuetudini locali a carattere
territoriale: anche il diritto romano
sopravvive in forma consuetudinaria
• Decretali pontificie e canoni conciliari
• Collezioni canonistiche non ufficiali
• Principio della personalità del diritto
L’EUROPA TRA XI E XII
SECOLO
Rinnovamento della società
e
nuova scienza del diritto
Trasformazione della società e
dell’economia
• Estensione delle terre coltivate e
introduzione di nuove tecniche agrarie
• Sviluppo dei commerci e dell’artigianato
• Incremento demografico
Trasformazione della società e
delle istituzioni
• Riforma della Chiesa e degli ordini monastici
• Riaffermazione delle città come centro di
organizzazione delle funzioni pubbliche e origine
dei comuni cittadini e rurali
• Trasformazione dei rapporti feudali
• Formazione di strutture monarchiche nell’Italia
meridionale, in Francia, in Inghilterra, in Castiglia
…
La rivoluzione della fine dell’XI
secolo
Gli artefici - o i protagonisti - di
una rivoluzione dimenticata:
• 1. La società e la nuova concezione della
giustizia
• 2. I giuristi nel conflitto tra Impero e Chiesa
• 3. Le città
I protagonisti
• 1 - La società e una nuova
concezione della giustizia
Il Medioevo e il diritto
• Nell’età medievale a decorrere dalla fine
dell’XI secolo, si impone in Europa una
nuova concezione del diritto che parifica il
diritto alla giustizia sulla base della
definizione ulpianea del diritto come ars
boni et equi
• Nell’XI secolo ha inizio la formazione di un
vero e proprio diritto europeo e degli
strumenti per la sua creazione ed evoluzione
Cultura giuridica
• Centri di studio vescovili (Attone da
Vercelli sec. X) e monastici
• Della scuola istituita da Lotario a Pavia non
rimangono tracce: il diritto non è una
disciplina autonoma, ma rientra
nell’insegnamento delle arti liberali
• Formazione di giudici e di notai nelle
cancellerie e nelle corti giudiziarie
Cultura giuridica
• XI secolo: scuola di Pavia
• Liber Papiensis (post 1054)
• Lombarda (1070)
• Expositio ad librum
papiensem (1070)
L’attività dei giudici-giuristi pavesi
• La sede dell’insegnamento è il tribunale, probabilmente
quello di Pavia
• Nel corso dell’XI secolo e fino al 1070 si sono succedute
almeno tre generazioni di giudici
• Per coordinare norme del diritto longobardo, franco e delle
costituizioni imperiali tra loro contrastanti
• Per trovare soluzioni in caso di lacuna: rinvii al Codice, alle
Istituzioni e alle Novelle di Giustiniano, perché il diritto
romano è generale
Tecniche interpretative dell’ expositio ad librum
papiensem
• L’interpretazione nel caso di orientamenti
giurisprudenziali discordanti:
• Ad esempio: nell’exp. Ad Roth. 344 si discute se le sanzioni
comminate da questo editto siano applicabili soltanto nel
caso di danni provocati ad un campo altri con cavalli e buoi
o anche con piccoli animali come le pecore ………
• …..
• Sunt qui: vi sono alcuni giudici che ritengono che gli editti
344 e 345 di Rotari siano stati abrogati dal successivo editto
357 che avrebbe introdotto una disciplina meno punitiva
perché prevede soltanto una composizione di 6 soldi
• Ma sbagliano (sed male arbitrantur) perché questo induce a
interpretazioni contrarie all’equità e, in particolare, perché
ci sarebbe una sanzione più grave per un danno parziale,
rispetto a quella per la distruzione completa del foraggio
•
…………………………………………………….
• ……….
• In questo caso l’interprete deve ricorrere al principio sancito
nelle Istituzioni di Giustiniano:
• Numquam enim actiones (IUST. INST. 4.18.9)…. Le azioni
soprattutto penali che riguardano una medesima fattispecie
(nella specie il danneggiamento di un campo) non si
annullano a vicenda, ma si sommano.
I precedenti:
richiesta di aiuto di
Ottone III Imperatore
ai giudici
Roma dicembre 999

date mihi consilium de hoc quid faciendum sit
I precedenti: fin dal 1119
l’imperatore Enrico V
contrappone



Ius civile est omnibus commune
Ius consuetudinarium non autem
legitimum
Chiama tra i propri consulenti Irnerio o
Wernerius iudex bononiensis
Prima citazione del Digesto
in giudizio: il placito di Marturi
(= Poggibonsi - Si) del 1076
• Placito di Marturi 1076: membri della corte giudicante sono il rappresentante della
marchesa Beatrice di Canossa (gloriosissima domina dux) , Guglielmo giudice, Pepo
legis doctor e molti altri
• Secondo il diritto vigente i diritti del monastero su una terra erano caduti in
prescrizione
• Diversamente, Lege Digestorum libris inserta considerata ( D. 4, 6, 26, 4), i giudici
garantiscono la restitutio in integrum perché la prescrizione quarantennale era stata
interrotta dall’impossibilità di ottenere giustizia senza propria colpa.
• La citazione del diritto romano, considerato come diritto vigente, fa vincere la causa.
• I giudici non possiedono il testo del Digesto, che è mostrato dall’avvocato di parte
Ricorso contro la sentenza di omicidio alla corte
di Enrico IV in una delle sue discese in Italia
(1080-1084 / 1090-1094)
• Il giurista è Pepo, che insegnava in non si sa quale cattedra il
Codice e le Istituzioni e si oppone all’applicazione del diritto
vigente Roth. 14 e 130-137
• Chiede l’applicazione della legge del taglione (Esodo 21.14 e
24; Levitico 24.17-21)
fondata sul diritto naturale, richiamata anche da Isidoro da
Siviglia e compresa nelle istituzioni (Inst. 4.18.5 lex Cornelia
de sicariis: homicidas ultore ferro persequitur) e nel codice di
Giustiniano = C.1.4.3.3 (Graziano e Teodosio a. 385): homicida
et parricida quod fecit semper expectet
Ricorso contro la sentenza di omicidio in un
placito di Enrico IV in una delle sue discese in
Italia
(1080-1084 / 1090-1094)
• Rivendicare la par condicio di liberi e
servi significava invocare non
l’applicazione del diritto romano, ma la
sua deroga
• I principi del diritto naturale primaevum,
che rivendicavano l’originaria condizione
di parità degli uomini) erano sanciti nel
Digesto che Pepo non conosceva
Cultura giuridica nei placiti:il placito di
Garfagnolo (RE) del 1098 e Matilde di Canossa
• Possesso illegittimo di terreni della chiesa di San Prospero
di Reggio Emilia da parte degli uomini de Vallibus
• Il primo giudizio è stato vinto dalla Chiesa, sulla base dei
privilegi di donazione di Carlo Magno e del Codice, che
assicura la titolarità dei beni pubblici ottenuti per
concessione (donazione) delle pubbliche autorità
• Gli uomini de Vallibus presentano ricorso alla contessa di
Canossa che impone che la causa sia decisa per duello,
secondo le leggi di Carlo Magno
• Il duello si svolge con diversi colpi di scena, ma non si
riesce a stabilire che sia stato il vincitore e la causa termina
con un non liquet.
Matilde di Canossa (1046 - 1111 o 1115)
e Irnerio (1050 - 1130….)
Dalla Cronaca di Burcardo e Corrado di Urpsberg (1125-1225)
Irnerio tra il 1125 e il 1138 avrebbe iniziato
a renovare libros legum di Giustiniano
Imperatore, che fino a quel momento erano
stati trascurati (neglecti) e che nessuno
studiava, su richiesta di
Matilde di Canossa
I protagonisti
• 2 - i giuristi nel conflitto per
il primato tra Impero e
Chiesa
I territori della Chiesa
La riforma della chiesa
• Abbazia di
Montecassino
Abbazia di Pomposa
Dall’XI secolo
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Movimento per la riforma della Chiesa contro il
clero simoniaco e concubinario e contro
l’interferenza dei poteri secolari nelle questioni
ecclesiastiche
Centro di irradiazione della riforma il monastero
benettino di Cluny
Maiolo a Pavia
Pier Damiani (1051)
Pontefice Niccolò II: riforma dell’elezione del
pontefice (1059)
Diffusione del monachesimo
durante l’XI secolo
Diffusione del monachesimo
durante il XII secolo
La lotta per le investiture
Gregorio VII e Enrico IV
Dal “Chronicon” di Ottone di Frisia, abate del monastero cirstecense di Morimond (Francia)
GREGORIO VII
Ildebrando di Soana, pontefice dal 1073 al 1085
•1075 DICTATUS PAPAE (ierocrazia):
Autorità del pontefice sui vescovi
Autorità del pontefice sull’imperatore
fino alla scomunica e allo scioglimento dei
sudditi dall’obbligo di fedeltà
•1077 scomunica di Enrico IV per aver
alterato le regole sulle investiture sancite
dalla Chiesa, revocata dopo la penitenza
presso il castello di Canossa
Enrico IV a Canossa
Dal “Chronicon” di Ottone di Frisia, abate del monastero cirstecense di Morimond (Francia)
Enrico IV a Canossa
I protagonisti
• 3 - Le città
Il ruolo della città
nell’altomedioevo
• La definizione di città nell’enciclopedia
(Etymologiae) di Isidoro da Siviglia (VII secolo)
• Tre tipi di società: famiglia, città, ……
• “urbs ipsa moenia vocantur;civitas non autem saxa
sed habitatores vocantur”
Il ruolo della città
nell’altomedioevo
• Che cosa ne è della città nell’altomedioevo?
• Permangono: relativa concentrazione demografica,
presenza di attività economiche strutturalmente diverse da
quelle esercitate nelle campagne; mercato locale; ruolo
amministrativo ed ecclesiastico
• Centro di continuità di funzioni giuspubblistiche e di
nozioni pubbliche del potere; vocazione al coordinamento
delle attività interne e del territorio (G. Sergi)
• Preminenza ideologica della vita urbana (Ch. Wickham)
• Nonostante la delocalizzazione della giustizia e la
destrutturazione delle campagne
Gli arimanni di Arezzo nel 715 e
la loro volontà in giudizio
• Et invitus nos ….
• Et si nos licet … gaudenter habere desideramus
Partecipazione attiva delle
popolazioni locali nelle questioni
giudiziarie relative al territorio
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Dal pluralismo altomedievale alla rinascita del XII secolo