Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
A.A. 2007-2008
Diritto del lavoro
Corsi A-L / M-Z
Proff.
Bruno Caruso
Anna Alaimo
-I-
Oggetto e funzione del
diritto del lavoro:
tradizione e
rinnovamento
LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL
DIRITTO DEL LAVORO
La regolamentazione del
rapporto individuale di lavoro
 La disciplina delle relazioni
collettive di lavoro

Il diritto del lavoro agisce, dunque,
su due livelli di relazione

1) quello dei
rapporti di lavoro in
senso proprio (tra
datori di lavoro e
singoli lavoratori)

2) quello delle
relazioni collettive che
si stabiliscono “alla
periferia” dei rapporti di
lavoro per la difesa e la
rappresentanza degli
interessi contrapposti del
gruppo dei lavoratori e
degli imprenditori (la disciplina
dei sindacati e della relativa attività;
della rappresentanza dei lavoratori
nell’impresa; dei conflitti collettivi di
lavoro e, dunque, dello sciopero, della
contrattazione collettiva)
“Diversità” e “autonomia” del diritto del
lavoro rispetto al diritto privato

Dal punto di vista scientifico e
didattico il Diritto del lavoro è
stato, in una prima fase,
concepito come una parte del
diritto dei privati, secondo la
classica tripartizione tra diritto
civile - commerciale - lavoro.
Il diritto del lavoro come risposta
dell’ordinamento ad un’evidente
situazione di disparità tra le parti
di un contratto privatistico
Applicate senza correttivi
ai rapporti di lavoro, le
logiche del diritto
privato non sono,
tuttavia, apparse
sufficienti a garantire
un equilibrio sostanziale
nel rapporto
contrattuale di scambio
tra lavoro e
retribuzione
“Diversità” e “autonomia” del diritto del
lavoro rispetto al diritto privato
La diversità del diritto del lavoro rispetto al
diritto comune dei contratti.
Due esempi:

La nullità che produce effetti
es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.)

La corrispettività attenuata
es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.)
A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL
LAVORO?
Il diritto del lavoro (in senso stretto) disciplin
a i rapporti contrattuali aventi ad oggetto una
prestazione lavorativa finalizzata alla
percezione di un corrispettivo e la cui
disciplina è posta principalmente dalla legge
Il diritto del lavoro e i suoi connotati
originari: la tutela del contraente
debole
Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la
tutela del contraente
debole
L’implicazione della
persona del lavoratore nel
rapporto di lavoro – e cioè
nella prestazione dedotta
in contratto – è il dato
che caratterizza e
distingue il rapporto di
lavoro da tutti gli altri
vincoli di contenuto
patrimoniale regolati dal
diritto privato

“Se tutti gli altri
contratti riguardano
l’avere delle parti, il
contratto di lavoro
riguarda ancora
l’avere per
l’imprenditore, ma
l’essere per il
lavoratore”
(F. Santoro Passarelli)
Il diritto del lavoro e le sue
finalità
…quelle tradizionali:
1) la tutela della persona del
lavoratore, contraente
debole
Entrambe le anime convivono
nell’odierno diritto del lavoro
…e quelle più recenti e
ulteriori:
2) l’equilibrato
contemperamento tra
esigenze di produttività e di
efficienza delle imprese
nell’economia globale
3) La creazione di nuova
occupazione: il cd. diritto del
mercato del lavoro
La tutela del contraente
debole come ispirazione
tuttora caratterizzante del
diritto del lavoro, pur in
presenza dell’emergere di
finalità ulteriori
… tale finalità spiega la tecnica
legislativa che ha, per lungo tempo,
contraddistinto il diritto del lavoro:
la norma di legge inderogabile
Tutto il diritto del lavoro è
tradizionalmente contraddistinto
da questa tecnica (la norma di legge è
inderogabile da parte dell’autonomia
individuale e collettiva; essa, cioè, limita
l’autonomia privata individuale e collettiva)
Una delle prime previsioni di inderogabilità
della disciplina lavoristica: la legge
sull’impiego privato del 1924…
…le cui norme avrebbero dovuto osservarsi
malgrado ogni patto contrario, salvo il caso di
particolari convenzioni o di usi più favorevoli
all’impiegato e salvo il caso che il decreto ne
consentisse la deroga consensuale
(art. 17)
Esempi di norme inderogabili:
Il divieto di mutamento unilaterale in pejus delle
mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.)
- Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali
(art. 2109 c.c.; art. 10, d.lgs. 66/2003)
- Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei
periodi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio
militare (artt. 2110-2111 c.c.)
-
La diffusione della norma inderogabile ha
segnato il nostro diritto del lavoro fino a
rovesciare il principio generale della
libertà di determinazione del contenuto
contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c.
L’inderogabilità: ragioni e
connotati del diritto del lavoro
Ragioni:



La debolezza
contrattuale del
lavoratore subordinato
la situazione di disparità
sostanziale dei contraenti
l’esigenza di interventi
protettivi immodificabili
dalla autonomia privata,
tanto individuale, quanto
collettiva
Connotati:


La legge diviene fonte
eteronoma di standards di
tutela non “riducibili” dalle
parti (ma solitamente
modificabili in senso
migliorativo per il
lavoratore)
Il diritto del lavoro appare,
perciò, contraddistinto, per
una lunga fase, dal cd.
“garantismo rigido”(questa
caratteristica è tipica delle
norme del codice civile e
delle leggi della successiva
fase post-costituzionale)
L’inderogabilità: una norma chiave
Legge e contratto
collettivo come
fonti di diritti
indisponibili
L’art. 2113 c.c.
es.: congedo di maternità
(cinque mesi)
ex art. 2, 1° c., d. lgs. 151/2001 T.U. delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
Le rinunzie e le transazioni
che hanno per oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivanti
da disposizioni inderogabili della
legge o dei contratti collettivi (…)
non sono valide
Le matrici storiche del diritto del
lavoro
Le prime norme riconducibili a questa branca
dell’ordinamento sono rappresentate dalla cd.
“legislazione sociale”
norme di ordine pubblico su alcuni aspetti particolarmente
gravosi delle condizioni di lavoro o su rapporti di lavoro di
soggetti socialmente deboli - fine XIX secolo
(leggi del 1886 e del 1902 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e delle donne;
primi interventi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro: l. 80/1898; l. n. 489 del 1907 sul riposo settimanale e festivo)
hanno come referente una particolare categoria sociale:
quella dell’ operaio degli opifici industriali
Il codice civile del 1865 e i
principi dell’individualismo liberale
Si ignora ancora il fenomeno del lavoro degli
operai nell’industria come fenomeno
sociale rilevante e si riconduce il lavoro
prestato a favore di altri allo
schema della locazione
(art. 1568: il contratto di locazione ha per
oggetto le cose o le opere;
art. 1570: la locazione delle opere è un contratto, per cui
una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa
mediante la pattuita mercede;
art. 1628: nessuno può obbligare la propria opera all’altrui
servizio che a tempo determinato o per una determinata impresa )
La successiva evoluzione storica del
Diritto del lavoro
I - La incorporazione del diritto
del lavoro nel codice civile (artt.

2094 e ss.c.c.)
II - La “costituzionalizzazione”
dei suoi principi fondamentali
 III - Il diritto del lavoro postcostituzionale: le “leggi speciali”

(alcune delle quali di vitale importanza: l.
604/66; L. 300/70 etc…)
I - La disciplina del lavoro nel
libro V del codice civile

La disciplina del
lavoro subordinato
nel titolo II: “Del
lavoro nell’impresa”

La disciplina del
lavoro autonomo
nel titolo III:
“Del lavoro
autonomo”
stretto nesso tra disciplina dell’impresa e disciplina del lavoro subordinato
(art. 2239 c.c. sul lavoro subordinato fuori dell’impresa)
La disciplina del lavoro nel
codice civile
Premessa:
diversamente che in altri
ordinamenti, non è mai
esistito, in Italia, un
codice del lavoro
La concezione corporativa dei
rapporti di produzione e lavoro:
la collaborazione istituzionale tra
capitale e lavoro nell’ ”interesse unitario
dell’economia nazionale” (art. 2085).
I lavoratori subordinati come
“collaboratori” dell’imprenditore
L’unico tentativo di
sistemazione
organica è
rappresentato
dall’inserimento
delle norme sul lavoro
nel libro V del codice
civile
La codificazione civile del 1942
La regolamentazione del rapporto di
lavoro subordinato non è più limitata
alla categoria degli impiegati
(la precedente legge sull’impiego privato: r.d.l. 13/11/1924, n.
1825, conv. nella l. 562/1926)
La tripartizione (ora quadripartizione:
l. n. 190/1985) dell’art. 2095 c.c.
La disciplina del lavoro subordinato
nel codice civile (artt. 2094-2134)
Ratio
dell’inserimento
delle norme sul
lavoro nel libro V…
…e non nel libro
IV
(su obbligazioni
e contratti)
Una norma chiave:
L’art. 2094 c.c.:
Prestatore di lavoro subordinato
“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell’imprenditore”
II-La “costituzionalizzazione”
del diritto del lavoro
Il rapporto di lavoro è uno dei pochi
rapporti interprivati di cui si occupa la
Costituzione
Quest’ultima contrappone alla concezione
a-conflittuale e organicistica dei rapporti
di lavoro presente nel codice civile una
prospettiva dei rapporti tra capitale e
lavoro incentrata sul riconoscimento di
una contrapposizione di interessi (cfr. gli
artt. 39 e 40 Cost.)
1)
2)
Biagi (2002)
La “costituzionalizzazione”
del diritto del lavoro
“Abbandonata la tradizionale
neutralità, il diritto del lavoro si
raccorda direttamente al modello
di sistema economico configurato
dalla costituzione” (Ghera)
...segue: il lavoro nella Costituzione
(Principi fondamentali e Titolo III della
Parte I)







Art. 1 - Fondata sul lavoro
Art. 4 - Riconoscimento del diritto sociale al lavoro
Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
e applicazioni
Art. 36 - Diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro
e sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa.
Diritto alle ferie annuali
Art. 37 – Parità retributiva tra donne e uomini e tra
lavoratori maggiorenni e lavoratori in minore età
Art. 38 – Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale
Artt. 39 e 40 - rapporti collettivi di lavoro (libertà sindacale
e contrattazione collettiva, sciopero)
Altre norme costituzionali
“chiave” per il diritto del lavoro:
I - Il comma 2 dell’art. 3 Cost.:
Proprio perché il costituente era cosciente del fatto che i
cittadini non sono di fatto pienamente uguali, ha
sentito il bisogno di affidare allo Stato il compito di
rimuovere gli ostacoli che impediscono “l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese”
IL COMMA 2 RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE – IN
ASSENZA DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL COMMA
1 RISCHIA DI RIMANERE UNA MERA AFFERMAZIONE
DI PRINCIPIO

Altre norme costituzionali
“chiave” per il diritto del lavoro:
II- Il comma 2 dell’art. 41:
L’iniziativa economica privata non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.

III La fase post-costituzionale
del Diritto del lavoro


Legislazione
anti-frau
dolenta






Le numerose leggi speciali e la cd. “formazione alluvionale” del
diritto del lavoro post-costituzionale
La connotazione fortemente protettiva e garantista di queste
leggi:
Esempi:
La l. 264 del 1958 sul lavoro a domicilio
La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a tempo
determinato) ora abrogata dal d. lgs. 368/2001
La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel rapporto
di lavoro (ora abrogata dal d. lgs. n. 276/2003)
La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso del
datore di lavoro
La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori): le due anime
dello Statuto
La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro
Il diritto del lavoro e i suoi
mutamenti (dagli anni ’80 al nuovo
millennio)
Rispetto a questa configurazione tradizionale
del diritto del lavoro (tutela del contraente
debole, inderogabilità delle norme di legge
etc…) cominciano a farsi strada – a partire dagli
anni ’80 – alcune nuove tendenze
Il diritto del lavoro
tradizionale presupponeva
un modello di economia, di
organizzazione del lavoro, di
professionalità, di società
ormai tramontato
La connessione tra
diritto del lavoro
e processi
sociali ed economici
Il dialogo tra diritto del
lavoro e scienze sociali:
economia e
sociologia del lavoro
Come cambia l’identità del diritto
del lavoro tradizionale
I quattro pilastri del diritto del lavoro e il
loro dissolvimento:
 Lo Stato-nazione
 La grande fabbrica
 La piena occupazione
 La rappresentanza generale dei
lavoratori attraverso il sindacalismo
confederale tendenzialmente unitario
Saggio di Massimo D’Antona, “Diritto del lavoro di fine secolo: una
crisi di identità?” (letture integrative)
Le conseguenze sul diritto del
lavoro
La riorganizzazione del lavoro può
essere assimilata ad una
disorganizzazione della
legislazione del lavoro (S.
Simitis)
La transizione in atto:
verso un diritto del lavoro adeguato
al nuovo contesto
Verso quale
funzione?
Con quali soluzioni?
Diritto del lavoro e flessibilità
Già negli anni ’80 si comincia a
parlare in termini di “diritto del
lavoro della flessibilità”
Dal “garantismo rigido” al
“garantismo flessibile”
La legislazione degli anni ’80 e ’90: le
forme flessibili di impiego della
manodopera



La l. n. 863/1984: part-time e contratti di
formazione-lavoro
L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento
delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di
lavoro a tempo determinato)
La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu”
sull’occupazione): il lavoro interinale tramite
agenzia
La flessibilità “normata” o
controllata dall’autonomia
collettiva:
il ruolo del sindacato
La flessibilità controllata
dall’autonomia collettiva:
il ruolo del sindacato
si realizza attraverso la regolazione consensuale
e, dunque, il consenso delle parti sociali
Esempi:



la facoltà di ampliamento delle ipotesi di legittima apposizione
del termine al contratto di lavoro (art. 23, l. n. 56/1987)
riconosciuta ai contratti collettivi
la riduzione dell’orario di lavoro (e della retribuzione) attraverso
contratti di solidarietà difensivi (l. 863/1984, art. 1)
la previsione di clausole elastiche per i contratti di lavoro parttime (art. 3, comma 7, lgs. n. 61/2000 vecchio testo)
La dimensione sovranazionale
Il diritto sociale comunitario
…e il processo di
comunitarizzazione
dell’ordinamento nazionale
(rinvio)
…e quella locale




Federalismo e diritto del lavoro
La riforma del titolo V Cost.
Il nuovo testo dell’art. 117 Cost.:
Le due espressioni chiave: “tutela e sicurezza del
lavoro” e “ordinamento civile”
Materie devolute alla potestà legislativa concorrente delle Regioni
interferenti con il Diritto del lavoro:
• tutela e sicurezza del lavoro
• formazione professionale
• previdenza complementare e integrativa
Crisi del (e critiche al) diritto
del lavoro tradizionale

Il diritto del lavoro
sarebbe fonte di
rigidità e di costi
eccessivi per le
imprese

La tesi del diritto del
lavoro responsabile
della disoccupazione
Tendenze assunte dal diritto del
lavoro nella
precedente legislatura

Il Libro Bianco sul mercato del
lavoro in Italia (ottobre 2001):
ampio
documento programmatico del Governo contenente una serie di
proposte ad ampio raggio sui rapporti individuali e collettivi di
lavoro, sui servizi all’impiego, sulle tipologie contrattuali



Il Patto per l’Italia del luglio 2002
La legge n. 30 del 2003
Il d. lgs. n. 276 del 2003
Dal diritto del lavoro al “diritto
dell’impiego”
Recente tendenza del diritto del lavoro a
creare nuove occupazioni ovvero a
realizzare una politica attiva
dell’occupazione soprattutto attraverso
la creazione di nuove figure contrattuali
diverse dal tipo generale del contratto a
tempo pieno e indeterminato
Dal diritto del rapporto di lavoro al diritto
del mercato del lavoro
Conseguenza: poderoso aumento delle norme che
hanno ad oggetto la promozione dell’occupazione

Il diritto del lavoro – non solo in Italia, ma
anche in molti Paesi dell’UE - si è fatto
veicolo di promozione dell’occupazione e - a
scapito del tipo più tradizionale di norme,
garantistiche ed inderogabili – ha incorporato,
al suo interno, un ampio corpus di norme
riguardanti l’occupazione e l’impiego (es.
importanti, per l’Italia, la legge sul lavoro interinale (l. n. 196/97), la
nuova disciplina del part-time (d. lgs. n. 61 del 2000) e del contratto a
termine (d. lgs. n. 368/2001), la riforma cd. Biagi (l. n. 30/2003 e d.
lgs. n. 276/2003)
La perdita di centralità del contratto
di lavoro a tempo pieno e
indeterminato
E’ una delle conseguenze più vistose
delle tendenze descritte ed, in
particolare, della legislazione che
promuove l’occupazione
Dal diritto del lavoro al diritto dei lavori
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Diritto del lavoro Corso M-Z - Dipartimento di Giurisprudenza