Disciplina fiscale delle associazioni
Roma
Seminario Istruttori FIGB
27 – 29 Luglio
Relatore
Dottor Sergio Melai
Costituzione
associazione
L’attività sportiva dilettantistica, con
l’introduzione della Finanziaria del
2003 (Legge n.289 de27/12/2002
articolo 90), può essere esercitata in
diverse forme giuridiche di seguito
indicate:

associazione sportiva dilettantistica:
riconosciute
 non riconosciute

società di capitali distinte in:

società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperative

ASSOCIAZIONE


L’associazione è un’organizzazione stabile di persone
che, con un atto di autonomia negoziale, si impegnano
a perseguire un interesse comune, dando vita ad
un’organizzazione collettiva caratterizzata dalla
presenza di una pluralità di organi, e che assume
rilevanza esterna.
Lo scopo comune perseguito deve essere non lucrativo
né mutualistico, e perciò diverso da quello delle società
di capitali e mutualistiche, ossia non economico,
ancorché possa essere perseguito con l’esercizio di
un’attività economica
Elementi necessari
a)Un’organizzazione interna di tipo corporativo
con un’assemblea degli associati ed un organo
amministrativo (cd. elemento materiale);
b)Un elemento patrimoniale;
c)Uno scopo non lucrativo comune (cd. elemento
spirituale);
d)Una struttura aperta del rapporto, cioè, la
possibilità di adesione al gruppo di nuovi
membri
Importanza riconoscimento


La differenza tra i due enti si riporta alla diversa
rilevanza del fenomeno associativo: in virtù del
riconoscimento l’associazione diventa punto di
riferimento non solo dell’attività dei suoi organi, ma
anche degli effetti di quella attività. Ed il fenomeno
trova la sua spiegazione formale nell’esistenza di un
vero e proprio soggetto dotato dall’ordinamento di
capacità giuridica generale.
L’associazione non riconosciuta, invece, non ha
personalità giuridica propria ed anche la sua soggettività
giuridica è stata a lungo posta in dubbio.

Conseguentemente, alla distinzione tra
associazione riconosciuta e non riconosciuta
corrisponde, come si vedrà una diversa disciplina
giuridica, che trova il suo nucleo centrale nel
diverso regime di responsabilità.
Associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute, infatti, si
caratterizzano per un regime fortemente
restrittivo di responsabilità dei singoli
componenti, che origina dal disposto di cui
all’art.38, a tenore del quale “delle obbligazioni
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone
che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.”
Associazioni riconosciute

Le associazioni riconosciute, invece, acquistano
la personalità giuridica (art.12 cod. civ.) e, perciò,
(art.18, 1° comma) “gli amministratori sono
responsabili verso l’ente” e non verso i terzi “secondo
le norme del mandato.”
Associazioni riconosciute
1) costituirsi con atto pubblico;
2) chiedere ed ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica;
3) risultare di conseguenza iscritte negli appositi
registri previsti dalla legge.
Associazioni non riconosciute

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle
associazioni non riconosciute non sono imposti
dalla legge, ma sono regolati liberamente dagli
accordi degli associati e trovano la loro fonte,
perciò, in un atto costitutivo (il documento
contenente la denominazione sociale, la sede
legale, i dati dei soci fondatori e dei componenti
del Consiglio Direttivo) e sono organizzate
mediante uno statuto.
Associazioni non riconosciute

Il legislatore del codice civile non impone alcuna
formalità per la costituzione di tali enti né per i singoli
contratti di adesione: perciò è possibile dare vita ad
un’associazione non riconosciuta anche per mezzo di
un semplice accordo verbale. Nella prassi, però, si usa
ricorrere alla forma scritta e, più propriamente, al
contratto di associazione costituito da un atto
costitutivo (che dà vita all’associazione identificandone
e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento) ed
uno statuto, destinato a regolare il funzionamento a
regime dell’associazione.
Fondo comune

Il fondo comune è costituito dall’insieme dei contributi
degli associati e dei ben acquistati dall’ente. Su di esso si
possono eventualmente soddisfare i terzi creditori
dell’associazione. Va precisato che l’espressione fondo
comune non va confusa con il concetto tecnico di
“comunione”. Infatti, contrariamente all’istituto della
comunione, gli associati (finché dura l’associazione) non
possono chiederne la divisione. Il fondo comune è una
dotazione patrimoniale appartenente all’associazione e
“non ai suoi componenti e come tale è intangibile e ad opera di
essi e dei loro creditori particolari.
Autonomia patrimoniale imperfetta

Anche se la dotazione patrimoniale
dell’associazione si distingue e differenzia da
quello dei singoli associati, per soddisfare le
obbligazioni dell’associazione sono tuttavia
responsabili solidalmente e personalmente anche
coloro che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione medesima (art.38 cod. civ.)
Capacità- legittimazione processuale

la legittimazione attiva e passiva dell’ente spetta
ai Presidenti/direttori dell’associazione (art. 36
cod. civ.).
Adempimenti iniziali





a) redazione atto costitutivo e statuto;
b) inizio attività IVA;
c) comunicazione Ufficio II.DD.;
d) iscrizione albo ONLUS ( solo se è prevista
attività prevalentemente di utilità sociale);
e) comunicazione alla S.I.A.E.;
Modalità costituzione






NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO
INSERIMENTO CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs. 460/97
REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO
IN DUE COPIE IN BOLLO PRESSO UFFICIO REGISTRI ATTI
PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA FISSA.
CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA
RICHIEDERE ALL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE INDICANDO IL
CODICE 92.62.1
PARTITA I.V.A. (ATTIVITÀ COMMERCIALE SE ESERCITATA) DA
RICHIEDERE ALL'UFFICIO IVA DISTINTAMENTE E SEMPRE IN
AGGIUNTA AL CODICE FISCALE.
ACQUISTO LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL
CONSIGLIO
Redazione atto costitutivo
Le associazioni sportive possono essere costituite :
per atto pubblico,
 scrittura privata con firme autenticate
 scrittura privata registrata.

La forma di atto che viene più utilizzata nella realtà
odierna è quella della scrittura privata registrata.
CONTENUTI ATTO
COSTITUTIVO





LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'
I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI
FONDATORI)
NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA
DIZIONE ESPLICITA "ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA" E LA
DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA
L'OGGETTO SOCIALE (SCOPI ED OBIETTIVI
ISTITUZIONALI)
LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI
DIRIGENTI.
Requisiti obbligatori previsti D.lgsvo
460/97



divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della
temporaneita’ alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per
i soci o partecipanti maggiorenni d’età per l’approvazione delle modifiche
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione;
Requisiti obbligatori previsti D.lgsvo
460/97



obbligo di redigere e approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del codice
civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità
della stessa
Art. 90
(1)
la forma giuridica delle associazioni sportive
dilettantistiche, può essere quella dell’associazione non
riconosciuta di cui agli artt.36 e ss. del codice civile ovvero
dell’associazione riconosciuta (oltre che della società sportiva di
capitali e della cooperativa);
(2)
la denominazione sociale deve indicare la finalità sportiva
dilettantistica e la ragione ovvero denominazione sociale
dilettantistica;
(3)
la denominazione sociale deve essere utilizzata in tutti i
segni distintivi o/e comunicazioni rivolte al pubblico;
(4)
l’ente deve essere affiliato alle Federazioni sportive
nazionali riconosciute dal Coni ovvero agli enti azionali di
promozione sportiva;
Art. 90
(5)
l’attività sportiva deve essere esercitata in forma
dilettantistica;
(6)
l’ente deve aver conseguito (nel periodo di
imposta precedente) proventi commerciali per importi
non superiori a determinati limiti stabiliti dalla legge [7];
(7)
lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente deve
essere redatto nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata e deve
contenere alcune clausole obbligatorie di cui all’art.148
comma 8 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (T.U.I.R.)
CONTENUTI DELLO STATUTO





ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI
UTILI O AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE
SCOPI SOCIALI ED OGGETTO DELL’ATTIVITA’
DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO
ASSOCIATIVO E DELLE MODALITA’ ASSOCIATIVE
(SOCI MAGGIORENNI: UGUALI DIRITTI ATTIVI E
PASSIVI)
* INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANO SOCIALE
DEPUTATO A DETERMINARE LE QUOTE SOCIALI
(TESSERE) E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (ATTIVITA')
CONTENUTI DELLO STATUTO






DIVIETO DI TRASMISSIONE E RIVALUTAZIONE
DELLA QUOTA/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
(ASSEMBLEA-CONSIGLIO- ECC.......)
DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO
MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
OBBLIGO DI REDAZIONE ANNUALE DI UN
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
SCIOGLIMENTO (PATRIMONIO RESIDUO ATTIVO:
FINI UTILITA' GENERALE, SENTITO L’ORGANISMO
GARANTE
Registrazioni registro Coni




1) che l’attività, l’organizzazione e la composizione
dell’associazione sportiva rispetti i principi fondamentali fissati
dal Consiglio nazionale del CONI;
2) che la Federazione Nazionale Sportiva sia affiliata ad una
Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e
gestisca l’attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole
della Federazione internazionale di appartenenza;
3) che l’attività sportiva e le relative attività di promozione
siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del
CIO e del CONI, nonché con quelle della rispettiva Federazione
internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli
indirizzi del CIO e del CONI;
4) che lo Statuto della federazione sportiva nazionale rispetti i
principi fondamentali fissati dal Consiglio nazionale del CONI;
Lo Statuto ed il Regolamento devono
contenere
a)
l’obbligo di rispettare il principio di democrazia interna,
b)
l’obbligo di rispettare il principio di partecipazione all'attività' sportiva
da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità,
l’obbligo di rispettare le norme dell’ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale,
l’obbligo di assicurare forme di equa rappresentanza di atlete e atleti,
le regole per stabilire le modalità di esercizio dell’elettorato attivo e
passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le
raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal
Consiglio Nazionale del CONI,
procedure elettorali che garantiscano, negli organi direttivi, la presenza
in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di
atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano
stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale
partecipano alla procedura elettorale,
c)
d)
e)
f)
g)
regole ispirate al costante equilibrio di diritti e di doveri tra
i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le
diverse categorie nell’ambito del medesimo settore,
h)
l’obbligo del tentativo di conciliazione delle controversie per le quali si
siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, ovvero il procedimento
arbitrale di cui all'art. 12 dello statuto CONI,
i)
(se il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto è
superiore a 2000), la possibilità di istituire un’assemblea di secondo grado,
formata da delegati eletti a livello territoriale,
j)
l’obbligo di tener conto anche della rappresentanza e del carattere
olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della
tradizione sportiva della disciplina.
Costituzione di una società sportiva di capitali
L’articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002
prevede l’introduzione di altre forme societarie
per lo svolgimento dell’attività sportiva
dilettantistica:
 la società per azioni;
 la società in accomandita per azioni;
 la società a responsabilità limitata;
 società cooperative
Principi cui uniformarsi
- assenza dello scopo di lucro: questo principio è obbligatorio per
tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI.
- rispetto del principio di democraticità: questo principio può
essere applicato solo dalle associazioni e dalle cooperative, in
quanto nelle società per azioni o a responsabilità limitata i poteri
dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte e
tale principio risulta di difficile applicazione.
- Organizzazione, avvio, aggiornamento e perfezionamento di
attività sportive dilettantistiche: questo deve essere l’oggetto
principale indicato nello statuto di una società sportiva
dilettantistica.
- Divieto per gli amministratori di una società sportiva
dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche: tale divieto fa riferimento
non solo nell’amministrare un’altra società o associazione
sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni di
un’altra società sportiva dilettantistica.
- Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di suo
scioglimento: è un principio già obbligatorio per le associazioni
sportive dilettantistiche il cui statuto è adeguato al D.Lgs 460/97.
- Obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai
regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti
di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi
REGISTRO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI E
SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
REGISTRO NAZIONALE
DELLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
•Istituito dall’art. 5, comma 2, lett. C) del D. Lgs. 242 del 23 luglio 1999
•Regolamentato dalla Deliberazione Coni del 11 novembre 2004
Rassegna Normativa
.1
art. 90 - L. 27 dicembre 2002 n° 289
commi 20, 21 e 22
Istituzione presso il CONI di un apposito Registro delle associazioni e società
sportive dilettantistiche (anche in forma telematica) distinto in tre sezioni a cui
iscriversi obbligatoriamente per poter accedere ai contributi pubblici di
qualsiasi natura.
• L. 21 maggio 2004 n° 128 – conversione D.L. n° 72/04
L'articolo 4 apporta modifiche ed integrazioni all’articolo 90 della
Legge n° 289/02.
Abrogazione dei commi 20, 21 e 22.
Rassegna Normativa
.2
art. 7 - D. L. 28 maggio 2004 n° 136 (convertito con L. 27
luglio 2004 n° 186) -
-Le agevolazioni fiscali si applicano alle associazioni e società sportive
dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
rilasciato dal CONI;
-Il CONI trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni
e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportive
Il Registro

.1
Il Registro:
-è pubblicato sul sito del CONI www.coni.it
-è suddiviso per comitati provinciali
-è distinto in tre sezioni:
•associazioni sportive dilettantistiche senza personalità
giuridica;
•associazioni sportive dilettantistiche con personalità
giuridica;
•società sportive dilettantistiche costituite nella forma di
società di capitali e di società cooperative.
Il Registro
.2
-è articolato in due parti:
 parte
generale - accessibile a qualunque utente internet e
contenente informazioni di base su ciascuna società iscritta: il
numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, la
denominazione completa, la città e la provincia della sede,
l’indicazione della FSN o DSA e/o EPS cui
l’associazione/società è affiliata;
Il Registro
 parte
.3
analitica - riservata ad utenti selezionati, contenente
informazioni più dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti circa
la natura dell’Atto Costitutivo/Statuto, estremi eventuali
iscrizioni di legge (Registro delle Persone Giuridiche oppure
Registro delle Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede
legale (e recapito corrispondenza e domicilio fiscale se diverso
dalla sede), legale rappresentante con codice fiscale, indirizzo e
recapiti telefonici. Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di
tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli
amministratori, nei dati di affiliazione.
Il Registro
.3
La validità dell’iscrizione è annuale e coincide con quella
dell’affiliazione
• Le FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a controllare
e conservare gli atti costitutivi/statuti dei propri affiliati e le
eventuali modifiche agli stessi
L’iscrizione al Registro
.1
L’iscrizione al Registro è obbligatoria
per godere
delle agevolazioni fiscali
per ottenere lo status di
associazione/società “sportiva”
L’iscrizione al Registro
.3
L’iscrizione avviene
attraverso il web
• L’iscrizione è contraddistinta
dal rilascio di un codice
identificativo alfa-numerico
FIRSI00000
L’iscrizione al Registro
•
.4
Se l'associazione/società promuove più attività sportive o risulta
affiliata a più Federazioni / Discipline / Enti, dovrà effettuare
una iscrizione per ciascuna attività sportiva e per ciascuna
affiliazione.
POLISPORTIVE
piu’ codici
alfa-numerici
Requisiti per l’iscrizione
.1
SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA,
COMPRESA
L’ATTIVITÀ DIDATTICA
Requisiti per l’iscrizione
.2
STATUTI CONTENENTI I
REQUISITI PREVISTI
DALL'ART. 90
DELLA L. 289/2002
Requisiti per l’iscrizione
.3
STATUTI CONTENENTI I
REQUISITI RICHIESTI
DAL CONI E
DALLE FSN E DSA E/O EPS
Modalità di iscrizione
.1
RICONOSCIMENTO PROVVISORIO
Concesso dalle Federazioni/enti/discipline associate previa
verifica della documentazione della società/associazione
ELENCO PROVVISORIO
http://www.coni.it/index.php?id=1228
Modalità di iscrizione
RICONOSCIMENTO DEFINITIVO
Avviene con l’iscrizione al Registro
ELENCO DEFINITIVO
.2
Rinnovo dell‘iscrizione
Al termine del periodo di validità dell'iscrizione al Registro,
l'associazione/società è posta in "attesa" fino alla compilazione
della richiesta di rinnovo per il quale si prevede analogo iter;
• Le associazioni/società che non avranno provveduto al
rinnovo, rimarranno in "attesa" sino al provvedimento di
cancellazione del Consiglio Nazionale;
• In fase di rinnovo, l'autocertificazione da consegnare al
Comitato Provinciale attesterà la regolarità
dell'affiliazione e le eventuali modifiche apportate al
Database;
Variazioni dell‘iscrizione

Le associazioni/società iscritte al Registro comunicano con le
stesse modalità previste precedentemente tutte le modificazioni
intervenute nei propri dati
entro
30 giorni
dal verificarsi dell'evento
Cancellazione dal Registro

Saranno cancellate dal registro le società/ associazioni che:
a) ne facciano richiesta;
b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
c) non comunichino le variazioni intervenute nei propri
dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento
Accertamento e sanzioni

La veridicità delle dichiarazioni dei dati riportati nel registro sarà
verificata dal CONI tramite controlli a campione;
• In caso di verifica della non veridicità dei dati scatterà
la sanzione della revoca dell'iscrizione, avverso la
quale è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del
CONI entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento
Adempimenti istituzionali: gli obblighi
contabili ed i libri sociali; i compiti del
Consiglio Direttivo e del Collegio
Sindacale; le assemblee e l'importanza delle
convocazioni e dei verbali.
Attività istituzionale
gli Enti di tipo associativo, le cui attività sono
svolte nei confronti degli associati o dei
partecipanti in conformità alle finalità
istituzionali fissate dalla legge, dall’atto
costitutivo e dallo statuto, sempre che questi
ultimi siano redatti almeno in forma di scrittura
privata registrata.
Principali adempimenti
- Redazione, in forma di scrittura privata registrata, dello
Statuto e dell’atto costitutivo (eventualmente del regolamento
interno);
- Istituzione e compilazione del Libro soci (oppure elenchi,
schede, etc);
- Richiesta Codice fiscale;
- Istituzione del Libro verbali delle assemblee e delle sedute del
Consiglio direttivo;
- Istituzione del Libro verbali delle sedute del Collegio dei
revisori (se previsto);
Principali adempimenti
- Tenuta contabile e conservazione della relativa
documentazione;
- Redazione bilancio annuale consuntivo (Rendiconto
economico-finanziario);
- Dichiarazione IRAP (in presenza di collaboratori e
dipendenti);
- Dichiarazione dei redditi e relativi adempimenti I.V.A. (se
esercita attività commerciale, Legge 398/91, quindi se ha
aperto la Partita I.V.A.);
- Dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770, in
presenza di rapporti di lavoro dipendente, autonomo e
compensi sportivi).
Libri e registri contabili
La forma maggiormente utilizzata dagli enti che
svolgono un’attività sportiva, è quella
dell’associazione, soprattutto non riconosciuta, e
cioè priva di personalità giuridica. La disciplina
civilistica di questa figura è dettata dagli artt. 36 e
segg. Del codice civile, senza prevedere, però,
specifici obblighi di tipo contabile.
Essenzialmente, al fine di individuare i libri e i registri che
ogni associazione sportiva deve istituire, è necessario
fare riferimento alle norme sull’ordinamento e
sull’amministrazione previste dallo statuto. D’altra
parte il legislatore ha attribuito una precisa funzione
normativa agli accordi tra gli associati che rappresentato la
vera fonte primaria per la disciplina del fenomeno
associativo. In sostanza, oltre alle previsioni contenute
negli artt. 36 e segg. Del c.c., assume valenza prioritaria
ciò che hanno concretamente stabilito gli associati, ed il
medesimo principio dovrà trovare applicazione per
individuare, almeno in parte, i libri e le scritture
contabili obbligatorie.
Pertanto, sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista
espressamente dallo statuto ovvero, in mancanza di una
specifica previsione in tal senso, risulterà comunque
opportuna l’istituzione di un adeguato sistema contabile
e di registri con il preciso intento di documentare le
adunanze
e
le
deliberazioni
degli
organi
dell’associazione così come previsti dal medesimo
statuto. In questo modo sarà altresì possibile realizzare
una forma di trasparenza nei confronti dei soci
dell’associazione e l’esercizio di un’attività senza scopo
di lucro e per verificare il perseguimento degli obiettivi
previsti dallo statuto sociale.
Libri obbligatori




Libro soci
Libro verbali assemblee soci
Libro verbali consiglio direttivo
Libro verbali revisori dei conti (eventuale)
Libro soci
A schede mobili o in supporto informatizzato, è il
libro necessario per annotare, in ordine
cronologico, tutti i soci (minorenni e
maggiorenni), con le loro generalità,
eventualmente la foto, le quote associative ed
istituzionali pagate, eventuali esclusioni e/o
recessi (nel caso di esclusione è opportuna una
annotazione con la motivazione o i riferimenti
alla delibera di esclusione)
Libro assemblee soci

è il libro necessario per l’annotazione di tutte le delibere
assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie; con l’assemblea
che approva il rendiconto economico-finanziario, entro i primi
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, sul libro, oltre al
verbale, andrà unitamente allegato il prospetto del rendiconto
stesso; l’assemblea deve essere convocata almeno una volta
l’anno (in sede di approvazione del rendiconto) ed è ammessa la
votazione per delega (se prevista dallo statuto); la relazione
illustrativa del D.lgs. 460/97 ha chiarito che non si è ritenuto
ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto
sul rilievo che la ratio della norma, diretta a prevenite fattispecie
elusive, richiede la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita
dell’associazione:
Libro assemblee consiglio direttivo
è il libro necessario per l’annotazione dei verbali
delle adunanze del Consiglio Direttivo
dell’associazione, con particolare riguardo a
quelle delibere che comportano un impegno
organizzativo e/o economico in capo
all’associazione;
Libro collegio dei revisori

si tratta di un registro riservato alle associazioni
che hanno istituito il Collegio dei Revisori
(chiamato anche Collegio Sindacale), ove
vengono riportati i verbali delle riunioni
periodiche dell’organo di controllo (se previsto
dallo Statuto sociale).
Forma dei registri sociali


Tutti i libri sociali possono essere utilizzati in
forma libera (senza né bollatura, né
vidimazione), sia come registri manuali che a
fogli mobili per una tenuta computerizzata.
La bollatura e la vidimazione non sono dunque
obbligatorie, anche se per le associazioni di
rilevanti dimensioni sarebbe opportuno
procedere in tal senso
Eventuale bollatura


In questo caso è dovuta l’imposta di bollo (€ 14,62 ogni 100
pagine o frazione) da assolvere mediante l’annullamento di
apposite marche, ovvero versando l’importo dovuto presso un
istituto bancario o postale con il modello F23. Invece, il bollo
non è dovuto qualora l’associazione decida di tenere i registri
menzionati senza particolari formalità e, quindi, senza bollatura e
vidimazione.
La tassa di concessione governativa, invece, pari ad € 67,00 ogni
500 pagine o frazione non è mai dovuta indipendentemente dalla
circostanza che l’ente associativo decida, sia pure
volontariamente, di procedere alla bollatura e vidimazione dei
registri
Libri contabili


Libro giornale
Libro degli inventari

Si osservi come il giornale e il libro degli inventari, non
obbligatori secondo il codice civile, potrebbero di fatto
diventare necessari in quanto meramente strumentali ad
un ulteriore obbligo gravante sugli amministratori: la
redazione del bilancio. Ogni associazione, quindi, dovrà
tenere almeno quella contabilità minima strumentale al
fine di rispettare l’adempimento in discorso (la
redazione del bilancio). Si consideri, però, laddove
l’associazione dovesse essere comunque in grado di
redigere il rendiconto sulla base di scritture contabili
particolarmente semplificate, tenute anche secondo il
metodo della partita semplice (come ad es., un semplice
registro di cassa), che l’obbligo di tenuta delle scritture
contabili potrà considerarsi, anche in questo caso,
ampiamente rispettato.

Si ricordi comunque che la legge 383/2001 ha abrogato
gli obblighi di bollatura e di vidimazione del libro
giornale, del libro inventari e delle altre scritture aventi
valenza fiscale (registri Iva, cespiti ammortizzabili, ecc.).
Inoltre, sempre per le associazioni sportive, l’imposta di
bollo dovuta in relazione alla tenuta del libro giornale e
del libro degli inventari (associazioni sportive in regime
di contabilità ordinaria) non deve essere assolta, in
quanto l’art. 16 della tariffa (allegata alla legge
383/2001) richiama espressamente l’art. 2214 Codice
Civile dove non sono contemplate le scritture degli enti
non commerciali, ma solo quelle tenute dalle imprese.
Attività che svolgono esclusivamente
attività istituzionale


Prima nota contabile
Rendiconto economico fnanziario
Prima nota

dovranno essere annotati tutti i movimenti in
entrata e in uscita, distinguendo le operazioni in
contanti (cassa) rispetto a quelle effettuate
movimentando il conto corrente bancario o
postale. In pratica queste ultime dovranno
trovare
riscontro
nell’estratto
conto
periodicamente elaborato dall’istituto di credito
c/c bancario

i commi 7 e 8 della legge n. 133/99, modificati dall’art.
37 della legge n. 342/2000, prevedono l’obbligo di
effettuare tutti i pagamenti e i versamenti di importo
superiore a 516,46 € (un milione di vecchie lire) tramite
conti correnti bancari o postali intestati all’associazione
sportiva (per cui sono ammessi: assegni bancari o
postali non trasferibili, assegni circolari, giroconti e
bonifici bancari, bollettini di conto corrente postali,
ecc.) o mediante l’utilizzo di carte di credito o
bancomat.
Rendiconto economico-finanziario

oltre ad una situazione economica (proventi ed
oneri) dovrà essere riportata una situazione
patrimoniale (attività e passività) che possa
rendere edotti sia i soci che i terzi (nella
fattispecie: enti pubblici, istituti di credito, organi
federali, ecc.) delle disponibilità finanziarie e
delle immobilizzazioni, nonché delle esposizioni
debitorie dell’associazione sportiva
Compiti del Consiglio direttivo



Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo ad un massimo
di membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati
maggiorenni, restano in carico per un certo periodo (variabile,
scelta statutaria) ed elegge al suo seno il vice presidente, il
Segretario ed il Cassiere (eventuale).
Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte
nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia
fatta richiesta da almeno un certo numero di soci (scelta
statutaria).
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei
componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche
qualora siano presenti tutti i membri. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta dei presenti.
A titolo esemplificativo:








curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari.
redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico
finanziario,
predisporre i regolamenti interni,
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale,
deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati,
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori
di attività in cui si articola la vita dell’Associazione,
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’associazione,
affidare con apposita delibera deleghe speciali ai suoi membri.
Collegio dei revisori

questo deve controllare l’amministrazione
dell’associazione, la corrispondenza del bilancio
alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello
statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto,
ove presenta la propria relazione annuale in tema
di bilancio consuntivo.
Responsabilità personali

in caso di mala gestione ed nel caso in cui
l’associazione sia chiamata a rispondere per aver
causato danno ai terzi, i membri del Consiglio e
del Collegio (se esistente), saranno chiamati a
rispondere personalmente.
Rendiconto economico finanziario

Tale rendiconto assume una duplice funzione.
rispondere compiutamente ad eventuali controlli del
fisco;
 costituire uno strumento di sviluppo organizzativo
ed un atto di trasparenza gestionale verso gli
associati.

Rendiconto annuale

Il Rendiconto deve essere accompagnato da
documenti giustificativi di supporto (C.M. n.
124/E del 12/05/98); questo vuol dire che per
quanto riguarda i costi relativi alla sfera
istituzionale si avranno scontrini fiscali o fatture
intestate all’associazione con indicazione del
proprio codice fiscale, mentre per i costi relativi
alla sfera commerciale si dovranno avere solo
fatture o documenti intestati all’associazione con
indicazione della propria partita I.V.A
Documentazione ricavi



Per quanto concerne i ricavi di natura commerciale, la
documentazione da registrare nel rendiconto annuale consiste
nelle fatture emesse e/o nei corrispettivi iscritti nell’apposito
prospetto di cui al D.M. 11/02/1997.
Per i ricavi istituzionali non è necessario ai fini del rendiconto
annuale il possesso di alcun documento; in questo caso, infatti, si
consiglia, in mancanza di espressa previsione normativa, di
rilasciare ricevute ai soci per gli importi versati a titolo di quote di
partecipazione alle iniziative organizzate dall’associazione.
Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale
dell’associazione, nonché l’indicazione che l’importo scritto sulla
ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi
dell’art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 e successive modificazioni.
Conservazione documentazione

Il rendiconto deve essere conservato, unitamente
alla documentazione riguardante tutti i ricavi e
tutti i costi , per 7 anni ai fini fiscali e per 10 ai
fini civilisti.
Le associazioni quali “enti diversi
dalle società”


Titolari di reddito d’impresa sono le società e gli
enti
Esiste una categoria particolare di enti,
classificati enti diversi dalle società
Enti commerciali

Gli enti che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciale ,
hanno come base imponibile il reddito
d’impresa, reddito che “attrae” tutti gli altri
redditi
Enti non commerciali

Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciale ,
hanno come base imponibile la somma dei
singoli redditi singolarmente considerati
Quando l’attività è esclusivamente
commerciale


Art. 73 del Tuir
“L’oggetto esclusivo o principale dell’ente
residente è determinato in base alla legge ,
all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in
forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata… Per oggetto principale
si intende l’attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla
legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.”
Art. 2195 cc
Sono soggetti all'obbligo dell' iscrizione nel registro delle imprese
gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un' attività bancaria o assicurativa ;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle
imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a
tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le
esercitano.
Attenzione

L’ente non commerciale che pone in essere un’attività di
prestazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 cc
non è automaticamente escluso dall’imposizione fiscale,
ma è necessario che le attività siano conformi a quanto
indicato nell’oggetto sociale, che l’attività sia svolta
senza specifica organizzazione di persone e mezzi e che
le entrate non eccedano i costi di diretta imputazione.
Esclusione dal reddito



Il comma 3 dell’art 143 del tuir ha comunque
escluso alcune attività dall’inserimento tra i
redditi dell’associazione e precisamente:
1) Fondi pervenuti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente;
2) Contributi corrisposti da Amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di attività aventi
finalità sociali.
Decommercializzazione generica ( Art. 143 Tuir)
Non si considerano attività commerciali le
prestazioni di servizi, diverse da quelle previste
dall’art. 2195 cc effettuate in conformità alle
finalità istituzionali dell’ente, senza specifica
organizzazione e verso il pagamento di
corrispettivi che non eccedano i costi di diretta
imputazione
Decommercializzazione
specifica (art. 148 tuir
)
“Attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali, effettuata
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgano
la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo
o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche
a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati”
Sicura commercialità ( art. 148 tuir)






Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
Somministrazione di pasti;
Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
Prestazioni di servizi portuali e aereoportuali;
Prestazioni effettuate nell’esercizio di :





Gestione di spacci aziendali e mense;
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
Pubblicità commerciale;
Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
Modalità svolgimento attività
commerciale:


Occasionale (reddito diverso)
Continuativa (reddito impresa – apertura
posizione iva art. 4 DPR 633/72)
Art. 4 DPR 633/72
“ Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per
professione abituale, ancorchè non esclusiva,
delle attività commerciali o agricole di cui agli
artt. 2135 e 2195 del cc, anche se non
organizzate in forma d’impresa, dirette alla
prestazione di servizi se non rientrano nell’art.
2195 del cc..”
Determinazione del reddito

Normale

Forfetario
Determinazione normale

Contabilità ordinaria o semplificata

IRES
Iva
Irap
Scritture Contabili



Determinazione forfetaria


Art. 145 Tuir
Legge 398/1991
Art. 145 Tuir

In base a coefficienti di redditività e cioè:

Attività di prestazione di servizi



Fino a € 15.493,71
Oltre fino a 309.784,14
15%
25%
Altre attività


Fino a € 25.822,84
Oltre fino a 516.456,90
10%
15%
La legge n. 398 del 16.12.1991 ha
disposto
un
regime
forfetario
particolarmente semplificato per le
associazioni sportive dilettantistiche
che svolgono attività commerciale in
via continuativa.
La legge n. 398 del 16.12.1991 ha
disposto
un
regime
forfetario
particolarmente semplificato per le
associazioni sportive dilettantistiche
che svolgono attività commerciale in
via continuativa.
In particolare le agevolazioni della 398/91 portano:
 definizione di un limite annuo di proventi
commerciali al di sotto del quale è possibile
usufruire delle agevolazioni;
 la determinazione di un coefficiente per la
determinazione forfetaria del reddito imponibile;
 le modalità di determinazione dell’I.v.a. dovuta;
 le semplificazioni in materia di adempimenti
contabili e dichiarativi.
Requisiti Soggettivi




le società sportive dilettantistiche costituite in società di
capitali senza fini di lucro, così come previsto dall’art.
90 della l. 289/2002;
le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal
Coni, dalle federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva;
le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco;
associazioni bandistiche, cori amatoriali e
filodrammatiche e associazioni di musica e danza
popolare purché legalmente riconosciute e senza scopo
di lucro.
Requisiti Oggettivi


Opzione
Limite dimensionale
Opzione



Opzione nel quadro O del modello AA7/6
sezione III al momento dell’attribuzione della
partita iva (non più in voigore)
Quadro VO dichiarazione annuale Iva
Comportamento concludente
Opzione



La validità dell’opzione è subordinata alla
concreta attuazione del nuovo regime.
Tale opzione dal 1 gennaio 2000 è vincolante
per almeno un quinquennio.
L’opzione deve essere anche comunicata alla
Siae competente in base al domicilio fiscale.
Limite dimensionale



Per poter usufruire del regime, le associazioni, nel periodo
d’imposta precedente, coincidente o meno con l’anno solare,
devono aver conseguito, nell’esercizio delle attività commerciali,
proventi per un importo non superiore ad un determinato limite.
Tale limite dimensionale è attualmente fissato in euro 250.000
(duecentocinquantamila) di ricavi commerciali nel corso del
periodo d’imposta, gli effetti dell’opzione terminano con
decorrenza dal mese successivo a quello in cui il limite suddetto è
stato superato.
I proventi commerciali che partecipano alla formazione del
limite di 250.000 euro devono essere individuati in base al
criterio di cassa.
Gli elementi reddituali che concorrono al
raggiungimento del plafond



a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di
semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni,
anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di
cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui
all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è
diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica
il comma 2 dell'articolo 44 ;





d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai
sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa
diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio
è diretta l'attività dell'impresa;
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto
qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
Non concorrono invece alla
formazione di tale plafond:




le plusvalenze patrimoniali;
i proventi da cessione di beni strumentali;
i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni
sportive degli atleti;
i proventi di cui all’art. 25 co. 2 L133/19999 ovvero i proventi
non imponibili derivanti sia da attività commerciali connesse agli
scopi istituzionali, sia dalla raccolta di fondi effettuate con
qualsiasi modalità;




i proventi di cui all’art. 143 del t.u.i.r. 917/86 né cioè quelli per i
quali non si considerano attività commerciali le prestazioni di
servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. rese in conformità alle
finalità istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica senza
specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che
non eccedano i costi di diretta imputazione;
le indennità di preparazione e promozione;
i ricavi di cui all’art. 148 comma 3 del 917/86 T.U.I.R. secondo
cui non si considerano commerciali le attività svolte anche se a
fronte di corrispettivi specifici purché diretti a iscritti/associati
partecipanti facenti parti di un’unica organizzazione locale o
nazionale o agli iscritti associati di queste ultime o, infine, ai
tesserati delle organizzazioni nazionali di riferimento;
i ricavi di cui all’art. 148 co .4 invece vanno distinti a seconda che
si tratti di attività oggettivamente commerciale abitualmente
esercitata o attività occasionale, nel primo caso rientrano nel
secondo no.
I.V.A.




Le associazioni sportive dilettantistiche determinano
l’I.v.a. applicando all’I.v.a. a debito, derivante ripetiamo
dai proventi commerciali connessi all’attività
istituzionale o non connessi all’attività istituzionale ma
soggetti all’imposta sugli intrattenimenti le seguenti
detrazioni forfetarie:
50 % per i proventi commerciali generici comprese le
prestazioni pubblicitarie;
10 % per le sponsorizzazioni;
1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti
di ripresa televisiva o trasmissione telefonica;
Pagamento
6031
6032
6033
6034
16 maggio
16 agosto
16 novembre
16 febbraio
F24 telematico



Entratel Telematico
Home Banking circuito CBI
Intermediari abilitati
Dichiarazione annuale

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno
optato per la 398/91 non devono presentare la
dichiarazione I.v.a. annuale, salvo che le stesse
associazioni non effettuino attività commerciali non
connesse ad attività istituzionali. In tal caso
l’associazione sportiva dilettantistica, che avrà quindi
tenuto una contabilità separata, presenterà la
dichiarazione I.v.a. limitatamente alle attività in
relazione alle quali l’I.v.a. non è calcolata in modo
forfetario.
IRES




Le associazioni sportive dilettantistiche in
regime di 398/91 determinano il reddito
imponibile ai fini ires applicando un coefficiente
di redditività fissato per legge.
Tale coefficiente è attualmente pari al 3%
Attualmente l’aliquota Ires è pari al 33%.
Quadro RG del modello Unico – Enti non
commerciali ed equiparati.
determinazione del reddito imponibile
Reddito imponibile= (proventi commerciali x 3%) +
plusvalenze patrimoniali
IRAP
Ai fini Irap bisogna partire dall’imponibile ires e poi
effettuare le variazioni in aumento.
La base imponibile è determinata sommando al reddito
d’impresa calcolato con i regimi forfetari:
 le retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
 i compensi spettanti ai co.co.co, i compensi di lavoro
autonomo non esercitati abitualmente e gli interessi
passivi.
 Si fa presente che per i soggetti in regime di 398/91, le
indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari non
concorrono alla formazione della base imponibile irap.
Conto corrente bancario




bollettino di conto corrente postale;
bonifico bancario;
assegno non trasferibile;
bancomat o carta di credito.
Adempimenti contabili

sono esonerate dagli obblighi disposti dagli artt.
14, 15, 16, 18 e 20 del DPR 600/1973 e vale a
dire libro giornale, libro degli inventari e registro
beni ammortizzabili ed esonero dagli obblighi di
cui al titolo II del dpr 633/72
Esonero dall’obbligo di:




tenuta delle scritture contabili relativamente al
libro giornale, libro degli inventari e registro beni
ammortizzabili;
registrazione delle fatture emesse;
presentazione della dichiarazione I.v.a., sia
annuale che periodica;
di certificazione dei corrispettivi relativamente a
scontrini e ricevute fiscali
Adempimenti:




annotare i proventi commerciali nel prospetto approvato con il
dm 11.2.1997 (Prospetto riepilogativo delle annotazioni dei
contribuenti supersemplificati);
annotare tali proventi cumulativamente entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effettuazione;
obbligo di emissione fattura delle operazioni attive quali
sponsorizzazione e/o cessione di diritti;
numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e
quelle ricevute;




conservare copia della documentazione per il periodo di
decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento;
integrare i proventi che non costituiscono reddito
imponibile nonché le operazioni intracomunitarie e le
plusvalenze patrimoniali;
osservare eventuali disposizioni in materia di
documento di trasporto nel caso si rendesse necessario;
osservare le disposizioni in materia di operazioni
intracomunitarie.
Sponsorizzazioni e liberalità
a
favore dello sport dilettantistico
Quadro generale
UNIVERSO SPORTIVO
NAZIONALE
PROFESSIONISTICO
(art. 2 L. n. 91/81)
Necessità di reperire mezzi
finanziari per il sostenimento
delle proprie attività sportive
DILETTANTISTICO
(tutti i soggetti diversi
dall’art. 2 L. n. 91/81)
Abbondanti offerte degli
sponsor
R
I
C
A
V
I
Incassi per le prestazioni
sportive svolte con
pubblico pagante
Incassi derivanti dai
diritti televisivi
Plusvalenze derivanti
dalle cessioni degli atleti
Ricorso al mercato dei
capitali con le quotazioni
di borsa
Quasi totale
inesistenza per il
settore
dilettantistico di tali
introiti
Necessità di industriarsi
sempre di più per reperire
mezzi finanziari necessari
alla loro sopravvivenza
I mezzi a disposizione dello sport dilettantistico
SPONSORIZZAZIONI
CONTRIBUTI DEL CONI, FEDERAZIONI E DI ENTI
PUBBLICI
LIBERALITA’
Sponsorizzazioni
(quadro normativo di riferimento)
ASPETTI
CIVILISTICI
Legislazione speciale settoriale
ASPETTI
FISCALI
Imposte dirette
IRES
Art. 148
e segg.
TUIR
a) Art. 8, comma 12, L. 223/90
(in materia di spettacoli televisivi e
radiofonici
b) D.Lgs 42/2004
(in materia di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale)
IRAP
DLgs
446/91
Più in generale per i
contratti atipici
meritevoli di tutela
(Art. 1322 comma 2
c.c.)
Imposte indirette
IVA
Art. 4,
comma 5
DPR
633/72
REGISTRO
DPR
131/86
Aspetti civilistici
Sponsor
o
sponsorizzante
Soggetto che sponsorizza obbligandosi alla
dazione di una determinata somma di danaro
o altri beni fungibili per il finanziamento
dell’attività svolta dallo sponsee
Sponsee
o
sponsorizzato
Soggetto che si impegna ad utilizzare, per la
propria attività sportiva, il nome, il marchio o
altro segno distintivo riconducibile allo
sponsor, promuovendone l’immagine presso
il pubblico
PARTI
FORMA
E’ libera.
Non è richiesta la forma scritta ad substantiam anche se è preferibile
Segue Aspetti civilistici
CARATTERISTICHE
ATIPICO
Non disciplinato direttamente dal codice civile
se non attraverso il richiamo ai principi
generali sui contratti ex art. 1322 c.c.
A prestazioni
corrispettive
Le obbligazioni riguardano entrambe le parti
Consensuale
Si perfeziona con il semplice consenso
Una tantum
Singolo evento
Continuato
Più eventi o attività svolte dallo
sponsorizzato
Segue Aspetti civilistici
TIPOLOGIE DI
SPONSORIZZAZIONI
INTERNA O
TECNICA O
PERMUTATIVA
ATIPICA
ABBINAMENTO
PRESTAZIONI
ACCESSORIE
Lo sponsor si impegna a fornire allo sponsee
propri prodotti in maniera gratuita
(es.: forniture ufficiali o materiale sportivo
ecc.)
Lo sponsee si obbliga a modificare la propria
denominazione sociale assumendo quella dello
sponsor o comunque affiancata al proprio nome
(es. basket o volley)
Oltre all’obbligazione principale, lo sponsor può assumere anche
altre obbligazioni in ragione dei risultati raggiunti dallo sponsee
(es. in ipotesi di vittoria o risultato positivo in campionato ecc.)
Aspetti fiscali
IMPOSTE DIRETTE
IRAP
IREF ED IRES
Persona fisica
(con partita IVA)
SPONSOR
SPONSOR
Persona giuridica
Ente non profit
(associazioni senza scopo di lucro) art.
148 e segg. TUIR + agevolazioni per il
settore sportivo dilettant. (L. 398/91 e
L. 133/99, art. 25)
SPONSEE
SPONSEE
Società di capitali
(ai sensi dell’art. 90, comma 1, L. 289/02)
Imposte dirette
SPONSOR
(art. 90, comma 8, L. 289/02)
PERSONE FISICHE
(con partita IVA)
Il corrispettivo in denaro o
in natura in favore di società
o associazioni sportive
dilettantistiche costituisce
per il soggetto erogante,
fino ad un importo annuo
complessivamente non
superiore ad € 200.000,00,
spesa di pubblicità, volta
alla promozione
dell’immagine e dei prodotti
del soggetto erogante
mediante una specifica
attività del beneficiario
PERSONE
GIURIDICHE
<€
200.000
>€
200.000
Presunzione
assoluta di
trattamento come
spese di pubblicità
indipendentemente
dalla natura del
costo
(potrebbe anche
avere connotati più
prossimi alle spese
di rappresentanza)
Occorre verificare
caso per caso se la
parte eccedente €
200.00,00 (già
deducibili per intero)
sia da assimilare alle
spese di pubblicità
(con deducibilità
integrale) oppure a
spese di
rappresentanza
Spese di pubblicità e
propaganda
(art. 108, comma 2
TUIR)
- deducibili integralmente
nell’esercizio stesso in cui sono
sostenute;
oppure
- deducibili in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei 4
successivi
Spese di
rappresentanza
(art. 108,
comma 2
TUIR 2°
periodo)
Deduzione nella
sola misura di 1/3
del loro
ammontare e sono
deducibili per
quote costanti
nell’esercizio in
cui sono sostenute
e nei 4 successivi
Oppure
integralment
e per beni di
valore
unitario
< € 25,82
Natura delle spese di sponsorizzazione
Amministrazione
finanziaria
+
Dottrina prevalente
+
(norma 127 del 4/1/96)
ass. dott. Comm. Milano
Spese di pubblicità
(deducibilità integrale)
SECIT
TAR Lazio
Spese di rappresentanza
Oggetto del
Oggetto del
(1/15 per 5 esercizi)
messaggio=
prodotto
Messaggio =
ditta
Spese di pubblicità
Spese di
rappresentanza
N.B.: Situazione superata dalle disposizioni di
cui all’art. 20, comma 8, L. 289/02,almeno fino
ad € 200.000,00
(deducibilità
integrale)
(1/15 per 5
esercizi)
Ris. Min. Fin. 17/6/02 Prot. 9/204
SPESE DI SPONSORIZZAZIONE=
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Spese di pubblicità (art. 108, comma 2, 1^ parte)
Spese di pubblicità (art. 108, comma 2, 2^ parte)
Richiama la natura giuridica del
contratto di sponsorizzazione e
definisce tali spese come
direttamente correlate al maggiore
conseguimento dei ricavi
Sono quelle sostenute dall’impresa
per offrire al pubblico un’immagine
positiva di se stessa e dell’attività
Anche i pareri Comitato Cons. Antiel.
19/1/2005 n. 3
Gratuità della prestazione, cioè mancanza
di una specifica controprestazione da
parte dei destinatari
Imposte dirette
(IRES)
SPONSEE
La sponsorizzazione è sempre una forma atipica di pubblicità
commerciale (ris. M.F. n. 88/E dell’11/7/05) e come tale
rientra sempre tra le attività commerciali
(art. 148, comma 4 TUIR)
Concorre alla formazione del reddito dell’associazione o
società sportiva dilettantistica
Ma occorre tenere presenti le singole agevolazioni fiscali
esistenti per i proventi commerciali delle attività sportive
dilettantistiche
Agevolazioni fiscali
Art. 25, comma 2,
L. 133/99
L.
Le agevolazioni si possono
cumulare
398/91
(per opzione)
DECOMMERCIALIZZAZIONE DEI
PROVENTI
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
L’attività commerciale deve essere
connessa agli scopi istituzionali
Assoc. Sport. Dilettant. Riconosciute
almeno da un EPS anche se non dal
CONI
I proventi devono derivare da un numero
di eventi non superiori a n. 2 per ogni
anno solare
Ammontare dei proventi ( < € 51.645,69)
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
E
REGIME AGEVOLATO DI TASSAZIONE IRES
REDDITO= (3% DEI PROV. COMMERCIALI)
Proventi commerciali < € 250.000,00
IRAP
SPONSEE
SPONSOR
Sono classificate
nelle voci di conto
economico rilevanti
ai fini del tributo
Costi di pubblicità deducibili
secondo le regole dell’IRES
Ricavi tassabili
IVA
SPONSEE
Art. 4, comma 5, lett. i) DPR
633/72
Le sponsorizzazioni essendo una forma
atipica di pubblicità commerciale (ris. M.F.
88/E dell’11/7/05), rientra sempre tra le
attività aventi natura commerciale
ALIQUOTA
IVA 20%
Oppure per
chi opta per
le
agevolazioni
L. 398/91
Detrazione
forfetaria dell’IVA
nella misura del
10% dell’IVA a
debito sulla
sponsorizzazione
IVA
SPONSOR
Art. 2, comma 2, n. 4) DPR
633/72
Le cessioni di beni prodotti o
commercializzati dallo sponsor sono
imponibili con applicazione dell’aliquota
d’imposta relativa ai beni ceduti
Beni imponibili
(art. 13, comma 2, lett. i)
Valore normale
Determinato ai sensi dell’art. 14,
comma 3
Autofattura (art. 25 DPR 633/72)
Adempimenti per i beni
ceduti gratuitamente
(sono alternativi)
Registro omaggi (art. 39 DPR 633/72)
Fattura art. 21 DPR 633/72 senza
rivalsa dell’IVA
Annotazione su di esso
Con rivalsa dell’IVA
IMPOSTA DI REGISTRO
In misura fissa € 129,11 perché il
contratto è già sottoposto ad IVA
Si applica
Solo in caso
d’uso
Se il contratto
è stipulato
nella forma di
scrittura
privata non
autenticata
Se tutte le
condizioni
contrattuali
sono
sottoposte ad
IVA
In termine fisso
Entro 20
giorni se il
contratto è
stipulato per
scrittura
privata
autenticata o
per atto
pubblico
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO
Associazioni sportive o società sportive
dilettantistiche
ONLUS (associazioni sportive
dilettantistiche con finalità sociali)
Art. 15, comma 1, lett. i ter, TUIR
(modif. art. 90, comma 9, L.289/02)
Art. 14, DLgs n. 35 del 17/3/05
-Spetta all’erogante persona fisica una
detrazione dall’imposta lorda del 19% su un
importo max € 1.500,00 per periodo
d’imposta;
- L’erogazione deve essere fatta a mezzo
banca o posta o altro mezzo idoneo stabilito
dal M.F.
Deduzione dal reddito imponibile dell’erogazione
fino al 10% del reddito imponibile, nel limite max
di € 70.000,00
oppure
Art. 15, comma 1, lett. i-bis
Erogazione fatta da
persona fisica o ente
non comm.
Detrazione
dall’imposta lorda
del 19% su un
importo max €
2.065,83
Erogazione fatta da
impresa
Deduzione dal reddito
lordo imp. Pari ad €
2.065,83 oppure 2%
del reddito
Le prestazioni sportive dilettantistiche
possono essere
Prestazioni a titolo gratuito




1)Motivazione (gratia vel benevolentia causae)
da acquisire
2)Nessun obbligo fiscale
3)Nessun obbligo previdenziale
4)Copertura assicurativa come tesserati (Art. 53
L. 289/02) –morte + invaliditàpermanente
Prestazioni a titolo gratuito

E’possibile solo riconoscere il rimborso delle
spese vive effettivamente sostenute
Prestazione retribuita
Prestazione di lavoro subordinato



1)Mera messa a disposizione di forza lavoro
2)Problema contratto collettivo da applicare
(F.I.I.S. –Confcommercio)
3)Ente previdenziale di riferimento (INPS –
ENPALS)
Prestazione di lavoro autonomo
Art. 67 primo comma lett. m) Tuir


Sono redditi diversi:
“Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di
spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche dal
Coni, dalle Federazioni sportive nazionali,
…dagli enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato,
che persegua finalità sportive dilettantistiche e
che sia da essi riconosciuto”.
Art. 69 secondo comma Tuir

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi
di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non
concorrono a formare il reddito per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d’imposta a
7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il
reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale
Riconoscimenti economici per attivita’sportive dilettantistiche(art. 67
primo comma lett. M) tuir
Trattamento fiscale dei riconoscimenti economici per
attivita’sportiva dilettantistica
•
Inquadramento della prestazione sotto il profilo
lavoristico
Art. 2094 –Prestazione di lavoro subordinato
 Art. 2222 –Prestazione di lavoro autonomo
La prestazione sportiva dilettantistica non è una
forma di lavoro tipizzato. Per questo Inps e Inail
hanno ritenuto di non dover applicare le loro
contribuzione a questo tipo di attività

Possibilità per associazione e società
sportive dilettantistiche



Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m),
èaggiunto, in fine il seguente periodo:
“Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale
resi in favore di societàe associazioni sportive
dilettantistiche.”
Circ.21/03 Agenzia delle Entrate

“Il carattere amministrativo-gestionale delle
collaborazioni limita la previsione dell’art. 81, comma 1,
lett. m), alla collaborazione nell’attività amministrativa e
di gestione dell’ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di
natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di
un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali
ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della
cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti
non professionisti.”
Circ.21/03 Agenzia delle Entrate





“Particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
che presentino le seguenti caratteristiche:
•carattere amministrativo-gestionale;
•natura non professionale;
•resi a societào assicurazioni sportive dilettantistiche.
Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le
prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel
tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore
nell’organizzazione economica del committente e l’assenza del
vincolo di subordinazione.”
Prestazione di lavoro autonomo



1) Esercizio di arti e professioni
2) Collaborazioni a progetto
3) Collaborazioni occasionali
Art. 61 D.Lgs276/03
Contratti a progetto

“Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata
e continuativa comunque rese e utilizzate a fini
istituzionali in favore delle associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di
promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall’art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289”
Esercizio di arti e professioni
Prestazione Occasionale Pura
Inquadramento Tributario
Prestazione Occasionale Pura
Trattamento Previdenziale
LAVORATORI ASSOGGETTATI A
CONTRIBUZIONE ENPALS


LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
LAVORATORI SPORTIVI
Per queste categorie di lavoratori
L’ENPALS OPERA IN SOSTITUZIONE
DELL’INPS
FONTI NORMATIVE




D. Lgs. 708/1947
D.P.R. 31/12/1971 n. 1420
D. Lgs. 30/04/1997 n. 182
Art. 43, comma 2, L. 27/12/2002 n. 289 (Fin.ria
2003), ha deferito “al Ministero del Lavoro
……… su eventuale proposta dell’ENPALS, il
potere di adeguare con decreto le categorie dei
soggetti assicurati obbligatoriamente
all’ENPALS”
Lavoratori Sportivi

Decreto Ministero Lavoro
15/03/2005
Circolari
ENPALS 7 e 8
30/03/2006
Categorie lavoratori sportivi
20.
22.
23.
impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e
circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre,
sale
fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti
delle società sportive;
atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e
preparatori atletici delle società del calcio
professionistico
e
delle
società
sportive
professionistiche
Tempistica



Decorrenza obbligo: 22/04/2005;
Scadenze originali:
- 17/07/2006 pagamento;
- 25/07/2006 denuncia contributiva;
Scadenze prorogate (circ. 13 07/08/06):
- 16/01/2007 pagamento;
- 25/01/2007 denuncia contributiva
PROBLEMA
OPERATIVO
I compensi percepiti dagli
“sportivi dilettanti”
sono assoggettabili a contribuzione
ENPALS?
Posizione CONI e
FISCOSPORT
NO
I compensi percepiti dagli “sportivi
dilettanti” sono redditi “diversi”
(art. 67 TUIR) e non redditi “da
lavoro”
Ulteriori considerazioni





L’ENPALS è sostitutiva dell’INPS
L’INPS ha espressamente escluso da
contribuzione gli “Sportivi Dilettanti” (circ.
32/2001 e 42/2003)
Fra la categorie previste dal D.M 15/3/05 (n. 20)
non compaiono gli “sportivi dilettanti”;
Il n. 23 si occupa dello sport professionistico
Il n. 22 tratta delle “società” sportive non delle
“Associazioni Sportive Dilettantistiche”
Ulteriori considerazioni - segue
incongruenza
della nuova previsione con
l’impianto normativo di favore in materia
di sport dilettantistico:
La contribuzione ENPALS degli “sportivi
dilettanti” è incompatibile con l’impianto
normativo generale che in considerazione della
valenza sociale dell’attività sportiva, ha creato
una sorta di “no tax area” in favore dei
rapporti di natura sportiva dilettantistica.
POSIZIONE
ENPALS
Circolare n. 13 del 07/08/2006
Lavoratori dipendenti
SI
Lavoratori Autonomi
SI
Lavoratori Occasionali
SI
Sportivi dilettanti
NO
La qualificazione dei compensi,
premi, rimborsi spese etc. quali “redditi
diversi” comporta che per le stesse non si
configuri l’assoggettamento previdenziale
Previa verifica di alcune
condizioni
Condizioni per esonero
1.
2.
3.
Iscrizione società/A.S.D al Registro
CONI;
Corretta qualificazione rapporto
lavorativo;
Assenza professionalità.
Iscrizione al Registro CONI

Il CONI è l’unico organismo certificatore delle
effettiva attività svolta;

La mancata iscrizione fa perdere i
benefici fiscali;
Di conseguenza il reddito “diverso” viene
riclassificato “di lavoro”.

Corretta qualificazione del
rapporto lavorativo

Esercizio DIRETTO di attività sportiva
dilettantistica;

Co.co.co. Amministrativo-gestionali;
OK ESENZIONE
Esercizio Diretto di attività sportiva
dilettantistica



Problema Istruttori/Allenatori
OK quando le prestazioni sono relative alla
preparazione ed alla fase preliminare alla
realizzazione della manifestazione sportiva
(corsi di base/allenamenti);
per CONI dilettante = non professionista
PROBLEMA PROFESSIONALITA’


Art. 53 TUIR: esercizio abituale anche se non
esclusivo di attività di lavoro autonomo;
Autonomia = capacità organizzativa utilizzo mezzi propri - indipendenza;
PROFESSIONALITA’
POSIZIONE ENPALS




Possesso di specifiche conoscenze tecniche;
Attività ABITUALE cioè ripetitiva - stabile sistematica anche se non esclusiva;
Committenza plurima, effettiva/potenziale;
Compenso non marginale (> € 4.500,00)
“FRANCHIGIA” € 4.500,00





Non è prevista da alcuna norma di legge
per INPS limite reddito per co.co.co “minori” è
€ 5.000,00 (Artt. 62/69 D.Lgs. 276/03)
Fa riferimento alla “no tax area” dei lavoratori
autonomi (art. 11 TUIR);
Per CO.CO.CO “no tax area” € 7.500,00;
Per “Sportivi Dilettanti” fascia esenzione €
7.500,00
Caratteristiche contribuzione
ENPALS






Aliquota: 32,7% del compenso lordo;
Suddivisione: 8,89 – 23,81;
Minimale contribuz.ne giornaliera: € 40,62
Contributo minimo giornaliero: € 13,28
Versamento a carico del datore di lavoro
Pesanti adempimenti formali
Concetto di addetto/lavoratore
Addetto = prestatore di opera lavorativa
INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA
GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO




Lavoratore dipendente;
Lavoratore para-subordinato;
Lavoratore Autonomo Professionale;
Lavoratore Autonomo Occasionale;
LAVORATORI DIPENDENTI



Il contributo viene trattenuto in busta paga
Vanno iscritti anche all'INPS ai fini del
versamento
dei
contributi
“minori”
(disoccupazione, assegno per il nucleo familiare,
malattia e maternità) con una aliquota del 5,5%;
Vanno iscritti all'INAIL in presenza delle
condizioni di legge
LAVORATORI OCCASIONALI






Il contributo viene trattenuto al momento del
pagamento
Compenso Lordo
100,00
Ritenuta IRPEF
20,00
Ritenuta ENPALS
8,89
Compenso Netto
71,11
Costo Totale per comm.te 123,81
LIBERI PROFESSIONISTI







Compenso Lordo
100,00
IVA
20,00
TOTALE FATTURA
120,00
Ritenuta IRPEF
20,00
Ritenuta ENPALS
8,89
Netto Dovuto
91,11
Costo Totale per comm.te 123,81
VERSAMENTI




Termine: gg. 16 del mese successivo
Modalità: F24
Rateazioni: 12 - 24 - 60 mesi
Erroneo versamento c/o INPS: trasferimento
contributi versati c/o ENPALS + versamento
somme aggiuntive con interessi ma senza
sanzioni
Adempimenti formali
ADEMPIMENTI PREVENTIVI
a)
b)
c)
d)
Immatricolazione delle aziende
Denunce di lavoratori iscritti Mod 032U
Certificato di agibilità
Libretto ENPALS
Adempimenti formali
ADEMPIMENTI PERIODICI
a) Denuncia mensile - Mod. 031/R
b) Denuncia trimestrale - Mod. 031/CM
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Costituzione associazione