Disciplina fiscale delle associazioni Roma Seminario Istruttori FIGB 27 – 29 Luglio Relatore Dottor Sergio Melai Costituzione associazione L’attività sportiva dilettantistica, con l’introduzione della Finanziaria del 2003 (Legge n.289 de27/12/2002 articolo 90), può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate: associazione sportiva dilettantistica: riconosciute non riconosciute società di capitali distinte in: società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative ASSOCIAZIONE L’associazione è un’organizzazione stabile di persone che, con un atto di autonomia negoziale, si impegnano a perseguire un interesse comune, dando vita ad un’organizzazione collettiva caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi, e che assume rilevanza esterna. Lo scopo comune perseguito deve essere non lucrativo né mutualistico, e perciò diverso da quello delle società di capitali e mutualistiche, ossia non economico, ancorché possa essere perseguito con l’esercizio di un’attività economica Elementi necessari a)Un’organizzazione interna di tipo corporativo con un’assemblea degli associati ed un organo amministrativo (cd. elemento materiale); b)Un elemento patrimoniale; c)Uno scopo non lucrativo comune (cd. elemento spirituale); d)Una struttura aperta del rapporto, cioè, la possibilità di adesione al gruppo di nuovi membri Importanza riconoscimento La differenza tra i due enti si riporta alla diversa rilevanza del fenomeno associativo: in virtù del riconoscimento l’associazione diventa punto di riferimento non solo dell’attività dei suoi organi, ma anche degli effetti di quella attività. Ed il fenomeno trova la sua spiegazione formale nell’esistenza di un vero e proprio soggetto dotato dall’ordinamento di capacità giuridica generale. L’associazione non riconosciuta, invece, non ha personalità giuridica propria ed anche la sua soggettività giuridica è stata a lungo posta in dubbio. Conseguentemente, alla distinzione tra associazione riconosciuta e non riconosciuta corrisponde, come si vedrà una diversa disciplina giuridica, che trova il suo nucleo centrale nel diverso regime di responsabilità. Associazioni non riconosciute Le associazioni non riconosciute, infatti, si caratterizzano per un regime fortemente restrittivo di responsabilità dei singoli componenti, che origina dal disposto di cui all’art.38, a tenore del quale “delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.” Associazioni riconosciute Le associazioni riconosciute, invece, acquistano la personalità giuridica (art.12 cod. civ.) e, perciò, (art.18, 1° comma) “gli amministratori sono responsabili verso l’ente” e non verso i terzi “secondo le norme del mandato.” Associazioni riconosciute 1) costituirsi con atto pubblico; 2) chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica; 3) risultare di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge. Associazioni non riconosciute L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute non sono imposti dalla legge, ma sono regolati liberamente dagli accordi degli associati e trovano la loro fonte, perciò, in un atto costitutivo (il documento contenente la denominazione sociale, la sede legale, i dati dei soci fondatori e dei componenti del Consiglio Direttivo) e sono organizzate mediante uno statuto. Associazioni non riconosciute Il legislatore del codice civile non impone alcuna formalità per la costituzione di tali enti né per i singoli contratti di adesione: perciò è possibile dare vita ad un’associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale. Nella prassi, però, si usa ricorrere alla forma scritta e, più propriamente, al contratto di associazione costituito da un atto costitutivo (che dà vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento) ed uno statuto, destinato a regolare il funzionamento a regime dell’associazione. Fondo comune Il fondo comune è costituito dall’insieme dei contributi degli associati e dei ben acquistati dall’ente. Su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell’associazione. Va precisato che l’espressione fondo comune non va confusa con il concetto tecnico di “comunione”. Infatti, contrariamente all’istituto della comunione, gli associati (finché dura l’associazione) non possono chiederne la divisione. Il fondo comune è una dotazione patrimoniale appartenente all’associazione e “non ai suoi componenti e come tale è intangibile e ad opera di essi e dei loro creditori particolari. Autonomia patrimoniale imperfetta Anche se la dotazione patrimoniale dell’associazione si distingue e differenzia da quello dei singoli associati, per soddisfare le obbligazioni dell’associazione sono tuttavia responsabili solidalmente e personalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art.38 cod. civ.) Capacità- legittimazione processuale la legittimazione attiva e passiva dell’ente spetta ai Presidenti/direttori dell’associazione (art. 36 cod. civ.). Adempimenti iniziali a) redazione atto costitutivo e statuto; b) inizio attività IVA; c) comunicazione Ufficio II.DD.; d) iscrizione albo ONLUS ( solo se è prevista attività prevalentemente di utilità sociale); e) comunicazione alla S.I.A.E.; Modalità costituzione NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO INSERIMENTO CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs. 460/97 REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO IN DUE COPIE IN BOLLO PRESSO UFFICIO REGISTRI ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA FISSA. CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE INDICANDO IL CODICE 92.62.1 PARTITA I.V.A. (ATTIVITÀ COMMERCIALE SE ESERCITATA) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IVA DISTINTAMENTE E SEMPRE IN AGGIUNTA AL CODICE FISCALE. ACQUISTO LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL CONSIGLIO Redazione atto costitutivo Le associazioni sportive possono essere costituite : per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate scrittura privata registrata. La forma di atto che viene più utilizzata nella realtà odierna è quella della scrittura privata registrata. CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ' I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI) NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA DIZIONE ESPLICITA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" E LA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA L'OGGETTO SOCIALE (SCOPI ED OBIETTIVI ISTITUZIONALI) LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI. Requisiti obbligatori previsti D.lgsvo 460/97 divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneita’ alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d’età per l’approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; Requisiti obbligatori previsti D.lgsvo 460/97 obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa Art. 90 (1) la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche, può essere quella dell’associazione non riconosciuta di cui agli artt.36 e ss. del codice civile ovvero dell’associazione riconosciuta (oltre che della società sportiva di capitali e della cooperativa); (2) la denominazione sociale deve indicare la finalità sportiva dilettantistica e la ragione ovvero denominazione sociale dilettantistica; (3) la denominazione sociale deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o/e comunicazioni rivolte al pubblico; (4) l’ente deve essere affiliato alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ovvero agli enti azionali di promozione sportiva; Art. 90 (5) l’attività sportiva deve essere esercitata in forma dilettantistica; (6) l’ente deve aver conseguito (nel periodo di imposta precedente) proventi commerciali per importi non superiori a determinati limiti stabiliti dalla legge [7]; (7) lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e deve contenere alcune clausole obbligatorie di cui all’art.148 comma 8 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (T.U.I.R.) CONTENUTI DELLO STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE SCOPI SOCIALI ED OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DELLE MODALITA’ ASSOCIATIVE (SOCI MAGGIORENNI: UGUALI DIRITTI ATTIVI E PASSIVI) * INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANO SOCIALE DEPUTATO A DETERMINARE LE QUOTE SOCIALI (TESSERE) E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (ATTIVITA') CONTENUTI DELLO STATUTO DIVIETO DI TRASMISSIONE E RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI (ASSEMBLEA-CONSIGLIO- ECC.......) DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA OBBLIGO DI REDAZIONE ANNUALE DI UN RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO SCIOGLIMENTO (PATRIMONIO RESIDUO ATTIVO: FINI UTILITA' GENERALE, SENTITO L’ORGANISMO GARANTE Registrazioni registro Coni 1) che l’attività, l’organizzazione e la composizione dell’associazione sportiva rispetti i principi fondamentali fissati dal Consiglio nazionale del CONI; 2) che la Federazione Nazionale Sportiva sia affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestisca l’attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza; 3) che l’attività sportiva e le relative attività di promozione siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché con quelle della rispettiva Federazione internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI; 4) che lo Statuto della federazione sportiva nazionale rispetti i principi fondamentali fissati dal Consiglio nazionale del CONI; Lo Statuto ed il Regolamento devono contenere a) l’obbligo di rispettare il principio di democrazia interna, b) l’obbligo di rispettare il principio di partecipazione all'attività' sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, l’obbligo di rispettare le norme dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, l’obbligo di assicurare forme di equa rappresentanza di atlete e atleti, le regole per stabilire le modalità di esercizio dell’elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI, procedure elettorali che garantiscano, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale, c) d) e) f) g) regole ispirate al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore, h) l’obbligo del tentativo di conciliazione delle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, ovvero il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 dello statuto CONI, i) (se il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto è superiore a 2000), la possibilità di istituire un’assemblea di secondo grado, formata da delegati eletti a livello territoriale, j) l’obbligo di tener conto anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina. Costituzione di una società sportiva di capitali L’articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 prevede l’introduzione di altre forme societarie per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica: la società per azioni; la società in accomandita per azioni; la società a responsabilità limitata; società cooperative Principi cui uniformarsi - assenza dello scopo di lucro: questo principio è obbligatorio per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI. - rispetto del principio di democraticità: questo principio può essere applicato solo dalle associazioni e dalle cooperative, in quanto nelle società per azioni o a responsabilità limitata i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte e tale principio risulta di difficile applicazione. - Organizzazione, avvio, aggiornamento e perfezionamento di attività sportive dilettantistiche: questo deve essere l’oggetto principale indicato nello statuto di una società sportiva dilettantistica. - Divieto per gli amministratori di una società sportiva dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche: tale divieto fa riferimento non solo nell’amministrare un’altra società o associazione sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni di un’altra società sportiva dilettantistica. - Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di suo scioglimento: è un principio già obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche il cui statuto è adeguato al D.Lgs 460/97. - Obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE •Istituito dall’art. 5, comma 2, lett. C) del D. Lgs. 242 del 23 luglio 1999 •Regolamentato dalla Deliberazione Coni del 11 novembre 2004 Rassegna Normativa .1 art. 90 - L. 27 dicembre 2002 n° 289 commi 20, 21 e 22 Istituzione presso il CONI di un apposito Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche (anche in forma telematica) distinto in tre sezioni a cui iscriversi obbligatoriamente per poter accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura. • L. 21 maggio 2004 n° 128 – conversione D.L. n° 72/04 L'articolo 4 apporta modifiche ed integrazioni all’articolo 90 della Legge n° 289/02. Abrogazione dei commi 20, 21 e 22. Rassegna Normativa .2 art. 7 - D. L. 28 maggio 2004 n° 136 (convertito con L. 27 luglio 2004 n° 186) - -Le agevolazioni fiscali si applicano alle associazioni e società sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; -Il CONI trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportive Il Registro .1 Il Registro: -è pubblicato sul sito del CONI www.coni.it -è suddiviso per comitati provinciali -è distinto in tre sezioni: •associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; •associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; •società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative. Il Registro .2 -è articolato in due parti: parte generale - accessibile a qualunque utente internet e contenente informazioni di base su ciascuna società iscritta: il numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione completa, la città e la provincia della sede, l’indicazione della FSN o DSA e/o EPS cui l’associazione/società è affiliata; Il Registro parte .3 analitica - riservata ad utenti selezionati, contenente informazioni più dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti circa la natura dell’Atto Costitutivo/Statuto, estremi eventuali iscrizioni di legge (Registro delle Persone Giuridiche oppure Registro delle Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede legale (e recapito corrispondenza e domicilio fiscale se diverso dalla sede), legale rappresentante con codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici. Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione. Il Registro .3 La validità dell’iscrizione è annuale e coincide con quella dell’affiliazione • Le FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a controllare e conservare gli atti costitutivi/statuti dei propri affiliati e le eventuali modifiche agli stessi L’iscrizione al Registro .1 L’iscrizione al Registro è obbligatoria per godere delle agevolazioni fiscali per ottenere lo status di associazione/società “sportiva” L’iscrizione al Registro .3 L’iscrizione avviene attraverso il web • L’iscrizione è contraddistinta dal rilascio di un codice identificativo alfa-numerico FIRSI00000 L’iscrizione al Registro • .4 Se l'associazione/società promuove più attività sportive o risulta affiliata a più Federazioni / Discipline / Enti, dovrà effettuare una iscrizione per ciascuna attività sportiva e per ciascuna affiliazione. POLISPORTIVE piu’ codici alfa-numerici Requisiti per l’iscrizione .1 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, COMPRESA L’ATTIVITÀ DIDATTICA Requisiti per l’iscrizione .2 STATUTI CONTENENTI I REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 90 DELLA L. 289/2002 Requisiti per l’iscrizione .3 STATUTI CONTENENTI I REQUISITI RICHIESTI DAL CONI E DALLE FSN E DSA E/O EPS Modalità di iscrizione .1 RICONOSCIMENTO PROVVISORIO Concesso dalle Federazioni/enti/discipline associate previa verifica della documentazione della società/associazione ELENCO PROVVISORIO http://www.coni.it/index.php?id=1228 Modalità di iscrizione RICONOSCIMENTO DEFINITIVO Avviene con l’iscrizione al Registro ELENCO DEFINITIVO .2 Rinnovo dell‘iscrizione Al termine del periodo di validità dell'iscrizione al Registro, l'associazione/società è posta in "attesa" fino alla compilazione della richiesta di rinnovo per il quale si prevede analogo iter; • Le associazioni/società che non avranno provveduto al rinnovo, rimarranno in "attesa" sino al provvedimento di cancellazione del Consiglio Nazionale; • In fase di rinnovo, l'autocertificazione da consegnare al Comitato Provinciale attesterà la regolarità dell'affiliazione e le eventuali modifiche apportate al Database; Variazioni dell‘iscrizione Le associazioni/società iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste precedentemente tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento Cancellazione dal Registro Saranno cancellate dal registro le società/ associazioni che: a) ne facciano richiesta; b) perdano i requisiti per l'iscrizione; c) non comunichino le variazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento Accertamento e sanzioni La veridicità delle dichiarazioni dei dati riportati nel registro sarà verificata dal CONI tramite controlli a campione; • In caso di verifica della non veridicità dei dati scatterà la sanzione della revoca dell'iscrizione, avverso la quale è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento Adempimenti istituzionali: gli obblighi contabili ed i libri sociali; i compiti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale; le assemblee e l'importanza delle convocazioni e dei verbali. Attività istituzionale gli Enti di tipo associativo, le cui attività sono svolte nei confronti degli associati o dei partecipanti in conformità alle finalità istituzionali fissate dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto, sempre che questi ultimi siano redatti almeno in forma di scrittura privata registrata. Principali adempimenti - Redazione, in forma di scrittura privata registrata, dello Statuto e dell’atto costitutivo (eventualmente del regolamento interno); - Istituzione e compilazione del Libro soci (oppure elenchi, schede, etc); - Richiesta Codice fiscale; - Istituzione del Libro verbali delle assemblee e delle sedute del Consiglio direttivo; - Istituzione del Libro verbali delle sedute del Collegio dei revisori (se previsto); Principali adempimenti - Tenuta contabile e conservazione della relativa documentazione; - Redazione bilancio annuale consuntivo (Rendiconto economico-finanziario); - Dichiarazione IRAP (in presenza di collaboratori e dipendenti); - Dichiarazione dei redditi e relativi adempimenti I.V.A. (se esercita attività commerciale, Legge 398/91, quindi se ha aperto la Partita I.V.A.); - Dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770, in presenza di rapporti di lavoro dipendente, autonomo e compensi sportivi). Libri e registri contabili La forma maggiormente utilizzata dagli enti che svolgono un’attività sportiva, è quella dell’associazione, soprattutto non riconosciuta, e cioè priva di personalità giuridica. La disciplina civilistica di questa figura è dettata dagli artt. 36 e segg. Del codice civile, senza prevedere, però, specifici obblighi di tipo contabile. Essenzialmente, al fine di individuare i libri e i registri che ogni associazione sportiva deve istituire, è necessario fare riferimento alle norme sull’ordinamento e sull’amministrazione previste dallo statuto. D’altra parte il legislatore ha attribuito una precisa funzione normativa agli accordi tra gli associati che rappresentato la vera fonte primaria per la disciplina del fenomeno associativo. In sostanza, oltre alle previsioni contenute negli artt. 36 e segg. Del c.c., assume valenza prioritaria ciò che hanno concretamente stabilito gli associati, ed il medesimo principio dovrà trovare applicazione per individuare, almeno in parte, i libri e le scritture contabili obbligatorie. Pertanto, sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto ovvero, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, risulterà comunque opportuna l’istituzione di un adeguato sistema contabile e di registri con il preciso intento di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell’associazione così come previsti dal medesimo statuto. In questo modo sarà altresì possibile realizzare una forma di trasparenza nei confronti dei soci dell’associazione e l’esercizio di un’attività senza scopo di lucro e per verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dallo statuto sociale. Libri obbligatori Libro soci Libro verbali assemblee soci Libro verbali consiglio direttivo Libro verbali revisori dei conti (eventuale) Libro soci A schede mobili o in supporto informatizzato, è il libro necessario per annotare, in ordine cronologico, tutti i soci (minorenni e maggiorenni), con le loro generalità, eventualmente la foto, le quote associative ed istituzionali pagate, eventuali esclusioni e/o recessi (nel caso di esclusione è opportuna una annotazione con la motivazione o i riferimenti alla delibera di esclusione) Libro assemblee soci è il libro necessario per l’annotazione di tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie; con l’assemblea che approva il rendiconto economico-finanziario, entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, sul libro, oltre al verbale, andrà unitamente allegato il prospetto del rendiconto stesso; l’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno (in sede di approvazione del rendiconto) ed è ammessa la votazione per delega (se prevista dallo statuto); la relazione illustrativa del D.lgs. 460/97 ha chiarito che non si è ritenuto ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto sul rilievo che la ratio della norma, diretta a prevenite fattispecie elusive, richiede la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione: Libro assemblee consiglio direttivo è il libro necessario per l’annotazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell’associazione, con particolare riguardo a quelle delibere che comportano un impegno organizzativo e/o economico in capo all’associazione; Libro collegio dei revisori si tratta di un registro riservato alle associazioni che hanno istituito il Collegio dei Revisori (chiamato anche Collegio Sindacale), ove vengono riportati i verbali delle riunioni periodiche dell’organo di controllo (se previsto dallo Statuto sociale). Forma dei registri sociali Tutti i libri sociali possono essere utilizzati in forma libera (senza né bollatura, né vidimazione), sia come registri manuali che a fogli mobili per una tenuta computerizzata. La bollatura e la vidimazione non sono dunque obbligatorie, anche se per le associazioni di rilevanti dimensioni sarebbe opportuno procedere in tal senso Eventuale bollatura In questo caso è dovuta l’imposta di bollo (€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione) da assolvere mediante l’annullamento di apposite marche, ovvero versando l’importo dovuto presso un istituto bancario o postale con il modello F23. Invece, il bollo non è dovuto qualora l’associazione decida di tenere i registri menzionati senza particolari formalità e, quindi, senza bollatura e vidimazione. La tassa di concessione governativa, invece, pari ad € 67,00 ogni 500 pagine o frazione non è mai dovuta indipendentemente dalla circostanza che l’ente associativo decida, sia pure volontariamente, di procedere alla bollatura e vidimazione dei registri Libri contabili Libro giornale Libro degli inventari Si osservi come il giornale e il libro degli inventari, non obbligatori secondo il codice civile, potrebbero di fatto diventare necessari in quanto meramente strumentali ad un ulteriore obbligo gravante sugli amministratori: la redazione del bilancio. Ogni associazione, quindi, dovrà tenere almeno quella contabilità minima strumentale al fine di rispettare l’adempimento in discorso (la redazione del bilancio). Si consideri, però, laddove l’associazione dovesse essere comunque in grado di redigere il rendiconto sulla base di scritture contabili particolarmente semplificate, tenute anche secondo il metodo della partita semplice (come ad es., un semplice registro di cassa), che l’obbligo di tenuta delle scritture contabili potrà considerarsi, anche in questo caso, ampiamente rispettato. Si ricordi comunque che la legge 383/2001 ha abrogato gli obblighi di bollatura e di vidimazione del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture aventi valenza fiscale (registri Iva, cespiti ammortizzabili, ecc.). Inoltre, sempre per le associazioni sportive, l’imposta di bollo dovuta in relazione alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari (associazioni sportive in regime di contabilità ordinaria) non deve essere assolta, in quanto l’art. 16 della tariffa (allegata alla legge 383/2001) richiama espressamente l’art. 2214 Codice Civile dove non sono contemplate le scritture degli enti non commerciali, ma solo quelle tenute dalle imprese. Attività che svolgono esclusivamente attività istituzionale Prima nota contabile Rendiconto economico fnanziario Prima nota dovranno essere annotati tutti i movimenti in entrata e in uscita, distinguendo le operazioni in contanti (cassa) rispetto a quelle effettuate movimentando il conto corrente bancario o postale. In pratica queste ultime dovranno trovare riscontro nell’estratto conto periodicamente elaborato dall’istituto di credito c/c bancario i commi 7 e 8 della legge n. 133/99, modificati dall’art. 37 della legge n. 342/2000, prevedono l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti e i versamenti di importo superiore a 516,46 € (un milione di vecchie lire) tramite conti correnti bancari o postali intestati all’associazione sportiva (per cui sono ammessi: assegni bancari o postali non trasferibili, assegni circolari, giroconti e bonifici bancari, bollettini di conto corrente postali, ecc.) o mediante l’utilizzo di carte di credito o bancomat. Rendiconto economico-finanziario oltre ad una situazione economica (proventi ed oneri) dovrà essere riportata una situazione patrimoniale (attività e passività) che possa rendere edotti sia i soci che i terzi (nella fattispecie: enti pubblici, istituti di credito, organi federali, ecc.) delle disponibilità finanziarie e delle immobilizzazioni, nonché delle esposizioni debitorie dell’associazione sportiva Compiti del Consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo ad un massimo di membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni, restano in carico per un certo periodo (variabile, scelta statutaria) ed elegge al suo seno il vice presidente, il Segretario ed il Cassiere (eventuale). Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un certo numero di soci (scelta statutaria). Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A titolo esemplificativo: curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario, predisporre i regolamenti interni, stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale, deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati, nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione, compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione, affidare con apposita delibera deleghe speciali ai suoi membri. Collegio dei revisori questo deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Responsabilità personali in caso di mala gestione ed nel caso in cui l’associazione sia chiamata a rispondere per aver causato danno ai terzi, i membri del Consiglio e del Collegio (se esistente), saranno chiamati a rispondere personalmente. Rendiconto economico finanziario Tale rendiconto assume una duplice funzione. rispondere compiutamente ad eventuali controlli del fisco; costituire uno strumento di sviluppo organizzativo ed un atto di trasparenza gestionale verso gli associati. Rendiconto annuale Il Rendiconto deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n. 124/E del 12/05/98); questo vuol dire che per quanto riguarda i costi relativi alla sfera istituzionale si avranno scontrini fiscali o fatture intestate all’associazione con indicazione del proprio codice fiscale, mentre per i costi relativi alla sfera commerciale si dovranno avere solo fatture o documenti intestati all’associazione con indicazione della propria partita I.V.A Documentazione ricavi Per quanto concerne i ricavi di natura commerciale, la documentazione da registrare nel rendiconto annuale consiste nelle fatture emesse e/o nei corrispettivi iscritti nell’apposito prospetto di cui al D.M. 11/02/1997. Per i ricavi istituzionali non è necessario ai fini del rendiconto annuale il possesso di alcun documento; in questo caso, infatti, si consiglia, in mancanza di espressa previsione normativa, di rilasciare ricevute ai soci per gli importi versati a titolo di quote di partecipazione alle iniziative organizzate dall’associazione. Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale dell’associazione, nonché l’indicazione che l’importo scritto sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 e successive modificazioni. Conservazione documentazione Il rendiconto deve essere conservato, unitamente alla documentazione riguardante tutti i ricavi e tutti i costi , per 7 anni ai fini fiscali e per 10 ai fini civilisti. Le associazioni quali “enti diversi dalle società” Titolari di reddito d’impresa sono le società e gli enti Esiste una categoria particolare di enti, classificati enti diversi dalle società Enti commerciali Gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale , hanno come base imponibile il reddito d’impresa, reddito che “attrae” tutti gli altri redditi Enti non commerciali Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale , hanno come base imponibile la somma dei singoli redditi singolarmente considerati Quando l’attività è esclusivamente commerciale Art. 73 del Tuir “L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge , all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata… Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.” Art. 2195 cc Sono soggetti all'obbligo dell' iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 4) un' attività bancaria o assicurativa ; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. Attenzione L’ente non commerciale che pone in essere un’attività di prestazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 cc non è automaticamente escluso dall’imposizione fiscale, ma è necessario che le attività siano conformi a quanto indicato nell’oggetto sociale, che l’attività sia svolta senza specifica organizzazione di persone e mezzi e che le entrate non eccedano i costi di diretta imputazione. Esclusione dal reddito Il comma 3 dell’art 143 del tuir ha comunque escluso alcune attività dall’inserimento tra i redditi dell’associazione e precisamente: 1) Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente; 2) Contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali. Decommercializzazione generica ( Art. 143 Tuir) Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi, diverse da quelle previste dall’art. 2195 cc effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione Decommercializzazione specifica (art. 148 tuir ) “Attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali, effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgano la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati” Sicura commercialità ( art. 148 tuir) Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; Somministrazione di pasti; Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; Prestazioni di servizi portuali e aereoportuali; Prestazioni effettuate nell’esercizio di : Gestione di spacci aziendali e mense; Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; Pubblicità commerciale; Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari Modalità svolgimento attività commerciale: Occasionale (reddito diverso) Continuativa (reddito impresa – apertura posizione iva art. 4 DPR 633/72) Art. 4 DPR 633/72 “ Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del cc, anche se non organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi se non rientrano nell’art. 2195 del cc..” Determinazione del reddito Normale Forfetario Determinazione normale Contabilità ordinaria o semplificata IRES Iva Irap Scritture Contabili Determinazione forfetaria Art. 145 Tuir Legge 398/1991 Art. 145 Tuir In base a coefficienti di redditività e cioè: Attività di prestazione di servizi Fino a € 15.493,71 Oltre fino a 309.784,14 15% 25% Altre attività Fino a € 25.822,84 Oltre fino a 516.456,90 10% 15% La legge n. 398 del 16.12.1991 ha disposto un regime forfetario particolarmente semplificato per le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale in via continuativa. La legge n. 398 del 16.12.1991 ha disposto un regime forfetario particolarmente semplificato per le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale in via continuativa. In particolare le agevolazioni della 398/91 portano: definizione di un limite annuo di proventi commerciali al di sotto del quale è possibile usufruire delle agevolazioni; la determinazione di un coefficiente per la determinazione forfetaria del reddito imponibile; le modalità di determinazione dell’I.v.a. dovuta; le semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi. Requisiti Soggettivi le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, così come previsto dall’art. 90 della l. 289/2002; le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva; le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco; associazioni bandistiche, cori amatoriali e filodrammatiche e associazioni di musica e danza popolare purché legalmente riconosciute e senza scopo di lucro. Requisiti Oggettivi Opzione Limite dimensionale Opzione Opzione nel quadro O del modello AA7/6 sezione III al momento dell’attribuzione della partita iva (non più in voigore) Quadro VO dichiarazione annuale Iva Comportamento concludente Opzione La validità dell’opzione è subordinata alla concreta attuazione del nuovo regime. Tale opzione dal 1 gennaio 2000 è vincolante per almeno un quinquennio. L’opzione deve essere anche comunicata alla Siae competente in base al domicilio fiscale. Limite dimensionale Per poter usufruire del regime, le associazioni, nel periodo d’imposta precedente, coincidente o meno con l’anno solare, devono aver conseguito, nell’esercizio delle attività commerciali, proventi per un importo non superiore ad un determinato limite. Tale limite dimensionale è attualmente fissato in euro 250.000 (duecentocinquantamila) di ricavi commerciali nel corso del periodo d’imposta, gli effetti dell’opzione terminano con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il limite suddetto è stato superato. I proventi commerciali che partecipano alla formazione del limite di 250.000 euro devono essere individuati in base al criterio di cassa. Gli elementi reddituali che concorrono al raggiungimento del plafond a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44 ; d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. Non concorrono invece alla formazione di tale plafond: le plusvalenze patrimoniali; i proventi da cessione di beni strumentali; i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti; i proventi di cui all’art. 25 co. 2 L133/19999 ovvero i proventi non imponibili derivanti sia da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, sia dalla raccolta di fondi effettuate con qualsiasi modalità; i proventi di cui all’art. 143 del t.u.i.r. 917/86 né cioè quelli per i quali non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione; le indennità di preparazione e promozione; i ricavi di cui all’art. 148 comma 3 del 917/86 T.U.I.R. secondo cui non si considerano commerciali le attività svolte anche se a fronte di corrispettivi specifici purché diretti a iscritti/associati partecipanti facenti parti di un’unica organizzazione locale o nazionale o agli iscritti associati di queste ultime o, infine, ai tesserati delle organizzazioni nazionali di riferimento; i ricavi di cui all’art. 148 co .4 invece vanno distinti a seconda che si tratti di attività oggettivamente commerciale abitualmente esercitata o attività occasionale, nel primo caso rientrano nel secondo no. I.V.A. Le associazioni sportive dilettantistiche determinano l’I.v.a. applicando all’I.v.a. a debito, derivante ripetiamo dai proventi commerciali connessi all’attività istituzionale o non connessi all’attività istituzionale ma soggetti all’imposta sugli intrattenimenti le seguenti detrazioni forfetarie: 50 % per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie; 10 % per le sponsorizzazioni; 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica; Pagamento 6031 6032 6033 6034 16 maggio 16 agosto 16 novembre 16 febbraio F24 telematico Entratel Telematico Home Banking circuito CBI Intermediari abilitati Dichiarazione annuale Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la 398/91 non devono presentare la dichiarazione I.v.a. annuale, salvo che le stesse associazioni non effettuino attività commerciali non connesse ad attività istituzionali. In tal caso l’associazione sportiva dilettantistica, che avrà quindi tenuto una contabilità separata, presenterà la dichiarazione I.v.a. limitatamente alle attività in relazione alle quali l’I.v.a. non è calcolata in modo forfetario. IRES Le associazioni sportive dilettantistiche in regime di 398/91 determinano il reddito imponibile ai fini ires applicando un coefficiente di redditività fissato per legge. Tale coefficiente è attualmente pari al 3% Attualmente l’aliquota Ires è pari al 33%. Quadro RG del modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati. determinazione del reddito imponibile Reddito imponibile= (proventi commerciali x 3%) + plusvalenze patrimoniali IRAP Ai fini Irap bisogna partire dall’imponibile ires e poi effettuare le variazioni in aumento. La base imponibile è determinata sommando al reddito d’impresa calcolato con i regimi forfetari: le retribuzioni sostenute per il personale dipendente; i compensi spettanti ai co.co.co, i compensi di lavoro autonomo non esercitati abitualmente e gli interessi passivi. Si fa presente che per i soggetti in regime di 398/91, le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari non concorrono alla formazione della base imponibile irap. Conto corrente bancario bollettino di conto corrente postale; bonifico bancario; assegno non trasferibile; bancomat o carta di credito. Adempimenti contabili sono esonerate dagli obblighi disposti dagli artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR 600/1973 e vale a dire libro giornale, libro degli inventari e registro beni ammortizzabili ed esonero dagli obblighi di cui al titolo II del dpr 633/72 Esonero dall’obbligo di: tenuta delle scritture contabili relativamente al libro giornale, libro degli inventari e registro beni ammortizzabili; registrazione delle fatture emesse; presentazione della dichiarazione I.v.a., sia annuale che periodica; di certificazione dei corrispettivi relativamente a scontrini e ricevute fiscali Adempimenti: annotare i proventi commerciali nel prospetto approvato con il dm 11.2.1997 (Prospetto riepilogativo delle annotazioni dei contribuenti supersemplificati); annotare tali proventi cumulativamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione; obbligo di emissione fattura delle operazioni attive quali sponsorizzazione e/o cessione di diritti; numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e quelle ricevute; conservare copia della documentazione per il periodo di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento; integrare i proventi che non costituiscono reddito imponibile nonché le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali; osservare eventuali disposizioni in materia di documento di trasporto nel caso si rendesse necessario; osservare le disposizioni in materia di operazioni intracomunitarie. Sponsorizzazioni e liberalità a favore dello sport dilettantistico Quadro generale UNIVERSO SPORTIVO NAZIONALE PROFESSIONISTICO (art. 2 L. n. 91/81) Necessità di reperire mezzi finanziari per il sostenimento delle proprie attività sportive DILETTANTISTICO (tutti i soggetti diversi dall’art. 2 L. n. 91/81) Abbondanti offerte degli sponsor R I C A V I Incassi per le prestazioni sportive svolte con pubblico pagante Incassi derivanti dai diritti televisivi Plusvalenze derivanti dalle cessioni degli atleti Ricorso al mercato dei capitali con le quotazioni di borsa Quasi totale inesistenza per il settore dilettantistico di tali introiti Necessità di industriarsi sempre di più per reperire mezzi finanziari necessari alla loro sopravvivenza I mezzi a disposizione dello sport dilettantistico SPONSORIZZAZIONI CONTRIBUTI DEL CONI, FEDERAZIONI E DI ENTI PUBBLICI LIBERALITA’ Sponsorizzazioni (quadro normativo di riferimento) ASPETTI CIVILISTICI Legislazione speciale settoriale ASPETTI FISCALI Imposte dirette IRES Art. 148 e segg. TUIR a) Art. 8, comma 12, L. 223/90 (in materia di spettacoli televisivi e radiofonici b) D.Lgs 42/2004 (in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale) IRAP DLgs 446/91 Più in generale per i contratti atipici meritevoli di tutela (Art. 1322 comma 2 c.c.) Imposte indirette IVA Art. 4, comma 5 DPR 633/72 REGISTRO DPR 131/86 Aspetti civilistici Sponsor o sponsorizzante Soggetto che sponsorizza obbligandosi alla dazione di una determinata somma di danaro o altri beni fungibili per il finanziamento dell’attività svolta dallo sponsee Sponsee o sponsorizzato Soggetto che si impegna ad utilizzare, per la propria attività sportiva, il nome, il marchio o altro segno distintivo riconducibile allo sponsor, promuovendone l’immagine presso il pubblico PARTI FORMA E’ libera. Non è richiesta la forma scritta ad substantiam anche se è preferibile Segue Aspetti civilistici CARATTERISTICHE ATIPICO Non disciplinato direttamente dal codice civile se non attraverso il richiamo ai principi generali sui contratti ex art. 1322 c.c. A prestazioni corrispettive Le obbligazioni riguardano entrambe le parti Consensuale Si perfeziona con il semplice consenso Una tantum Singolo evento Continuato Più eventi o attività svolte dallo sponsorizzato Segue Aspetti civilistici TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI INTERNA O TECNICA O PERMUTATIVA ATIPICA ABBINAMENTO PRESTAZIONI ACCESSORIE Lo sponsor si impegna a fornire allo sponsee propri prodotti in maniera gratuita (es.: forniture ufficiali o materiale sportivo ecc.) Lo sponsee si obbliga a modificare la propria denominazione sociale assumendo quella dello sponsor o comunque affiancata al proprio nome (es. basket o volley) Oltre all’obbligazione principale, lo sponsor può assumere anche altre obbligazioni in ragione dei risultati raggiunti dallo sponsee (es. in ipotesi di vittoria o risultato positivo in campionato ecc.) Aspetti fiscali IMPOSTE DIRETTE IRAP IREF ED IRES Persona fisica (con partita IVA) SPONSOR SPONSOR Persona giuridica Ente non profit (associazioni senza scopo di lucro) art. 148 e segg. TUIR + agevolazioni per il settore sportivo dilettant. (L. 398/91 e L. 133/99, art. 25) SPONSEE SPONSEE Società di capitali (ai sensi dell’art. 90, comma 1, L. 289/02) Imposte dirette SPONSOR (art. 90, comma 8, L. 289/02) PERSONE FISICHE (con partita IVA) Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad € 200.000,00, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine e dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario PERSONE GIURIDICHE <€ 200.000 >€ 200.000 Presunzione assoluta di trattamento come spese di pubblicità indipendentemente dalla natura del costo (potrebbe anche avere connotati più prossimi alle spese di rappresentanza) Occorre verificare caso per caso se la parte eccedente € 200.00,00 (già deducibili per intero) sia da assimilare alle spese di pubblicità (con deducibilità integrale) oppure a spese di rappresentanza Spese di pubblicità e propaganda (art. 108, comma 2 TUIR) - deducibili integralmente nell’esercizio stesso in cui sono sostenute; oppure - deducibili in quote costanti nell’esercizio stesso e nei 4 successivi Spese di rappresentanza (art. 108, comma 2 TUIR 2° periodo) Deduzione nella sola misura di 1/3 del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi Oppure integralment e per beni di valore unitario < € 25,82 Natura delle spese di sponsorizzazione Amministrazione finanziaria + Dottrina prevalente + (norma 127 del 4/1/96) ass. dott. Comm. Milano Spese di pubblicità (deducibilità integrale) SECIT TAR Lazio Spese di rappresentanza Oggetto del Oggetto del (1/15 per 5 esercizi) messaggio= prodotto Messaggio = ditta Spese di pubblicità Spese di rappresentanza N.B.: Situazione superata dalle disposizioni di cui all’art. 20, comma 8, L. 289/02,almeno fino ad € 200.000,00 (deducibilità integrale) (1/15 per 5 esercizi) Ris. Min. Fin. 17/6/02 Prot. 9/204 SPESE DI SPONSORIZZAZIONE= SPESE DI RAPPRESENTANZA Spese di pubblicità (art. 108, comma 2, 1^ parte) Spese di pubblicità (art. 108, comma 2, 2^ parte) Richiama la natura giuridica del contratto di sponsorizzazione e definisce tali spese come direttamente correlate al maggiore conseguimento dei ricavi Sono quelle sostenute dall’impresa per offrire al pubblico un’immagine positiva di se stessa e dell’attività Anche i pareri Comitato Cons. Antiel. 19/1/2005 n. 3 Gratuità della prestazione, cioè mancanza di una specifica controprestazione da parte dei destinatari Imposte dirette (IRES) SPONSEE La sponsorizzazione è sempre una forma atipica di pubblicità commerciale (ris. M.F. n. 88/E dell’11/7/05) e come tale rientra sempre tra le attività commerciali (art. 148, comma 4 TUIR) Concorre alla formazione del reddito dell’associazione o società sportiva dilettantistica Ma occorre tenere presenti le singole agevolazioni fiscali esistenti per i proventi commerciali delle attività sportive dilettantistiche Agevolazioni fiscali Art. 25, comma 2, L. 133/99 L. Le agevolazioni si possono cumulare 398/91 (per opzione) DECOMMERCIALIZZAZIONE DEI PROVENTI C O N D I Z I O N I L’attività commerciale deve essere connessa agli scopi istituzionali Assoc. Sport. Dilettant. Riconosciute almeno da un EPS anche se non dal CONI I proventi devono derivare da un numero di eventi non superiori a n. 2 per ogni anno solare Ammontare dei proventi ( < € 51.645,69) C O N D I Z I O N E REGIME AGEVOLATO DI TASSAZIONE IRES REDDITO= (3% DEI PROV. COMMERCIALI) Proventi commerciali < € 250.000,00 IRAP SPONSEE SPONSOR Sono classificate nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo Costi di pubblicità deducibili secondo le regole dell’IRES Ricavi tassabili IVA SPONSEE Art. 4, comma 5, lett. i) DPR 633/72 Le sponsorizzazioni essendo una forma atipica di pubblicità commerciale (ris. M.F. 88/E dell’11/7/05), rientra sempre tra le attività aventi natura commerciale ALIQUOTA IVA 20% Oppure per chi opta per le agevolazioni L. 398/91 Detrazione forfetaria dell’IVA nella misura del 10% dell’IVA a debito sulla sponsorizzazione IVA SPONSOR Art. 2, comma 2, n. 4) DPR 633/72 Le cessioni di beni prodotti o commercializzati dallo sponsor sono imponibili con applicazione dell’aliquota d’imposta relativa ai beni ceduti Beni imponibili (art. 13, comma 2, lett. i) Valore normale Determinato ai sensi dell’art. 14, comma 3 Autofattura (art. 25 DPR 633/72) Adempimenti per i beni ceduti gratuitamente (sono alternativi) Registro omaggi (art. 39 DPR 633/72) Fattura art. 21 DPR 633/72 senza rivalsa dell’IVA Annotazione su di esso Con rivalsa dell’IVA IMPOSTA DI REGISTRO In misura fissa € 129,11 perché il contratto è già sottoposto ad IVA Si applica Solo in caso d’uso Se il contratto è stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata Se tutte le condizioni contrattuali sono sottoposte ad IVA In termine fisso Entro 20 giorni se il contratto è stipulato per scrittura privata autenticata o per atto pubblico EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO Associazioni sportive o società sportive dilettantistiche ONLUS (associazioni sportive dilettantistiche con finalità sociali) Art. 15, comma 1, lett. i ter, TUIR (modif. art. 90, comma 9, L.289/02) Art. 14, DLgs n. 35 del 17/3/05 -Spetta all’erogante persona fisica una detrazione dall’imposta lorda del 19% su un importo max € 1.500,00 per periodo d’imposta; - L’erogazione deve essere fatta a mezzo banca o posta o altro mezzo idoneo stabilito dal M.F. Deduzione dal reddito imponibile dell’erogazione fino al 10% del reddito imponibile, nel limite max di € 70.000,00 oppure Art. 15, comma 1, lett. i-bis Erogazione fatta da persona fisica o ente non comm. Detrazione dall’imposta lorda del 19% su un importo max € 2.065,83 Erogazione fatta da impresa Deduzione dal reddito lordo imp. Pari ad € 2.065,83 oppure 2% del reddito Le prestazioni sportive dilettantistiche possono essere Prestazioni a titolo gratuito 1)Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire 2)Nessun obbligo fiscale 3)Nessun obbligo previdenziale 4)Copertura assicurativa come tesserati (Art. 53 L. 289/02) –morte + invaliditàpermanente Prestazioni a titolo gratuito E’possibile solo riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute Prestazione retribuita Prestazione di lavoro subordinato 1)Mera messa a disposizione di forza lavoro 2)Problema contratto collettivo da applicare (F.I.I.S. –Confcommercio) 3)Ente previdenziale di riferimento (INPS – ENPALS) Prestazione di lavoro autonomo Art. 67 primo comma lett. m) Tuir Sono redditi diversi: “Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, …dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto”. Art. 69 secondo comma Tuir Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale Riconoscimenti economici per attivita’sportive dilettantistiche(art. 67 primo comma lett. M) tuir Trattamento fiscale dei riconoscimenti economici per attivita’sportiva dilettantistica • Inquadramento della prestazione sotto il profilo lavoristico Art. 2094 –Prestazione di lavoro subordinato Art. 2222 –Prestazione di lavoro autonomo La prestazione sportiva dilettantistica non è una forma di lavoro tipizzato. Per questo Inps e Inail hanno ritenuto di non dover applicare le loro contribuzione a questo tipo di attività Possibilità per associazione e società sportive dilettantistiche Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m), èaggiunto, in fine il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societàe associazioni sportive dilettantistiche.” Circ.21/03 Agenzia delle Entrate “Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell’art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell’attività amministrativa e di gestione dell’ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.” Circ.21/03 Agenzia delle Entrate “Particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche: •carattere amministrativo-gestionale; •natura non professionale; •resi a societào assicurazioni sportive dilettantistiche. Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente e l’assenza del vincolo di subordinazione.” Prestazione di lavoro autonomo 1) Esercizio di arti e professioni 2) Collaborazioni a progetto 3) Collaborazioni occasionali Art. 61 D.Lgs276/03 Contratti a progetto “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289” Esercizio di arti e professioni Prestazione Occasionale Pura Inquadramento Tributario Prestazione Occasionale Pura Trattamento Previdenziale LAVORATORI ASSOGGETTATI A CONTRIBUZIONE ENPALS LAVORATORI DELLO SPETTACOLO LAVORATORI SPORTIVI Per queste categorie di lavoratori L’ENPALS OPERA IN SOSTITUZIONE DELL’INPS FONTI NORMATIVE D. Lgs. 708/1947 D.P.R. 31/12/1971 n. 1420 D. Lgs. 30/04/1997 n. 182 Art. 43, comma 2, L. 27/12/2002 n. 289 (Fin.ria 2003), ha deferito “al Ministero del Lavoro ……… su eventuale proposta dell’ENPALS, il potere di adeguare con decreto le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente all’ENPALS” Lavoratori Sportivi Decreto Ministero Lavoro 15/03/2005 Circolari ENPALS 7 e 8 30/03/2006 Categorie lavoratori sportivi 20. 22. 23. impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive; atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche Tempistica Decorrenza obbligo: 22/04/2005; Scadenze originali: - 17/07/2006 pagamento; - 25/07/2006 denuncia contributiva; Scadenze prorogate (circ. 13 07/08/06): - 16/01/2007 pagamento; - 25/01/2007 denuncia contributiva PROBLEMA OPERATIVO I compensi percepiti dagli “sportivi dilettanti” sono assoggettabili a contribuzione ENPALS? Posizione CONI e FISCOSPORT NO I compensi percepiti dagli “sportivi dilettanti” sono redditi “diversi” (art. 67 TUIR) e non redditi “da lavoro” Ulteriori considerazioni L’ENPALS è sostitutiva dell’INPS L’INPS ha espressamente escluso da contribuzione gli “Sportivi Dilettanti” (circ. 32/2001 e 42/2003) Fra la categorie previste dal D.M 15/3/05 (n. 20) non compaiono gli “sportivi dilettanti”; Il n. 23 si occupa dello sport professionistico Il n. 22 tratta delle “società” sportive non delle “Associazioni Sportive Dilettantistiche” Ulteriori considerazioni - segue incongruenza della nuova previsione con l’impianto normativo di favore in materia di sport dilettantistico: La contribuzione ENPALS degli “sportivi dilettanti” è incompatibile con l’impianto normativo generale che in considerazione della valenza sociale dell’attività sportiva, ha creato una sorta di “no tax area” in favore dei rapporti di natura sportiva dilettantistica. POSIZIONE ENPALS Circolare n. 13 del 07/08/2006 Lavoratori dipendenti SI Lavoratori Autonomi SI Lavoratori Occasionali SI Sportivi dilettanti NO La qualificazione dei compensi, premi, rimborsi spese etc. quali “redditi diversi” comporta che per le stesse non si configuri l’assoggettamento previdenziale Previa verifica di alcune condizioni Condizioni per esonero 1. 2. 3. Iscrizione società/A.S.D al Registro CONI; Corretta qualificazione rapporto lavorativo; Assenza professionalità. Iscrizione al Registro CONI Il CONI è l’unico organismo certificatore delle effettiva attività svolta; La mancata iscrizione fa perdere i benefici fiscali; Di conseguenza il reddito “diverso” viene riclassificato “di lavoro”. Corretta qualificazione del rapporto lavorativo Esercizio DIRETTO di attività sportiva dilettantistica; Co.co.co. Amministrativo-gestionali; OK ESENZIONE Esercizio Diretto di attività sportiva dilettantistica Problema Istruttori/Allenatori OK quando le prestazioni sono relative alla preparazione ed alla fase preliminare alla realizzazione della manifestazione sportiva (corsi di base/allenamenti); per CONI dilettante = non professionista PROBLEMA PROFESSIONALITA’ Art. 53 TUIR: esercizio abituale anche se non esclusivo di attività di lavoro autonomo; Autonomia = capacità organizzativa utilizzo mezzi propri - indipendenza; PROFESSIONALITA’ POSIZIONE ENPALS Possesso di specifiche conoscenze tecniche; Attività ABITUALE cioè ripetitiva - stabile sistematica anche se non esclusiva; Committenza plurima, effettiva/potenziale; Compenso non marginale (> € 4.500,00) “FRANCHIGIA” € 4.500,00 Non è prevista da alcuna norma di legge per INPS limite reddito per co.co.co “minori” è € 5.000,00 (Artt. 62/69 D.Lgs. 276/03) Fa riferimento alla “no tax area” dei lavoratori autonomi (art. 11 TUIR); Per CO.CO.CO “no tax area” € 7.500,00; Per “Sportivi Dilettanti” fascia esenzione € 7.500,00 Caratteristiche contribuzione ENPALS Aliquota: 32,7% del compenso lordo; Suddivisione: 8,89 – 23,81; Minimale contribuz.ne giornaliera: € 40,62 Contributo minimo giornaliero: € 13,28 Versamento a carico del datore di lavoro Pesanti adempimenti formali Concetto di addetto/lavoratore Addetto = prestatore di opera lavorativa INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO Lavoratore dipendente; Lavoratore para-subordinato; Lavoratore Autonomo Professionale; Lavoratore Autonomo Occasionale; LAVORATORI DIPENDENTI Il contributo viene trattenuto in busta paga Vanno iscritti anche all'INPS ai fini del versamento dei contributi “minori” (disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, malattia e maternità) con una aliquota del 5,5%; Vanno iscritti all'INAIL in presenza delle condizioni di legge LAVORATORI OCCASIONALI Il contributo viene trattenuto al momento del pagamento Compenso Lordo 100,00 Ritenuta IRPEF 20,00 Ritenuta ENPALS 8,89 Compenso Netto 71,11 Costo Totale per comm.te 123,81 LIBERI PROFESSIONISTI Compenso Lordo 100,00 IVA 20,00 TOTALE FATTURA 120,00 Ritenuta IRPEF 20,00 Ritenuta ENPALS 8,89 Netto Dovuto 91,11 Costo Totale per comm.te 123,81 VERSAMENTI Termine: gg. 16 del mese successivo Modalità: F24 Rateazioni: 12 - 24 - 60 mesi Erroneo versamento c/o INPS: trasferimento contributi versati c/o ENPALS + versamento somme aggiuntive con interessi ma senza sanzioni Adempimenti formali ADEMPIMENTI PREVENTIVI a) b) c) d) Immatricolazione delle aziende Denunce di lavoratori iscritti Mod 032U Certificato di agibilità Libretto ENPALS Adempimenti formali ADEMPIMENTI PERIODICI a) Denuncia mensile - Mod. 031/R b) Denuncia trimestrale - Mod. 031/CM