NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA
DI APPALTI E GRANDI OPERE
Concordato Cauzioni, Torino 20/03/2012
Interventi legislativi di riferimento
• D.L. 13 maggio 2011 “Decreto Sviluppo 2011”
•Statuto delle imprese legge n.180 del 2011
•D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 “decreto salva Italia” convertito con legge del
22 dicembre 2011, n. 214
•D.L. 24 /1/2012 n.1 “decreto cresci Italia”
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Obbiettivi
Riduzione dei costi delle grandi opere;
Facilitazione e slancio alle procedure che regolano l’affidamento
delle infrastrutture strategiche per consentire una rapida
cantierizzazione ed una riduzione della mole di contenzioso;
Estendere il ricorso ai capitali privati per la realizzazione di
opere pubbliche, incentivando la Finanza di Progetto con misure
fiscali e la chiamata in causa di Assicurazioni, Banche e relative
Fondazioni.
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Riduzione dei costi
COMPENSAZIONI
Con una modifica all'art.133 del Codice dei Contratti, viene limitata la possibilità di ricorrere all'istituto
della compensazione, alla metà della percentuale eccedente il 10% del prezzo di riferimento, in
precedenza ammesse per l'intera percentuale eccedente il 10%;
Scende dal 5% al 2% del costo dell’opera il tetto massimo riservato alle opere compensative
(ricomprese anche le opere di mitigazione ambientale)
Riduzione degli accantonamenti finalizzati ad abbellire con opere d’arte gli edifici.
RISERVE APPALTO
Tetto massimo del 20% dell’importo contrattuale.
Divieto di apporre riserve su aspetti progettuali verificati (ai sensi dell'art.112 del Codice dei Contratti)
VARIANTI
Con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità (articolo 132
del codice degli Appalti), si limita la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il
limite del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.
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Tempi e procedure
PROGETTO PRELIMINARE – APPROVAZIONE UNICA
Introduzione di un intero articolo al Codice dei Contratti art.169-bis che disciplina
l’approvazione unica del progetto preliminare per le opere strategiche da parte del Cipe
Consente di accorpare i primi due livelli (preliminare e definitivo) della
progettazione inglobando il primo nel secondo.
Su proposta del Ministero delle Infrastruttire il Cipe può decidere una procedura
semplificata di approvazione dei progetti di legge obbiettivo valutando solo il progetto
preliminare purché assicuri l’integrale copertura finanziaria del progetto
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Tempi e procedure
AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA
Si aumenta da 500mila€ a un milione€ la soglia entro la quale è consentito
affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del
responsabile del procedimento (articolo 122 del codice).
Per garantire la concorrenzialità della procedura, l'elevazione dell'importo è bilanciata con l'aumento
del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati (almeno dieci per i lavori
di importo superiore a 500mila, almeno cinque per i lavori di importo inferiore).
CONCESSIONI LAVORI PUBBLICI
Aumento della percentuale di affidamento a terzi dal 40% al 50%
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Riduzione contenzioso
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale
trasformate in tribunale ad hoc per le imprese, per accelerare la risoluzione
delle controversie (incluse quelle relative a contratti pubblici)
LITI TEMERARIE
Al fine di deflazionare il contenzioso, la norma introduce nel codice dei contratti pubblici
l'articolo 246 bis, che riguarda la cosiddetta "lite temeraria".
Nei giudizi afferenti le procedure di appalto, se una parte ha agito o resistito
temerariamente in giudizio ed è soccombente viene condannata d’ufficio al pagamento di
una sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo
unificato dovuto per i ricorso introduttivo del giudizio. Il gettito derivante dall'applicazione
di tali sanzioni viene versato al Tesoro.
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Piccole Medie Imprese
per PMI si intendono le imprese fino a 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50mln€
Nelle grandi infrastrutture la PA deve favorire il coinvolgimento delle Pmi
residenti nei territori di localizzazione dell’intervento, anche nelle opere
integrative o compensative.
Facoltà di suddividere gli appalti in lotti funzionali al fine di favorire una
lottizzazioni con tagli minori.
I controlli sulla documentazione di gara in merito ai requisiti generali, tecnici
ed economici autocertificati vengono limitati alla sola aggiudicataria.
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CONTRATTO
DI DISPONIBILITA’
Inserimento nel Codice dei Contratti pubblici dell’articolo 160-ter che disciplina un
nuovo contratto e la relativa procedura di affidamento
Prevede la costruzione e messa a disposizione alla Pa di un’ opera privata “chiavi in
mano” destinata all’esercizio di un pubblico servizio a fronte di un capitolato
prestazionale posto a gara.
Il servizio viene remunerato con un canone di disponibilità, che si comincia a pagare
solo dal momento in cui viene reso effettivamente disponibile l’immobile.
L’ Affidatario privato si assume tutti i rischi sia nella fase di realizzazione che in
quella di gestione. Si può prevedere un contributo pubblico a fondo perduto fino al 50%
dell’investimento.
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CONTRATTO
DI DISPONIBILITA’
La nuova norma sposta il rapporto in modo definitivo tra il soggetto pubblico
che diventa conduttore dell’opera ed il soggetto privato che ne rimane
proprietario.
VANTAGGI
La Pubblica Amministrazione:
• non implementa il proprio patrimonio (è sufficiente approvvigionarsi dal mkt
dell’infrastruttura), definisce tempi di utilizzo secondo le sue reali necessità;
• riduzione dei tempi: la gara si svolge sulle esigenze della PA mentre tutti gli altri
adempimenti sono a carico del privato che liberamente ne dispone;
• come spesa sostiene solo quella di conduzione.
Il privato è libero di approvvigionarsi delle risorse necessarie tramite i canali proprio o più
a lui consoni investe in un’opera con la certezza della redditività nel tempo del capitale
investito.
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Incentivo capitali privati
COPERTURA DELLE RISERVE
Isvap permette alle Compagnie assicurative utilizzare gli attivi costituiti da investimenti nel
settore delle infrastrutture stradali / ferroviarie aereoportuali a copertura delle riserve
tecniche
PROJECT FINANCING
•Incentivi la defiscalizzazione Ires, Irap e Iva per gli investimenti delle Società di Progetto
•Facilitazione nella emissione di Project Bond da parte delle S.d.P.
•Gestione, anche in via anticipata, di opere connesse a quelle oggetto della concessione.
•Per concessioni superiori a 1mld€ estensione di durata di gestione a 50 anni
•Cessione immobili al concessionario privato, meno vincoli. Viene ampliata la possibilità di
utilizzo, a titolo di contributo pubblico, della cessione al privato di beni immobili di proprietà
della PA committente o espropriati allo scopo. Non serve più, come nella norma precedente, che
questi siano strettamente connessi o funzionali alle opere da realizzare; basta che la cessione sia
necessaria ai fini dell’equilibrio economico-finanziario
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PF opere ordinarie- ART. 153 Codice Appalti
Il comma 19 Art. 153


Si consente il ricorso alla finanza di progetto anche per le opere non presenti nella
Programmazione Triennale delle Pubbliche Amministrazioni.
In sede di gara, al Promotore, è riconosciuto un diritto di prelazione e pertanto:
a) nel caso in cui il Promotore non risulti aggiudicatario ma eserciti il diritto di prelazione,
esso rifonde all’Aggiudicatario le spese di progettazione da quest’ultimo sostenute .
b) nel caso in cui il Promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di prelazione ,
è l’Aggiudicatario a rifondere al Promotore le spese di progettazione da quest’ultimo
sostenute.
Il comma 19 bis Art. 153

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viene introdotta la possibilità che l’opera proposta dal Privato venga realizzata
mediante la procedura del leasing in costruendo
PF opere strategiche - ART. 175 Codice Appalti
Commi 1-12 Art. 175

Si prevede una specifica procedura (non esisteva nella versione
originaria dell’Art. 175) per l’assegnazione delle opere comprese nella lista di
quelle per la cui realizzazione le PA intendono fare ricorso al PF.

E’ prevista una gara “a fase unica “ (l’equivalente del “monofasico” per le
opere ordinarie)

Non è riconosciuto un diritto di prelazione in capo al Promotore ma, nel
caso in cui quest’ultimo non si adegui alle eventuali richieste di modifica del
Cipe, l’assegnazione dell’opera avverrà a favore del primo concorrente in
graduatoria disponibile ad adeguarsi (in tale caso, l’Aggiudicatario rifonderà al
Promotore le spese da quest’ultimo sostenute per la progettazione)
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PF opere strategiche - ART. 175 Codice Appalti
Commi 13-14 Art. 175

Si prevede una specifica procedura (non esisteva nella versione originaria
dell’Art. 175) per l’assegnazione delle opere comprese nel Programma di cui all’Art. 161
Codice Appalti, ma non ancora inserite nella lista di quelle per le quali è prevista
l’attivazione del PF).

A base di gara viene posta la proposta presentata dal Promotore.

E’ prevista esplicitamente l’escussione della provvisoria ex art. 75 nel caso in cui il
Promotore non partecipi alla Gara .

Al Promotore è riconosciuto un diritto di prelazione (valgono le stesse disposizioni
previste dal c. 19 dell’Art. 153);
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Diapositiva 1 - Concordato Cauzione Credito