NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI APPALTI E GRANDI OPERE Concordato Cauzioni, Torino 20/03/2012 Interventi legislativi di riferimento • D.L. 13 maggio 2011 “Decreto Sviluppo 2011” •Statuto delle imprese legge n.180 del 2011 •D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 “decreto salva Italia” convertito con legge del 22 dicembre 2011, n. 214 •D.L. 24 /1/2012 n.1 “decreto cresci Italia” 2 Obbiettivi Riduzione dei costi delle grandi opere; Facilitazione e slancio alle procedure che regolano l’affidamento delle infrastrutture strategiche per consentire una rapida cantierizzazione ed una riduzione della mole di contenzioso; Estendere il ricorso ai capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche, incentivando la Finanza di Progetto con misure fiscali e la chiamata in causa di Assicurazioni, Banche e relative Fondazioni. 3 Riduzione dei costi COMPENSAZIONI Con una modifica all'art.133 del Codice dei Contratti, viene limitata la possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione, alla metà della percentuale eccedente il 10% del prezzo di riferimento, in precedenza ammesse per l'intera percentuale eccedente il 10%; Scende dal 5% al 2% del costo dell’opera il tetto massimo riservato alle opere compensative (ricomprese anche le opere di mitigazione ambientale) Riduzione degli accantonamenti finalizzati ad abbellire con opere d’arte gli edifici. RISERVE APPALTO Tetto massimo del 20% dell’importo contrattuale. Divieto di apporre riserve su aspetti progettuali verificati (ai sensi dell'art.112 del Codice dei Contratti) VARIANTI Con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità (articolo 132 del codice degli Appalti), si limita la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il limite del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. 4 Tempi e procedure PROGETTO PRELIMINARE – APPROVAZIONE UNICA Introduzione di un intero articolo al Codice dei Contratti art.169-bis che disciplina l’approvazione unica del progetto preliminare per le opere strategiche da parte del Cipe Consente di accorpare i primi due livelli (preliminare e definitivo) della progettazione inglobando il primo nel secondo. Su proposta del Ministero delle Infrastruttire il Cipe può decidere una procedura semplificata di approvazione dei progetti di legge obbiettivo valutando solo il progetto preliminare purché assicuri l’integrale copertura finanziaria del progetto 5 Tempi e procedure AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA Si aumenta da 500mila€ a un milione€ la soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento (articolo 122 del codice). Per garantire la concorrenzialità della procedura, l'elevazione dell'importo è bilanciata con l'aumento del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati (almeno dieci per i lavori di importo superiore a 500mila, almeno cinque per i lavori di importo inferiore). CONCESSIONI LAVORI PUBBLICI Aumento della percentuale di affidamento a terzi dal 40% al 50% 6 Riduzione contenzioso TRIBUNALE DELLE IMPRESE Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale trasformate in tribunale ad hoc per le imprese, per accelerare la risoluzione delle controversie (incluse quelle relative a contratti pubblici) LITI TEMERARIE Al fine di deflazionare il contenzioso, la norma introduce nel codice dei contratti pubblici l'articolo 246 bis, che riguarda la cosiddetta "lite temeraria". Nei giudizi afferenti le procedure di appalto, se una parte ha agito o resistito temerariamente in giudizio ed è soccombente viene condannata d’ufficio al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per i ricorso introduttivo del giudizio. Il gettito derivante dall'applicazione di tali sanzioni viene versato al Tesoro. 7 Piccole Medie Imprese per PMI si intendono le imprese fino a 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50mln€ Nelle grandi infrastrutture la PA deve favorire il coinvolgimento delle Pmi residenti nei territori di localizzazione dell’intervento, anche nelle opere integrative o compensative. Facoltà di suddividere gli appalti in lotti funzionali al fine di favorire una lottizzazioni con tagli minori. I controlli sulla documentazione di gara in merito ai requisiti generali, tecnici ed economici autocertificati vengono limitati alla sola aggiudicataria. 8 CONTRATTO DI DISPONIBILITA’ Inserimento nel Codice dei Contratti pubblici dell’articolo 160-ter che disciplina un nuovo contratto e la relativa procedura di affidamento Prevede la costruzione e messa a disposizione alla Pa di un’ opera privata “chiavi in mano” destinata all’esercizio di un pubblico servizio a fronte di un capitolato prestazionale posto a gara. Il servizio viene remunerato con un canone di disponibilità, che si comincia a pagare solo dal momento in cui viene reso effettivamente disponibile l’immobile. L’ Affidatario privato si assume tutti i rischi sia nella fase di realizzazione che in quella di gestione. Si può prevedere un contributo pubblico a fondo perduto fino al 50% dell’investimento. 9 CONTRATTO DI DISPONIBILITA’ La nuova norma sposta il rapporto in modo definitivo tra il soggetto pubblico che diventa conduttore dell’opera ed il soggetto privato che ne rimane proprietario. VANTAGGI La Pubblica Amministrazione: • non implementa il proprio patrimonio (è sufficiente approvvigionarsi dal mkt dell’infrastruttura), definisce tempi di utilizzo secondo le sue reali necessità; • riduzione dei tempi: la gara si svolge sulle esigenze della PA mentre tutti gli altri adempimenti sono a carico del privato che liberamente ne dispone; • come spesa sostiene solo quella di conduzione. Il privato è libero di approvvigionarsi delle risorse necessarie tramite i canali proprio o più a lui consoni investe in un’opera con la certezza della redditività nel tempo del capitale investito. 10 Incentivo capitali privati COPERTURA DELLE RISERVE Isvap permette alle Compagnie assicurative utilizzare gli attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali / ferroviarie aereoportuali a copertura delle riserve tecniche PROJECT FINANCING •Incentivi la defiscalizzazione Ires, Irap e Iva per gli investimenti delle Società di Progetto •Facilitazione nella emissione di Project Bond da parte delle S.d.P. •Gestione, anche in via anticipata, di opere connesse a quelle oggetto della concessione. •Per concessioni superiori a 1mld€ estensione di durata di gestione a 50 anni •Cessione immobili al concessionario privato, meno vincoli. Viene ampliata la possibilità di utilizzo, a titolo di contributo pubblico, della cessione al privato di beni immobili di proprietà della PA committente o espropriati allo scopo. Non serve più, come nella norma precedente, che questi siano strettamente connessi o funzionali alle opere da realizzare; basta che la cessione sia necessaria ai fini dell’equilibrio economico-finanziario 11 PF opere ordinarie- ART. 153 Codice Appalti Il comma 19 Art. 153 Si consente il ricorso alla finanza di progetto anche per le opere non presenti nella Programmazione Triennale delle Pubbliche Amministrazioni. In sede di gara, al Promotore, è riconosciuto un diritto di prelazione e pertanto: a) nel caso in cui il Promotore non risulti aggiudicatario ma eserciti il diritto di prelazione, esso rifonde all’Aggiudicatario le spese di progettazione da quest’ultimo sostenute . b) nel caso in cui il Promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di prelazione , è l’Aggiudicatario a rifondere al Promotore le spese di progettazione da quest’ultimo sostenute. Il comma 19 bis Art. 153 12 viene introdotta la possibilità che l’opera proposta dal Privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo PF opere strategiche - ART. 175 Codice Appalti Commi 1-12 Art. 175 Si prevede una specifica procedura (non esisteva nella versione originaria dell’Art. 175) per l’assegnazione delle opere comprese nella lista di quelle per la cui realizzazione le PA intendono fare ricorso al PF. E’ prevista una gara “a fase unica “ (l’equivalente del “monofasico” per le opere ordinarie) Non è riconosciuto un diritto di prelazione in capo al Promotore ma, nel caso in cui quest’ultimo non si adegui alle eventuali richieste di modifica del Cipe, l’assegnazione dell’opera avverrà a favore del primo concorrente in graduatoria disponibile ad adeguarsi (in tale caso, l’Aggiudicatario rifonderà al Promotore le spese da quest’ultimo sostenute per la progettazione) 13 PF opere strategiche - ART. 175 Codice Appalti Commi 13-14 Art. 175 Si prevede una specifica procedura (non esisteva nella versione originaria dell’Art. 175) per l’assegnazione delle opere comprese nel Programma di cui all’Art. 161 Codice Appalti, ma non ancora inserite nella lista di quelle per le quali è prevista l’attivazione del PF). A base di gara viene posta la proposta presentata dal Promotore. E’ prevista esplicitamente l’escussione della provvisoria ex art. 75 nel caso in cui il Promotore non partecipi alla Gara . Al Promotore è riconosciuto un diritto di prelazione (valgono le stesse disposizioni previste dal c. 19 dell’Art. 153); 14