Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma
LA SICUREZZA
NEL CONDOMINIO
 Riscaldamento centralizzato e autonomo
 Canne Fumarie
Relatore: Giorgio Donnarumma ARPA – Regione Veneto
L’AMMINISTRATORE
L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: UN
RUOLO IMPORTANTE MA POTENZIALMENTE
RISCHIOSO
L’Amministratore di condominio
sempre più figura professionale specializzata
Proprio per questo l’Amministratore è chiamato a
rispondere in prima persona del rispetto di
innumerevoli adempimenti normativi
sia civilmente
che penalmente
Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma
Responsabilità dell’Amministratore
• Nel caso in cui dalla condotta Non Responsabile
dell’Amministratore che assume una posizione di
“GARANZIA” nei confronti dei condomini, nasce
un evento dannoso, si pongono le basi per il suo
concorso causale nell’evento dannoso ai sensi
dell’art. 40 del Codice Penale.
“NON IMPEDIRE UN EVENTO, CHE SI HA
L’OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE,
EQUIVALE A CAGIONARLO”.
Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma
La Responsabilità dell’Amministratore
Nei casi più GRAVI
– LESIONI COLPOSE – art. 590 c.p.
– OMICIDIO COLPOSO - art. 589 c.p.
LA POLIZZA ASSICURATIVA NON
PROTEGGE DA CONDANNE PENALI
Una buona polizza assicurativa può alleviare il
danno civile fornendo denaro per un risarcimento
ma non annulla il fatto e soprattutto
non protegge dalle conseguenti condanne penali
Allora come può l’Amministratore di condominio
tutelare se stesso nei confronti di eventuale
responsabilità penale cui può trovarsi costretto a
rispondere?
IL RISPETTO DEGLI
ADEMPIMENTI LEGISLATIVI
L’unico modo per evitare condanne penali
è rispettare gli adempimenti legislativi a cui
l’Amministratore di condominio è chiamato a
rispondere
Gli argomenti sono numerosi e diversificati:
ascensori
impianti elettrici
impianti termici e canne fumarie
cancelli automatici
analisi delle acque, amianto, elettrosmog
..
.
LA CERTIFICAZIONE
DELL’IMMOBILE
È OBBLIGATORIA
PER TUTTI GLI IMPIANTI
TECNOLOGICI POSTI AL
SERVIZIO DELL’EDIFICIO
(come previsto all’art. 1 - DM 37/08)
QUALI GLI IMPIANTI DI
COMPETENZA
DELL’AMMINISTRATORE ?
TUTTI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI
RIENTRANTI nell’art. 1117 comma 3
del Codice Civile
LE
PARTI COMUNI
Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
1)
2)
3)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e
i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri
simili servizi in comune;
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico,
gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
LA DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ
art. 7 DM 37/08 - ALLEGATO I
IL DM 37/08
dal 27.03.2008
Pubblicato il decreto n. 37/2008
che sostituisce la legge 46/90
(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)
Il
Decreto
“Regolamento
concernente
l’attuazione
dell’articolo 1-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici" sostituisce la legge 46/90.
DETTAGLI
 Il nuovo DM 37/08 è in vigore dal 27 marzo 2008
 Dalla stessa data sono abrogati (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del
decreto 28/12/06 n. 300, convertito con modifiche dalla legge
26/2/07 n. 17):
1. gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01
(Capo V del Testo Unico Edilizia );
1. il DPR 447/91;
2. la legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento
dell’attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16
(Sanzioni).
Pertanto:
 fino al 26 marzo 2008 la dichiarazione di conformità andava
rilasciata sul "vecchio modulo" (DM 20/2/92);
 dal giorno successivo la dichiarazione di conformità va rilasciata sui
nuovi moduli, previsti dagli allegati I (imprese installatrici) e II
(uffici tecnici interni delle imprese non installatrici) del DM 37/08.
CENTRALE
TERMICA
L’uso della centrale termica condominiale, come tutti gli impianti
tecnologici è regolato dalla ex legge 46/90 – DM 37/08 per quanto
riguarda l’installazione la gestione e manutenzione, pertanto
l’amministratore deve custodire in primo luogo il certificato di
conformità, firmato dal titolare dell’impresa o dal responsabile
tecnico, corredato da descrizione dei materiali usati ed il progetto di
detto impianto.
La manutenzione dell’impianto deve essere fatta da parte di un tecnico
specializzato. La centrale termica deve osservare anche le norme
antincendio. Infatti, se la potenza della centrale termica supera i 116
kW (100.000 kcal/h, praticamente quasi tutte le centrali termiche
condominiali), secondo il D.M. 16 febbraio 1982 è necessario il
certificato di prevenzione incendi (CPI) che va rinnovato ogni 6 anni.
Nel caso in cui la potenza della centrale termica superi le 200.000
kcal/h, la sua conduzione può essere fatta solo da personale esperto
in possesso del patentino previsto dalla legge 615/1966.
SICUREZZA
Condizioni di reciproca sicurezza nel condominio:
Con impianti autonomi si possono avere ridotte condizioni di sicurezza
nel tempo essendo in presenza di una molteplicità di caldaiette a gas
e delle relative canne fumarie, tutte apparecchiature manutenzionate
da diversi soggetti più o meno qualificati pur essendo abilitati nei
termini previsti dalla Legge 46/90;
la sicurezza in ogni singolo alloggio dipende inoltre anche dal grado di
manutenzione mantenuto sugli impianti degli altri alloggi confinanti,
fattore non controllabile dal singolo condomino.
Nel caso di impianto centralizzato le condizioni di sicurezza iniziali e nel
tempo sono superiori per le seguenti motivazioni: presenza di uno o
due generatore/i di calore per l'intero condominio ubicato/i in un
unico locale dedicato, costruito con caratteristiche certificate da
Enti preposti al controllo o da Tecnici abilitati manutenzionato/i e
gestito/i da unico Terzo Responsabile che deve essere abilitato, oltre
che per la Legge 46/90 anche con l'iscrizione in apposito Albo
specialistico.
INQUINAMENTO
Inquinamento atmosferico:
Sarà evidentemente molto minore con l'impianto
centralizzato poiché saremmo in presenza di 1 o
2 scarichi in atmosfera (canne fumarie) contro
più punti di emissione afferenti alle singole
caldaiette;
gli aeriformi immessi in atmosfera sono
nettamente
inferiori
con
l'impianto
centralizzato.
RENDIMENTO
Rendimento stagionale:
Essendo in presenza di 1 o 2 caldaie con
potenzialità elevate, con caratteristiche
funzionali a temperatura variabile e dotate di
sistemi di termoregolazione sofisticati il
rendimento stagionale (che si traduce poi
essenzialmente
in
un
minore
consumo
energetico) è senza dubbio più elevato nel caso
dell'impianto centralizzato.
MANUTENZIONE
Disagio
in
caso
di manutenzione
straordinaria:
ordinaria
e/o
Partendo dal presupposto che la manutenzione normalmente
è legata al complesso
- Caldaia
- Termoregolazione
- canna fumaria
diventa scontato, il fatto che il disagio è inesistente per
l'impianto centralizzato nel senso che le opere di
manutenzione si svolgono esclusivamente nel locale
CALDAIA e non dentro i singoli alloggi, come nel caso
degli impianti autonomi.
RESPONSABILITÀ
Responsabilità dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto:
con l'impianto autonomo, ogni condomino a qualsiasi titolo (inquilino o
proprietario) o chi per esso in qualità di Terzo Responsabile, avrà la
responsabilità dell'esercizio e la manutenzione e si dovrà far carico
del relativo onere economico
(quantificato in circa 75,00-125,00 € all'anno).
Nello stesso tempo ogni condomino o chi per lui, sarà il soggetto
responsabile sia per il mantenimento in efficienza dell'impianto
termico
autonomo
sia
come
soggetto
sanzionabile
amministrativamente con una cifra variabile da 500,00 a 2500,00 €,
in caso di accertata difformità nell'esercizio e nella manutenzione
dell'impianto.
Nel caso di un impianto centralizzato la responsabilità, gli oneri e le
eventuali sanzioni saranno assunte da un unico Responsabile
(Amministratore) o Terzo Responsabile per l'intero condominio,
liberando i condomini da qualsiasi responsabilità in merito.
COSTI DI
GESTIONE
Costi
di
gestione
e
manutenzione
ordinaria e straordinaria:
Nell'impianto autonomo i costi di gestione
sono normalmente maggiori ed a totale
carico dell'occupante il singolo alloggio o
del proprietario.
Tali costi non sono, nel caso, condivisibili con
altri condomini, come invece succede nel
caso dell'impianto centralizzato.
CENTRALI
TERMICHE
OMOLOGAZIONE ISPESL PER
GLI IMPIANTI CENTRALIZZATI
AVENTI POTENZA TERMICA
SUPERIORE A 35 KW
DM 01.12.1975
SANZIONE
PENALE
Ai sensi dell’art.18 del DM 01.12.1975 in
combinato disposto con l’art. 55 del RD n.
824/27 sanzionato dall’art. 112 del RD n.
824/27.
Nei confronti del Responsabile dell’Impianto
(Amministratore) per omessa richiesta di
omologazione all’ISPESL.
L’impianto fino ad avvenuta omologazione non
può essere tenuto in esercizio.
PATENTINO
CONDUTTORE
OBBLIGO DEL PATENTINO
PER IL CONDUTTORE DEGLI
IMPIANTI CENTRALIZZATI
AVENTI POTENZA TERMICA
SUPERIORE A 232,6 KW
(200.000 Kcal/h)
Riferimenti
Normativi
Nazionali/Comunitari
DM 37/08 (ex legge 46/90)
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392
Legge 5 marzo 1990, n. 46
D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391
D.M. 12 agosto 1968
L. 13 luglio 1966, n. 615
NORME
AMBIENTALI
i
m
Denuncia dell’impianto, ai sensi dell’art. 284 D.Lgs
152/06 (testo unico ambientale) alla Autorità
competente (Comune e Provincia)
- Per gli impianti esistenti il termine ultimo era il
29.04.2007
- Per gli impianti nuovi o modificati entro 90 giorni
dalla messa in servizio o modifica.
- La sanzione amministrativa, da 516,00 a 2582,00
€ a carico del Responsabile dell’impianto.
I RISCHI
I PRINCIPALI RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEI
COMBUSTIBILI SONO:
1. INCENDIO E/O ESPLOSIONE, PER PERDITE DI
COMBUSTIBILE
LIQUIDO
O
GASSOSO
IN
AMBIENTE CONFINATO.
2. ESPLOSIONE PER AUMENTO INCONTROLLATO
DELLA PRESSIONE E TEMPERATURA, DEL FLUIDO
TERMOVETTORE IN PRESSIONE.
3. INTOSSICAZIONI DA MONOSSIDO DI CARBONIO
(CO), PER EMISSIONI DEI PRODOTTI DELLA
COMBUSTIONE IN AMBIENTE CONFINATO.
IL GAS
COMBUSTIBILE
La Fonte energetica
più diffusa
LA LEGGE 1083/71
PENALE
ART. 1
“tutti i materiali gli apparecchi , le installazioni e gli
impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico ed
usi similari devono essere realizzati secondo le regole
specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della
sicurezza”
ART. 3
“…….omissis …gli impianti …realizzati secondo le norme
specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’ente nazionale
di unificazione (UNI) in tabelle denominate UNI-CIG si
considerano effettuati secondo le regole della buona
tecnica per la sicurezza…..”
Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma
Il rispetto delle norme UNI-CIG (richiamate
all’art. 3 della Legge n°1083/71) relative alla
progettazione, installazione e manutenzione
degli impianti a gas assume il carattere di
precetto generale, PENALMENTE sanzionato,
nei confronti di tutti i cittadini che in tale
materia debbono attenersi alle norme
primarie della buona tecnica per la sicurezza
e la salvaguardia della salute umana, bene
primario
tutelato
dall’art.
32
della
Costituzione.
Le Fughe di gas
e le perdite di combustibile
ESPLOSIONE E INCENDIO, PER PERDITE DI
COMBUSTIBILE IN AMBIENTE CONFINATO
possibili dispersioni in ambiente
confinato
di quantità di gas
combustibili in concentrazioni tali
da essere innescate da una causa
esterna
LE CAUSE
Le cause, che possono provocare un incendio e/o un’esplosione
in ambienti confinati, sono:
fiamme libere, dovute ad esempio alla presenza di piani di
cottura o apparecchi di riscaldamento;
particelle incandescenti (brace) provenienti da un focolaio
preesistente, per esempio bracieri stufe e caminetti a legna;
scintille di origine elettrica;
scintille di origine elettrostatica;
scintille provocate da un urto o sfregamento;
superfici e punti caldi;
innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei
gas;
reazioni chimiche.
Le Intossicazioni da
Monossido di Carbonio
LA
COMBUSTIONE
Qualunque combustibile genera energia (calore)
perché BRUCIA, per bruciare ha bisogno di
ossigeno.
Per una corretta combustione in funzione del
tipo di combustibile c’è bisogno di un preciso
volume d’aria.
La quantità di ossigeno contenuta nell’aria e
circa (21%) appena sotto questa percentuale,
“nell’aria comburente”, si inizia ad avere una
combustione con produzione di CO.
L’INTOSSICAZIONE
DA CO
L’INTOSSICAZIONE
DA MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
• Quando un gas combustibile viene
bruciato in difetto di ossigeno, o
comunque quando la combustione é
incompleta, si genera monossido di
carbonio (CO) che è un gas inodore,
incolore e tossico per l’organismo umano.
LE CAUSE
80% - CARENZA DI VENTILAZIONE
DEL LOCALE D’INSTALLAZIONE DEGLI
APPARECCHI A FIAMMA LIBERA.
20% - INSUFFICIENTE ESPULSIONE
VERSO L’ESTERNO DEL LOCALE, DEI
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma
I LIMITI DI CONCENTRAZIONE DI CO
IN AMBIENTE CONFINATO
Il D.M. 02/04/02 n.60 ha stabilito un valore limite di
10 mg/m3 , come media massima giornaliera
L’OMS ha indicato delle linee guida:
100 mg/m3 (87 ppm) per 15 min
60 mg/m3 (52 ppm) per 30 min
30 mg/m3 (26 ppm) per 1 h
10 mg/m3 (9 ppm) per 8 h
Si stima che in Italia circa 165-200 decessi l’anno
sono attribuibili ad intossicazioni avvenute a seguito di
esposizioni accidentali al CO.
Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
A COSA BISOGNA FARE
ATTENZIONE ?
1.
2.
3.
4.
Ventilazione e Aerazione dei locali
Scarico dei prodotti della combustione
Impianti interni del GAS
All’Esistenza e Funzionalità dispositivi di
controllo fiamma
5. Alla Funzionalità dei dispositivi di sicurezza
Le Canne Fumarie
LE CANNE
FUMARIE
CONDOMINIALI
Canna fumaria
asservita alla
centrale
Termica
Condominiale
COLLETTIVE
RAMIFICATE
Canna fumaria
collettiva
ramificata
asservita ai
singoli impianti
autonomi, fino
al punto di
diramazione
IMPIANTI
AUTONOMI
Canna fumaria
singola, parte
integrante del
complesso
strutturale,
asservita al singolo
impianto autonomo,
fino al punto di
diramazione
art. 1117 C.C.
Le canne fumarie devono essere considerate
tutte pertinenze condominiali fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di
proprietà privata
Scarica

ing. Giorgio Donnarumma ARPAV