Pieve Emanuele (MI), 17 e 18 ottobre 2007
Rilevazioni statistiche sugli infortuni:
la nuova Norma UNI 7249
ing. Franco del Conte
•Socio AIPROS
Coordinatore GdL Sicurezza & Qualità
•Segretario Generale ANIAB
Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Bancari
•Past President Commissione Qualità
Ordine degli Ingegneri di Roma
Pieve Emanuele (MI), 17 e 18 ottobre 2007
L’esigenza della Norma UNI 9127
D.Lgs 626/94 Art. 29 Statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali, comma 3: I criteri per la raccolta ed elaborazione
delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio
durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme Uni,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio e i
criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro
successivi aggiornamenti.
La commissione Sicurezza dell’UNI, Ente Nazionale Italiano di
Unificazione, il giugno scorso ha emesso la norma 9127 che, al di là
dell’evoluzione del termine infortuni e delle sue possibili
interpretazioni nello SCOPO ribadisce l’obiettivo primario della
tutela e salute della sicurezza dei luoghi di lavoro e si propone di:
1. definire in maniera univoca e standardizzata l’infortunio sul lavoro
2. individuare i parametri e gli indicatori significativi per la prevenzione
3. consentire la comparazione dei dati a livello settoriale, territoriale e
temporale, in tutti i settori di attività sia pubblici che privati.
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Pieve Emanuele (MI), 17 e 18 ottobre 2007
Le statistiche degli infortuni sul lavoro
L’esigenza di un sistema informativo nazionale sui danni da lavoro
occupa l’INAIL, l’ISPESL, le Regioni e le ASL ed è richiesto da quanti,
in assenza di una prassi riconosciuta, non vorrebbero doversi affidare a
valutazioni autoreferenziali.
Per le attività a rischio, ancora più per quelle non normate come nel
caso del rischio rapina, urge la necessità di creare una banca dati
univoca su cui operi un osservatorio permanente di stakeholders
garante dei dati stessi (INAIL, INPS, OSSIF, prefetture, istituti di
credito, PPTT) che sappiano analizzare e proporre tutti i dati del settore
in forma disaggregata, scientifica, trasparente.
Fa particolarmente piacere che nella nota introduttiva della norma sia
ribadito senza infingimenti l’impossibilità di attivare, senza parametri di
valutazione condivisi, i presupposti fondanti dei sistemi di gestione:
decisioni basate su dati di fatto (infortuni avvenuti, metodi statistici
validati e non soggettivi), non si può migliorare ciò che non si sa
misurare.
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Pieve Emanuele (MI), 17 e 18 ottobre 2007
Principi di gestione per la qualità ISO9000
Per guidare e far funzionare con successo un’organizzazione è necessario dirigerla e tenerla sotto
controllo in maniera sistematica e trasparente. Il successo può derivare dall’attuazione e
dall’aggiornamento di un sistema di gestione progettato per migliorare con continuità le prestazioni
tenendo conto delle esigenze di tutte le parti interessate. La gestione di una organizzazione
comprende – tra altre discipline di gestione – la gestione per la qualità.
La norma ISO 9000, identifica otto principi di gestione per la qualità (Quality Management) che
possono essere utilizzati dall’alta direzione per guidare l’organizzazione verso il miglioramento
dell’organizzazione.
a) Orientamento al cliente
b) Leadership
c) Coinvolgimento del personale
d) Approccio per processi
e) Approccio sistemico alla gestione
f) Miglioramento continuo
Il miglioramento continuo delle prestazioni complessive dovrebbe essere un obiettivo
permanente dell’organizzazione
g) Decisioni basate su dati di fatto
Le decisioni efficaci si basano sull’analisi di dati e di informazioni
h) Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori
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Pieve Emanuele (MI), 17 e 18 ottobre 2007
Le statistiche degli infortuni sul lavoro
L’esigenza di metodi statistici per valutare le NON CONFORMITA’
lavorative che determinano o possono determinare gli infortuni sul
lavoro e/o le malattie professionali postume sono una necessità
per un’organizzazione che opera in sistema di qualità certificato.
L’esigenza di metodi statistici, condivisi per prassi ma meglio se
definiti per norma, risulta oggi essenziale anche per tener conto
delle innovazioni introdotte dalle Direttive Europee e recepite dagli
stati membri (D.to Lgs. 38/2000) relativamente alla esigenza di
nuovi parametri di valutazione: danno biologico, infortunio in
itinere, estensione delle tutele assicurative ai dirigenti, agli atipici,
agli sportivi.
Ai fini del rimborso assicurativo, la norma introduce infatti una
triplice articolazione che differenzia l’infortunio sul lavoro vero e
proprio (2.1), dall’infortunio in itinere (2.2), dall’infortunio sul lavoro
ed in itinere (2.3).
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DEFINIZIONE DI INFORTUNIO ante UNI 7249
L’evento tutelato è l’infortunio per causa violenta in occasione di
lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al
lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea
assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni
ha diritto all’indennizzo.
Gli infortuni con prognosi inferiore a tre giorni di assenza dal lavoro
non vengono indennizzati e nelle statistiche INAIL sono compresi
nella definizione “ non indennizzati - di cui franchigie”; poichè da
parte del datore di lavoro non vige l’obbligo, in presenza di un
infortunio con una prognosi inferiore a tre giorni, della denuncia
all’INAIL, i dati “ di cui franchigie” risultano sottostimati e quindi
non attendibili.
Per il datore di lavoro vige l’obbligo della segnalazione sul registro
aziendale degli infortuni anche per infortuni che hanno causato
un solo giorno di assenza dal lavoro.
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DEFINIZIONE DI INFORTUNIO post UNI 7249
1.Infortunio sul lavoro: comprende ogni evento fortuito, avvenuto in occasione di
lavoro, che abbia provocato una lesione fisica o psichica e comprende (EUROSTAT) le
intossicazioni acute, gli atti intenzionali da parte di altre persone, gli infortuni occorsi
durante il lavoro all’esterno dell’impresa anche se provocati da terzi, escludendo le
lesioni deliberatamente autoprovocate, gli infortuni in itinere, le malattie professionali e
gli infortuni esclusivamente dovuti a cause mediche. Esso definisce medicazione,
l’infortunio sul lavoro che abbia comportato la sola medicazione con una ripresa
immediata del lavoro e con il suo abbandono per la parte restante del turno lavorativo.
2.Infortunio in itinere: verificatosi nei tragitti da e per il posto di lavoro, includendo
anche gli spostamenti per esigenze di mensa se questa è posta all’esterno dell’azienda
stessa
3.Infortunio sul lavoro ed in itinere: nella cogenza della norma contenuta nel DPR 30
giugno 1965, n. 1124, comprende gli eventi lesivi, avvenuti per causa violenta
(caratterizzata da dannosità, esteriorità – derivante dall’ambiente ove, in rapporto
topografico e cronologico con l’attività esplicata, grava il rischio lavorativo, rapidità) ed in
occasione di lavoro - al fine di produrre lavoro -, per l’integrità psico-fisica del lavoratore
suscettibile di valutazione medico-legale.
Nonostante la giurisprudenza abbia fissato per la rapidità una durata continuativa che non superi il
turno giornaliero, le malattie infettive o parassitarie, in quanto definite virulenti, si intendono
ricomprese.
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Infortunio INAIL
Ai fini del processo valutativo interno dell’INAIL è attuata una ulteriore
distinzione dell’infortunio stesso che tiene conto della possibile
evoluzione dello stato della pratica di indennizzo:
•notificato,
•definito,
•riconosciuto,
•indennizzato:
–per inabilità temporanea (se superiore a tre giorni oltre quello
dell’infortunio),
–per postumi dovuti a danni psico-fisici permanenti
•
•
non inferiori al 6% (indennizzo in capitale)
superiori al 16% con una rendita, per morte in presenza di superstiti.
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Incidente o infortunio
Gli studi effettuati in questo campo dimostrano che ogni 330 incidenti di lavoro:
300
non danno luogo ad infortuni, sono cioè "mancati infortuni";
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provocano infortuni lievi per cui è sufficiente la medicazione;
3
danno luogo ad infortuni di una certa gravità con assenza dal lavoro.
Gli infortuni gravi possono diminuire se studiamo i 300 incidenti o "mancati infortuni".
Gli infortuni avvengono per una serie di elementi tra loro collegati:
•
fattori personali: problemi familiari che ci fanno diventare pensierosi, disattenti, nervosi,
arrabbiati, stanchi;
•
azioni pericolose: atti non sicuri come non usare gli indumenti protettivi, correre invece di
camminare, eccessiva familiarità, fretta;
•
condizioni tecniche di pericolo: cavi in tensione, attrezzi in cattivo stato, condizioni
atmosferiche precarie, rumore, videoterminali, ecc.
•
incidente dall’ambiente operativo: l'ambiente, il contesto operativo, il luogo di lavoro introduce
ulteriori pericoli e incidenti che possibili cause di d'infortunio non sempre fortunatamente lo
determinano (un gradino rotto, un pavimento sdrucciolevole, un microclima inadatto)
•
Infortunio: se all’incidente si somma il lavoratore si determina l’infortunio. Evitare la circostanza è
fare prevenzione che interrompe l’albero degli eventi senza conseguenze per le persone.
Dal momento dell'incidente la situazione è fuori controllo,
per evitare gli infortuni dobbiamo lavorare perché non avvengano incidenti.
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Il mancato infortunio
Non sono presi in considerazioni i “piccoli” incidenti,
ovvero quelli che non comportano denuncia all’Inail (dai
piccoli tagli alle abrasioni, medicati con la cassetta del
pronto soccorso) ma che vengono comunque annotati
sul Registro.
Tutti gli avvenimenti che vengono riportati nel registro e
che non sono denunciati spesso non sono nemmeno
analizzati, perdendo l’opportunità di illustrare dati
statistici comparati nella Riunione Periodica annuale,
non solo per prenderne atto ma anche per discutere e
analizzare i piani annuali di miglioramento, per valutare il
fabbisogno formativo di prevenzione almeno sui rischi
occorsi che vada oltre gli obblighi normativi e legislativi.
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… e il rischio rapina?
Già nell’art. 20 della legge 833/78 istitutiva del SSN, i casi atipici – quelli non ancora
regolati da apposita norma come ad oggi il caso dei VDT, della movimentazione manuale
dei carichi, del rischio incendi – venivano rinviati ad una successiva contrattazione e
valutazione tra ASL e OOSS e Datori di Lavoro “ Gli interventi di prevenzione
all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche
norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente
con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste
dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.”
Non così è avvenuto per il rischio rapina dove a fronte di circa 3000 eventi criminosi
annui sono state inoltrate all’INAIL, per infortunio o danno permanente, meno di 150
richieste di indennizzo, delle quali solo 1/3 accettate e, quasi tutte quelle accettate risolte
con un indennizzo una tantum in conto capitale.
Oggi il rischio rapina è coperto dalla polizza INAIL come rischio generico aggravato, in
quanto assunto necessariamente su di sé dal lavoratore specificatamente per finalità
lavorative, da non confondere pertanto con il rischio elettivo che volontariamente viene
assunto in difformità di disposizione del Datore di Lavoro o in via autonoma liberamente
adottata. E’ evidente che il rischio rapina viene assunto dal lavoratore bancario proprio
perché connaturato con l’obiettivo criminale della rapina, o del furto in analogia ai
supermercati, o delle gioiellerie, estendibile così anche al negozio generico.
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Statistiche infortuni da rapina vs. Protocolli
Nell’ipotesi che mediamente in una rapina siano coinvolte almeno
quattro persone, il danno patito dal mondo bancario riguarderebbe
circa 12.000 persone ogni anno senza trascurare che il danno psicofisico da stress può insorgere anche molto dopo l’evento stesso.
Il metodo proattivo vorrebbe che la condotta aziendale non fosse
determinata dal semplice obbligo legislativo. In casi atipici come
questo, che non risultano normati da specifica legislazione e
sarebbero quindi soggetti ai soli obblighi generici della 626, la
consapevolezza dell’esistenza degli aspetti critici e la volontà di
garantire ai dipendenti ed ai frequentatori abituali o occasionali del
proprio habitat lavorativo lo standard massimo di sicurezza
proponibile dovrebbe diventare la regola di comportamento
dell’azienda proattiva.
La nuova UNI 7249 renderà più agevole per gli stakeholder valutazioni di
compliance per la tenuta del registro infortuni, per la corretta ed
efficace registrazione dell’evento rapina a tutela di tutti i presenti
all’evento criminoso, valutando rischi ed opportunità.
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Cass. 22/3/02, n. 4129, pres. Mileo
L'art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi
speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro, …….. Il contenuto
dell'obbligo di sicurezza include anche i rischi derivanti
dall'azione di fattori estranei all'ambiente di lavoro
inerenti alla località in cui si trova il posto di lavoro
nonché i rischi collegati all'azione criminosa di terzi.
Il risarcimento del danno spetta in solido alla società
committente e all'appaltatore (datore di lavoro dei
lavoratori infortunati) in base alla responsabilità sia
contrattuale che extracontrattuale.
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Gestione del rischio
Norma UNI 11230 – 28 marzo 2007
SOMMARIO
La norma definisce i termini di base relativi al
processo di gestione del rischio e costituisce un
riferimento generale applicabile a tutte le
organizzazioni, indipendentemente da tipologia,
dimensione ed attività svolta, al fine di
promuovere un approccio coerente per la
descrizione del processo di gestione del rischio e
l'utilizzo della terminologia pertinente.
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Norma UNI 11230 28mar07
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LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123
Art. 3.(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al
rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi
e per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché
del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo
4, comma 5, lettera o).";
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il Registro infortuni nel DPR 547
Il Registro è stato istituito con il DPR n. 547
del 1955 relativo alle “Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro”:art. 403
- Registro e art. 404 - statistiche degli infortuni.
Il Modello di Registro, usato ancor oggi,
veniva approvato con decreto ministeriale del
12 settembre 1958
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il Registro infortuni nella 626
L’obbligo del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e Preposti di tenere e compilare
il Registro, annotandovi cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno con il nome, il
cognome, la qualifica professionale, le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonché le data di uscita e di rientro sul posto di lavoro;
I criteri (art. 29) per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l’attività lavorativa che, come
individuati nelle norme UNI, riguardano i parametri per la classificazione
dei casi di infortunio, nonché i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e
gravità. L’obbligatorietà della elaborazione statistica dei dati viene sancita
dalla norma come la necessità di aggiornare il modello di Registro del 1958.
Il Registro, da documento statico - semplice annotazione di fatti - diventa
strumento dinamico che, in base alla nuova norma UNI, consente di
effettuare analisi, ricerche, statistiche ed effettuare programmazione per il
miglioramento previsto sia dalla 626 che dai sistemi qualità aziendali.
Gli infortuni sul lavoro, cronologicamente annotati sul registro, consentono
la rilevazione statistica annuale i cui dati (art. 4) devono essere nel DVR
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dal Registro infortuni agli indici
Anche nell’art. 10 della 626 - possibilità dello svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e di protezione - è previsto che,
tra i documenti da redigere ci sia anche “una relazione sull'andamento degli
infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai
dati degli ultimi tre anni del registro infortuni”.
La norma UNI si basa, essenzialmente, sull’applicazione di una serie di indicatori
definiti “indici”:
a) Indice di incidenza
b) Indice di frequenza
c) Indice di gravità
Per una corretta applicazione degli indici si deve partire, per ogni anno lavorativo, da
alcuni dati di base che sono:
a) numero dei lavoratori: media aritmetica tra il numero dei lavoratori in forza dal 1° gennaio
al 31 dicembre;
b) ore annuali lavorate: totale delle ore lavorate nell’anno;
c) numero degli infortuni: sono quelli con assenza superiore a 3 giorni e che sono annotati
sul Registro Infortuni;
d) giorni infortunati: totale delle giornate complessive di assenza dal lavoro per gli infortuni
di cui al punto (c).
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Gli indicatori di qualità 626
Indice di Incidenza = n° Infortuni x 1.000/n° lavoratori
quanti infortuni si sono verificati in un anno, in base al numero dei lavoratori
Indice di Frequenza = n° Infortuni x 1.000.000/n° ore lavorate
quanti infortuni si sono verificati, per ogni milione di ore lavorate, in un determinato periodo e/o in
un determinato ambito ed a livello aziendale, confrontabili con quelli Inail elaborati per ambito
territoriale e di comparto.
Secondo la classificazione fornita dall’UNI, le categoria di infortuni comprendono quelli:
- accaduti e risolti: nella giornata, con astensione di 1 giorno, da 1 a 3 giorni, oltre 3 giorni;
- denunciati all’Inail;
- definiti dall’Inail con indennizzo (inabilità temporanea assoluta, inabilità permanente, morte).
La durata dell’inabilità esprime il numero delle giornate lavorative perdute a causa dell’infortunio:
effettive (giornate di calendario dal primo all’ultimo giorno di assenza) o convenzionali (per i casi
di inabilità permanente e mortali), espresse dalla formula grado inabilità riconosciuto
dall’Inail÷100x7500.
Indice di gravità = n° giorni totali infortuni x 1.000/n° ore lavorate
quante giornate di assenza hanno comportato gli infortuni verificatisi in un certo periodo e/o
ambito. La norma Uni prevede anche un altro indicatore di gravità, definito durata media:
• per i casi di inabilità temporanea: giornate lavorative perse/n° infortuni
• per i casi di inabilità permanente: grado % inabilità/n° infortuni
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UNI 7249:2007 - spigolature
La UNI 7249, del giugno 2007, costituisce la revisione della UNI 7249:1995
"Statistiche degli infortuni sul lavoro“ ed è prevista dall’art. 29 "Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali" del Decreto Legislativo 626/94 come norma
UNI di riferimento per la statistica.
Per amor di verità, va detto che il riferimento del D.Lgs. n. 626/94 ai parametri UNI
vale per i soli infortuni sul lavoro in quanto per quanto concerne le malattie
professionali, i criteri per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative a
rischi e danni dovranno essere individuate con un apposito decreto dei Ministri
del Lavoro e della Sanità.
La revisione tiene conto degli sviluppi avvenuti con la pubblicazione del Decreto
Legislativo 38/2000 che introduce varie modifiche delle norme assicurative (tra cui
in via sperimentale la copertura del danno biologico), e prevede l´allineamento
con la UNI 11046:2003 "Statistiche delle malattie professionali costituisce la
revisione della UNI 7249:1995 "Statistiche degli infortuni sul lavoro”
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La UNI 7249: 2007
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La UNI 7249
INTRODUZIONE
La presente norma tiene conto delle novità che sono state introdotte,
negli anni più recenti, nel campo delle statistiche degli infortuni sul
lavoro.
A tal riguardo, il Decreto Legislativo 38/2000 ha comportato una
rivisitazione delta materia assicurativa specifica ed inevitabilmente le
architetture statistiche ne hanno risentito. Sono esempi di tale profonda
revisione strutturale:
- l'utilizzo del concetto di "danno biologico" che ha portato ad un
ridisegno delle prestazioni spettanti all'assicurato che rimanga a di un
infortunio con postumi di inabilità permanente;
- l'ingresso in assicurazione di fasce di assicurati precedentemente
esclusi dalla tutela obbligatoria come i dirigenti, i lavoratori atipici e
gli sportivi;
- l'estensione della tutela a eventi precedentemente esclusi da essa
come l'infortunio in itinere.
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La UNI 7249
4 CRITERI DI AGGREGAZIONE DEI DATI INFORTUNISTICI
Con riguardo alle diverse possibilità di aggregazione dei dati, l'uso
consueto si rifà ai criteri comunemente utilizzati dagli Istituti assicuratori.
In particolare, rispetto al fattore temporale, i casi di infortunio sono
aggregati, di consueto, in relazione all'epoca di accadimento ("per
competenza") o a una data (notifica o indennizzo} di completamento
dell’iter amministrativo (“per esercizio”}.
Il criterio "per competenza" aggrega i casi di infortunio secondo la
data del loro accadimento, indipendentemente dall'epoca della notifica
all'istituto assicuratore o della loro definizione clinica o amministrativa.
Il criterio "per esercizio” aggrega i casi di infortunio secondo la data
della loro notifica {"casi notificati") o della definizione amministrativa,
indipendentemente dall'epoca del loro accadimento.
Nota Il criterio “per esercizio" deve essere considerato come una
possibilità accessoria di analisi dei fenomeno infortunistico, sussidiario
quindi a quello “per competenza” che rappresenta il criterio più corretto
a lini di prevenzione.
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Il costo sociale degli infortuni
Lo scorso 25 gennaio 2007, in occasione della
Seconda Conferenza Nazionale Salute e
Sicurezza sul Lavoro, l’INAIL ha diffuso i dati
più recenti sull’andamento del fenomeno
infortunistico in Italia tra cui il costo sociale
degli infortuni sul lavoro:
41.600.000.000 €/anno
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Quale metodologia per la raccolta dei dati? Come ci si infortuna?
La risposta viene da European Statistics on Accidents at Work – ESAW, il
progetto di armonizzazione delle statistiche europee degli infortuni sul lavoro
avviato nel 1990 allo scopo di elaborare una metodologia per la raccolta di
dati comparabili nell’Unione europea.
L’obiettivo del progetto è quello di armonizzare i criteri e le metodologie da
applicare nella registrazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro. Si tratta
di criteri e metodologie sviluppati in più fasi, al fine di migliorare le tecniche
di monitoraggio dell’applicazione delle misure aventi come finalità il
miglioramento dell’ambiente di lavoro e la salvaguardia della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
ESAW/3, si dedica alle modalità di accadimento degli infortuni e da vari anni
INAIL utilizza correntemente tale sistema europeo, fondato su otto variabili
principali, in luogo del precedente basato su due sole variabili. In tal modo,
si è enormemente rafforzata l’attenzione nei riguardi della catena di
avvenimenti che precede l’istante fatale.
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La nuova strategia quinquennale per la salute e la sicurezza sul lavoro ha come obiettivo di ridurre
di un quarto le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, tenendo anche conto dei mutamenti
che stanno facendo emergere nuovi rischi ed aumentare alcune malattie professionali.
Malattie professionali e infortuni sul lavoro rappresentano un grosso onere per lavoratori e datori di
lavoro. I quattro milioni di infortuni annui, sotto il profilo economico, rappresentano un costo
enorme con considerevoli ricadute sui sistemi di previdenza sociale e sulle finanze pubbliche,
Migliorare la produttività e la qualità del lavoro significa dare impulso alla crescita e alla
competitività.
I datori di lavoro devono sostenere i costi delle indennità di malattia, della sostituzione dei
lavoratori assenti e della perdita di produttività, in molti casi non coperti da assicurazione. i
giovani, gli immigrati, i lavoratori più anziani e i lavoratori precari sono le categorie più fortemente
colpite. Alcuni tipi di malattie sono in aumento, e soprattutto le patologie muscolo-scheletriche
(lombalgie, lesioni articolari, lesioni da sforzi ripetuti) e quelle connesse a stress psicologici.
La strategia per ottenere tale riduzione del 25% prevede una serie di azioni:
• miglioramento e semplificazione della legislazione in vigore e rafforzamento della sua
applicazione concreta mediante strumenti non vincolanti (scambi di buone pratiche, campagne di
sensibilizzazione, miglioramento dell’informazione e della formazione);
• definizione e attuazione di strategie nazionali adattate alla situazione specifica di ciascuno
Stato membro, rivolte ai settori e alle imprese più direttamente coinvolti e finalizzate a obiettivi
nazionali di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• integrazione delle tematiche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro nelle altre politiche
europee (istruzione, sanità pubblica, ricerca) e perseguimento di nuove sinergie;
• individuazione e valutazione dei possibili nuovi rischi mediante un rafforzamento della ricerca,
lo scambio di conoscenze e l'applicazione pratica dei risultati.
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Pieve Emanuele (MI), 17 e 18 ottobre 2007
Comunicato stampa, 5 dicembre 2006 QUARTA INDAGINE EUROPEA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO:
effettuata ogni cinque anni, fornisce uno sguardo valido nelle questioni di qualità del lavoro dal 1990.
La quarta indagine presenta i punti di vista dei lavoratori su una vasta gamma di argomenti
comprendenti l’organizzazione del lavoro, gli orari di lavoro, le pari opportunità, la formazione, la
salute, il benessere e la soddisfazione del lavoro. Le interviste sono state svolte alla fine del 2005 con
la partecipazione di circa 30 000 lavoratori in 31 paesi (l’UE25, i due paesi candidati all’adesione,
Bulgaria e Romania, nonché Croazia, Norvegia, Svizzera e Turchia).
Gli italiani sono meno soddisfatti del loro lavoro rispetto alla maggior parte dei lavoratori europei e se
più della metà afferma che le proprie capacità professionali corrispondono pienamente alle mansioni
sul lavoro, un solo lavoratore su cinque si è vista offrire una formazione sulle competenze
professionali nei 12 mesi precedenti. Tra i lavoratori italiani il sintomo sanitario più comune associato
al lavoro è lo stress. I lavoratori italiani si lamentano di sintomi sanitari legati al lavoro (mal di schiena,
cefalee, affaticamento generale) analogamente alla media dei loro colleghi nei 25 paesi dell’Unione
europea, ma un numero significativamente più levato di lavoratori italiani (27%), rispetto al resto
dell’Europa (22%), menziona lo stress quale sintomo sanitario principale connesso al lavoro. In quanto
alle prassi lavorative un lavoratore italiano su due (51%) godrebbe di sostegno e assistenza da parte
dei colleghi rispetto ai due lavoratori su tre (67%) nel resto dell’Europa. L’assistenza da parte di un
superiore gerarchico è ancor peggiore, il 34% rispetto al 56% per l’UE il 25%. E per il lavoro in gruppo
solo quattro lavoratori italiani su dieci (39%) riferiscono che il loro lavoro comporta una costante
collaborazione di gruppo.
In Italia negli ultimi cinque anni vi è stato un deterioramento delle condizioni di lavoro, rispetto al resto
dell’Europa, in contrasto evidente con la sfida di raggiungere migliori livelli di occupazione e di qualità
del lavoro, così come definiti nei criteri di Lisbona.
In Italia, le restrizioni per i fumatori sul luogo di lavoro sono risultate efficaci. e l’Italia presenta uno dei
tassi più bassi di esposizione al fumo passivo sul luogo di lavoro, il 9% rispetto ad una media del 20%
per l’UE.
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Pieve Emanuele (MI), 17 e 18 ottobre 2007
Anagrafe Nazionale dei Luoghi di Lavoro
Nell'ambito dello sviluppo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (S.I.PRE.), in
collaborazione tra l'ISPESL ed il Dipartimento di Contabilità Nazionale ed Analisi dei Processi
Sociali della Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università «La Sapienza» di Roma, integra le
informazioni contenute in archivi amministrativo-previdenziali, (archivio aziende dell'INPS e
registro ditte delle Camere di Commercio). Avvalendosii di un modello statistico, definito ad hoc in
base alle risultanze del Censimento Generale dell'Industria, del Commercio, dei Servizi e
dell'Artigianato curato dall'ISTAT, con cui è stato possibile, in particolare, determinare stime del
livello occupazionale secondo la ripartizione degli addetti in impiegati ed operai. L’attività
economica esercitata è espressa secondo la classificazione ATECO 2002.
La diffusione dei dati avviene in rete avviene con strumenti realizzati con tecnologia OLAP, che
abilitano l’utente a formulare, in maniera dinamica e interattiva, richieste alle banche dati
incrociando, secondo le proprie esigenze, le diverse variabili disponibili. I risultati possono essere
rappresentati sia in forma tabellare che, per una loro più immediata lettura, grafica (barre, torte,
mappe territoriali) ed essere esportati in ambiente Excel per ulteriori, autonome elaborazioni.
Sono presenti due profili d'accesso (Base e Istituzionale) in cui ci si può accreditare per Dimensioni
di classificazione: territorio amministrativo (ripartizione, regione, provincia e comune), sanitaria
(regione, ASL e comune), attività economica dell’azienda - ATECO 2002 (Sezione, Sottosezione,
Divisione, Classe, Categoria) e classificazione aziendale per numero di addetti e per differenti
Variabili di analisi: N. unità locali, N. addetti (distinti in impiegati e operai).
Nell'area dedicata alle attività statistiche dell'ISPESL si possono trovare informazioni quantitative sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro, sulle malattie professionali e sulle varie realtà produttive, che,
nell'ambito della prevenzione sul lavoro, vanno intese in termini di esposizione (o esposti) a
determinati rischi.
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Pieve Emanuele (MI), 17 e 18 ottobre 2007
Gli indici di frequenza calcolati dall’ISPESL
Nella determinazione degli indici di frequenza e gravità degli infortuni ci
sono serie difficoltà per l’ottenimento di stime di indicatori consolidate
prima di ottenere risultati utili per gli interventi da attuare in ambito
prevenzionale e/o nell’attività di ricerca, informazione e formazione.
L’ISPESL riceve dall’INAIL il database degli infortuni sul lavoro, in base
al DPCM 9.1.1986 in cui, unitamente alla qualifica professionale e
assicurativa dell’infortunato e il codice Ateco dell’attività economica
dell’impresa, compaiono solo gli eventi “definiti” ed “indennizzati”, con
esclusione sia degli infortuni che hanno determinato un’assenza dal
lavoro inferiore ai quattro giorni, sia di quelli di cui non si è conclusa la
relativa pratica o si è conclusa senza indennizzo.
Purtroppo tra i codici Ateco si hanno dati relativi alle sole attività
industriali e gli indici di frequenza sono alimentati prevalentemente
dalla categoria degli operai.
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Pieve Emanuele (MI), 17 e 18 ottobre 2007
Corte d'appello Milano 27/9/2002, Pres. Ruiz, Rel. Sbordone
L'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro di cui
all'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'adozione di
tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l'integrità
psico-fisica del prestatore secondo le particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica. La violazione di tale
obbligo dà luogo, in caso di infortunio al lavoratore, a
responsabilità contrattuale, che ribalta sul datore l'onere di
provare di aver adottato tutte le misure richieste dal caso,
mentre è escluso che il datore debba rispondere sulla base
del mero presupposto dell'avvenuto infortunio, secondo un
modello di responsabilità oggettiva alla costruzione ed alla
interpretazione del citato articolo.
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Pieve Emanuele (MI), 17 e 18 ottobre 2007
…. un caso di eccellenza
Lo scenario organizzativo proposto per la sicurezza
tiene conto non solo della protezione obbligatoria di
legge per i lavoratori dipendenti ed occasionali, gli
eventuali visitatori esterni, ma anche il rischio esogeno
dovuto ad elevate affluenze di pubblico in occasione di
particolari circostanze che, nel caso di una agenzia
bancaria, le numerose e prevedibili scadenze
periodiche.
Quale sarà la prima banca che vorrà redigere e
distribuire alla propria clientela una Safety Card
specifica dell’agenzia, testimoniando la sicurezza della
propria filiale come una porta di calcio ben difesa o
inviolata?
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