Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa
BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché
I nuovi strumenti processuali
per un accertamento tecnico in
tempi brevi
Avv. Sandro Corona
Studio Legale Associato Corona – Catelli, Bologna
 Sezioni specializzate
netta accelerazione nella
tutela dei diritti di p.i.
 Provvedimenti cautelari al
centro di tale tutela
rito speciale sommario
industrialistico
marchi e design
 Rischio disparità di tutela tra
brevetti, software,
segreti, varietà vegetali
 estensione e potenziamento della descrizione
(art. 129 c.p.i.)
 consulenza tecnica in sede di procedimenti cautelari
(art. 132, comma 5, c.p.i.)
 consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa
(art. 128 c.p.i)
 accertamento negativo della contraffazione in via cautelare
(art. 120, comma 6-bis, c.p.i.)
Descrizione
Art. 129, 1° co., c.p.i.
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la
descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli
oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi
adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova
concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono
adottate le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate.
Descrizione Segue
Art. 129, 4° co., c.p.i.
I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati
dalle norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate
dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca
della descrizione e dell’eventuale concessione delle misure
cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla
descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo
conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.
Descrizione Segue
Art. 132, 2° co., c.p.i.
Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non
stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il
giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il
termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di
calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta
in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono
state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione
unitamente o subordinatamente a quest’ultima, ai fini del
computo del termine si fa riferimento all’ordinanza del giudice
designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
Descrizione Segue
Art. 129, 2° co., c.p.i.
Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre,
sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone
la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni
degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e
in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un
danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la
convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro,
provvede sull'istanza con decreto motivato.
Consulenza tecnica in sede
cautelare
Art. 132, 5° co., c.p.i.
In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini
dell’ottenimento di sommarie indicazioni tecniche,
può disporre una consulenza tecnica.
Consulenza tecnica in sede
cautelare Segue
Art. 132, 4° co., c.p.i.
Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo
700 del codice di procedura civile ed agli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti
della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte
può iniziare il giudizio di merito.
Consulenza tecnica preventiva
Art. 128 c.p.i.
Le istanze per l’espletamento della consulenza
tecnica preventiva prevista dall’art. 696-bis del
codice di procedura civile, si propongono al
Presidente della sezione specializzata del tribunale
competente per il giudizio di merito, secondo le
disposizioni del medesimo articolo, in quanto
compatibili.
Consulenza tecnica preventiva Segue
Art. 696 bis, 1° co., c.p.c.
L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva,
può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell’art. 696, ai fini dell’accertamento e della
relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o
inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto
illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del
medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al
deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione
delle parti.
Consulenza tecnica preventiva Segue
Art. 696 bis c.p.c., commi successivi.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della
conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al
processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione
in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che
la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti
del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.
Accertamento negativo in sede
cautelare
Art. 120, co. 6 bis, c.p.i.
Le regole di giurisdizione e competenza di cui al
presente articolo si applicano altresì alle azioni di
accertamento negativo anche proposte in via
cautelare.
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presentazione - Associazione Amici del Museo del Patrimonio