Sala dell’Arco, Fortezza da Basso, FIRENZE, 20 MAGGIO 2011 LE POLITICHE DI SVILUPPO DEI BIOCARBURANTI Dott.ssa M.R. Di Somma Assocostieri è l’associazione italiana della logistica energetica, aderisce a Confindustria ed a Confindustria Energia. Vanta circa 100 associati ed una capacità di stoccaggio complessiva di ca. 5 milioni di m3 . Unione Produttori Biocarburanti è il raggruppamento di aziende di Assocostieri che unisce i produttori nazionali di biodiesel e di bioetanolo. Unione Produttori Biocarburanti rappresenta e promuove lo sviluppo del settore in tutte le principali sedi istituzionali nazionali ed internazionali e nei confronti di tutti gli stakeholders interessati al biodiesel. COS’È IL BIODIESEL? Il biodiesel è un carburante rinnovabile. Viene prodotto mediante un processo di esterificazione da oli vegetali quali colza, soia, girasole o anche da oli fritti e grassi animali. Ricerche sono in corso per l’individuazione di materie prime alternative. Il biodiesel viene utilizzato nel settore dei trasporti, miscelato con gasolio in percentuale fino al 7% per l’autotrazione e al 25% per l’extra-rete. COS’È IL BIOETANOLO Il bioetanolo può essere prodotto mediante un processo di fermentazione da biomasse, ovvero da zuccheri quali i cereali, le colture zuccherine, gli amidacei e le vinacee. In campo energetico, il bioetanolo può essere utilizzato come componente per benzine o per la preparazione dell’ETBE, un derivato alto-ottanico alternativo all’MTBE. Può essere aggiunto nelle benzine per una percentuale che può arrivare al 20% senza modificare in alcun modo il motore o, adottando alcuni accorgimenti tecnici, anche al 100%. Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Entrata in vigore il 29/03/2011) “L’impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato con le modalità di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo e all’articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo” QUADRO NORMATIVO: I BIOCARBURANTI OBIETTIVI NAZIONALI Entro il 31 Dicembre 2005: 1,0% Entro il 31 Dicembre 2008: 2,5% Entro il 31 Dicembre 2010: 5,75% OBBLIGHI A decorrere dal 1° Gennaio 2007: 1% A decorrere dal 1° Gennaio 2008: 2% A decorrere dal 1° Gennaio 2009: 3% A decorrere dal 1° Gennaio 2010: 3,5 % A decorrere dal 1° Gennaio 2011: 4% A decorrere dal 1° gennaio 2012: 4,5% N.B. La % si calcola su tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE BIOCARBURANTI Incremento graduale quota d’obbligo entro 2014: 5% A decorrere 1 Gennaio 2012, i biocarburanti immessi in consumo ai fini dell’obbligo devono rispettare i criteri di sostenibilità. A decorrere 1 Gennaio 2012: biocarburanti prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell’Unione Europea che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio comunitario maturano, allorchè immessi in consumo, una quantità di biocarburanti pari a 9 Giga-calorie. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione carburante, purchè la percentuale di biocarburanti impiegata sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità. Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Entrata in vigore il 29/03/2011) “DOUBLE COUNTING” Ai fini del rispetto dell’obbligo, il contributo dei biocarburanti, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità previste dalla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità , che sono prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie legno-cellulosiche, alghe, è equivalente all’immissione in consumo di una quantità, pari a due volte l’immissione in consumo di altri biocarburanti. DECRETO LEGISLATIVO 3 Dicembre 2010, n. 205. Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. DECRETO LEGISLATIVO 3 Dicembre 2010, n. 205. Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. CRITERI DI SOSTENIBILITA’ 1. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità o su terreni che presentano un elevato stock di carbonio o su terreni che erano torbiere nel Gennaio 2008. 2. Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 35%. Impianti già in servizio al 23 Gennaio 2008: 1 Aprile 2013. Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 50%: 1 Gennaio 2017. Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti entrati in produzione il 1 Gennaio 2017: 1 Gennaio 2018. Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. OBBLIGHI DEL FORNITORE A decorrere dal 1 Gennaio 2012, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono al Ministero Ambiente, tramite l’ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione, sulle emissioni dei gas ad effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l’accisa e dell’energia fornita, in cui sono specificate: a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia forniti con l’indicazione del luogo di acquisto e dell’origine; b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia. La relazione è accompagnata dai documenti comprovanti l’avvenuto accertamento dei criteri di sostenibilità forniti dagli operatori economici. SANZIONI: Il fornitore che omette di presentare nel termine stabilito la relazione, corredata dalla documentazione, è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro. Qualora il contenuto della relazione risulti incompleto, inesatto o non conforme, la sanzione è duplicata. Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. OBBLIGO FORNITORE Il fornitore mantiene a disposizione dell’Autorità preposta agli accertamenti (ISPRA), per i cinque anni successivi al pagamento dell’accisa, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni sulle emissioni dei gas effetto serra. SANZIONI: Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 Euro. Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI Rilasciano al fornitore al momento della cessione di ogni partita di biocarburanti, copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione, ovvero di un accordo o di un sistema di certificazione riconosciuto dalla Comunità Europea, con valore di autocertificazione, relativa all’origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia della stessa partita. SANZIONI: L’operatore economico che produce l’autocertificazione in forma incompleta, inesatta o difforme, è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro. Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI L’operatore economico mantiene a disposizione dell’autorità preposta agli accertamenti (ISPRA), per i cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburanti, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto l’autocertificazione. SANZIONI L’operatore economico che non mantiene a disposizione la documentazione è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro. Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI Gli operatori economici devono fornire le informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti (fornitore di olio): a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica; b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell’Unione Europea da cui proviene la materia prima ha ratificato e attuato le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro. SANZIONI L’operatore economico che non rispetta tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro. ANDAMENTO SETTORE Non coperto Obbligo 2009 Obbligo 2007 Coperto al 100% Obbligo 2008 Coperto all'80% CRITICITA’ Ritardo dell’Italia nella lotta all’inquinamento causato dai trasporti rispetto ai principali paesi europei che hanno quote d’obbligo minime obbligatorie più elevate CRITICITA’ - Elusione delle misure antidumping attualmente in vigore che aggrava ulteriormente la situazione di grave difficoltà che le aziende nazionali produttrici di biodiesel si trovano a fronteggiare - Il biodiesel proveniente dagli Stati Uniti viene esportato in maniera crescente verso l’Europa attraverso Paesi come il Canada e Singapore CRITICITA’ Crescente concorrenza delle importazioni di biodiesel da Paesi extra-ue dove la produzione registra significative agevolazioni Il fenomeno delle importazioni di biodiesel sul mercato italiano è in forte crescita, come dimostra l’andamento degli ultimi anni: ANNO 2008: 29% IMPORTAZIONI SU VOLUMI TOTALI IMMESSI AL CONSUMO ANNO 2009: 36% IMPORTAZIONI SU VOLUMI TOTALI IMMESSI AL CONSUMO ANNO 2010: 51% IMPORTAZIONI SU VOLUMI TOTALI IMMESSI AL CONSUMO PREVISIONE ANNO 2011: 70% IMPORTAZIONI SU VOLUMI TOTALI IMMESSI AL CONSUMO CRITICITA’ Bassi livelli di produzione e ricorso alla cassa integrazione: 1. nonostante il nostro Paese si collochi ai primissimi posti in Europa per capacità produttiva le aziende nazionali risultano fortemente penalizzate in termini di produzione con una progressiva riduzione dei margini. 2. i principali paesi europei, oltre ad avere quote minime obbligatorie più elevate rispetto all’Italia, al fine di combattere la concorrenza sleale dei paesi extra-ue, hanno già attivato e stanno sviluppando, politiche nazionali per sostenere il settore anche attraverso agevolazioni fiscali (ad esempio, Belgio, Grecia e Francia). OPPORTUNITA’ - Il legislatore comunitario per primo, riconosce la possibilità di conseguire la crescita economica grazie all’innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva a sostegno della crescita e dell’occupazione nei vari Paesi europei. - In linea con la Direttiva sulle fonti rinnovabili ed il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, il comparto industriale nazionale è fortemente impegnato nella ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate verso biocarburanti di seconda e terza generazione, a seguito del consolidamento delle attività di produzione di biocarburanti di prima generazione. - Il progetto Mambo (Microalghe Materia prima per BioOlio), lanciato da Assocostieri – Unione Produttori Biocarburanti – in collaborazione con l’Università di Firenze è un esempio di progetto operativo di ricerca scientifica in Italia. - Favorire lo sviluppo occupazione. del mercato delle rinnovabili comporta crescita e SCENARI FUTURI - Negli anni a venire i biocarburanti saranno l’unica alternativa ai combustibili fossili utilizzati per i trasporti, che causano oltre il 20% delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. OCCORRERA’ - far sì che l’industria italiana dei biocarburanti assuma un ruolo più centrale in grado di contrastare il sempre più crescente fenomeno delle importazioni di biocarburanti da Paesi extra-ue - creare una stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti nel settore delle energie rinnovabili e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili - salvaguardare gli investimenti già programmati ASSOCOSTIERI-Unione Produttori Biocarburanti Via di Vigna Murata, 40 - 00143 Roma Tel. 06/5004658-06/5004659 Fax. 06/5011697 E-mail: [email protected]