La Costituzione Italiana
Il sessantennale della nostra
Costituzione
02-01-1948/02-01-2008
 Diritti e doveri del cittadino
 La pena di morte
 La violazione dei diritti umani
DIRITTI E DOVERI
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Articolo 13
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 27
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
entro le quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Commento all’articolo 13
La libertà personale è dichiarata inviolabile, ma nei
comuni successivi vengono poste eccezioni per
permettere di perseguire chi ha commesso un reato.
Garanzia del cittadino è l’intervento obbligatorio
della magistratura (art.101), anche attraverso la
convalida di provvedimenti urgenti delle autorità di
pubblica sicurezza (polizia, carabinieri).
Quanto alla carcerazione preventiva (ora chiamata
custodia cautelare e relativa alla detenzione prima
della condanna definitiva) essa è ammessa a
determinare condizioni (art.25/3) e con durata
proporzionale alla pena prevista.
Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo
aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Dalle riunioni in luogo pubblico
deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi
di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Commento sull’articolo 17
La libertà di riunione è riconosciuta per
tutti i cittadini, da esercitarsi senz’armi
e pacificamente (cioè senza dare
preoccupazioni per l’ordine pubblico).
Il preavviso è dovuto solo per le riunioni in
luogo pubblico (piazze, strade ecc), e
non per quelle in luogo privato (come
una casa) o aperto al pubblico (un
cinema, un teatro, un campo sportivo,
una chiesa).
Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
della legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
Commento all’articolo 18
Due o più persone che perseguono in forma organizzata un determinato fine
(ricreativo, culturale, sportivo, politico, sindacale ecc) costituiscono
un’associazione. Il codice civile distingue Associazioni con Personalità Giuridica e
Associazioni prive di Personalità Giuridica, che costituiscono la maggioranza.
Attualmente i partiti politici e sindacati non sono persone giuridiche.
Per fronteggiare la grave situazione determinata dagli atti terroristici ad opera
delle Brigate Rosse e di altri gruppi eversivi, sono state emanate varie disposizioni
normative.
Parimenti, particolari provvedimenti normativi sono stati emanati per combattere
la criminalità organizzata in pericolose ramificate associazioni denominate “Mafia,
Camorra, N’Drangheta”
A seconda delle ragioni da cui traggono le radici storiche, rispettivamente: Sicilia,
Campania e Calabria.
Da tempo opera una speciale Commissione Parlamentare detta “Antimafia”,
mentre è recente l’istituzione di una Procura Nazionale Antimafia che svolge
attività di coordinamento e di impulso tra le varie procure distrettuali antimafia.
Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa
liberamente in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico
il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Commento all’articolo 19
La libertà di professione religiosa è riconosciuta dalla Carta
costituzionale a tutti gli individui che risiedono nel territorio dello
Stato e, dunque, sia cittadini che a stranieri che a apolidi.
Uno degli aspetti più importanti della libertà religiosa è
rappresentato dal diritto all'obiezione di coscienza, ovvero dal
diritto a non compiere attività o a tenere comportamenti che siano
in contrasto con il proprio credo religioso, come ad esempio
l'obiezione o il rifiuto al servizio militare o anche il rifiuto, da
parte di un operatore sanitario di cooperare ad una pratica
abortiva.
L'unico limite costituzione alla libertà di culto è quello del buon
costume; la norma, infatti, sancisce il divieto di porre in essere
comportamenti contrari alle regole del pudore e della morale
sessuale corrente.
Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria.
Nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescrive per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia, che devono
immediatamente e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all’autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive il
sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
Commento all’articolo 21
L’unica forma di censura preventiva è quella attuata dalla
speciale Commissione Ministeriale per gli spettacoli
cinematografici, salvo in ogni caso il potere della
Magistratura di accertare eventuali reati (oscenità,
turpiloquio etc.).
Al fine di garantire l’osservanza della disciplina col sistema
radiotelevisivo pubblico e privato nonché delle pubblicazioni
a mezzo stampa è stato istituito il “Garante per la
Radiodiffusione e L’Editoria”, le cui funzioni e competenze
sono state in seguito assunte dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni.
Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Commento all’articolo 22
A rafforzare il principio dei diritti inviolabili
dell’uomo (art.2) si pone il divieto di privare
chiunque del nome, della capacità giuridica
(che consiste nella capacità di essere titolare dei
diritti e dei doveri fin dalla nascita) e della
cittadinanza per motivi politici.
Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge.
Commento all’articolo 23
Non si esclude che il cittadino venga obbligato a
fare qualcosa o a pagare (difficilmente, in caso
contrario, si potrebbe far fronte alle necessità
collettive), ma l’obbligo può essere imposto solo
dal Parlamento attraverso una legge.
Articolo 27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei
casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
Commento dell’articolo 27
Ognuno risponde penalmente dei propri comportamenti e non del
fatto di altri ( anche un genitore, il cui figlio minorenne abbia
commesso un atto che per la legge è reato, non ne risponde, mentre
potrà essere richiamato a risarcire il danno. Naturalmente, il
genitore potrà essere ritenuto colpevole, anche penalmente, se ha
favorito per dolo o colpa l’atto delittuoso).
Il principio della presunzione di innocenza, affermato nel secondo
comma, è spesso dimenticato dall’opinione pubblica e dai mezzi di
informazione ( con la perversa abitudine di “sbattere il mostro in
prima pagina”). Tanto più che, per lo stesso condannato,
dovrebbero essere previste misure per favorirne il reinserimento
nella società, una volta scontata la pena (una volta abolita quella di
morte, tanto definitiva da escludere ogni ravvedimento).
LA PENA DI
MORTE
La pena di morte, chiamata anche pena capitale, consiste
nell’eliminazione fisica di un individuo ordinata da un tribunale e
inseguito ad una condanna. Nei paesi in cui è prevista, di norma la
legge commina la pena di morte a fattispecie di reati considerati
gravi, come omicidio e alto tradimento. Alcuni ordinamenti
giuridici ritengono passibili di pena capitale omicidi occorsi
durante l’esecuzione di altri crimini violenti, come la ripa e lo
stupro.
Il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte fu il Granducato
di Toscana, il 30 novembre del 1786, con l’emanazione del nuovo
codice penale toscano (Riforma criminale toscana o Leopoldina),
firmato dal granduca Pietro Leopoldo.
Se si considera l’abolizione “di fatto”, lo stato abolizionista più antico
è la Repubblica di San Marino, tuttora esistente.
La pena di morte NEL MONDO
In epoche passate la pena di morte era utilizzata in quasi
tutti gli stati.
Dopo il Granducato di Toscana, la pena di morte fu
abolita dal Venezuela nel 1863 e dal Regno d’Italia nel
1889, dove, però, fu reintrodotta durante il fascismo e
abolita definitivamente dalla Costituzione
Repubblicana.
Negli ultimi decenni molti stati l’hanno abolita.
Amnesty International distingue quattro categorie di stati:
- in 68 stati al mondo la pena di morte e ancora prevista dal codice penale e utilizzata
(rosa)
- 89 stati l’hanno abolita completamente (blu)
- in 10 stati è in vigore ma limitatamente a reati commessi in situazioni eccezionali
(verde)
- altri stati mantengono la pena di morte anche per reati comuni ma non ne fanno uso da
almeno dieci anni (giallo)
I diritti umani
I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una branca
del diritto.
Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si
possono ricordare il diritto alla libertà individuale,
il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione, il
diritto a un giusto processo, il diritto ad
un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà
religiosa con il conseguente diritto a cambiare la
propria religione, oltre che, di recente tipizzazione
normativa, il diritto alla protezione dei propri dati
personali (privacy).
VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI
Questo progetto è stato realizzato
da:
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Claudia Colonna
Giorgia D’Atrio
Silvia Gatta
Alessio Turco
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Diritti e doveri