IMU COME SI APPLICA L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA NELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA OGGETTO DELL’IMU L’IMU si applica su tutti gli immobili, comprese: le abitazioni principali; le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. SOGGETTI PASSIVI Il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni; Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; L’ex coniuge affidatario della casa coniugale; Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI Ecco come si determina la base imponibile dei fabbricati: rivalutare la rendita catastale del 5% e poi moltiplicarla per: (a seconda del gruppo e categoria catastale): 160 gruppo A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 140 gruppo B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5; 80 categorie catastali A/10 e D/5; 55 categoria catastale C/1. RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE Per i fabbricati di interesse storico o artistico; Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE È quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate abitazioni principali anche: la casa coniugale assegnata all’ex coniuge e, se il Comune lo ha previsto nel proprio regolamento l’abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti all’estero LE ALIQUOTE IMU La legge stabilisce due aliquote base: (ve ne sono altre ma irrilevanti per quanto ci riguarda) una ordinaria (divisa tra Stato e Comune al 50%): 0,76% per tutti gli immobili (I comuni possono aumentare o diminuire fino a 3 punti percentuali). una ridotta (totalmente di competenza del comune): 0,40% per le abitazioni principali (i comuni possono aumentare o diminuire di 2 punti percentuali) LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Le pertinenze dell’abitazione principale sono unità immobiliari ai quali, se ricorrono le condizioni, si applica lo stesso trattamento dell’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) COSA SI INTENDE PER PERTINENZE Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle seguenti categorie catastali: C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa; C/6: box e posti auto; C/7: tettoie. È possibile considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ad una categoria catastale diversa. Per esempio: • un locale deposito, un box e una tettoia • possono essere considerate tutte e tre pertinenze; • un locale deposito, una cantina e un box • possono essere considerate pertinenze solo due: o il locale deposito e il box oppure la cantina e il box. Mentre non è possibile considerare pertinenza congiuntamente il locale deposito e la cantina perché della stessa categoria catastale (C/2) DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta una detrazione fino a euro 200. MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE La detrazione di euro 200 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale. La maggiorazione per i figli non può superare 400 euro. L’importo complessivo della detrazione non può risultare superiore a euro 600 (200 + 400). GLI ALLOGGI ASSEGNATI AI SOCI DALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA Gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari NON SONO EQUIPARATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI. L’aliquota IMU applicabile è dello 0,76% che i comuni possono aumentare o diminuire di tre punti percentuali. LE INIZIATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA EQUIPARAZIONE Le iniziative sono state tante: I parlamentari coinvolti nell’azione di “correzione” avevano compreso l’immotivata e ingiustificata disparità di trattamento; L’emendamento presentato è arrivato nelle Commissioni parlamentari che lo hanno ritenuto accoglibile; La manifestazione nazionale del 19 marzo 2012 al teatro Puccini a Milano ha registrato una importante partecipazione di soci cooperatori e di parlamentari di tutti i partiti; L’emendamento però non è mai stato approvato. Il governo va avanti con il voto di fiducia e con i suoi maxi emendamenti. LA DETRAZIONE PER LE COOPERATIVE E PER GLI IACP L’equiparazione delle case delle cooperative alle c.d. abitazioni principali non è stata riconosciuta per l’aliquota, ma lo è per la detrazione. Infatti, il comma 10, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 stabilisce che la detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze applica anche: alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. LA QUOTA IMU RINUNCIATA DALLO STATO Non essendo stata riconosciuta l’equiparazione degli alloggi delle cooperative alle abitazioni principali L’aliquota base è quella ordinaria dello: 0,78% Stato 0,38% Comune 0,38% Con le modifiche introdotte nel mese di aprile, è stato stabilito che : per gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. lo Stato rinuncia alla quota IMU di sua spettanza. Non solo, i comuni possono ridurre l’aliquota IMU, fino allo 0,40%, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, ovvero nel caso di immobili locati. Le cooperative a proprietà indivisa sono soggetti IRES e concedono gli alloggi ai soci in godimento d’uso che è più di una locazione. Nella circolare MEF del 18 maggio 2012 si legge: “al comune è riconosciuta la potestà di diversificare le aliquote all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”. LA DELIBERA DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI MILANO Il 25 maggio 2012, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la deliberazione di indirizzo per il Consiglio comunale ove è previsto che: per gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari l’aliquota IMU è aumentata da 0,76% a 0,78%. Nella delibera del Comune di Milano è scritto: “per gli anni 2012 e 2013 si prende atto della volontà del legislatore della rinuncia alla riserva statale dello 0,38% e pertanto il versamento effettivo sarà pari alla sola quota di competenza comunale, ovvero allo 0,40%”. IL RISULTATO OTTENUTO DALLE COOPERATIVE MILANESI È IL MIGLIORE FRA QUELLI OTTENUTI DALLE ALTRE COOPERATIVE CON SEDI IN ALTRI COMUNI. Purtroppo i problemi da risolvere sono ancora molti. LA MAGGIORE DETRAZIONE PER I FIGLI Il Ministero ha scritto nella circolare che le persone giuridiche non possono avere figli. Di conseguenza non spetta la maggiorazione della detrazione per i figli di età non superiore a 26 anni. Ovviamente noi contestiamo tale interpretazione per la semplice ragione che sia la quota rinunciata dallo Stato, sia la detrazione di 200 euro si applica in presenza dei requisiti dei soci quindi, non per i figli della cooperativa, che ovviamente non può averne, ma per quelli dei soci. LE PERTINENZE Le pertinenze alle quali si applica la stessa aliquota e la detrazione sono quelle relative alle abitazioni principali. Le case della cooperative non sono state a queste equiparate. Di conseguenza alle pertinenze delle cooperative si applica l’aliquota ordinaria dello 0,76% (che il Comune di Milano ha elevato all’1,06%. VERSAMENTO IMU Per l’anno 2012, il pagamento dell’IMU è effettuato, in due rate: 50% entro il 18 giugno, dell’importo ottenuto applicando l’aliquote di base (0,76%) al netto della detrazione (fino a 100 euro); 50% entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata e al netto dell’intera detrazione. Ovviamente si tiene conto dell’aliquota nel frattempo deliberata dal Comune. ESEMPIO N. 1 ABITAZIONE PRINCIPALE (NON COOP) alloggio RENDITA CATASTALE Rivalutazione 5% Rendita catastale aggiornata 600 30 630 Box RENDITA CATASTALE DELL'ALLOGGIO RIVALUTAZIONE 5% Rendita catastale aggiornata 60 3 63 ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE Imponibile abitazione Imponibile BOX Totale Imponibile IMU dovuta Detrazione IMU netta Acconto di giugno Saldo a Dicembre 0,40% 630 X 160 63 X 160 100.800 al Comune 10.080 al Comune 110.880 0,40% 50% 50% 444 200 244 122 (può essere versato anche in tre rate) 122 ESEMPIO N. 2 ABITAZIONE di COOP. ASSEGNATA AL SOCIO CON I RERQUISITI alloggio RENDITA CATASTALE 600 Rivalutazione 5% 30 Rendita catastale aggiornata 630 Box RENDITA CATASTALE DELL'ALLOGGIO RIVALUTAZIONE 5% Rendita catastale aggiornata 60 3 63 ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE 0,40% Imponibile abitazione IMU dovuta per l'alloggio Detrazione IMU netta per l'alloggio Acconto di giugno 630 X 160 Imponibile BOX IMU dovuta Acconto di giugno di cui 50% al comune e 50% allo Stato 63 X 160 0,40% 50% 0,76% 38 100.800 al Comune 403 200 203 102 al Comune 10.080 50% stato e 50% comune 77 19 19