IMU
COME SI APPLICA
L’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
NELLE COOPERATIVE EDILIZIE A
PROPRIETÀ INDIVISA
OGGETTO DELL’IMU
L’IMU si applica su tutti gli immobili,
comprese:
 le abitazioni principali;
 le unità immobiliari, appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
 gli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case
popolari.
SOGGETTI PASSIVI




Il proprietario di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni;
Il titolare del diritto reale di usufrutto,
uso abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi;
L’ex coniuge affidatario della casa
coniugale;
Il locatario per gli immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria.
LA BASE IMPONIBILE DEI
FABBRICATI
Ecco come si determina la base imponibile dei
fabbricati:
 rivalutare la rendita catastale del 5% e poi
moltiplicarla per: (a seconda del gruppo e
categoria catastale):
 160 gruppo A (escluso A/10) e categorie
catastali C/2, C/6 e C/7;
 140 gruppo B e nelle categorie C/3, C/4 e
C/5;
 80 categorie catastali A/10 e D/5;
 55 categoria catastale C/1.
RIDUZIONE DEL 50% DELLA
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati di interesse
storico o artistico;
 Per
i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati

L’ABITAZIONE PRINCIPALE E
LE RELATIVE PERTINENZE
È quella nella quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente.
Sono considerate abitazioni principali anche:
 la casa coniugale assegnata all’ex coniuge
e, se il Comune lo ha previsto nel proprio
regolamento l’abitazione non locata posseduta
da:
 anziani o disabili che risiedono in istituti di
ricovero o sanitario;
 cittadini italiani residenti all’estero
LE ALIQUOTE IMU
La legge stabilisce due aliquote base:
(ve ne sono altre ma irrilevanti per quanto ci riguarda)
una ordinaria (divisa tra Stato e Comune al
50%):
 0,76% per tutti gli immobili (I comuni possono
aumentare o diminuire fino a 3 punti
percentuali).
una ridotta (totalmente di competenza del
comune):
 0,40% per le abitazioni principali (i comuni
possono aumentare o diminuire di 2 punti
percentuali)
LE PERTINENZE
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Le pertinenze dell’abitazione principale sono
unità immobiliari ai quali, se ricorrono le
condizioni, si applica lo stesso trattamento
dell’abitazione principale (aliquota ridotta e
detrazione)
COSA SI INTENDE PER
PERTINENZE
Per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle accatastate
nelle seguenti categorie catastali:
 C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e
soffitte se non unite all’unità immobiliare
abitativa;
 C/6: box e posti auto;
 C/7: tettoie.
È
possibile
considerare
come
pertinenza
dell’abitazione
principale
soltanto
un’unità
immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad
un massimo di tre pertinenze appartenenti ad una
categoria catastale diversa.
Per esempio:
• un locale deposito, un box e una tettoia
• possono essere considerate tutte e tre pertinenze;
• un locale deposito, una cantina e un box
• possono essere considerate pertinenze solo due: o il
locale deposito e il box oppure la cantina e il box.
Mentre non è possibile considerare pertinenza
congiuntamente il locale deposito e la cantina
perché della stessa categoria catastale (C/2)
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE
PRINCIPALE E PER LE RELATIVE
PERTINENZE
Per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze è riconosciuta una detrazione fino
a euro 200.
MAGGIORAZIONE DELLA
DETRAZIONE
La detrazione di euro 200 è maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di età non superiore a
26 anni, a condizione che dimori abitualmente
e risiede anagraficamente nell’unità adibita ad
abitazione principale. La maggiorazione per i
figli non può superare 400 euro. L’importo
complessivo della detrazione non può risultare
superiore a euro 600 (200 + 400).
GLI ALLOGGI ASSEGNATI AI SOCI
DALLE COOPERATIVE EDILIZIE A
PROPRIETÀ INDIVISA
Gli alloggi delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, e gli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari
NON SONO EQUIPARATI
ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI.
L’aliquota IMU applicabile è dello 0,76% che i
comuni possono aumentare o diminuire di tre
punti percentuali.
LE INIZIATIVE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA EQUIPARAZIONE
Le iniziative sono state tante:
 I parlamentari coinvolti nell’azione di “correzione”
avevano compreso l’immotivata e ingiustificata
disparità di trattamento;
 L’emendamento
presentato
è
arrivato
nelle
Commissioni parlamentari che lo hanno ritenuto
accoglibile;
 La manifestazione nazionale del 19 marzo 2012 al
teatro Puccini a Milano ha registrato una importante
partecipazione di soci cooperatori e di parlamentari di
tutti i partiti;
L’emendamento però non è mai stato approvato.
Il governo va avanti con il voto di fiducia e con i suoi maxi
emendamenti.
LA DETRAZIONE PER LE
COOPERATIVE E PER GLI IACP
L’equiparazione delle case delle cooperative alle
c.d. abitazioni principali non è stata riconosciuta
per l’aliquota, ma lo è per la detrazione.
Infatti, il comma 10, dell’articolo 13 del D.L.
201/2011 stabilisce che la detrazione prevista per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze
applica anche:
 alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
 agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.
LA QUOTA IMU RINUNCIATA
DALLO STATO
Non essendo stata riconosciuta l’equiparazione
degli alloggi delle cooperative alle abitazioni
principali
L’aliquota base è quella ordinaria dello:
0,78%
Stato
0,38%
Comune
0,38%
Con le modifiche introdotte nel mese di aprile, è stato
stabilito che :
 per gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
e
 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari.
lo Stato rinuncia alla quota IMU di sua spettanza.
Non solo, i comuni possono ridurre l’aliquota IMU, fino
allo 0,40%, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi
IRES, ovvero nel caso di immobili locati.
Le cooperative a proprietà indivisa sono soggetti IRES e
concedono gli alloggi ai soci in godimento d’uso che è più
di una locazione.
Nella circolare MEF del 18 maggio 2012 si
legge: “al comune è riconosciuta la potestà di
diversificare le aliquote all'interno dei limiti
minimi e massimi stabiliti dalla legge nel
rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e
non discriminazione”.
LA DELIBERA DELLA GIUNTA
DEL COMUNE DI MILANO
Il 25 maggio 2012, la Giunta del Comune di
Milano ha approvato la deliberazione di
indirizzo per il Consiglio comunale ove è previsto
che:

per gli alloggi delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
e

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari
l’aliquota IMU è aumentata da 0,76% a 0,78%.
Nella delibera del Comune di Milano è
scritto:
“per gli anni 2012 e 2013 si prende atto della
volontà del legislatore della rinuncia alla
riserva statale dello 0,38% e pertanto il
versamento effettivo sarà pari alla sola quota
di competenza comunale, ovvero allo 0,40%”.
IL RISULTATO OTTENUTO DALLE
COOPERATIVE MILANESI È IL
MIGLIORE FRA QUELLI OTTENUTI
DALLE ALTRE COOPERATIVE CON
SEDI IN ALTRI COMUNI.
Purtroppo i problemi da risolvere sono
ancora molti.
LA MAGGIORE DETRAZIONE PER I FIGLI
Il Ministero ha scritto nella circolare che le
persone giuridiche non possono avere figli.
Di conseguenza non spetta la maggiorazione
della detrazione per i figli di età non superiore a
26 anni.
Ovviamente
noi
contestiamo
tale
interpretazione per la semplice ragione che sia
la quota rinunciata dallo Stato, sia la
detrazione di 200 euro si applica in
presenza dei requisiti dei soci quindi, non
per i
figli
della
cooperativa, che
ovviamente non può averne, ma per quelli
dei soci.
LE PERTINENZE
Le pertinenze alle quali si applica la
stessa aliquota e la detrazione sono
quelle relative alle abitazioni principali.
Le case della cooperative non sono state a
queste equiparate.
Di conseguenza alle pertinenze delle
cooperative si applica l’aliquota ordinaria
dello 0,76% (che il Comune di Milano ha
elevato all’1,06%.
VERSAMENTO IMU
Per l’anno 2012, il pagamento dell’IMU è
effettuato, in due rate:
 50%
entro il 18 giugno, dell’importo
ottenuto applicando l’aliquote di base
(0,76%) al netto della detrazione (fino a 100
euro);
 50%
entro il 17 dicembre, a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per
l’intero anno con conguaglio sulla prima
rata e al netto dell’intera detrazione.
Ovviamente si tiene conto dell’aliquota nel
frattempo deliberata dal Comune.
ESEMPIO N. 1
ABITAZIONE PRINCIPALE (NON COOP)
alloggio
RENDITA CATASTALE
Rivalutazione 5%
Rendita catastale aggiornata
600
30
630
Box
RENDITA CATASTALE DELL'ALLOGGIO
RIVALUTAZIONE 5%
Rendita catastale aggiornata
60
3
63
ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE
Imponibile abitazione
Imponibile BOX
Totale Imponibile
IMU dovuta
Detrazione
IMU netta
Acconto di giugno
Saldo a Dicembre
0,40%
630 X 160
63 X 160
100.800 al Comune
10.080 al Comune
110.880
0,40%
50%
50%
444
200
244
122 (può essere versato anche in tre rate)
122
ESEMPIO N. 2
ABITAZIONE di COOP. ASSEGNATA AL SOCIO CON I RERQUISITI
alloggio
RENDITA CATASTALE
600
Rivalutazione 5%
30
Rendita catastale aggiornata
630
Box
RENDITA CATASTALE DELL'ALLOGGIO
RIVALUTAZIONE 5%
Rendita catastale aggiornata
60
3
63
ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE
0,40%
Imponibile abitazione
IMU dovuta per l'alloggio
Detrazione
IMU netta per l'alloggio
Acconto di giugno
630 X 160
Imponibile BOX
IMU dovuta
Acconto di giugno
di cui 50% al comune
e 50% allo Stato
63 X 160
0,40%
50%
0,76%
38
100.800 al Comune
403
200
203
102 al Comune
10.080 50% stato e 50% comune
77
19
19
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