Associazione delle Scuole Autonome dell’Emilia Romagna • Dell’ associazione fanno parte le Istituzioni Scolastiche autonome statali di cui all’art. 21 della Legge 59/97 e successivi provvedimenti attuativi, che sono ubicate nella Regione Emilia-Romagna. All'Associazione possono aderire sia singole scuole che Associazioni, Consorzi o Reti giuridicamente costituiti nel territorio della Regione. • L'Associazione è costituita per sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali e per promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell' Autonomia Scolastica, secondo le disposizioni dell’art.21 della Legge 59/97, DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche) e della seconda parte del Titolo V della Costituzione. Senza che ciò costituisca delega delle funzioni istituzionalmente attribuite alle Istituzioni Scolastiche, l'Associazione si prefigge di: • promuovere scambi e sinergie tra le scuole, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico; • valorizzare e dare supporto e assistenza alle reti di scuole; • promuovere e sostenere iniziative di formazione del personale; • promuovere la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica: • promuovere l'arricchimento dell'Offerta Formativa nel territorio; • promuovere la valorizzazione delle scuole e dell’autonomia scolastica presso l’opinione pubblica; • promuovere iniziative, anche legislative, di riconoscimento degli organismi di rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche autonome. Per il raggiungimento dei fini di cui sopra l’Associazione può: • Attivare rapporti con le forze politiche, sindacali e associative; • Stabilire rapporti e promuovere accordi e convenzioni con gli interlocutori istituzionali, MIUR nelle sue articolazioni centrali e periferiche, Regione, EE.LL., ASL, Università, ecc.; • stipulare contratti, accordi e convenzioni con Enti esterni, pubblici e privati, con singoli soggetti per prestazioni d’opera professionale e con aziende per fornitura di beni e di servizi. Nominativo Scuole aderenti Totale scuole PRESIDENTE Mauro Borsarini VICE PRESIDENTE Filomena Massaro TESORIERE Marina Battistin BOLOGNA Giuseppe Pedrielli 80 112 PARMA Roberto Pettenati 54 54 Elena Conforti 0 0 PIACENZA Teresa Andena 34 34 FORLI CESENA Marco Molinelli 54 56 0 0 47 47 0 0 41 41 Stefania Musacci 0 0 Maurizio Bocedi 23 69 (rete secondo ciclo) 0 0 (due reti: I e II ciclo) 0 93 0 42 333 548 Jaime Enrique Amaducci RAVENNA Maria Saragoni Sandra Baldassarri FERRARA REGGIO EMILIA MODENA (esterno) Neda Tumiati RIMINI (esterno) TOTALE 60% 1. 2. 3. 4. 5. 6. ATTIVITA’ SVOLTA 2013 - 2014 Istituzione del Coordinamento nazionale delle ASA regionali Produzione documenti e relazioni con il governo, il parlamento e il MIUR (incontri sottosegretari Rossi Doria gennaio 2014 e Faraone gennaio 2015, audizione Senato dicembre 2014, audizione commissioni unificate Camera e Senato aprile 2015) Gruppo di lavoro nazionale sui BES, decreto n.15 del 5 marzo 2013 del Direttore Generale dello Studente Strutturazione di un coordinamento regionale stabile e continuativo delle ASA provinciali Ampliamento dell’adesione delle associazioni provinciali con la rete delle scuole sec. di II grado di Reggio Emilia Avvio sito web ASAER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO 2015 e Linee di indirizzo Coordinamento nazionale delle ASA regionali – Proposte al governo e al MIUR Consolidamento di un coordinamento regionale stabile e continuativo delle ASA provinciali Suddivisione di referenti/gruppi di lavoro regionali per temi e ambiti - Collaborazione su progetti specifici (orientamento, autovalutazione, bilancio sociale, sicurezza, dispersione, ecc.). Revisione dello Statuto e della organizzazione amministrativa e contabile dell’associazione – ASAER come associazione di rappresentanza di secondo livello Organizzazione di eventi ed iniziative, con particolare riferimento al coordinamento nazionale, al governo e al MIUR Relazioni con la Regione Emilia Romagna e l’assessorato regionale Prosecuzione disponibilità Gruppo di lavoro nazionale sui BES Formazione (conferenze, seminari, ecc.) Criticità • Rapporto tra il livello provinciale e il livello regionale, sia tra gli associati sia con i non associati • Fiaccamento progressivo delle energie (abbandoni, pochi collaboratori) • Difficoltà di relazione (e riconoscimento) con gli uffici periferici dell’amministrazione (USR, UST) e con le OO.SS. • Confusione tra associazione di scuole e di dirigenti, mancato coinvolgimento delle altre componenti del sistema scuola (DSGA, ata, docenti, genitori, studenti) Chiarimenti • 1. Le ASA sono le associazioni delle II.SS. Autonome, tutelano e sostengono l’autonomia scolastica nella logica della governance territoriale nel rispetto delle suddivisione di competenze Stato, Regione, Enti locali, Scuole previste dalla normativa vigente (Titolo V, ecc.).. - non sono associazioni di Dirigenti - tantomeno non sono associazioni sindacali né politiche né rappresentano una copertura ad associazioni sindacali e/o professionali e/o politiche - Collaborano con l’amministrazione scolastica centrale e periferica attraverso proposte fattive e l’attivazione di sinergie ma non sono sovrapposte agli Uffici scolastici periferici, distinzione degli ambiti. PERCHE’ ASSOCIAZIONE E NON RETE? 1. Associazione - ex artt. 14-42 del Codice civile – Diritto privato 2. Rete – ex art. 7 del DPR 275/99 – Diritto pubblico Art. 7 DPR 275/99 (Reti di scuole) 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali. 2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; • 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. • 9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. • 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo. - La Rete, costituita con norme di diritto pubblico, non ha funzioni rappresentative ma risponde agli obiettivi specifici previsti dal DPR 275 (autonomia funzionale) - Il Consorzio, pubblico o privato, assolve comunque a compiti coerenti con il POF e con le funzioni assegnate alla II.SS. dal DPR 275 - L’Associazione, costituita con norme di diritto privato, tutela gli interessi dei soci nel perseguimento delle finalità statutarie e assume funzione di carattere generale e di rappresentanza. Nel caso delle ASA, tuttavia, vengono comunque salvaguardate le finalità istituzionali pubbliche Le Istituzioni Scolastiche possono essere pertanto rappresentate oggi solo da un’Associazione al di sopra delle parti che possa discutere problemi e prospettive della scuola presso i centri decisionali all’interno della complessa e ancora non completamente attuata distribuzione delle funzioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 112/98, Titolo V, ecc.) Stato (Miur e uffici periferici), Regione, Enti Locali. • Ed anche:organizzazioni sindacali;associazioni di rappresentanza del sistema produttivo; ecc. Pur mantenendo finalità pubbliche, la forma giuridica di diritto privato della ASA ne indebolisce la forza rappresentativa nei confronti dello Stato in quanto la rappresentanza delle II. SS. Autonome non è riconosciuta con provvedimento legislativo pubblicistico Di qui problemi di rapporti con l’amministrazione centrale e periferica (lasciati ai buoni propositi dei singoli dirigenti/Ministri) e con Regione e Enti Locali (idem) Tuttavia: • La finalità pubblica delle ASA è coerente con le finalità istituzionali delle singole II.SS. • La rappresentatività sostanziale ne legittima le azioni (più scuole associate più “peso”) Rende comunque possibile a normativa vigente forme di collaborazione e consultazione con valore di tipo politico – strategico, da un lato, e su temi specifici, dall’altro I tentativi • DDL 1763 Negri, Soliani e Carloni “Norme per la costituzione dell’Associazione nazionale delle autonomie scolastiche e per il rafforzamento delle sedi di concertazione e delega al governo per la riforma del sistema di finanziamento” 2 agosto 2007 • Proposta di Legge De Pasquale et al. “Disposizioni concernenti il governo partecipato della scuola dell'autonomia, la formazione degli insegnanti e il loro reclutamento” 9 luglio 2008 • DDL Aprea 3542 “Norme per l’ autogoverno delle Istituzioni Scolastiche statali” 23 ottobre 2012 • DDL 933 Giannini “Norme per una nuova governance delle istituzioni scolastiche autonome” 9 luglio 2013 • DDL 2994 Giannini “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 27 marzo 2015 Spiragli •Forum della ASA e delle reti: Ministro Profumo •Decreto n.15 del 5 marzo 2013 della Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione “Costituzione gruppo di lavoro nazionale con compiti di ottimizzazione dell’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica e di diffusione delle buone pratiche e delle attività di ricerca e sperimentazione nell’ambito dei BES” Nominati i Presidenti di ASA regionali • Art. 50 DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 Attuazione dell'autonomia – Linee guida per: a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime b) organico dell'autonomia, funzionale c) reti territoriali tra istituzioni scolastiche, d) organico di rete: integrazione degli alunni diversamente abili, prevenzione dell'abbandono, contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo • DDL 2994 27 marzo 2015 Disciplina l’autonomia delle II. SS. (abroga l’art.50 Legge 35/2012) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno, di potenziamento) Piano triennale dell’offerta formativa Nuove competenze del D.S. (piano triennale, scelta docenti albi territoriali, individua 3 collaboratori, assegna il bonus ai docenti,..) Piano di assunzione e albi territoriali Arricchimento offerta formativa (lingue, musica, att.motoria) Alternanza scuola lavoro Curriculum dello studente Formazione obbligatoria e carta per l’aggiornamento Innovazione digitale e open data Agevolazioni fiscali e fondo per il funzionamento Edilizia scolastica e sicurezza • DDL 2994 27 marzo 2015 Disciplina l’autonomia delle II. SS. Materie delegate (art. 21): a) Riordino delle disposizioni normative b) rafforzamento dell’autonomia scolastica e dell’ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche f) adeguamento, semplificazione e riordino della governance della scuola e degli organi collegiali. • La riforma degli organi di governo della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si pone come esigenza indifferibile … • riconoscimento dell’autonomia statutaria alle istituzioni scolastiche, quale strumento di autogoverno, nonché della potestà regolamentare per disciplinare la propria organizzazione interna. • netta distinzione di funzioni tra i diversi organi di governo: funzioni di indirizzo generale, da riservare al consiglio dell’istituzione scolastica autonoma; funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al collegio dei docenti e alle sue articolazioni….. • In coerenza con quanto previsto dal presente disegno di legge, per l’ottimale utilizzo dell’organico dell’autonomia e delle risorse strumentali, sono definite le reti di scuole anche con attribuzione di formale rappresentanza. • previsione di nuovi organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell’azione delle scuole, anche a seguito dell’attribuzione della potestà statu • Le Istituzioni Scolastiche, per esercitare in pieno la loro autonomia e quindi costituire quella funzione sussidiaria allo Stato necessaria per una migliore erogazione del servizio di istruzione e formazione, nell’equilibrio tra competenze centrali ed esigenze territoriali periferiche, hanno bisogno di costituirsi in forme associate riconosciute a livello normativo dallo Stato stesso, come per es. reti o associazioni costituite per ambiti territoriali, con funzioni che vanno oltre il DPR 275 comprendendo anche la rappresentanza delle autonomie e la consultazione nella programmazione dell’offerta formativa territoriale e nazionale, in regime di reciproca collaborazione e sussidiarietà con l’Amministrazione scolastica centrale e periferica e con gli Enti pubblici e privati. DDL 2994 Fermo restando la valutazione positiva in merito all’introduzione dell’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni Scolastiche, si chiedono tempi più distesi e un periodo transitorio di valutazione attenta della procedura del Piano Triennale, con un'applicazione completa del nuovo sistema, attraverso la contestuale riforma della governance e degli organi collegiali unitamente alle nuove funzioni del Dirigente e al riconoscimento delle reti/associazioni di scuole quali organi rappresentativi, non prima dell'anno scolastico 2016/2017. 1. 2. 3. 4. 5. Piena attuazione delle normativa esistente a sostegno dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche; Il riconoscimento a livello normativo degli organismi di rappresentanza e di coordinamento delle Istituzioni scolastiche, indipendentemente dalla forma di costituzione giuridica, sia sotto forma di rete ex DPR 275/1999, sia sotto forma di associazioni ex artt. 14-42 del Codice Civile, quali interlocutori privilegiati per le politiche scolastiche territoriali, in regime di reciproca collaborazione e sussidiarietà con l’Amministrazione scolastica centrale e periferica e con gli Enti pubblici e privati: livello provinciale, regionale, nazionale. L’attivazione di un processo di delegificazione e semplificazione della normativa scolastica e le riforma della governance Autonomia finanziaria e perequazione dei finanziamenti pubblici: risorse certe in tempi certi; equità tra II.SS Organico dell’autonomia (flessiblità, curriculum e innovazione didattica) • L’autonomia delle Istituzioni Scolastiche si realizza SOLO in forma associata • Autonomia (nell’instabilità tocca sempre a noi scuole): Coraggio di scegliere Costruire relazioni Assumersi responsabilità Grazie e buon lavoro