Associazione delle Scuole Autonome
dell’Emilia Romagna
• Dell’ associazione fanno parte le Istituzioni
Scolastiche autonome statali di cui all’art. 21
della Legge 59/97 e successivi provvedimenti
attuativi, che sono ubicate nella Regione
Emilia-Romagna. All'Associazione possono
aderire sia singole scuole che Associazioni,
Consorzi o Reti giuridicamente costituiti nel
territorio della Regione.
• L'Associazione è costituita per sostenere le
scuole aderenti nel raggiungimento dei fini
istituzionali
e
per
promuovere
la
realizzazione e il rafforzamento dell'
Autonomia Scolastica, secondo le disposizioni
dell’art.21 della Legge 59/97, DPR 275/99
(Regolamento Autonomia delle Istituzioni
Scolastiche) e della seconda parte del Titolo V
della Costituzione.
Senza che ciò costituisca delega delle funzioni
istituzionalmente attribuite alle Istituzioni
Scolastiche, l'Associazione si prefigge di:
• promuovere scambi e sinergie tra le scuole,
di tipo organizzativo, amministrativo e
didattico;
• valorizzare e dare supporto e assistenza alle
reti di scuole;
• promuovere e sostenere iniziative di
formazione del personale;
• promuovere la sperimentazione e la ricerca
educativa e didattica:
• promuovere
l'arricchimento
dell'Offerta
Formativa nel territorio;
• promuovere la valorizzazione delle scuole e
dell’autonomia scolastica presso l’opinione
pubblica;
• promuovere iniziative, anche legislative, di
riconoscimento
degli
organismi
di
rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche
autonome.
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra l’Associazione
può:
• Attivare rapporti con le forze politiche, sindacali e
associative;
• Stabilire rapporti e promuovere accordi e
convenzioni con gli interlocutori istituzionali, MIUR
nelle sue articolazioni centrali e periferiche, Regione,
EE.LL., ASL, Università, ecc.;
• stipulare contratti, accordi e convenzioni con Enti
esterni, pubblici e privati, con singoli soggetti per
prestazioni d’opera professionale e con aziende per
fornitura di beni e di servizi.
Nominativo
Scuole aderenti
Totale scuole
PRESIDENTE
Mauro Borsarini
VICE PRESIDENTE
Filomena Massaro
TESORIERE
Marina Battistin
BOLOGNA
Giuseppe Pedrielli
80
112
PARMA
Roberto Pettenati
54
54
Elena Conforti
0
0
PIACENZA
Teresa Andena
34
34
FORLI CESENA
Marco Molinelli
54
56
0
0
47
47
0
0
41
41
Stefania Musacci
0
0
Maurizio Bocedi
23
69
(rete secondo ciclo)
0
0
(due reti: I e II ciclo)
0
93
0
42
333
548
Jaime Enrique Amaducci
RAVENNA
Maria Saragoni
Sandra Baldassarri
FERRARA
REGGIO EMILIA
MODENA (esterno)
Neda Tumiati
RIMINI (esterno)
TOTALE
60%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ATTIVITA’ SVOLTA 2013 - 2014
Istituzione del Coordinamento nazionale delle ASA
regionali
Produzione documenti e relazioni con il governo, il
parlamento e il MIUR (incontri sottosegretari Rossi Doria
gennaio 2014 e Faraone gennaio 2015, audizione Senato
dicembre 2014, audizione commissioni unificate Camera e
Senato aprile 2015)
Gruppo di lavoro nazionale sui BES, decreto n.15 del 5
marzo 2013 del Direttore Generale dello Studente
Strutturazione di un coordinamento regionale stabile e
continuativo delle ASA provinciali
Ampliamento dell’adesione delle associazioni provinciali
con la rete delle scuole sec. di II grado di Reggio Emilia
Avvio sito web ASAER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO 2015 e Linee di indirizzo
Coordinamento nazionale delle ASA regionali – Proposte al
governo e al MIUR
Consolidamento di un coordinamento regionale stabile e
continuativo delle ASA provinciali
Suddivisione di referenti/gruppi di lavoro regionali per temi e
ambiti - Collaborazione su progetti specifici (orientamento,
autovalutazione, bilancio sociale, sicurezza, dispersione, ecc.).
Revisione dello Statuto e della organizzazione amministrativa e
contabile dell’associazione – ASAER come associazione di
rappresentanza di secondo livello
Organizzazione di eventi ed iniziative, con particolare riferimento
al coordinamento nazionale, al governo e al MIUR
Relazioni con la Regione Emilia Romagna e l’assessorato regionale
Prosecuzione disponibilità Gruppo di lavoro nazionale sui BES
Formazione (conferenze, seminari, ecc.)
Criticità
• Rapporto tra il livello provinciale e il livello
regionale, sia tra gli associati sia con i non
associati
• Fiaccamento progressivo delle energie
(abbandoni, pochi collaboratori)
• Difficoltà di relazione (e riconoscimento) con gli
uffici periferici dell’amministrazione (USR, UST) e
con le OO.SS.
• Confusione tra associazione di scuole e di
dirigenti, mancato coinvolgimento delle altre
componenti del sistema scuola (DSGA, ata,
docenti, genitori, studenti)
Chiarimenti
• 1. Le ASA sono le associazioni delle II.SS. Autonome,
tutelano e sostengono l’autonomia scolastica nella
logica della governance territoriale nel rispetto delle
suddivisione di competenze Stato, Regione, Enti locali,
Scuole previste dalla normativa vigente (Titolo V, ecc.)..
- non sono associazioni di Dirigenti
- tantomeno non sono associazioni sindacali né politiche
né rappresentano una copertura ad associazioni
sindacali e/o professionali e/o politiche
- Collaborano con l’amministrazione scolastica centrale e
periferica attraverso proposte fattive e l’attivazione di
sinergie ma non sono sovrapposte agli Uffici scolastici
periferici, distinzione degli ambiti.
PERCHE’ ASSOCIAZIONE E NON
RETE?
1. Associazione - ex artt. 14-42 del
Codice civile – Diritto privato
2. Rete – ex art. 7 del DPR 275/99 –
Diritto pubblico
Art. 7 DPR 275/99
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di
rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie
finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni
e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le
finalità istituzionali;
• 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete,
possono stipulare convenzioni con università statali o
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie
operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto
alla realizzazione di specifici obiettivi.
• 9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le
istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare
ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività
di comune interesse che coinvolgono, su progetti
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato
e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono
depositati presso le segreterie delle scuole dove gli
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
• 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a
consorzi pubblici e privati per assolvere compiti
istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
- La Rete, costituita con norme di diritto pubblico,
non ha funzioni rappresentative ma risponde agli
obiettivi specifici previsti dal DPR 275 (autonomia
funzionale)
- Il Consorzio, pubblico o privato, assolve
comunque a compiti coerenti con il POF e con le
funzioni assegnate alla II.SS. dal DPR 275
- L’Associazione, costituita con norme di diritto
privato, tutela gli interessi dei soci nel
perseguimento delle finalità statutarie e assume
funzione
di carattere generale
e di
rappresentanza. Nel caso delle ASA, tuttavia,
vengono comunque salvaguardate le finalità
istituzionali pubbliche
Le Istituzioni Scolastiche possono essere pertanto
rappresentate oggi solo da un’Associazione al di
sopra delle parti che possa discutere problemi e
prospettive della scuola presso i centri
decisionali all’interno della complessa e ancora
non completamente attuata distribuzione delle
funzioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs.
112/98, Titolo V, ecc.) Stato (Miur e uffici
periferici), Regione, Enti Locali.
• Ed anche:organizzazioni sindacali;associazioni di
rappresentanza del sistema produttivo; ecc.
Pur mantenendo finalità pubbliche, la forma
giuridica di diritto privato della ASA ne
indebolisce la forza rappresentativa nei confronti
dello Stato in quanto la rappresentanza delle II.
SS. Autonome non è riconosciuta con
provvedimento legislativo pubblicistico
Di qui problemi di rapporti con l’amministrazione
centrale e periferica (lasciati ai buoni propositi
dei singoli dirigenti/Ministri) e con Regione e Enti
Locali (idem)
Tuttavia:
• La finalità pubblica delle ASA è coerente con le
finalità istituzionali delle singole II.SS.
• La rappresentatività sostanziale ne legittima le
azioni (più scuole associate più “peso”)
Rende comunque possibile a normativa vigente
forme di collaborazione e consultazione con
valore di tipo politico – strategico, da un lato,
e su temi specifici, dall’altro
I tentativi
• DDL 1763 Negri, Soliani e Carloni “Norme per la costituzione
dell’Associazione nazionale delle autonomie scolastiche e per il
rafforzamento delle sedi di concertazione e delega al governo per la
riforma del sistema di finanziamento” 2 agosto 2007
• Proposta di Legge De Pasquale et al. “Disposizioni concernenti il governo
partecipato della scuola dell'autonomia, la formazione degli insegnanti e il
loro reclutamento” 9 luglio 2008
• DDL Aprea 3542 “Norme per l’ autogoverno delle Istituzioni Scolastiche
statali” 23 ottobre 2012
• DDL 933 Giannini “Norme per una nuova governance delle istituzioni
scolastiche autonome” 9 luglio 2013
• DDL 2994 Giannini “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 27
marzo 2015
Spiragli
•Forum della ASA e delle reti: Ministro Profumo
•Decreto n.15 del 5 marzo 2013 della Direzione
generale per lo studente, l’integrazione, la
partecipazione e la comunicazione “Costituzione
gruppo di lavoro nazionale con compiti di
ottimizzazione dell’organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastica e di diffusione delle
buone pratiche e delle attività di ricerca e
sperimentazione nell’ambito dei BES”
Nominati i Presidenti di ASA regionali
• Art. 50 DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile
2012, n. 35
Attuazione dell'autonomia – Linee guida per:
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, aspetti connessi ai trasferimenti
delle risorse alle medesime
b) organico dell'autonomia, funzionale
c) reti territoriali tra istituzioni scolastiche,
d) organico di rete: integrazione degli alunni
diversamente abili, prevenzione dell'abbandono,
contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo
• DDL 2994 27 marzo 2015
Disciplina l’autonomia delle II. SS. (abroga l’art.50 Legge 35/2012)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno, di
potenziamento)
Piano triennale dell’offerta formativa
Nuove competenze del D.S. (piano triennale, scelta docenti albi
territoriali, individua 3 collaboratori,
assegna il bonus ai
docenti,..)
Piano di assunzione e albi territoriali
Arricchimento offerta formativa (lingue, musica, att.motoria)
Alternanza scuola lavoro
Curriculum dello studente
Formazione obbligatoria e carta per l’aggiornamento
Innovazione digitale e open data
Agevolazioni fiscali e fondo per il funzionamento
Edilizia scolastica e sicurezza
• DDL 2994 27 marzo 2015
Disciplina l’autonomia delle II. SS.
Materie delegate (art. 21):
a) Riordino delle disposizioni normative
b) rafforzamento dell’autonomia scolastica e
dell’ampliamento
delle
competenze
gestionali, organizzative ed amministrative
delle istituzioni scolastiche
f) adeguamento, semplificazione e riordino della governance della scuola e
degli organi collegiali.
• La riforma degli organi di governo della scuola, istituiti con decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si pone come
esigenza indifferibile …
• riconoscimento dell’autonomia statutaria alle istituzioni scolastiche, quale
strumento di autogoverno, nonché della potestà regolamentare per
disciplinare la propria organizzazione interna.
• netta distinzione di funzioni tra i diversi organi di governo: funzioni di
indirizzo generale, da riservare al consiglio dell’istituzione scolastica
autonoma; funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente
scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al collegio dei
docenti e alle sue articolazioni…..
• In coerenza con quanto previsto dal presente disegno di legge, per
l’ottimale utilizzo dell’organico dell’autonomia e delle risorse strumentali,
sono definite le reti di scuole anche con attribuzione di formale
rappresentanza.
• previsione di nuovi organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e
territoriale di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di
monitoraggio dell’azione delle scuole, anche a seguito dell’attribuzione
della potestà statu
• Le Istituzioni Scolastiche, per esercitare in pieno la loro
autonomia e quindi costituire quella funzione sussidiaria
allo Stato necessaria per una migliore erogazione del
servizio di istruzione e formazione, nell’equilibrio tra
competenze centrali ed esigenze territoriali periferiche,
hanno bisogno di costituirsi in forme associate
riconosciute a livello normativo dallo Stato stesso, come
per es. reti o associazioni costituite per ambiti territoriali,
con funzioni che vanno oltre il DPR 275 comprendendo
anche la rappresentanza delle autonomie e la
consultazione
nella
programmazione
dell’offerta
formativa territoriale e nazionale, in regime di reciproca
collaborazione e sussidiarietà con l’Amministrazione
scolastica centrale e periferica e con gli Enti pubblici e
privati.
DDL 2994
Fermo restando la valutazione positiva in merito
all’introduzione dell’organico dell’autonomia funzionale
alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle
Istituzioni Scolastiche, si chiedono tempi più distesi e
un periodo transitorio di valutazione attenta della
procedura del Piano Triennale, con un'applicazione
completa del nuovo sistema, attraverso la contestuale
riforma della governance e degli organi collegiali
unitamente alle nuove funzioni del Dirigente e al
riconoscimento delle reti/associazioni di scuole quali
organi rappresentativi, non prima dell'anno scolastico
2016/2017.
1.
2.
3.
4.
5.
Piena attuazione delle normativa esistente a sostegno
dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Il riconoscimento a livello normativo degli organismi di
rappresentanza e di coordinamento delle Istituzioni scolastiche,
indipendentemente dalla forma di costituzione giuridica, sia sotto
forma di rete ex DPR 275/1999, sia sotto forma di associazioni ex
artt. 14-42 del Codice Civile, quali interlocutori privilegiati per le
politiche scolastiche territoriali, in regime di reciproca
collaborazione e sussidiarietà con l’Amministrazione scolastica
centrale e periferica e con gli Enti pubblici e privati: livello
provinciale, regionale, nazionale.
L’attivazione di un processo di delegificazione e semplificazione
della normativa scolastica e le riforma della governance
Autonomia finanziaria e perequazione dei finanziamenti
pubblici: risorse certe in tempi certi; equità tra II.SS
Organico dell’autonomia (flessiblità, curriculum e innovazione
didattica)
• L’autonomia delle Istituzioni Scolastiche si
realizza SOLO in forma associata
• Autonomia (nell’instabilità tocca sempre a noi
scuole):
Coraggio di scegliere
Costruire relazioni
Assumersi responsabilità
Grazie e buon lavoro
Scarica

la relazione di mauro borsarini