Incontro - Dibattito
“L’ECONOMIA NEL MONDO DELLE CORSE”
Mercoledì 30 Novembre 2005
Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Ingegneria
Relatori
Prof. Marcello Falasco
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e dell’Automazione
Università Politecnica delle Marche
“COSTITUZIONE, GESTIONE E DISPOSIZIONI FISCALI
NELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
NEL SETTORE MOTOCICLISTICO”
Carlo Campetella
General Manager Campetella Racing
“L’ATTIVITA’ SPORTIVA NEL MONDO DELLE MOTO-CORSE”
Università Politecnica delle Marche – Ass. Universitaria Mechanica – Fed. Italiana Moto (Comitato Regionale Marche)
“L’ECONOMIA NEL MONDO DELLE CORSE”
“COSTITUZIONE, GESTIONE E DISPOSIZIONI FISCALI
NELLE SOCIETA’ E ASSOZIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE NEL SETTORE MOTOCICLISTICO”
Relazione invitata
Prof. Marcello Falasco
Università Politecnica delle Marche
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche – email: [email protected] – www.diiga.univpm.it/falasco.html
ARGOMENTI TRATTATI
1)
COSTITUZIONE SOCIETARIA
2)
DISPOSIZIONI CONTABILI E FISCALI PER LE
ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
3)
SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
FORME GIURIDICHE COSTITUTIVE
L’attività sportiva dilettantistica può essere esercitata in
diverse forme giuridiche di seguito indicate :
- Associazione Sportiva riconosciuta con personalità giuridica
(artt : 14-35 cod.civ.) ;
- Associazione sportiva non riconosciuta priva di personalità
giuridica (artt: 36-38 cod.civ.) ;
- Società di capitale senza finalità lucrative (soc.p.Azioni,
S.r.l., società cooperative)
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
(artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02)
MODALITA’ DI COSTITUZIONE
Atto costitutivo e statuto devono essere redatti nella forma
dell’atto pubblico con riferimento alle norme richiamate dal
D.Lgs. 460/97 sugli enti non commerciali e Onlus.
L’atto costitutivo deve contenere :
1. la denominazione sociale con la dizione esplicita :Ass.
sportiva dilettantistica e la disciplina sportiva praticata.
2. l’oggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali).
3. la sede sociale , il termine e la nomina dei primi organi
dirigenti.
Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
(artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02)
MODALITA’ DI COSTITUZIONE
Lo statuto deve contenere tutte le clausole di cui alla legge
460/97 tra le quali :
•
•
•
•
•
Assenza fini di lucro ;
Divieto distribuzione utili e avanzi di gestione ;
Disposizione sul patrimonio ;
Obbligo di redazione rendiconto economico e finanziario ;
Gratuità degli incarichi agli amministratori salvo rimborsi
spese ;
• Organi di controllo (revisori collegio dei probiviri );
• ----------------------------------------------------------• ----------------------------------------------------------Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
(artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02)
MODALITA’ DI COSTITUZIONE
Responsabilità patrimoniali società e associazioni sportive
riconosciute :
Per le obbligazioni assunte dall’associazione risponde il
patrimonio sociale (autonomia patrimoniale perfetta), gli
amministratori agiscono in nome e per conto dell’associazione
e non sono responsabili delle obbligazioni assunte.
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PERDITA DEI BENEFICI FISCALI
La mancanza dei requisiti richiesti per statuto e atto costitutivo delle clausole
richiamate fanno perdere alle società ed associazioni i benefici fiscali di cui ai
regimi agevolati , ex legge 398/91.
Per effetto della recente legge n.289/02, comma 17, è previsto che in tutti segni
distintivi rivolti al pubblico (fatture o altro documento), deve essere sempre scritta
la denominazione di:“Società o Associazione sportiva dilettantistica”con il relativo
settore di appartenenza (ass. sportiva dilettantistica moto-corse e la relativa
affiliazione alla federazione sportiva).Viene consentito per le associazioni già in
essere (D.L.72/04), di provvedere all’integrazione della ragione sociale mediante
delibera dei soci evitando l’onere di modificare l’atto costitutivo e lo statuto.
REGISTRO CONI : Società ed associazioni devono iscriversi al registro tenuto dal
CONI, la mancanza dell’iscrizione non fa perdere i benefici fiscali ma solo
eventuali contributi pubblici. Il registro svolge solo una funzione anagrafica
ricognitiva
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
NON RICONOSCIUTE
Per gli aspetti legati ai requisiti statutari valgono le stesse cose dette
per le associazioni riconosciute
Atto costitutivo e statuto redatto con scrittura privata registrata.
Responsabilità contrattuale : risponde il fondo comune .
Vi è solo responsabilità personale nel caso in cui il fondo non è
sufficiente per coprire le obbligazioni sociali, indipendentemente
dalla carica ricoperta.
Gli amministratori e il presidente agiscono in nome proprio e per
conto dell’associazione (autonomia patrimoniale imperfetta).
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SOCIETA’ SPORTIVE DI CAPITALE
SENZA FINALITA’ LUCRATIVE
(art. 90 comma 17, lett. C, L.2897/02)
Nasce una nuova categoria giuridica che permette a chi svolge
attività sportiva dilettantistica di costituirsi nelle forme delle
società di capitali ( S.p.a., S.r.l., società cooperative), secondo
le disposizioni vigenti in materia dettate dal codice civile
venendosi a creare un tipo di società senza fini lucrativi.
Per la redazione statuti e atti costitutivi valgono le stesse
regole già viste per le associazioni sportive.
Si estendono alle società di capitale le disposizioni agevolative
fiscali di cui alla legge 398/91 e successive integrazioni e
modificazioni.
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Disposizioni contabili e fiscali per le attività sportive dilettantistiche
alla luce delle modifiche apportate alla legge 398/91
Regime forfetario
E’ il regime utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per i numerosi
vantaggi fiscali che esso offre sottoposto però a determinati vincoli.
1. REQUISITI SOGGETTIVI : Devono essere società e associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una federazione sportiva nazionale
e/o da un ente di promozione sportiva.
2. REQUISITI OGGETTIVI : I proventi commerciali del precedente periodo
d’imposta (futuro per chi inizia l’attività), non devono superare il limite di €
250.000,00. Nei proventi commerciali rientrane le sopravvenienze attive. Non
rientrano nel limite le plusvalenze patrimoniali e le attività commerciali connesse
alle attività istituzionali . Il regime forfetario si chiede per opzione ed è vincolante
per un quinquennio. Superato detto limite cade il regime forfetario e le società
devono passare al regime di contabilità ordinaria perdendo i benefici della legge
398/91
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Legge 398/91 e Agevolazioni fiscali
AI FINI IVA
L’iva si versa in maniera forfetaria con percentuali da applicare sugli importi dell’iva
a debito :
•
•
•
50% dell’iva a debito sui proventi commerciali, compresa la pubblicità ;
90% dell’iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni ;
2/3 dell’iva a debito sulle fatture emesse per cessioni od concessioni di diritti
di riprese televisive o trasmissioni telefoniche.
L’aliquota iva da applicare generalmente è del 20%, con eccezione, dal
01/01/2000 sulle attività di spettacolo ove il prezzo non superi € 12,91, con
aliquota del 10%.
Il versamento -iva a debito- si esegue, senza maggiorazione dell’1%, con il
modello F24, con liquidazioni trimestrali entro e non oltre il 16 del mese
successivo ad ogni trimestre solare
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Legge 398/91 e Agevolazioni fiscali
IMPOSTE DIRETTE IRES - ex IRPEG e IRAP
Il reddito imponibile è dato dal 3% dei proventi commerciali sommate le eventuali
plusvalenze patrimoniali. Ai fini Irap il reddito imponibile si ottiene sommando al
reddito Ires i costi delle retribuzioni del personale dipendente , collaboratori
coordinati e continuativi, compensi di lavoro autonomo.
Esclusioni dalla base imponibile Irap : Indennità e rimborsi erogati agli sportivi
dilettanti. (art.90,commi 10 e 5 , L. n.289/02).
Tenuta libri sociali e contabili :
1.
2.
3.
4.
Libri sociali (libro soci, consiglio direttivo revisori e probiviri)
Libri contabili( libro inventari e contabilità generale per i rendiconti
economici e finanziari).
Libri speciali previsti fiscalmente per ottenere le agevolazioni (raccolta
fondi da manifestazioni , destinazione contributi pubblici).
Registri e documenti fiscali
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Agevolazioni previste dall’art. 25, comma 2 Legge 133/99
Sulla base della legge richiamata sono esclusi dalla base imponibile :
A. i ricavi conseguiti per lo svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali (somministrazione di alimenti e
bevande, vendita materiale sportivi, gadget, cene sociali e
lotterie) ;
B. Proventi commerciali, limite massimo € 51.645,69, connessi agli
scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi nei limiti di due
eventi per anno. Non concorrono alla formazione della base
imponibile inoltre :
C. I contributi pubblici per lo svolgimento convenzionato di attività
aventi finalità sociali.
D. Si devono tenere separati rendiconti per i proventi esenti a
qualsiasi titolo
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COMPENSI EROGATI DALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
REQUISITI SOGGETTIVI :
Atleti dilettanti, giudici di gara, allenatori commissari preposti agli arbitri,
dirigenti addetti alle manifestazioni sportive, medici sportivi, massaggiatori.
REQUISITI OGGETTIVI :
rimborsi forfetari , compensi, premi, indennità di trasferta . Restano escluse
le spese documentate
e le indennità chilometriche in occasione di
manifestazioni sportive.
DISCIPLINA FISCALE :
1. Sono esclusi da tassazione i rimborsi, compensi e indennità per importi
non superiori a € 7.500,00 ;
2. Superate € 7.500,00 e fino ad importi di 28.158,28, si applica una
ritenuta a titolo di imposta, per importi superiori si applica ritenuta a titolo
d’acconto
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EROGAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
E’ prevista una detrazione del 19%ai fini Ire-ex Ipef- per erogazioni liberali
per importi non superiori a € 1.500,00 con contestuale versamento con
assegno bancario o postale. La certificazione dei pagamenti è dovuta solo
per importi superiori a € 516,46.
Il corrispettivo in denaro o natura, erogato da imprese in favore di società o
associazioni sportive dilettantistiche, costituiscono, per i soggetti eroganti,
sino ad importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000,00,
spese di pubblicità e propaganda deducibili per intero nell’esercizio
sostenute o in quote costanti di 1/5 in tale esercizio e nei 4 successivi
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SPONZORIZZAZIONI E PUBBLICITA’
Le sponsorizzazioni consistono in una erogazione finanziaria da enti
pubblici o imprese private per manifestazione sportiva allo scopo di
promuovere :
nome e ragione sociale , marchio , immagine , attività e prodotti.
Il contratto di sponsorizzazione si qualifica come contratto a titolo oneroso
a prestazioni corrispettive, dove un soggetto (sponsor, società sportiva), si
obbliga ad associare (abbinare), per un certo periodo di tempo o nel corso
di una manifestazione sportiva, artistica o culturale il nome (marchio,
prodotto), dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la
manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione
è conseguente all’onere sostenuto dallo sponsor
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SPONZORIZZAZIONI E PUBBLICITA’
Pubblicità : è occasionale rispetto all’evento sportivo (cartelloni, striscioni) .
Le sponsorizzazioni sono considerate ai fini fiscali come spese di pubblicità.
Disposizioni fiscali :
• Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili per intero
nell’esercizio in cui sono sostenute o in quote costati di 1/5 in tale
esercizio e nei 4 successivi :
• Le spese di sponsorizzazione rientrano tra le spese di pubblicità e
ai fini della ripartizione seguono le stesse regole della pubblicità e
propaganda.
IVA :
• Sponsorizzazioni detrazione iva forfetizzata del 10%
• Pubblicità detrazione iva forfetizzata del 50%
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