Lo Statuto Albertino
Prima dello
statuto albertino
• Le repressioni degli anni 20-30 e
il dibattito politico
• Moti delle classi borghesi e aristocratiche
1846-1848(biennio delle riforme)
→1837 –codice civile
• Provvedimenti di stampo liberale →1839-codice penale
→1847-riforma della censura
• Corte di Revisione
• 1831 Consiglio di Stato :consiglieri comunali
• Ferdinando II
concede la Costituzione
Consiglieri Provinciali
Divisione Territoriale
Lo Statuto Albertino
Carlo Alberto di Savoia-Carignano:4 Marzo 1848
“Legge fondamentale perpetua e irrevocabile della Monarchia”
17 Marzo 1861
•Redatto dal consiglio di Conferenza
•Su modello della Costituzione orleanista 1830
•Autolimitazione poteri del Re
“avuto il parere de Nostro Consiglio abbiamo ordinato
ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale
perpetua ed irrevocabile della Monarchia”
•Carta OTTRIATA (concessa dal sovrano)
•Assolutismo illuminato
“con lealtà di Re e con affetto di padre
Noi veniamo a compiere quanto avevamo
annunziato ai nostri amatissimi Sudditi”
•Costituzione flessibile(modificabile con legge ordinaria)
Prima modificazione dello Statuto
da coccarda azzurra
a coccarda tricolore
I diritti TEORICAMENTE concessi
•Non erano uguali per tutti
•Erano subordinati alle leggi
•Eguaglianza giuridica
•Libertà individuale
•Libertà di domicilio
•Libertà di stampa
•Libertà di riunione
•Diritto di proprietà
•Libertà di religione
RE
POPOLO
Forma di governo e RE
•Monarchia era costituzionale ed ereditaria
•Capo supremo dello Stato:RE sacro ed inviolabile
•Convocava e scioglieva le camere
•Gli apparteneva la sovranità
•Considerato “PRINCIPE COSTITUZIONALE”
•Con Cavour il governo diventa di tipo PARLAMENTARE
•ESERCITATO DAL RE E DALLE DUE CAMERE
•COMPOSTO DA
•
Il POTERE LEGISLATIVO
SENATO (nomina: REGIA, VITALIZIA)
DEPUTATI(nomina: CENSITARIA, MASCHILE)
• FORMAZIONE DELLA LEGGE
1. Proposta della legge
2. Esaminata,discussa e approvata dalla camera dei deputati
3. Anche il senato l’esamina e ne discute
4. Proposta al RE
-
•Appartine al RE
•Esercita la funzione insieme ai ministri
nominati da lui stessi
•Il re esente da ogni responsabilità, per l’inviolabilità
regia
IL POTERE ESECUTIVO
•I giudici vengono nominati dal RE
“la giustizia emana da re”
dopo i 3 anni di carriera avevano garantito
inamovibilità.
•Il re aveva il potere di GRAZIA
•Magistratura era un ordine soggetto
al ministero Della giustizia
Cent’anni di Statuto Albertino
• Lo Statuto Albertino: dalla rigidità alla flessibilità
• Dal regno di Sardegna al regno d’Italia
• Gli anni del fascismo
Statuto
:atto giuridico politico che esprime formalmente e
solennemente i principi fondamentali che riguardano l'organizzazione di
uno stato o ordinamento di qualsiasi associazione,ente o istituito.
*nel medioevo,dominazione delle norme legislative proprio di
ordinamenti giuridici particolari e spec. di comuni
Costituzione
:fondazione istituzionale
*il complesso delle norme che definiscono lo stato ne garantiscono gli
ordinamenti e stabiliscono i diritti e doveri dei cittadini
*decreto emanato da un sovrano o da un'altra suprema autorità
Statuto Albertino VS Costituzione Italiana
Art. 2. - Lo Stato è retto
da un Governo Monarchico Rappresentativo.
Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo.
Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte
le forze di terra e di mare;
dichiara la guerra;
fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri,
dandone notizia alle Camere tosto che
l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano,
ed unendovi le comunicazioni opportune.
I trattati che importassero un onere alle finanze, o
variazione di territorio dello Stato,
non avranno effetto se non dopo ottenuto
l’assenso delle Camere.
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita
da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare
la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata.
Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente
esercitato dal Re e da due Camere: il Senato,
e quella dei Deputati.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri,
e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio
e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo.
Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e
di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio
ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e
la sicurezza dello Stato
il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune.
I trattati che importassero un
onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato,
non avranno effetto se non dopo
ottenuto l’assenso delle Camere.
Art. 1. - La Religione Cattolica,
Apostolica e Romana è
la sola Religione dello Stato.
Gli altri culti ora esistenti
sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze
Realizzato da:
Aura Simonelli e Valentina Baroni
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