Tonino Talone
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie
La legge del 1931
e le modifiche del 1941
Serie generale, n. 180 del 6 agosto 1931
Legge 12 giugno 1931, n. 924
Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi
ed uccelli). completa di modifiche apportate dalla legge 1 maggio 1941, n. 615
1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi
ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della
biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del
regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale (2),
può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre
ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli istituti e dai laboratori scientifici del regno.
Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti.
Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti
soltanto in caso di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere ad altri
sistemi dimostrativi.
……. Omissis ………
Normativa in
vigore
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
(86/609/CEE)
La Direttiva 86/609 è stata
emanata per armonizzare le
procedure nel settore degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad
altri fini scientifici
Dal 1986 ad oggi non ha mai
subito sostanziali modifiche
L’Italia da
attuazione alla
Direttiva 86/609
con il
Decreto Legislativo
n.116 del 1992,
norma unica
attualmente in vigore
per la protezione degli
animali utilizzati a
fini sperimentali o ad
altri fini scientifici
Ha sottoposto a
regime
autorizzativo
enti che fino a
quel momento
avevano
operato “ope
legis” in virtù
della legge n.
615 del 1941.
Viene introdotto il
concetto di
“protezione”
e quindi un controllo
preventivo e in itinere
di tutta l’attività
sperimentale ad opera
principalmente del
Ministero della Sanità
REGIME AUTORIZZATIVO DEGLI
STABILIMENTI UTILIZZATORI
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E/O
AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
RICERCA AL MINISTERO DELLA
SANITA’ ED ALTRI ENTI
OBBLIGATORIO IL MEDICO
VETERINARIO RESPONSABILE DEI
CONTROLLI
INDICARE IL RESPONSABILE
DELLO STABILIMENTO
UTILIZZATORE
OBBLIGO DELLA
REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI
RELAZIONE DEGLI STABILIMENTI
UTILIZZATORI ENTRO IL 31
MARZO DI OGNI ANNO AL
MINISTERO DELLA SANITA’
OBIEZIONE DI
COSCIENZA
ALLA
SPERIMENTAZIONE
ANIMALE
LEGGE 12 ottobre 1993
n. 413
Art. 2
1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario
dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed
infermieristici, nonché gli studenti universitari
interessati, che abbiano dichiarato la propria
obiezione di coscienza, non sono tenuti a
prendere parte direttamente alle attività ed agli
interventi specificamente e necessariamente
diretti alla sperimentazione animale.
RACCOMANDAZIONE
DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2007
Relativa a linee guida per la
sistemazione e la tutela degli
animali impiegati a fini
sperimentali o ad altri fini
scientifici
Gli stati membri dovrebbero attenersi
alle linee guida istituite nell’allegato
della presente raccomandazione ai
fini dell’attuazione dell’art. 5,
paragrafo 1, lettere a) e b) della
direttiva 86/609/CEE
PARTE GENERALE
Locali di permanenza
 Locali di servizio
 Ventilazione
 Temperatura
 Umidità
 Illuminazione
 Rumore
 Impianto di allarme
 Istruzione e
formazione
 Tutela
 Salute
 Cattura
 Trasporto
 Quarantena
 Alimentazione
 Abbeveraggio
 Pulizia
Maneggiamento
Ecc.
La Direttiva in
discussione in
Europa
(Modifiche alla direttiva 86/609)
Nella Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Sulla protezione degli animali utilizzati a
fini scientifici
(presentata dalla Commissione)
Bruxelles, 5.11.2008
vi sono alcune novità:
La valutazione e l’autorizzazione
di progetti che prevedono
l’impiego di animali, ivi compresa
la valutazione retrospettiva
introduce il concetto di
eticità
La proposta di direttiva all’art. 25
prevede un organismo
permanente di esame etico
presso gli stabilimenti di



allevamento
fornitori
utilizzatori
Promuovere l’osservanza della
normativa a tutela degli animali
utilizzati a fini sperimentali
Analizzare ed approfondire sotto il
profilo etico scientifico i progetti di
ricerca che utilizzano animali
Stimolare la ricerca dei metodi
alternativi
INFINE
La LEGGE N. 189/2004
(disposizioni concernenti il
divieto di maltrattamento degli
animali, nonché l’impiego degli
stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non
autorizzate)
ha introdotto un intero titolo nel
CODICE PENALE
Titolo IX – bis
dei delitti contro il sentimento
per gli animali
Art. 544-bis
Uccisione di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la
morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18
mesi
Art. 544-ter
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le
sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione
da tre mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro
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Prof. Tonino Talone