06/03/14 aspetti legislativi della sperimentazione animale 6 marzo 2014 Livia D’ANGELO Università degli Studi di Napoli Federico II Sperimentazione animale: un po’ di storia Codice di Hammurabi (2000 a.C. circa): atti chirurgici compiuti sugli animali Ippocrate (IV secolo a.C.): padre della ricerca clinica Galeno (131-201 d.C.) condusse molti esperimenti, effettuò vivisezioni di numerosi animali per studiare la funzione dei reni e del midollo spinale. I suoi modelli preferiti erano i primati non umani, ma utilizzò anche i suini. Dell’uso delle parti del corpo umano 1 06/03/14 Sperimentazione animale: un po’ di storia Il Grande Risveglio - La Scienza del Rinascimento Mondino dei Liuzzi (1316) pubblicò "Anathomia" Leonardo da Vinci (1452-1519) Andrea Vesalio (1514-64): anatomista e medico fiammingo, riprese a dissezionare i corpi umani e fondò l'anatomia descrittiva dell'uomo in "De Humani Corporis Fabrica" (1543) Sperimentazione animale: un po’ di storia Giambattista Morgagni (1682-1771): medico e anatomista fece moltissime scoperte in campo anatomico e contribuì a diffondere l'autopsia come metodo ideale per correlare le anormalità fisiche alle malattie. Claude Bernard praticò la vivisezione nel disgusto di sua moglie e sua figlia. Egli credeva fermamente che il progresso della medicina ed il sollievo delle umane sofferenza giustificasse le sofferenze degli animali ma sua moglie non era dello stesso avviso; la coppia si separò ufficialmente nel 1869 e sua moglie continuò ad organizzare attivamente campagne contro la pratica della vivisezione. Successivamente, però, Bernard si ravvide, convincendosi che gli esseri viventi sono sensibilmente influenzati dal contesto spazio temporale in cui vivono e consegnandoci la conseguenza di questo mutamento di idea in un'opera postuma, Principes de Médicine Expérimentale, nella quale profetizza la vivisezione sugli esseri umani. 2 06/03/14 Sperimentazione animale: un po’ di storia Charles Darwin (1809-1882), con la pubblicazione di L’origine della specie (1858), e quindi con l’enunciazione della teoria dell’evoluzione, ha costituito ancor oggi la base e il presupposto scientifico per lo studio delle specie viventi, fornendo una base razionale per l’uso degli animali come modello sperimentale per l’uomo. Luis Pasteur (1822-95) e successivamente Robert Koch (1834-1911) cercarono di mettere a punto vaccini utilizzando animali. Sperimentazione animale: un po’ di storia In questo periodo affiorano i primi movimenti animalisti George Hoggan (1875), uno degli studenti di Bernard, fondò la prima società antivivisezionista inglese, Victorian Street Society. Nel 1876, la prima legge sulla protezione degli animali Cruelty in Animals Act 3 06/03/14 Sperimentazione animale: un po’ di storia Agli inizi del '900 negli Stati Uniti, un nuovo antibiotico disciolto in una sostanza chimica, il diethilene glycol, provocò la morte di 107 persone. Gli scienziati somministrarono il farmaco ad alcuni animali, e anche questi morirono. Nel 1938 il Congresso americano approvò una legge che impegnava le case farmaceutiche a provare la sicurezza dei propri prodotti. Ciò significava testare prima i prodotti sugli animali. Negli anni '60 in Italia la somministrazione di talidomide alle donne in gestazione provocava effetti teratogeni nei feti. Talidomide era stato testato sui topi, senza produrre effetti teratogeni. Nel pollo e nei pesci causava assenza dello sviluppo di arti e pinne. Fu ritirato dal mercato. The Principles of Humane Experimental Technique W.M.S. Russell and R.L. Burch 1959 3R 4 06/03/14 Replacement: sostituzione, ove possibile, degli animali superiori con materiali biologici di minore complessità (batteri, colture cellulari, organi isolati, colture in vitro), modelli computerizzati, video, ecc…; Principali caratteristiche rapidi, etici, economici riproducibili, sensibili, 3R Reduction: ottenere un lo stesso livello di informazione utilizzando un minor numero di animali, oppure di ottenere maggiore informazione utilizzando lo stesso numero di animali ! ! ! ! Progettare accuratamente ed adeguatamente l’esperimento (dimensione del campione) rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere Conformarsi alle normative internazionali per l’esecuzione del saggio in modo che i risultati ottenuti diventino patrimonio della comunità internazionale Consultare le basi di dati e la letteratura preesistente Aggiornare in modo continuo tutti i ricercatori del settore per quanto attiene alla progettazione dell’esperimento e all’uso appropriato dei metodi statistici 3R 5 06/03/14 Refinement: tutti quei metodi che consentono di alleviare o minimizzare il dolore e la sofferenza degli animali prima, durante e dopo il saggio, e/o di implementare tutto ciò che ne aumenta il benessere ! Curare ed ottimizzare le condizione di stabulazione valutando le necessità e i bisogni degli animali (igiene, spazi, relazioni sociali) ! Ridurre dolore e sofferenza durante le pratiche sperimentali (anestesia, eutanasia, soppressione umana) ! Ottimizzare le tecniche ed i metodi di manipolazione (iniezioni, suture, operazioni, adiuvanti non invasivi) ! Sostituire a modelli animali con sviluppo neurologico superiore modelli animali con sviluppo neurologico inferiore 3R Agli inizi degli anni settanta, sulla spinta del celebre libro dell'utilitarista Peter Singer, Animal Liberation ! movimento per la liberazione degli animali, teso a contrastare il concetto di "specismo" posto alla base dei movimenti protezionistici del diciannovesimo secolo, riconobbe i non umani portatori di interessi (primo tra tutti quello a non soffrire), da tenere in equa considerazione rispetto agli analoghi umani. Il filosofo Tom Regan inizia le sue argomentazioni criticando l'utilitarismo e contrapponendovi la cosiddetta "teoria dei diritti“ degli animali come caso particolare dei diritti degli esseri Gli esseri umani e gli altri mammiferi di età superiore ad un anno sono umani. sicuramente soggetti-di-una-vita e di conseguenza possessori di quel valore intrinseco che li rende titolari di diritti inviolabili come quello alla vita e al benessere. È perciò eticamente inaccettabile sottoporre queste categorie ad esperimenti che possono loro provocare morte o sofferenza (1990) 6 06/03/14 Presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO il 15 ottobre 1978 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale PREMESSA Considerato che ogni animale ha dei diritti; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l' uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; Considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne minacciano; Considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro; Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali. SI PROCLAMA: Articolo 1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. La Dichiarazione indica una strada per il riconoscimento e la tutela dei diritti dell'animale considerato non solo in relazione al possesso, all'affetto o all'utile ecologico dell'uomo, ma come soggetto, individuo, portatore di interessi vitali, non dimenticando l'estensibilità del concetto di diritto giuridicamente inteso e riferendosi, quindi, al cosiddetto "diritto al benessere". animale non visto più come res, ma "titolare di diritti“. Si sviluppa una normativa che sembra tutelarlo in quanto individuo, rendendolo oggetto diretto delle relative previsioni; Es: le leggi sul randagismo e sulla protezione degli animali a fini sperimentali. 7 06/03/14 Normative in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici " Direttiva 86/609/CEE " Decreto Legislativo 116/92 e successive circolari applicative " Direttiva 2010/63/EU New " Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici New Direttiva 2010/63/EU sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici Articolo 1 : Oggetto e ambito di applicazione 1) La presente direttiva stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi. 3) La presente direttiva si applica ai seguenti animali: a) animali vertebrati vivi non umani, tra cui: i) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente; e ii) forme fetali di mammiferi a partire dall’ultimo terzo del loro normale sviluppo; b) cefalopodi vivi. 8 06/03/14 Direttiva 2010/63/EU benessere degli animali Articolo 4: Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento Gli animali utilizzati a fini sperimentali devono ricevere cure e terapie adeguate. Essi devono essere sistemati in gabbie di dimensioni sufficienti e in un ambiente adatto a ciascuna specie, secondo le norme di cui all'allegato III della direttiva. I metodi di soppressione devono limitare il dolore, la sofferenza e l'angoscia provati dagli animali. Solo il personale che possiede le competenze richieste può procedere alla soppressione degli animali nello stabilimento dell'allevatore, di un fornitore o di un utente secondo uno dei metodi di cui all'allegato IV della direttiva. Direttiva 2010/63/EU Articolo 5: Finalità delle procedure Decreto legislativo Articolo 5: Finalità delle procedure Non possono essere autorizzate le procedure : a)per la produzione e il controllo di materiale bellico, • la ricerca di base; • la ricerca traslazionale e applicata • la messa a punto, la produzione o le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi, ecc. • la protezione dell'ambiente naturale e della biodiversità; • l'istruzione superiore o la formazione professionale. b)per i test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali, c)per la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali, d)per le ricerche sugli xenotrapianti di cui all'articolo 3, e)per le ricerche sulle sostanze d'abuso, f)nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria nonch é dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari 9 06/03/14 Direttiva 2010/63/EU specie animali Articolo 8 : Primati non umani L'uso di primati non umani è soggetto a restrizioni e il ricorso scimmie antropomorfe (scimpanzé, bonobo, gorilla e oranghi) è vietato. Le scimmie antropomorfe possono essere utilizzate solo in casi eccezionali per garantire la sopravvivenza della specie o, in caso di comparsa improvvisa di un'affezione potenzialmente letale o debilitante per gli esseri umani. Direttiva 2010/63/EU specie animali Articolo 9 : Animali prelevati allo stato selvatico Articolo 11 : Animali randagi e selvatici delle specie domestiche Utilizzo in deroga: a) per studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce per l’ambiente o la salute umana o animale; b) necessità scientifica per raggiungere lo scopo della procedura 10 06/03/14 Decreto legislativo ARTICOLO 10: Animali utilizzati nelle procedure 5. E' vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalità di cui al presente decreto. Direttiva 2010/63/EU procedure Articolo 12: Procedure Le sole procedure autorizzate sono quelle che sono state ammesse nel quadro del progetto. Articolo 13: Scelta dei metodi 2) Nella scelta della procedura, sono selezionate quelle che rispondono in maggior misura ai seguenti requisiti: a) usano il minor numero possibile di animali; b) prevedono l’utilizzo di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o danno prolungato; c) causano il meno possibile di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti 11 06/03/14 Direttiva 2010/63/EU procedure Articolo 15: Classificazione della gravità delle procedure Sono classificate secondo il loro grado di gravità, conformemente all'allegato VIII della direttiva. Devono essere eseguite sotto anestesia o utilizzando un altro metodo (analgesici, ecc.), a meno che non sia giudicato inappropriato o se l'anestesia è considerata più traumatica per l'animale della procedura stessa (Articolo 14: Anestesia) Direttiva 2010/63/EU procedure Articolo 16: Riutilizzo Il riutilizzo di un animale è un mezzo per ridurre il numero totale di animali da laboratorio. Qualsiasi riutilizzo di un animale in una nuova procedura è regolamentato. Prima di riutilizzare un animale, si deve tenere conto della gravità delle procedure combinate, della salute dell'animale e del parere del veterinario. 12 06/03/14 Direttiva 2010/63/EU procedure Articolo 17: Fine della procedura Al termine di una procedura, il veterinario o una persona competente decide se l'animale può essere mantenuto in vita. Gli animali tenuti in vita ricevono cure adeguate e una sistemazione adeguata come definite all'allegato III. Direttiva 2010/63/EU procedure Articolo 19: Liberazione e reinserimento degli animali animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure possono reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie se lo stato di salute dell’animale lo permetta, non vi sia pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l’ambiente 13 06/03/14 Direttiva 2010/63/EU autorizzazioni Articoli 20-22: Autorizzazione, sospensione-revoca, requisiti Gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori, e i rispettivi stabilimenti, devono essere autorizzati dall'autorità competente e registrati presso la stessa. Gli stabilimenti autorizzati devono disporre di impianti ed attrezzature adeguate alle specie ospitate e allo svolgimento delle procedure laddove siano condotte in tali siti. Direttiva 2010/63/EU autorizzazioni Articoli 30-32: Registri – informazione - identificazione Ciascun animale introdotto in uno stabilimento deve essere contrassegnato con un marchio di identificazione e consegnato nel registro contenente le informazioni sugli animali (numero, specie, origine, data di vendita o di acquisto, ecc.). Tale registro è conservato per almeno cinque anni e messo a disposizione del pubblico. Inoltre, ciascun cane, gatto o primate non umano deve avere un fascicolo personale contenente informazioni utili sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale dell'animale in questione e sui progetti nei quali è utilizzato. 14 06/03/14 Direttiva 2010/63/EU ispezioni Articoli 34-35: Ispezioni - controlli L'autorità competente procede all'ispezione periodica di tutti gli allevatori, fornitori e utilizzatori, compresi i loro stabilimenti, al fine di verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. La frequenza delle ispezioni è determinata dai rischi di ciascuno stabilimento. Tuttavia almeno un terzo degli stabilimenti di utilizzatori sono controllati ogni anno e un numero adeguato di ispezioni sono effettuate senza preavviso. Gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono ispezionati almeno una volta all'anno. Direttiva 2010/63/EU progetti Articoli 36-41: Requisiti relativi ai progetti L'uso di animali a fini sperimentali è consentito nei casi in cui non esiste un metodo alternativo soddisfacente in conformità con il principio che prevede la sostituzione, la riduzione o il perfezionamento delle sperimentazioni sugli animali. 15 06/03/14 Direttiva 2010/63/EU progetti Articoli 36-41: Requisiti relativi ai progetti I progetti che richiedono esperimenti sugli animali sono valutati dall'autorità competente. Nessun progetto può avere inizio prima di aver ricevuto una valutazione favorevole da parte dell'autorità competente. Tale valutazione deve dimostrare che l'uso di animali è giustificato, e che i benefici previsti superano i danni causati agli animali. Direttiva 2010/63/EU Decreto legislativo Articolo 49: Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici Articolo 38: Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici 1. Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici. a)un rappresentante del Ministero ; b)due rappresentanti della facoltà di medicina veterinaria ; c)due rappresentanti delle facoltà di altre discipline scientifiche ; d)un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità ; e)un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche ; f)un rappresentante del Centro di Referenza per i metodi alternativi benessere e cura degli animali da laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 16 06/03/14 17