ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO LA TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI IN AMBITO SANITARIO Aspetti deontologici e legali Sala conferenze BANCA POPOLARE DI SONDRIO Succursale di Lecco - via G.Previati sabato 21 novembre 2009 - ore 8,30 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO Il Medico tra Segreto professionale e Privacy a cura di MARCO PERELLI ERCOLINI Un mio collegiale saluto a tutti i Colleghi presenti mpe 2009 IL SEGRETO PROFESSIONALE, ASSOLUTO E INDEROGABILE NELLA SUA SACRALITA’ GIA’ NEL GIURAMENTO DI IPPOCRATE (460-355 a.C.) E NELLA PREGHIERA DI MOSE’ MAIMONIDE (1135-1204) , RAPPRESENTA ANCHE NEGLI ORIENTAMENTI MODERNI UN FONDAMENTALE OBBLIGO SIA DEONTOLOGICO CHE GIURIDICO (la violazione del segreto professionale è penalmente sanzionata dall’articolo 622 del c.p.) mpe 2009 IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE … DI TUTTO CIO’ CHE VEDRO’ O INTENDERO’ NELLA VITA COMUNE, DURANTE L’ESERCIZIO DELLA MIA PROFESSIONE O ANCHE AL DI FUORI DI ESSO, TACERO’ QUANTO NON E’ NECESSARIO SIA RESO NOTO, CONSIDERANDO IN SIMILI CASI LA DISCREZIONE COME UN DOVERE … mpe 2009 CODICE DI DENTOLOGIA MEDICA articoli 10 - 11 e 12 L’INFORMAZIONE AI CONGIUNTI E’ AMMESSA SOLO QUANDO IL PAZIENTE LO CONSENTE SI PUO’ VENIR MENO AL SEGRETO PROFESSIONALE QUANDO E’ IN GRAVE PERICOLO LA SALUTE O LA VITA DI TERZI QUANDO V’E’ UNA IMPOSIZIONE DI LEGGE mpe 2009 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 34 L’ informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente. Il medico potrà valutare, segnatamente in rapporto colla reattività del paziente, la opportunità di non rivelare al malato o di attenuare una prognosi grave e infausta nel qual caso essa potrà essere comunicata ai congiunti -unicamente- colla autorizzazione dell’ interessato. In caso di ricovero il medico deve chiedere preventivamente al paziente a quali persone può dare informazioni. mpe 2009 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA TRA GLI OBBLIGHI PROPRI DEL MEDICO: il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione nonché sulle prestazioni effettuate il medico deve tutelare la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i pazienti nella compilazione di ogni atto deve garantire trasmissione la la tutela della segretezza anche nella collaborazione alla costituzione di banche di dati deve assicurarsi della tutela della riservatezza mpe 2009 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA IN PARTICOLARE VA RICORDATO: la morte del paziente nonesime il medico dall’obbligo del segreto il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale la cancellazione dall’albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del segreto professionale mpe 2009 C.P. art.622 VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE - Rivelazione di segreto professionale – Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro. mpe 2005 C.P. art.326 VIOLAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. mpe 2005 DEONTOLOGIA E LEGGE A TUTELA DELLA PRIVACY DEI PAZIENTI mpe 2009 LA LEGGE SULLA PRIVACY E’ UNA LEGGE A CASCATA - ha il pregio di individuare i veri responsabili Il titolare che è il vero responsabile, cioè colui che risponde per la mancata adozione delle misure di sicurezza, la scarica al responsabile che a sua volta la scarica agli incaricati mpe 2009 DECRETO LEGISLATIVO 196 articolo 4 f) “titolare” la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati ivi compreso il profilo della sicurezza g) “responsabile” la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare di dati personali h) “incaricati” le persona fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile mpe 2005 Chiunque tratti i dati deve • essere trasparente con gli interessati -rispetto della trasparenza- • adeguare i propri comportamenti al principio della correttezza -rispetto della correttezza• fare in maniera sicura -rispetto della sicurezzampe 2005 Perché il medico acquisisca la titolarità del trattamento i singoli pazienti debbono dare l’autorizzazione alla raccolta e al trattamenti dei propri dati sensibili. Attenzione a non confondere il consenso informato all’atto medico con quello al trattamento dei dati sensibili per la protezione della riservatezza mpe 2005 CONSENSO TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO CAPO I - PRINCIPI GENERALI Art. 75. Ambito applicativo 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario. Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività. mpe 2004 fac simile come parte integrante della Cartella Clinica Ospedaliera mpe 1997 IN ASSENZA DI CONSENSO Accesso ai dati sanitari da parte di Medici • nei casi eccezionali di emergenza sanitaria • nei casi di rischio grave per la salute del paziente • nei casi di impossibilità prestare il consenso del paziente a mpe 2005 Attenzione ! In caso di custodia e conservazione di dati sensibili vanno adottate misure per la tutela della segretezza mpe 2009 TUTELA DELLA SEGRETEZZA Le schede cliniche debbono essere custodite in uno schedario dotato di serratura se ai locali accedono persone diverse dal medico titolare (anche solo l’addetto alle pulizie o i parenti del medico). La chiave deve essere custodita dal medico. Qualora il medico si avvalga della collaborazione di personale di segreteria o di sostituti, questi debbono essere autorizzati per iscritto, specificando per quali competenze sono autorizzati a consultare le cartelle. L’autorizzazione deve essere conservata e deve essere disponibile in studio per eventuali controlli. L’autorizzazione non deve essere timbrata alla posta o autenticata dal notaio e neppure spedita al garante. L’autorizzazione deve essere rinnovata tutte le volte che viene cambiato il personale. mpe 2005 TUTELA DELLA SEGRETEZZA Il medico che usa cartelle cliniche informatizzate su computer collegati ad una rete locale deve prevedere un salvataggio periodico dei dati, deve installare un software antivirus aggiornato almeno ogni tre mesi, deve prevedere una parola chiave diversa per ogni persona autorizzata a collegarsi alla rete (colleghi, segretarie, infermieri, ecc.). mpe 2005 TUTELA DELLA SEGRETEZZA Entro il 31 marzo di ogni anno va redatto il documento programmatico per la protezione dei dati sensibili. Il documento deve prendere in rassegna lo stato delle misure di sicurezza adottate. In particolare: • debbono essere elencati i dati personali gestiti • l’organizzazione del personale che si occupa dei dati con descrizione dei compiti e delle responsabilità dei vari addetti • l’analisi dei rischi che possono mettere in pericolo l’integrità e la riservatezza delle informazioni mpe 2005 INFORMATIZZAZIONE L’informatizzazione della Cartella o della Scheda clinica non è una innovazione banale e priva di rischi. Infatti deve essere garantita: • la identificazione del compilatore • la sicurezza contro le manomissioni • la tutela alle intromissioni • la tutela alla segretezza mpe 2005 mpe 2008 MISURE MINIME DI SICUREZZA - 1 Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici mpe 2005 MISURE MINIME DI SICUREZZA - 2 e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari mpe 2005 Chi potrebbe avere interesse ai dati sanitari ? ACCESSO Coniuge o partner Familiari Datore di lavoro Colleghi di lavoro Concorrenti Organi di stampa Società di assicurazione Società farmaceutiche Società di vendita Criminali Troyan e spyware DANNEGGIAMENTO Virus Hackers Lamers mpe 2005 DIRITTO DI ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA La cartella clinica può essere rilasciata: • al diretto interessato • al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o incapace • a persona fornita di delega • all’Autorità giudiziaria • agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.) • al S.S.N. • agli eredi legittimi con riserva per determinate notizie • per raccolte epidemiologiche scientifico-statistico purché sia mantenuto l’anonimato La cartella clinica non può essere rilasciata: • a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti) • al altri medici senza la autorizzazione del paziente • ai patronati • ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitario mpe 2005 -1- Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] - 9 novembre 2005 Le misure organizzative in esame devono essere adottate per espresso obbligo di legge da tutti gli organismi sanitari, sia pubblici (es. aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere), sia privati (es. case di cura). Sono tenuti alla loro adozione anche i servizi e le strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o aventi competenza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro (es. osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro). I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché, deve ritenersi, anche i medici specialisti operanti in studi medici privati, non sono invece destinatari dell'obbligo di adottare dette misure, che riguardano l'organizzazione di strutture. mpe 2005 -2- Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] - 9 novembre 2005 Riservatezza nei colloqui Distanze di cortesia Notizie al pronto soccorso Notizie sui reparti Liste di pazienti Chiamate in sale d'attesa Informazioni sullo stato di salute Ritiro delle analisi mpe 2005 Newsletter - 25 novembre 2008 Cartelle cliniche dei defunti accessibili ai familiari I dati contenuti all'interno delle cartelle cliniche dei defunti e di eventuali verbali dell' autopsia devono essere accessibili ai familiari. Lo ha stabilito il Garante accogliendo il ricorso di un uomo che, a seguito dell'improvvisa scomparsa della sorella, aveva più volte richiesto all'azienda ospedaliera presso la quale era deceduta, la comunicazione dei dati personali contenuti in una cartella clinica e nel verbale dell'autopsia. L'ospedale aveva inizialmente chiesto all'interessato, richiamando il Codice in materia di protezione dei dati personali, di chiarire le ragioni che giustificavano la visione della cartella clinica della sorella. L'uomo aveva risposto di ritenere la propria richiesta motivata, oltre che da questioni di affetto familiare, da esigenze di tutela della propria salute: la conoscenza di un'eventuale origine ereditaria o genetica del male che aveva colpito la sorella avrebbe potuto consentirgli eventuali rimedi preventivi. Anche davanti a tali motivazioni l'ospedale continuava, tuttavia, ad opporsi alle richieste dell'uomo. Nella propria decisione del Garante ribadisce che il Codice tutela l'interesse dei familiari ad accedere alle documentazioni contenenti i dati personali di persone decedute. Il provvedimento chiarisce anche che la norma, sulla base della quale l'ospedale fondava il proprio diniego alle richieste dell'uomo, disciplina la richiesta di accesso ai dati personali di un defunto da parte di una persona diversa dall'interessato (o comunque non legittimata all'accesso in quanto familiare). Il Garante ha perciò ordinato all'azienda ospedaliera di fornire riscontro alle richieste dell'interessato entro un termine stabilito. mpe 2009 Newsletter – 30 ottobre 2009 Cartella clinica anche al convivente Il convivente ha diritto alla copia della cartelle clinica L’accesso previsto dalla legge sulla privacy non è limitato ai parenti o al coniuge. Né il dissenso dei parenti blocca il diritto del convivente alla cartella clinica. Infatti l’articolo 9 comma 3 del Dlgs 196/2004 riconosce il diritto ad accedere ai dati personali delle persona defunte a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Garante privacy provvedimento del 17 settembre 2009 in newsletter n. 330 del 30 ottobre 2009 mpe 2009 Però come si può conciliare il diritto alla privacy col diritto al nome (art. 6 codice civile - ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, espressione dell’ identità personale, elemento saliente della rappresentatività sociale di ogni persona). Il diritto al nome ricade dell’ambito dei diritti assoluti di personalità, di matrice costituzionale (art. 22 Cost.) mpe 2005 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO Il Medico tra Segreto professionale e Privacy