CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ
DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Effetti giuridici e criticità processuali
tributarie
CONVEGNO
AVELLINO - 2 aprile 2014
Relatore: Flavia Silla
1
Per gentile concessione del relatore dott.ssa Flavia Silla
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI
• Art. 2495 c.c.
«1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori
devono chiedere la cancellazione della società dal
Registro delle Imprese.
2. (omissis.)»
ADEMPIMENTI
• Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, il
procedimento di liquidazione si conclude con la
cancellazione della società dal Registro delle Imprese
• Nello specifico, ai sensi dell’art. 2495, comma 1 c.c. i
liquidatori, ed in caso di inerzia, l’organo di
controllo, devono chiedere la cancellazione della
società dal Registro sopra indicato
• A tal fine va compilato e successivamente inviato a
quest’ultimo per via telematica il modello S3
ADEMPIMENTI
• In mancanza di termini previsti dalla normativa, in
dottrina si ritiene che l’istanza debba essere
presentata dopo 3 mesi dal deposito del bilancio
finale di liquidazione; in questo caso si deve allegare
un certificato attestante l’assenza di opposizione da
parte dei singoli soci al bilancio ( cosiddetto certificato
di non opposizione)
• In sostituzione di tale certificato
e prima della
scadenza sopra detta può essere presentata una
quietanza da cui risulti che tutti i soci hanno ricevuto
il dovuto e che non hanno più nulla da pretendere da
parte della società
CONTROLLO DA PARTE DELL’UFFICIO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE
• Prima di procedere alla cancellazione della società, il
Registro delle Imprese deve comunque controllare il
procedimento liquidatorio della società
• Si tratta di un controllo di legalità, non essendo
consentito un controllo di merito circa:
- i criteri e le modalità adottati dall’assemblea per lo
svolgimento della liquidazione
- la scelta dei liquidatori
- le risultanze del bilancio finale di liquidazione
CONTROLLO DA PARTE DELL’UFFICIO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE
• In tale ottica, si segnala che il Registro delle Imprese ha
rifiutato di procedere alla cancellazione nelle seguenti
fattispecie:
a) in assenza del procedimento di liquidazione che è
obbligatorio per le società di capitali (Trib. Cassino 5
ottobre 1987 e 20 luglio 1988, Trib. Bolzano 17 giugno
2011)
b) per mancato deposito o approvazione del bilancio finale
di liquidazione (Trib. Ascoli Piceno 11 settembre 1981 e
Trib. Sanremo 6 luglio 1982)
CONTROLLO DA PARTE DELL’UFFICIO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE
•
Una volta che il controllo abbia avuto esito positivo,
l’Ufficio del Registro delle Imprese rilascia una
ricevuta di avvenuta cancellazione
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI
• Art. 2495 c.c.
«1. (omissis.)
2. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la
cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di
questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla
cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede
della società»
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI
• A seguito della cancellazione, la società si estingue
• L’estinzione si verifica immediatamente e a
prescindere dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad
essa facenti capo: ciò significa che la società viene
meno anche in presenza di crediti insoddisfatti o di
altri rapporti non definiti che potrebbero causare
sopravvenienze
attive
o
passive
dopo
la
cancellazione della società stessa
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI
• Le conseguenze evidenziate sono collegate alla novità
introdotta dalla riforma del diritto societario del 2003 e
precisamente all’inserimento nel corpo del secondo
comma dell’art. 2495 c.c. dell’inciso «Ferma restando
l’estinzione della società(…)»
• In precedenza, la giurisprudenza escludeva, in
presenza di rapporti pendenti attivi o passivi, che la
società potesse ritenersi estinta, nonostante la
cancellazione dal Registro delle Imprese
• L’interpretazione era a tal punto consolidata tanto da
costituire vero e proprio «diritto vivente»
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI
• Il secondo comma dell’attuale norma, nell’inserire, come
si diceva, l’inciso iniziale ha sancito a chiare lettere
l’efficacia costitutiva della cancellazione
• In tal senso ha concluso buona parte della
giurisprudenza intervenuta successivamente alla
riforma di diritto societario ed, in particolare, le
sentenze a Sezioni Unite della Cassazione 22
febbraio 2010 nn. 4060, 4061 e 4062
• Da ultimo, sempre a Sezioni unite, Cass. 12 marzo
2013 n. 6071 ha ribadito i concetti già espressi nelle
precedenti pronunce a Sezioni Unite
CANCELLAZIONE: EFFETTI
• E’ opportuno comunque segnalare che sul punto il
legislatore da tempo riteneva di fare chiarezza; per
anni, tuttavia, tale esigenza si era espressa solo come
proposito senza che si procedesse ad una definitiva
presa di posizione
• Non va dimenticato, infatti, che il codice civile del 1942,
all’epoca vigente, prevedeva con l’art. 2456 che «Dopo
la cancellazione della società i creditori sociali non
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti
dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei
confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da colpa di questi»
CANCELLAZIONE: EFFETTI
• Tale disposizione, fino al 31 dicembre 2003, aveva dato
luogo ad un dibattito molto vivace tra due indirizzi
opposti: quello dell’efficacia dichiarativa e quello
dell’efficacia costitutiva della cancellazione della
società dal Registro delle Imprese
CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO
DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA
• Secondo la prima tesi, si riteneva che la società,
nonostante la chiusura della liquidazione e
l’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese,
dovesse considerarsi ancora esistente fino al
momento dell’intera ed effettiva definizione di tutti i
rapporti giuridici sostanziali, attivi e passivi e di
quelli processuali che alla stessa si riferivano
CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO
DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA
• In altre parole, l’estinzione della società poteva
configurarsi solo all’esito di un procedimento che
aveva inizio con lo scioglimento della società e che
presentava la fase essenziale e inderogabile della
liquidazione effettiva di tutti i rapporti che facevano
capo alla società
• Se così era, la cancellazione della società dal
Registro delle Imprese determinava
non la
cessazione della società, ma solo una presunzione
di cessazione di tutti i rapporti sociali
CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO
DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA
• Le conseguenze pratiche di questa tesi erano di
notevole rilievo perché consentivano di fornire
un’adeguata soluzione a rilevanti questioni operative
• Innanzitutto, la giurisprudenza, nell’ottica di una
piena tutela dei creditori, assoggettava a fallimento
le società cancellate anche oltre l’anno dalla
cancellazione formale dal Registro dalle Imprese
previsto dall’art. 10 L.Fall.
• Il giorno di decorrenza del termine annuale faceva
infatti riferimento al giorno di definizione di tutti i
rapporti giuridici pendenti ( sia attivi che passivi); in
tal modo si allungava il tempo per poter dichiarare il
fallimento
CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO
DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA
• L’attività dei creditori era poi facilitata perché si mantenevano
separati due diversi patrimoni e cioè quello della società
e quello dei soci
• Ed infatti i creditori sociali per soddisfare le proprie ragioni
non dovevano necessariamente agire nei riguardi di una
pluralità di soggetti (liquidatori e soci), ma potevano agire
direttamente nei riguardi di una società riviviscente; in
ogni caso i creditori sociali potevano conservare un titolo
di preferenza rispetto ai creditori personali dei soci
• Solo i primi conservavano infatti il diritto di soddisfarsi sul
patrimonio della società in via prioritaria rispetto ai
secondi
CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO
DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA
• Quanto poi alle sopravvenienze attive, l’indirizzo
dell’efficacia dichiarativa riteneva che di queste
fosse titolare la società: tale ente poteva, quindi,
disporne tramite i liquidatori che non erano in
realtà cessati dalla carica
CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO
DELL’EFFICACIA COSTITUTIVA
•
Alla tesi consolidatissima della giurisprudenza ( quella
dell’efficacia dichiarativa della cancellazione) si contrapponeva
peraltro l’orientamento prevalente della dottrina per la quale
la cancellazione dal Registro delle Imprese aveva invece
natura costitutiva
• In particolare, a quest’ultimo indirizzo si accedeva sulla base di
due esigenze:
- quella di porre comunque un limite temporale alla
dichiarazione di fallimento delle società iscritte al Registro delle
Imprese che, in base all’indirizzo giurisprudenziale di natura
dichiarativa, potevano essere assoggettate al fallimento anche
oltre l’anno dalla cancellazione formale da quest’ultimo
CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO
DELL’EFFICACIA COSTITUTIVA
- quella di certezza giuridica che veniva sempre messa
in discussione a causa della teoria dell’efficacia
dichiarativa della cancellazione
• Secondo la tesi dell’efficacia costitutiva, dunque, si
riteneva che, una volta cancellata dal Registro delle
Imprese, la società doveva considerarsi a tutti gli
effetti estinta senza poter essere rivitalizzata in
alcun modo
L’ ART. 2495 C.C.
NELL’INTERPRETAZIONE DOTTRINARIA
• Come si diceva, la riforma societaria, pur lasciando
sostanzialmente invariata la regola dell’art. 2456 c.c., ha
aggiunto
l’inciso
sopradetto:
«Ferma
restando
l’estinzione della società»
• E tale inciso è stato interpretato dalla dottrina come
definitivo avallo da parte del legislatore della tesi
dell’efficacia costitutiva della cancellazione;
ne è
derivato che la cancellazione dal Registro delle
Imprese è venuta ad assumere la stessa natura ( e
cioè costitutiva) che da sempre ha l’iscrizione della
società di capitali al Registro delle Imprese
L’ART. 2495 C.C.
NELL’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA
• L’introduzione nel codice civile dell’art. 2495 in luogo del
«vecchio» art. 2456 ha condotto la giurisprudenza a
modificare nel tempo il proprio precedente e consolidato
orientamento
• Il ripensamento è culminato nelle tre pronunce della
Cassazione a Sezioni Unite del 2010 (sentenze nn.
4060, 4061 e 4062).
• Il giudice di legittimità ha dunque affermato il principio
secondo cui la cancellazione della società dal
Registro delle Imprese determina l’estinzione
dell’ente a prescindere dall’esistenza di creditori
insoddisfatti o di rapporti giuridici ancora da definire
DOMANDA DEI CREDITORI CONTRO SOCI E LIQUIDATORI
• Con riferimento alla possibilità di recupero del credito da parte
dei creditori sociali, è bene ancora segnalare che, ai sensi
dell’ultimo periodo dell’art 2495 comma 2, c.c., la loro
domanda non è più esercitabile nei riguardi della società
• Andrà dunque proposta verso i soci e i liquidatori a
seconda dei casi; se fosse proposta entro un anno dalla
cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede
societaria
• Sul punto, la dottrina ha evidenziato la singolarità della
disposizione, tenuto conto che probabilmente presso la sede
sociale dopo l’estinzione della società non ci sarà nessun
soggetto atto a ricevere la notifica della domanda dei creditori
per conto dei soci o dei liquidatori
DOMANDA DEI CREDITORI CONTRO SOCI E LIQUIDATORI
• La notifica potrà dunque essere effettuata solo nelle
forme prescritte nei casi di irreperibilità o di rifiuto
di ricezione
• Ne consegue che i destinatari difficilmente verranno a
conoscenza del giudizio instaurato; in tale prospettiva
più di taluno ha posto quindi in dubbio la legittimità
costituzionale della disposizione sopra indicata per
violazione del diritto di difesa
EFFETTI DEL NUOVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE
(EFFICACIA COSTITUTIVA)
•
Adottando il nuovo indirizzo, la giurisprudenza, ad
esempio, è giunta alle seguenti conclusioni:
a) il liquidatore di una società cancellata non è legittimato
a proporre o a contrastare un’impugnazione e quindi
il relativo ricorso deve ritenersi inammissibile e ciò
perché la cancellazione della società determina
l’estinzione e l’inesistenza del relativo soggetto giuridico
(tra le altre, Cass. 5 novembre 2010, n. 22548)
EFFETTI DEL NUOVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE
(EFFICACIA COSTITUTIVA)
b) il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in nome e
per conto di una società cancellata deve ritenersi nullo
in quanto richiesto da un soggetto giuridico che non esiste
più; è nulla anche la procura alle liti rilasciata dal
liquidatore di una società cancellata dal Registro delle
Imprese (Trib. Lodi 5 dicembre 2012)
c) è ritenuta improcedibile l’azione esecutiva avanzata
da una società cancellata dal Registro delle Imprese (Trib.
Milano 17 maggio 2010)
EFFETTI DEL NUOVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE
(EFFICACIA COSTITUTIVA)
d) un’azione risarcitoria avanzata nei riguardi di una società
cancellata dal Registro delle Imprese deve ritenersi
inammissibile perché promossa verso un soggetto giuridico
inesistente (Trib. Piacenza 14 aprile 2011)
e) deve essere dichiarata inammissibile l’azione giudiziaria
intrapresa dalla, o esercitata contro la, società estinta a
seguito di cancellazione dal Registro delle imprese. Se
l’estinzione interviene in pendenza di giudizio, quest’ultimo
si interrompe e può essere riassunto da parte o nei riguardi
dei soci (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 12 marzo 2013 n. 6070)
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
• È bene sul punto segnalare che anche la
giurisprudenza tributaria si è allineata a questi
principi tanto da dichiarare inammissibile il ricorso
in appello che era stato notificato all’ex liquidatore di
una società estinta (Comm. Trib. Reg. Piemonte, sez. I,
16 marzo 2011, n. 40, Comm. Trib. Prov. Lombardia
Milano, sez. III, 14 marzo 2011, Comm. Trib. Prov. Sicilia
Caltanissetta, sez. I, 11 gennaio 2011, n. 22)
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
• I giudici tributari intervenuti in materia hanno infatti
precisato che:
a) è illegittima la notifica dell’accertamento all’ex
liquidatore di una società di capitali ormai estinta;
b) l’atto deve invece essere notificato ai soci che
abbiano ricevuto l’attivo distribuito a conclusione
della fase di liquidazione;
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
c) il ruolo e la cartella di pagamento emessi contro un
soggetto non più esistente – società di capitali
cancellata dal Registro delle Imprese – devono essere
dichiarati nulli dovendo i creditori sociali far valere le
proprie ragioni nei confronti dei soci nei limiti dell’attivo
distribuito in base al bilancio finale di liquidazione
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
• Si segnala ancora che, a causa dell’estinzione in modo
irreversibile della società di persone e della società di
capitali cancellate dal Registro delle Imprese, le
eventuali ragioni di credito dell’amministrazione
finanziaria o di altri terzi nei confronti della società
estinta possono essere vantate solo nei riguardi dei
soci e/o dei liquidatori
• In tale ottica, la relativa domanda o l’eventuale atto
amministrativo
(ad
esempio,
l’avviso
di
accertamento) può essere notificato, se proposto
nei riguardi dei soci e/o dei liquidatori entro l’anno
dalla cancellazione, presso l’ultima sede della
società
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
• Si fa
presente che nulla dice la normativa circa
l’intestazione dell’atto da notificare ai soci e ai
liquidatori; con riferimento all’avviso di accertamento
riferito ai debiti tributari della società estinta, la dottrina
ritiene peraltro che, dopo la cancellazione della
società dal Registro delle Imprese, l’atto debba, non
solo, essere notificato ai soci, ma anche essere a
loro intestato
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
• Nello specifico, i soci di società di capitali e gli
accomandanti di s.a.s. rispondono dei debiti tributari
della società estinta rispettivamente nei limiti del
residuo attivo loro ripartito in base al bilancio finale di
liquidazione ai sensi dell’art. 2495, comma 2 c.c. e nei
limiti della quota di liquidazione in base all’art. 2324 c.c.
• Le limitazioni sopra indicate non operano nei
confronti dei soci accomandatari (art. 2324 c.c.) e di
quelli di una società in nome collettivo (art. 2312 c.c.)
che rispondono
per
le obbligazioni
sociali
solidalmente e illimitatamente
con il proprio
patrimonio personale
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
• I liquidatori di società di capitali e di persone
rispondono invece dei debiti tributari solo se
abbiano adottato una condotta colposa o dolosa e il
mancato pagamento di tali debiti sia conseguenza
di quest’ultima
• Rimane comunque a carico dell’amministrazione
finanziaria l’onere di provare che una quota
dell’attivo di liquidazione sia stata effettivamente
riscossa dal socio accertato (Cass. 21 aprile 2008, n.
10276)
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
• Entro trenta giorni dall’ultimazione delle operazioni di
liquidazione, i liquidatori devono comunicare
all’Agenzia delle Entrate competente la cessazione di
attività richiedendo la cancellazione e la chiusura
della partita Iva
• Dopo aver compiuto la liquidazione, la distribuzione
dell’attivo ovvero il deposito delle somme non riscosse, i
liquidatori devono depositare i libri sociali presso
l’ufficio del Registro delle Imprese che li conserva
per dieci anni (art. 2496 c.c.)
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
• È dubbio se per «libri sociali» previsti dalla normativa
quali oggetto del deposito si intendano anche i libri
contabili veri e propri; in ogni caso, i libri e le altre
scritture contabili diversi da quelli oggetto di deposito
devono essere conservati dai liquidatori (o da altra
persona indicata dai soci) per 10 anni dalla
cancellazione della società
• Va peraltro ricordato che tale disposizione è in larga
parte inattuata per mancanza di spazio: molti uffici del
Registro delle Imprese chiedono dunque solo un elenco
dei libri della società estinta con l’indicazione del
soggetto presso il quale sono conservati
RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI SOCI
•
Controversa è stata, fino alla sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 6071 del 12 marzo 2013,
l’individuazione del titolo in base al quale i singoli
soci succedono nelle obbligazioni della società
ormai estinta
CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071
• Dopo le molte incertezze, la Cassazione con la
sentenza a Sezioni Unite n. 6071/2013 ha identificato
nei soci i successori della società estinta sia sotto il
profilo sostanziale che sotto quello processuale
• Ribadendo il principio che la cancellazione dal registro
delle imprese dà luogo all’estinzione dell’ente, i giudici di
legittimità hanno infatti affermato che, a seguito della
suddetta cancellazione si determina un fenomeno
successorio sia in merito ai rapporti giuridici passivi,
che a quelli attivi che, infine, a quelli processuali
CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071
• Sotto il profilo passivo, dunque, tale fenomeno di tipo
successorio - sia pure sui generis - fa sì che le
obbligazioni gravanti sulla società estinta si
trasferiscano in capo ai soci, i quali, se sono soci di
una società di capitali, ne rispondono nei limiti di
quanto riscosso a seguito della liquidazione
• La ratio dell’art. 2495 c.c. per le società di capitali
andrebbe infatti riscontrata proprio nella volontà di
impedire che la società debitrice con la propria
cancellazione possa impedire al creditore di far
valere il proprio diritto di credito
CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071
• Se così non fosse, la società debitrice disporrebbe
unilateralmente del diritto altrui, tanto più se si pensa che
non è consentito ai creditori sociali di proporre reclamo
contro il bilancio finale di liquidazione della società
stessa
• Tale risultato può pienamente essere raggiunto solo
riconoscendo, come afferma la Cassazione nella sentenza n.
6071/2023, che, una volta venuta meno la società ed
emerso «il sostrato personale che, in qualche misura, né
alla base», i soci divengano effettivi titolari dei debiti
sociali non liquidati, salvi i limiti di responsabilità previsti
dal modello della società di capitali
CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071
• Con il venir meno della «sovrastruttura societaria»,
anche la titolarità dei beni e dei diritti sociali residui
o sopravvenuti torna ad essere direttamente
imputabile a coloro che ne «costituivano il sostrato
personale» trasferendosi in capo ai soci, stante il
mancato riparto, in regime di contitolarità o di
comunione indivisa
CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071
• Anche sotto il profilo processuale si assiste ad una
qualificazione dei soci come successori della società,
tenuto conto che con la cancellazione, essendo estinta,
la società perde la legittimazione a stare in giudizio
• Supponendo che l’estinzione si verifichi in corso di
causa, la risposta fornita dalle Sezioni Unite non è
stata quella di cessazione della materia del contendere
(indicata da App. Napoli 28 maggio 2008), ovvero quella
di condizionare la possibilità di agire nei riguardi dei
soci proponendo ex novo la domanda con tutti gli
oneri e i rischi connessi (così come indicato da Trib.
Torino 17 maggio 2010)
CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071
• Indicazioni del genere, infatti avrebbero comportato un
ingiustificato sacrifico del diritto delle controparti
• L’aver invece riportato il caso in esame nell’ambito di un
fenomeno successorio consente dunque per la
Cassazione di poter applicare l’art. 110 c.p.c. per il
quale «quando la parte viene meno per morte o per
altra causa, il processo è proseguito dal successore
universale o in suo confronto»
• Più precisamente, in pendenza di giudizio l’estinzione
della società per avvenuta cancellazione interrompe
quest’ultimo ai sensi dell’art. 299 c.p.c. con
successiva riassunzione dello stesso da parte o
contro i soci
CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071
• Se, invece, l’estinzione si verifica tra un grado e
l’altro del giudizio, la sentenza pronunciata nei
riguardi della società estinta dovrà essere
impugnata da parte dei soci o nei riguardi dei soci
che sono succeduti alla medesima, considerati
«giusta parte» del procedimento
• Ne consegue che l’impugnazione
erroneamente
indirizzata alla società estinta
è da ritenersi
inammissibile, poiché manca nel soggetto indicato la
possibilità di assumere la veste di giusta parte del
giudizio
LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA
DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE
• La nuova formulazione dell’art. 2495 c.c. introdotta dalla
riforma di diritto societario ha dato origine ad un nuovo
punto di discussione tra gli interpreti
• In particolare, si tratta di stabilire se la cancellazione
dal Registro delle imprese debba ritenersi
irreversibile e definitiva ovvero se sussista ancora la
possibilità di far rivivere la società cancellata ed
estinta
LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA
DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE
• Una sentenza del Tribunale di Padova 2 marzo 2011
ha ritenuto, nello specifico, che gli effetti della
cancellazione non siano irreversibili e che quindi la
società possa tornare a rivivere sulla base del
procedimento del giudice del registro che dispone la
cancellazione della precedente cancellazione ai
sensi dell’art. 2191 c.c., fermo restando che la
cancellazione ha effetto costitutivo
LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA
DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE
• Alla base di tale provvedimento vi è il concetto che la
cancellazione presuppone una liquidazione effettivamente
valida ed effettivamente eseguita in modo tale che la sola
pendenza di un rapporto non definito minerebbe alla
radice il presupposto della validità della cancellazione,
facendola venir meno
• Secondo una certa giurisprudenza, infatti, la circostanza che
la società estinta abbia in realtà continuato ad operare –
e dunque ad esistere - pur dopo la cancellazione dal
Registro delle Imprese consentirebbe, tanto per la società
di persone che per quelle di capitali, di addivenire anche
d’ufficio
alla
«cancellazione
della
pregressa
cancellazione»
CANCELLAZIONE DELLA CANCELLAZIONE
ART. 1291 C.C.
• Si potrebbe allora procedere alla rimozione della
cancellazione dal Registro delle Imprese in base
all’art. 1291 c.c. con la conseguente presunzione che
la società non abbia mai cessato medio tempore di
operare e di esistere.
• Tale norma dispone quanto segue:
«Cancellazione d’ufficio. Se un’iscrizione è avvenuta
senza che esistano le condizioni richieste dalla legge,
il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina
con decreto la cancellazione.»
LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA
DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE
• In altre, parole, secondo alcuni, la liquidazione non
potrebbe essere considerata completata e quindi
l’eventuale cancellazione della società sarebbe
avvenuta in modo illegittimo fino a quando via siano
attività o passività note o ignote da realizzare e
liquidare
LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA
DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE
• Così, secondo il giudice di Padova, una volta rinvenuti
beni immobili in capo alla società cancellata, si
dovrebbe
procedere
alla
cancellazione
della
cancellazione in modo da dar luogo alla liquidazione
dei beni a mezzo del liquidatore ritornato nuovamente
in auge
• Come è stato giustamente evidenziato, un tale indirizzo
presenta però un rischio rilevante: finisce, cioè, per
attribuire al conservatore e al giudice del registro il potere
di effettuare una valutazione circa il merito dell’atto
depositato ( richiesta della cancellazione della
cancellazione), circostanza che è di per sé da escludere
L’ESCLUSIONE DELLA RIVIVISCENZA
DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE
•
La tesi dell’estinzione irreversibile della società è
stata successivamente ribadita dalla sentenza delle
Sezioni Unite dalla Cassazione n. 6071 del 12 marzo
2013; si è dunque posto fine ad ogni questione
• E’ ormai da ritenersi indiscutibilmente esclusa la
possibilità che la società possa essere considerata
di nuovo esistente o che possa in alcun modo
rivivere
LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
• La pronuncia ha
inoltre risolto la questione delle
sopravvenienze attive, non regolamentata dalla legge e che,
come si è visto, ha costituito il fondamento della possibile
riviviscenza della società cancellata dal registro delle
imprese
• In particolare, in merito ai residui attivi e alle sopravvenienze
attive, i giudici di legittimità hanno distinto:
- da un lato, le mere pretese (anche se azionate o azionabili in
giudizio, ma non corrispondenti con sicurezza ad un diritto o a
un bene definito nel patrimonio sociale) e i crediti illiquidi o
incerti al momento della cancellazione della società
LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
- dall’altro, i beni e i diritti che, se fossero stati conosciuti o
comunque non trascurati nella liquidazione, avrebbero potuto
essere considerati in sede di liquidazione
• Ebbene, in merito ai primi, solo «(…) un’attività ulteriore da
parte del liquidatore – per lo più consistente nell’esercizio o
nella coltivazione di un’apposita azione giudiziaria – avrebbe
potuto» rispettivamente definirle o renderli liquidi.
• Ne discende che la scelta del liquidatore di procedere alla
cancellazione della società, senza compiere l’ulteriore
attività giudiziale e stragiudiziale necessaria per qualificare
le pretese come diritti o per far accertare un credito e
renderlo liquido, assume il significato di rinuncia agli
stessi per procedere ad una più rapida conclusione della
liquidazione
LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
• Tale interpretazione non si riferisce invece ai beni e ai diritti
«che se fossero stati conosciuti o comunque non
trascurati
al tempo della liquidazione (…) sarebbero
stati suscettibili di ripartizione tra i soci ( al netto dei
debiti)»: una volta escluso che la loro sopravvenienza
possa impedire l’estinzione della società cancellata, sono
infatti soggetti ad un fenomeno successorio analogo a
quello che è alla base del subingresso dei soci nei debiti
sociali
• Con il venir meno della sovrastruttura societaria causata dalla
cancellazione al Registro delle Imprese, la titolarità dei beni
e dei diritti sociali si trasferisce, cioè, in capo ai soci
stessi in regime di contitolarità o di comunione indivisa
SOCIETA’ DI PERSONE: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
E ULTERIORI ADEMPIMENTI
• La cancellazione della società di persone deve
avvenire dopo la chiusura della liquidazione ovvero, se i
soci hanno deciso di omettere la fase di liquidazione
stessa, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento
• Sono legittimati a chiedere la cancellazione della società
dal Registro delle Imprese:
- in caso di scioglimento con liquidazione, i liquidatori dopo
che sono decorsi due mesi dalla comunicazione ai soci
del piano di riparto
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
E ULTERIORI ADEMPIMENTI
- in caso di scioglimento senza liquidazione, i sociamministratori, contestualmente all’iscrizione al Registro
delle Imprese dell’atto di scioglimento
• Occorre poi comunicare all’Agenzia delle Entrate
competente la cessazione dell’attività ai fini Iva
• Devono essere inoltre depositati presso il soggetto
designato dalla maggioranza dei soci i documenti e le
scritture contabili che non spettano ai singoli soci: tale
soggetto deve conservarli per dieci anni a decorrere
dalla cancellazione della società (art. 2312 c.c.)
SOCIETA’ DI PERSONE: EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE
• In via generale, la giurisprudenza è ormai
attestata sul principio che anche
la
cancellazione dal Registro delle Imprese di
una società di persone, pur avendo natura
dichiarativa, comporta comunque l’estinzione
della
società,
in
conseguenza
dell’applicazione analogica dell’art. 2495,
comma 2, c.c. (in tal senso cfr. Cass. S.U. 22
febbraio 2010, n. 4060, 4061 e 4062; Cass. 7
febbraio 2012 n. 1677, Cass. 23 luglio 2012, n.
12796 e Cass. S.U. 12 marzo 2013 n, 6071)
SOCIETA’ DI PERSONE:
EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE
Per superare infatti la presunzione di
estinzione delle società di persone non
basta il solo dato statico della pendenza di
rapporti non ancora definiti facenti capo alla
società: occorre invece un fatto dinamico e
cioè la prova che la società abbia
continuato in realtà ad operare pur dopo
la cancellazione dal Registro delle
Imprese
58
SOCIETA’ DI PERSONE: EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE
•
Più precisamente i giudici di legittimità nelle sentenze a Sezioni
Unite del 2010 hanno riconosciuto all’art. 2495, comma 2, c.c.
inserito nell’ambito della normativa prevista per le società di
capitali, un effetto espansivo che ha imposto «un ripensamento
della pregressa giurisprudenza anche per le società commerciali di
persone (…). Pertanto, anche per le società di persone, può
presumersi che la cancellazione della loro iscrizione dal
Registro delle Imprese comporti la fine della loro capacità e
soggettività limitata (…), consentendo quella interpretazione
costituzionalmente orientata delle norme da sempre sollecitata
dal giudice delle leggi e favorevole ad un identico trattamento
di tutti i creditori delle imprese individuali e collettive di
qualsiasi tipo».
SOCIETA’ DI PERSONE: EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE
• Nell’intento, dunque, di evitare differenze di regime a
seconda del tipo sociale e di soddisfare l’esigenza di
tutela e l’affidamento dei terzi, ne discende che i creditori
insoddisfatti di una società di persone possono agire
nei confronti della società solo fino al momento della
cancellazione;
successivamente,
a
causa
dell’intervenuta estinzione della stessa, i medesimi
creditori potranno agire o proseguire le azioni
proposte, a loro tempo, nei riguardi della società, nei
confronti dei soli soci e dei liquidatori se il mancato
pagamento è loro imputabile (art. 2312 c.c.)
SOCIETA’ DI PERSONE:EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE
• I soci illimitatamente e solidalmente responsabili
risponderanno con tutto il loro patrimonio e non nei
limiti del residuo attivo ripartito
• I principi suddetti valgono anche per i debiti tributari
• Con riferimento poi ai rapporti processuali e alle
sopravvenienze attive che emergessero dopo la
cancellazione della società di persone dal Registro delle
Imprese si applica quanto già indicato in precedenza
per le società di capitali
RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE
• Prevede la disposizione quanto segue:
«Ferma restando l’estinzione della società, dopo la
cancellazione i creditori non soddisfatti possono far valere i
loro crediti (….), e nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da colpa di questi. (…)»
CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ
DEI LIQUIDATORI
• In via unanime, si afferma da dottrina e giurisprudenza
che la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei
creditori rimasti insoddisfatti abbia natura di
responsabilità extracontrattuale
• A questa conclusione si giunge in base ad una doppia
argomentazione:
- da un lato, si evidenzia che manca un preesistente
vincolo obbligatorio tra creditore e liquidatore,
vincolo che, in via generale, rappresenta il presupposto
della responsabilità contrattuale
CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ
DEI LIQUIDATORI
- dall’altro, si segnala che l’art. 2489 c.c. stabilisce che
la responsabilità dei liquidatori «per i danni derivanti
dall’inosservanza» dei loro doveri «è disciplinata
secondo le norme in tema di responsabilità degli
amministratori»
• Ebbene, ai sensi dell’art. 2394 c.c. ( Responsabilità verso
i creditori sociali), la normativa sanziona gli amministratori
a titolo di responsabilità extracontrattuale quando non
osservano gli obblighi inerenti alla conservazione
dell’integrità del capitale sociale
CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ
DEI LIQUIDATORI
Ciò comporta che l’azione esperita da parte dei
creditori insoddisfatti nei confronti del liquidatore si
prescrive in cinque anni a far data dal giorno di
cancellazione della società dal Registro delle imprese.
CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ
DEI LIQUIDATORI
• L’esercizio di una valida azione nei riguardi del
liquidatore presuppone la presenza di due elementi:
- quello oggettivo rappresentato dal mancato pagamento
del credito
- quello soggettivo costituito dalla riconducibilità del
mancato pagamento alla condotta dolosa o colposa del
liquidatore
CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ
DEI LIQUIDATORI
• Dalla natura di responsabilità aquiliana della
responsabilità dei liquidatori discende che spetta al
creditore provare i fatti costituivi di tale
responsabilità e cioè di dimostrare:
a) la condotta colposa o dolosa del liquidatore
b) il pregiudizio subito dal creditore stesso rappresentato
dal mancato pagamento ricevuto
c) il nesso di causalità tra la condotta del liquidatore e il
pregiudizio subito dal creditore
IL REATO DI INDEBITA RIPARTIZIONE
DEI BENI SOCIALI
• Circa la condotta, è bene segnalare che la legge fa
riferimento in via esclusiva all’ipotesi della condotta per
colpa del liquidatore; la dottrina ritiene tuttavia che la
disposizione includa anche l’ipotesi di dolo dei liquidatori
• In tal caso, i liquidatori rispondono penalmente in base al
primo comma dell’art. 2633 c.c. per il quale «I liquidatori
che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme
necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni»
IL REATO DI INDEBITA RIPARTIZIONE
DEI BENI SOCIALI
• La commissione di tale reato prevede specificatamente i
seguenti elementi costituitivi:
1) una condotta rappresentata dalla ripartizione di tutti
o di parte dei beni sociali tra i soci a prescindere dalle
modalità con cui tale ripartizione avviene (si può trattare
di trasferimento diretto ovvero anche per simulazione);
dalla norma sono escluse le condotte di mera
distrazione a favore di un solo o di pochi soci che
vengono punite a titolo di appropriazione indebita;
IL REATO DI INDEBITA RIPARTIZIONE
DEI BENI SOCIALI
2) la ripartizione deve essere effettuata senza che dal
bilancio risulti la possibilità di pagare i creditori e deve
dar luogo a un danno per i creditori sociali; in assenza
di tale elemento si ravvisa l’ipotesi del tentativo di reato
• Il reato è procedibile, come si diceva, a querela del
danneggiato ( e dunque di qualsiasi creditore
danneggiato dalla ripartizione dei beni sociali)
• Se i creditori vengono risarciti prima del giudizio si verifica
una ipotesi di estinzione del reato
IL REATO DI INDEBITA RIPARTIZIONE
DEI BENI SOCIALI
• Il reato è punibile per dolo generico: è necessario, cioè,
che vi sia consapevolezza dell’ammontare del credito
• In ogni caso l’errore su tale aspetto esclude l’elemento
psicologico del reato
• Si può configurare il concorso del socio che si sia
reso indebitamente destinatario della ripartizione: è
necessario tuttavia che la condotta di quest’ultimo non
si sia limitata alla passiva accettazione del bene, ma
si sia espressa in un contributo causale
determinante
CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ
DEI LIQUIDATORI
• La condotta colposa dei liquidatori si riscontra nell’adempimento
dei rispettivi doveri ai sensi del secondo comma dell’art. 2489 c.c.
laddove si precisa che «I liquidatori debbono adempiere i loro
doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura
dell’incarico (..)»
• In tale ottica, si è detto che il liquidatore deve liquidare le
attività della società con l’impegno di massimizzare i ricavi,
di accertare tramite un accurato controllo contabile la
posizione debitoria della società, di soddisfare i creditori
sociali con le somme ricavate dalla realizzazione dell’attivo e,
solo dopo l’estinzione delle passività, di ripartire tra i soci
l’eventuale residuo attivo
CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ
DEI LIQUIDATORI
• Dunque la colpa nei liquidatori sussiste in primo
luogo in caso di mancato pagamento dei crediti
conosciuti o conoscibili utilizzando la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico, quali quelli
nascenti da diffide, da accertamenti tributari o da
procedimenti giudiziari
• Come si diceva la condotta colposa non è peraltro
sufficiente a dar luogo ad una responsabilità del
liquidatore nei confronti del creditore insoddisfatto
CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ
DEI LIQUIDATORI
• Occorre infatti che il mancato soddisfacimento di
quest’ultimo sia riconducibile al comportamento del
liquidatore
• Tale situazione, come ben evidenziato da Trib. Milano 8
marzo 2011, n. 3142, sussiste qualora il creditore provi
l’esistenza nel bilancio finale di liquidazione, di una
massa attiva che sarebbe stata sufficiente a
soddisfare il proprio credito ed è stata invece
distribuita ai soci ovvero, in assenza di una massa
attiva, l’imputabilità di tale circostanza alla condotta
dolosa o colposa del liquidatore
CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ
DEI LIQUIDATORI
• Si segnala, nello specifico che, con la sentenza sopra
evidenziata, il Tribunale di Milano ha rigettato la
domanda di responsabilità presentata da un creditore nei
riguardi del liquidatore e ciò perché, pur evidenziando
che il mancato pagamento era da ascriversi alla
condotta colposa di un liquidatore - che non poteva non
conoscere le ragioni di un credito accertato
giudizialmente e sorto in pendenza di liquidazione - non
era stata data alcuna prova circa la sussistenza di un
nesso di causalità tra il mancato pagamento del
creditore e la condotta del liquidatore
CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ
DEI LIQUIDATORI
• L’unico bilancio prodotto dall’attore creditore presentava
infatti una situazione patrimoniale della società così
negativa tanto da non fare lontanamente immaginare
una concreta possibilità di soddisfacimento del creditore
CANCELLAZIONE D’UFFICIO: SOCIETÀ DI CAPITALI • Se la società di capitali in liquidazione non deposita il
bilancio per oltre tre anni consecutivi, la società è
cancellata dal registro delle imprese d’ufficio (art.
2490 c.c.)
• Il termine di tre anni consecutivi si considera conseguito
quando sia superato anche di un solo giorno quello
per il deposito del terzo bilancio di liquidazione senza
che siano stati depositati i due bilanci immediatamente
precedenti (in tal senso cfr. Trib. Brindisi 21 luglio 2010)
CANCELLAZIONE D’UFFICIO: SOCIETÀ DI CAPITALI MODALITÀ
• Spetta al conservatore dell’Ufficio del Registro delle
Imprese
procedere alla cancellazione d’ufficio,
mentre compete al giudice del Registro delle Imprese
accertare se l’atto di cancellazione sia stato posto in
essere in modo legittimo e ordinare la stessa
• La cancellazione estingue la società senza effetti
retroattivi
• Il socio può proporre reclamo (art. 2192 c.c.) contro il
provvedimento del giudice; anche gli altri soci possono
intervenire in via autonoma nel procedimento (Trib.
Brindisi 21 luglio 2010)
SOCIETÀ DI CAPITALI - MODALITÀ
• La cancellazione opera senza la necessità di
accertare che la società non sia operativa e non
richiede un preventivo tentativo di informare il
liquidatore
• Il conservatore in base alla legge sulla trasparenza
amministrativa è però tenuto a fornire le informazioni
relative al procedimento amministrativo (amministrazione
procedente, oggetto del procedimento , ecc.)
CANCELLAZIONE D’UFFICIO: SOCIETÀ DI PERSONE PRESUPPOSTI
• La cancellazione d’ufficio della società di persone
può avvenire nelle seguenti ipotesi:
- irreperibilità nella sede legale
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni
consecutivi
- mancanza del codice fiscale
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine
di sei mesi
- decorrenza del termine di durata in assenza di proroga
tacita
CANCELLAZIONE D’UFFICIO: SOCIETÀ DI PERSONE –
MODALITÀ
• In presenza di uno dei casi sopra evidenziati, il Registro
delle Imprese avvia il procedimento invitando gli
amministratori, tramite lettera raccomandata a/r
indirizzata alla sede legale e alla residenza di
ciascun amministratore risultante dal Registro, a
comunicare l’avvenuto scioglimento della società o a
fornire notizie e informazioni circa la persistenza
dell’attività sociale
CANCELLAZIONE D’UFFICIO: SOCIETÀ DI PERSONE –
MODALITÀ
• Nel contempo l’Ufficio del Registro procede ai propri
accertamenti
• Viene data notizia dell’avvio del procedimento tramite affissione
all’albo camerale
• Decorsi 30 giorni dall’invio dell’ultima raccomandata in caso di
irreperibilità di alcuni amministratori ovvero di 45 giorni se gli
amministratori non hanno dato alcun riscontro, il
Conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale
che può nominare un liquidatore o se non lo ritiene
necessario può trasmettere
i medesimi documenti
direttamente al giudice del Registro per la cancellazione
immediata della società
FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO -ART. 10 L. FALL.
«1. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere
dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal
registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata
anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
2. In caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio
degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il
creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il
momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui
decorre il termine del primo comma»
FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO - ART. 10 L. FALL.
SOCIETÀ ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
• Tutte le società iscritte al Registro delle Imprese che
abbiano cessato l’attività sono assoggettabili al
fallimento in presenza dei requisiti di legge nel termine di
un anno dalla cancellazione dal Registro e non dalla
semplice inattività sempre che l’insolvenza si sia
manifestata anteriormente alla cancellazione stessa
o entro l’anno successivo
• La società non può dimostrare di aver cessato l’attività
prima della data di cancellazione (in tal senso, cfr. App.
L’Aquila 23 febbraio 2012)
FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO – ART. 10 L.FALL.
SOCIETÀ ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
• Il liquidatore della società può fare opposizione alla
dichiarazione di fallimento (App. Milano 24 febbraio
2012)
• Gli organi societari e nello specifico i liquidatori
continuano a sussistere e in sede di istruttoria
prefallimentare devono essere convocati e ascoltati
• Per le società di persone cancellate devono essere
chiamati, oltre agli eventuali liquidatori, anche tutti i soci
illimitatamente responsabili poiché possono essere
dichiarati falliti per estensione
FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO - SOCIETÀ
ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
• In caso di cancellazione d’ufficio dal Registro
dell’impresa, può essere dimostrato il momento
dell’effettiva cessazione dell’attività: da questa data
decorre il termine annuale entro il quale è possibile
dichiarare il fallimento
• La prova può essere portata in via esclusiva dal
creditore o dal P.M.
• Resta dunque precluso alla società stessa di
avvantaggiarsi di tale disposizione
FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO - SOCIETÀ NON
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
• La società di persone irregolare che cessa l’attività si
estingue con il completamento della procedura di
liquidazione; rimane in vita fino a quando non si sono definiti
tutti i rapporti attivi e passivi che ad essa fanno capo
• Il termine di un anno, in tal caso, vale anche per le società
non iscritte e decorre dal momento in cui la cessazione
sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi ritenuti
idonei a tale finalità
• In via alternativa, il termine di un anno decorre dal momento
in cui i terzi ne siano comunque venuti a conoscenza anche
tramite manifestazione di segni esteriori (Cass. n. 6199/2009)
ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E D.LGS. N. 231/2001
• Il D.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro
ordinamento l’istituto della responsabilità «parapenale»
degli enti, non ha previsto gli effetti dell’estinzione della
società sul procedimento in corso per l’applicazione delle
sanzioni amministrative a carico di quest’ultima
• Sul punto, è intervenuto di recente il Tribunale di
Milano che, con la sentenza del 20 ottobre 2011, ha
esteso al caso di specie la norma del codice penale
che, fra le cause di estinzione del reato, prevede la
morte del reo
ESTINZIONE DELL’ILLECITO A SEGUITO DELL’ESTINZIONE
DELLA SOCIETÀ E D.LGS. N. 231/2001
• Equiparando la morte del reo all’estinzione della società,
i giudici meneghini hanno dichiarato, nel procedimento
instaurato nei riguardi una s.p.a., quale responsabile
amministrativo in relazione a reati commessi da un suo
organo apicale, l’improcedibilità dell’azione a causa
dell’estinzione dell’illecito amministrativo a seguito
delle avvenute liquidazione e cancellazione dal
Registro delle Imprese della società stessa
FACILE ELUSIONE DEL D.LGS. N. 231
• La tesi adottata dal Tribunale di Milano ha sollevato in
dottrina una serie di questioni, alla luce della facilità
con cui una società, coinvolta dai propri organi
apicali in una vicenda penale, potrebbe sfuggire alla
sanzione da D.lgs. n. 231
• Ed infatti potrebbe deliberare, tramite l’assemblea dei
soci, di volersi sciogliere e di estinguersi dopo la
liquidazione tramite la cancellazione dal Registro
delle Imprese
TRIB. MILANO 20.10.2011
• Per giungere alla propria decisione, il Tribunale ha
seguito un preciso ragionamento: vediamone insieme
le linee portanti
• In primo luogo, si è domandato se la cancellazione
della società potesse ritenersi priva di effetti nel
processo penale a carico della società stessa, in
quanto eseguita in frode alla legge (perché posta in
essere per eludere le conseguenze della responsabilità
amministrativa da reato)
TRIB. MILANO 20.10.2011
• E qui, i giudici milanesi, esaminando la normativa
contemplata dal D.lgs. N. 231/2001, hanno affermato che
l’ente risponde per fatto proprio senza derogare al
principio costituzionale del divieto di responsabilità penale
per fatto altrui stabilito dall’art. 27 Cost.
• Inoltre, la normativa in materia non ha nemmeno
delineato un’ipotesi di responsabilità oggettiva; al
contrario, ha previsto la necessità che sussista la c.d.
colpa di organizzazione dell’ente (l’ente, infatti, viene
condannato per non aver predisposto preventivamente i
c.d. modelli organizzativi idonei a prevenire la
commissione dei reati)
TRIB. MILANO 20.10.2011
• La sanzione amministrativa è dunque prevista per
colpire una responsabilità per fatto proprio e, quindi,
deve pur sempre assolvere alla tradizionale funzione
retributiva e rieducativa prevista dalla norma
costituzionale
• Trattandosi però di società estinta, eventuali sanzioni
alla
stessa
applicate
risulterebbero
inflitte
inutilmente e in ogni caso non assolverebbero ad
alcuna funzione cui sono preordinate
TRIB. MILANO 20.10.2011
• Quanto alle sanzioni interdittive che sono previste in
caso di particolari reati, esse presuppongono, a loro
volta, che l’ente sia ancora in vita e che possa
proseguire nell’attività cui si riferisce l’illecito
• Una volta cancellata dal Registro delle Imprese, la
società si estingue; quindi, non essendoci prosecuzione
dell’attività anche l’irrogazione delle sanzioni
interdittive sarebbe del tutto inutile
• Oltre
alle
sanzioni
interdittive,
l’inutilità
dell’irrogazione riguarda
anche le sanzioni
pecuniarie
TRIB. MILANO 20.10.2011
• Esse mirano, infatti, a colpire il patrimonio dell’ente
nella disponibilità economica necessaria per la sua
operatività; tuttavia se il patrimonio è stato liquidato
e la società è cancellata dal Registro delle Imprese le
eventuali sanzioni pecuniarie e l’eventuale confisca
si presentano, a loro volta, inutili
TRIB. MILANO 20.10.2011
•
Non potendosi irrogare la sanzione nei confronti della
società cancellata, il Tribunale di Milano si è posto quindi
il problema di stabilire se, alla luce del D.lgs. 231/2001, il
credito
dello
Stato
derivante
dall’illecito
amministrativo dell’ente (accertato con la sentenza
di condanna dopo la cancellazione dello stesso dal
Registro delle Imprese) possa in ogni caso essere
fatto valere in sede esecutiva nei confronti dei soci
fino a concorrenza delle somme da questi riscosse
in base al bilancio finale di liquidazione ovvero nei
riguardi del liquidatore se il mancato pagamento sia
dipeso da colpa o da dolo di questi
TRIB. MILANO 20.10.2011
• Secondo il Tribunale milanese, la necessità di una
norma
applicabile al caso di specie nasce dalla
circostanza che, in assenza di un’apposita previsione
normativa, terzi in buona fede finirebbero
per
rispondere della sanzione irrogata con il loro
patrimonio e ciò in violazione del principio di
responsabilità personale sancito dall’art. 27 Cost.
• Lo stesso avverrebbe qualora dovessero rispondere i
liquidatori per un fatto illecito della società estinta
TRIB. MILANO 20.10.2011
• Se poi l’illecito contestato riguardasse reati commessi dai soci
o dai liquidatori vi sarebbe l’ulteriore rischio di una
duplicazione in capo agli stessi di sanzioni per il medesimo
fatto
• Dunque, in assenza di una norma specifica nell’ambito
del D.lgs. n. 231, l’eventuale sopravvivenza ai limitati effetti
penali della società cancellata dal Registro delle imprese
condurrebbe all’applicazione di sanzioni che non sarebbero
attuabili; in alternativa, le sanzioni finirebbero per gravare in
sede esecutiva su soggetti terzi rispetto all’ente responsabile
della violazione (e ormai estinto) con il rischio, per di più, di
una duplicazione di sanzioni
TRIB. MILANO 20.10.2011
• Tenuto conto di quanto evidenziato, i giudici milanesi si
sono posti due ulteriori domande:
a) se possa utilizzarsi nel caso in esame (società
cancellata dal Registro delle Imprese e come tale
estinta) una delle norme del Dlgs. n. 231/2001 che si
occupa delle vicende modificative degli enti
b) quale sia tra le regole predisposte in tema di
cessione, fusione o scissione ( artt. 28, 29 o 30)
quella più adatta alla soluzione del problema
TRIB. MILANO 20.10.2011
•
Con riferimento alle vicende modificative dell’ente, la
normativa contemplata dal D.lgs. N. 231/2001 segue un
principio di base: estende al soggetto subentrate la
responsabilità dell’ente originario soltanto quando il
nuovo ente rappresenta una prosecuzione, sotto diverse
forme giuridiche, del precedente soggetto giuridico ( sono
i casi della trasformazione o della fusione) ovvero quando
il nuovo ente oppure il soggetto terzo siano i beneficiari,
in termini economici e patrimoniali, della vicenda
modificativa del precedente soggetto giuridico ( come
nell’ipotesi di scissione)
TRIB. MILANO 20.10.2011
• Da questa disamina, il Tribunale di Milano conclude,
peraltro, affermando che la disciplina prevista dagli artt.
28, 29 e 30 non può adattarsi al caso di specie
• E ciò perchè le norme contemplate per regolare vicende
modificative della società sono di stretta applicazione
e una loro estensione fuori dei casi espressamente
disciplinati si tradurrebbe in un’inammissibile analogia in
malam partem
TRIB. MILANO 20.10.2011
•
L’art. 27, D.lgs. n. 231 sancisce infatti che
«dell’obbligazione per il pagamento della sanzione
pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio
o fondo comune»; rispetto a tale norma l’estensione a
soggetti terzi della responsabilità amministrativa da reato
contemplata dagli artt.28, 29 e 30 rappresenterebbe
un’evidente eccezione insuscettibile di ulteriore
applicazione
TRIB. MILANO 20.10.2011
• Da qui la conclusione del Tribunale di Milano:
l’estinzione della società a seguito della sua
liquidazione e cancellazione dal Registro delle
Imprese comporta, anche ai fini penali, l’estinzione
dell’illecito e la conseguente improcedibilità
dell’azione penale analogamente a quanto avviene
nel caso di morte della persona fisica alla quale sia
stato imputata la commissione di un reato
TRIB. MILANO 20.10.2011
• Peraltro, per evitare il rischio che lo Stato perda il credito
da sanzione amministrativa, si potrebbe prevedere,
secondo i giudici, che in via preventiva il P.M. possa
ostacolare la liquidazione e la cancellazione
fraudolenta della società mediante l’istituto del
sequestro anche conservativo dei beni della società
stessa ex art. 54 D.lgs. n. 231/2001
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Estinzione delle società di capitali - Ordine dei dottori commercialisti