Caso giurisprudenziale
su cancellazione della
cancellazione dal
registro imprese
Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2012, n. 11410
Parma 20 maggio 2013
Sentenza di fallimento
Trib. Bologna n. 119/2008
 Con
sentenza n. 119/2008, il
tribunale
di
Bologna
aveva
dichiarato il fallimento della società
AP Design srl in liquidazione.
Appello Bologna 20-04-2009 n. 539


La società AP Design srl in liquidazione aveva proposto reclamo
alla Corte di Appello avverso la sentenza di fallimento rilevando
l’avvenuta decorrenza del termine annuo dalla cancellazione dal
registro delle imprese di cui all’art. 10 L.F.
Con sentenza 20 aprile 2009 n. 539 la Corte d'appello di Bologna
ha rigettato il reclamo rilevando che non era decorso il temine
annuale di cui all’art. 10 L.F., dalla data di cancellazione dal
registro delle imprese essendo intervenuta la revoca di tale
formalità.
Ricorso in cassazione

Per la cassazione della sentenza ricorre
AP design srl, con un unico motivo.
 Non resistono il curatore fallimentare ed
il creditore istante Spa Filippo Filippi.
Motivo di ricorso di AP design srl

La ricorrente:
 lamenta errata soluzione da parte della Corte del
merito circa la decorrenza del termine di cui alla L.
Fall., art. 10, in caso di revoca della cancellazione di
società dal R.I.,
 in caso di risposta negativa, ravvisa violazione dell'art.
3 Cost..
Decisione

La questione controversa è stata risolta da questa Corte con la sentenza delle
S.U. n. 8426/2010 che hanno affermato che "In tema di dichiarazione di
fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla
cancellazione dal registro delle imprese, previsto dalla L. Fall., art. 10,
l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai
sensi dell'art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa
cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a
prova contraria la continuazione delle attività d'impresa, atteso che il rilievo, di
regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni
richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art.
2191 cod. civ., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle
condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in
cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con
effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa
effettivamente verificata; nè è di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della
società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese. A questo
principio si è ineccepibilmente ispirato il giudice del reclamo la cui decisione
risulta pertanto immune dai vizi denunciati. La questione di costituzionalità,
articolata con riguardo alla lesione dei principi di ragionevolezza e della certezza
dei rapporti giuridici e argomentata in maniera non specifica, risulta
manifestamente infondata.
 Tutto ciò premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso senza provvedere al
governo delle spese del presente giudizio.
Dispositivo

La corte rigetta il ricorso.
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Eser. fallimento e revoca cancellazione R.I.