RESPONSABILITA’ E CORRESPONSABILITA’
TRA COMMITTENTI ED IMPRESE
NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI / PRIVATI
AZIONI GIUDIZIARIE E STRUMENTI DI REGOLARIZZAZIONE
--------------------------------------------------------------------------Cantine Rotari di Mezzacorona (TN) - 16.12.2013
Schema-base di contratto di appalto lavori edili:
- una parte (cd. Committente), dietro obbligo di versare un
corrispettivo in denaro, incarica un’altra parte (cd. Appaltatore)
di compiere una specifica opera edile con «organizzazione di
mezzi propri e gestione a proprio rischio»
- possibilità (diversamente regolamentata a seconda del tipo di
appalto) di subincarico alla esecuzione di una parte dei lavori
dall’Appaltatore ad altri soggetti economici (cd. Subappaltatori)
– necessità di un titolo abilitativo valido ed efficace emesso dalla
P.A. competente per la regolare esecuzione dell’opera edile
… «organizzazione di mezzi propri e gestione a proprio rischio»?
la necessaria presenza di manodopera dipendente nell’ambito
dei diversi «mezzi produttivi» organizzati da parte dell’impresa
ed utilizzati per l’esecuzione dell’opera, e la crescente necessità
di incrementare gli strumenti utili alla tutela dei loro diritti ha
attenuato il concetto classico di «gestione a proprio rischio»
la disciplina oggi in esame stabilisce che l’irregolarità nel
versamento di retribuzioni e contributi a favore dei lavoratori da
parte del loro diretto datore di lavoro comporti ripercussioni
negative anche sugli altri soggetti coinvolti nell’appalto
(corresponsabilità solidale al versamento e/o altre conseguenze)
corresponsabilità patrimoniale solidale coinvolge solo le imprese
• COMMITTENTE
ente pubblico
privato persona fisica
imprenditore
• APPALTATORE
imprenditore
• SUBAPPALTATORE
imprenditore
Resta inteso che altri tipi di conseguenze negative possono
ripercuotersi anche su soggetti diversi (es. committente privato)
Finalità della normativa sulle «corresponsabilità
contributive / retributive» è aumentare il tasso di
regolarità nel lavoro del settore edilizio
TRE OBIETTIVI CONCRETI
•
tutela diretta dei diritti dei lavoratori del settore edile tramite ampliamento
della platea dei soggetti tenuti a versare e/o “agevolare l’incasso» di
retribuzioni e contributi insoluti
•
favorire un mercato corretto cioè la concorrenza leale tra le imprese del
settore tramite la previsione di conseguenze negative per le Imprese che
perseguono indebiti risparmi sul costo della manodopera e/o per i soggetti
che si avvalgono della loro collaborazione tramite subappalti
•
la salvaguardia dei sistemi previdenziali e di sicurezza sociale tramite
meccanismi che garantiscano il versamento di contributi e accantonamenti
legali e contrattuali secondo il principio della territorialità della prestazione
Sulle diverse fattispecie
di irregolarità contributiva delle Imprese:
FATTISPECIE-BASE DI IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
(con conseguente rilascio di DURC negativo)
Regolare e tempestiva iscrizione di impresa e lavoratori all’Ente paritetico
territorialmente competente (Cassa Edile o Edilcassa) oltre che ad INPS ed INAIL
+ denunce tempestive, veritiere e congrue delle ore di manodopera effettuate ed
assoggettate a contribuzione
mancato versamento dei contributi dovuti
ULTERIORI FATTISPECIE DI IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
(più complesse, ma che pur possono portare a DURC negativo)
•
•
•
•
•
•
Riscontro in cantiere di operai «in nero», non denunziati a nessuna Cassa
Mancato rispetto degli indici di congruità nelle denunce ore manodopera
Mancata veridicità delle denunce manodopera, sulla base dei dati forniti dal DL
Iscrizione operai a Cassa non abilitata a riscossione contributi e rilascio DURC
Mancata iscrizione di operai edili alla Cassa per indebita applic. CCNL non edile
Mancata iscrizione di operai (pseudo) distaccati comunitari ove dovuta
APPALTI PUBBLICI
POSIZIONE POTENZIALMENTE RICOPERTA DA UN’IMPRESA
• Appaltatore
• Subappaltatore
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 163/2006
- artt. 38 commi 1° lett. i), 2° e 3°
- art. 118 comma 2° n. 2 e 3 e comma 8°
- art. 118 commi 6° e 6° bis)
Regolamento d’attuazione Codice dei Contratti Pubblici - D.P.R. 207/2010
- art. 4 comma 1°
- artt. 4 e 5
- art. 6 commi 3°-5° e comma 8°
Decreto «del fare» - D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013
- art. 31 «semplificazioni in materia di DURC» (interpretato dalla Circ. Min. Lavoro 36/13 del 06.09.13)
Già nella fase preliminare dell’appalto pubblico (procedura di affidamento e
stipula) è necessaria la piena pregressa regolarità contributiva delle
imprese aspiranti alla posizione di appaltatore e subappaltatore:
cfr. art. 38 Cod. App. Pubblici:
DURC quale requisito generale per essere affidatari di appalti/subappalti
pubblici
cfr. art. 118 commi 2° e 8° Cod. App. Pubblici ed art. 6 comma 5° Reg. Attuaz.:
la procedura per l’affidamento in subappalto di lavori pubblici prevede che
l’affidatario depositi il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, la
P.A. aggiudicatrice acquisisca d’ufficio DURC regolare relativo all’aspirante
subappaltatore e solo dopo l’accertamento della sua regolarità contributiva la
P.A. rilasci la dovuta autorizzazione alla stipula del contratto di subappalto
Regola fondamentale nella fase di esecuzione
dell’appalto/subappalto pubblico:
art. 118 c. 6° Cod. Contr. Pubblici – D.Lgs. 163/2006
«l’affidatario (appaltatore e subappaltatori-NdR) è tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni»
ancor meglio specificato nell’art. 4 c. 1° Reg. Attuaz. Cod. Contr. Pubblici
l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.
118 c. 8, ult.periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di CCNL
comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori
il Codice Contratti Pubblici ed il suo Regolamento d’attuazione stabiliscono
direttamente l’obbligo di appaltatore e subappaltatore a pagare alle proprie
maestranze le retribuzioni dovute a norma di CCNL e CCIP applicabile, ed a versare le
dovute contribuzioni sul lavoro, «inclusa la Cassa edile».
NB: Regola già espressa nella Legge Provinciale sui Lavori Pubblici
della Provincia di Trento n. 26 del 10.09.1993
•
•
art. 43 «Tutela dei lavoratori»
« 1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono
applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei
lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche
e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i
dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di
Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi
contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia autonoma di Trento...
2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono
osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori,
le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione,
previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi…»
NOTA BENE : IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE
SI APPLICA LA NORMATIVA STATALE VIGENTE (ART. 43 C. 3° L.PROV. 26/93).
«corresponsabilità» e ripercussioni negative
in caso di inadempienze contributive e retributive
Art. 6 commi 3°-5°, DPR 207/2010 - Reg. Attuaz. Cod. Contr.Pubblici
in corso di esecuzione dell’appalto la P.A. aggiudicatrice acquisisce il DURC relativo ad
appaltatore e subappaltatori ad ogni SAL e almeno ogni 180 gg.
QUESTA DISCIPLINA È STATA COSÌ MODIFICATA DALL’ ART. 31, DL FARE 69/2013:
Art. 31 commi 4°-6°, DL 69/2013 – Decreto «del fare»
in corso di esecuzione dell’appalto la PA aggiudicatrice acquisisce il DURC relativo
ad appaltatore e subappaltatori al primo SAL, poi ogni 120 gg., e allo Stato Finale
DURC appaltatore negativo per due volte consecutive : il RUP
propone la risoluzione del contratto d’appalto con l’appaltatore
DURC subappaltatore negativo per due volte consecutive: la P.A.
pronuncia la decadenza dall’autorizzazione al subappalto rilasciata
a norma dell’art. 118 c. 8° Cod. App. Pubblici, con conseguente obbligo
dell’appaltatore di risolvere il contratto di subappalto, a pena di
una sua posizione di inadempienza diretta verso la P.A.
…segue:
Art. 118 comma 6° DLgs 163/2006 - Cod. Appalti Pubblici
«… Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei
lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione
committente il documento unico di regolarità contributiva»
IL CUI TESTO È STATO COSÌ MODIFICATO DALL’ART. 31, DL FARE 69/2013:
«Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto/ subappalto,
la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
(CFR. ANALOGA PREVISIONE ART. 43, COMMA 5°, L.PROV. TRENTO 26/1993)
l’accertamento della irregolarità contributiva dell’appaltatore - ma anche
di un suo subappaltatore - provoca la legittima sospensione del
pagamento del SAL / SFL da parte della Stazione Pubbl. committente
a danno di TUTTE le imprese coinvolte nel contratto d’appalto pubblico
…segue:
Art. 118 comma 6° DLgs 163/2006 - Cod. Appalti Pubblici
«… L’affidatario è responsabile in solido dell’osservanza delle
norme anzidette (sul trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, quindi anche
sul regolare versamento delle retribuzioni e contribuzioni-NdR) da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto»
NOTA BENE
Art. 1676 cod. civile
Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente
«Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per
eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta
contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla
concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo
in cui essi propongono la domanda»
Questa disposizione dell'art. 1676 cod. civ. si applica anche nei rapporti tra
l’appaltatore subcommittente ed il subappaltatore di lavori pubblici
(Cass. civile, sez. lav. n. 10439/2012)
….segue:
Differenza tra la norma prevista dall'art. 1676 del codice civile
e la norma prevista dall’art. 118 c. 6° Cod. Contr. Pubblici:
- con l’azione prevista dall’art. 1676 cod. civile l’appaltatore subcommittente
viene obbligato a soddisfare un debito altrui, in virtù della sua legittimazione
passiva sostitutiva concessa ai dipendenti del subappaltatore, soltanto se e
nella misura in cui sussistano ancora crediti residui vantati dall’impresa
subappaltatrice nei confronti dell’impresa subcommittente
- per la corresponsabilità ex art. 118 Cod. Contr. Pubblici l’appaltatore
subcommittente viene chiamato a rispondere dei debiti retributivi e
contributivi del subappaltatore come di un debito proprio da soddisfare con
proprio patrimonio nella posizione attribuitagli dalla legge di garante dei
diritti di lavoratori anche dipendenti altrui, se inseriti nel suo «ciclo
produttivo» tramite l’incarico di subappalto conferito al loro datore di lavoro,
ed a prescindere della persistenza di suoi debiti verso il subappaltatore
…segue:
Alla P.A. Committente è applicabile il regime di corresponsabilità per debiti
retributivi e contributivi verso i dipendenti di Appaltatore e Subappaltatore ai
sensi dell’art. 118 Codice Contratti Pubblici ? Risposta negativa
Alla P.A. Committente è applicabile la norma della «azione diretta» da parte
dei dipendenti di appaltatore/subappaltatore sulle somme ancora dovute?
Risposta positiva, possibile richiesta alla P.A. in forza di specifiche norme
art. 4 Reg. Attuazione (Intervento sostitutivo della S.A. in caso di inadempienza contributiva
dell'esecutore e del subappaltatore ): in caso di DURC che segnali l’inadempienza contributiva
di un soggetto impiegato nell’esecuzione dell’appalto, la P.A. versa direttamente agli Enti
previdenziali l’importo pari all’inadempienza, trattenendolo dal certificato di pagamento
art. 5 Reg. Attuazione (Intervento sostitutivo della S.A. in caso di inadempienza retributiva
dell'esecutore e del subappaltatore ): in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute ai dipendenti di appaltatore/subappaltatori, la P.A. può pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendone l’importo dalle somme ancora dovute
(cfr. anche analoga previsione art. 25 bis, comma 3°, Reg. attuazione L.Prov. Trento 26/93)
APPALTI PRIVATI DI LAVORI EDILI
Regime delle «corresponsabilità»
POSIZIONE POTENZIALMENTE RICOPERTA DA UN’IMPRESA
• Committente
• Appaltatore
• Subappaltatore
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008
- art. 90 commi 9° e 10°
Legge Biagi – D.Lgs. 276/2003 (come modificata dall’art. 4, L. 92/ 2012)
- art. 29 comma 2°
Art. 90, D.Lgs. 81/08 - T.U. Sicurezza lavoro:
Il Committente di opere edili anche privato, anche non imprenditore, deve
C. 9° lett. a) verificare l’idoneità tecnico-professionale di tutte le «imprese
esecutrici» compresa verifica DURC necessaria anche per cantieri “minori”
C. 9° lett. b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione…corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori a INPS, INAIL e Casse Edili;
C. 9° lett. c) trasmettere PRIMA DELL’INIZIO LAVORI alla P.A. concedente titolo la
copia della notifica preliminare ASL e regolare DURC delle Imprese esecutrici
C. 10° «…in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese
o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di
vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente»
l’accertamento dell’irregolarità contributiva dell’appaltatore, ma anche di un
suo subappaltatore e di ogni altra imprese esecutrice presente in cantiere,
provoca la legittima sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo a costruire
da parte della P.A. concedente a danno di tutte le imprese a vario titolo
coinvolte nei lavori (ma anche a danno del committente privato )
corresponsabilità solidali patrimoniali per retribuzioni e contribuzioni
• ART. 35 C. 28°, cd. DECRETO BERSANI (D.L. 223/06 conv. in L. 248/06): corresponsabilità
solidale per ritenute fiscali e contributi cui è tenuto il subappaltatore - norma modificata dal
Decreto Sviluppo (DL 83/12) con previsione della corresponsabilità appaltatore nei limiti del
corrispettivo del subappalto e obblighi vigilanza committente per versamento ritenute fiscali
su redditi da lavoro e per versamenti IVA – ulteriore modifica nell’art. 50 Decreto «del fare»
(DL 69/13) che limita la corresponsabilità al solo versamento delle ritenute fiscali
• ART. 29 C. 2°, cd. LEGGE BIAGI - D.Lgs 276/03 (da ultimo modificato dall’art. 4, L. 92/12):
«salvo diversa disposizione dei CCNL… il committente IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori - entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto - a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote TFR, nonché i
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione
del contratto di appalto»
…..anche per appalti privati si applica l’ art. 1676 cod.civ:
azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore contro il committente per
conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il
committente ha ancora verso l'appaltatore quando essi propongono la domanda
NB: anche il committente privato non imprenditore, non coinvolto dalla
corresponsabilità solidale ex art. 29 L. Biagi, è soggetto all’azione diretta dei
dipendenti nei limiti del corrispettivo ancora dovuto, come prevista dall’art. 1676 c.c.
differenza fondamentale tra disciplina art. 1676 c. c. e art. 29 L. Biagi:
- con l’azione ex art. 1676 cod. civ. il committente viene chiamato a soddisfare
un debito altrui, solo se e nella misura in cui sussistano ancora crediti
residui vantati e non ancora incassati dall’appaltatore datore di lavoro
- l’art. 29 Legge Biagi il committente solo se imprenditore viene chiamato a
soddisfare i debiti retributivi e contributivi del suo appaltatore come se fosse un
debito proprio, a prescindere dalla sussistenza di crediti residui ancora
vantati dal suo appaltatore, datore di lavoro inadempiente
DUE COROLLARI IN TEMA DI CORRESPONSABILITA’
1) Corresponsabilità per obblighi risarcitori da infortunio sul lavoro
ART. 26 comma 4°, T.U. Sicurezza- D.P.R. 81/2008:
«Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale
per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e
assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell‘INAIL o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici/subappaltatrici »
...segue:
PRESUPPOSTI E LIMITI DI QUESTA CORRESPONSABILITÀ RISARCITORIA?
sotto il profilo dell’estensione della responsabilità penale dall’appaltatore datore di
lavoro all’imprenditore committente, la Cassazione penale ha più volte stabilito che «con
riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, se il dovere di
sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario
delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità,
in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente
medesimo, tuttavia tale principio non può essere applicato automaticamente. Infatti,
non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare
sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Per poter ritenere fondata la
responsabilità del committente è necessario esaminare attentamente la situazione
fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della
condotta del committente nel processo causativo dell'evento, considerando la specificità
dei lavori da eseguire, i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, la
percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di
pericolo per i lavoratori» (Cass. pen. sez. IV, n. 3563/2012 e n. 15081/2010)
...segue:
sotto il profilo dell’estensione della responsabilità civilistica di tipo risarcitorio
l’interpretazione letterale e contestuale dell’art. 26 c. 4° TU 81/2008 (nessun
particolare accertamento richiesto circa la condotta dell’impresa coobbligata;
limitazione dell’obbligo risarcitorio solidale ai soli «danni non coperti dall’INAIL»;
esplicito richiamo all’analoga corresponsabilità solidale per retribuzioni e contribuzioni
che è pacificamente oggettiva e non richiede alcun profilo di colpa nel coobbligato;
l’indicazione di esclusione della corresponsabilità in un ben specifico caso) e la sua
interpretazione secondo la ratio del sistema di protezione dei diritti dei lavoratori
porta a ritenere che – dopo l’accertamento di effettiva responsabilità per violazione
della normativa antinfortunistica in capo al datore di lavoro dell’infortunato – l’obbligo
civilistico risarcitorio sia esteso automaticamente ed in via oggettiva in capo alle altre
imprese coinvolte nell’appalto (committente/subcommittente) senza dover verificare
un’effettiva corresponsabilità dell’impresa coobbligata nella causazione dell’infortunio.
Unica eccezione normativamente prevista alla estensione in corresponsabilità solidale
dell’obbligo risarcitorio riguarda i «DANNI CONSEGUENZA DEI RISCHI SPECIFICI PROPRI»
dell’attività dell’impresa appaltatrice/ subappaltatrice, datore di lavoro dell’infortunato.
2) Corresponsabilità solidale verso lavoratori distaccati
da imprese comunitarie su cantieri edili italiani
PRESUPPOSTI PER DISTACCO AUTENTICO E NON FITTIZIO
Art. 1, D.Lgs. 72/2000 (di attuazione Dir. 96/71/CE in materia di distacco):
«Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione
Europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi
transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in
territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della
prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in
territorio nazionale italiano, presso un'unità produttiva della medesima impresa o presso
altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purché in entrambi i casi durante il
periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra lavoratore distaccato
e impresa distaccante»
Art. 2, D.Lgs. 72/2000 :
«Ai fini del presente decreto si intende per "lavoratore distaccato" il lavoratore
abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che,
per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano - Il
periodo limitato di cui al comma 1 è tale quando la durata del distacco del lavoratore in
territorio nazionale italiano sia sin dall'inizio predeterminata o predeterminabile con
riferimento ad un evento futuro e certo»
…segue:
CONDIZIONI APPLICABILI AI LAVORATORI COMUNITARI DISTACCATI
Art. 3 comma 1, D.Lgs. 72/2000:
«Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’art. 1, comma 1, e i lavoratori
distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime
condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano
prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori
distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco».
…segue:
…quando sussiste l’obbligo di iscrizione dei lavoratori distaccati con
relativo versamento contributi alla Cassa Edile competente?
tale obbligo sussiste SEMPRE con l’unica eccezione che nel Paese comunitario di
provenienza «le imprese abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o
di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di
tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente in
Italia”, situazione che va provata dall’Impresa esclusivamente tramite un certificato
estero equivalente al DURC e come tale riconosciuto in Italia
(ad oggi tale certificato è rilasciato certamente da analoghi Enti di Francia, Germania e
Austria - da verificare nel caso di provenienza dei lavoratori da altri Paesi comunitari)
(CFR. INTERPELLI MINISTERO DEL LAVORO N. 24/2007 E N. 6/2009)
(CFR. LINEE GUIDA SUL DISTACCO IN ITALIA DI LAVORATORI COMUNITARI
RECEPITE NEL VERBALE D’INTESA 07.11.12 ANCE LOMBARDIA- OO.SS)
(CFR. PROTOCOLLO D’INTESA MIN. LAVORO SUL DISTACCO UE – 09.04.2013)
…segue:
CORRESPONSABILITA’ SOLIDALE PER I LAVORATORI COMUNITARI DISTACCATI
Art. 3 comma 3, D.Lgs. 72/2000:
«Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell’art. 1, comma 1, da eseguirsi
nell’interno delle aziende con organizzazione e gestione propria di un appaltatore
transnazionale sono tenuti in solido con quest’ultimo a corrispondere ai
lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e
ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai
lavoratori da loro dipendenti».
…segue:
….TERMINI DI PRESCRIZIONE PER L’AZIONE DI CORRESPONSABILITA’
DA PARTE DEI LAVORATORI IN DISTACCO COMUNITARIO?
Art. 3 comma 4, D.Lgs. 72/2000:
«I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall’appaltatore
transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell’imprenditore
appaltante durante l’esecuzione dell’appalto e fino ad un anno dopo la data di
cessazione del medesimo».
Poiché la corresponsabilità solidale ex art. 3 D.Lgs. 72/2000 deve farsi rientrare
come caso speciale nel caso più generale della corresponsabilità retributiva e
contributiva tra imprenditore committente/appaltatore/subappaltatore ai sensi
dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, vigendo il principio generale di applicabilità della
norma più favorevole al lavoratore, si ritiene che anche i lavoratori distaccati
possono far valere i loro diritti contro le imprese corresponsabili entro il più
lungo termine prescrizionale di due anni dalla cessazione dell’appalto
(cfr. Vademecum sul distacco lavoratori UE – Min. Lavoro, Novembre 2010)
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Responsabilità e Corresponsabilità