ISTITUTO COMPRENSIVO DI
AMANDOLA E MONTEFORTINO
INCONTRO DI FORMAZIONE
PER I LAVORATORI
IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
AMANDOLA, 11 maggio 2013
PERCHE’ SIAMO QUI?
La risposta a cui molti di
voi pensano è …
Per un atto formale …
… tanti discorsi …
… che non servono a niente
FORMAZIONE
• Elemento centrale del “sistema sicurezza”
del luogo di lavoro
• Affinchè la sicurezza diventi il risultato di
una azione “partecipata” da parte di tutti i
soggetti presenti nel luogo di lavoro
• Attraverso procedure e comportamenti che
dalla “carta” si tramutino in azioni concrete
e insite nella routine quotidiana.
FORMAZIONE
Affinchè la sicurezza diventi un
fattore di tipo:
STRUTTURALE
TECNICO - ORGANIZZATIVO
CULTURALE
SCUOLA
FORMAZIONE
INSEGNANTE
LAVORATORE
FORMATORE
E’ sui banchi di scuola che si gettano
le basi per una cultura della
sicurezza in ogni azione della vita
di un individuo
FORMAZIONE
• Art. 37 del D.Lgs 81/08
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
• Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
ACCORDO STATO REGIONI
DEL 21 DICEMBRE 2011
pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/2012
In attuazione dell’ Art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08
“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione
di cui al comma 1 sono definiti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.”
ACCORDO STATO REGIONI
DEL 21 DICEMBRE 2011
pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/2012
Art. 37 comma 1
LAVORATORI
PREPOSTI
DIRIGENTI
Art. 37 comma 7
e 7bis
ACCORDO STATO REGIONI
DEL 21 DICEMBRE 2011
pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/2012
DURATA MINIMA
CONTENUTI
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
AGGIORNAMENTO
In base al SETTORE ATECO di appartenenza e LIVELLO DI RISCHIO dell’attività
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
Art. 37 comma 1 lettere a) e b)
DURATA MINIMA DEI CORSI
FORMAZIONE GENERALE
Per tutti i settori
4 ore
FORMAZIONE SPECIFICA
Rischio BASSO  4 ore
In base al settore Ateco di
appartenenza, ciascuno
associato a tre livelli di
rischio
Rischio MEDIO  8 ore
ISTRUZIONE
Settore: ATECO 8
FORMAZIONE GENERALE:
FORMAZIONE SPECIFICA:
Rischio ALTO
 12 ore
rischio: MEDIO
4 ore
8 ore
12 ore
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
Art. 37 comma 1 lettere a) e b)
FORMAZIONE GENERALE
CONTENUTI
•
•
•
•
•
Concetti di rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione della
prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni
• Organi di vigilanza, controllo e
assistenza
Credito formativo: PERMANENTE
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
Art. 37 comma 1 lettere a) e b)
FORMAZIONE SPECIFICA
• rischi
• danni
• Misure di prevenzione e
protezione del comparto di
appartenenza dell’azienda
CONTENUTI
Rischio infortuni
cadute dall’alto
Rischio elettrico
Rischio chimico
Attrezzature
Ambienti di lavoro
Videoterminali Emergenze
Piano di evaquazione
Ecc…
ecc…
ecc…
Credito formativo: IN CASI SPECIFICI DEFINITI
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
Art. 37 comma 1 lettere a) e b)
• FORMAZIONE PERIODICAMENTE RIPETUTA
• AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
durata minima: 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio
• CREDITI FORMATIVI
riconosciuti in modo diverso per formazione Generale e Specifica
• ATTESTATI
contenenti informazioni definite
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
FORMAZIONE AGGIUNTIVA DEI PREPOSTI
FORMAZIONE DI BASE
STESSO PERCORSO DEI
LAVORATORI DELL’AZIENDA
ISTRUZIONE
12 ore
FORMAZIONE AGGIUNTIVA
FORMAZIONE PARTICOLARE
In base ai compiti svolti nell’azienda
•
•
•
•
•
8 ore
Frequenza: 90% ore previste
Verifica finale: test o colloquio obbligatori
Aggiornamento: quinquennale di 6 ore
Credito formativo: permanente (salvo modifiche di mansione)
Piattaforme E-L: parzialmente consentita per formazione particolare ed
aggiornamento
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
DIRIGENTE
 DATORE DI LAVORO
 DI SETTORE
FORMAZIONE SPECIFICA
FORMAZIONE PARTICOLARE
In base ai compiti svolti nell’azienda
•
•
•
•
•
16 ore
Frequenza: 90% ore previste
Verifica finale: test o colloquio obbligatori
Aggiornamento: quinquennale di 6 ore
Credito formativo: permanente
Piattaforme E-L: consentita per tutto il corso ed aggiornamento
MODULO 1: Normativo – giuridico
MODULO 2: GESTIONALE (gestione ed organizzazione della sicurezza)
MODULO 3: TECNICO (individuazione e valutazione dei rischi)
MODULO 4: RELAZIONALE (formazione e consultazione dei lavoratori)
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
CREDITI FORMATIVI
NUOVO RAPPORTO DI LAVORO
IN AZIENDA DELLO STESSO SETTORE PRODUTTIVO
CUI APPARTENEVA QUELLO PRECEDENTE
FORMAZIONE GENERALE
FORMAZIONE SPECIFICA
IN AZIENDA DI DIVERSO SETTORE PRODUTTIVO CUI
APPARTENEVA QUELLO PRECEDENTE o CAMBIO DI
MANSIONE
FORMAZIONE GENERALE
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
CORSI DI AGGIORNAMENTO
LAVORATORI
CADENZA QUINQUENNALE
DURATA MINIMA 6 ORE
PREPOSTI
DIRIGENTI
NEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI SI DOVRANNO TRATTARE
SIGNIFICATIVE EVOLUZIONI ED INNOVAZIONI, APPLICAZIONI PRATICHE E/O
APPROFONDIMENTI CHE POTRANNO RIGUARDARE:
•
•
•
•
APPROFONDIMENTI GIURIDICO-NORMATIVI
AGGIORNAMENTI TECNICI SUI RISCHI AI QUALI SONO ESPOSTI I LAVORATORI
MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE AI RISCHI
AGGIORNAMENTI SULLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
NELLA SCUOLA
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI
CORSO DI FORMAZIONE IN
BASE ALLE REOLE DI QUESTO
ACCORDO
ENTRO
26/07/2013
“In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti ed i
preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni
di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non
oltre il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo.”
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI
LAVORATORI
DIRIGENTI
PREPOSTI
CORSI GIA’ PROGRAMMATI E FORMALMENTE
APPROVATI ENTRO IL 26.01.2012
EFFETTUATI E CONCLUSI ENTRO
12 MESI (26.01.2013)
SOLO AGGIORNAMENTO
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
NUOVI ASSUNTI DOPO IL 26/01/2013
LAVORATORI
DIRIGENTI
PREPOSTI
CORSI DI FORMAZIONE SECONDO IL
PRESENTE ACCORDO
ALL’ASSUNZIONE O ADIBIZIONE A RUOLO
NEL CASO DI IMPOSSIBILITA’ MOTIVATA AD
EFFETTUARE IL CORSO ALL’ATTO
DELL’ASSUNZIONE O ADIBIZIONE A RUOLO
ENTRO 60 GIORNI
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA
LAVORATORI E PREPOSTI
CORSO DI FORMAZIONE GIA’
EFFETTUATO ALLA DATA DEL
26.01.2012
(nel rispetto delle norme precedenti
l’accordo e comunque documentati)
CORSO DI FORMAZIONE GIA’
EFFETTUATO PRIMA DEL
26.01.2007
NESSUN CORSO DI
FORMAZIONE
SOLO AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO
(tutto = 6 ore)
ENTRO 12 MESI
(26.01.2013)
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA
DIRIGENTI
CORSO DI FORMAZIONE GIA’
EFFETTUATO ALLA DATA DEL
26.01.2012
CONTENUTI DOCUMENTATI
DEL D.M. 1997 o MOD. A per RSPP
NESSUN CORSO DI
FORMAZIONE
SOLO AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE
Elemento centrale del “sistema sicurezza”
del luogo di lavoro
DIMENSIONE
LEGISLATIVA
DIMENSIONE
ISTITUZIONALE
OBBLIGO DEL RISPETTO
DELLE NORME
COMPITO DI FORMARE I
FUTURI CITTADINI LAVORATORI
DIMENSIONE
LEGISLATIVA
OBBLIGO DEL RISPETTO
DELLE NORME
D.LGS. 81 del 9 Aprile 2008
DIMENSIONE
ISTITUZIONALE
COMPITO DI FORMARE I
FUTURI CITTADINI LAVORATOR
RISPETTO DELLE
PROCEDURE
UTILIZZO SISTEMATICO DEI D.P.I
ESERCITAZIONI E LEZIONI
TESTO UNICO
D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008
modificato con D. Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009
Attuazione dell’articolo 1 della Legge
123/2007, in materia di tutela della salute
e sicurezza sul lavoro
TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
E’ ENTRATO IN VIGORE IL 15 MAGGIO 2008
E SOSTITUISCE IL D.LGS 626/94 E 494/96
D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008
modificato con D. Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009
FINALITA’
Come considerazione generale si può dire che le novità introdotte nel Titolo I sono
soprattutto esplicitazioni, integrazioni e dettagli di obblighi che nella loro ratio erano
già presenti nel D.Lgs. 626/94 e che sono stati resi maggiormente vincolanti.
Lo scopo sembra quello di affermare, con ancora più vigore, la necessità di delineare
un sistema di gestione della sicurezza aziendale già presente in nuce nel D.Lgs.
626/94 ma che forse è stata la sua parte di minore successo.
A differenza del D.Lgs. 626/94 e in accordo con la direttiva comunitaria 89/391/CE il
testo normativo si apre (art. 1) con la precisazione delle finalità del Provvedimento
cioè il riordino della normativa vigente su tutto il territorio nazionale.
SCOPO RAGGIUNTO?
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
NOVITA’ RILEVANTE RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE
FILOSOFIA DI BASE
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA, PER
CONFERIRE EFFETTIVITÀ ED EFFICACIA ALL’AZIONE DI PREVENZIONE:
Predisposizione dei sistemi di controllo
dell’efficacia e dell’efficienza delle misure
adottate
Ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di
sicurezza e salute fra i ruoli della linea
gerarchico-funzionale
ABROGA E SOSTITUISCE GRAN PARTE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA IN
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Tuttavia:
•Le disposizioni relative ai rischi da stress lavoro-correlato slittano all’1 agosto 2010
•Le disposizioni relative ai rischi da radiazioni ottiche artificiali slittano al 26 aprile
2010
•Le disposizione relative ai rischi da campi elettromagnetici slittano al 30 aprile 2012
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L’EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART. 32
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”
ART.35
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…”
ART. 41
“L'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana…”
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CODICE CIVILE
ART. 2087
“L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”:
CODICE PENALE
ART. 589
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. ”:
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
NORMATIVE SPECIFICHE
D.P.R. ANNI 50
FILOSOFIA: ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE CONDIZIONI PERICOLOSE
DPR 547/55: Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR 303/56: Norme generali per l’igiene sul lavoro
DPR 164/56: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
DPR 320/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene nei lavori
in sotterraneo
DPR 321/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro
nei cassoni ad aria compressa
OBIETTIVO: FRAPPORRE UNA BARRIERA FRA L’ADDETTO E LA ZONA DI PERICOLO
SI INIZIA A PARLARE DI RESPONSABILITA’
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
NORMATIVE SPECIFICHE
D.P.R. ANNI 60
FILOSOFIA: INFORTUNI SUL LAVORO COME PROBLEMA SOCIALE
DPR 1124/65: T.U. sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
L. 977/67: tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
D.P.R. ANNI 70
FILOSOFIA: SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE
DPR 1204/71: tutela delle lavoratrici madri
L. 300/70: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale….
L.833/78: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ANNI 80 e 90: D.P.R. DI DERIVAZIONE DA DIRETTIVE EUROPEE
FILOSOFIA: RICONOSCIMENTO PREVENTIVO DEI RISCHI E
PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE PER AGIRE SULLE AZIONI PERICOLOSE
DPR 962/82 e 904/82: rischi da esposizione da cloruro di vinile monomero
DPR 675/82 e 727/82 : sicurezza uso di materiale elettrico in ambiente esplosivo
DPR 673/82: caratteristiche delle funi metalliche, catene e ganci
DPR 524/82: segnaletica di sicurezza
D. Lgs. 277/91: protezione contro rischi da piombo, amianto e rumore
D .Lgs. 626/94: Miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro
D. Lgs. 459/96: caratteristiche di sicurezza delle macchine
D. Lgs. 494/96: sicurezza dei cantieri temporanei e mobili
D. Lgs. 230/95 e 257/01: Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008
modificato con D. Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009
E’ composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati
Titolo I
Titoli dal II al XI
Titolo XII
Titolo XIII
Disposizioni Generali
Disposizioni Speciali
Disposizioni in materia penale e procedura penale
Norme transitorie e finali
TITOLO I
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Sistema Istituzionale
Capo III - Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezioni: I - Misure di Tutela e Obblighi
II - Valutazione dei rischi
III - Servizio di Prevenzione e Protezione
IV - Formazione Informazione e Addestramento
V - Sorveglianza Sanitaria
VI - Gestione delle Emergenze
VII - Consultazione e partecipazione dei RLS
VIII - Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche
Capo IV - Disposizioni Penali
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Titolo II e allegato IV
Luoghi di lavoro
Titolo III e allegati V-IX
Attrezzature di lavoro e DPI
capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
capo II
Uso dei DPI
capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Titolo IV e allegati X-XXIII
Cantieri temporanei e mobili
capo I
Misure di tutela nei cantieri edili
capo II
Lavori in quota
Titolo V e allegati XXIV-XXXII
Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro
Titolo VI e allegato XXXIII
Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII e allegato XXXIV
Videoterminali
Titolo VIII e allegati XXXV-XXXVII
Agenti fisici
capo I
Disposi. comuni a tutti gli agenti fisici
Titolo IX e allegati XXXVIII–XLIII
Sostanze pericolose
capo I
Protezione da agenti chimici
Titolo X e allegati XLIV-XLVIII
Agenti biologici
Titolo XI e allegati XLIX-LI
Atmosfere esplosive
Titolo XII
Disposizioni penali e di procedura
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CAMPO DI APPLICAZIONE
(ART. 3)
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e
pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici,
subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando
quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
Lavoratori somministrati
Lavoratori distaccati
Lavoratori a progetto
Collaboratori coordinati e continuativi
Lavoratori con prestazioni occasionali di tipo accessorio
Lavoratori a domicilio
Lavoratori in telelavoro
Lavoratori autonomi
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE
LAVORATORE
Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato:
- …..
- …..
- L’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o
ai laboratori in questione
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE
DATORE DI LAVORO
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell‘organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001):
Per DL si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avete autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo
conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nel quale viene
svolta l’attività, e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa….
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE
DATORE DI LAVORO
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell‘organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
Così come individuato dal Decreto Ministero dell’Istruzione 21 giugno 1996 n. 292
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE
PREPOSTO
Persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE
R.S.P.P.
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
A.S.P.P.
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di
lavoro e facente parte del servizio di prevenzione protezione dai rischi.
R.L.S.
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro.
MEDICO COMPETENTE
Medico in possesso dei requisiti professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti …..
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
INSIEME DELLE
PERSONE, SISTEMI E MEZZI
INTERNI O ESTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI
ALL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
DAI RISCHI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
LA PIRAMIDE DECISIONALE
IN MATERIA DI SICUREZZA
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
EVOLUZIONE
GERARCHIA
COLLABORAZIONE
Organizzazione della
sicurezza aziendale
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
DATORE DI LAVORO
R.S.P.P.
A.S.P.P.
MEDICO
COMPETENTE
DIRIGENTE
DIRIGENTE
DIRIGENTE
PREPOSTI
PREPOSTI
PREPOSTI
LAVORATORI
LAVORATORI
LAVORATORI
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMPETONO
TUTTI I COMPITI E OBBLIGHI
PREVISTI DAL D.Lgs. “81”
di tipo “gestionale”
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 16 – DELEGA DI FUNZIONI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUO’ DELEGARE LA MAGGIOR PARTE DEI
COMPITI DI PROPRIA COMPETENZA CON I SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI:
1. Che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
2. Che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza previsti per la
funzione delegata;
3. Che attribuisca al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla natura della funzione delegata;
4. Che attribuisca l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di tale funzione;
5. Che la delega sia accettata per iscritto;
6. Che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità;
7. La delega non esclude la vigilanza in capo al datore di lavoro.
IL DELEGATO, IN ACCORDO CON IL DATORE DI LAVORO, PUO’ DELEGARE A
SUA VOLTA LE FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 17 – OBBLIGHI NON DELEGABILI
• VALUTARE TUTTI I RISCHI
• ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
• INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E IL
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
• DESIGNARE IL R.S.P.P. DAI RISCHI
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI (obblighi delegabili)
• ADOTTARE LE MISURE DI SICUREZZA PER
RIDURRE O ELIMINARE I RISCHI.
• MISURE CHE POSSONO ESSERE DI NATURA
- TECNICA
- ORGANIZZATIVA
- PROCEDURALE
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI (obblighi delegabili)
• DESIGNARE GLI ADDETTI AL S.P.P.
• NOMINA IL MEDICO COMPETENTE
• INDIVIDUA I PREPOSTI
• DESIGNA GLI ADDETTI ALLE MISURE
- DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
- DI PRONTO SOCCORSO
- DI PREVENZIONE INCENDI
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI (obblighi delegabili)
• INFORMA E FORMA I LAVORATORI SUI RISCHI
PRESENTI
• INTERVIENE SU:
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
- ATTREZZATURE DI LAVORO E STUDIO
- VIDEOTERMINALI
- IGIENE, ECC.
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI
• VERIFICARE LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E
DEGLI IMPIANTI EDE EFFETTUARNE I LAVORI DI
RIPARAZIONE O SISTEMAZIONE
SPESSO ISTITUZIONE
SCOLASTICA E PROPRIETA’
DEGLI EDIFICI NON
COINCIDONO
Questi interventi, si intendono
assolti, con la richiesta del loro
adempimento all’amministrazione
competente o al soggetto che ne ha
l’obbligo giuridico.
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
ART. 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO
(nell’ambito della gestione ordinaria del lavoro)
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei
singoli lavoratori degli obblighi di legge, e' delle
disposizioni aziendali, dell’uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a
loro disposizione
• informare diretti superiori in caso di persistenza della
inosservanza
• verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
ART. 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO
(nell’ambito della gestione ordinaria del lavoro)
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta
• frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall'articolo 37
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
IL PREPOSTO NON HA IL COMPITO DI ADOTTARE LE
NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE, MA DI FARE
OSSERVARE QUELLE CHE SONO STATE
PREDISPOSTE DA ALTRE FIGURE
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
S.P.P.
R.S.P.P.
MEDICO COMPETENTE
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
ART. 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO
(in caso di emergenza)
• richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato
• astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PREPOSTO DI FATTO – PREPOSTO DI NOMINA
La nomina non è prevista dalla normativa
Non si richiede alcun riconoscimento formale della qualifica di preposto: è
sufficiente che un soggetto sia solito impartire ordini e che la preposizione, di
fatto, risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza alle direttive e agli
ordini da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata.
Qualora un’organizzazione complessa decida di individuare/nominare i
preposti tale individuazione deve avvenire nel rispetto del Principio di
effettività.
Se un preposto, anche se formalmente investito di tale incarico, in realtà
lavora come tutti gli altri sotto gli ordini del datore di lavoro o del dirigente,
che di fatto sovrintende alle lavorazioni, vengono a cadere tutte le
responsabilità legate al suo incarico e la sua tutela verrà incardinata nel
datore di lavoro o nel dirigente.
Preposto di sé
E’ escluso che nel caso di operazioni compiute da un solo lavoratore, questo
possa contemporaneamente svolgere mansioni di preposto riguardo ad
attività lavorativa in cui è direttamente impegnato. Non può esistere il
preposto di sé stesso
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OGNUNO DI NOI E’ UN PREPOSTO?
ART. 299
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b), d) ed e), ….
b) Datore di lavoro
d) Dirigente
e) Preposto
… gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno
dei soggetti ivi definiti.
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
ART. 20 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE
• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e
ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto,
nonché i dispositivi di sicurezza e segnalarne eventuali
carenze
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
ART. 20 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione e segnalarne eventuali carenze
• segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di
cui vengano a conoscenza, adoperandosi per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
secondo le proprie competenze
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
ART. 20 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre
che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
• partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente
decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
ART. 33 – COMPITI DEL S.P.P.
• individuare i fattori di rischio e le misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
• effettuare la valutazione dei rischi
• elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali
misure
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
ART. 33 – COMPITI DEL S.P.P.
• elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali
• proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori
• partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro
• partecipare alla riunione periodica
• fornire informazioni ai lavoratori
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
COMPITI DEL R.L.S.
ART. 50 – ATTRIBUZIONI DEL R.L.S.
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
• consultato preventivamente e tempestivamente in ordine
alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nella azienda o unita' produttiva
• e' consultato sulla designazione del RSPP
• e' consultato in merito all'organizzazione della formazione
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
COMPITI DEL R.L.S.
ART. 50 – ATTRIBUZIONI DEL R.L.S.
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati
pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e
agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali
• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
• riceve una formazione adeguata
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
COMPITI DEL R.L.S.
ART. 50 – ATTRIBUZIONI DEL R.L.S.
• promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori
• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti
• partecipa alla riunione periodica
• fa proposte in merito alla attività di prevenzione
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
COMPITI DEL R.L.S.
ART. 50 – ATTRIBUZIONI DEL R.L.S.
• avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attività
• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che
le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI
1. Il datore di lavoro..e i dirigenti… devono:
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
ART. 43 – GESTIONE DELLE EMERGENZE
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita'
produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso
gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto
alla gestione delle emergenze.
IL PERCORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI
CHI SONO GLI ATTORI DELLA SICUREZZA
I COMPITI E LE RESPONSABILITA’ DEI VARI SOGGETTI
ABBIAMO VISTO CHE IL PRIMO ATTO DI UNA CORRETTA GESTIONE
DELLA SICUREZZA E’ …..
LA REDAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
INSIEME AI COMPONENTI IL S.P.P. DEL
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PUO’ ESSERE DEFINITA COME UNA
AUTODIAGNOSI STRAORDINARIA E GLOBALE CONSISTENTE IN:
• INDIVIDUAZIONE DI TUTTI I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN AZIENDA
• INDIVIDUAZIONE DELLE RECIPROCHE CONNESSIONI TRA I RISCHI
INDIVIDUATI
• VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI POSSIBILI RISCHI
(effettuata ove possibile con metodi analitici o strumentali)
• NON E’ UNA MISURA SPECIFICA DI SICUREZZA
• E’ UN CRITERIO DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA’
DI INTERVENTO E DI ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI
SICUREZZA
PROPRIETA’ O CARATTERISTICA INTRINSECA DI UN DETERMINATO
FATTORE AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI
PROBABILITA’ DI RAGGIUNGIMENTO DI UN POTENZIALE LIVELLO DI
DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE AD UN
DETERMINATO FATTORE O NELLA LORO COMBINAZIONE
UNA QUALSIASI ALTERAZIONE TRANSITORIA O PERMANENTE,
DELL’ORGANISMO, DI UNA SUA PARTE O DI UNA FUNZIONE
FORMULA DEL RISCHIO
RISCHIO
MAGNITUDO
PROBABILITA’
ENTITA’ DEL DANNO
FORMULA DEL RISCHIO
FORMULA DEL RISCHIO
MISURE DI
PROTEZIONE
MISURE DI
PREVENZIONE
CHE COSA SONO LE MISURE DI PREVENZIONE?
IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE NECESSARIE ANCHE
SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L’ESPERIENZA E LA
TECNICA, PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL
RISPETTO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E DELL’INTEGRITÀ
DELL’AMBIENTE ESTERNO (D.Lgs 81/08)
TUTTE LE MISURE E LE AZIONI CHE POSSONO ESSERE MESSE IN
ATTO ALLO SCOPO DI RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI
UN EVENTO DANNOSO
LA PREVENZIONE È:
PRIMARIA: eliminazione dei fattori di rischio per
malattia o infortunio
SECONDARIA: diagnosi precoce del danno alla
salute, prima che si manifestino i sintomi ed il
danno diventi irreversibile
TERZIARIA: misure per impedire che un danno,
già presente, possa aggravarsi
CHE COSA SONO LE MISURE DI PROTEZIONE?
INSIEME DI MISURE E DISPOSITIVI IDONEI:
• A RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO
•A RIDURRE LA GRAVITÀ DI UN EVENTO DANNOSO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
COLLETTIVI
D.P.C.
INDIVIDUALI
D.P.I.
IL RISCHIO SI PUÒ RIDURRE
IN DEFINITIVA:
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
MISURE DI PREVENZIONE
RIDUZIONE
GRAVITA’ DEL DANNO
RIDUZIONE
PROBABILITA’ CHE SI
VERIFICHI UN DANNO
RIDUZIONE
NON SI VERIFICANO
INCIDENTI
MENO INFORTUNI
SUL LAVORO
RISCHIO
SI EVITA L’INSORGERE DI
MALATTIE PROFESSIONALI
INCIDENTE
EVENTO CHE HA PRODOTTO SOLO DANNI MATERIALI, MA
CHE HA RISCHIATO DI CAUSARE DANNI ALLE PERSONE
INFORTUNIO MANCATO
E’ DETTO ANCHE INFORTUNIO SENTINELLA, IN
QUANTO UN NUMERO ELEVATO E RIPETUTO
DI INCIDENTI CARATTERIZZA UNA SITUAZIONE
A FORTE RISCHIO INFORTUNIO
INFORTUNIO
EVENTO LESIVO CHE SI VERIFICA IN
MODO IMPROVVISO ED IMPREVISTO
PER CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE
DI LAVORO
MORTE
DAL QUALE POSSONO
DERIVARE
INABILITA’ PERMANENTE
INABILITA’ ASSOLUTA
NEL QUALE SI
RICONOSCONO LE
SEGUENTI
CARATTERISTICHE
RILEVANZA CLINICA (gravità)
NESSO CAUSA-EFFETTO
DANNO ABREVE
DISTANZA DI TEMPO
(criterio cronologico)
INFORTUNIO
MALATTIA PROFESSIONALE
LA MALATTIA PROFESSIONALE È UN EVENTO
DANNOSO ALLA PERSONA CHE SI MANIFESTA IN
MODO LENTO, GRADUALE E PROGRESSIVO,
INVOLONTARIO E IN OCCASIONE DEL LAVORO
DIRETTAMENTE E
IMMEDIATAMENTE
IDENTIFICABILE IN UN
FATTORE DI RISCHIO
PRESENTE
NELL’AMBIENTE DI
LAVORO
OGNI ALTERAZIONE DELLA SALUTE
CHE NON SIA ATTRIBUIBILE AD UN
INFORTUNIO
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI MIRA A GARANTIRE
LO STATO DI SALUTE DEL LAVORATORE
STATO DI COMPLETO
BENESSERE FISICO,
MENTALE E SOCIALE
NON CONSISTENTE SOLO IN
UNA ASSENZA DI MALATTIA O DI
INFERMITA’ (D.Lgs. 81/08 e OMS
1946)
La salute rappresenta un DIRITTO FONDAMENTALE e INALIENABILE di OGNI
ESSERE UMANO, nonché di INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ (art. 32 della
Costituzione)
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
IL TESTO UNICO DA TUTTE LE INDICAZIONI SULLE
MODALITA’ DI GESTIONE E PREVENZIONE DELLA
SICUREZZA PER QUALSIASI LUOGO CHE SI CONFIGURA
COME LUOGO DI LAVORO
IL NON RISPETTO DELLE NORME
ISPEZIONE E CONTROLLO
DA PARTE DI ORGANI PREPOSTI
REGIME SANZIONATORIO
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08?
•ARRESTO
•ARRESTO O AMMENDA
•AMMENDA
•SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
LE SANZIONI SONO GRADUALI IN BASE ALLA GRAVITA’ DELLE
VIOLAZIONI E ALLA RILEVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIOLATE PER LA
TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
IL FINE RIPARATORIO PREVALE SU QUELLO PUNITIVO
(il D.Lgs 106/09 ha recepito lo spirito del 758/94)
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08?
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Secondo le disposizioni del TU gli ispettori (SPISAL) possono disporre, in
caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione
dell’attività imprenditoriale (art. 14).
Presupposto: l’accertamento delle violazioni
GRAVI: violazioni indicate nell’allegato I
REITERATE: nei 5 anni precedenti lo stesso soggetto ha commesso
più violazioni che siano state oggetto di prescrizioni (758/94)
ottemperate o di sentenze passate in giudicato
DELLA STESSA NATURA: violazione della stessa disposizione o di
più disposizioni tra quelle indicate nell’allegato I
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08?
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
LA SOSPENSIONE CONSENTE SOLO LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
STRETTAMENTE NECESSARI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLO SPISAL
IL PROVVEDIMENTO E’ IMPUGNABILE DI FRONTE AL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO
IL PROVVEDIMENTO E’ REVOCABILE DALLO SPISAL A CONDIZIONI
DEL RIPRISTINO DELLE REGOLARI CONDIZIONI DI LAVORO E DEL
PAGAMENTO DELLA SOMMA AGGIUNTIVA DI € 2500 NEL CAPITOLO
REGIONALE PER FINANZIARE L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO
LA MANCATA OTTEMPERANZA DEL PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE CONFIGURA LA CONTRAVVENZIONE (art. 14 comma
10) PUNITA CON PENA DEL SOLO ARRESTO (non si applica il D.Lgs
758/94 ma l’art. 302 del D. Lgs. 81/08)
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08?
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
IN CASO DI ACCERTATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE
INCENDI LA COMPETENZA ESCLUSIVA E’ DEI VIGILI DEL FUOCO
SE LO SPISAL RILEVA INFRAZIONE IN MERITO EFFETTUA LA
SEGNALZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CHE INTERVIENE CON ATTIVITA’ DI P.G.
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08?
ALLEGATO I
VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI CARATTERE GENERALE
•MANCATA ELABORAZIONE DEL D.V.R.
•MENCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVAQUAZIONE
•MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
•MACATA COSTITUZIONE DEL S.P.P. E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE
VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO
•MANCATA FORNITURA DEL D.P.I. CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
•MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO
VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI ELETTROCUZIONE
•LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI
•PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A
PROTEGGERE I LAVORATORI
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08?
ALLEGATO I
VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI ELETTROCUZIONE
•MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
(impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale….)
VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHIO AMIANTO
•MANCATA NOTIFICA ALL’ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AMIANTO
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08?
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08?
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08?
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08?
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CHI E’ SANZIONABILE?
• DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 55)
• PREPOSTI (art. 56)
•PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI (art. 57)
• MEDICO COMPETENTE (art. 58)
•LAVORATORI (art. 59)
ATTENZIONE
L’ART. 299 SANCISCE CHE CHIUNQUE, INDIPENDENTEMENTE DALL’INVESTITURA
FORMALE, ESERCITI DI FATTO POTERI DIRETTIVI E’ PUNITO ALLA STREGUA DI UN
DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE O PREPOSTO
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLA MANSIONE SVOLTA
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROCEDURE DEL SISTEMA SAZIONATORIO
REATI PUNITI CON LA PENA DELL’ARRESTO
DEFINIZIONE SOLO IN SEDE GIUDIZIARIA
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROCEDURE DEL SISTEMA SAZIONATORIO
REATI PUNITI CON LA PENA DELL’AMMENDA
D.Lgs. 758/94 e ART. 301 D.Lgs. 81/08
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROCEDURE DEL SISTEMA SAZIONATORIO
REATI PUNITI CON LA PENA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
LEGGE 689/81
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROCEDURE DEL SISTEMA SAZIONATORIO
REATI REITERATI PUNITI CON LA PENA ALTERNATIVA
DELL’ARRESTO E DELL’AMMENDA O DELLA SOLA AMMENDA
D.Lgs. 758/94 e ART. 14 D.Lgs. 81/08
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CHI PUO’ VIGILARE?
GLI ORGANI DI VIGILANZA PUBBLICI
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: INAIL (ex ISPSEL)
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
ISPSEL E’ STATO ACCORPATO ALL’INAIL A SEGUITO DELLA MANOVRA
FINANZIARIA DEL MAGGIO 2010
COMPITI:
• RICERCA EPIDEMIOLOGICA
•FORMAZIONE
•CONSULENZA
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: ARPA
AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE
SERVIZIO ANTINFORTUNISTICA E IMPIANTISTICA
VERIFICHE PERIODICHE SU: • ASCENSORI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO
• IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA
• IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE
• APPARECCHI A PRESSIONE E GENERATORI
• IDROESTRATTORI A FORZA CENTRIFUGA
SI OCCUPA ANCHE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (rischio chimico, biologico, da
radiazioni, da rumore, ecc.)
COLLABORA ANCHE SUL VERSANTE DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLA
SICUREZZA NELLE SCUOLE
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: DTL
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO (ex Ispettorato del Lavoro)
SERVIZIO ISPETTIVO – MINISTERO DEL LAVORO
COMPITI DI VIGILANZA E CONTROLLO
SUL LAVORO IN GENERE: • CONTRATTI
• ORARI DI LAVORO
• LIBRETTI DI LAVORO
• PROSPETTI PAGA
• MINORI AVVIATI AL LAVORO
• LAVORATRICI MADRI
• ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO INFORTUNI
E MALATTIE PROFESSIONALI
• VERIFICA MODALITA’ DI INFORTUNIO
• VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
(solo nelle attività edilizie previa comunicazione SPISAL)
• INDAGINI DI PG SU (su autorizzazione di AG)
COLLABORA ANCHE SUL VERSANTE DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA LEGALITA’ DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: VVF
COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
ENTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
SERVIZIO ISPETTIVO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER LE ALTRE ATTIVITA’
SOGGETTE ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI:
• VIGILANZA SULLA PREVENZIONE INCENDI
• INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA
• ATTIVITA’ AUTORIZZATIVA
SI OCCUPA ANCHE DI FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO E
COLLABORANO ATTIVAMENTE ANCHE SUL VERSANTE DIDATTICO PER LA
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: SPISAL
SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
ENTE REGIONALE - ASUR
MISSION ISTITUZIONALE
• PREVENZIONE DI MALATTIE PROFESSIONALI E DEGLI
INFORTUNI CAUSATI O CORRELATI AL LAVORO
• IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE DEL
LAVORATORE
ATTRAVERSO
• VIGILANZA
• ASSISTENZA
• INFORMAZIONE
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: SPISAL
SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
ENTE REGIONALE - ASUR
ATTIVITA’ SANITARIA
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: SPISAL
SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
ENTE REGIONALE - ASUR
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: SPISAL
SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
ENTE REGIONALE - ASUR
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE ED AUTORIZZATIVE
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: SPISAL
SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
ENTE REGIONALE - ASUR
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
• TUTELA IL LAVORATORE CONTRO DANNI FISICI ED ECONOMICI DERIVANTI
DA INFORTUNI E MALATTIE CAUSATI DALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
• ESONERA IL DATORE DI LAVORO DALLA RESPONSABILITA’ CIVILE
CONSEGUENTE ALL’EVENTO SUBITO DAI PROPRI DIPENDENTISALVO I
CASI IN CUI, IN SEDE PENALE O CIVILE, SIA RICONOSCIUTA LA SUA
RESPONSABILITA’ PER REATO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE
NORME DI PREVENZIONE E IGIENE SUL LAVORO
ANCHE LE SCUOLE SONO ASSICURATE CONTRO GLI INFORTNI E MALATTIE
PROFESSIONALI, MA RISPETTO AD ESSE L’INAIL HA UNA GESTIONE
PARTICOLARE DETTA “PER CONTO DELLO STATO” (la scuola non paga il premio)
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA: INPS
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE
• EROGA LE RENDITE PENSIONISTICHE DI FINE LAVORO E LE PRESTAZIONI
ECONOMICHE SOSTITUTIVE ALLA RETRIBUZIONE IN CASO DI ASSENZA
PER INCAPACITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA AL LAVORO DOVUTA A
MALATTIA O GRAVIDANZA
DURANTE IL LAVORO
PER OGNI AZIONE CHE
COMPIAMO
CI DOBBIAMO PORRE
UNA SOLA DOMANDA
QUALI SONO
LE CONSEGUENZE
DELL’AZIONE CHE STO
COMPIENDO
SE LA ESEGUO NEL MODO IN CUI
STO OPERANDO?
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PERCHE` SIAMO QUI?