ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMANDOLA E MONTEFORTINO INCONTRO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AMANDOLA, 11 maggio 2013 PERCHE’ SIAMO QUI? La risposta a cui molti di voi pensano è … Per un atto formale … … tanti discorsi … … che non servono a niente FORMAZIONE • Elemento centrale del “sistema sicurezza” del luogo di lavoro • Affinchè la sicurezza diventi il risultato di una azione “partecipata” da parte di tutti i soggetti presenti nel luogo di lavoro • Attraverso procedure e comportamenti che dalla “carta” si tramutino in azioni concrete e insite nella routine quotidiana. FORMAZIONE Affinchè la sicurezza diventi un fattore di tipo: STRUTTURALE TECNICO - ORGANIZZATIVO CULTURALE SCUOLA FORMAZIONE INSEGNANTE LAVORATORE FORMATORE E’ sui banchi di scuola che si gettano le basi per una cultura della sicurezza in ogni azione della vita di un individuo FORMAZIONE • Art. 37 del D.Lgs 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti • Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/2012 In attuazione dell’ Art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.” ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/2012 Art. 37 comma 1 LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI Art. 37 comma 7 e 7bis ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/2012 DURATA MINIMA CONTENUTI MODALITA’ DI SVOLGIMENTO AGGIORNAMENTO In base al SETTORE ATECO di appartenenza e LIVELLO DI RISCHIO dell’attività ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettere a) e b) DURATA MINIMA DEI CORSI FORMAZIONE GENERALE Per tutti i settori 4 ore FORMAZIONE SPECIFICA Rischio BASSO 4 ore In base al settore Ateco di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio Rischio MEDIO 8 ore ISTRUZIONE Settore: ATECO 8 FORMAZIONE GENERALE: FORMAZIONE SPECIFICA: Rischio ALTO 12 ore rischio: MEDIO 4 ore 8 ore 12 ore ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettere a) e b) FORMAZIONE GENERALE CONTENUTI • • • • • Concetti di rischio Danno Prevenzione Protezione Organizzazione della prevenzione aziendale • Diritti, doveri e sanzioni • Organi di vigilanza, controllo e assistenza Credito formativo: PERMANENTE ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettere a) e b) FORMAZIONE SPECIFICA • rischi • danni • Misure di prevenzione e protezione del comparto di appartenenza dell’azienda CONTENUTI Rischio infortuni cadute dall’alto Rischio elettrico Rischio chimico Attrezzature Ambienti di lavoro Videoterminali Emergenze Piano di evaquazione Ecc… ecc… ecc… Credito formativo: IN CASI SPECIFICI DEFINITI ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettere a) e b) • FORMAZIONE PERIODICAMENTE RIPETUTA • AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE durata minima: 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio • CREDITI FORMATIVI riconosciuti in modo diverso per formazione Generale e Specifica • ATTESTATI contenenti informazioni definite ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 FORMAZIONE AGGIUNTIVA DEI PREPOSTI FORMAZIONE DI BASE STESSO PERCORSO DEI LAVORATORI DELL’AZIENDA ISTRUZIONE 12 ore FORMAZIONE AGGIUNTIVA FORMAZIONE PARTICOLARE In base ai compiti svolti nell’azienda • • • • • 8 ore Frequenza: 90% ore previste Verifica finale: test o colloquio obbligatori Aggiornamento: quinquennale di 6 ore Credito formativo: permanente (salvo modifiche di mansione) Piattaforme E-L: parzialmente consentita per formazione particolare ed aggiornamento ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI DIRIGENTE DATORE DI LAVORO DI SETTORE FORMAZIONE SPECIFICA FORMAZIONE PARTICOLARE In base ai compiti svolti nell’azienda • • • • • 16 ore Frequenza: 90% ore previste Verifica finale: test o colloquio obbligatori Aggiornamento: quinquennale di 6 ore Credito formativo: permanente Piattaforme E-L: consentita per tutto il corso ed aggiornamento MODULO 1: Normativo – giuridico MODULO 2: GESTIONALE (gestione ed organizzazione della sicurezza) MODULO 3: TECNICO (individuazione e valutazione dei rischi) MODULO 4: RELAZIONALE (formazione e consultazione dei lavoratori) ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 CREDITI FORMATIVI NUOVO RAPPORTO DI LAVORO IN AZIENDA DELLO STESSO SETTORE PRODUTTIVO CUI APPARTENEVA QUELLO PRECEDENTE FORMAZIONE GENERALE FORMAZIONE SPECIFICA IN AZIENDA DI DIVERSO SETTORE PRODUTTIVO CUI APPARTENEVA QUELLO PRECEDENTE o CAMBIO DI MANSIONE FORMAZIONE GENERALE ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 CORSI DI AGGIORNAMENTO LAVORATORI CADENZA QUINQUENNALE DURATA MINIMA 6 ORE PREPOSTI DIRIGENTI NEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI SI DOVRANNO TRATTARE SIGNIFICATIVE EVOLUZIONI ED INNOVAZIONI, APPLICAZIONI PRATICHE E/O APPROFONDIMENTI CHE POTRANNO RIGUARDARE: • • • • APPROFONDIMENTI GIURIDICO-NORMATIVI AGGIORNAMENTI TECNICI SUI RISCHI AI QUALI SONO ESPOSTI I LAVORATORI MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE AI RISCHI AGGIORNAMENTI SULLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 DISPOSIZIONI TRANSITORIE DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI CORSO DI FORMAZIONE IN BASE ALLE REOLE DI QUESTO ACCORDO ENTRO 26/07/2013 “In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti ed i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo.” ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI LAVORATORI DIRIGENTI PREPOSTI CORSI GIA’ PROGRAMMATI E FORMALMENTE APPROVATI ENTRO IL 26.01.2012 EFFETTUATI E CONCLUSI ENTRO 12 MESI (26.01.2013) SOLO AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 DISPOSIZIONI TRANSITORIE NUOVI ASSUNTI DOPO IL 26/01/2013 LAVORATORI DIRIGENTI PREPOSTI CORSI DI FORMAZIONE SECONDO IL PRESENTE ACCORDO ALL’ASSUNZIONE O ADIBIZIONE A RUOLO NEL CASO DI IMPOSSIBILITA’ MOTIVATA AD EFFETTUARE IL CORSO ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE O ADIBIZIONE A RUOLO ENTRO 60 GIORNI ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI E PREPOSTI CORSO DI FORMAZIONE GIA’ EFFETTUATO ALLA DATA DEL 26.01.2012 (nel rispetto delle norme precedenti l’accordo e comunque documentati) CORSO DI FORMAZIONE GIA’ EFFETTUATO PRIMA DEL 26.01.2007 NESSUN CORSO DI FORMAZIONE SOLO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO (tutto = 6 ore) ENTRO 12 MESI (26.01.2013) ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DIRIGENTI CORSO DI FORMAZIONE GIA’ EFFETTUATO ALLA DATA DEL 26.01.2012 CONTENUTI DOCUMENTATI DEL D.M. 1997 o MOD. A per RSPP NESSUN CORSO DI FORMAZIONE SOLO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE Elemento centrale del “sistema sicurezza” del luogo di lavoro DIMENSIONE LEGISLATIVA DIMENSIONE ISTITUZIONALE OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME COMPITO DI FORMARE I FUTURI CITTADINI LAVORATORI DIMENSIONE LEGISLATIVA OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME D.LGS. 81 del 9 Aprile 2008 DIMENSIONE ISTITUZIONALE COMPITO DI FORMARE I FUTURI CITTADINI LAVORATOR RISPETTO DELLE PROCEDURE UTILIZZO SISTEMATICO DEI D.P.I ESERCITAZIONI E LEZIONI TESTO UNICO D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 modificato con D. Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 123/2007, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E’ ENTRATO IN VIGORE IL 15 MAGGIO 2008 E SOSTITUISCE IL D.LGS 626/94 E 494/96 D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 modificato con D. Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009 FINALITA’ Come considerazione generale si può dire che le novità introdotte nel Titolo I sono soprattutto esplicitazioni, integrazioni e dettagli di obblighi che nella loro ratio erano già presenti nel D.Lgs. 626/94 e che sono stati resi maggiormente vincolanti. Lo scopo sembra quello di affermare, con ancora più vigore, la necessità di delineare un sistema di gestione della sicurezza aziendale già presente in nuce nel D.Lgs. 626/94 ma che forse è stata la sua parte di minore successo. A differenza del D.Lgs. 626/94 e in accordo con la direttiva comunitaria 89/391/CE il testo normativo si apre (art. 1) con la precisazione delle finalità del Provvedimento cioè il riordino della normativa vigente su tutto il territorio nazionale. SCOPO RAGGIUNTO? TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NOVITA’ RILEVANTE RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE FILOSOFIA DI BASE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA, PER CONFERIRE EFFETTIVITÀ ED EFFICACIA ALL’AZIONE DI PREVENZIONE: Predisposizione dei sistemi di controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure adottate Ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale ABROGA E SOSTITUISCE GRAN PARTE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Tuttavia: •Le disposizioni relative ai rischi da stress lavoro-correlato slittano all’1 agosto 2010 •Le disposizioni relative ai rischi da radiazioni ottiche artificiali slittano al 26 aprile 2010 •Le disposizione relative ai rischi da campi elettromagnetici slittano al 30 aprile 2012 TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO L’EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” ART.35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…” ART. 41 “L'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana…” TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CODICE CIVILE ART. 2087 “L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”: CODICE PENALE ART. 589 “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. ”: TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NORMATIVE SPECIFICHE D.P.R. ANNI 50 FILOSOFIA: ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE CONDIZIONI PERICOLOSE DPR 547/55: Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 303/56: Norme generali per l’igiene sul lavoro DPR 164/56: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni DPR 320/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene nei lavori in sotterraneo DPR 321/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa OBIETTIVO: FRAPPORRE UNA BARRIERA FRA L’ADDETTO E LA ZONA DI PERICOLO SI INIZIA A PARLARE DI RESPONSABILITA’ TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NORMATIVE SPECIFICHE D.P.R. ANNI 60 FILOSOFIA: INFORTUNI SUL LAVORO COME PROBLEMA SOCIALE DPR 1124/65: T.U. sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali L. 977/67: tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti D.P.R. ANNI 70 FILOSOFIA: SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE DPR 1204/71: tutela delle lavoratrici madri L. 300/70: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale…. L.833/78: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNI 80 e 90: D.P.R. DI DERIVAZIONE DA DIRETTIVE EUROPEE FILOSOFIA: RICONOSCIMENTO PREVENTIVO DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE PER AGIRE SULLE AZIONI PERICOLOSE DPR 962/82 e 904/82: rischi da esposizione da cloruro di vinile monomero DPR 675/82 e 727/82 : sicurezza uso di materiale elettrico in ambiente esplosivo DPR 673/82: caratteristiche delle funi metalliche, catene e ganci DPR 524/82: segnaletica di sicurezza D. Lgs. 277/91: protezione contro rischi da piombo, amianto e rumore D .Lgs. 626/94: Miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro D. Lgs. 459/96: caratteristiche di sicurezza delle macchine D. Lgs. 494/96: sicurezza dei cantieri temporanei e mobili D. Lgs. 230/95 e 257/01: Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 modificato con D. Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009 E’ composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati Titolo I Titoli dal II al XI Titolo XII Titolo XIII Disposizioni Generali Disposizioni Speciali Disposizioni in materia penale e procedura penale Norme transitorie e finali TITOLO I Capo I - Disposizioni generali Capo II - Sistema Istituzionale Capo III - Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro Sezioni: I - Misure di Tutela e Obblighi II - Valutazione dei rischi III - Servizio di Prevenzione e Protezione IV - Formazione Informazione e Addestramento V - Sorveglianza Sanitaria VI - Gestione delle Emergenze VII - Consultazione e partecipazione dei RLS VIII - Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche Capo IV - Disposizioni Penali TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Titolo II e allegato IV Luoghi di lavoro Titolo III e allegati V-IX Attrezzature di lavoro e DPI capo I Uso delle attrezzature di lavoro capo II Uso dei DPI capo III Impianti e apparecchiature elettriche Titolo IV e allegati X-XXIII Cantieri temporanei e mobili capo I Misure di tutela nei cantieri edili capo II Lavori in quota Titolo V e allegati XXIV-XXXII Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro Titolo VI e allegato XXXIII Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII e allegato XXXIV Videoterminali Titolo VIII e allegati XXXV-XXXVII Agenti fisici capo I Disposi. comuni a tutti gli agenti fisici Titolo IX e allegati XXXVIII–XLIII Sostanze pericolose capo I Protezione da agenti chimici Titolo X e allegati XLIV-XLVIII Agenti biologici Titolo XI e allegati XLIX-LI Atmosfere esplosive Titolo XII Disposizioni penali e di procedura TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 3) 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. Lavoratori somministrati Lavoratori distaccati Lavoratori a progetto Collaboratori coordinati e continuativi Lavoratori con prestazioni occasionali di tipo accessorio Lavoratori a domicilio Lavoratori in telelavoro Lavoratori autonomi TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE LAVORATORE Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: - ….. - ….. - L’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE DATORE DI LAVORO soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell‘organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001): Per DL si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avete autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nel quale viene svolta l’attività, e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa…. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE DATORE DI LAVORO soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell‘organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Così come individuato dal Decreto Ministero dell’Istruzione 21 giugno 1996 n. 292 TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE PREPOSTO Persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE R.S.P.P. persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. A.S.P.P. persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro e facente parte del servizio di prevenzione protezione dai rischi. R.L.S. persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. MEDICO COMPETENTE Medico in possesso dei requisiti professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti ….. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI INTERNI O ESTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO LA PIRAMIDE DECISIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EVOLUZIONE GERARCHIA COLLABORAZIONE Organizzazione della sicurezza aziendale TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DATORE DI LAVORO R.S.P.P. A.S.P.P. MEDICO COMPETENTE DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE PREPOSTI PREPOSTI PREPOSTI LAVORATORI LAVORATORI LAVORATORI TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AL DIRIGENTE SCOLASTICO COMPETONO TUTTI I COMPITI E OBBLIGHI PREVISTI DAL D.Lgs. “81” di tipo “gestionale” TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ART. 16 – DELEGA DI FUNZIONI IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUO’ DELEGARE LA MAGGIOR PARTE DEI COMPITI DI PROPRIA COMPETENZA CON I SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI: 1. Che la delega risulti da atto scritto recante data certa; 2. Che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza previsti per la funzione delegata; 3. Che attribuisca al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione delegata; 4. Che attribuisca l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di tale funzione; 5. Che la delega sia accettata per iscritto; 6. Che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità; 7. La delega non esclude la vigilanza in capo al datore di lavoro. IL DELEGATO, IN ACCORDO CON IL DATORE DI LAVORO, PUO’ DELEGARE A SUA VOLTA LE FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ART. 17 – OBBLIGHI NON DELEGABILI • VALUTARE TUTTI I RISCHI • ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI • INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI • DESIGNARE IL R.S.P.P. DAI RISCHI TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI (obblighi delegabili) • ADOTTARE LE MISURE DI SICUREZZA PER RIDURRE O ELIMINARE I RISCHI. • MISURE CHE POSSONO ESSERE DI NATURA - TECNICA - ORGANIZZATIVA - PROCEDURALE TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI (obblighi delegabili) • DESIGNARE GLI ADDETTI AL S.P.P. • NOMINA IL MEDICO COMPETENTE • INDIVIDUA I PREPOSTI • DESIGNA GLI ADDETTI ALLE MISURE - DI GESTIONE DELLE EMERGENZE - DI PRONTO SOCCORSO - DI PREVENZIONE INCENDI TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI (obblighi delegabili) • INFORMA E FORMA I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI • INTERVIENE SU: - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE - ATTREZZATURE DI LAVORO E STUDIO - VIDEOTERMINALI - IGIENE, ECC. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI • VERIFICARE LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI EDE EFFETTUARNE I LAVORI DI RIPARAZIONE O SISTEMAZIONE SPESSO ISTITUZIONE SCOLASTICA E PROPRIETA’ DEGLI EDIFICI NON COINCIDONO Questi interventi, si intendono assolti, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL PREPOSTO ART. 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO (nell’ambito della gestione ordinaria del lavoro) • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, e' delle disposizioni aziendali, dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione • informare diretti superiori in caso di persistenza della inosservanza • verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL PREPOSTO ART. 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO (nell’ambito della gestione ordinaria del lavoro) • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta • frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL PREPOSTO IL PREPOSTO NON HA IL COMPITO DI ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE, MA DI FARE OSSERVARE QUELLE CHE SONO STATE PREDISPOSTE DA ALTRE FIGURE DATORE DI LAVORO DIRIGENTE S.P.P. R.S.P.P. MEDICO COMPETENTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL PREPOSTO ART. 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO (in caso di emergenza) • richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato • astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PREPOSTO DI FATTO – PREPOSTO DI NOMINA La nomina non è prevista dalla normativa Non si richiede alcun riconoscimento formale della qualifica di preposto: è sufficiente che un soggetto sia solito impartire ordini e che la preposizione, di fatto, risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza alle direttive e agli ordini da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata. Qualora un’organizzazione complessa decida di individuare/nominare i preposti tale individuazione deve avvenire nel rispetto del Principio di effettività. Se un preposto, anche se formalmente investito di tale incarico, in realtà lavora come tutti gli altri sotto gli ordini del datore di lavoro o del dirigente, che di fatto sovrintende alle lavorazioni, vengono a cadere tutte le responsabilità legate al suo incarico e la sua tutela verrà incardinata nel datore di lavoro o nel dirigente. Preposto di sé E’ escluso che nel caso di operazioni compiute da un solo lavoratore, questo possa contemporaneamente svolgere mansioni di preposto riguardo ad attività lavorativa in cui è direttamente impegnato. Non può esistere il preposto di sé stesso TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OGNUNO DI NOI E’ UN PREPOSTO? ART. 299 Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), …. b) Datore di lavoro d) Dirigente e) Preposto … gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL LAVORATORE ART. 20 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e segnalarne eventuali carenze TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL LAVORATORE ART. 20 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e segnalarne eventuali carenze • segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, secondo le proprie competenze • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL LAVORATORE ART. 20 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ART. 33 – COMPITI DEL S.P.P. • individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro • effettuare la valutazione dei rischi • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ART. 33 – COMPITI DEL S.P.P. • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro • partecipare alla riunione periodica • fornire informazioni ai lavoratori TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COMPITI DEL R.L.S. ART. 50 – ATTRIBUZIONI DEL R.L.S. • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni • consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita' produttiva • e' consultato sulla designazione del RSPP • e' consultato in merito all'organizzazione della formazione TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COMPITI DEL R.L.S. ART. 50 – ATTRIBUZIONI DEL R.L.S. • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza • riceve una formazione adeguata TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COMPITI DEL R.L.S. ART. 50 – ATTRIBUZIONI DEL R.L.S. • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti • partecipa alla riunione periodica • fa proposte in merito alla attività di prevenzione TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COMPITI DEL R.L.S. ART. 50 – ATTRIBUZIONI DEL R.L.S. • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI 1. Il datore di lavoro..e i dirigenti… devono: b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ART. 43 – GESTIONE DELLE EMERGENZE 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze. IL PERCORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI CHI SONO GLI ATTORI DELLA SICUREZZA I COMPITI E LE RESPONSABILITA’ DEI VARI SOGGETTI ABBIAMO VISTO CHE IL PRIMO ATTO DI UNA CORRETTA GESTIONE DELLA SICUREZZA E’ ….. LA REDAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO INSIEME AI COMPONENTI IL S.P.P. DEL LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PUO’ ESSERE DEFINITA COME UNA AUTODIAGNOSI STRAORDINARIA E GLOBALE CONSISTENTE IN: • INDIVIDUAZIONE DI TUTTI I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN AZIENDA • INDIVIDUAZIONE DELLE RECIPROCHE CONNESSIONI TRA I RISCHI INDIVIDUATI • VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI POSSIBILI RISCHI (effettuata ove possibile con metodi analitici o strumentali) • NON E’ UNA MISURA SPECIFICA DI SICUREZZA • E’ UN CRITERIO DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA’ DI INTERVENTO E DI ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PROPRIETA’ O CARATTERISTICA INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI PROBABILITA’ DI RAGGIUNGIMENTO DI UN POTENZIALE LIVELLO DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE AD UN DETERMINATO FATTORE O NELLA LORO COMBINAZIONE UNA QUALSIASI ALTERAZIONE TRANSITORIA O PERMANENTE, DELL’ORGANISMO, DI UNA SUA PARTE O DI UNA FUNZIONE FORMULA DEL RISCHIO RISCHIO MAGNITUDO PROBABILITA’ ENTITA’ DEL DANNO FORMULA DEL RISCHIO FORMULA DEL RISCHIO MISURE DI PROTEZIONE MISURE DI PREVENZIONE CHE COSA SONO LE MISURE DI PREVENZIONE? IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE NECESSARIE ANCHE SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L’ESPERIENZA E LA TECNICA, PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL RISPETTO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E DELL’INTEGRITÀ DELL’AMBIENTE ESTERNO (D.Lgs 81/08) TUTTE LE MISURE E LE AZIONI CHE POSSONO ESSERE MESSE IN ATTO ALLO SCOPO DI RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI UN EVENTO DANNOSO LA PREVENZIONE È: PRIMARIA: eliminazione dei fattori di rischio per malattia o infortunio SECONDARIA: diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi ed il danno diventi irreversibile TERZIARIA: misure per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi CHE COSA SONO LE MISURE DI PROTEZIONE? INSIEME DI MISURE E DISPOSITIVI IDONEI: • A RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO •A RIDURRE LA GRAVITÀ DI UN EVENTO DANNOSO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: COLLETTIVI D.P.C. INDIVIDUALI D.P.I. IL RISCHIO SI PUÒ RIDURRE IN DEFINITIVA: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MISURE DI PREVENZIONE RIDUZIONE GRAVITA’ DEL DANNO RIDUZIONE PROBABILITA’ CHE SI VERIFICHI UN DANNO RIDUZIONE NON SI VERIFICANO INCIDENTI MENO INFORTUNI SUL LAVORO RISCHIO SI EVITA L’INSORGERE DI MALATTIE PROFESSIONALI INCIDENTE EVENTO CHE HA PRODOTTO SOLO DANNI MATERIALI, MA CHE HA RISCHIATO DI CAUSARE DANNI ALLE PERSONE INFORTUNIO MANCATO E’ DETTO ANCHE INFORTUNIO SENTINELLA, IN QUANTO UN NUMERO ELEVATO E RIPETUTO DI INCIDENTI CARATTERIZZA UNA SITUAZIONE A FORTE RISCHIO INFORTUNIO INFORTUNIO EVENTO LESIVO CHE SI VERIFICA IN MODO IMPROVVISO ED IMPREVISTO PER CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE DI LAVORO MORTE DAL QUALE POSSONO DERIVARE INABILITA’ PERMANENTE INABILITA’ ASSOLUTA NEL QUALE SI RICONOSCONO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE RILEVANZA CLINICA (gravità) NESSO CAUSA-EFFETTO DANNO ABREVE DISTANZA DI TEMPO (criterio cronologico) INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE LA MALATTIA PROFESSIONALE È UN EVENTO DANNOSO ALLA PERSONA CHE SI MANIFESTA IN MODO LENTO, GRADUALE E PROGRESSIVO, INVOLONTARIO E IN OCCASIONE DEL LAVORO DIRETTAMENTE E IMMEDIATAMENTE IDENTIFICABILE IN UN FATTORE DI RISCHIO PRESENTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGNI ALTERAZIONE DELLA SALUTE CHE NON SIA ATTRIBUIBILE AD UN INFORTUNIO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI MIRA A GARANTIRE LO STATO DI SALUTE DEL LAVORATORE STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE NON CONSISTENTE SOLO IN UNA ASSENZA DI MALATTIA O DI INFERMITA’ (D.Lgs. 81/08 e OMS 1946) La salute rappresenta un DIRITTO FONDAMENTALE e INALIENABILE di OGNI ESSERE UMANO, nonché di INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ (art. 32 della Costituzione) TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IL TESTO UNICO DA TUTTE LE INDICAZIONI SULLE MODALITA’ DI GESTIONE E PREVENZIONE DELLA SICUREZZA PER QUALSIASI LUOGO CHE SI CONFIGURA COME LUOGO DI LAVORO IL NON RISPETTO DELLE NORME ISPEZIONE E CONTROLLO DA PARTE DI ORGANI PREPOSTI REGIME SANZIONATORIO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08? •ARRESTO •ARRESTO O AMMENDA •AMMENDA •SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA LE SANZIONI SONO GRADUALI IN BASE ALLA GRAVITA’ DELLE VIOLAZIONI E ALLA RILEVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIOLATE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IL FINE RIPARATORIO PREVALE SU QUELLO PUNITIVO (il D.Lgs 106/09 ha recepito lo spirito del 758/94) TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08? SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ Secondo le disposizioni del TU gli ispettori (SPISAL) possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14). Presupposto: l’accertamento delle violazioni GRAVI: violazioni indicate nell’allegato I REITERATE: nei 5 anni precedenti lo stesso soggetto ha commesso più violazioni che siano state oggetto di prescrizioni (758/94) ottemperate o di sentenze passate in giudicato DELLA STESSA NATURA: violazione della stessa disposizione o di più disposizioni tra quelle indicate nell’allegato I TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08? SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LA SOSPENSIONE CONSENTE SOLO LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI STRETTAMENTE NECESSARI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLO SPISAL IL PROVVEDIMENTO E’ IMPUGNABILE DI FRONTE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO IL PROVVEDIMENTO E’ REVOCABILE DALLO SPISAL A CONDIZIONI DEL RIPRISTINO DELLE REGOLARI CONDIZIONI DI LAVORO E DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA AGGIUNTIVA DI € 2500 NEL CAPITOLO REGIONALE PER FINANZIARE L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO LA MANCATA OTTEMPERANZA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CONFIGURA LA CONTRAVVENZIONE (art. 14 comma 10) PUNITA CON PENA DEL SOLO ARRESTO (non si applica il D.Lgs 758/94 ma l’art. 302 del D. Lgs. 81/08) TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08? SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IN CASO DI ACCERTATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI LA COMPETENZA ESCLUSIVA E’ DEI VIGILI DEL FUOCO SE LO SPISAL RILEVA INFRAZIONE IN MERITO EFFETTUA LA SEGNALZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE INTERVIENE CON ATTIVITA’ DI P.G. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08? ALLEGATO I VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI CARATTERE GENERALE •MANCATA ELABORAZIONE DEL D.V.R. •MENCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVAQUAZIONE •MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO •MACATA COSTITUZIONE DEL S.P.P. E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO •MANCATA FORNITURA DEL D.P.I. CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO •MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI ELETTROCUZIONE •LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI •PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08? ALLEGATO I VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI ELETTROCUZIONE •MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale….) VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHIO AMIANTO •MANCATA NOTIFICA ALL’ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AMIANTO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08? TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08? TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08? TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALI SANZIONI PREVEDE IL D.LGS 81/08? TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CHI E’ SANZIONABILE? • DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 55) • PREPOSTI (art. 56) •PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI (art. 57) • MEDICO COMPETENTE (art. 58) •LAVORATORI (art. 59) ATTENZIONE L’ART. 299 SANCISCE CHE CHIUNQUE, INDIPENDENTEMENTE DALL’INVESTITURA FORMALE, ESERCITI DI FATTO POTERI DIRETTIVI E’ PUNITO ALLA STREGUA DI UN DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE O PREPOSTO PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLA MANSIONE SVOLTA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PROCEDURE DEL SISTEMA SAZIONATORIO REATI PUNITI CON LA PENA DELL’ARRESTO DEFINIZIONE SOLO IN SEDE GIUDIZIARIA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PROCEDURE DEL SISTEMA SAZIONATORIO REATI PUNITI CON LA PENA DELL’AMMENDA D.Lgs. 758/94 e ART. 301 D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PROCEDURE DEL SISTEMA SAZIONATORIO REATI PUNITI CON LA PENA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA LEGGE 689/81 TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PROCEDURE DEL SISTEMA SAZIONATORIO REATI REITERATI PUNITI CON LA PENA ALTERNATIVA DELL’ARRESTO E DELL’AMMENDA O DELLA SOLA AMMENDA D.Lgs. 758/94 e ART. 14 D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CHI PUO’ VIGILARE? GLI ORGANI DI VIGILANZA PUBBLICI TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: INAIL (ex ISPSEL) ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO ISPSEL E’ STATO ACCORPATO ALL’INAIL A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA DEL MAGGIO 2010 COMPITI: • RICERCA EPIDEMIOLOGICA •FORMAZIONE •CONSULENZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: ARPA AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE SERVIZIO ANTINFORTUNISTICA E IMPIANTISTICA VERIFICHE PERIODICHE SU: • ASCENSORI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO • IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA • IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE • APPARECCHI A PRESSIONE E GENERATORI • IDROESTRATTORI A FORZA CENTRIFUGA SI OCCUPA ANCHE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (rischio chimico, biologico, da radiazioni, da rumore, ecc.) COLLABORA ANCHE SUL VERSANTE DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: DTL DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO (ex Ispettorato del Lavoro) SERVIZIO ISPETTIVO – MINISTERO DEL LAVORO COMPITI DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL LAVORO IN GENERE: • CONTRATTI • ORARI DI LAVORO • LIBRETTI DI LAVORO • PROSPETTI PAGA • MINORI AVVIATI AL LAVORO • LAVORATRICI MADRI • ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI • VERIFICA MODALITA’ DI INFORTUNIO • VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (solo nelle attività edilizie previa comunicazione SPISAL) • INDAGINI DI PG SU (su autorizzazione di AG) COLLABORA ANCHE SUL VERSANTE DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: VVF COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO ENTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO SERVIZIO ISPETTIVO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER LE ALTRE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI: • VIGILANZA SULLA PREVENZIONE INCENDI • INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA • ATTIVITA’ AUTORIZZATIVA SI OCCUPA ANCHE DI FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO E COLLABORANO ATTIVAMENTE ANCHE SUL VERSANTE DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: SPISAL SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ENTE REGIONALE - ASUR MISSION ISTITUZIONALE • PREVENZIONE DI MALATTIE PROFESSIONALI E DEGLI INFORTUNI CAUSATI O CORRELATI AL LAVORO • IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE DEL LAVORATORE ATTRAVERSO • VIGILANZA • ASSISTENZA • INFORMAZIONE TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: SPISAL SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ENTE REGIONALE - ASUR ATTIVITA’ SANITARIA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: SPISAL SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ENTE REGIONALE - ASUR ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: SPISAL SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ENTE REGIONALE - ASUR ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE ED AUTORIZZATIVE TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: SPISAL SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ENTE REGIONALE - ASUR ATTIVITA’ DI VIGILANZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO • TUTELA IL LAVORATORE CONTRO DANNI FISICI ED ECONOMICI DERIVANTI DA INFORTUNI E MALATTIE CAUSATI DALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA • ESONERA IL DATORE DI LAVORO DALLA RESPONSABILITA’ CIVILE CONSEGUENTE ALL’EVENTO SUBITO DAI PROPRI DIPENDENTISALVO I CASI IN CUI, IN SEDE PENALE O CIVILE, SIA RICONOSCIUTA LA SUA RESPONSABILITA’ PER REATO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E IGIENE SUL LAVORO ANCHE LE SCUOLE SONO ASSICURATE CONTRO GLI INFORTNI E MALATTIE PROFESSIONALI, MA RISPETTO AD ESSE L’INAIL HA UNA GESTIONE PARTICOLARE DETTA “PER CONTO DELLO STATO” (la scuola non paga il premio) TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA: INPS ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE • EROGA LE RENDITE PENSIONISTICHE DI FINE LAVORO E LE PRESTAZIONI ECONOMICHE SOSTITUTIVE ALLA RETRIBUZIONE IN CASO DI ASSENZA PER INCAPACITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA AL LAVORO DOVUTA A MALATTIA O GRAVIDANZA DURANTE IL LAVORO PER OGNI AZIONE CHE COMPIAMO CI DOBBIAMO PORRE UNA SOLA DOMANDA QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL’AZIONE CHE STO COMPIENDO SE LA ESEGUO NEL MODO IN CUI STO OPERANDO?