LA BONIFICA COME RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE 14 ottobre 2011 avv. Federico Peres – [email protected] www.buttiandpartners.com artt. 304 305 306 d.lg. 152/2006 art. 242 d.lg. 152/2006 In caso di danno ambientale non verificatosi: In caso di inquinamento o pericolo, il responsabile deve: di segnalare alle autorità di cui all’art. 304 // misure di prevenzione // messa in sicurezza d’emergenza // caratterizzazione // Analisi di rischio (AdR) // bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente comunicazione // riparazione // m.i.s.e. Se si è verificato il danno ambientale, l’operatore deve: segnalare alle autorità di cui all’art. 304 // controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo il danno // adottare misure di ripristino di cui all’allegato 3:, vale a dire: riparazione primaria (AdR) complementare e compensativa; avv. Federico Peres – [email protected] www.buttiandpartners.com art. 242 d.lg. 152/2006 La medesima procedura si applica in caso di contaminazioni storiche che possano comportare un rischio di aggravamento art. 303 d.lg. 152/2006 non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto La Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. pen. 28 aprile 2000, n. 1783) secondo cui le previsioni del decreto Ronchi si applicano a qualunque sito che risulti attualmente inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica. La formulazione della norma collega infatti la pena non al momento in cui viene cagionato l’inquinamento o il relativo pericolo ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, ai sensi dell’art. 17. Non si tratta quindi di portata retroattiva della norma ma dell’applicazione ratione temporis della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica; detto altrimenti, non viene sanzionato l’inquinamento in epoca precedente prodotto ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo TAR Emilia Romagna, Parma, 28.06.2011 n. 218 v. anche TAR Toscana, 01.04.2011 n. 573 avv. Federico Peres – [email protected] www.buttiandpartners.com ART. 257 OMESSA BONIFICA 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. avv. Federico Peres – [email protected] www.buttiandpartners.com Cass. pen. I 13.06.06 29855 Corradini Cass. pen. III 28.04.00 1783 Pizzuti Reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il soggetto non proceda all’adempimento dell’obbligo di bonifica secondo il procedimento previsto dalla legge; di conseguenza, posto che l’inquinamento va inquadrato tra i presupposti di fatto, la norma di applica anche a situazioni antecedenti l’entrata in vigore del d.m. 471/99 Il fatto tipico consiste nell’aver cagionato l’inquinamento di un sito e la procedura di bonifica opera come causa sopravvenuta ed eventuale di non punibilità Cass. pen. III 29.11.06 9794 Montigiani La norma punisce chi cagiona l’inquinamento del sito se non provvede alla bonifica secondo la procedura prevista; si tratta di un reato di evento a condotta libera o reato causale puro sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa avv. Federico Peres – [email protected] www.buttiandpartners.com Conclusioni gli effetti previsti dal d.lg. 231/01 come modificato dal d.lg. 121/11 in relazione al reato di omessa bonifica si applicano (diverse ipotesi): 1. 2. 3. 4. 5. solo agli inquinamenti cagionati successivamente 16.08.2011 (entrata in vigore d.lg. 121/2011) anche agli inquinamenti cagionati successivamente al 29.04.2006 (entrata in vigore del d.lg. 152/2006 contenente nuova definizione di sito inquinato: solo in caso di superamento delle CSR) anche agli inquinamenti cagionati dopo il 16.12.1999 (entrata in vigore d.m. 471/99, fissa i valori di concentrazione limite ammissibili) anche agli inquinamenti cagionati dopo 02.03.1997 (entrata in vigore d.lg. 22/97, stabilisce l’obbligo di bonifica in caso di inquinamento, norma penale “in bianco”) anche agli inquinamenti cagionati prima del 02.03.1997 (entrata in vigore d.lg. 22/97) avv. Federico Peres – [email protected] www.buttiandpartners.com