LA BONIFICA COME RIPARAZIONE
DEL DANNO AMBIENTALE
14 ottobre 2011
avv. Federico Peres – [email protected]
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artt. 304 305 306 d.lg. 152/2006
art. 242 d.lg. 152/2006
In caso di danno ambientale non
verificatosi:
In caso di inquinamento o
pericolo, il responsabile deve:
di
segnalare alle autorità di cui all’art.
304 // misure di prevenzione // messa
in
sicurezza
d’emergenza
//
caratterizzazione // Analisi di rischio
(AdR) // bonifica, messa in sicurezza
operativa,
messa
in
sicurezza
permanente
comunicazione // riparazione // m.i.s.e.
Se si è verificato il danno ambientale,
l’operatore deve:
segnalare alle autorità di cui all’art. 304
// controllare, circoscrivere, eliminare o
gestire in altro modo il danno // adottare
misure di ripristino di cui all’allegato 3:,
vale a dire: riparazione primaria (AdR)
complementare e compensativa;
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art. 242 d.lg. 152/2006
La medesima procedura si
applica
in
caso
di
contaminazioni storiche che
possano comportare un
rischio di aggravamento
art. 303 d.lg. 152/2006
non si applica al danno
causato da un'emissione, un
evento o un incidente
verificatisi prima della data
di entrata in vigore della
parte sesta del presente
decreto
La Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale (cfr.
Cass. pen. 28 aprile 2000, n. 1783) secondo cui le
previsioni del decreto Ronchi si applicano a qualunque sito
che risulti attualmente inquinato, indipendentemente dal
momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti
generatori dell’attuale situazione patologica. La
formulazione della norma collega infatti la pena non al
momento in cui viene cagionato l’inquinamento o il relativo
pericolo ma alla mancata realizzazione, da parte del
responsabile, della bonifica, ai sensi dell’art. 17. Non si
tratta quindi di portata retroattiva della norma ma
dell’applicazione ratione temporis della legge onde fare
cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere
permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica;
detto altrimenti, non viene sanzionato l’inquinamento in
epoca precedente prodotto ma la mancata eliminazione
degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo
TAR Emilia Romagna, Parma, 28.06.2011 n. 218
v. anche TAR Toscana, 01.04.2011 n. 573
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ART. 257 OMESSA BONIFICA
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o
delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al
progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli
articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui
all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro
a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può
essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non
punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di
inquinamento di cui al comma 1.
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Cass. pen. I 13.06.06 29855 Corradini
Cass. pen. III 28.04.00 1783 Pizzuti
Reato omissivo di pericolo presunto
che si consuma ove il soggetto non
proceda all’adempimento dell’obbligo
di bonifica secondo il procedimento
previsto dalla legge; di conseguenza,
posto che
l’inquinamento va
inquadrato tra i presupposti di
fatto, la norma di applica anche a
situazioni antecedenti l’entrata in
vigore del d.m. 471/99
Il fatto tipico consiste nell’aver
cagionato l’inquinamento di un sito e
la procedura di bonifica opera come
causa sopravvenuta ed eventuale di non
punibilità
Cass. pen. III 29.11.06 9794 Montigiani
La norma punisce chi cagiona
l’inquinamento del sito se non
provvede alla bonifica secondo la
procedura prevista; si tratta di un reato
di evento a condotta libera o reato
causale puro sottoposto a condizione
obiettiva di punibilità negativa
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Conclusioni
gli effetti previsti dal d.lg. 231/01 come modificato dal d.lg. 121/11 in relazione al
reato di omessa bonifica si applicano (diverse ipotesi):
1.
2.
3.
4.
5.
solo agli inquinamenti cagionati successivamente 16.08.2011 (entrata in
vigore d.lg. 121/2011)
anche agli inquinamenti cagionati successivamente al 29.04.2006 (entrata
in vigore del d.lg. 152/2006 contenente nuova definizione di sito inquinato:
solo in caso di superamento delle CSR)
anche agli inquinamenti cagionati dopo il 16.12.1999 (entrata in vigore d.m.
471/99, fissa i valori di concentrazione limite ammissibili)
anche agli inquinamenti cagionati dopo 02.03.1997 (entrata in vigore d.lg.
22/97, stabilisce l’obbligo di bonifica in caso di inquinamento, norma penale
“in bianco”)
anche agli inquinamenti cagionati prima del 02.03.1997 (entrata in vigore
d.lg. 22/97)
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