ZUCCONI GIUSEPPE
Coordinatore Sezione AIAS
Regione Valle d’Aosta
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
via Frutaz, 1 - 11100 Aosta
tel. +39.0165.26.19.87 - fax +39.0165.36.66.97
sito web: www.ordinearchitettivda.org ; e-mail: [email protected]
Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia nei luoghi di lavoro e di vita
Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico,7 - 20121 Milano
tel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – fax 02.7602.0494
sito web: www.aias-sicurezza.it ; e-mail: [email protected]
Sede regionale della Valle d’Aosta
Zucconi Giuseppe
Tecnico della Sicurezza - Technicien De La Sécurité
SEDE di AOSTA - Centro Direzionale “le Miroir” Località Borgnalle, 10 – 11100 Aosta
SITO INTERNET: www.sicurezzavda.it
Prima delega del Governo per l’elaborazione del
Testo Unico Sicurezza conferita nel 1978 con 24
mesi per l’elaborazione.
15 maggio 2008 entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008
- Testo Unico Sicurezza.
Allegato XIV D.Lgs. 81/2008
Partecipazione a convegni con 100 persone massimo per rilascio
Crediti Formativi.
Per interventi formativi massimo 30/35 persone
Interrogazione Parlamentare per limitare il numero di partecipanti
a seminari o convegni con rilascio di crediti formativi
Punti irrisolti del D.Lgs. 81/2008
• Linee guida interpretative sugli accordi della formazione
• Criteri per la qualificazione dei docenti
• Accordi interconfederali regolamentanti la formazione e
l’aggiornamento degli RLS e modalità di svolgimento del
mandato
• Linee guida per la redazione del DVR per piccole imprese
D.L. 12 maggio 2012 n. 57 rinvio al 31 dicembre 2012
• Come è possibile definire un funzionale rapporto tra ruolo di
Dirigente e processo di prevenzione
• Cosa significa lingua veicolare per corsi a lavoratori stranieri
D.Lgs. 626/94
ART. 22 Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 1
comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute,
con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi
ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
-omissis-
Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 integrato con
Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n° 106
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro dirigente)
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
ACCORDO 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte
del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34,
commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato:
lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi.
L’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le
modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che
intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi (DL SPP).
Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una
massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di
organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
ACCORDO 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il suddetto accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i
contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle
lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la
formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda
percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto
dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
L’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato in data
11 gennaio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n° 8
è parte integrante dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, articolo sanzionato penalmente
disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità
dell’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti
della
formazione
e
non disciplina l’Addestramento i cui programmi e ore devono essere definiti in base a
quanto prevede l’art. 2, comma 1, lettera cc del D.Lgs. 81/08
non riguarda l’informazione ai lavoratori che è disciplinata dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08
collaborazione con gli enti bilaterali o con gli organismi paritetici
In mancanza dell’ente bilaterale o nel caso di mancata risposta dell’ente bilaterale entro
15 giorni dall’inoltro della richiesta di collaborazione, il datore di lavoro può procedere
autonomamente alla realizzazione dell’attività di formazione da esso prevista
Nuove disposizioni
1.
Articolazione della durata minima della formazione dei lavoratori e del successivo aggiornamento
periodico in funzione della classe di rischio di appartenenza dell’azienda
2. Requisiti dei docenti, che devono dimostrare di possedere una specifica esperienza in relazione alle
tematiche trattate
3. Organizzazione della formazione, prevedendo una serie di figure e di atti documentati e, in particolare
la presenza di un soggetto organizzatore e di un responsabile del progetto formativo
4. Metodologia di insegnamento/apprendimento, per la quale è richiesto un modello teso a privilegiare
l’interattività e la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.
5. Utilizzo dell’e-learning per alcune delle attività formative, nel rispetto dei criteri previsti dall’allegato 1
dell’Accordo.
6. L’estensione del percorso formativo previsto per i lavoratori anche ai soggetti di cui all’art. 21
(Componenti imprese familiari e lavoratori autonomi)
7. Il coinvolgimento nei programmi formativi degli enti bilaterali o degli organismi paritetici, ove esistenti.
8. Certificazione della formazione erogata mediante attestati di frequenza e di superamento delle prove
di verifica.
9. Crediti formativi
10. Aggiornamento
Particolarità del percorso formativo:
1.
L’articolazione della formazione dei lavoratori in due blocchi: una formazione generale e una
formazione specifica.
2.
L’inquadramento delle aziende in tre tipologie o classi di rischio ( a rischio basso, medio,
elevato) in funzione dei rischi riferiti al comparto o settore di appartenenza.
3.
La durata minima della formazione generale di 4 ore per tutti i settori e riguardante i concetti
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
4.
La durata minima della formazione specifica in funzione della classe di rischio cui appartiene
l’azienda determinata in base al Macro settore ATECO dell’azienda.
5.
Contenuti e durata della formazione specifica subordinati all’effettiva presenza dei rischi
nell’attività aziendale ed all’esito della valutazione dei rischi.
6.
L’indicazione dell’Addestramento come attività a parte. Esso, pertanto, non è compreso nella
durata minima della formazione.
7.
L’obbligo di aggiornamento periodico.
Ateco è la classificazione italiana tipo delle attività economiche produttive.
Un’attività economica può essere definita tale quando le risorse utilizzate per il suo svolgimento
(beni d’investimento, lavoro, tecniche industriali o prodotti intermedi) si combinano per produrre
beni o servizi specifici; quindi un’attività economica ha come requisiti la presenza di fattori di
produzione, il processo produttivo e i risultati della produzione (beni o servizi).
L’attività fin qui definita può consistere in un processo semplice (quale ad esempio, la tessitura)
o articolarsi in una varietà di sottoprocessi, ognuno dei quali richiamato in diverse categorie
della classificazione (per esempio, la produzione di macchine consiste in diverse attività
specifiche come la colatura, la fucinatura, la saldatura, l’assemblaggio, la pittura eccetera). Nel
caso in cui il processo produttivo sia caratterizzato da una serie integrata di attività elementari
all’interno di una stessa unità statistica, tutta la sequenza produttiva sarà considerata come una
sola attività.
Ateco non prevede categorie per specifici tipi di unità statistiche: le unità possono svolgere
diverse attività economiche e possono essere definite in modi diversi in base alle loro
caratteristiche peculiari.
Settori ATECO:
Datori di lavoro non sono informati
sull’appartenenza
ORGANIZZAZIONE CORSI:
4 ore
Formazione generale
Non si rilevano difficoltà
Formazione specifica
Difficoltà di identificare la materia “specifica”
da trattare
Addestramento
Non nella formazione specifica in quanto
effettuato da persona esperta sul luogo di
lavoro (non in aula)
Formazione generale:
modulo interaziendale
Formazione specifica:
lavoratori di settori omogenei
Formazione dei lavoratori
Per tutte le aziende:
Formazione Generale
4 ore
Formazione specifica
Rischio Basso 4 ore
Formazione specifica
Rischio Medio 8 ore
Formazione specifica
Rischio Alto 12 ore
Commercio ingrosso e
dettaglio, Artigianato, Alberghi
e ristoranti, Assicurazioni,
Attività immobiliari, Informatica,
Associazioni culturali e
sportive, Servizi domestici,
Organizzazioni extraterritoriali
Agricoltura, Pesca,
Trasporti, Magazzinaggi,
Comunicazioni, Assistenza
sociale non residenziale
Pubblica Amministrazione,
Istruzione.
Estrazioni minerali,
Costruzioni, Industria
alimentare, Tessile, Legno,
Editoria, Lavorazione Metalli,
Energia, Rifiuti, Raffinerie,
Chimica, Plastica, Sanità,
Assistenza sociale residenziale
AGGIORNAMENTO
6 ore quinquennali per tutti i
Macro settori di rischio
F COSTRUZIONI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
42 INGEGNERIA CIVILE
42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI
COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
D.Lgs. 81/2008
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Comma 12
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del
datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
Organismi paritetici o Enti Bilaterali?
Obbligatoriamente coinvolti nella formazione
Obbligo non sanzionato
ART. 20 D.Lgs. 626/94 Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Formazione dei preposti
Formazione minima prevista per i lavoratori
in funzione del macrosettore di rischio
Formazione particolare aggiuntiva di 8 ore
per tutti i macrosettori di rischio.
Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test
Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio
Formazione dei dirigenti
Formazione minima della durata di 16 ore strutturata in 4 moduli formativi
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Giuridico - normativo
Gestione e
organizzazione
della sicurezza
Individuazione e
valutazione dei rischi
Comunicazione,
formazione e
consultazione
Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test
Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore
Formazione dei datori di lavoro
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre
differenti livelli di rischio:
BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
ALTO 48 ore
MODULO 1
GIURIDICO-NORMATIVO
DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
sistema legislativo in materia di
sicurezza dei lavoratori;
gli organi di vigilanza e le procedure
ispettive;
soggetti del sistema di prevenzione
aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08:
compiti, obblighi, responsabilità e
tutela assicurativa;
delega di funzioni;
la responsabilità civile e penale e la
tutela assicurativa;
la "responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e
delle associazioni, anche prive di
responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n.
231/2001, e s.m.i.;
i sistemi di qualificazione delle
imprese e la patente a punti in edilizia;
DATORE DI LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
il sistema legislativo in materia di
sicurezza dei lavoratori;
la responsabilità civile e penale e la
tutela assicurativa;
la «responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e
delle associazioni, anche prive di
responsabilità
giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e
s.m.i.;
il
sistema
istituzionale
della
prevenzione;
i soggetti del sistema di prevenzione
aziendale secondo il D.Lgs. 81/08:
compiti, obblighi, responsabilita';
il sistema di qualificazione delle
imprese.
MODULO 2
GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
modelli di organizzazione e di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
gestione della documentazione tecnico
amministrativa;
obblighi connessi ai contratti di appalto
o d'opera o di somministrazione;
organizzazione
della
prevenzione
incendi, primo soccorso e gestione
delle emergenze;
modalità di organizzazione e di
esercizio della funzione di vigilanza
delle attività lavorative e in ordine
all'adempimento degli obblighi previsti
al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs.
n.81/08;
ruolo del responsabile e degli addetti al
servizio di prevenzione e protezione;
DATORE DI LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i criteri e gli strumenti per l'individuazione e
la valutazione dei rischi;
la considerazione degli infortuni mancati e
delle modalità di accadimento degli stessi;
la considerazione delle risultanze delle
attività di partecipazione dei lavoratori;
il documento di valutazione dei rischi;
i modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza;
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o
d'opera o di somministrazione;
il documento unico di valutazione dei rischi
da interferenza;
la gestione della documentazione tecnico
amministrativa;
l'organizzazione della prevenzione incendi,
del primo soccorso e della gestione delle
emergenze;
MODULO 3
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
criteri e strumenti per l'individuazione
e la valutazione dei rischi;
il rischio da stress lavoro-correlato;
il rischio ricollegabile alle differenze di
genere, età, alla provenienza da altri
paesi e alla tipologia contrattuale;
il rischio interferenziale e la gestione
del rischio nello svolgimento di lavori
in appalto;
le misure tecniche, organizzative e
procedurali
di
prevenzione
e
protezione in base ai fattori di rischio;
la considerazione degli infortuni
mancati e delle risultanze delle attività
di partecipazione dei lavoratori e dei
preposti;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
DATORE DI LAVORO
•
•
•
•
•
i principali fattori di rischio e le relative
misure tecniche, organizzative e
procedurali
di
prevenzione
e
protezione;
il rischio da stress lavoro-correlato;
i rischi ricollegabili al genere, all'età e
alla provenienza da altri paesi;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4
•
•
•
•
•
•
COMUNICAZIONE, FORMAZIONE
E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
FORMAZIONE E CONSULTAZIONE
DEI LAVORATORI
DIRIGENTE
DATORE DI LAVORO
competenze
relazionali
e
consapevolezza del ruolo;
importanza
strategica
dell'informazione, della formazione e
dell'addestramento quali strumenti di
conoscenza della realtà aziendale;
tecniche di comunicazione;
lavoro di gruppo e gestione dei
conflitti;
consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o
di elezione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
•
•
•
•
•
l'informazione,
la
formazione
e
l'addestramento;
le tecniche di comunicazione;
il sistema delle relazioni aziendali e
della comunicazione in azienda;
la consultazione e la partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o
di elezione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Requisiti dei docenti e dell’organizzazione della formazione.
I corsi devono essere tenuti da docenti (interni o esterni all’azienda) che possono dimostrare di
possedere un’esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Allo stato attuale non è presente ulteriore definizione dei requisiti docenti.
Per quanto riguarda l’organizzazione della formazione, per ciascun corso si deve
prevedere:
a)
Un soggetto organizzatore del corso, che può essere lo stesso datore di lavoro;
b)
Un responsabile del progetto formativo (e quindi un progetto formativo), che può essere il
docente stesso;
c)
I nominativi dei docenti;
d)
Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e)
Il registro di presenza dei partecipanti;
f)
L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g)
La declinazione dei contenuti, tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza
e lingua, nonché i contenuti connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro.
Attestati
Al termine di ciascun corso sono rilasciati appositi attestati:
a)
Attestati di frequenza per i lavoratori qualora la presenza al corso abbia riguardato almeno il
90% delle ore previste;
b)
Attestati di frequenza e superamento della prova di verifica per i dirigenti ed i preposti
Gli attestati devono prevedere:
 Indicazione del soggetto organizzatore del corso
 Normativa di riferimento
 Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
 Specifica tipologia del corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte
ore frequentato
 Periodo di svolgimento del corso
 Firma del soggetto organizzatore del corso.
Crediti formativi, disposizioni transitorie e riconoscimento formazione pregressa
L’Accordo prevede le seguenti condizioni:
a) Il modulo di formazione generale (4 ore) di lavoratori e preposti, costituisce credito formativo
permanente;
b) Sono riconosciuti crediti formativi nei casi di: costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di
somministrazione con aziende dello stesso settore produttivo di quella di provenienza del
lavoratore; la formazione specifica già effettuata nel caso di svolgimento di mansioni riconducibili
ad un settore a maggiore rischio. La formazione specifica deve essere completata con un modulo
formativo integrativo attinente ai nuovi rischi.
c) Nel caso di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie o
sostanze o preparati pericolosi, è riconosciuto come credito formativo la sola formazione generale.
d) La formazione particolare e aggiuntiva dei preposti e la formazione per i dirigenti sono
riconosciute come credito formativo permanente;
Da T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza
di Raffaele Guariniello
Condanne ai Datori di Lavoro - sentenze di cassazione per omessa o non corretta
formazione dei Lavoratori o dei loro Rappresentanti
Cass. pen., sez. IV - sent. n. 1225 del 18 gennaio 2011
Cass. pen., sez. IV - sent. n. 1226 del 18 gennaio 2011
Cass. pen., sez. IV - sent. n. 39964 del 13 ottobre 2009
Cass. pen., sez. IV - sent. n. 15009 del 7 aprile 2009
Cass. pen., sez. IV - sent. n. 10312 del 6 marzo 2009
Cass. pen., sez. IV - sent. n. 6195 del 12 febbraio 2009
Cass. pen., sez. IV - sent. n. 39888 del 23 ottobre 2008
Cass. pen., sez. IV - sent. n. 34772 del 8 settembre 2008
Cass. pen., sez. III - sent. n. 4063 del 28 gennaio 2008
Grazie dell’attenzione
e arrivederci!
Zucconi Giuseppe
Tecnico della Sicurezza • Technicien de la Sécurité
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dottor Zucconi - 1° intervento - Ordine degli architetti, pianificatori