TFR/TFS FONDI PENSIONE Perché è importante non aderire al Fondo Espero A cura dei Cobas –Comitati di base della scuola Sede Nazionale: V.le Manzoni 55, 00185 Roma tel.: 0670452452; fax: 0677206060. e-mail: [email protected] www.cobas-scuola.org TFS (Trattamento di fine servizio, buonuscita) E’ riservato a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato. E’ in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (Esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001) Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella Pubblica Amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori ed i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 17/07/1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/85 e n. 287/90 (personale della Borsa, Consob ecc.) Come si calcola TFS L’ammontare del TFS è determinato dai 13/12 dell’80% dell’ultima retribuzione utile (costituita dallo stipendio e dall'i.i.s.) moltiplicato per il numero degli anni valutabili (inclusi i periodi riscattati). Cioè l'86,66% dell'ultimo stipendio moltiplicato per gli anni di servizio (inclusi quelli riscattati) TFS = 13/12 * 80% (Ult. stip. + i.i.s.) * anni valutabili L’entità della buonuscita è quindi strettamente legata alla carriera economica: aumentando lo stipendio tabellare (stipendio + i.i.s.) per rinnovo contrattuale o passaggio di gradone si incrementa il T.F.S.; Sono esclusi la retribuzione accessoria e gli eventuali aumenti contrattuali differiti a data posteriore alla cessazione. E' soggetto alla trattenuta dell'IRPEF alla fonte, per cui non deve essere incluso nella dichiarazione dei redditi. Il TFS non è salario differito (come il TFR), bensì salario previdenziale istituito per legge, gode di un trattamento fiscale più favorevole (solo il 40% del TFS è tassato) rispetto al TFR TFR (Trattamento di fine rapporto, liquidazione) Sono obbligatoriamente in regime di TFR: • tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30/05/2000 o stipulato successivamente; • tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del TFR potrà però essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione. Esempio: nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2001: 1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 30 giugno 2001: il TFR può essere subito corrisposto; 2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 31 agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sarà corrisposto all’atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato. Come si calcola il TFR Il TFR è determinato da: • Una quota annua di accantonamento: pari al 6,91% dello stipendio lordo annuale La retribuzione utile comprende: 1) la retribuzione lorda tabellare 2) eventuale assegno ad personam 3) l'intera indennità integrativa speciale 4) la tredicesima . • rivalutazione delle quote accantonate. Al 31 dicembre di ogni anno, oltre a calcolare la quota da accantonare per l'anno stesso, il datore di lavoro deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti. Il tasso di rivalutazione da applicare e' composto da due voci, una fissa (1,5%) ed una variabile (75% dell' aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT). Esempio: con un tasso di inflazione al 3% il TFR viene rivalutato del 2,25% (equivalente al 75% dell’inflazione) + l’1,5% fisso, quindi del 3,75%. Ne consegue che con inflazione sotto il 6%, la rivalutazione complessiva supera l'inflazione Diritto al TFR Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell’arco di un mese. Ciò significa che nell’ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però nell’arco di due mesi (Esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione. Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all’Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni in un mese. Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai 15 giorni, anche se stipulati con Istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra l’uno e l’altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno – non importa se festivo o feriale – non coperto da contratto. Il TFR va corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione Ai sensi dell’art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della prestazione. Termini di pagamento del TFR •In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per inabilità e per decesso, l’INPDAP è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi 90 giorni. •In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi 180 giorni dalla cessazione dal servizio. •In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per "limiti di servizio" e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi 105 giorni (15 + 90). •Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolva per dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini contrattuali, il pagamento non potrà avvenire prima di 180 giorni. •La mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi di mora Retribuzione utile ai fini del TFR • In un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, il lavoratore ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all’intero mese. Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in caso di corresponsione di retribuzione ridotta per: Malattia Messa in disponibilità Maternità (astensione obbligatoria nonché astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi fino a tre anni di vita del bambino) L’indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 17 della legge 1204/71 e successive modifiche ed integrazioni, non è utile ai fini del TFR. Per il personale del Comparto Scuola non è altresì utile ai fini del TFR il periodo di nomina solo giuridica, nel caso in cui la docente chiamata a prestare lavoro non assuma servizio nemmeno un giorno perché già in congedo obbligatorio per maternità. Riscatti La normativa che disciplina il TFS consente di riscattare, previo pagamento di un "contributo" a totale carico del dipendente, alcuni periodi e/o servizi che altrimenti non sarebbero valutabili. Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono invece l’istituto del riscatto. Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dall’art. 1 – comma 9 – del DPCM 20/12/99 che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30/05/2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR. Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato, gli eventuali periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina giuridica e quella economica che hanno fatto sorgere il diritto al TFR. Anticipazioni sul trattamento La legge prevede anche la possibilità per il lavoratore di richiedere una anticipazione sul trattamento (solo TFR) cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto (l’INPDAP, al momento, non anticipa, quindi i lavoratori pubblici non hanno la possibilità di chiedere l’anticipo). Questa anticipazione, però, ha alcuni limiti: 1. annualmente, ne possono usufruire solo il 10% dei dipendenti 2. non può essere superiore al 70% del trattamento spettante di diritto 3. è prevista solo per quei lavoratori che hanno una anzianità di servizio superiore agli otto anni 4. può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto 5. deve essere giustificata dalla necessità di acquisto della prima casa (per sé o per i figli) o dalla necessità di spese sanitarie per terapie eccezionali Ricapitolando….. TFR TFS Salario differito Salario previdenziale (istituito per legge) (salario pagato in momenti diversi da quelli del suo accantonamento) è strettamente legato alle retribuzioni effettivamente percepite negli anni passati e all’indice ISTAT Lo si percepisce alla fine della carriera lavorativa, oppure si può richiedere un’anticipazione (soltanto in condizioni particolari) dipende dall'ultimo stipendio e dalle sue variazioni contrattuali che, a loro volta, sono legate alla progressione di anzianità di servizio Lo si percepisce alla fine della carriera lavorativa Per passare dal regime TFS al regime TFR bisogna, obbligatoriamente, aderire ai Fondi Pensione (Espero, per la scuola). Il termine per questa opzione era stato fissato al 31-12-2005, ma le pochissime iscrizioni e la reale possibilità di veder fallire il fondo Espero ancor prima della sua piena operatività, hanno “consigliato”a Maroni (e, soprattutto, ai sindacati concertativi) di far slittare il termine al 31-12-2010 La previdenza Previdenza pubblica obbligatoria Quella attuale, gestita dall’INPDAP (per i lavoratori pubblici) e dall’INPS (per quelli privati) , funziona con il meccanismo della ripartizione fondato sulla solidarietà fra generazioni, per cui i contributi versati dai lavoratori in attività finanziano le pensioni di chi ha smesso di lavorare Previdenza privata complementare Funziona col metodo di capitalizzazione, ossia i contributi versati da ogni iscritto confluiscono sulla sua posizione individuale (Fondi pensione), rivalutati annualmente dagli utili (o dalle perdite!!) derivanti dalla gestione finanziaria delle somme accantonate I Fondi Pensione A prestazione definita Si basano su un impegno per il futuro a garantire un certo rendimento. Una volta che il lavoratore andrà in pensione, il fondo, indipendentemente dall’andamento degli investimenti finanziari attuati nel corso della vita produttiva del lavoratore, dovrà pagargli una rendita pari alla somma predefinita. Il rischio ricade sull’azienda e sui fondi pensione Molti di questi fondi sono falliti e quelli ancora in funzione hanno costi di gestione altissimi A contribuzione definita Non si impegna a garantire un reddito predefinito al lavoratore e, in realtà, non garantisce neppure il capitale versato, perché il suo rendimento sarà frutto degli investimenti finanziari e della situazione delle borse al momento dell’uscita del lavoratore. Il grado di incertezza è molto alto e il rischio ricade tutto sulle spalle del lavoratore Fondi aperti Fondi chiusi (o negoziali) I Fondi chiusi I fondi pensione "chiusi o negoziali" sono quelli istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende (fondi aziendali o di gruppo), per categorie di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o comparto) o anche per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali). Tali fondi sono costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento aziendale, ovvero tramite accordo tra lavoratori promosso dai sindacati o associazioni rappresentative di categoria. I sindacati e le aziende, però, non gestiscono direttamente i versamenti dei contributi ma lo fanno attraverso società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e Sim (Società di Intermediazione Mobiliare). Il versamento dei contributi ad un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti è articolato su tre quote: 1- contributo del datore di lavoro; 2- contributo del lavoratore; 3- una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) I lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 devono versare al fondo pensione l’intera quota del TFR. I Fondi aperti I fondi "aperti" sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare. Costi dei Fondi Pensione chiusi Spese/Patrimonio fine esercizio 2001 2002 2003 Gestione amministrativa 0,47% 0,40% 0,34% Gestione finanziaria 0,1% 0,12% 0,13% Totale 0,57% 0,53% 0,47% Fonte: Covip (Relazione annuale 2003) I costi dei fondi pensione aperti variano a seconda del gestore e delle condizioni: si va dall’ 1% all’8% I rendimenti dei Fondi Pensione Performance % dal 1998 Performance % 5 anni Performance % 3 anni Performance % 2004 Fondi pensione chiusi Rendimento generale netto - 9,2 6,0 4,5 Rendimento TFR Rivalutazione netta TFR 19,4 15,8 8,7 2,5 - +6,6 +2,7 -2,00 Differenza rendimento TFR/Fondi chiusi Fonte: Covip (Relazione annuale 2003) Ciò significa che, se avessimo investito il nostro TFR nei fondi pensione (dal 1998 ad oggi) ci troveremmo con un rendimento inferiore del 7,3% Il Fondo Espero Espero è, ad oggi, l’unico fondo pensione chiuso istituito nel pubblico impiego E’ riservato ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato anche in part-time, a tempo determinato non inferiore a 3 mesi continuativi, nonché ai lavoratori di scuole private, legalmente riconosciute, paritarie e della formazione professionale E’ stato costituito nel 2003 da Aran (cioè il Ministero dell’Istruzione) e Cgil-scuola, Cisl-scuola, Uil-scuola, Snals, Gilda, Cida, Il 12 maggio 2004 ha ricevuto l’autorizzazione della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) …ma per essere operativo dovrà raggiungere, entro febbraio 2006, almeno 30.000 adesioni. Al mese di Ottobre 2005 le adesioni erano soltanto 5.000 Adesione ad Espero L’adesione al fondo è volontaria e comporta per il lavoratore: 1- una quota d’iscrizione una tantum di 2,58 €; 2- una quota associativa annua stabilita dal Consiglio d’amministrazione non superiore allo 0,12% della retribuzione utile (stipendio, indennità integrativa e tredicesima mensilità) 3- un contributo mensile dell’1% della propria retribuzione utile dal terzo mese successivo alla consegna del modulo di adesione all’Amministrazione; 4- il versamento di tutte le quote di trattamento di fine rapporto (6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo) che maturano dal terzo mese successivo alla data di iscrizione al fondo (per gli assunti dopo il 31/12/2000 che sono già in T.F.R.) 5- la trasformazione della buonuscita (T.F.S.) in T.F.R. e versamento mensile al fondo del 2% delle quote di T.F.R. maturate tre mesi dopo l’adesione + una quota pari all’1,5 % della base contributiva vigente ai fini T.F.S. (per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 e attualmente in regime di trattamento di fine servizio T.F.S.) I contributi del 2%, dell’1,5% e del 6,91% sono accantonati figurativamente presso l’Inpdap, che li versa al fondo al momento del pensionamento o della cessazione del rapporto di lavoro. L’Inpdap in via transitoria applica su essi un tasso di rivalutazione corrispondente alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi. Successivamente, consolidata la struttura finanziaria del fondo, li rivaluterà col rendimento del fondo Oltre alla quota versata dal lavoratore, il fondo si alimenta con: 1- un contributo dell’amministrazione dell’1% mensile della retribuzione utile 2- un versamento una tantum (a carico dell’amministrazione) dell’1% solo per 12 mesi per chi aderisce entro il 31/12/2005, che scende allo 0,5% sempre per un anno per chi si iscrive dal 01/01/2006 al 31/12/2006 Ricapitolando: Quota del T.F.R. Quota aggiuntiva Bonus per 12 mesi (a carico dell’amministrazione) 1% della retribuzione tabellare + iis + tredicesima 2% 1,5% della base retributiva vigente ai fini TFS - 1% se aderisce entro il 31/12/05 - 0,5% se aderisce dal 31/12/05 al 31/12/06 1% della retribuzione tabellare + iis + tredicesima 1% della retribuzione tabellare + iis + tredicesima Tutto (6,91% della retribuzione annua lorda) - 1% se aderisce entro il 31/12/05 - 0,5% se aderisce dal 31/12/05 al 31/12/06 1% della retribuzione tabellare + iis + tredicesima 1% della retribuzione tabellare + iis + tredicesima Tutto (6,91% della retribuzione annua lorda) - 1% se aderisce entro il 31/12/05 - 0,5% se aderisce dal 31/12/05 al 31/12/06 Quota a carico dell’amministrazione Quota a carico del lavoratore Dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 01/01/2001 (optanti) 1% della retribuzione tabellare + iis + tredicesima Dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo 31/12/2000 Dipendenti con contratto a tempo determinato Prestazioni Espero eroga le seguenti prestazioni: • Pensione complementare di vecchiaia: almeno 5 anni di iscrizione e 65 anni di età (60 per le donne). Calcolo contributivo con coefficienti attuariali rapportati alla speranza di vita. Si può rivalutare ogni anno in base ai risultati di gestione. • Pensione complementare di anzianità: almeno 15 anni d’iscrizione (5 fino al 2019), cessazione dell’attività, almeno 55 anni d’età (50 se donna). Le rendite saranno erogate mediante convenzione con Enti previdenziali o Società di Assicurazione. La misura della pensione integrativa dipenderà dai contributi versati, dalla durata dei versamenti, dai costi di gestione e dai rendimenti conseguiti dal fondo. • Riscatto per cessazione dell’attività: in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento si può optare per il trasferimento ad altri fondi, mantenere la posizione individuale in assenza di contribuzione oppure riscattare il capitale maturato • Riscatto per decesso dell’iscritto: in caso di morte dell’associato prima del suo pensionamento la posizione individuale è riscattata dal coniuge, in sua mancanza dai figli, in mancanza di coniuge e figli dai genitori se conviventi e a carico. In assenza di tali soggetti l’iscritto può nominare un beneficiario, in mancanza del quale la posizione resta acquisita al fondo • Capitale una tantum: se l’importo della pensione è inferiore all’assegno sociale (370 € nel 2004) o se non sussistono i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, l’erogazione della prestazione avviene sottoforma di capitale Anticipazione di una quota di capitale Dopo almeno 8 anni d’iscrizione al fondo si può richiedere, per acquisto o ristrutturazione della 1° casa per sé o per i figli, spese sanitarie straordinarie, spese sostenute durante il congedo per la formazione continua, un’anticipazione delle prestazioni Poiché il conferimento al fondo delle quote di TFR e dell’eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l’anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa In definitiva Chi non aderisce ai fondi pensione, dopo 8 anni, ha la possibilità di riscattare il 70% della quota maturata di TFR (6,91 dello stipendio tabellare + rivalutazione Istat) Chi aderisce ad Espero potrà riscattare, dopo 8 anni, solo la quota di capitale versato dal lavoratore e dal datore di lavoro (2% annuo della retribuzione tabellare + eventuale rendimento ottenuto) Chi gestisce Espero? Lo statuto di Espero esclude la gestione diretta delle risorse. I contributi raccolti saranno versati in una Banca Depositaria (Monte dei Paschi di Siena) e investiti da Gestori specializzati Per il primo esercizio la gestione sarà monocomparto, cioè tutti i contributi saranno investiti nello stesso modo e ci sarà un unico rendimento. Successivamente si potrà aderire, a seconda dell’età, della durata e del grado di propensione al rischio, alla gestione pluricomparto con diverse linee di investimento e differenti profili di rendimento. La composizione del patrimonio di Espero sarà inizialmente prudente, con grande prevalenza degli investimenti obbligazionari (circa 80%) rispetto agli azionari. Quali garanzie per i soldi versati nei fondi pensione? Citiamo, al riguardo, il punto 7 lettera b della scheda informativa del Fondo Espero “…In nessun caso l’associato ha la garanzia di ottenere, al momento dell’erogazione delle prestazioni, la restituzione integrale dei contributi versati ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. Non esistono del pari garanzie sul ripetersi in futuro delle perfomance realizzate negli anni precedenti né sul rendimento finale che sarà possibile ottenere al momento del pensionamento” E’ chiaro, quindi, che: 1- con i soldi e la liquidazione dei lavoratori saranno fatti degli investimenti finanziari gestiti direttamente dalle banche 2- l’unica vera differenza tra i fondi chiusi e quelli aperti sono i costi di gestione (molto più alti nei fondi aperti). Il rischio di investimento è molto simile, perché la gestione e l’amministrazione delle attività dei fondi chiusi sono comunque appannaggio delle banche 3- investire nei fondi pensione significa sottrarre risorse alla previdenza pubblica, negare l’universalità del diritto ad una pensione pubblica dignitosa, cancellare ogni principio previdenziale solidaristico, diffondere l’egoismo e la competitività tra i lavoratori. 4- un eventuale “successo” di questo fondo pensione influirà negativamente sulla stessa contrattazione nazionale: oltre alla “concertazione” si potrà realizzare la “cogestione” di quote di salario tra organizzazioni sindacali e padronali. E non sarà improbabile se nei prossimi rinnovi contrattuali troveremo delle quote di aumento salariale decurtate allo stipendio base di ogni lavoratore, che saranno “deviate” nei fondi pensione Cosa succederà quando si andrà in pensione Dipendente in TFS che non aderisce ad Espero percepirà tutta la buonuscita percepirà Dipendente in TFS che aderisce ad Espero Dipendente in TFR che non aderisce ad Espero la pensione percepirà + tutta la liquidazione + il T.F.R. derivante dalla buonuscita maturata alla data di adesione al fondo e dal 4,91% della retribuzione versata da tale data, entrambe rivalutate annualmente. Potrà optare per la liquidazione in unica soluzione di una quota del capitale maturato che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. L’altro 50% deve essere riscosso in rate periodiche. + percepirà Dipendente in TFR che aderisce ad Espero la pensione la pensione + la pensione La pensione integrativa di Espero. Potrà optare per la liquidazione in unica soluzione di una quota del capitale maturato che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. L’altro 50% deve essere riscosso in rate periodiche. La truffa del silenzio-assenso Il grimaldello utilizzato per far saltare resistenze, perplessità l’opposizione dei lavoratori alla previdenza alternativa, è quello del silenzio/assenso nel trasferimento del TFR dei lavoratori ai fondi pensione. CGIL, CISL, UIL e Maroni hanno convenuto insieme sulla bella trovata del silenzio/assenso, completamente capovolta rispetto alla precedente e consolidatissima prassi, per cui in futuro, se un lavoratore vorrà mantenere il proprio TFR, quindi restare nella situazione attuale, dovrà fare esplicite dichiarazioni al datore di lavoro e all'ente previdenziale di riferimento (INPS, INPDAP,...). Anche uno sciocco, purchè correttamente informato, comprenderebbe la portata dell'inganno e della truffa; si gioca sulla disinformazione, sulla distrazione, sulla superficialità di tanti, per trasferire comodamente milioni di liquidazioni nei fondi pensione. In tal modo CGIL-CISL-UIL entrano direttamente in concorrenza con finanziarie, assicurazioni, banche, per cercare di convogliare il TFR, che costituisce parte del salario differito dei lavoratori, all'interno dei fondi di categoria chiusi (da loro cogestiti con la parte datoriale), piuttosto che in quelli aperti. Il silenzio-assenso non riguarda, ad oggi, il pubblico impiego La previdenza integrativa è come quando ti rubano la bicicletta e poi ti chiedono di pagare per riaverla. Si potrebbe aggiungere che, in questo caso, si pagherebbe per riavere i cerchioni, il campanello e il sellino e che, oltre al ladro, si deve pagare pure il sindacalista che faceva il palo…….