Geom. Nicola De Rosa
Ing. Stefano Venditti
Safety Path, ovvero il sentiero della sicurezza.
Di seguito ti proponiamo un percorso attraverso gli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a carico di un datore di lavoro. Tali incombenze,
a volte complesse e non sempre chiare, sono i passaggi da fare affinché egli possa programmare
la sicurezza nell’ambito della sua organizzazione. L’immagine del sentiero è stata scelta da un lato
per evocare l’idea di un percorso non sempre agevole da percorrere, da esplorare lentamente,
che può tuttavia riservare anche scorci di particolare interesse, dall’altro per ricordare che in ogni
caso è comunque il fattore umano la risorsa principale cui si dovrà attingere per raggiungere la
meta finale.
L’utente dovrà seguire il percorso visualizzato casella dopo casella. Cliccando su ognuna di esse,
verrà trasportato a una slide nella quale troverà riassunti gli adempimenti da porre in essere e le
modalità con cui farlo, anche richiamando gli allegati presenti nel CD. È stato utilizzato, per
quanto possibile, un linguaggio che ci siamo sforzati di rendere piano e diretto, ovvero, con
termine assai in voga ultimamente, user-friendly, pur senza scadere in un approccio poco rigoroso
alla materia. Appositi pulsanti lo riporteranno alla visualizzazione globale del sentiero, da cui potrà
passare alla casella successiva. Tale approccio, benché consigliato dall’autore, non è tuttavia
l’unico possibile. L’utente già edotto in materia potrà decidere di saltare a sua scelta da una
casella all’altra per scoprire quei passaggi che non gli erano noti, oppure per richiamare quelli già
conosciuti ma meritevoli di ripasso. Il tutto con la speranza che la “passeggiata” risulti in ultimo,
se non piacevole, per lo meno proficua.
L’Autore
SAFETY PATH
2
3
Verifica della
documentazione
necessaria
4
Verifica se è
necessaria la
nomina del RSPP
Nomina l’RSPP
5
Valutazione del
rischio
6
VIA
Elabora il
documento di
valutazione del
rischio
1
Individuazione
organigramma
dell’associazione
18
Tutela Volontari
e Volontari in
Servizio civile
-2-
19
Sorveglianza
sanitaria
ARRIVO
8
Designazione dei
rappresentanti
per la sicurezza
dei lavoratori
15
17
Tutela Volontari
e Volontari in
servizio civile
–1-
7
16
Formazione e
addestramento
di lavoratori,
dirigenti
e preposti
Nomina del
medico
competente
Manutenzione
ambienti e
Attrezzature
di lavoro
Convenzioni e
Appalti
14
Formazione
squadre di
Emergenza
Informazione
ai lavoratori
13
Gestione delle
Emergenze
Primo soccorso
12
11
Gestione delle
emergenze
Rischio incendio
10
Individuazione
e consegna dei
DPI
9
INDIVIDUAZIONE ORGANIGRAMMA
ASSOCIAZIONE
 Individua il Datore di lavoro dell’ associazione (Presidente,
Governatore, ecc.)
 Individua i Dirigenti dell’ Associazione sia volontari che
dipendenti (ad es. Direttore dei Servizi)
 Individua i Preposti dell’ Associazione sia volontari che dipendenti
(ad es. capo squadra, ecc.)
 Individua i Lavoratori subordinati o equiparati
 Individua i Volontari ed i Volontari in servizio civile
PREDISPONI UN ELENCO DI TUTTE LE FIGURE
INDIVIDUATE
VERIFICA NECESSITÀ DI NOMINA
DEL RESPONSABILE SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Hai individuato sia lavoratori subordinati che
volontari?
E’ necessario nominare l’RSPP,
vai alla casella n. 4
Hai individuato solo volontari e volontari in servizio
civile?
Non è necessario nominare l’RSPP,
vai direttamente alla casella n. 18
NOMINA RSPP
Abbiamo accertato che è necessario nominare il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Guardiamoci intorno: a chi possiamo “appioppare” questa incombenza?
1. Al datore di lavoro se abbiamo conteggiato meno di 200 lavoratori
subordinati o equiparati esclusi i volontari, e se ha effettuato il corso
previsto dall’art. 34 c.2 del D.Lgs 81/08 della durata di 16 ore
(ALLEGATO a02)
2. Ad un RSPP interno (scelto tra i lavoratori) a condizione di verificare
preventivamente le capacità ed i requisiti professionali
3. Ad un RSPP esterno a condizione di verificare preventivamente le
capacità ed i requisiti professionali. Ricorda che l’RSPP non può essere
esterno nei casi previsti dall’ art. 31 c. 6 del D.Lgs 81/08 (ad esempio
strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori) .
PREDISPONI LA NOMINA CON LO SCHEMA
DELL’ALLEGATO a27
VERIFICA DOCUMENTAZIONE
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Planimetrie aggiornate dei luoghi di lavoro con lay-out (indicazione schematica degli impianti, attrezzature, macchine, posti di lavoro VDT,
ecc. descritti in apposita legenda).
Documentazione relativa agli impianti a pressione.
Libretto di impianto: centrale termica (collaudo) ove prescritto/Omologazione generatori di calore, rilasciati dall’ISPESL (per potenze superiori
a 30.000 Kcal/ora).
Licenza UTIF per gruppi elettrogeni.
Libretto di impianto centrale frigorifera/Omologazione gruppi frigoriferi, rilasciati dall’Ispesl.
Libretto di impianto di sollevamento liquidi ove richiesto/Omologazione autoclave; rilasciati dall’ISPESL.
Libretto di gestione/manutenzione, rilasciato dalla Soc. appaltatrice per:
Centrale termica; Centrale frigorifera; Centrale di condizionamento; Gruppi elettrogeni.
Impianto di messa a terra: scheda mod. B; verbali di modifica e planimetria della maglia di dispersione con legenda descrittiva ed ubicazione
dei pozzetti di dispersione.
Dispositivo contro le scariche atmosferiche: scheda mod. A; verbali di verifica periodica.
Certificati di omologazione delle attrezzature utilizzate per spostamento/sollevamento dei carichi, rilasciati dall’ISPESL/ASL: carrelli elevatori,
pedane mobili.traslatori; eventuali verifiche.
Certificati di conformità di cancelli e/o porte scorrevoli, motorizzate, rilasciate dal costruttore.
Autorizzazione (ex articolo 63 comma 5 e Allegato IV punto 1.2.4, D.Lgs. 81/2008), per l’impiego di locali di lavoro aventi altezza inferiore a
quelle stabilite, rilasciate dall’ASL.
Autorizzazione (articolo 65, D.Lgs. 81/2008) ad adibire a luoghi di lavoro ambienti seminterrati o sotterranei, rilasciate dall’ASL.
Libretti ascensori e montacarichi: licenza di esercizio, libretto di collaudo e verbali di verifica (per quelli condominiali acquisire fotocopia).
Schede tecniche e/o manuali operativi forniti dal costruttore per attrezzature di lavoro munite di videoschermo (unità logica, schermo,
tastiera, piano di lavoro, sedile, stampante, ecc.).
Elenco Macchine e attrezzature (TUTTE), con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e con la distinzione se munite o meno di
marcatura CE .
Contratti di appalto per la manutenzione ordinaria delle macchine, attrezzature e impianti tecnologici (antincendio, elettrico, termico,
condizionamento, ecc.).
Schede tossicologiche, fornite dal fabbricante per le sostanze nocive impiegate.
Progetto e dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle regole di sicurezza, rilasciati ai sensi di legge da progettista e installatore
abilitati.
Documentazione tecnica relativa alla conduzione e manutenzione dell’impianto di condizionamento.
Parere di conformità Prevenzione Incendi (DPR 547/1955 – D.M. 16.02.1982);
Certificato Prevenzione Incendi (DPR 547/1955 – D.M. 16.02.1982);
Planimetrie di emergenza e evacuazione (sede dell’impresa)
Registro infortuni in dotazione all’azienda o all’unità produttiva.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Quella di prima era la parte “facile” … ma ora:
1)
Verifica la conformità degli ambienti di lavoro, attrezzature di
lavoro ed impianti elettrici anche attraverso le certificazioni in tuo
possesso.
2)
Individua i fattori di rischio per i lavoratori quali :
Rischi per la salute
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;
- VIDEOTERMINALI;
- RUMORE;
- VIBRAZIONI;
- CAMPI ELETTROMAGNETICI;
- RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI;
- MICROCLIMA;
- AGENTI CHIMICI;
- SOSTANZE CANCEROGENE;
- AMIANTO;
- ULTRASUONI E INFRASUONI;
- AGENTI BIOLOGICI;
- LAVORO NOTTURNO;
- LAVORO MINORI; (vedi lavorazioni vietate in ALLEGATO a23b).
- LAVORATRICI GESTANTI (vedi lavorazioni vietate in ALLEGATO a23a).
- RISCHI DA STRESS DA LAVORO CORRELATO (da valutare dal 01/08/2010)
- RADIAZIONI IONIZZANTI;
Rischi per la sicurezza
- INCENDIO;
- ATMOSFERE ESPLOSIVE;
- RISCHI MECCANICI E DA INVESTIMENTO.
DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
L’Associazione ha fino a 10 lavoratori subordinati o equiparati
esclusi i volontari?
 PREDISPONI L’AUTOCERTIFICAZIONE CON LO SCHEMA
DEGLI ALLEGATI a24 - a25
L’Associazione ha più di 10 lavoratori subordinati o equiparati
esclusi i volontari?
 PREDISPONI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
CON LO SCHEMA DEGLI ALLEGATI a26 - a25
 VALUTA SE HAI BISOGNO DI UN APPORTO ESTERNO DA
PARTE DI UN CONSULENTE.
Ricorda che sia il documento di autocertificazione che il documento di valutazione
dei rischi devono avere data certa attestata dalla sottoscrizione del datore di
lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente ove nominato. IL RLS deve
essere consultato nella fase di valutazione e può richiedere di consultare il
documento esclusivamente in azienda

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO E’
RIPORTATA NEGLI ALLEGATI a13 - a14
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Se hai individuato rischi per la salute dei lavoratori fra quelli elencati
alla casella 5 è necessaria la nomina del medico competente e
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria …
 PREDISPONI LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE CON LO
SCHEMA DEGLI ALLEGATI a06 - a07
DESIGNAZIONE DEL RLS
Non è un compito del datore di Lavoro ma viene eletto o designato dai
lavoratori subordinati o equiparati (un volontario non può essere
designato RLS).
Una volta eletto l’RLS, il datore di lavoro dovrà inviarlo ad un corso
di formazione della durata di 32 ore e comunicare il suo
nominativo all’INAIL.
In assenza di designazione bisognerà rivolgersi ad una organizzazione
sindacale per la nomina di un RLS territoriale.
ALLEGATI a15 - a16 - a35
Ricorda che se l’associazione supera i 15 lavoratori subordinati esclusi i
volontari ogni anno devi organizzare la riunione periodica con RLS,
RSPP, Medico Competente.
ALLEGATI a19 - a33
INDIVIDUAZIONE E CONSEGNA
DEI DPI
Dopo aver valutato i rischi, individua i
Dispositivi di Protezione individuale
necessari.
SEGUI LE INDICAZIONI DELL’ALLEGATO a08
Il lavoratore dovrà attestare la ricevuta dei
DPI.
UTILIZZA IL DOCUMENTO DELL’ALLEGATO a12
GESTIONE DELL’EMERGENZA
RISCHIO INCENDIO
A seguito della valutazione dei rischi tutte le attività
vanno classificate in rischio basso medio o alto ai fini
dell’incendio.
A solo titolo esemplificativo sono classificate in attività ad alto rischio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione
di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
A solo titolo esemplificativo sono classificate in attività a medio rischio:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione
delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli
interamente all'aperto
A solo titolo esemplificativo sono classificate in attività a basso rischio:
quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni
di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
PRIMO SOCCORSO
Tutte le attività devono essere classificate in uno dei 3 gruppi
previsti dal DM 388/03 in relazione all’indice di rischio
infortunistico INAIL.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di
cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari
INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun
anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell'agricoltura.
Le aziende inserite in gruppo A hanno l’obbligo di comunicazione dei dati all’ASL competente per
territorio.
Gruppo B:
Aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori, che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
Aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori, che non rientrano nel gruppo A.
FORMAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA
Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare e formare addetti
all’antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza.
Questa attività può anche essere svolta dal datore di lavoro se l’associazione
non occupa più di 5 lavoratori, a condizione che svolga gli specifici corsi.
Corsi antincendio
 Attività classificata ad alto rischio: durata del corso 16 ore;
 Attività classificata a rischio medio: durata del corso 8 ore;
 Attività classificata a rischio basso: durata del corso 4 ore.
La durata e i programmi dei corso sono regolamentati dal DM 10/03/1998
Corsi di primo soccorso
 Aziende di gruppo A: durata del corso 16 ore
 Aziende di gruppo B e C: la durata del corso 12 ore.
La durata e i programmi dei corsi sono regolamentati dal DM 388/03
PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA VEDI
GLI ALLEGATI a09 - a10 - a11
INFORMAZIONE AI LAVORATORI
A questo punto provvedi affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione su:
 rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’associazione in generale;
 procedure che riguardano il primo soccorso, l’antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione
incendi;
 nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
 rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni dell’associazione in materia;
 pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 misure e attività di protezione e prevenzione adottate.
Ricordati di informare i lavoratori anche circa l’abuso di alcool e droghe e su
eventuali patologie che si possono contrarre durante il servizio (esempio influenza
A). VEDI ALLEGATI a38 - a39 - a40
Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Se nell’associazione ci sono lavoratori
immigrati, prima di informarli verifica che comprendano la lingua utilizzata nel percorso
informativo.
Provvedi a documentare l’informazione attraverso ricevute di consegna di materiale
informativo o la trascrizione delle attività nel libretto formativo, come da
ALLEGATI a30 - a31b
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
FORMAZIONE DI LAVORATORI
Assicurati che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, da parte di persona esperta e sul luogo di lavoro.
Oggetto della formazione
 concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione nell’associazione di
volontariato, diritti e doveri dei vari soggetti dell’associazione, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici dell’attività del lavoratore dell’associazione di volontariato, nonché per i rischi
specifici previsti dal D.Lgs. 81/08 che hai individuato.
Occasioni di formazione e addestramento specifico
 della costituzione del rapporto di lavoro
 del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
Ripeti periodicamente la formazione dei lavoratori e dell’RLS in relazione all'evoluzione dei rischi o
all'insorgenza di nuovi rischi.
FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI
Cura che dirigenti e i preposti ricevano in associazione un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti di questa formazione devono comprendere nozioni circa:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
PROVVEDI A DOCUMENTARE LA FORMAZIONE ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI VERBALI DI
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTIO O LA TRASCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL LIBRETTO
FORMATIVO, COME DA ALLEGATI a31 - a31B - a32 – a34
MANUTENZIONE AMBIENTI
E ATTREZZATURE DI LAVORO
Gli ambienti, le attrezzature di lavoro, gli impianti e i presidi antincendio e di
primo soccorso purtroppo non conservano le loro caratteristiche e i loro requisiti
di sicurezza per sempre. Con l’utilizzo, essi sono soggetti a usura, deterioramento,
guasti ecc.
Provvedi affinché i requisiti di sicurezza siano mantenuti nel tempo.
In particolare:
 Fai un programma per la verifica periodica e la manutenzione degli ambienti di
lavoro e ricordati di attuarlo;
 Fai un programma per la verifica periodica e la manutenzione delle attrezzature
di lavoro e gli impianti, verificando preventivamente quelle che sono soggette a
controllo periodico da parte degli enti preposto
(vedi l’elenco delle attrezzature di lavoro soggette a tali controlli nell’allegato VII
al D.Lgs. 81/08 e nel D.M. 37/08 per gli impianti elettrici);
 Ricordati di far sottoporre a revisione semestrale gli estintori e i presidi
antincendio in genere.;
 Ricordati di controllare periodicamente le attrezzature di primo soccorso
sanitario.
TROVI LA MODULISTICA RELATIVA A QUESTE INCOMBENZE NEGLI
ALLEGATI a36 - a36B - a37
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il medico competente, una volta nominato, dovrà stabilire un programma di
sorveglianza sanitaria e fissare la periodicità delle visite mediche da far fare ai
lavoratori. Queste visite mediche consistono in accertamenti preventivi e periodici, al
termine dei quali viene rilasciato il giudizio di idoneità alla mansione.
ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Ricordati di inviare per tempo i lavoratori alla visita medica.
Accertati che il medico competente ti comunichi per iscritto i giudizi di idoneità.
In ogni caso, richiedi al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo
carico dal D.Lgs. 81/08 (ALLEGATO a07).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente comunicalo
tempestivamente al medico competente (ALLEGATO a07b) affinché questi lo
sottoponga a visita medica e consegni copia della cartella sanitaria e di rischio al
lavoratore. Poi conserva l’originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
per dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
CONVENZIONI E APPALTI
Nel caso che la tua organizzazione di volontariato sia coinvolta in convenzioni (o
appalti), ricordati di attuare i seguenti obblighi:
 Il datore di lavoro appaltante verifica l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore
tramite acquisizione di certificato di iscrizione alla camera di commercio e
autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
 L’appaltante fornisce all’appaltatore informazioni dettagliate sui rischi per la sicurezza
presenti nel luogo in cui verrà svolta la formazione;
 Appaltante e appaltatore cooperano per attuare misure di prevenzione e protezione
dai rischi e coordinano gli interventi di protezione per eliminare i rischi da interferenza;
 Il datore di lavoro appaltante elabora un documento unico di valutazione dei rischi
interferenti (DUVRI) nel quale vengono indicate le misure adottare al fine di eliminare o
ridurre al minimo tali rischi interferenti e vengono indicati i costi che tali misure
comportano (costi della sicurezza), i quali non devono essere sottoposti a ribasso d’asta.
Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto pena la nullità.
 Devi munire i tuoi dipendenti di tesserino di riconoscimento.
Trovi la documentazione relativa agli appalti negli ALLEGATI a21 - a41
TUTELA VOLONTARI E VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE – Obbligatoria
Secondo le recenti disposizioni normative in tema di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, i volontari di cui alla Legge 266/91 sono equiparati a lavoratori autonomi.
I volontari devono:
 Utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III D.Lgs. 81/08;
 Munirsi di DPI e utilizzarli in conformità al Titolo III D.Lgs. 81/08;
 Munirsi di tessera di riconoscimento.
I volontari possono:
 Beneficiare di sorveglianza sanitaria;
 Partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
 Fornire ai volontari informazioni sui rischi che troveranno nell’ambito della tua
organizzazione;
 Prendere misure atte a evitare che tra i volontari ed i lavoratori vi siano delle
interferenze pericolose;
 Informare i volontari sulle procedure per la gestione delle emergenze.
Per rendere effettiva tale tutela, è previsto che il volontario e l’associazione possano
stipulare accordi.
- Modello di accordo con il volontario: ALLEGATO a42
- Modello per l’informazione sui rischi nell’ambiente di lavoro: ALLEGATO a43
- Modello per le prime misure di coordinamento: ALLEGATO a44
TUTELA VOLONTARI E VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE – Facoltativa
 Puoi accordarti con il volontario per fornirgli le attrezzature di lavoro e i DPI
conformi alla normativa vigente.
 Puoi fornire al tuo volontario la tessera di riconoscimento, corredata di foto e delle
sue generalità
 Puoi accordarti con il volontario affinché possa beneficiare di informazione,
formazione e addestramento sui rischi che incontrerà nella sua attività e sull’uso
della attrezzature di lavoro, nonché sulla sua sottoposizione a sorveglianza
sanitaria. Ricordati però che queste attività vanno fatte con le modalità che hai già
previsto per i tuoi lavoratori dipendenti.
Queste attività non sono obbligatorie nei confronti dei volontari, ma se lo fai gli stai
applicando le tutele previste per i tuoi lavoratori solamente sulla base di
considerazioni di carattere etico.
Per l’effettuazione della informazione, formazione, addestramento:
ALLEGATI a30 – a31 – a32 – a34
Per la scelta e la consegna dei DPI:
ALLEGATI a08 – a12
Per la predisposizione e la consegna dei tesserini di riconoscimento:
ALLEGATI a17 – a18
DEFINIZIONE DATORE DI LAVORO
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
DEFINIZIONE DIRIGENTE
dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa.
DEFINIZIONE PREPOSTO
preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa.
DEFINIZIONE LAVORATORE
lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte
o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito é equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività
per conto delle società e dell’ente stesso;
- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente
ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni.
DEFINIZIONE RSPP
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
COMPUTO LAVORATORI
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto
legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
…OMISSIS….
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il
servizio civile;
Estratto del DM 16/02/82 – Principali attività soggette a
Prevenzione incendi nelle Associazioni di Volontariato
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con
quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h.
Depositi di gas comburenti (ad esempio Ossigeno )in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc.
Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di
servizio.
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li.
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale
e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori
a 100 m.
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw
Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli.
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.
Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto .
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.
Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto .
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi
e depositi.
Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq.
Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000
Kcal/h.
Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.
Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.
Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili
aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
 l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a);
 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento.
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Safety Path - Gruppo Fratres di ARADEO