IL DIRITTO PENALE
TRA IDENTITÀ NAZIONALE ED EUROPEIZZAZIONE
12 novembre 2015
1) Tutela comunitaria diretta realizzata per il tramite di sanzioni amministrative
2) Ricorso ai sistemi sanzionatori dei singoli ordinamenti nazionali
Sistema di tutela ‘misto’, caratterizzato dalla
coesistenza di sanzioni amministrative e
sanzioni penali
1) Sanzioni “accentrate” o “indipendenti”: sanzioni di tipo pecuniario applicate
direttamente dagli organi comunitari, previste particolarmente in ambito di
concorrenza.
2) Sanzioni “decentrate” o “dipendenti”: sanzioni applicate dalle Autorità
competenti dei singoli Stati membri.
Solo raramente hanno un contenuto patrimoniale; più spesso si tratta di sanzioni
dal contenuto diverso e proprio per questo motivo si ricorre spesso alla
denominazione di “sanzioni sui generis”. Es: interdizione da certi benefici,
riduzione o perdita dei benefici già percepiti con restituzione del percepito
maggiorato di una certa percentuale.
Il ricorso alle sanzioni decentrate aumenta
esponenziamente a partire dagli anni Novanta,
con la consenguente esigenza di chiarire i
presupposti e la collocazione delle stesse
1) Corte di Giustizia, sentenza 27 ottobre 1992
Il Governo tedesco contestava la legittimità dell’introduzione delle sanzioni
sui generis, sulla base di un loro preteso carattere di tipo punitivo
La Corte, per contro, afferma la piena legittimità delle “nuove” sanzioni.
- Le sanzioni ‘sui generis’ appartengono al genus delle
“sanzioni amministrative”
- Le sanzioni ‘sui generis’ presentano però un carattere
“punitivo”
Dopo la presa di posizione della Corte di Giustizia diviene sempre più
frequente il ricorso alle sanzioni decentrate
2) Regolamento n. 2988/95
Si tratta di un “regolamento quadro”, diretto a individuare una disciplina
generale di una serie di figure sanzionatorie
Il Regolamento in questione si riferisce alle sole sanzioni amministrative
decentrate, sebbene si sia imposto come punto di riferimento anche per le
sanzioni accentrate, svolgendo un’innegabile funzione di razionalizzazione
della materia a livello comunitario
Il Regolamento ha svolto anche un’incisiva opera di armonizzazione dei
sistemi punitivi nazionali
I principi generali contenuti nel Regolamento rivelano una chiara
derivazione penalistica.
2) Regolamento n. 2988/95
Articolo 2
1. I controlli e le misure e sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari
per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Essi devono avere carattere
effettivo, proporzionato e dissuasivo per assicurare un'adeguata tutela degli interessi
finanziari delle Comunità.
2. Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto
comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni
relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano
retroattivamente le disposizioni meno rigorose.
3. Le disposizioni del diritto comunitario determinano la natura e la portata delle misure e
sanzioni amministrative necessarie alla corretta applicazione della normativa considerata,
in funzione della natura e della gravità dell'irregolarità, del beneficio concesso o del
vantaggio ricevuto e del grado di responsabilità.
4. Fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative all'applicazione dei
controlli, delle misure e sanzioni comunitari sono disciplinate dal diritto degli Stati membri.
In certi casi e a certe condizioni il legislatore sovranazionale è in grado di esercitare una
vera e propria incidenza diretta sui sistemi penali nazionali.
A questo proposito vengono in considerazione almeno due meccanismi:
1) L’assimilazione (in senso stretto)
2) Gli obblighi comunitari di tutela
La norma comunitaria stabilisce che determinati interessi sovranazionali vengano
assimilati a corrispondenti interessi nazionali tutelati penalmente o, più in generale, che
violazioni del diritto comunitario vengano assimilate a violazioni nazionali di analoga
natura e gravità.
Si tratta di ipotesi numericamente poco significative, che però pongono evidenti
problemi rispetto al principio di legalità in materia penale
Articolo 194 Trattato EURATOM
1. I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati, i funzionari ed agenti della
Comunità, come pure qualsiasi altra persona destinata, per le sue funzioni o per i suoi rapporti
pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunità ovvero con le imprese comuni, ad
avere direttamente o indirettamente comunicazione di fatti, informazioni, cognizioni, documenti
od oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni stabilite da uno Stato membro o da una
istituzione della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o l'estinzione di
tali rapporti, a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico.
2. Ogni Stato membro considera tutte le violazioni di tale obbligo come un attentato ai suoi segreti
protetti che, sia per il merito che per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua
legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del
segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto
alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato o della Commissione.
Il legislatore europeo stabilisce specifiche modalità di realizzazione della tutela di certi
interessi, con indicazioni che risultano vincolanti per le autorità nazionali
Il legislatore europeo, altrimenti detto, obbliga gli Stati membri a prevedere una tutela di
certi interessi mediante apposite misure sanzionatorie
DA
OBBLIGHI DI TUTELA
A
OBBLIGHI DI TUTELA PENALE
I) 1989
La sentenza della Corte di Giustizia nel caso del mais greco
La pronuncia in questione rappresenta un indiscusso punto di riferimento nella
materia de qua, divenendo in breve tempo un vero e proprio leading case.
Alcuni carichi di granoturco provenienti dalla Jugoslavia vengono imbarcati su
navi dirette verso il Belgio figurando però come mais di origine greca, grazie a
false dichiarazioni doganali e alla complicità di alcuni operatori ellenici.
Viene avviata un’inchiesta da parte delle istituzioni comunitarie, che si scontra
con la scarsa collaborazione mostrata dalle autorità elleniche.
Viene quindi avviata una procedura di infrazione nei confronti della Grecia.
La Corte stabilisce che spetta agli Stati membri perseguire adeguatamente sotto il
profilo sostanziale e processuale le violazioni del diritto comunitario con sanzioni
analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno di simile natura e
gravità (c.d. principio di assimilazione) e comunque mediante sanzioni effettive,
proporzionali e dissuasive.
II) 2005
La sentenza della Corte di Giustizia sui reati ambientali
La Corte afferma che la riserva di legge non può impedire al
legislatore comunitario di adottare provvedimenti in relazione al
diritto penale degli Stati membri che il legislatore stesso ritiene
necessari per il perseguimento dei propri obbiettivi.
Le istituzioni comunitarie, in altri termini, possono imporre in capo
agli Stati membri un vero e proprio obbligo di incriminazione,
giuridicamente vincolante e sanzionabile
L’obbligo di tutela penale ben potrebbe essere contenuto in una
direttiva.
III) 2009
Trattato di Lisbona
I Trattati istitutivi, nella nuova formulazione, recepiscono a livello
normativo la soluzione indicata dalla Corte di Giustizia:
le direttive possono prevedere veri e propri obblighi di tutela per
gli Stati membri
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa
ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di
criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o
dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle
donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione,
contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre
sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo.
Competenza stabilita ratione materiae, attraverso un catalogo che può essere ampliato
solo all’unanimità
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia
penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore
che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle
sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate
secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di
armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.
Il filtro selettivo è costituito dal criterio dell’indispensabilità rispetto all’efficace attuazione
di una politica dell’Unione
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su
aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia
investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in
caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al
Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una
cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione
rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1
del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
Meccanismo del c.d. freno d’emergenza
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12_novembre