IL DIRITTO PENALE TRA IDENTITÀ NAZIONALE ED EUROPEIZZAZIONE 12 novembre 2015 1) Tutela comunitaria diretta realizzata per il tramite di sanzioni amministrative 2) Ricorso ai sistemi sanzionatori dei singoli ordinamenti nazionali Sistema di tutela ‘misto’, caratterizzato dalla coesistenza di sanzioni amministrative e sanzioni penali 1) Sanzioni “accentrate” o “indipendenti”: sanzioni di tipo pecuniario applicate direttamente dagli organi comunitari, previste particolarmente in ambito di concorrenza. 2) Sanzioni “decentrate” o “dipendenti”: sanzioni applicate dalle Autorità competenti dei singoli Stati membri. Solo raramente hanno un contenuto patrimoniale; più spesso si tratta di sanzioni dal contenuto diverso e proprio per questo motivo si ricorre spesso alla denominazione di “sanzioni sui generis”. Es: interdizione da certi benefici, riduzione o perdita dei benefici già percepiti con restituzione del percepito maggiorato di una certa percentuale. Il ricorso alle sanzioni decentrate aumenta esponenziamente a partire dagli anni Novanta, con la consenguente esigenza di chiarire i presupposti e la collocazione delle stesse 1) Corte di Giustizia, sentenza 27 ottobre 1992 Il Governo tedesco contestava la legittimità dell’introduzione delle sanzioni sui generis, sulla base di un loro preteso carattere di tipo punitivo La Corte, per contro, afferma la piena legittimità delle “nuove” sanzioni. - Le sanzioni ‘sui generis’ appartengono al genus delle “sanzioni amministrative” - Le sanzioni ‘sui generis’ presentano però un carattere “punitivo” Dopo la presa di posizione della Corte di Giustizia diviene sempre più frequente il ricorso alle sanzioni decentrate 2) Regolamento n. 2988/95 Si tratta di un “regolamento quadro”, diretto a individuare una disciplina generale di una serie di figure sanzionatorie Il Regolamento in questione si riferisce alle sole sanzioni amministrative decentrate, sebbene si sia imposto come punto di riferimento anche per le sanzioni accentrate, svolgendo un’innegabile funzione di razionalizzazione della materia a livello comunitario Il Regolamento ha svolto anche un’incisiva opera di armonizzazione dei sistemi punitivi nazionali I principi generali contenuti nel Regolamento rivelano una chiara derivazione penalistica. 2) Regolamento n. 2988/95 Articolo 2 1. I controlli e le misure e sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Essi devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità. 2. Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose. 3. Le disposizioni del diritto comunitario determinano la natura e la portata delle misure e sanzioni amministrative necessarie alla corretta applicazione della normativa considerata, in funzione della natura e della gravità dell'irregolarità, del beneficio concesso o del vantaggio ricevuto e del grado di responsabilità. 4. Fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative all'applicazione dei controlli, delle misure e sanzioni comunitari sono disciplinate dal diritto degli Stati membri. In certi casi e a certe condizioni il legislatore sovranazionale è in grado di esercitare una vera e propria incidenza diretta sui sistemi penali nazionali. A questo proposito vengono in considerazione almeno due meccanismi: 1) L’assimilazione (in senso stretto) 2) Gli obblighi comunitari di tutela La norma comunitaria stabilisce che determinati interessi sovranazionali vengano assimilati a corrispondenti interessi nazionali tutelati penalmente o, più in generale, che violazioni del diritto comunitario vengano assimilate a violazioni nazionali di analoga natura e gravità. Si tratta di ipotesi numericamente poco significative, che però pongono evidenti problemi rispetto al principio di legalità in materia penale Articolo 194 Trattato EURATOM 1. I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati, i funzionari ed agenti della Comunità, come pure qualsiasi altra persona destinata, per le sue funzioni o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunità ovvero con le imprese comuni, ad avere direttamente o indirettamente comunicazione di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni stabilite da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o l'estinzione di tali rapporti, a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico. 2. Ogni Stato membro considera tutte le violazioni di tale obbligo come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito che per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato o della Commissione. Il legislatore europeo stabilisce specifiche modalità di realizzazione della tutela di certi interessi, con indicazioni che risultano vincolanti per le autorità nazionali Il legislatore europeo, altrimenti detto, obbliga gli Stati membri a prevedere una tutela di certi interessi mediante apposite misure sanzionatorie DA OBBLIGHI DI TUTELA A OBBLIGHI DI TUTELA PENALE I) 1989 La sentenza della Corte di Giustizia nel caso del mais greco La pronuncia in questione rappresenta un indiscusso punto di riferimento nella materia de qua, divenendo in breve tempo un vero e proprio leading case. Alcuni carichi di granoturco provenienti dalla Jugoslavia vengono imbarcati su navi dirette verso il Belgio figurando però come mais di origine greca, grazie a false dichiarazioni doganali e alla complicità di alcuni operatori ellenici. Viene avviata un’inchiesta da parte delle istituzioni comunitarie, che si scontra con la scarsa collaborazione mostrata dalle autorità elleniche. Viene quindi avviata una procedura di infrazione nei confronti della Grecia. La Corte stabilisce che spetta agli Stati membri perseguire adeguatamente sotto il profilo sostanziale e processuale le violazioni del diritto comunitario con sanzioni analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno di simile natura e gravità (c.d. principio di assimilazione) e comunque mediante sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive. II) 2005 La sentenza della Corte di Giustizia sui reati ambientali La Corte afferma che la riserva di legge non può impedire al legislatore comunitario di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri che il legislatore stesso ritiene necessari per il perseguimento dei propri obbiettivi. Le istituzioni comunitarie, in altri termini, possono imporre in capo agli Stati membri un vero e proprio obbligo di incriminazione, giuridicamente vincolante e sanzionabile L’obbligo di tutela penale ben potrebbe essere contenuto in una direttiva. III) 2009 Trattato di Lisbona I Trattati istitutivi, nella nuova formulazione, recepiscono a livello normativo la soluzione indicata dalla Corte di Giustizia: le direttive possono prevedere veri e propri obblighi di tutela per gli Stati membri 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. Competenza stabilita ratione materiae, attraverso un catalogo che può essere ampliato solo all’unanimità 2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76. Il filtro selettivo è costituito dal criterio dell’indispensabilità rispetto all’efficace attuazione di una politica dell’Unione 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata. Meccanismo del c.d. freno d’emergenza