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Espropriazione per pubblica utilità
 Esecuzione presso terzi
 Violazione della concorrenza

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
scaduti i termini entro i quali dovranno
incominciarsi
e
compiersi
le
espropriazioni ed i lavori, la dichiarazione
di pubblica utilità diventa inefficace e
non potrà procedersi alle espropriazioni
se non in forza di una nuova
dichiarazione di pubblica utilità ottenuta
nelle forme prescritte dalla presente
legge
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
il decreto che dispone l’occupazione
d’urgenza delle aree da espropriare
perde efficacia ove l’occupazione non
segua nel termine di 3 mesi dalla sua
emanazione” e la stessa “può essere
protratta fino a 5 anni dalla data di
immissione in possesso
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
Se manca l'espressa determinazione del
termine di cui al comma 3, il decreto di
esproprio può essere emanato entro il
termine di cinque anni, decorrente dalla
data in cui diventa efficace l'atto che
dichiara la pubblica utilità dell'opera.
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
Illecito della p.a.
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La somma da riconoscere all’espropriato
(sempre che non opti per la restituzione
della res) è data, generalmente da :
 Indennità di occupazione (per i 5 anni
dalla occupazione alla scadenza del
termine per emettere il decreto di
esproprio)

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Valore venale del bene;
 accessori

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
Il danno, posto che il bene è stato
appreso dalla p.a., è dato dagli
accessori (che non sarebbero stati spesi
se il decreto fosse stato emesso nel
quinquennio)
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1. Il bilancio di previsione può subire
variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza sia nella parte prima,
relativa alle entrate, che nella parte
seconda, relativa alle spese.
 2. Le variazioni al bilancio sono di
competenza dell'organo consiliare.
 ………………….

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
Il responsabile del servizio, nel caso in cui
ritiene necessaria una modifica della
dotazione assegnata per sopravvenute
esigenze successive all'adozione degli
atti di programmazione, propone la
modifica con modalità definite dal
regolamento di contabilità.
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

E’ quindi errato provvedere solo alla liquidazione
del pagamento, ovvero determinazioni della
somma in concreto da pagare, con la indicazione
del creditore e della somma da versare.
Come noto, alla liquidazione dell’impegno per
l’ente locale segue la fase della ordinazione e del
pagamento, cioè della materiale predisposizione
del mandato di pagamento, l’atto che indica la
ragione giustificativa della spesa e l’esatto
nominativo del creditore, e il versamento effettivo
della somma da riscuotere
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
1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: a) per prevenire la
formazione di nuove situazioni debitorie: 1. le pubbliche
amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano
entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le opportune misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono
pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
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
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica; la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al
presente numero comporta responsabilità disciplinare
ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio,
per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte
all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le
opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione
di debiti pregressi.
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
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
non economici completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e
dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e
comportanti l'obbligo di pagamento di somme
di danaro entro il termine di centoventi giorni
dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di
tale termine il creditore non può procedere ad
esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di
precetto.
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
Altro valore-tipo per la p.a. è la nozione
di concorrenza, che, a seguito delle
numerose direttive europee, è divenuta
un bene in sè
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
Si tratta di violazione dei canoni
costituzionali del buon andamento e
dell’imparzialità
della
pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.), eretti a
fondamento
della
legge
sul
procedimento amministrativo (art. 1, l. 8
agosto 1990, n. 241, testo novellato), di
cui l’osservanza delle regole della
concorrenza costituisce un elemento di
primaria importanza.
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
moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari;
; sistema
valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie
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
in questa sede viene, però, soprattutto in rilievo
l'aspetto della tutela della concorrenza che si
concretizza, in primo luogo, nell'esigenza di
assicurare la più ampia apertura del mercato
a tutti gli operatori economici del settore in
ossequio ai principi comunitari della libera
circolazione delle merci, della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei
servizi (articoli 3, paragrafo 1, lettere c e g; 4,
paragrafo. 1; da 23 a 31; da 39 a 60 del
Trattato che istituisce la Comunità europea,
del 25 marzo 1957).
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
I contratti per acquisti e forniture di beni e
servizi, già scaduti o che vengano a scadere
nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere
prorogati per il tempo necessario alla stipula
dei nuovi contratti a seguito di espletamento di
gare ad evidenza pubblica a condizione che
la proroga non superi comunque i sei mesi e
che il bando di gara venga pubblicato entro e
non oltre novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
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
Il cd. <<modello contrattuale conforme
alle normali regole di contabilità
pubblica>> si traduce in un vero e
proprio obbligo di servizio, il cui vulnus dà
luogo al c.d. danno alla concorrenza.
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
Al riguardo, il Collegio considera che, nella
graduazione delle poste di danno derivanti dalla
lesione del principio di imparzialità nella
distribuzione delle risorse pubbliche, in materia
contrattuale, il c.d. danno alla concorrenza
costituisca una soglia minima, intrinseca nel
contenuto delle violazioni contestate (sicché
potrebbe sostenersi che il danno sia in re ipsa) e,
pertanto,
determinato
dalla
giurisprudenza
amministrativa in una percentuale del valore
dell’appalto - 10 % o 5 % a seconda che si tratti di
appalto di lavori o di forniture di beni e servizi Corte
conti Sezione Lombardia, sentenza nr. 598/2009
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
Trattasi del criterio liquidatorio dell’utile di impresa, che
viene mutuato dalle cause di risarcimento per
equivalente, nel caso in cui non sia possibile la
reintegrazione in forma specifica della pretesa
dell’impresa ricorrente vittoriosa. Esso muove dal
presupposto della spettanza, al privato contraente a
causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica,
del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell’art.
2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale. In
applicazione di tale criterio, il danno (alla concorrenza),
nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei
pagamenti
eccedenti
la
quota
riconducibile
all’arricchimento senza causa, sicché l’utile di impresa
rappresenta la misurazione di tale <<eccedenza>> (in
termini, C. conti, sez. Lombardia, 29 dicembre 2008, n.
980; id., 30 giugno 2009, n. 428).
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003 casi di responsabilità