Le imposte
Lezione 13
Lezione 13- Le imposte
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1. Imposte correnti
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Area fiscalità diretta
In questa sede s’intende considerare esclusivamente le
società di capitali
IRES:
• IRAP:
Imposte sul reddito delle società
• Imposta regionale sulle attività
produttive
(DPR 22 dicembre 1986 n. 917
• (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)
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IRES
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1.1 IRES – Regole generali
PRESUPPOSTO (art 72)
Possesso di redditi in denaro o in natura rientranti in una delle categorie di cui
all’art. 6 TUIR
SOGGETTI PASSIVI (art 73 comma 1)
società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
enti commerciali residenti nel territorio dello Stato equiparati ai fini del
trattamento tributario alle società di capitali (inclusi i trust dal 2007);
enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
società ed enti non residenti nel territorio dello Stato.
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1.1 IRES – Regole generali
Periodo d’imposta (art. 76)
l’IRES è dovuta per periodi d’imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
un’obbligazione tributaria autonoma (salvo il riporto a nuovo di perdite e
crediti d’imposta).
Il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società
o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo (differenza con altre
imposte, es IVA e sostituti d’imposta, per anni solari).
Vi sono rare deroghe (es. liquidazione di società).
Aliquota (art. 77): 27,5%
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1.1 IRES – Regole generali
Base imponibile (art. 83)
Utile (perdita) netto risultante da
conto economico
+ variazioni in aumento
- variazioni in diminuzione
costituisce il punto
di partenza per il
calcolo
dell’imponibile
= imponibile IRES (utile o perdita)
Il reddito imponibile è basato sul risultato del conto economico dell’esercizio, ma
presuppone variazioni in aumento e in diminuzione, per storno di ricavi o costi
imputati in conto economico ma non rilevanti, o immissione di ricavi o costi rilevanti
fiscalmente anche se non imputati.
Tali rettifiche si rendono necessarie perché sono diverse le esigenze e finalità delle norme
fiscali (prelievo tributario, gettito, certezza del diritto) e di quelle civilistiche (prudenza,
diritti dei soci e dei creditori).
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1.1 Riporto perdite pregresse
La perdita fiscale derivante dall’esercizio di impresa è riportabile agli
esercizi successivi ma comunque non oltre il quinto.
Le perdite dei primi tre esercizi di attività possono essere riportate
senza limiti di tempo. Dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 il
riporto illimitato delle perdite dei primi tre esercizi è consentito solo
se le stesse sono riferite ad una nuova attività produttiva.
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1.1 IRES : Principali variazioni
in aumento
•
Imposte indeducibili
•
Interessi passivi indeducibili
•
Ammortamenti di beni materiali e immateriali eccedenti i limiti fiscali
•
Liberalità
•
Ammortamento, spese di manutenzione e minusvalenze su autovetture
•
Ammortamenti e spese di utilizzo di telefoni e strumenti di telecomunicazione
•
Accantonamenti indeducibili, svalutazioni crediti eccedenti i limiti fiscali
•
Spese rappresentanza e omaggi, non inerenti, non documentate o eccedenti i limiti
fiscali
•
Emolumenti amministratori non pagati
•
Spese manutenzione eccedenti il 5%, Perdite su cambi non realizzate
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1.1 IRES : Principali variazioni
in diminuzione
• Plusvalenze beni strumentali a tassazione rateizzata
• Utili su cambi non realizzati
• Dividendi
• Plusvalenze su partecipazioni (cd PEX) – e correlativa indeducibilità
di minusvalenze PEX
• Riversamento di accantonamenti non dedotti in precedenti esercizi
• Riversamento di quote svalutazione crediti eccedenti i limiti di deducibilià
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IRAP
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1.2 IRAP : regole generali
L’IRAP colpisce l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società … costituisce in ogni caso presupposto di
imposta (art. 2).
L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (art. 1), salvo per una
deduzione forfettaria del 10% (deroga introdotta nel 2008).
L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività
esercitata nel territorio di ciascuna regione (art. 4). E’ dovuta per periodi di
imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle
imposte sui redditi (art. 14).
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1.2 IRAP : regole generali
L’aliquota è stabilita da ciascuna regione, entro limiti di +/- 0,92 rispetto
all’aliquota base del 3,9% (art. 16). L’aliquota deliberata dalle regioni per gli
enti finanziari è generalmente quella massima (4,82%), salvo poche eccezioni.
Dal 2009 in alcune regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio) l’aliquota è
del 4,97%.
La base imponibile per le imprese è determinata sulla base dei dati del conto
economico, con regole diverse a seconda della tipologia di attività (e di schemi
di bilancio) di ciascun soggetto.
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2. Imposte differite
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2.1 Imposte differite – aspetti generali
D. lgs. 17 gennaio 2003 n° 6
Riforma del diritto societario
Art. 2423 c.c.
Rappresentazione veritiera e corretta
Art. 2423 bis c.c.
Principio di competenza “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”
Nel bilancio devono essere recepite:
• le imposte (anticipate/differite attive) di competenza di esercizi futuri ma
esigibili con riferimento all’esercizio in corso;
• le imposte (differite/passive) di competenza dell’esercizio ma che si
renderanno esigibili in esercizi futuri.
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2.1 Imposte differite – aspetti generali
L’iscrizione di imposte differite/anticipate deriva dalla esistenza di differenze
tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo
criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività e/o passività
ai fini fiscali.
Il risultato civilistico lordo e il reddito imponibile possono assumere valori
differenti a causa delle divergenze tra i criteri di valutazione previsti dalla
normativa civile, che presiedono alla redazione del Conto Economico, e i criteri
previsti dalle norme tributarie, che presiedono alla determinazione del reddito
fiscale.
Queste differenze possono essere:
Temporanee -
hanno o avranno effetti fiscali: sono destinate ad annullarsi
negli esercizi successivi
Permanenti - non hanno/non avranno effetti fiscali: non sono destinate ad
essere riassorbite negli esercizi successivi
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2.1 Imposte differite – aspetti generali
Le differenze possono nascere tra:
civilistico e fiscale
reporting
package e
civilistico
consolidato
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differenze cumulate tra risultato ante imposte e
risultato imponibile (non per le differenze
permanenti)
differenze tra principi contabili
attenzione alle rettifiche di consolidamento
(differenze tra patrimonio netto
consolidato e patrimoni netti delle società
aggregate)
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Grazie per l’attenzione
PwC
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