TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche” N. 2 Nozioni fondamentali su Impresa e Diritto: “IMPRESA FAMILIARE” Impresa e Diritto, Forme Giuridiche, IMPRESA FAMILIARE L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230 bis c.c., è una particolare forma di impresa individuale, alla quale, oltre al titolare, partecipano in modo continuativo uno o più familiari. A fronte della loro partecipazione all’impresa, i familiari, intesi come coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, acquisiscono i seguenti diritti, di tipo sia economico che decisionale: il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia; il diritto a partecipare agli utili dell’impresa familiare, ma non alle perdite, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; il diritto di intervenire nelle decisioni inerenti l’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale; il diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa; il diritto di prelazione in caso di cessione dell’azienda; Relativamente alla partecipazione agli utili dell’impresa in maniera proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, la normativa fiscale ha stabilito che l’imprenditore debba rimanere assegnatario di almeno il 51% degli stessi: le quote spettanti a tutti i collaboratori familiari non possono quindi superare il 49% degli utili conseguiti dall’impresa. Nonostante i diritti riconosciuti ai collaboratori familiari, l’impresa familiare rimane assoggettata al medesimo trattamento giuridico dell'impresa individuale. La responsabilità sulle operazioni aziendali ricade esclusivamente in capo al titolare dell'impresa, che risponde con i propri beni alle obbligazioni dell'impresa familiare ed in caso di insolvenza è l'unico soggetto passibile di fallimento. Nei confronti dei terzi l’impresa familiare rimane dunque un'impresa individuale e la sua disciplina è diretta a garantire ai familiari la possibilità di intervenire nelle scelte aziendali in caso di situazioni di straordinaria amministrazione, legate a momenti particolari della vita dell’impresa suscettibili di ripercussioni sulla vita familiare. Gli elementi essenziali per la costituzione dell’impresa familiare sono ravvisabili nel vincolo di parentela o affinità, prerequisito indispensabile, e nella non occasionalità del lavoro svolto dai familiari stessi nell’ambito dell’impresa, lavoro che deve essere prestato in modo continuativo e prevalente rispetto ad altre attività eventualmente svolte all’esterno. Non possono quindi essere collaboratori coloro che svolgono in modo continuativo attività di lavoro dipendente, autonomo o d‘impresa, mentre possono esserlo i pensionati. Impresa e Diritto, Forme Giuridiche, IMPRESA FAMILIARE La costituzione dell'impresa familiare avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui deve risultare l'attività esercitata dal titolare, gli estremi dei familiari collaboratori, nonché il relativo grado di parentela. È necessario inoltre provvedere, entro 30 giorni dalla stipula dell’atto, all’iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale. La costituzione di impresa familiare può derivare da una ditta individuale già esistente o può essere contestuale all'inizio dell'attività dell'impresa. A seconda dei casi, l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori e gli effetti fiscali conseguenti, hanno decorrenza differente: nel caso in cui si tratti di impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a condizione che l’atto di enunciazione dell’impresa familiare venga sottoposto a registrazione nel termine di 20 giorni; nel caso di impresa già esistente e successivamente divenuta impresa familiare o nel caso di ingresso di nuovi collaboratori in un'impresa familiare già esistente, gli effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto. Allegati: Codice Civile LIBRO V DEL LAVORO