La responsabilità dell’organizzatore di viaggi per ritardo o cancellazione del volo da parte del vettore aereo Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009 MASSIMA ART. 46 (Esonero di responsabilita'): Il vettore (e, conseguentemente, l’organizzatore di viaggi) non è responsabile del ritardo del volo se dipeso da una causa di forza maggiore, al di fuori di ogni possibile controllo del vettore, rappresentata dalle pessime e proibitive condizioni atmosferiche. Convenzione di Montreal del 1999, art. 19: Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. SOGGETTI: Attori: Sig.ri M.G e S.C Convenuta: Organizzatore di viaggio C.C. SpA Volo LX064 Zurigo/Miami del giorno 04/03/2006 Crociera “vecchio e nuovo Mondo – Primavera” dal 4 al 20 marzo 2006 Terza chiamata: SIA LTD I FATTI: ● M.G. e S.C. lamentano una serie di disservizi e disagi subiti durante la crociera “vecchio e nuovo Mondo – Primavera” perché a causa del ritardo del volo Zurigo/Miami fu ritardato il loro arrivo sulla nave da crociera. ● Il 7 maggio 2007 M.G. e S.C. citano in giudizio la C.C SpA e la SIA LTD chiedendo di accertare e dichiarare la loro responsabilità per l’inattesa e/o mancata esecuzione del contratto di viaggio, ciascuno per la parte che verrà riconosciuta in giudizio. I FATTI: La C.C. SpA chiede il differimento di udienza per la citazione della SIA LTD e chiede di respingere la domanda degli attori M.G e S.C: - per difetto di legittimazione passiva della conchiudente - Per mancanza della responsabilità della conchiudente - Per mancata prova del danno e della sua entità Inoltre la C.C. SpA: nell’ipotesi di accoglimento della domanda attrice, chiede il riconoscimento di potersi avvalere nei confronti di terzi eventualmente responsabili come la SIA e condannare la SIA al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese extra sostenute da M.G e S.C a causa del ritardo del volo La SIA chiede a sua volta di: - Respingere la domanda degli attori perché infondata in fatto e diritto e perché non provata - Accertare la propria assenza di responsabilità per la cancellazione del volo LX064 Zurigo/Miami del 04/03/2006 RICOSTRUZIONE DEL GIUDIZIO Per quanto riguarda il difetto di legittimazione passiva chiesto dalla C.C. SpA si fa riferimento alla legge 1084/1977 che ha dato attuazione alla Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. L’art. 15 in particolare, prevede la responsabilità dell’organizzatore di viaggi secondo le norme che regolano il tipo contrattuale ma trova limite nel fatto che l’organizzatore di viaggi sia stato diligente nella scelta della persona che esegue il servizio. RICOSTRUZIONE DEL GIUDIZIO Secondo poi il regolamento CE n.261 del 2004 “ come previsto ai sensi della Convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo”. PROVE: - il volo LX064 Zurigo/Miami del 04/03/06 era impossibile a causa delle avverse condizioni meteorologiche, poiché una violenta e improvvisa nevicata si è abbattuta sull’aeroporto di Zurigo (Daily Airport Report – Daily Operation Report) quindi La cancellazione del volo è dipesa esclusivamente da causa di forza maggiore, al di fuori di ogni possibile controllo del vettore. CONCLUSIONE Alla luce della documentata causa di forza maggiore, la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori dovrà essere disattesa, poiché non è imputabile al vettore aereo la causa del ritardo e poiché il vettore ha provveduto alla riprenotazione gratuita dei passeggeri sul primo volo disponibile, adempiendo in tal modo la propria obbligazione di trasporto. Per le stesse argomentazioni dovrà essere disattesa anche la domanda di risarcimento avanzata dalla C.C. SpA contro la terza chiamata. CONDANNA DEL GIUDICE: - Gli attori devono rimborsare in favore della C.C. SpA le spese del presente giudizio, che consistono complessivamente in € 4.500,00 - La parte convenuta deve rimborsare in favore della parte terza chiamata le spese del presente giudizio, che consistono complessivamente in € 3.500,00