CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III,
2 MARZO 2012, N° 3256
«Deve qualificarsi come "pacchetto turistico", e
soggiace alla relativa disciplina, l'acquisto ad un
prezzo forfettario di un soggiorno presso una
struttura alberghiera inserita in un villaggio
turistico, a nulla rilevando che, per la fruizione
dei servizi da questo offerti in base alla prefissata
combinazione venduta (spiaggia, vigilanza dei
minori, piscina, animazione), il consumatore
abbia dovuto pagare sul posto un prezzo
aggiuntivo (sotto forma dell'acquisto di una c.d.
"tessera club"), quando questo era comunque
obbligatorio.»
 ATTORI: Coniugi Donzelli
 CONVENUTO: Alpitour Spa
Nel
maggio 2002, i coniugi, insieme ai
due figli minori, acquistarono presso
un’agenzia di viaggi, scegliendo da un
catalogo Alpitour, un soggiorno di 14
giorni presso un villaggio turistico.
Durante
la vacanza, previo acquisto di
una tessera club, essi potevano usufruire
di una serie di servizi (es: spiaggia
attrezzata, piscina, animazione, …).
 Durante
il soggiorno sono
riscontrate alcune inadempienze:
non usufruibilità della spiaggia;
spazi angusti;
intrattenimento non professionale;
Incompetenza dello staff del
(smarrimento di un minore).
state
mini-club
Sia il Tribunale che la Corte
d’Appello di Milano hanno rigettato
la richiesta di risarcimento del
danno ritenendo di non poter
applicare la disciplina del contratto
di viaggio contenuta nel decreto
legislativo 111/1995.
a) Non
è applicabile la disciplina prevista dal
d.lgs. 111/1995 per via dell’acquisto di un
soggiorno in mezza pensione in una
struttura alberghiera e, tramite «tessera
club», servizi che non possono classificarsi
non accessori, perché destinati al più
intenso
godimento
del
servizio
alberghiero.
b) Non
è stata inviata alcuna comunicazione
tramite raccomandata, né sono stati
effettuati reclami in loco.
c)
La domanda risarcitoria per inadempimento di
obbligazioni contrattuali è stata rigettata per
mancanza di prova di inadempimenti
qualitativi.
Non
usufruibilità della spiaggia: nonostante la
presenza di imbarcazioni, dalle foto risulta
frequentata, inoltre non era l’unica accessibile.
Spazi
angusti, intrattenimento non professionale:
villaggio a 3 stelle.
Staff
del miniclub: smarrimento del minore
risulta provato genericamente e non è attribuibile
all’incompetenza dello staff.
d) Il
danno non patrimoniale è stato
delimitato secondo la giurisprudenza.
Sentenza della Corte di Cassazione sez. I, 11
novembre 2008, n. 26972:
«Il danno non patrimoniale è categoria
generale non suscettibile di suddivisione in
sottocategorie variamente etichettate. Non
può, dunque, farsi riferimento ad una generica
sottocategoria
denominata
"danno
esistenziale", perché attraverso questa si
finisce per portare anche il danno non
patrimoniale nell'atipicità.»
MOTIVO a) 1/4
a)
La Cassazione ritiene violato con il primo motivo il
d.lgs. 111/1995 all’art. 2: il giudice ha commesso
un errore nel non ritenere la norma applicabile ai
«pacchetti turistici».
Art. 2, I comma, d.lgs. 111/1995 - Pacchetti turistici:
«I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che
costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico".»
MOTIVO a) 2/4
Art. 7 d.lgs. 111/1995 - Elementi del contratto di
vendita di pacchetti turistici:
«Il contratto contiene i seguenti elementi:
[…]
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi
nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di
accompagnatori e guide turistiche;
[…]
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio
espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore
e il consumatore al momento della prenotazione.
[…]»
MOTIVO a) 3/4
Il motivo viene accolto, in quanto i servizi
acquistati con la «tessera club» non vengono
considerati accessori all’alloggio. Ed è proprio la
causa concreta del contratto, costituita dalla
«finalità turistica», ad impedire di considerare
accessori i servizi acquistati dalla famiglia per la
loro vacanza.
MOTIVO a) 4/4
Anche la ratio di tutela del consumatore che ispira la
normativa è uno strumento essenziale per
determinare gli ambiti di applicabilità della norma.
Quanto
acquistato in agenzia si configura come la
«prefissata combinazione» di alloggio e servizi non
accessori  sono stati cioè combinati nel momento della
stipulazione del contratto.
Sussiste
la condizione della vendita a un «prezzo
fortettario»  Art. 2, II comma d.lgs. 111/1995:
«La fatturazione separata degli elementi di uno stesso
"pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore o il
venditore agli obblighi del presente decreto.»
MOTIVO b) 1/2
Secondo la Corte di Cassazione è stato violato l’art.
19 del d.lgs. n. 111 del 1995 per non avere il giudice
di merito ritenuto che il reclamo in loco non
necessita di alcuna formalità e che l’invio con
raccomandata nel termine di dieci giorni è una
possibilità che non comporta decadenza.
Art. 19 d.lgs. n. 111/95 – Reclamo:
« 1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto
deve essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l'organizzatore, il
suo
rappresentante
locale
o l'accompagnatore
vi
pongano
tempestivamente rimedio.
2.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la localita' di partenza.»
MOTIVO b) 2/2
Il giudice in Cassazione ha inoltre recepito
la direttiva comunitaria 90/314/CEE
secondo la quale
«vanno inseriti nel contratto i termini
entro cui il consumatore deve presentare
reclamo per l’inadempimento»
Si tratta di previsioni a favore del
consumatore lontane da stabilire oneri e
decadenze a carico dello stesso.
MOTIVI c) e d)
I punti:
c) mancanza di prova di inadempimenti qualitativi
d) danno non patrimoniale
della sentenza della Corte d’Appello sono stati
approvati anche dalla Corte di Cassazione.
La
Corte di Cassazione accoglie il primo e il
secondo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti
gli altri.
La Corte di Cassazione rinvia la Causa alla Corte
d’Appello di Milano in merito alla decisione sulla
controversia e sulle spese del presente giudizio.
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