IL CONTRATTO
NOZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
( Art. 1321 c.c )
“Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
•
I requisiti del contratto sono:
o
L’accordo delle parti
o
La causa
o
L’oggettoimages
o
La forma
IL CONTRATTO DI PERMUTA
IL CONTRATTO DI PERMUTA
( Art. 1552 – 1555 c.c )
“La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente
ad un altro”.
“Le norme stabilite per la vendita (1470) si applicano alla permuta, in
quanto siano con questa compatibili”.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI PERMUTA
•
•
•
•
Consensuale  Si perfeziona con il consenso delle parti.
Oneroso  Presuppone lo scambio tra due beni o diritti.
A prestazioni corrispettive  Vi è un trasferimento reciproco.
Ad effetti reali  Il consenso produce effetto traslativo.
Avviene lo scambio di una cosa certa e determinata con un’altra;
di cui si conosca il valore e siano indicate le caratteristiche.
Il contratto di Permuta solitamente è ad esecuzione istantanea,
nel senso che le prestazioni sono eseguite contestualmente.
FUNZIONE, OGGETTO E CAUSA DELLA
PERMUTA
•
La funzione del contratto di permuta è lo scambio; che nella fase
primitiva dell’economia veniva definita (baratto). Oggi il termine
utilizzato è Countertrade.
•
L’oggetto è costituito dai beni che vengono scambiati, deve essere
determinato (o determinabile).
•
La causa è costituita dall’utilità che le parti conseguono con il
reciproco trasferimento di beni.
L’utilità vista in rapporto alle finalità particolari che la parte si
promette di conseguire con lo scambio, configura il motivo del
contratto.
LA PERMUTA OBBLIGATORIA
1) La permuta è un contratto consensuale ad effetti reali.
2) L’effetto reale può essere posticipato.
3) La permuta obbligatoria si verifica quando l’effetto
traslativo dello scambio non è immediato ma viene posticipato per
l’acquisto della cosa o la creazione della cosa.
Esempio: … Il proprietario di un terreno edificabile, che non ha denaro per costruire,
permuta il terreno per uno o più appartamenti dell’edificio che sarà costruito da un
impresa edile.
LA PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA
FUTURA
•
Il contratto di permuta si può perfezionare anche tra un bene
esistente e un bene futuro.
•
N.B.= L’acquisto della proprietà si verifica appena la cosa viene
ad esistenza.
IL CONTRATTO
ESTIMATORIO
IL CONTRATTO ESTIMATORIO
( Art. 1556 – 1558 c.c )
“Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili
all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le
cose nel termine stabilito”.
•
Il contratto estimatorio rientra nella categoria dei contratti di
distribuzione.
Esempio:
… Il produttore (agricolo o industriale) desidera vendere all’ingrosso senza assumersi
i costi e il rischio della distribuzione; pertanto il distributore lucra tra il prezzo di
acquisto e quello di vendita.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
ESTIMATORIO
•
Reale  Si perfeziona nel momento in cui una parte consegna
all’altra una o più cose mobili.
•
Oneroso  La parte che riceve si obbliga a pagare il prezzo,
salvo che restituisca le cose.
•
A prestazioni corrispettive  Una parte consegna e l’altra
riceve.
IMPOSSIBILITA’ DELLA RESTITUZIONE
(Art. 1557 c.c.)
•
Prima obbligazione nascente dal contratto estimatorio:
Pagare il prezzo delle cose, non la loro restituzione.
•
L’impossibilità sopravvenuta non libera il debitore.
Per cui se le cose non vengono restituite nella loro integrità (per
causa non imputabile al debitore) esso sarà comunque costretto a
pagare.
DISPONIBILITA’ DELLE COSE
(Art. 1558 c.c.)
•
•
Il soggetto che consegna le cose:
o
Resta proprietario
o
Non può disporre delle cose fino alla loro restituzione
Il Soggetto che riceve le cose (non ha ancora pagato, ne
restituito):
o
Non è ancora proprietario
o
Può venderle
Il contratto estimatorio trova applicabilità pratica nelle librerie e nelle edicole.
SENTENZA DELLA PERMUTA
Cassazione Civile, Sez. II, 29 gennaio 2008
LA MASSIMA
“ Nel contratto di permuta – al quale sono applicabili, in
quanto compatibili, le norme della vendita (art. 1555 c.c.) –
ove l’acquirente non abbia già la disponibilità del bene,
sussiste in capo al cedente l’ulteriore e specifico obbligo di
consegna che costituisce un’attività materiale non
coincidente con l’effetto traslativo della proprietà ed
espressamente desumibile dalla regola dettata, per la
vendita, dall’art. 1476 n.1 c.c.”.
IL FATTO
•
Tizio trasferiva la titolarità di un terreno edificabile a Caio e questi,
a sua volta, si impegnava a cedergli la proprietà di immobili da
costruire su di esso.
•
Trascorsi diversi anni dalla conclusione del contratto,
Tizio cita in giudizio Caio, chiedendo:
o
La risoluzione del contratto per inadempimento
o
La restituzione del terreno
o
Il risarcimento dei danni
IL PERCORSO GIUDIZIARIO
•
•
I giudici di primo e secondo grado respingono il ricorso.
o
Mancanza della materiale consegna
o
Impossibilità da parte di Caio di adempiere alla prestazione
Tizio ricorre in Cassazione per la violazione
dell’art. 1555 c.c.
La Suprema Corte respinge il
ricorso.
o
Mancanza delle reciproche prestazioni contrattuali
LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE
•
In riferimento al tema di trasferimento della proprietà di
un’autovettura secondo l’art. 1477 c.c., compatibile con la
permuta e applicabile ai sensi dell’art. 1555 c.c., l’omessa
consegna da parte di Tizio dei documenti necessari costituisce
inadempimento di un’obbligazione, giustificando il rifiuto da
parte di Caio.
•
Tizio è pertanto tenuto a rimborsare a Caio la somma pagata a
titolo di tassa sulla proprietà.
QUADRO NORMATIVO
•
Art. 1476 c.c.  Obbligazioni principali del venditore.
•
Art. 1477 c.c.  Consegna della cosa.
•
Art. 1555 c.c.  Applicabilità delle norme sulla vendita.
Presentazione a cura di:
Nicholas Diomede
Andrea Lionetti
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permuta estimatorio - Dipartimento di Sociologia