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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 50
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“COMMERCIO ONLINE”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio Online
COMMERCIO DI ONLINE
Definizione
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 stabilisce che il commercio on-line rientra nelle forme speciali di vendita al
dettaglio , assieme:
- alle di vendite televisive o altri mezzi di comunicazione,
- alle vendite tramite apparecchi automatici
- alle vendita presso il domicilio dei consumatori.
- Alle vendite a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di
coloro che hanno titolo ad accedervi.
Il commercio on-line è l’attività commerciale svolta nei confronti del consumatore attraverso la rete Internet e mediante
l’utilizzo di un sito web (e-commerce) consumatore finale e assuma la forma di commercio interno.
Requisiti morali
Non possono esercitare l’attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
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I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da
altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale
altra persona preposta all’attività commerciale”.
Requisiti Professionali
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un’attività di commercio relativa al settore
merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali
imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione
o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono
essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività
commerciale.
L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e
non ai requisiti professionali
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ASTE ONLINE
Una forma molto diffusa di vendita attraverso internet è l’asta on-line,in cui il prezzo viene definito dagli acquirenti mediante
una serie di offerte successive.
I tipi di aste possono essere:
-All’olandese,o asta al ribasso in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo massimo indicato
dal venditore e nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta
-All’inglese o asta al rialzo in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo minimo indicato dal
venditore e nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta
- asta segreta al prezzo massimo, nella quale ogni interessato al bene offre, per iscritto, un prezzo massimo. Le offerte
vengono raccolte, nei limiti temporali fissati, e rese pubbliche contemporaneamente con l’aggiudicazione all’offerta più
elevata;
- asta con riserva, in cui la vendita viene aggiudicata solo se le offerte hanno raggiunto e/o superato il prezzo minimo
stabilito. Tale prezzo non viene comunicato durante la gara.
A seconda della posizione del banditore rispetto all’acquirente e il venditore possiamo individuare 3 tipi di asta:
a) aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di quest’ultimo;
b) aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di venditori terzi;
c) aste in cui il banditore d’asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita
all’asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione.
Iter Burocratico
 Comunicazione Unica (ComUnica)
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale
provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
interessato.
Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale
modalità cartacea.
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Riferimenti Normativi nazionali
- L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 103 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
- D.M. 27 novembre 2001 - Modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico di cui all'
art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
- D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma
4, L. 15 marzo 1997, n. 59.
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- D.L. n. 223/2006 Liberalizzazione del settore commerciale
- D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis
- D. Lgs 6 agosto 2012 n.147
Codice Attività Economica ATECO
47.91.10 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet.
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