Lezione n. 3 a.a. 2014-2015 Piera Campanella 1 LICENZIAMENTI COLLETTIVI (L. n. 223 del 1991) Si tratta di un licenziamento economico, come quello individuale per g.m.o., che però coinvolge una pluralità di lavoratori ed è riconducibile ad una causa unitaria. Due tipologie per riduzione di personale: impresa con più di 15 dipendenti che per riduzione, trasformazione o cessazione di attività deve effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 gg. in ciascuna unità produttiva o in più unità nella stessa Provincia. per messa in mobilità: licenziamenti effettuati al termine di un periodo di CIGS qualora non sia possibile reintegrare tutti I lavoratori sospesi. LA PROCEDURA DI MOBILITA’ (artt. 4 e 5 L. n. 223 del 1991) L’intera procedura non può avere una durata superiore ai 75 gg.: • Obbligo di comunicazione preventiva alle RSA o RSU e alle associazioni di categoria dei motivi dell'eccedenza di personale, del numero e dei profili professionali dei lavoratori da licenziare, ecc. . • La fase sindacale: è eventuale, perché subordinata alla richiesta sindacale di esame congiunto • La fase amministrativa: è subordinata all’esito negativo della precedente fase sindacale e avviene su impulso del direttore della DTL (Direzione Terrotoriale del Lavoro) • Criteri di scelta: devoluti alla contrattazione collettiva; in mancanza si fa riferimento a quelli dell’art. 5 e cioè anzianità anagrafica del lavoratore, carichi di famiglia, interesse dell’impresa. • Novità: la Riforma c.d. Fornero (L. 92/2012) attribuisce all'accordo sindacale l'effetto di sanare eventuali vizi di comunicazione della procedura. LE SANZIONI PER IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO ILLEGITTIMO Il licenziamento, che va irrogato in forma scritta con preavviso, se viziato legittima il lavoratore a ricorrere al giudice, entro i termini di decadenza (60 gg. per impugnazione + 180 gg. per deposito ricorso giudiziale).Il giudice, che accerti l’illegittimità del licenziamento, ne dichiara: • l’inefficacia in caso di licenziamento orale con applicazione dell'art. 18 St., comma 1 (tutela reale piena) • l’annullamento in caso di violazione dei criteri di scelta, con applicazione dell'art. 18 St., comma 4 (tutela reale attenuata: reintegra + risarcimento fino a max 12 mensilità) • l'efficacia del licenziamento in caso di vizi procedurali con applicazione dell'art. 18 St., comma 7 (tutela obbligatoria piena: risarcimento da 12 a 24 mensilità). •NUOVE REGOLE VIGONO IN FORZA DEL JOBS ACT (SI RINVIA ALLE SLIDES RELATIVE): D.LGS. n. 22/2015. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: Strumento volto a salvaguardare, durante fasi di contrazione dell’attività aziendale, la sopravvivenza dell’impresa e l’occupazione dei lavoratori tramite sospensione dei rapporti di lavoro assistita dall’intervento di una prestazione indennitaria INDENNITA’ DI MOBILITA’: Strumento volto a ridurre gli effetti della disoccupazione del lavoratore – in vista di un suo ricollocamento – disoccupazione causata da un licenziamento collettivo tramite l’intervento di una prestazione indennitaria (NE E’ PREVISTO IL VENIR MENO DAL 2017) TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: Strumento volto a ridurre gli effetti della disoccupazione involontaria tramite l’intervento di una prestazione indennitaria LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (L. 164/1975 e L. 223/1991) In ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, strumento volto a salvaguardare la sopravvivenza dell’impresa e l’occupazione dei lavoratori tramite sospensione dei rapporti di lavoro assistita dall’intervento di una prestazione indennitaria. PRIMA della CIG: Si applicavano le norme del diritto comune (art. 1218 c.c, 1256 c.c.): l’imprenditore era esonerato dall’obbligo di pagare le retribuzioni in caso di IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA della prestazione a lui NON IMPUTABILE. CONSEGUENZE: Eccessivamente oneroso per l’imprenditore dimostrare tale impossibilità non imputabile e troppo gravi le ripercussioni sociali sui lavoratori in tale eventualità. DUPLICE FUNZIONE DELLA CIG: sostegno all’impresa in difficoltà = garantirne la sopravvivenza sostegno al lavoratore = garanzia del reddito e dell’occupazione CIGO E CIGS cause integrabili CIG ORDINARIA EVENTO TEMPORANEO, CONGIUNTURALE a) situazioni dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore; b) eventi situazioni temporanee di mercato. Quindi: involontarietà, non imputabilità e temporaneità della sospensione e certezza della ripresa dell'attività. CIG STRAORDINARIA PROCESSO LUNGO, STRUTTURALE a) ristrutturazione riorganizzazione o riconversione aziendale; b) crisi aziendale individuata sulla base di criteri ministeriali; c) procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, etc): ipotesi abrogata dalla Riforma del Lavoro a partire dal 2016 E ora ammissibile solo se ci sono prospettive di ripresa. CIGO E CIGS campo di applicazione CIGO: CIGS: Industria (esclusa l'edilizia ed agricoltura disciplinate da gestioni speciali). Industria, edilizia compresa, e altri settori affini o a cui è stata estesa nel corso degli anni con interventi normativi anche provvisori ma prorogati di anno in anno (ad es: cooperative agricole, imprese commerciali, appaltatrici di servizi mensa o pulizia, ecc.) Comunque imprese con più di 15 dipendenti Ne hanno diritto: come Cigo. Con anzianità di servizio di almeno 90 gg. Ne hanno diritto: Operai, impiegati e quadri (esclusi dirigenti, apprendisti, lav. a domicilio) CIGO E CIGS misura e durata CIGO CIGS Misura: Idem per misura 80% della retribuzione che sarebbe spettata e con un massimale. Durata: 3 mesi, prorogabili fino a 12 ; non + di 12 mesi nel biennio. Durata: a)24 mesi (+12 +12) b)12 mesi (+12) c)12 mesi (+6) L'INDENNITA' DI MOBILITA' (art. 4-9, L. 223/1991) Beneficiari: lavoratori assunti con contratto a tempo ind. licenziati collettivamente da imprese rientranti nell'ambito della Cigs o dopo un periodo di Cigs, con un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi (6 di lavoro effettivo). Diritto esteso anche alle cooperative agricole, ai lav. licenziati da aziende commerciali con + di 50 dipendenti e ad altre da varie leggi finanziarie (c.d.mobilità in deroga) , ma entro limiti annui di spesa. INDENNITA DI MOBILITA' misura e durata Misura: 100% della Cigs nei primi 12 mesi 80% nel periodo successivo Con un massimale Durata: -40 anni = 12 mesi (24 al sud) -50 anni = 24 mesi (36 al sud) +50 anni=36 mesi (48 al sud) In alcuni casi fino alla pensione (c.d. mobilità lunga) In generale: mai per durata superiore all’anzianità TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE Si rinvia alle slides sul Jobs Act TRASFERIMENTO D’AZIENDA In caso di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda, cosa ne è dei lavoratori occupati nel ramo ceduto? La risposta è nell’art. 2112 c.c. 13 TUTELA INDIVIDUALE (art. 2112 c.c.) 1) Diritto alla stabilità del posto di lavoro (continuazione dei rapporti di lavoro con il cessionario e passaggio automatico dei relativi contratti di lavoro, senza necessità di consenso del contraente ceduto); 2) diritto alla conservazione dei diritti maturati con il cedente; 3) diritto alla conservazione dei crediti maturati nei confronti del cedente; 4) diritto alle dimissioni per giusta causa nell’ipotesi di sostanziale modifica delle condizioni di lavoro nel trimestre successivo al trasferimento 14 TUTELA COLLETTIVA (art. 47 L. n. 428/1990) 1) Nelle imprese con più di 15 dipendenti, procedura sindacale preventiva al trasferimento 2) Ricorso ex art. 28 St. lav. per violazione della procedura 3) Ultrattività del contratto collettivo applicato dal cedente fino alla sua scadenza; sostituzione con quello del cessionario solo se del medesimo livello e a partire da quella data. 15 LA NOZIONE DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA E DI RAMO DI AZIENDA Cosa deve intendersi per trasferimento? qualsiasi tipologia negoziale o provvedimento di cessione (vendita, usufrutto, affitto, locazione, comodato, cessione di contratti, fusione, ma anche conferimento in società e scissione) (art. 2112, c. 5, c.c.) che comporti il mutamento nella titolarità dell’azienda Si esclude solo la mera cessione di un contratto per prestazione di servizi (v. art. 29, c. 3 D.Lgs. n. 276/2003). La nozione accolta è quindi molto ampia 16 L’OGGETTO DEL TRASFERIMENTO Quale deve essere l’oggetto del trasferimento? Cosa deve intendersi per azienda ? Cosa deve intendersi per ramo d’azienda? 17 Nozione di azienda Per l’art. 2112 c.c. e quindi per il diritto del lavoro: L’AZIENDA È Qualsiasi attività economica organizzata (finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi) preesistente al trasferimento che conserva … la propria identità Influenza della normativa e giurisprudenza comunitarie 18 Nozione di ramo d’azienda Per l’art. 2112 c.c., come modificato dall’art. 32 D.Lgs. n. 276/2003 IL RAMO D’AZIENDA È : Qualsiasi articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata (… finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi) identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. 19