Università LIUC Carlo Cattaneo
Laurea in economia aziendale
Management dello sport e degli eventi sportivi
Economia e gestione delle imprese
sportive
Il bilancio delle società di calcio
Origini e sviluppi
• Le società di calcio da fenomeno essenzialmente
associazionistico – ricreativo divennero vere e proprie società
di capitali volte ad ottenere benefici economici.
• Gli impegni di spesa, sempre più onerosi, indussero le
associazioni calcistiche a rivolgersi al mercato economico per
attrarre l’interesse degli imprenditori al progetto sportivo.
• Si rese pertanto necessario disciplinare «l’attività calcio» con
una normativa ad hoc che regolamentasse il rapporto
giuridico tra gli atleti e le società sportive
• La Legge n.91 del 23 marzo 1981 (c.d. professionismo
sportivo) disciplina in maniera organica l’attività sportiva
svolta in forma professionistica
Legge n.91 del 23 marzo 1981
• Art. 1 «l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta
in forma individuale o collettiva, sia in forma
professionistica o dilettantistica, è libero»
LE FONTI SPECIALI IN TEMA DI BILANCI, CONTABILITA’ E
CONTROLLI SULLE SOCIETA’ SPORTIVE
Art. 10 L. 91/1981 “Costituzione e Affiliazione” assoggetta la società
sportive alla potestà normativa della Federazione di appartenenza
“Carte federali” corpus organico che comprende disposizioni di varia
natura e portata, organizzate in modo gerarchico:
 lo Statuto della Federazione
 le Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF)
 il Codice di Giustizia Sportiva
 il Regolamento della Lega Nazionale Professionisti
 le Raccomandazioni Contabili federali
 Sistema delle Licenza UEFA. Manuale per l’ottenimento della licenza
da parte dei club
Sistemi di controllo e Bilancio d'esercizio
delle Società sportive
Art. 10 Legge n.91 del 23 marzo 1981
•
Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità
limitata. In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio
sindacale.
L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.
L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di
addestramento e formazione tecnico-sportiva.
Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o
da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.
L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.
Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta
giorni dal ricevimento del ricorso.
Sistemi di controllo e bilancio di esercizio nelle
società sportive
• L’art. 12, legge n. 91/1981 dispone: «Al solo scopo di garantire il
regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui
all’articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio
finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti
dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e
principi da questo approvati».
• Alla federazione (F.I.G.C.) compete solo il controllo relativo alla
situazione di equilibrio economico-finanziario necessario per
l’iscrizione al campionato di competenza per il regolare svolgimento
dello stesso.
Potere di denuncia al tribunale
Inoltre l’art. 13 L. 91/1981 stabilisce «Le federazioni sportive
nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui
all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice
civile.»
Funzione pubblicistica
• Art 23, comma 1, Statuto C.O.N.I.: «Ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, oltre
quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge,
hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle
Federazioni Sportive Nazionali relative all’ammissione e
all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli
tesserati, alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei
provvedimenti di ammissione o di affiliazione, al controllo in ordine
al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati
sportivi professionistici, all’utilizzazione dei contributi pubblici, alla
prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla
preparazione olimpica e all’alto livello alla formazione dei tecnici,
all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici».
Criteri generali e le modalità dei controlli delle Federazioni Sportive Nazionali sulle
società sportive di cui all’articolo 12 della legge n. 91 del 23 marzo 1981
La Giunta Nazionale C.O.N.I., in data 22 marzo 2004, ha approvato i "Criteri generali e le modalità dei controlli delle Federazioni Sportive Nazionali sulle società sportive di cui
all’articolo 12 della legge n. 91 del 23 marzo 1981", deliberando quanto segue:
Premessa la necessità di assicurare che le società professionistiche, all’atto dell’iscrizione ai campionati, garantiscano le seguenti condizioni generali:
a) essere in regola con i pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti e collaboratori e dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali e con il versamento delle
ritenute fiscali;
b) essere in regola con gli adempimenti fiscali e con il versamento delle relative imposte;
c) presentare il bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio regolarmente certificato da società di revisione, ove previsto dalla normativa vigente;
d) presentare lo stato patrimoniale ed il conto economico semestrale regolarmente certificato da società di revisione, ove previsto dalla normativa vigente, e accompagnato
da un budget che garantisca l’equilibrio finanziario, idoneo allo svolgimento dell’intera stagione agonistica;
e) in caso di bilancio in perdita o di delibere di aumento di capitale, prestare garanzie fidejussorie esclusivamente da parte di istituti bancari, con esclusione dell’azione di
rivalsa nei confronti della società sportiva.
Si delibera quanto segue:
«Art. 1 - Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le Federazioni Sportive Nazionali devono prevedere un adeguato sistema di controllo nei
confronti delle società sportive professionistiche, in base ai seguenti principi:
•
istituzione di un organismo di controllo, di adeguata professionalità e con carattere di terzietà ed indipendenza, al fine di verificare l’equilibrio economico, finanziario
e patrimoniale delle società sportive;
•
conformità alle normative in materia adottate dalle Federazioni sportive internazionali.
•
Le Federazioni Sportive Nazionali trasmettono al C.O.N.I. per l’approvazione i regolamenti e le delibere in materia.
•
Entro 30 giorni, il C.O.N.I. può formulare motivati rilievi e indicare le opportune modifiche. In mancanza i regolamenti e le delibere si intendono approvati.
Art. 2 - Le Federazioni Sportive Nazionali specificano le regole e le modalità con propri regolamenti e delibere per il raggiungimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti,
degli obiettivi di cui alla premessa.
•
Le Federazioni Sportive Nazionali possono prevedere misure idonee ad assicurare la graduale attuazione di quanto alla presente delibera al fine del raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche.
Art. 3 - Le Federazioni Sportive Nazionali devono fornire al C.O.N.I. una dettagliata informativa, con periodicità trimestrale, in merito all’equilibrio economico-finanziario
delle società sportive professionistiche e alle iniziative assunte a livello federale e societario per il graduale raggiungimento di tale obiettivo. Entro 30 giorni, il C.O.N.I. può
formulare motivati rilievi e indicare l’adozione delle opportune iniziative.
Art. 4 - Qualora il C.O.N.I., sulla base delle relazione periodiche delle Federazioni Sportive Nazionali o di altri elementi ad esso pervenuti o acquisiti direttamente, verifichi
l’inadeguatezza del sistema di controllo federale, provvederà in via sostitutiva ad effettuare il controllo nei confronti delle società professionistiche. Qualora l’esito del
controllo riscontri il mancato rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente e dalle condizioni generali di cui alla presente delibera il C.O.N.I. adotterà i consequenziali
adempimenti in sostituzione delle Federazioni sportive nazionali interessate».
Co.Vi.So.C
• L'art. 19 Statuto F.I.G.C., per il quale «Le società
professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio
economico e finanziario e del rispetto dei principi della
corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i
conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., anche per
delega e secondo modalità e principi approvati dal C.O.N.I. Nei
confronti delle società professionistiche la F.I.G.C. può
esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall’art.
2409 del codice civile. Per i compiti di cui ai commi precedenti,
la F.I.G.C. si avvale di un organismo tecnico di controllo
denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio
Professionistiche (Co.Vi.So.C.)».
Poteri
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•
La Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche
(Co.Vi.So.C.) è l’organismo all’interno della F.I.G.C. che si occupa del controllo
economico finanziario e patrimoniale delle società sportive di calcio.
Il sistema di controllo si basa:
su bilanci e relazioni semestrali sottoposti a revisione
sul rispetto di prefissate scadenze trimestrali per il pagamento degli
emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti
al settore sportivo, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine
Carriera
sulla verifica dell’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA esposti
nelle dichiarazioni delle società
sulla predisposizione di budget e di consuntivi annuali
sul rispetto di un parametro di adeguatezza patrimoniale (Valore della
Produzione/Debiti Finanziari), il cui scopo è di porre un limite alla copertura
del fabbisogno attraverso l’indebitamento finanziario
Vigilanza
• La Co.Vi.So.C., attraverso la propria attività, esercita una vigilanza
continua sull’andamento della società sotto il profilo economico e
finanziario
• In particolare, la normativa in vigore:
– consente, attraverso l’introduzione dei budget, un’attività di
controllo sull’andamento della gestione delle società della Serie
A e della Serie B
– estende all’intero anno il controllo sull’avvenuto pagamento
degli emolumenti e dei relativi contributi e ritenute
– estende il controllo sull’avvenuto pagamento dei tributi IRES,
IRAP e IVA
– consente, attraverso l’analisi dei citati parametri, la verifica del
rispetto di condizioni minime di equilibrio economico-finanziario
Il bilancio in ambito F.I.G.C.
• I criteri di gestione economico-finanziaria adottati dalle società
calcistiche hanno subito un decisivo mutamento in correlazione alla
loro trasformazione da realtà legate ad una dimensione
prettamente associazionistica ad altra di natura imprenditoriale; di
talché, ad oggi, quei criteri sono gli stessi attuati da ogni altra
impresa produttiva di beni e di servizi.
• Il bilancio di esercizio costituisce l’unico valido strumento mediante
il quale è possibile valutare la situazione economica, finanziaria e
patrimoniale di una determinata impresa sportiva, il cui equilibrio,
per principio generale, assurge a presupposto fondamentale
funzionalmente preordinato a garantire sia la legittima
partecipazione delle società sportive ai campionati di competenza
che la regolarità di questi ultimi.
Principi generali del bilancio
art. 2423 c.c.
Chiarezza
Il bilancio deve essere
trasparente in modo:
sostanziale;
formale;
in relazione alle
dimensioni
aziendali
Verità
Il bilancio deve essere
attendibile, basato quindi
su:
veridicità
(oggettività);
credibilità
(soggettività delle
stime)
Correttezza
Il documento dovrà essere
caratterizzato da:
esattezza contabile;
ordinamento logico
del processo
decisionale
Principi di redazione del bilancio
art.2423-bis c.c.
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Prudenza
Continuità aziendale
Competenza
Continuità dei criteri di valutazione
Valutazione separata
Preminenza della sostanza sulla forma
I principi di redazione
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Prudenza: solo gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio
devono essere evidenziati nel bilancio, mentre le perdite, al contrario, anche se
non definitivamente realizzate, devono essere riportate in bilancio.
Continuità aziendale: esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati
nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un
futuro prevedibile, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in
liquidazione, di cessare l’attività, di assoggettarla a procedure concorsuali o non si
abbiano alternative realistiche a ciò.
Competenza : esige che nella redazione del bilancio di esercizio si tenga conto:
«dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data dell’incasso o del pagamento».
L’effetto delle operazioni e degli altri eventi che connotano la gestione aziendale
deve, quindi, essere rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
incassi e pagamenti.
Segue
•
•
Valutazione separata: Gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono
essere valutati separatamente.
Preminenza della sostanza sulla forma: Il principio prevede che l’elemento
prevalente nella rilevazione contabile di un’operazione aziendale sia la sostanza
economica dell’operazione stessa e non il suo aspetto formale
SOSTANZA ECONOMICA reale causa che motiva / determina l’operazione
ASPETTO FORMALE rappresentazione giuridica e contrattuale
Stato patrimoniale
art. 2424 c.c.
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Attivo
crediti verso soci;
immobilizzazioni;
attivo circolante;
ratei e risconti.
Passivo
patrimonio netto;
fondi per rischi e oneri;
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
debiti;
ratei e risconti
Conto economico
art. 2425 c.c.
•
Il C.E. fornisce la corretta rappresentazione delle operazioni di gestione «mediante
una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a
determinare il risultato economico»
Il suo scopo è quello di assicurare la comprensione della gestione ordinaria e
straordinaria dell’impresa
Le aree di gestione di un'azienda
• La gestione complessiva di un'azienda viene suddivisa idealmente nelle seguenti
aree operative:
- gestione operativa o caratteristica;
- gestione accessoria o patrimoniale;
- gestione straordinaria;
- gestione finanziaria;
- gestione fiscale.
La gestione societaria
• Gestione ordinaria
- gestione caratteristica
- gestione accessoria
- gestione finanziaria
a)
la gestione caratteristica
comprende le operazioni volte alla realizzazione degli obiettivi di
gestione connessi con l’oggetto caratterizzante l’attività
economica svolta dall’impresa
si fa riferimento alla somma algebrica dei costi e dei ricavi relativi
alla produzione caratteristica dell’azienda (reddito operativo)
nel calcio il reddito operativo è la gestione sportiva
b)
la gestione finanziaria
è il complesso delle operazioni di esercizio dipendenti dalle
politiche di finanziamento e di liquidità della gestione
deve fare in modo che l’impresa sia in grado di fronteggiare in
ogni momento i fabbisogni di capitale
d)
la gestione straordinaria
Si tratta di operazioni il cui isolamento soddisfa l’esigenza di non alterare il
significato dei risultati propri della “gestione ordinaria
Comprende le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di mezzi
durevoli che nelle società calcistiche si identificano nei diritti alle prestazioni
dei calciatori.
Vengono esclusi dal calcolo del risultato operativo perché non considerati
strettamente imputabili alla produzione del periodo
Raccomandazioni contabili e Piano dei conti della
F.I.G.C.
Le società di calcio devono obbligatoriamente redigere il bilancio di esercizio in conformità a quanto stabilito
dalle norme interne federali.
Le norme federali che dettano la disciplina relativa al bilancio di esercizio sono:
•
Statuto F.I.G.C. che sottopone le società di calcio professionistiche affiliate alla F.I.G.C. ai regolamenti
emanati dall'ente federale medesimo;
•
Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (N.O.I.F.), emanate dal Consiglio Federale cui è riservato, peraltro, il
compito di predisporre la disciplina contabile, tra cui, quella relativa all’obbligo di adozione di uno
specifico “Piano dei conti” da parte delle società di calcio professionistiche. Le N.O.I.F., in aggiunta,
disciplinano anche un’ampia serie di obblighi informativi, sotto il profilo del contenuto e della forma delle
comunicazioni periodiche che le società devono inviare alla Co.Vi.So.C.;
•
Raccomandazioni contabili federali la cui funzione é duplice: sotto un primo aspetto, esse interpretano,
da un punto di vista tecnico, la disciplina legislativa che stabilisce soltanto alcuni principi generali sulla
formazione del bilancio, rinviando ai principi contabili per l’interpretazione di tipo applicativo; sotto un
secondo aspetto, mediante dette “Raccomandazioni” vengono integrati gli schemi di legge qualora questi
ultimi si rivelino inadeguati ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e
finanziaria delle società di calcio. Pertanto, la richiamata disciplina assume particolare rilievo nel favorire il
raccordo tra la normativa civilistica e i principi contabili internazionali e le particolari problematiche di
natura contabile che investono le società di calcio professionistiche;
•
Sistema delle Licenze U.E.F.A. in base al quale, in definitiva, anche la U.E.F.A. interviene nell’ordinamento
contabile delle società di calcio, definendo norme di dettaglio che stabiliscono una serie di requisiti che i
clubs devono soddisfare per essere ammessi a partecipare alle competizioni europee.
Raccomandazioni contabili F.I.G.C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
diritti pluriennali dei calciatori ;
costi del vivaio;
compartecipazione ex art. 102-bis N.O.I.F.;
cessione temporanea;
permuta;
crediti;
debiti;
versamenti dei soci;
ammontare delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
valore della produzione/ricavi;
beni ricevuti in locazione finanziaria;
premi collettivi per obiettivi specifici ex art. 93 N.O.I.F.
Le grandezze economico patrimoniali
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
Immobilizzazioni immateriali:
Costi del vivaio (BI7)
Diritti pluriennali alle prestazioni calciatori (BI8)
Immobilizzazioni finanziarie:
Compartecipazioni ex art. 102-bis N.O.I.F. (BIII1e)
Fondo accontonamento:
Fondo ind. Fine carriera calciatori ed allenatori ( C )
Debiti:
Debiti verso soci per finanziamenti ( D3)
Altri debiti
Debiti per compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. (D.14)
Diritti pluriennali calciatori (DPC)
• La concessione del diritto, da parte dell’atleta, di utilizzare le
proprie prestazioni sportive alla società di appartenenza
• Sono assimilati ai «diritti di concessione, licenze, marchi e
simili» voce B.I.4 dello S.P. tra le immobilizzazioni immateriali
• Le raccomandazioni contabili invitano a iscrivere tale voce
separatamente in virtù del principio contenuto nell’art. 2323ter c.c. co. 3 e 4 «ovvero di aggiungere nuove voci qualora lo
richieda la natura particolare dell’attività esercitata»
• Nel Piano dei conto FIGC i DPC vanno indicati nella voce B.I.18
dello stato patrimoniale
Costo di acquisto
Il costo per l’acquisto a titolo definitivo di un giocatore è comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione:
• Oneri di intermediazione
• Premio di addestramento
• Indennità di formazione
Rientrano anche i costi sostenuti per la remunerazione degli agenti dei
calciatori.
Il trasferimento di un calciatore può avvenire o:
- Con un accordo di trasferimento
- Con la cessione del contratto
L’iscrizione in bilancio deve avvenire al costo di acquisto e non al costo di
presumibile realizzo
Iscrizione del DPC
•
•
•
•
Il titolo giuridico ai fini dell’iscrizione in bilancio del DPC si rinviene nella stipula del
contratto di cessione, mentre la data di contabilizzazione coincide con la data in cui
viene rilasciato il visto di esecutività dei contratti da parte della Lega competente;
nel caso di trasferimento internazionale, con la data di rilascio del c.d. “Transfert”
da parte della F.I.G.C.
Alla luce della nuova formulazione degli Accordi Collettivi di Categoria A.I.C./Lega
Nazionale Professionisti Serie A (art. 3) e A.I.C. / Lega Nazionale Professionisti Serie
B (art. 3), la tradizionale apposizione del visto di esecutività da parte della Lega
competente ai fini dell'approvazione del contratto di prestazione sportiva é
venuta meno; la Lega, infatti, in base alla nuova disciplina si limita a effettuare le
verifiche di propria competenza, mentre l'approvazione del documento é riservata
alla F.I.G.C.
La modifica costituisce un correttivo necessario, conforme alla previsione
legislativa ex art. 4, comma 2, legge n. 91/1981, ai sensi e per gli effetti del quale
“la società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione Sportiva
Nazionale per l'approvazione”.
Di conseguenza, si impone anche la contestuale modifica della disciplina di cui
all'art. 39, comma 3, N.O.I.F. in ordine all'espresso riferimento operato al termine
«visto di esecutività»
Stanze di compensazione
• Gli scambi di giocatori realizzati dalle società di calcio
sono sotto il rigido controllo della corrispondente
Lega di appartenenza che funge da “stanza di
compensazione” per i rapporti debitori e creditori
che si instaurano durante la fase del calcio mercato
• I rapporti con le società straniere sono regolati
direttamente dalle società senza l’intermediazione
delle federazioni.
Pagamenti a debito
• Campagna estiva:
- 30% entro la data di chiusura (1 luglio -30 agosto)
- sette rate (del 10%) a partire dalla fine del mese successivo alla chiusura del
mercato (settembre)
• Campagna invernale:
- 80% entro la fine della campagna invernale
- Due rate (del 10%) entro la fine di ciascun mese successivo alla chiusura
del mercato
Le rate dilazionate devono essere assistite da fideiussione bancaria per le
società di A e B da garanzia bancaria a prima richiesta per quella della Lega
Pro.
Per le società di serie A e B è necessaria anche la Polizza Fideiussoria
assicurativa
Gli accordi preliminari
art. 105 N.O.I.F.
• Tali accordi, con natura di contratti ad efficacia differita, che possono
essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale (art.
105, c. 2, N.O.I.F.) e solo su moduli predisposti dalla Lega di appartenenza
di ciascun sodalizio, a pena di nullità, impegnano la società cedente in cui
milita il calciatore ad un successivo trasferimento dei DPC a favore della
società acquirente, a decorrere dalla stagione successiva a quella in cui lo
stesso accordo viene concluso.
Sono soggetti a registrazione entro 20 giorni dalla stipula presso la lega che
rilascia il visto di esecutività e spiegano il loro effetti giuridici economici dalla
stagione successiva a quella in cui vengono perfezionati.
Nell’anno in cui vengono stipulati ai fini contabili vengono iscritti nei conti
d’ordine in quanto non spiegano nessun effetto ai fini contabili.
Plusvalenze e minusvalenze
• Il nuovo “Piano dei conti” della F.I.G.C. ha collocato le
plusvalenze
in “A.5 Altri ricavi” mentre la
Raccomandazione contabile n. 1, con riferimento
all’alienazione dei DPC e alle eventuali plusvalenze e
minusvalenze da essa derivanti precisa che «la
compravendita dei diritti dei calciatori rientra nelle
operazioni di gestione straordinaria in quanto l’attività
ordinaria di una società di calcio deve essere riferita
alla formazione, alla preparazione e alla gestione di
squadre di calcio, all’organizzazione di tornei, gare e
manifestazioni calcistiche nel rispetto delle norme e
delle direttive della federazioni di appartenenza».
Permute
• Le permute consistono in scambi di calciatori
tra due distinte società sportive che
permettono di contenere gli esborsi finanziari
e sotto un profilo strettamente contabile tali
scambi sono identificati con le acquisizioni “in
permuta” delle “Immobilizzazioni”
I costi del vivaio
•
•
•
In ambito calcistico l’investimento nella cura, l’organizzazione, lo sviluppo e la
gestione del settore giovanile (c.d. vivaio) permette alle società calcistiche di
individuare e formare i giovani talenti, con evidenti benefici economicofinanziari indotti da eventuali futuri trasferimenti e, soprattutto, senza dover,
possibilmente, ricorrere al c.d. “mercato”.
Dal punto di vista contabile, i costi del vivaio sono capitalizzati nella loro
globalità, senza nessun riferimento al singolo calciatore e, ammortizzati in 5
anni, anche se tale approccio contabile, suggerito dalla F.I.G.C. e naturalmente,
seguito da tutte le società, si pone in aperto contrasto con i principi civilistici.
Le ragioni di tale scelta devono essere individuate nel fatto che i giovani
calciatori, almeno nei primi anni di formazione, sono vincolati alla società di
appartenenza esclusivamente in virtù del c.d. “tesseramento”, senza la
titolarità di alcun rapporto di lavoro sportivo (legge n. 91/1981); di
conseguenza le diverse compagini societarie non detengono alcun diritto alle
prestazioni sportive dei singoli atleti tali da poterne consentire l’iscrizione in
bilancio come attività.
Iscrizione in bilancio
La capitalizzazione dei costi del settore giovanile è coerente con la finalità
della crescita e dello sviluppo dei futuri talenti e di conseguenza riferita ad
uno specifico progetto ed infine sono recuperabili nel momento stesso in cui
l’investimento nel “vivaio” sia remunerato dall’accesso dei giovani calciatori al
settore professionistico, ovvero dall’incameramento del premio di
addestramento e formazione tecnica (art.99 N.O.I.F.)
I costi del vivaio iscritti nello S.P. comprendono le spese sostenute per
formare i giovani calciatori ovvero:
• i premi di addestramento e formazione tecnica;
• vitto alloggio e locomozione gare;
• rimborsi spese ai calciatori;
• allenatori, istruttori e tecnici del vivaio;
• assicurazione infortuni;
• spese infortuni.
Ammortamento DPC
• L’ammortamento del costo dei diritti pluriennali dei calciatori
rappresenta la quota parte del costo di acquisto del diritto
all’utilizzo delle rispettive prestazioni e di competenza
dell’esercizio.
• La Raccomandazione contabile n. 1, i principi contabili e la
dottrina maggioritaria, per evitare comportamenti
discrezionali da parte dei redattori di bilancio, sono concordi
nel ritenere che il criterio di ammortamento da seguire sia
quello del pro rata temporis, ovvero il costo iscritto in bilancio
deve essere ripartito in quote costanti per l’intera durata del
contratto che vincola il calciatore alla società titolare del
diritto.
•
Le compartecipazioni
• L’art. 102-bis N.O.I.F. al comma 1, testualmente
recita: «Una società che ha acquisito il diritto alle
prestazioni sportive di un calciatore professionista
per effetto di cessione definitiva di contratto, può
contemporaneamente stipulare un accordo con la
società cedente che preveda un diritto di
partecipazione di quest’ultima, in misura paritaria,
agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del
contratto».
I prestiti
•
•
•
•
L’art. 103 N.O.I.F. stabilisce che «La cessione temporanea del contratto con il calciatore
“professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei
trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva» (comma 1).
Ed inoltre che «A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per
trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:
che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere
indicato il corrispettivo convenuto;
che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione
successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto
economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve
essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni
conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.
Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di contro
opzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte
della cessionaria».
Caratteristiche contabili
•
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•
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•
Sotto un profilo strettamente contabile, l’operazione di prestito può essere equiparata a quella di
affitto/locazione di un bene strumentale.
La Raccomandazione contabile n. 4, infatti, stabilisce che l’ammortamento dei DPC continua a
gravare in capo alla cedente in relazione alla durata del contratto originario. Tale soluzione appare
coerente con il principio di competenza economica laddove si rileva la presenza di un ricavo in
Conto Economico correlato al costo di ammortamento.
L’ammortamento è consentito anche quando il prestito avviene senza l’attribuzione di corrispettivo,
in quanto è ormai pacifico come anche la cessione temporanea comporti una riduzione della
residua possibilità di utilizzazione che giustifichi l’ammortamento in capo alla società sportiva
cedente.
In merito al corrispettivo derivante dalla cessione temporanea dei DPC, la Raccomandazione
contabile n. 4 stabilisce che la stessa deve essere indicata nella voce “A.5 Altri ricavi e proventi - a)
Ricavi da cessione temporanea di calciatori ”. Specularmente la società locataria iscriverà il costo
nella voce “B.8 per godimento di beni e servizi”.
Qualora si tratti di società sportive associate alla medesima Lega professionistica, rileveranno, in
contropartita al conto “Lega c/trasferimento”, il compenso pagato o riconosciuto per il prestito,
visto che il rapporto sarà regolato tramite la corrispondente “stanza di compensazione”.
Crediti
•
•
•
La voce “crediti verso clienti” fa riferimento essenzialmente alle operazioni di vendita dei diritti alle
prestazioni sportive dei calciatori effettuate con altre società calcistiche italiane ed estere. Vengono
iscritti nella voce CII1
I crediti verso le società calcistiche vengono iscritti alla voce CII5 Crediti verso società di calcio con
separata indicazione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio successivo e in tale voce devono
essere ricompresi sia i crediti per fatture emesse che quelli per fatture da emettere; peraltro, vista
l’entità molto rilevante di tali crediti è sempre necessario dettagliarli in Nota Integrativa
La voce “ crediti diversi” costituisce una voce residuale collegata a diverse situazioni gestionali e nel
nuovo “Piano dei conti” F.I.G.C. viene evidenziata con separata indicazione nei confronti dei vari
enti specifici. La voce, quindi, contempla, i crediti sorti verso le compagnie di assicurazione per
risarcimenti connessi agli infortuni dei calciatori, i crediti verso l’Erario per ritenute d’acconto
subite, i crediti v/terzi per sponsorizzazioni e pubblicità e i crediti per la cessione dei diritti
audiovisivi. Molto spesso nei crediti sono inclusi gli importi relativi alle somme da incassare per la
vendita di abbonamenti e biglietti relativi alle gare disputate. In tale gruppo rientra anche il saldo
attivo del conto “Lega c/campionato” che rappresenta il conto intrattenuto con la Lega di
competenza e che accoglie tutte le partite creditorie e debitorie connesse ad una serie di
operazioni gestite dalla Lega stessa che vanno, a titolo meramente esemplificativo, dalla
distribuzione dei proventi pay-tv e pay per view e dei contributi relativi al concorso pronostici
all’addebitamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dagli organi di giustizia sportiva e delle quote
da ristornare al citato Fondo di Fine Carriera (calciatori e allenatori professionisti).
Finanziamento soci voce D.3
• La voce “soci conto finanziamenti infruttiferi” costituisce
altra voce tipizzante i bilanci delle società di calcio, atteso
che da parte di queste ultime è frequente il ricorso ai
crediti dei soci postergati, equivalenti a veri e propri
aumenti di capitale.
• L’art. 86 N.O.I.F. prevede che i debiti infruttiferi e
postergati verso i soci e i versamenti a capitale
infruttifero non vengono considerati ai fini
dell’indebitamento per la determinazione del parametro
ricavi/indebitamento (di cui si dirà oltre), la
raccomandazione è quella di collocare dette voci a
completamento del patrimonio netto rappresentando le
stesse “mezzi propri” della società.
Trattamento di fine rapporto (voce C)
•
•
•
•
Con particolare riferimento al settore del calcio professionistico, in seno al quale
calciatori e allenatori (ma non solo) svolgono la propria attività professionale sotto
forma di lavoro subordinato (cfr. L n. 91/1981), il TFR non è disciplinato, o meglio,
non lo è negli stessi termini e nelle stesse modalità che presidiano la disciplina
ordinaria.
Per i calciatori e gli allenatori professionisti è previsto il richiamato Fondo Fine
Carriera che il “Piano dei conti” F.I.G.C. include in seno al conto “C. Fondo
Indennità di Fine Carriera Calciatori e Allenatori”; tuttavia, i versamenti che
confluiscono nel “Fondo” non rappresentano un vero e proprio accantonamento
assimilabile a quello relativo al TFR, atteso che la relativa gestione è riservata, ai
sensi di legge, a uno specifico ente autonomo.
L’ammontare degli importi dovuti in favore del predetto ente dalla società sportiva
di appartenenza del calciatore e/o dell’allenatore professionista tesserato, mentre
nella voce “Dare” saranno evidenziati i versamenti periodici (cadenza mensile)
Il saldo rappresenterà il debito corrente maturato nei confronti del Fondo di Fine
Carriera, eccettuata l’ipotesi di maggiori versamenti effettuati da conguagliare in
sede di liquidazione periodica.
Il conto «Leghe»
• Un’altra classe di valore interessante da analizzare è il conto “Lega
c/campionato”, inserito tra i crediti o debiti verso altri. In merito
occorre sottolineare come la Lega gestisca un’apposita scheda
contabile per ciascuna società, sulla quale sono accreditate le poste
attive da essa maturate (contributi della Federazione, quota incassi
del totocalcio, quota diritti televisivi in chiaro) e vengono addebitati
i costi anticipati per conto della società (spese del calcio mercato,
assicurazioni obbligatorie per il patrimonio calciatori e così via).
• Una funzione analoga è svolta anche dal conto “Lega
c/trasferimenti” che viene movimentato per regolare le posizioni
debitorie/creditorie in essere tra le società sportive nazionali in
seguito a operazioni di cessione di contratto e di accordo di
trasferimento.
Conto economico
Le classi di valore peculiari del Conto Economico di una
società di calcio sono:
• l’ammortamento del costo dei diritti pluriennali alle
prestazioni dei calciatori;
• le minusvalenze e le plusvalenze da alienazione dei
diritti pluriennali all’utilizzo delle prestazioni dei
calciatori;
• la capitalizzazione dei costi del “vivaio”;
• i proventi e gli oneri da compartecipazioni ex art.
102-bis N.O.I.F.
Le sanzioni per l’inosservanza delle norme in
materia di bilanci e controlli contabili
applicazione delle sanzioni previste in via ordinaria dalla legge,
sia sul piano civile sia, ove ne ricorrano i presupposti, su quello
penale in caso di violazione da parte di una società affiliata alla
FIGC, delle norme del Codice Civile in tema di bilanci
Il fallimento
Le società sportive sono assoggettabili, in caso di dissesto, alla
disciplina dettata per le società commerciali in tema di
procedure concorsuali
Ai sensi dell’art. 16, co. 6, NOIF, “Il Presidente della FIGC delibera
la revoca dell’affiliazione della società”
Il fallimento ha finalità liquidatorie, cosicché anche le NOIF si
sono “adeguate”, con una reazione che consiste in un
provvedimento che sancisce l’estromissione delle società colpita
dal fallimento dall’ordinamento sportivo, come atto sintomatico
alla liquidazione di tutti i rapporti che alla società facevano capo,
ivi inclusi quelli relativi alla sfera sportiva
Il “titolo sportivo” quale elemento di specialità rispetto alle altre
società economiche
Il marchio
• In termini generali, con particolare riferimento al marchio
d’impresa, l’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30
del 10 febbraio 2005, così come modificato in base al d.lgs. n. 131
del 13 luglio 2010) stabilisce che «possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di
essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi
i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità
cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese».
• Il marchio commerciale ha progressivamente dismesso la propria
funzione distintiva per assurgere, invece, a “patrimonio” aziendale
utilizzabile in relazione ad un numero elevato di prodotti e servizi,
non necessariamente riferibili all’attività d’impresa del titolare del
marchio.
segue
Tenuto conto di quanto dispone l’ art. 7 del Codice della
Proprietà Industriale, è opportuno considerare se e in quali
termini il segno distintivo della società di calcio possa essere
ricondotto alla predetta disciplina di settore, ovvero:
• se il marchio, quale denominazione del club , possa essere
registrato;
• se il marchio, qualora individui un nome geografico, possa
essere parimenti registrato;
• se i colori sociali del club possano individuare un vero e
proprio marchio e, quindi, essere registrati quali segni
distintivi.
La valutazione del marchio
• Le società di calcio professionistiche, hanno attuato strategie volte a
sviluppare il proprio marchio cercando di individuare le migliori
opportunità di sfruttamento economico, ovviamente, tanto più ampie
quanto più il club interessato goda di prestigio e di visibilità, sia a livello
nazionale che internazionale.
Diverse sono le modalità mediante cui perseguire tali obiettivi:
- acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori di maggior talento e/o di
prospettiva;
- organizzazione di stage, scuole calcio e tourneé in Paesi che, pur
finanziariamente strutturati, non lo sono dal punto di vista calcistico;
- partecipazione a competizioni internazionali.
Le diverse strategie commerciali, approntate allo scopo di incrementare il
prestigio e la visibilità del marchio, sono finalizzate, ovviamente, a generare
un sensibile aumento dei ricavi legati soprattutto alla commercializzazione di
diritti audiovisivi, ai contratti commerciali, a operazioni di merchandising e
altro ancora.
La remunerazione dei calciatori
L’art. 2 T.U.I.R. dispone che «sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche residenti e non
residenti nel territorio dello Stato».
Il successivo art. 3, comma 1, T.U.I.R., stabilisce, invece, che «l’imposta si applica sul reddito complessivo
del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati
nell’art. 10 e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».
Pertanto, anche i calciatori, al pari di qualsiasi altra persona fisica residente in Italia, sono soggetti a
tassazione IRPEF, mentre, per i calciatori non residenti, si considerano solo i redditi prodotti, ai fini della
tassazione, in Italia.
Analoga fattispecie emerge nel caso di calciatore italiano che, pur conservando la propria residenza in
Italia, fornisca la propria prestazione sportiva all’estero.
L’art. 165 T.U.I.R. prevede che, per il reddito prodotto all’estero da un soggetto residente, sia
riconosciuto un credito d’imposta a fronte delle imposte pagate all’estero in via definitiva (la definitività
deve realizzarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale in cui il credito
d’imposta viene recuperato).
Naturalmente, il credito d’imposta non è riconosciuto per l’intero ammontare dei tributi corrisposti
all’estero, ma nei limiti dell’IRPEF corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e il reddito
complessivo del contribuente, diminuito delle perdite riconducibili a precedenti periodi di imposta
ammesse in deduzione.
Credito d’imposta
• Con riferimento alle fattispecie reddituali riscontrabili in
ambito calcistico professionistico, l’imposta estera potrà
essere scomputata da quella italiana:
• su redditi da lavoro dipendente prestato nello Stato estero;
• su redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di
contratto da lavoro autonomo di cui alla legge n. 91/1981
corrisposti dallo Stato estero o da un soggetto ivi residente
o da stabili organizzazioni ivi, parimenti, situate;
• su redditi di lavoro autonomo derivanti da attività
esercitate nello Stato estero;
• su redditi diversi derivanti da attività svolte nello Stato
estero oppure da beni ivi individuabili.
Tipologia di redditi da prestazioni sportive
Le fattispecie reddituali più frequenti riscontrabili con riferimento allo
specifico settore sportivo, sia per quanto riguarda i soggetti residenti,
che non residenti sono individuabili in relazione:
- ai redditi di lavoro dipendente (art. 49 e art. 23, comma 1, lett. c),
T.U.I.R.) prodotti nel territorio dello Stato;
- ai redditi da lavoro autonomo di cui alla legge n. 91/1981; art. 50,
lett. c-bis, T.U.I.R. e art. 23, comma 2, lett. b), T.U.I.R.), ove
corrisposti dallo Stato o da un soggetto residente in Italia o da
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- ai redditi da lavoro autonomo (art. 53 e art. 23, comma 1, lett. d),
T.U.I.R.) in relazione ad attività esercitate nel territorio dello Stato;
- ai redditi diversi (art. 67 e art. 23, comma 1, lett. f), T.U.I.R.) in
relazione ad attività svolte in Italia oppure a beni presenti nel territorio
nazionale.
IRAP
• La F.I.G.C., partendo dall’assunto che l’oggetto economico-tecnico
delle società di calcio è costituito «omissis … dalla formazione, dalla
preparazione e dalla gestione di squadre di calcio,
dall’organizzazione di tornei, gare e manifestazioni calcistiche nel
rispetto delle norme e delle direttive fissate dalla F.I.G.C.», assume
che «omissis … la compravendita dei diritti alle prestazioni dei
calciatori rientra nelle prestazioni di gestione straordinaria». il
principio contabile n. 12, ai sensi e per gli effetti del quale tra i
proventi e gli oneri straordinari si individuano «le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o
dell’onere è estranea alla gestione ordinaria», oltre al notorio
principio secondo cui «omissis … l’aggettivo straordinario, riferito a
proventi ed oneri, non allude all’eccezionalità dell’evento, bensì
all’estraneità, della fonte del provento o dell’onere, all’attività
ordinaria»
(previsto
dalla
Relazione
Ministeriale
di
accompagnamento al d.lgs. n. 127/1991).
Risoluzione 213/E
• L’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - che,
con la risoluzione n. 213/E del 19 dicembre 2001, nello smentire la F.I.G.C.
(con nota del 1° marzo 2001, era stato affermato che «l’eventuale maggior
somma conseguita nella cessione del contratto di un calciatore non
costituisce plusvalenza tassabile agli effetti IRAP»), ha precisato che le
somme pagate dalle società sportive professionistiche per l’acquisizione
del contratto di prestazione sportiva dei calciatori devono essere inserite
nell’attivo dello Stato Patrimoniale tra le altre “Immobilizzazioni
immateriali” (voce B.I.7), costituendo il diritto alla prestazione sportiva
esclusiva un bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa.
• Trattandosi, quindi, di bene strumentale, le eventuali plus/minusvalenze
derivanti dalla cessione del contratto devono essere considerate
«componenti ordinari e non straordinari di reddito, classificabili
rispettivamente nelle voci di conto economico A) - 05), ovvero B) - 14)».
• Ne consegue, come confermato dalla richiamata risoluzione n. 213/E, che
«esse concorrono a formare la base imponibile IRAP della società sportiva
ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997».
La giurisprudenza e l’Irap
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Su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 11 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 5285/2012, che ha
riguardato il trattamento ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (“Irap”) delle plusvalenze realizzate dalle società di calcio nei periodi di
imposta antecedenti al 2008, in conseguenza della cessione dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori.
Sul punto esiste un annoso contrasto di opinioni: da un lato i club che ne sostengono la non imponibilità, dall’altro, l’amministrazione finanziaria, che
pretende invece il pagamento dell’Irap sulle plusvalenze realizzate in occasione dei trasferimenti di calciatori.
Le disposizioni in materia di Irap prevedono il concorso alla formazione della base imponibile Irap delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
immobilizzazioni strumentali (siano esse materiali od immateriali), vale a dire di beni idonei allo svolgimento dell’attività d’impresa, contraddistinti da
una destinazione “durevole” e pertanto soggetti alle procedure di ammortamento. Nei bilanci delle società di calcio professionistiche, i costi derivanti
dall’acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore sono iscritti alla voce “immobilizzazioni immateriali” ed in particolare tra i “diritti
pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori”.Con il parere in oggetto è stato chiesto al Consiglio di Stato di chiarire se il trasferimento di un
calciatore realizzi la cessione delle relative prestazioni sportive ed integri pertanto la cessione di un bene strumentale a carattere immateriale. Solo in
caso affermativo, sulla plusvalenza derivante dal trasferimento sarebbe dovuta l’Irap (in quanto plusvalenza derivante dalla cessione di
un’immobilizzazione immateriale).
La questione, pertanto, si gioca tutta sul piano dell’inquadramento giuridico dei trasferimenti di calciatori. Ad avviso dei club, il trasferimento del
calciatore non determinerebbe alcuna cessione del contratto di prestazione sportiva (e dunque non configurerebbe la cessione di
un’immobilizzazione immateriale). Prima del trasferimento al club acquirente, il contratto in essere tra il calciatore e la società cedente sarebbe
risolto anticipatamente (venendo meno pertanto il diritto pluriennale di sfruttamento esclusivo delle prestazioni calcistiche da parte della società). Il
corrispettivo pagato dal club acquirente altro non sarebbe che il corrispettivo versato a fronte del diritto alla “risoluzione anticipata” del citato
contratto e, si badi bene, non rappresenterebbe il corrispettivo riguardante l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore trasferito. Vi
sarebbe infatti, tra il calciatore e la società acquirente, la stipulazione del nuovo contratto (il cui contenuto è solitamente diverso, in quanto a durata
e disciplina economica, rispetto a quello che il calciatore trasferito aveva in essere con società cedente).
Oggetto del trasferimento tra le due società sarebbe, pertanto, il solo diritto a contrarre con il calciatore in virtù della risoluzione anticipata del
rapporto con la società cedente, la quale acconsente in cambio del corrispettivo pattuito.
Secondo tale struttura negoziale difetterebbe qualunque cessione del contratto relativo al diritto di sfruttamento delle prestazioni sportive –
presupposto indispensabile per individuare una plusvalenza derivante dal realizzo di un’immobilizzazione immateriale – con la conseguenza che il
corrispettivo percepito non sarebbe imponibile ai fini dell’Irap.
Nella tesi contraria sostenuta dall’amministrazione finanziaria, il trasferimento del calciatore integrerebbe invece la cessione del diritto all’utilizzo
esclusivo della prestazione dell’atleta verso corrispettivo e dunque la cessione di un immobilizzazione immateriale rilevante ai fini dell’Irap.
Il Consiglio di Stato ha condiviso quest’ultimo orientamento, ravvisando nella cessione del contratto, la cessione del diritto all’utilizzo esclusivo della
prestazione dell’atleta verso corrispettivo: «Diritto integrante bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa, sia sul piano tributario, poiché
ammortizzabile, sia su quello civilistico, in quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale».
Nonostante il parere, la partita club-amministrazione finanziaria è tutt’altro che chiusa. Il parere – espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della
propria attività consultiva – è un atto non vincolante. La palla passa ora alla Corte di Cassazione. Staremo a vedere cosa accadrà.
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Lezione dell*8 maggio 2013