IL
PARLAMENTO
Caratteri e struttura
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Il Parlamento: struttura bicamerale
Il parlamento in seduta comune
L’organizzazione interna delle Camere
Funzioni del Parlamento
Ma Funziona davvero il Parlamento ?
Il Parlamento: caratteri e struttura
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Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'Organo
costituzionale titolare della funzione legislativa. Il
Parlamento ha una struttura bicamerale perfetta,
poiché composto da due Camere aventi funzioni
identiche: la Camera dei Deputati ed il Senato della
Repubblica.
La prima è formata da 630 Deputati e la seconda da
315 Senatori cui vanno aggiunti i Senatori di diritto e a
vita (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i Senatori a
vita. Secondo il disposto dell'art. 59 della Costituzione
essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario, e sono nominati dal presidente della
Repubblica
Focus art.59
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In virtù del disposto costituzionale, il Capo dello Stato ha la facoltà di nominare senatori a
vita coloro che abbiano "illustrato la Patria per altissimi meriti". Le questioni relative
all'esercizio del suddetto potere sono molteplici. Si pensi, ad esempio, ai requisiti che deve
possedere il beneficiario della nomina. Preliminarmente - e su questo non vi è alcun dubbio - i
senatori di nomina presidenziale debbono essere cittadini italiani, nonché avere il pieno
godimento dei diritti civili e politici.
La dottrina è divisa, invece, relativamente all'età richiesta. L'art. 59 Cost. nulla dispone al
riguardo; tuttavia, sostenere che anche per i senatori di nomina presidenziale valga il limite
minimo dei 40 anni di età, significherebbe svilire la ratio della norma, volta ad assicurare che
il Senato benefici dell'esperienza e del prestigio di cittadini che abbiano recato lustro alla
Patria. Sino ad oggi nessuno è mai stato nominato senatore prima dei 40 anni.
Infine, venendo ai requisiti elencati nella Carta costituzionale, gli altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario, si deve registrare che in passato era sorta qualche
perplessità a proposito dell'aggettivo "sociale". Il dubbio verteva sulla ricomprensibilità
dell'attività politica nel novero dei meriti sociali. Con la nomina del senatore Giulio Andreotti,
il problema sembra essere di fatto superato.
Gli altissimi meriti non sono fini a se stessi - del resto, chi non è meritevole nel suo piccolo? dovendosi bensì coniugare al rendere lustro alla Patria. L'atto di nomina a senatore a vita è
attribuito alla competenza esclusiva del presidente della Repubblica e costituisce, in effetti,
uno dei pochi atti presidenziali emanati senza la previa proposta governativa.
Il problema del numero dei senatori a
vita
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Sul problema del numero massimo dei senatori a vita di nomina presidenziale, sin
dall'inizio si è affermata la tesi restrittiva per cui il numero di 5 senatori di cui
all'art. 59 Cost. indica il massimo di componenti non elettivi che possono far parte
dell'Assemblea: il Capo dello Stato in tanto può nominare nuovi senatori, in quanto
"si liberino dei posti".
Ciò risponde a quel criterio di stabilità e certezza che la Costituzione ha voluto
rispettare stabilendo un numero fisso di membri per entrambe le Camere,
particolarmente dopo la revisione del 1963. La minoritaria tesi "estensiva" ammette
invece che ciascun presidente possa nominare 5 senatori, a prescindere da quelli
già precedentemente nominati. La tesi restrittiva continuò ad essere seguita da tutti
i presidenti fino al luglio del 1984, quando il presidente Sandro Pertini, pur
sedendo già in Senato 5 componenti nominati ex art. 59 Cost. (3 dei quali da lui
medesimo) ne nominò altri 2, aderendo pertanto alla tesi estensiva. Tale nomina ha
sollevato forti critiche in dottrina, la quale aveva ritenuto ormai formatasi sul punto
una consolidata prassi costituzionale.
La nuova impostazione fu seguita anche dal presidente Francesco Cossiga, mentre il
suo successore Oscar Luigi Scalfaro ha dichiarato pubblicamente di volersi attenere
rigorosamente al dettato costituzionale e di abbracciare l'originaria
interpretazione. Attualmente, anche se forse è un po' troppo presto per dirlo,
sembra che il presidente Carlo Azeglio Ciampi, concordi con la tesi restrittiva. Nel
2001, infatti, ha provveduto a nominare senatrice a vita il Premio Nobel Rita Levi
Montalcini, rispettando pertanto il limite di cui all'art. 59 Cost.
Il Parlamento in seduta comune
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Nei casi previsti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta
comune. Come avverte l'articolo 55 comma 2 della carta
fondamentale l'ipotesi sancita da questo articolo è tassativa non
suscettibile di modifica o di applicazione per via analogica. In
dottrina ci sono dibattiti circa la possibilità che le camere in seduta
comune diano vita ad un organo differente. In realtà sarebbe come
affermare che la corte costituzionale nei giudizi di incriminazione al
Presidente della Repubblica ove si aggiungono 16 giudici a quelli
ordinari (che sono 15) dia vita ad un organo differente. In definitiva
le camere si riuniscono in seduta comune solo per i casi prescritti
dalla costituzione (ovvero l'elezione di persona come il presidente o
i giudici della corte costituzionale) non danno vita ad un organo
completamente differente anche se le funzioni sono espressamente
differenti da quelle delle due camere.
Quando si riunisce in seduta comune
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Questo organo si riunisce presso gli uffici della Camera dei Deputati a Palazzo
Montecitorio ed è presieduto dal presidente della Camera con il proprio ufficio di
presidenza (art. 63 Cost.).
Il Parlamento in seduta comune si riunisce per l'elezione del presidente della
Repubblica, per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle
Regioni (art. 83 Cost.); per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale
di nomina parlamentare, con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi
per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti
dell'Assemblea (art. 135 Cost.); per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio
Superiore della Magistratura, anche qui con la maggioranza attualmente prevista
dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre
quinti dell'Assemblea (art. 104 Cost.); ogni nove anni per procedere alla
compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarre a sorte i sedici giudici
aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica (art.
135 Cost.); per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione da parte del presidente della Repubblica (art. 91 Cost.); infine,
per la messa in stato di accusa dello stesso presidente della Repubblica nei casi di
alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.). In tutte le altre ipotesi,
le camere si riuniscono separatamente.
Lo status parlamentare
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La Costituzione descrive lo status parlamentare negli artt.
67, 68 e 69.
L'art. 67 (cosiddetto divieto di mandato imperativo) dispone
che «ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia
riceve un mandato generale da parte del corpo elettorale,
il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da parte
dell'ambito territoriale (collegio) che l'ha eletto, né da parte
del partito di affiliazione; mandato generale il cui rispetto
non può essere sindacato in termini giuridici (così come
invece avviene per il mandato previsto dal Codice civile),
ma solo (eventualmente) in termini politici, nelle forme e nei
modi previsti dalla Costituzione (quindi, principalmente, con
le consultazioni elettorali).
Sullo status ex art. 68 e 69
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Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità, laddove si prescrive, rispettivamente,
che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale,
o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza».
Sia l'insindacabilità sia l'inviolabilità non rappresentano prerogative del singolo parlamentare, ma sistemi di tutela della
libera esplicazione delle funzioni del Parlamento, contro indebite ingerenze da parte della magistratura (ma costituiscono
anche il portato del talora minaccioso passato in cui la magistratura non costituiva un autonomo potere, ma era sottoposta al
governo).
Per ciò che, in particolare, concerne l'insindacabilità, essa consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e
disciplinare per le opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è
l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari ? Il
contenzioso costituzionale a riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la distinzione tra attività politica ed
attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima, tra attività insindacabile e attività sindacabile in
quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali(e in particolare dell'onore come espressione della pari dignità umana).
L'inviolabilità, invece, rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha
cancellato il precedente istituto dell'autorizzazione a procedere nel caso di condanna con sentenza definitiva.
Infine, a norma dell'art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: ribaltando l'opposto
principio enunciato dallo Statuto albertino, si afferma la necessità (e irrinunciabilità) dell'indennità, da intendersi strettamente
collegata con l'art. 3 (principio di eguaglianza) e con il sopra richiamato art. 67 (divieto di mandato imperativo).
Oltre all'indennità sono riconosciuti al Parlamentare numerosi benefici quali la libera circolazione sulle reti ferroviarie, stradali,
marittime, ecc.
Uno + uno ……Bicameralismo
perfetto ma identico effetto!
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Il sistema parlamentare italiano si caratterizza per il bicameralismo perfetto:
nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra
camera. Invece sotto l'aspetto dell'elettorato attivo e passivo vi sono sostanziali
differenze tra le due: la camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da
tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini
che abbiano compiuto almeno 25 anni. Invece i senatori sono eletti dai cittadini
che abbiano compiuto almeno 25 anni, e devono avere almeno 40 anni (art.
56/57 della costituzione).
istema parlamentare italiano si caratterizza per il bicameralismo perfetto:
nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra
camera. Invece sotto l'aspetto dell'elettorato attivo e passivo vi sono sostanziali
differenze tra le due: la camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da
tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini
che abbiano compiuto almeno 25 anni. Invece i senatori sono eletti dai cittadini
che abbiano compiuto almeno 25 anni, e devono avere almeno 40 anni (art.
56/57 della costituzione).
Prerogative delle camere
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Le camere del parlamento italiano godono di particolari privilegi :
Autonomia regolamentare: Ogni camera redigendo un proprio
regolamento si amministra e si sviluppa il proprio lavoro secondo la
volontà dei parlamentari e del presidente della camera.
Autonomia finanziaria Le camere decidono autonomamente
l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie
funzioni.
Immunità della sede: Decisione su chi può essere ammesso all'interno
degli edifici in cui si svolgono le sedute. Naturalmente il presidente
della Camera, avendo un potere elevato, può svolgere questo
compito.
Giustizia domestica (autodichia): Le controversie relative allo stato
giuridico ed economico dei dipendenti sono sottratte al giudice
comune e sono riservati agli organi interni al parlamento.
Organizzazione interna del
Parlamento
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La disciplina dell'organizzazione del Parlamento e delle Camere è dettata,
innanzi tutto, dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari (a favore
dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale).
Organi necessari (in quanto previsti direttamente dal testo costituzionale)
sono il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni (permanenti). A
questi si affiancano altri organi previsti dai regolamenti (gruppi, proiezione
parlamentare dei partiti, e giunte, con funzioni tecniche; ma anche la
conferenza dei capigruppo, cui spetta la competenza di fissare il
programma e il calendario dei lavori), da deliberazioni delle Camere o da
leggi (che assumono spesso la forma di commissione, monocamerale o
bicamerale). L'ufficio di presidenza della Camera ed il consiglio di
presidenza del Senato rappresentano tutti i gruppi parlamentari. Hanno
compiti amministrativi e compiti che riguardano la disciplina interna e
l'organizzazione. In riferimento alle funzioni amministrative interne, l'ufficio
ed il consiglio di presidenza godono del potere regolamentare e decidono
sui ricorsi contro gli atti dell'amministrazione della Camera (art.12 r.c. e
r.s.).
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In virtù del principio di rappresentatività, sono le stesse Camere a giudicare dei titoli di
ammissione dei loro membri (con decisione assunta dall'assemblea su proposta della
giunta per le elezioni). Sempre per lo stesso principio, perché possano esprimere
legittimamente una decisione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri
del collegio quorum strutturale che si presume esistente salvo verifica), e la decisione
stessa si assume approvata quando gode del voto favorevole della maggioranza dei
voti espressi (quorum funzionale; con diverse norme, alla Camera e al Senato, circa il
computo degli astenuti). Gli astenuti alla Camera non vengono considerati votanti (e ciò
determina un abbassamento del quorum di maggioranza richiesto), mentre al Senato sì,
determinando un aumento del quorum per la deliberazione. In ipotesi tassativamente
indicate dalla Costituzione (e accomunate dall'espressione di una funzione
parlamentare diversa da quella di indirizzo politico, e genericamente qualificabile
come garanzia), si richiedono maggioranze qualificate, ossia superiori alla
maggioranza dei votanti.
In seguito alla legge costituzionale n. 3 del 1963, entrambe le Camere sono elette per
una durata di cinque anni (periodo denominato con il termine legislatura), e non
possono essere prorogate se non in caso di guerra. Possono invece essere
anticipatamente sciolte dal presidente della Repubblica (ma non negli ultimi sei mesi
del suo mandato, a meno che questi non coincidano - in tutto o in parte - con gli ultimi
sei mesi della legislatura), sentiti i rispettivi Presidenti (la prassi sviluppatasi vede lo
scioglimento come uno strumento da utilizzarsi solo ove non sia possibile instaurare un
rapporto fiduciario tra il Parlamento e il governo).
Le camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere per evitare un
possibile vuoto legislativo (istituto della prorogatio, da non confondere con la proroga).
La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle
elezioni, che, a loro volta, devono svolgersi entro 70 giorni (e non prima di 45) dalla
fine della legislatura.
Funzione legislativa
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L'iter legis, ossia il procedimento che porta alla formazione di una
legge, è così schematizzabile:
iniziativa → istruttoria → esame → approvazione (articolo per
articolo e finale) → promulgazione → pubblicazione. L'iniziativa
spetta al governo, ai singoli parlamentari (che devono presentare la
proposta di legge alla loro camera d'appartenenza), ai cittadini
(che devono presentare una proposta formulata in articoli e
accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli Consigli
regionali e al CNEL.
L'iniziativa, una volta pervenuta ad una delle due Camere, deve
essere assegnata ad una commissione competente per materia
perché svolga una preliminare attività istruttoria (avvalendosi anche
dei pareri formulati da altre commissioni, e in particolare dalle così
dette «commissioni filtro»).
Il Procedimento ordinario
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A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse. Nel procedimento normale
la commissione competente si riunisce in sede referente e, formulata una relazione e nominato
un relatore, trasmette la competenza alla formulazione e all'approvazione del testo
all'assemblea. Il tutto deve avvenire in non più di 4 mesi alla Camera e di 2 mesi al Senato.
Una volta approdato in una Camera, avviene la discussione generale, a cui segue l'esame (e il
voto) articolo per articolo, le dichiarazioni di voto ed in ultimo la votazione generale, che
normalmennte avviene e in modo palese (il voto segreto è previsto per materie che implicano
scelte dettate dalla coscienza individuale). Se il progetto ottiene la votazione positiva di una
Camera, passa all'altro ramo del parlamento che la deve votare senza ulteriori modifiche. In
caso di modifiche, il testo ritorna all'altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete
questo procedimento più volte si parla di "navette" o palleggiamento.
Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.). In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una
procedura speciale: la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di
competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o
legislativa (l'intero iter parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in
entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei
membri della commissione o per il governo di chiedere il ritorno alla procedura normale.
Procedure particolari
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Procedure particolari sono previste per la conversione di decreti legge, la legge annuale comunitaria, la
legge di bilancio annuale preventivo (e relativa finanziaria), la legge annuale di semplificazione e altre
leggi di cui si decide l'urgenza.
Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al presidente della
Repubblica, perché entro un mese provveda alla promulgazione, salva la possibilità di chiedere alle
Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (ipotesi nella quale la promulgazione è atto
dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata - a cura del ministro della Giustizia - sulla
Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a meno che non sia
altrimenti stabilito).
La rigidità della nostra costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo
attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono
indispensabli. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.
Il primo referendum di questo tipo si è tenuto il 7 ottobre 2001, e ha registrato la conferma - da parte del
corpo elettorale - della legge costituzionale n. 3 del 2001. Inoltre doppia delibera da parte delle camere
avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera, la legge
viene trasmessa all'altra senza la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede
con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti.
L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione
costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato. Sussistono inoltre altri limiti considerati
impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i pricipi supremi dello stato nonché i valori
su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità ed indivisibilità dello stato...)
In dettaglio: Procedimento legislativo
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Il termine iter legis è il corrispettivo latino dell'italiano
procedimento legislativo e definisce il procedimento
formale che porta all'approvazione di una legge.
Il procedimento legislativo statale per le leggi ordinarie
è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo I,
sez II dagli artt. 71-74 della Costituzione e dai
regolamenti parlamentari.
Questo procedimento consta di tre fasi:
Fase dell'iniziativa
Fase della discussione e della votazione
Fase della promulgazione e della pubblicazione
Fase d’iniziativa
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La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre
progetti di legge al Parlamento.
La Costituzione riconosce tale potere:
al Governo. Il governo utilizza il suo diritto di iniziativa per sviluppare il suo programma operativo, può
essere titolare di questa sua funzione solo in sede collegiale, inoltre ogni sua proposta di legge prima di
passare al Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica.
Il governo ha dei campi dove ha una sua esclusività di operazione (leggi che riguardano la manovra di
bilancio e leggi di conversione di decreti legge) Generalmente le proposte di legge riportate dal governo
vengono accettate in parlamento in quanto il governo stesso può contare sui parlamentari che gli hanno
dato la fiducia.
ai membri del Parlamento. Sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare
proposte di legge di modo da essere titolari appieno di questa funzione aderendo alle proprie idee e
progetti di partito.
al corpo elettorale (che può essere esercitata attraverso la presentazione alle Camere da una proposta
sottoscritta da almeno 50 000 elettori) iniziativa legislativa popolare, art.50 della costituzione.
ai Consigli Regionali
al CNEL generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva ma la legge gli dispone la facoltà di
proporre leggi.
nonché agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale.
Fase deliberativa
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La seconda fase del procedimento legislativo comincia con l'assegnazione da parte del Presidente della camera cui è
pervenuto il progetto di legge alla commissione parlamentare competente "ratione materiae" (ovvero, per materia). La
commissione parlamentare opera diversamente a seconda della "sede" in cui viene autorizzata a operare. La commissione
parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge può operare in:
Sede referente: si tratta della sede in cui le commissioni operano seguendo il cosiddetto "procedimento legislativo ordinario",
in esso si prevede una discussione sul testo nel suo complesso seguita da una discussione del testo articolo per articolo. Alla
discussione segue un voto sul progetto di legge. La commissione ha in tale sede il compito di preparare i documenti (testo del
progetto di legge e relazioni) su cui lavorerà poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento.
Sede legislativa: la commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della
discussione, della votazione e della approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai
lavori. È sempre ammessa durante i lavori della commissione la domanda di "rimessione in assemblea" del progetto di legge.
Sede redigente: è la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato; la commissione ha gli stessi
compiti che aveva quando operava in sede referente con l'aggiunta che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di
legge assume carattere di definitività, ed il testo che viene presentato alla camera sarà votato nella sua interezza (senza
quindi procedere alla votazione articolo per articolo)
Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto di legge al presidente di una delle camere del
parlamento il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo ed infine la votazione finale sull'intero progetto
di legge.
Qualora la maggioranza dei presenti in aula abbiano votato favorevolmente il disegno di legge si intende approvato e
passa all'altra camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche fa si che sia completata la
fase deliberativa. Se invece vi apportata modifiche il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta se apporta modifiche
deve ripassalo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Questo fenomeno viene
definito con il termine navette.
Il disegno passa quindi al Presidente della Repubblica che può firmarlo o rimandarlo alle camere motivando il gesto. Tuttavia
può rimandarlo solo una volta e quindi quando gli presentano nuovamente il disegno di legge (anche del tutto uguale al
primo) è obbligato a firmarlo.
Fase integrativa dell'efficacia
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La terza ed ultima fase è quella che attiene alla produzione degli effetti normativi
della legge e riguarda la promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione
deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine
minore se entrambi la Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarino l'urgenza
(Art.73 della Costituzione) e spetta al Presidente della Repubblica. Non sempre il
Presidente della Repubblica decide di promulgare la legge, in quanto essa
potrebbe avere dei difetti sostanziali (essere in contrasto con i dettati costituzionali)
oppure vizi formali (difetti sul procedimento legislativo) quindi spetta a lui porre il
primo vero sindacato (preventivo) della legge.
Se la promulgazione fosse negativa la legge viene rinviata alle camere con un
messaggio motivato del Presidente della Repubblica. Se il progetto di legge viene
riproposto uguale il presidente è obbligato a promuoverlo.
Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge
deve essere pubblicata. Quest'ultima fase vede l'intervento del Ministro della
Giustizia, depositario del sigillo dello Stato. Una volta posto il sigillo alla legge,
essa viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. La legge entra in vigore 15 giorni
dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
Il ruolo delle commissioni
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La Commissione parlamentare è un organo collegiale
delle Camere cui vengono assegnati i disegni di legge.
Questo viene solitamente composto in modo da
rispettare i vari gruppi proporzionalmente; può essere
di tipo permanente o speciale.
La commissione può esaminare il progetto di legge in
diverse sedi: sede referente, sede redigente, sede
legislativa (o deliberante), sede consultiva (quando è
espresso il proprio parere ma il disegno di legge è
affidato ad un'altra commissione). Per alcuni progetti di
legge è prevista la riserva di legge d'Assemblea, ovvero
quando l'analisi della legge spetta alle Camere e non
alle commissioni.
Procedimento normale: commissione
in sede referente
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Il procedimento normale si suddivide in due fasi:
una preparatoria che si svolge in seno alla
commissione competente, ed una deliberativa che si
svolge in Assemblea. L'esame in sede referente non
ha particolari requisiti formali, in quanto la
commissione svolge soltanto un lavoro preparatorio
per l'Assemblea. L'esame si conclude con la
votazione di un testo per la successiva discussione in
Assemblea, con relazione scritta di un mandatario
relatore. Dopodiché inizia la discussione in
Assemblea.
Procedimenti speciali
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Commissione in sede legislativa (o deliberativa)
È una particolarità ereditata dal fascismo da Mussolini, e più precisamente dal sistema che si
era consolidato nell'ambito dell'organizzazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
dove rappresentava la regola. Solamente l'ordinamento spagnolo, oltre al nostro, la prevede.
Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione
competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria
deliberazione. Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione, nel
Senato la decisione spetta al presidente e non è opponibile; alla Camera, invece, la decisione
del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato
chiede di sottoporla al voto dell'assemblea. Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di
legge), ci sono limiti procedurali: il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera
(articolo 72 della Costituzione) o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare
la "Richiesta di rimessione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a
referente e coinvolgendo l'Assemblea. Per le sue caratteristiche, la sede deliberativa
rappresenta una via molto discutibile, e sarebbe da evitare, sia per una questione di
democraticità (vengono attribuiti a una frazione dell'assemblea i poteri del plenum), sia per
una questione di qualità della normazione, poiché non tutti gli interessi potrebbero esservi
rappresentati, con il rischio, dunque, di una decisione confliggente con l'interesse generale. Si
tratta, comunque, ed è bene ricordarlo, di una via ormai molto raramente utilizzata, perché,
dalla fine del bipolarismo, l'opposizione di turno impedisce regolarmente di ricorrervi.
Commissione in sede redigente
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Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto
indirettamente dall'articolo 72 della Costituzione, dove
la commissione delibera sul testo articolo per articolo,
mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale. Per
quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum
dell'assemblea, si considera questo tipo di
procedimento affine a quello in sede deliberativa o
legislativa, e dunque assoggettato agli stessi poteri di
richiamo previsti per quest'ultima.alla commissione
vengono fatte confluire più proposte di legge che
questa valuterà e poi con queste la commissione
formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi
posta al giudizio della camera stessa
Commissione in sede consultiva
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La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un
parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché
competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre
commissioni.
I pareri che può esprimere questo tipo di commissione si dividono in
obbligatori, facoltativi e vincolanti. Sono obbligatori quelli che il Presidente
dell'Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari,
all'atto di assegnazione; i pareri facoltativi sono richiesti dalla commissione
competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva; i pareri
vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e
legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere
all'Assemblea non attendendoli.
I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari,
che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito; se
entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può
procedere.
Funzione di controllo e indirizzo
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Il parlamento, oltre alla funzione legislativa, esercita anche funzioni di
controllo sul governo e funzioni di indirizzo politico.
La funzione di controllo si esplica in mozioni, risoluzioni e ordini del giorno,
nonché negli strumenti conoscitivi delle interrogazioni e delle interpellanze.
La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario
che deve sussistere tra Parlamento e governo, oggettivizzato nella mozione
di fiducia, nella questione di fiducia e nella mozione di sfiducia (che può
essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo ministro). Altri
strumenti di indirizzo politico sono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del
giorno di istruzione al governo.
Una profonda integrazione tra funzione legislativa, funzione di controllo e
funzione di indirizzo si registra, infine, negli atti che vengono svolti nella
così detta sessione di bilancio, e che vanno dall'approvazione DPEF del
documento di programmazione economica e finanziaria all'approvazione
della legge finanziaria e dei bilanci.
IL Programma dei lavori
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Il metodo della programmazione dei lavori parlamentari ha un
duplice scopo. Regolamentare l’attività del parlamento e garantire
un ruolo alle componenti di maggioranza e opposizione.
Programma: elenco degli argomenti da trattare alle camere ( con
cadenza massima di tre mesi e minima di due) approvato, così come
il calendario, con il consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari
(3/4 quorum) oppure predisposti d’ufficio dal Presidente Camera,
mentre al Senato è necessario il consenso unanime della conferenza
dei presidenti di gruppo parlamentare se non si raggiunge il
Presidente predispone uno schema che deve essere valutato con
modifico o no dall’Assemblea.
Calendario: specifica il programma e indica materia trattate nelle
singole sedute;
Ordine del Giorno: organizzazione dei lavori parlamentari per ogni
singola seduta fissando la cadenza e l’esecuzione.
La funzione parlamentare di controllo
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Essa si concretizza in singoli istituti di diritto parlamentare il cui scopo è il controllo politico sul
Governo.
Tale controllo si concretizza mediante: Interrogazioni ed interpellanze.
L'interpellanza parlamentare, che fa parte della funzione di controllo, è una domanda che un
parlamentare pone per conoscere in maniera accurata e approfondita quali sono state (o
quali saranno) le intenzioni e i comportamenti del Governo in relazione ad un determinato
fatto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta politica da esso tenuta rispetto ad una
data situazione; mira cioè ad una presa di posizione del Governo. Viene discussa in aula, con
la presenza di un rappresentante del Governo.
L'interpellanza viene introdotta da relatore e se la risposta del Governo non è soddisfacente
può presentare una mozione avente lo stesso oggetto e provocare una discussione ed un voto
da parte dell'assemblea, il cui significato politico starà poi al Governo valutare.
Nell'ordinamento costituzionale italiano l'interrogazione parlamentare è una domanda che
uno o più parlamentari rivolgono al Governo nel suo complesso o a un singolo Ministro per
essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che il Governo
intende adottare o ha già adottato. Il Ministro interpellato dovrà rispondere per iscritto
all'interrogazione, oppure oralmente.
L'interrogazione parlamentare è uno degli strumenti con cui il Parlamento svolge la sua attività
di controllo sull'operato legislativo del Governo e viene spesso utilizzata anche da membri
della maggioranza per il semplice scopo di conoscere e ottenere spiegazioni.
Interrogazioni a risposta immediata:
Il Question time
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Con modifica dei regolamamenti parlamentari nel 1983
alla Camera e nel 1988 al Senato sono stati inseriti nuovi
meccanismi di controllo: Nell'interrogazione a risposta orale,
che avviene in aula durante il question time ( di solito tenuto
mercoledì pomeriggio e spesso il presidente chiede diretta
parlamentare) il parlamentare avrà diritto a replicare
brevemente e a dichiararsi soddisfatto o meno della
risposta ricevuta.
Lo strumento dell'interrogazione parlamentare è
contemplato in molti altri ordinamenti giuridici europei e
utilizzato dal Parlamento Europeo per informarsi sulle linee
guida e sulle finalità su cui si basa il lavoro delle diverse
commissioni.
Funzione di inchiesta

norma dell'art. 82 della Costituzione, «ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi. La commissione parlamentare d'inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria». Il Parlamento, ossia,
per adempiere alla sua funzione di organo attraverso il
quale si esercita in forma ordinaria la sovranità popolare,
può adottare penetranti strumenti conoscitivi e coercitivi (gli
stessi poteri dell'autorità giudiziaria) per sottoporre
all'esame proprio - e di conseguenza del popolo sovrano fatti e argomenti su cui sia particolarmente viva l'attenzione
sociale.
Altri meccanismi di controllo e di
indirizzo
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La Mozione ( presentata da un presidente di gruppo parlamentare
o da dieci deputati o 8 senatori) si presenta come un atto di
discussione e deliberazione che l’Assemblea può deliberare. Esso
costituisce una determinazione assembleare per il Governo e lo
stesso Governo può porre la questione di fiducia su temi ritenuti
importanti per l’indirizzo politico – amministrativo generale.
La risoluzione è uno degli atti con cui il Parlamento indirizza il
Governo. Non ha valore formale ma meramente procedurale, non
incide giuridicamente sulla vita del Governo, infatti in caso di voto
contrario non è tenuto a dimettersi, ma ha valore politico. Essa può
essere posta anche in commissione.
Funzione di revisione costituzionale

La rigidità della costituzione è garantita da determinati organi e misure di controllo
i quali attraverso "iter precisi" apportano le modifiche che il passare del tempo o i
vari cambiamenti socio-politici rendono necessari. L'organo competente alla
revisione costituzione è proprio il Parlamento che attraverso una doppia delibera
da parte di ciascuna camera entro tre mesi può approvare tale modifica. La
delibera si effettua con un esame incrociato della legge, cioè viene prima
approvata dalla prima camera e poi passa all'altra senza la seconda delibera
dalle prima. Successivamente in meno di tre mesi deve essere deliberata la seconda
votazione della prima casa e anche dell'altra. Questo particolare iter viene
naturalmente bloccato se nel passare le deliberazioni non ottengono almeno una
maggioranza assoluta. Nel caso alla fine di questo procedimento si fosse raggiunta
una maggioranza superiore ai 2/3 la legge passa al presidente della Repubblica,
che ha la facoltà di promulgarla. Nel caso raggiungesse una maggioranza assoluta
ma inferiore ai 2/3 l'atto può essere impugnato da 1/5 dei componenti di ciascuna
camera, oppure da 5 consigli regionali, 500.000 elettori e può essere richiesto un
referendum costituzionale. Questo deve svolgersi in una domenica tra 50 e 60gg
dopo. La differenza da quello abrogativo è principalmente l'atto di cui si tratta,
che al posto di essere una legge già in vigore in questo caso è una legge
costituzionale o di revisione; altra differenza è che nel suo iter di passaggio non ci
sarà un controllo esercitato dalla corte costituzionale; un'altra differenza inoltre è
che non c'è un quorum prestabilito quindi anche le forze politiche di minoranza
potrebbero raggiungere più consensi
IL
PARLAMENTO
Organi e funzioni
Il Sistema elettorale Camera
Un esame dettagliato del nuovo sistema elettorale deve distinguere tra le modalità di
elezione delle due Camere.
 A) sistema di elezione della Camera dei deputati. Il sistema è proporzionale e si
basa
sulla concorrenza di liste di candidati, mentre l’elettore dispone di un solo voto per la
scelta della lista, il quale si esprime su un’unica scheda recante il contrassegno di
ciascuna lista. Le liste possono presentarsi da sole oppure collegate tra loro, a
formare una coalizione elettorale. In tal caso le liste della coalizione devono
presentare un comune programma elettorale ed indicare una persona come capo
della coalizione.
 Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali a ciascuna delle quali è
attribuito un
 certo numero di seggi da eleggere in proporzione alla popolazione residente e nel
cui ambito gli elettori votano una delle liste concorrenti. Per procedere
all’attribuzione dei seggi si svolge un procedimento complesso che si articola
 in sei fasi.
Prima fase

Prima fase. In ciascuna di queste circoscrizioni si calcola la cifra
elettorale circoscrizionale di ogni lista, che è data dalla somma
dei voti conseguiti dalla lista in tutte le sezioni elettorali della
circoscrizione. Si passa quindi a calcolare la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista, che è data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali conseguita dalla lista in tutte le
circoscrizioni in cui si è presentata. E’ determinata, quindi, la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, che è eguale
alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali. Infine si passa a
determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione, che
è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che
compongono la coalizione. Esaurite queste operazioni si individua la
coalizione di liste ovvero la lista singola non collegata che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.
Seconda fase


Seconda fase. Serve ad individuare le coalizioni di liste e le singole liste non raggruppate che
superano una certa soglia di voti e possono partecipare alla ripartizione dei seggi. In questo
modo si prevede una clausola di sbarramento. Più precisamente, vengono individuate • le
coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei
voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul
piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista rappresentativa
di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una circoscrizione di Regioni
il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze, e che in tale
circoscrizione abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi;
• le singole liste non collegate ad alcuna coalizione che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi e le liste non collegate rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una circoscrizione di Regioni il
cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze, e che in tale
circoscrizione abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi, nonché le liste delle
coalizioni che non hanno superato sul piano nazionale il 10 per cento dei voti validi, ma che
singolarmente abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi a livello
nazionale ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una circoscrizione di Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze, e che in tale circoscrizione abbia conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi.
Terza fase




Terza fase. Si procede alla ripartizione dei seggi tra le coalizioni e tra le liste singole non
collegate, incrociando i risultati ottenuti con le operazioni di cui alla prima ed alla
seconda fase. Per fare questo si utilizza la cosiddetta formula del quoziente. A tale
ripartizione partecipano solamente le coalizioni di liste sub a) e tra le singole liste di cui
sub b).
Ciò significa che le liste singole non collegate o le coalizioni di liste che non hanno
raggiunto il numero di voti validi sopra indicati non partecipano alla ripartizione dei
seggi. Come si è già detto questa è la clausola di sbarramento. Ai fini della
ripartizione dei seggi tra tali coalizioni di liste e tali liste singole si procede nel modo
seguente:
1) il totale delle cifre elettorali nazionali ottenute dalle coalizioni di liste e dalle liste
singole di cui sub a) e sub b) è diviso per il numero dei seggi da attribuire. Il risultato
della divisione costituisce il quoziente elettorale nazionale.
2) si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di lista o della singola
lista per tale quoziente. Il risultato di tale divisione costituisce il numero di seggi che
spettano a ciascuna coalizione di lista o a ciascuna singola lista non collegata. I seggi
che restano ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste o alle liste
singole non collegate per le quali le suddette divisioni abbiano dato il maggior
numero di resti.
Quarta fase


Quarta fase. Si procede, sempre con la formula del
quoziente, alla ripartizione dei seggi spettanti alla
coalizione tra le liste collegate, nonché all’eventuale
attribuzione di una premio di maggioranza. A tal fine si
verifica se una coalizione di liste o una lista singola non
collegata abbia conseguito almeno 340 seggi
(ottenendo così la maggioranza parlamentare). Il
premio di maggioranza scatta solamente se la
verifica abbia dato esito negativo.
Ove una coalizione di liste o una singola lista abbia
conseguito almeno 340 seggi, si procede nel modo
seguente:

1) sono individuate nell’ambito di ciascuna coalizione di liste di cui sub a) le liste che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi, nonché
le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una circoscrizione di Regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze, e che in tale circoscrizione abbia conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi, ed infine la lista che abbia conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi. Sono queste le liste ammesse
alla ripartizione (clausola di sbarramento). 2) Si procede quindi, per ciascuna
coalizione di liste, come individuate sub a) al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine per ciascuna coalizione di liste, si
divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al precedente punto
n. 1, per il numero dei seggi attribuiti alla coalizione nella fase precedente. Si
divide poi la cifra elettorale nazionale, così ottenuta, per tale quoziente. Il risultato
indica il numero dei seggi da attribuire alla lista. I seggi che eventualmente, al
termine di tali operazioni, non risultano assegnati, vengono attribuiti alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti.


Ove, al contrario, nessuna coalizione di liste e nessuna lista singola non collegata abbiano
ottenuto almeno 340 seggi, si procede nel modo seguente:
1) alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi,
viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessari per raggiungere la consistenza di
340 seggi (premio di maggioranza); 2) il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste
della coalizione o della singola lista è diviso per 340, ed il risultato costituisce il quoziente
elettorale di maggioranza; 3) i restanti 277 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le
altre coalizioni di liste e le altre liste individuate sub a) e sub b). A tal fine il totale delle loro
cifre elettorali nazionali è diviso per 277, ed il risultato così conseguito costituisce il quoziente
elettorale di minoranza. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o
singola lista non collegata per tale quoziente.Il risultato indica il numero di seggi spettante a
ciascuna coalizione di liste o singola lista. 4) Si procede quindi alla ripartizione dei seggi tra
le liste delle coalizioni. A tal fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali nazionali delle liste di cui al precedente punto n. 1, per il numero dei seggi attribuiti
alla coalizione nella fase precedente. Si divide poi la cifra elettorale nazionale, così ottenuta,
per tale quoziente. Il risultato indica il numero dei seggi da attribuire alla lista. I seggi che
eventualmente, al termine di tali operazioni, non risultano assegnati, vengono attribuiti alle
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti.
Quinta fase
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Quinta fase. Una volta stabiliti quanti seggi complessivi a livello nazionale spettano a ciascuna
delle liste ammesse al riparto, si procede, sempre con metodo proporzionale, alla distribuzione di
tali seggi nelle singole circoscrizioni. A tal fine si procede nel modo seguente:
1) per ciascuna coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste
che compongono la coalizione è diviso per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo l’indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.
Analogamente, per ciascuna lista singola ammessa al riparto (quelle indicate sub b), divide la
cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima;
2) una volta calcolati questi indici, si tratta di utilizzarli per stabilire quanti seggi spettano a
ciascuna lista in ogni circoscrizione. Questo dato si ottiene applicando la seguente formula:
ciascuno degli indici suddetti è moltiplicato per il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione ed il prodotto è diviso per la somma di tutti gli indici. I quozienti ottenuti da tali
divisioni indicano il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione e
a ciascuna delle liste singole non aggregate in coalizione.
Sesta fase
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Sesta fase. Una volta calcolato il numero dei seggi spettanti a
ciascuna coalizione in ogni circoscrizione, si passa a ripartire,
sempre con formula proporzionale, tali seggi fra le liste che
formano la coalizione.
A tal fine si procede nel modo seguente:
si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle
liste individuate nelle quarta fase per il numero dei seggi
assegnati nella circoscrizione alla coalizione, ottenendo il
quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste.
Quindi si divide la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista della coalizione per tale quoziente
circoscrizionale, e la parte intera del quoziente ottenuto
costituisce il numero di seggi che spettano alla lista.
sistema di elezione del Senato della
Repubblica
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Il Senato, in attuazione dell’art. 57 Cost., è eletto a base regionale. I seggi
sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente in
ciascuna Regione. I seggi per i quali si vota in ciascuna Regione sono ripartiti
tra liste concorrenti con metodo proporzionale, con eventuale attribuzione di
un premio di coalizione regionale.
Regole particolari valgono per due Regioni speciali: la Regione Valle
d’Aosta è costituita in un unico collegio regionale, mentre la Regione
Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali e la restante quota
di seggi spettante alla Regione è attribuita con metodo proporzionale sulla
base dei voti espressi nei collegi uninominali. Ciascuna Regione è suddivisa
in circoscrizioni elettorali, in ciascuna delle quali l’elettore può esprimere il
suo voto per una delle liste elettorali in competizione. Ogni lista è composta
da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Questi
non sono inferiori ad un terzo e non sono superiori ai seggi assegnati alla
circoscrizione. Più liste possono essere tra loro collegate a formare una
coalizione. L’elettore può esprimere un voto per una delle liste in
competizione
Le fasi
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Ai fini della ripartizione dei seggi in ambito regionale si procede nel modo
seguente:
Prima fase. Si determina, innanzitutto, la cifra elettorale circoscrizionale di ogni
lista, data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione. Quindi si determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono. Dopo avere
determinato questi dati si passa ad individuare le coalizioni di liste e le singole liste
non coalizzate che raggiungono una determinata soglia di voti validi (clausola di
sbarramento). Più precisamente, si individua:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia
conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno
l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a
coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al precedente n. 1),
abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi.
Seconda fase
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Seconda fase. Si procede, con metodo proporzionale, all’attribuzione
provvisoria dei seggi tra le coalizioni e le liste singole non coalizzate.
A tal fine si opera nel modo seguente:
1) il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione e di
ciascuna lista singola viene diviso per il numero dei seggi da attribuire
nella Regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;
2) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste
o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. Il risultato di tale
operazione costituisce il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che eventualmente restassero
ancora da attribuire sono assegnati con il cosiddetto metodo dei “più alti
resti” (à ).
Terza fase
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Terza fase. Si procede alla ripartizione dei seggi attribuiti alle coalizioni tra le liste che le compongono ed all’attribuzione
dell’eventuale premio di maggioranza. Si verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti nell’ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione. Qualora tale
verifica abbia dato esito positivo, si procede nel modo seguente:
1) vengono individuate nell’ambito di ciascuna coalizione di liste ammessa al riparto (quelle di cui al precedente sub a), quelle
liste che abbiano conseguito nella circoscrizione almeno il 3 per cento dei voti validi. Tra queste liste vengono ripartiti i seggi
assegnati a ciascuna coalizione.
2) l’attribuzione dei seggi a tali liste avviene con l’applicazione delle seguente formula:la somma delle cifre elettorali delle
liste della coalizione ammesse al riparto è divisa per il numero dei seggi attribuiti alla coalizione. Il risultato costituisce il
quoziente elettorale di coalizione. Quindi si divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente
elettorale di coalizione. Il risultato indica il numero dei seggi da attribuire alla lista. Eventuali seggi non attribuiti sono
assegnati col metodo dei maggiori resti. Qualora, invece, nessuna coalizione di liste o nessuna lista singola abbia conseguito
almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla coalizione si procede nel modo seguente:
1) alla coalizione di liste o alla lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti assegna un numero ulteriore di seggi
necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione;
2) i restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste e singole liste non coalizzate. A tal fine il totale delle cifre
elettorali di tali coalizioni di liste e singole liste è diviso per il numero dei seggi restanti. Quindi si divide la cifra elettorale di
ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente e si ottiene così il numero dei seggi da attribuire a ciascuna
coalizione o lista singola.
3) I seggi spettanti a ciascuna coalizione vengono ripartiti tra liste che la compongono con lo A tal fine il totale delle cifre
elettorali di tali coalizioni di liste e singole liste è diviso per il numero dei seggi restanti. Quindi si divide la cifra elettorale di
ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente e si ottiene così il numero dei seggi da attribuire a ciascuna
coalizione o lista singola.
3) I seggi spettanti a ciascuna coalizione vengono ripartiti tra liste che la compongono con lo stesso metodo utilizzato nel caso
precedente.
Il sistema di elezione della Camera
Il presidente della Camera dei
deputati
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Il Presidente della Camera dei deputati è la terza più importante carica dello Stato Italiano (dopo il Presidente della Repubblica e
il quello del Senato). Attualmente la carica è ricoperta da Gianfranco Fini.
Il suo ruolo principale è quello di provvedere al corretto funzionamento della Camera dei Deputati, garantendo l'applicazione del
regolamento e provvedendo al buon andamento delle strutture amministrative della stessa. Egli rappresenta la Camera e, in aula,
giudica della ricevibilità dei testi, mantiene l'ordine e dirige la discussione. Al Presidente spetta la scelta della Commissione
permanente cui far esaminare i progetti di legge presentati alla Camera (salva opposizione di un capogruppo o di un decimo dei
deputati, che rimette all'Aula la decisione).
Il compito di dirigere la seduta è svolto dal Presidente anche mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi
degli artt. 58 ss. del regolamento della camera: egli può richiamare all'ordine un deputato nominandolo, allontanarlo dall'aula o,
nei casi più gravi, censurarlo, sospendendolo da 2 a 15 giorni.
Secondo quanto previsto dall'art. 55 della Costituzione egli presiede le riunioni del Parlamento in seduta comune (che si hanno "solo
nei casi stabiliti dalla Costituzione" per eleggere il Presidente della Repubblica, i cinque membri della Corte Costituzionale di nomina
parlamentare, un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e per la formazione della lista dei cittadini aventi i
requisiti per la nomina a senatore, che andranno ad integrare la composizione della Corte Costituzionale in caso di messa in stato di
accusa del Presidente della Repubblica) e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica prima dello scioglimento delle
Camere (assieme al Presidente del Senato, secondo quanto disposto dall'art. 88 della Cost.).
Quanto all'elezione del Presidente della Repubblica, spetta al Presidente della camera la convocazione delle Camere 30 giorni
prima della scadenza (ex art. 85 Cost.) o 15 giorni dopo la morte o le dimissioni dello stesso Capo dello stato (art. 86 Cost.).
L'elezione del Presidente della Camera avviene a scrutinio segreto e, secondo quanto disposto dal regolamento della stessa, a
maggioranza con quorum dei due terzi dei componenti nelle prime tre sedute, a maggioranza assoluta dei presenti dopo la terza.
Di concerto con il Presidente del Senato, quello della Camera nomina i membri di alcune importanti autorità amministrative (quella
per la concorrenza e quella per la editoria e la televisione), del Consiglio di amministrazione della RAI, del Consiglio di presidenza
della Corte dei Conti.
Come si eleggono i deputati?

Secondo la vigente legge elettorale, la Camera dei
deputati è eletta con un sistema proporzionale con
doppia soglia di sbarramento. Sono ammesse alla
ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni di liste che
abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti
validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il
2%. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le
liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a
condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a
livello nazionale. È previsto, tuttavia, il ripescaggio dei
primi due partiti che pur non superando tale
sbarramento sono risultati i primi degli esclusi
Gli organi parlamentari
L'ufficio di presidenza
L'Ufficio di presidenza (art. 5 e 12 regolamento interno.) è
presieduto dal Presidente della Camera dei deputati ed è
composto:
Da quattro vicepresidenti, che collaborano con il Presidente e
lo sostituiscono in caso di assenza (art. 9 reg.) presiedendo a
turno le sedute dell'Assemblea.
Dai tre questori.
Da almeno otto deputati segretari (art. 5 e art. 11 reg.) che
in particolare collaborano con il Presidente per assicurare la
regolarità delle votazioni in Assemblea.
Il numero dei deputati segretari può essere elevato al fine di
consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari
nell'Ufficio di presidenza (art. 5, commi 4 e 5 reg.).
Altri organi


l Collegio dei questori
II tre deputati questori sovrintendono collegialmente
al buon andamento dell'Amministrazione, al
cerimoniale, al mantenimento dell'ordine e alla
sicurezza delle sedi della Camera, secondo le
disposizioni del Presidente. Essi compongono altresì
il Collegio dei questori.
I gruppi parlamentari



Ai fini di un adeguato funzionamento della Camera, i parlamentari
si ordinano secondo il loro orientamento politico. Questi
raggruppamenti prendono il nome di Gruppi parlamentari. È previsto
un gruppo misto per raccogliere i parlamentari che non riescono a
formare un gruppo di almeno venti deputati o che non si iscrivono
ad alcuna componente.
I gruppi hanno un organo direttivo ed eleggono un presidente. I
presidenti dei gruppi parlamentari si riuniscono per decidere i lavori
della Camera, nella Conferenza dei presidenti, partecipano alle
consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica in occasione
della formazione del Governo.
Vi è un orientamento al voto negli appartenenti al gruppo; in casi
rilevanti, coloro che si dissociano, possono venire espulsi e finire così
nel gruppo misto.
La Conferenza dei Presidenti di
gruppo

La Conferenza dei Presidenti di gruppo è presieduta
dal Presidente della Camera e costituita dai
presidenti dei gruppi Parlamentari. Il Governo è
sempre informato delle riunioni della Conferenza
per farvi intervenire un proprio rappresentante.
Alla Conferenza spetta la programmazione dei
lavori della Camera, attraverso la definizione del
programma e del calendario dei lavori
dell’Assemblea (articoli 23 e 24 del Regolamento
Interno).
L'Assemblea e le commissioni
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
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L'Assemblea è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a Montecitorio,
che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini
del giorno. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa anche il Governo con i
suoi ministri.
Le Commissioni permanenti
La Camera ha istituito 14 Commissioni permanenti. Questi i loro campi
d'azione: affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio,
finanze e tesoro, cultura e istruzione, ambiente, trasporti e
telecomunicazioni, attività produttive, lavoro, affari sociali, agricoltura,
Unione europea.
Le Commissioni speciali
Due sono, invece, le Commissioni speciali: una si occupa dell'esame dei
disegni di legge di conversione, l'altra è un giurì d'onore che valuta la
fondatezza delle accuse nel caso in cui un deputato si senta leso nella sua
onorabilità da accuse mossegli nel corso di una discussione parlamentare.
Le giunte


I membri delle giunte sono nominati dal presidente
dell'assemblea cercando di rispettare il criterio
della proporzionalità fra i vari gruppi
parlamentari. Le giunte per la Camera sono: giunta
per le elezioni, per le autorizzazioni a procedere,
per gli affari delle Comunità europee.
Le giunte per il Senato sono: giunta per il
regolamento, giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, giunta per gli affari delle Comunità
europee.
Le commissioni d'inchiesta
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Si possono formare Commissioni d'inchiesta con il compito di
indagare su avvenimenti che non risultano chiari di particolare
importanza per la vita dello Stato. Il più delle volte si formano in
maniera bicamerale, cioè composte sia da senatori che da deputati.
Queste funzioni, previste dall'art. 82 della Costituzione, sono svolte
con gli stessi poteri dei giudici penali, ma privi della possibilità di
formulare una condanna verso qualcuno. Alla fine dei lavori
presenteranno una relazione al Parlamento, il quale potrà occuparsi
di prendere le misure legislative che riterrà opportune oppure di
rimuovere ministri che hanno agito scorrettamente.
Un esempio è la «commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della criminalità organizzata», istituita per la lotta alla
mafia.
Le commissioni bicamerali
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Le commissioni miste sono composte collegialmente da deputati e
senatori.
Il Senato della Repubblica (a volte chiamato semplicemente Senato)
è una delle due assemblee parlamentari che, unitamente alla
Camera dei deputati, costituiscono il Parlamento italiano. La
Costituzione Italiana prevede che il Senato sia composto da 315
membri eletti tra i cittadini italiani che abbiano compiuto i 40 anni
d'età. Il parlamentare del Senato è detto senatore (abbreviato:
sen.).
La carica di senatore è elettiva e termina con la fine della
legislatura, tuttavia fanno parte del Senato anche alcuni senatori a
vita e senatori di diritto e a vita in numero variabile.
Sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma,
dove si riunisce sin dalla sua nascita (1948).
Il Senato della repubblica
Il sistema di elezione del Senato
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Per l'articolo 57 della Costituzione, il Senato della Repubblica è
eletto su base regionale; per l'art.58 i senatori sono eletti a
suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori
che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Nella sua prima stesura, la Costituzione prevedeva un numero
variabile di senatori in base alla popolazione di ciascuna regione;
in seguito il numero dei Senatori elettivi venne fissato a 315.
I seggi vengono divisi tra le regioni in base alla popolazione
corrispondente, prevedendo che alla Valle d'Aosta spetti 1 senatore,
al Molise 2, e a ciascuna delle restati regioni un numero non
inferiore a 7. Per la Circoscrizione Estero (nella quale sono iscritti i
cittadini residenti all'estero) sono riservati 6 seggi.
La legge elettorale del Senato
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Nel 2005 è stata introdotta una nuova legge elettorale, che
prevede una ripartizione proporzionale dei seggi all'interno delle
regioni, più un premio per la lista di maggioranza relativa. Le
singole liste possono coalizzarsi per raggiungere il cosiddetto
premio di maggioranza: alla coalizione che risulti di maggioranza
relativa all'interno di ciascuna regione viene attribuito un numero di
senatori pari ad almeno il 55% a meno che non le spetti comunque
una quota superiore.
Per l'attribuzione dei seggi sono previsti uno sbarramento del 20%
dei voti per le coalizioni e uno dell'8% per i partiti non coalizzati (o
facenti parte di coalizioni che non raggiungano il 20%). All'interno
delle coalizioni i voti sono ripartiti tra le liste aventi raggiunto
almeno il 3% dei voti. Tali sbarramenti sono solo teorici, in quanto
l'esiguo numero di seggi per ciascuna circoscrizione pone di fatto il
limite per l'accesso alla rappresentanza ben più in alto.
Gli organi parlamentari
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Il Presidente del Senato della Repubblica
L'attuale Presidente del Senato della Repubblica
Renato Schifani.
Il sen. Renato Schifani è stato eletto Presidente del
Senato della Repubblica il 29 aprile 2008, nel
corso della prima seduta della XVI Legislatura, al
primo scrutinio di voto.
Elezione del Presidente del Senato
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Il Presidente del Senato è la seconda più importante carica dello Stato Italiano (per rilievo politico,
seconda a quella del Presidente della Repubblica e precedente a quella del Presidente della Camera),
attualmente ricoperta dal senatore del Popolo della Libertà Renato Schifani.
L'attuale Presidente del Senato della Repubblica Renato Schifani
Il Presidente del Senato esercita le funzioni di Presidente supplente in sostituzione del Capo dello Stato in
ogni caso in cui questi non possa svolgerle, in base all'art. 86 della Costituzione. Egli è convocato, al pari
del Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica prima di sciogliere il
Parlamento, o anche una sola di esse (art. 88 della Costituzione).
Rappresentante del Senato, il presidente adempie al compito di regolare il dibattito nell'aula senatoria
attraverso l'applicazione del regolamento e delle norme costituzionali e a quello principale di assolvere al
corretto funzionamento dell'aula regolandone l'attività di tutti i suoi organi.
Per l'elezione del Presidente del Senato è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti
l'assemblea nei primi due scrutini. Nel caso che questi ultimi non diano esito positivo, è sufficiente nel terzo
scrutinio la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti; qualora anche in questa votazione nessuno
abbia riportato la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due
candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto
quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il
più anziano di età.
L'elezione del Presidente ha luogo nella prima seduta del Senato, che si tiene entro venti giorni dalle
elezioni legislative.
Organi del Senato
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Il Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza costituisce il vertice amministrativo del Senato. È composto dal presidente, che lo
presiede, e da:
vicepresidenti
questori
segretari
Il Collegio dei Questori
I tre senatori questori sovrintendono collegialmente al buon andamento dell'Amministrazione, al cerimoniale,
al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle sedi del Senato, secondo le disposizioni del presidente.
Essi compongono altresì il Collegio dei Questori.
I gruppi parlamentari
I senatori si organizzano in gruppi parlamentari a seconda dello schieramento politico di appartenenza. È
previsto un gruppo misto per quei senatori le cui formazioni non raggiungono la consistenza di almeno 10
parlamentari, e i senatori non iscritti ad alcuna componente. Tuttavia il Consiglio di Presidenza può
autorizzare la costituzione di gruppi con meno di 10 iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento
organizzato nel paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno 15 regioni, proprie
liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai
gruppi stessi aderiscano almeno 5 senatori (anche se eletti con diversi contrassegni).
Organi del Senato
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La Conferenza dei capigruppo
La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del Senato e costituita dai
presidenti dei gruppi parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della
Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.
L'Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i senatori riuniti in seduta a Palazzo Madama, che
organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno.
Commissioni e Giunte
Sono organi collegiali, costituite da senatori per attingere informazioni o indagare su indirizzi
specifici.
Attualmente (XVI Legislatura) ci sono 14 Commissioni permanenti
e le seguenti Giunte:
Giunta Regolamento
Giunta elezioni e immunità parlamentari
Commissione biblioteca e archivio storico
Le Commissioni bicamerali
Le Commissioni bicamerali sono composte collegialmente da senatori e deputati.
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Manuali di riferimento
. Università degli studi di Roma FORO ITALICOIstituzioni di diritto pubblico
di Caretti Paolo, De Siervo Ugo, Giappichelli editore.
Oppure in alternativa
Bin –Pitruzzella, Diritto pubblico, Giappichelli editore.
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