“PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA RETE REGIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI IN CALABRIA” MARIAFRANCESCA D’AGOSTINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE SOCIALI – UNICAL [email protected] MODULO 1 Le definizioni di discriminazione e i concetti-chiave legati al fenomeno Le tipologie di discriminazione (diretta, indiretta, molestia) I fattori (genere, orientamento sessuale, razza e origine etnica, religione e convinzioni personali, età, disabilità) Gli ambiti (casa, lavoro, scuola, ecc.) La discriminazione in Italia e nel contesto regionale: radici e cause Gli strumenti di prevenzione, monitoraggio e contrasto delle discriminazioni previsti dal nostro ordinamento, e le istituzioni/organizzazioni che si occupano di discriminazioni in Italia NEL LINGUAGGIO CORRENTE La discriminazione designa quegli atteggiamenti consapevoli che esprimono avversione, disprezzo o odio verso alcuni gruppi sociali L.205/93 c.d. Legge Mancino punisce chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. DISCRIMINARE NELL’ACCEZIONE CIVILISTICA La discriminazione designa una disparità di trattamento in quei campi della vita sociale e con riferimento a quei fattori o gruppi sociali per i quali l’ordinamento prescrive invece la parità di trattamento. Si tratta di una disparità o disuguaglianza OGGETTIVA nell’accesso a beni o opportunità, che PRESCINDE da qualsiasi intenzione del discriminatore IL TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE (L. 286/98) L’art. 43 afferma: “…costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”. LE TIPOLOGIE (D.lgs. n. 215 del 2003 e D.lgs. n. 216 del 2003 ) LA DISCRIMINAZIONE DIRETTA Sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga. LA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Esempio di discriminazione DIRETTA: - Un datore di lavoro potrebbe decidere di pagare per una stessa prestazione di lavoro 500€ gli italiani e 250€ i pachistani. Esempi di discriminazione INDIRETTA: - In una condizione di crisi, tipica di questi anni, un datore di lavoro può avere necessità di licenziamento e i primi ad essere licenziati sono i lavoratori stranieri sulla base di innumerevoli motivazioni, di fatto però il risultato è discriminatorio. - L’esercito americano ha emanato una nuovo statuto sul Dress Code (codice che regolamenta l’abbigliamento) e ha pubblicato le foto delle pettinature ammissibili, tutte le treccine afro-americane non sono ammissibili. - Divieto di indossare determinati capi di abbigliamento; richiesta di una ottima padronanza della lingua locale per lo svolgimento di lavori che di pe sé non la richiederebbero. LA MOLESTIA Sono considerate discriminazioni EX D.lgs 215/2003 Le molestie: comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. DEFINIRE LA DISCRIMINAZIONE Nelle teorie sociologiche Il concetto di discriminazione si riferisce alla presenza di un comportamento NEGATIVO diretto verso un gruppo sociale e i suoi componenti, che vengono esclusi dalle opportunità riservate ad altri. Ratio Risponde al tentativo, più o meno manifesto, di un gruppo sociale di riservarsi un accesso privilegiato a determinate risorse e opportunità sociali. LA DISCRIMINAZIONE COME PROCESSO Presupposto della discriminazione, è un processo in cui vediamo alcuni gruppi che tentano di distinguersi da altri valutandone le differenze, per trasformare queste differenze in diseguaglianze ETNOCENTRISMO Si configura come un’ideologia che esprime la convinzione della superiorità del proprio gruppo rispetto agli altri, e a cui si accompagna la pretesa di imporre a questi ultimi i propri schemi di riferimento culturale, la propria volontà, o che comunque produce un assetto asimmetrico nei processi allocativi delle risorse e nell’organizzazione del lavoro sociale E’ un elemento costitutivo dell’identità di gruppo E’ un processo che naturalizza le differenze, spesso in maniera arbitraria, generando caratterizzazioni rigide e PREGIUDIZI Il PREGIUDIZIO Sono opinioni e atteggiamenti mentali preconcetti che i membri di un dato gruppo hanno nei confronti di altri gruppi Posso esservi pregiudizi verso un gruppo, senza però discriminarlo I TERRENI DELLA DISCRIMINAZIONE Razza Origine etnica Religione Convinzioni personali Genere L’età Disabilità della persona, L’orientamento sessuale L’identità di genere LA DISCRIMINAZIONE MULTIPLA IN QUESTO CASO, SI DISCRIMINA SULLA BASE DI PIU’ ELEMENTI, CHE OPERANO INDIPENDENTEMENTE (PER ES. LA STESSA PERSONA VIENE DISCRIMINATA UNA VOLTA PERCHE’ DONNA, UNA VOLTA PERCHE’ STRANIERA, UN’ALTRA PERCHE’ OMOSESSUALE) LA DISCRIMINAZIONE COMPOSTA O INTER-SEZIONALE I DIVERSI FATTORI SI INTERSECANO IN MANIERA INSEPARABILRE GLI AMBITI DELLA DISCRIMINAZIONE L’ambito si indica il settore della vita sociale all’interno del quale si verifica la discriminazione. All’interno del sistema informativo per la segnalazione dei casi di discriminazione gestito dall’UNAR, sono previsti dodici diversi ambiti, corrispondenti agli ambienti sociali dove con maggiore frequenza si verificano i casi di discriminazione: Casa: Affitto, acquisto, agenzie immobiliari, case popolari, condomini e vicini; Lavoro: Accesso all’occupazione, condizioni lavorative, condizioni di licenziamento, retribuzione, mobbing con aggravante, accesso alla formazione, colleghi; Scuola istruzione: personale scolastico, studenti, genitori; Salute: Ospedale, pronto soccorso, ASL, specialisti; Trasporto pubblico: Personale di servizio, azienda di trasporto, altri utenti; Forze dell’ordine: Polizia di stato, carabinieri, Polizia municipale; Erogazione servizi da enti pubblici: servizi anagrafici, servizi socio assistenziali; Erogazione servizi da pubblici esercizi: bar, discoteca, ristorante; Erogazione servizi finanziari: mutui, prestiti, finanziamenti, polizze assicurative; Mass Media: stampa, TV, radio, internet; Vita pubblica: politica, scritte xenofobe, spazi pubblici, aggressioni; Tempo libero: associazioni, sport, spettacolo. I CASI UNAR NEL 2013: 1142 CASI DI DISCRIMINAZIONE DENUNCIATI AL CONTACT CENTER DELL’UNAR E GIUDICATI PERTINENTI 68,7% DEI CASI PERTINENTI SI E’ TRATTATO DI DISCRIMINAZIONI SU BASE ETNICO RAZZIALE 10% CASI DETERMINATI DALL’ORINETAMENTO SESSUALE 9,2% DISPARITA’ CONTRO LE PERSONE DISABILI 8,9% LE DISCRIMINAZIONI PER ETA’ LE DISCRIMINAZIONI A SFONDO ETNICO-RAZZIALE I mass media rappresentano il fronte più esposto (34,2%delle segnalazioni rispetto al 19,6% dell’anno precedente). Consistenti sono anche i casi di discriminazione nei contesti di vita pubblica (20,4% del totale) Accomunati da un’incidenza di poco superiore al 7% di tutte le segnalazioni sono le discriminazioni segnalate nell'accesso al lavoro e ai servizi pubblici. Il 5,1% delle segnalazioni ha riguardato l'accesso alla casa. PRENDERE SUL SERIO LA DISCRIMINAZIONE La discriminazione di determinati gruppi sociali tende continuamente ad acuirsi e aggravarsi; Le differenze ascritte non solo persistono, ma oggi recuperano forza e terreno; Perdono invece rilevanza le differenze di carattere funzionale: quelle legate al merito, al livello di impegno e preparazione di ciascun individuo. Nell’attuale società globalizzata, di fatto, vi è una sovra-rappresentazione di alcuni gruppi (migranti/loro discendenti/donne) negli strati sociali maggiormente svantaggiati L’INTEGRAZIONE COME PROCESSO INTERATTIVO Rilevano: le modalità (più o meni inique) di allocazione delle risorse/opportunità/ricompense sociali Il modo in cui i gruppi vengono classificati, socialmente definiti. Per favorire la coesione sociale, l’innalzamento dei livelli di occupazione e protezione sociale: - Mettere a fuoco i meccanismi classificatori che agiscono nella società e il modo in cui essi ne condizionano il funzionamento; - Identificare i dispositivi, pratiche, atti normativi attraverso cui determinati pregiudizi e stereotipi posso radicarsi nell’opinione pubblica e nelle istituzioni; - Contrastare le differenze di trattamento che l’ordinamento giuridico considera illecite o illegali. IL DIRITTO INTERNAZIONALE ANTIDISCRIMINATORIO il principio di non discriminazione viene espressamente sancito: Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. Art. 2: Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale adottata dall’Assemblea generale ONU il 21 dicembre 1965, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 654 del 1975. La Convenzione definisce all’art. 1 il concetto di “discriminazione razziale” nei seguenti termini: “ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica”. NORMATIVA INTERNAZIONALE Conv. sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna CEDAW (1976) Conv. sui diritti del fanciullo (1989) Convezione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (2003) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN ITALIA Costituzione L. italiana artt. 2 e 3 20.05.70 n. 300 Statuto lavoratori D.lvo 286/98 Testo unico Immigrazione Direttiva 2000/43/CE (D.Lvo 215 del 9.07.2003) Direttiva 2000/78/CE (D.Lvo 216 del 9.07.2003) COSTITUZIONE Art 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. OSTACOLI ALLA PIENA ATTUATIONE DEL DIRITTO ALLA PARITA’ DI TRATTAMENTO SCARSA CONOSCENZA DELLA NORME SULLA MATERIA CARENTE VOLONTA’ DA PARTE DELLE VITTIME DI DENUNCIARE I TORTI SUBITI MANCANZA DI UNA SUFFICIENTE VOLONTA’ POLITICA DI TRADURRE LE LEGGI IN INIZIATIVE CONCRETE DIFFICOLTA’ A RICONOSCERE LE DISCRIMINAZIONI UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali GARANTISCE L’OPERATIVITA’ DEGLI STRUMENTI DI TUTELA POSTI DALLA NOSTRA LEGISLAZIONE A GARANZIA DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE E’ L’UFFICO DEPUTATO A RICONOSCERE LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ENTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA LOTTA ALLE DISCRIMANAZIONI In particolare l’Unar: Fornisce assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori nei procedimenti intrapresi da queste ultime sia in sede amministrativa che giurisdizionale; Svolge inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori; Promuove l’adozione di azioni positive in collaborazione con le associazioni no profit; Diffonde la massima conoscenza degli strumenti di tutela attraverso azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazione; Formula raccomandazioni e pareri sulle questioni connesse alla discriminazione per razza ed origine etnica; Redige due relazioni annuali, rispettivamente per il Parlamento e per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Promuove studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e le organizzazioni non governative che operano nel settore, anche al fine di elaborare delle linee guida e dei codici di condotta nel settore della lotta alle discriminazioni fondate su razza o origine etnica. LA RETE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI A partire dal 2007, l’UNAR ha dato vita alla promozione di una Rete Nazionale di centri antidiscriminazioni che, in aderenza anche con quanto indicato dal comma 12 dell’art. 44 del T.U. sull’immigrazione e dal Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n.215, costituisse un’articolata distribuzione sul territorio nazionale di “presidi” finalizzati sia alla rilevazione e presa in carico dei fenomeni di discriminazione, sia alla diffusione della cultura del rispetto delle differenze. Il DIRITTO ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA NORMATIVA EUROPEA Convenzione Carta europea dei diritti dell’uomo (1950) dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 12 dicembre 2007 Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (D.lgs 215/2003) Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento delle persone in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (D.lgs 216/2003) STRATEGIA EU 2020 Con la Strategia EU 2020 (che stabilisce le priorità di sviluppo fino al 2020) il Consiglio Europeo ha rafforzato la dimensione sociale delle politiche economiche e per l’occupazione, inserendo tra gli obiettivi anche la lotta alla povertà e all’esclusione sociale: 20 milioni di persone da far uscire dalla condizione di povertà o esclusione sociale entro il 2020. Gli obiettivi strategici di Europa 2020 sono alla base dei negoziati per la nuova programmazione 2014-2020. ↓ Nell’ambito del processo di definizione dell’Accordo di Partenariato l’Unar ha contribuito alla messa a fuoco dei risultati attesi e delle azioni volte a promuovere il tema dell’inclusione sociale sottolineando la rilevanza dei temi della marginalità sociale e del contrasto ad ogni forma di discriminazione quale prerequisito fondamentale ed essenziale per il successo di ogni politica volta a promuovere l’inclusione sociale, le pari opportunità e lo sviluppo sostenibile, aree queste d’importanza strategica nell’ambito della strategia Europa 2020. Il Programma Operativo Nazionale «Inclusione» – OT9 DEL FSE Priorità di investimento: “l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” Priorità di investimento: “L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom” Priorità di investimento: “miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale”. Priorità di investimento: “investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance” OSCAD L'OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) è un organismo interforze (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) incardinato nel Dipartimento della pubblica sicurezza. l’OSCAD: riceve le segnalazioni ([email protected] - fax: 06 46542406 e 06 46542407) di atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per monitorare i fenomeni di discriminazione determinati da razza o etnia, nazionalità, credo religioso, genere, età, lingua, disabilità fisica o mentale, orientamento sessuale, identità di genere; attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri; segue l'evoluzione degli atti discriminatori denunciati alle forze di polizia; mantiene rapporti con le associazioni e le istituzioni, pubbliche e private, che si occupano di contrasto alle discriminazioni; predispone moduli formativi/informativi per qualificare in materia di antidiscriminazione gli operatori delle Forze di polizia e partecipa a programmi di formazione/informazione con istituzioni pubbliche e private; elabora idonee misure di prevenzione e contrasto. La segnalazione di un atto discriminatorio all'OSCAD non sostituisce la denuncia di reato alle forze di polizia, né costituisce una modalità di attivazione d'emergenza delle medesime in alternativa al 112 o al 113. CONSIGLIERE DI PARITA’ Compito dei/delle Consiglieri/e di Parità è occuparsi delle discriminazioni di genere in ambito lavorativo, sia nei confronti di donne che nei confronti di uomini. La/il Consigliera/e di Parità è un Pubblico Ufficiale previsto e disciplinato dal Codice delle Pari Opportunità, D.Lgs. n. 198 del 2006 e successive modifiche ed integrazioninominata/o con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, per ogni Provincia e Regione. Tra i suoi compiti, quello di fornire consulenza, pareri ed informazioni alle/i cittadine/i, alle/i lavoratrici/tori, intervenire nei luoghi di lavoro, proporre e collaborare ai Piani di Azioni Positive e d’intervento, assistere in giudizio in caso di discriminazioni di genere. Le/il Consigliere di Parità Provinciali intervengono per i casi di discriminazioni individuali afferenti al loro territorio e la/il Consigliera/e di oltre che ai casi di discriminazioni individuali, segue i casi di discriminazioni collettive. Hanno la facoltà di adire, in caso di discriminazioni di genere, il Tribunale del Lavoro. Agisce inoltre, collaborando con le Direzioni Territoriali del Lavoro per l’attivazione di protocolli d’intervento. DIFENSORE CIVICO Il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino. Il compito prioritario del Difensore civico è quello di eliminare discriminazioni, abusi, ritardi o semplicemente disfunzioni che si possano ingenerare nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. Tenta cioè, con la mediazione e in forma persuasiva, di sanare conflitti prevenendo il ricorso alla giustizia amministrativa. In tal senso interviene su casi specifici, anche chiedendo informazioni sullo stato delle pratiche burocratiche, ma può anche stimolare gli organi di riferimento ad adottare misure e provvedimenti più vicini al cittadino e che evitino disfunzioni o abusi. PER APPROFONDIRE Sitografia www.unar.it www.fra.europa.eu www.huduser.org/portal/newhome.html www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp osservatoriomediazionecivile.blogspot.it www.conciliazioneforenze.it www.conciliazionecamerecommercio.eu www.asgi.it www.21luglio.org Grazie per la vostra attenzione!!