“PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA RETE
REGIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI
IN CALABRIA”
MARIAFRANCESCA D’AGOSTINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE SOCIALI – UNICAL
[email protected]
MODULO 1

Le definizioni di discriminazione e i concetti-chiave legati al fenomeno

Le tipologie di discriminazione (diretta, indiretta, molestia)

I fattori (genere, orientamento sessuale, razza e origine etnica, religione e convinzioni
personali, età, disabilità)

Gli ambiti (casa, lavoro, scuola, ecc.)

La discriminazione in Italia e nel contesto regionale: radici e cause

Gli strumenti di prevenzione, monitoraggio e contrasto delle discriminazioni previsti dal nostro
ordinamento, e le istituzioni/organizzazioni che si occupano di discriminazioni in Italia
NEL LINGUAGGIO CORRENTE
La discriminazione designa quegli atteggiamenti consapevoli
che esprimono avversione, disprezzo o odio verso alcuni
gruppi sociali
L.205/93 c.d. Legge Mancino
punisce

chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio
razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti
di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.
DISCRIMINARE
NELL’ACCEZIONE CIVILISTICA
La discriminazione designa una disparità di trattamento
in quei campi della vita sociale e con riferimento a
quei fattori o gruppi sociali per i quali l’ordinamento
prescrive invece la parità di trattamento.
Si tratta di una disparità o disuguaglianza OGGETTIVA
nell’accesso a beni o opportunità, che PRESCINDE
da qualsiasi intenzione del discriminatore
IL TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE
(L. 286/98)
L’art. 43 afferma: “…costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o
l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale
e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.
LE TIPOLOGIE (D.lgs. n. 215 del 2003 e D.lgs. n. 216 del 2003 )

LA DISCRIMINAZIONE DIRETTA
Sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.

LA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA
Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine
etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che
tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima
e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Esempio di discriminazione DIRETTA:
- Un datore di lavoro potrebbe decidere di pagare per una stessa
prestazione di lavoro 500€ gli italiani e 250€ i pachistani.
Esempi di discriminazione INDIRETTA:
- In una condizione di crisi, tipica di questi anni, un datore di lavoro può
avere necessità di licenziamento e i primi ad essere licenziati sono i lavoratori
stranieri sulla base di innumerevoli motivazioni, di fatto però il risultato è
discriminatorio.
- L’esercito americano ha emanato una nuovo statuto sul Dress Code
(codice che regolamenta l’abbigliamento) e ha pubblicato le foto delle
pettinature ammissibili, tutte le treccine afro-americane non sono ammissibili.
- Divieto di indossare determinati capi di abbigliamento; richiesta di una
ottima padronanza della lingua locale per lo svolgimento di lavori che di pe
sé non la richiederebbero.
LA MOLESTIA
Sono considerate discriminazioni EX D.lgs 215/2003
Le molestie: comportamenti indesiderati, posti in
essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una
persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante e offensivo.
DEFINIRE LA DISCRIMINAZIONE
Nelle teorie sociologiche
Il concetto di discriminazione si riferisce alla presenza di un
comportamento NEGATIVO diretto verso un gruppo sociale
e i suoi componenti, che vengono esclusi dalle opportunità
riservate ad altri.
Ratio
Risponde al tentativo, più o meno manifesto, di un gruppo
sociale di riservarsi un accesso privilegiato a determinate
risorse e opportunità sociali.
LA DISCRIMINAZIONE COME
PROCESSO
Presupposto della discriminazione, è un
processo in cui vediamo alcuni gruppi che
tentano di distinguersi da altri valutandone le
differenze, per trasformare queste differenze
in diseguaglianze
ETNOCENTRISMO

Si configura come un’ideologia che esprime la convinzione della
superiorità del proprio gruppo rispetto agli altri, e a cui si accompagna
la pretesa di imporre a questi ultimi i propri schemi di riferimento
culturale, la propria volontà, o che comunque produce un assetto
asimmetrico nei processi allocativi delle risorse e nell’organizzazione del
lavoro sociale

E’ un elemento costitutivo dell’identità di gruppo

E’ un processo che naturalizza le differenze, spesso in maniera arbitraria,
generando caratterizzazioni rigide e PREGIUDIZI
Il PREGIUDIZIO
Sono opinioni e atteggiamenti mentali preconcetti
che i membri di un dato gruppo hanno nei
confronti di altri gruppi
Posso esservi pregiudizi verso un gruppo, senza
però discriminarlo
I TERRENI DELLA DISCRIMINAZIONE
Razza
Origine
etnica
Religione
Convinzioni personali
Genere
L’età
Disabilità della persona,
 L’orientamento sessuale
L’identità di genere
LA DISCRIMINAZIONE MULTIPLA
IN QUESTO CASO, SI DISCRIMINA SULLA BASE DI PIU’ ELEMENTI, CHE OPERANO
INDIPENDENTEMENTE
(PER ES. LA STESSA PERSONA VIENE DISCRIMINATA UNA VOLTA PERCHE’ DONNA, UNA
VOLTA PERCHE’ STRANIERA, UN’ALTRA PERCHE’ OMOSESSUALE)
LA DISCRIMINAZIONE COMPOSTA O
INTER-SEZIONALE
I DIVERSI FATTORI SI INTERSECANO IN MANIERA INSEPARABILRE
GLI AMBITI DELLA DISCRIMINAZIONE
L’ambito si indica il settore della vita sociale all’interno del quale si verifica la discriminazione.
All’interno del sistema informativo per la segnalazione dei casi di discriminazione gestito dall’UNAR, sono previsti dodici diversi
ambiti, corrispondenti agli ambienti sociali dove con maggiore frequenza si verificano i casi di discriminazione:

Casa: Affitto, acquisto, agenzie immobiliari, case popolari, condomini e vicini;

Lavoro: Accesso all’occupazione, condizioni lavorative, condizioni di licenziamento, retribuzione, mobbing con
aggravante, accesso alla formazione, colleghi;

Scuola istruzione: personale scolastico, studenti, genitori;

Salute: Ospedale, pronto soccorso, ASL, specialisti;

Trasporto pubblico: Personale di servizio, azienda di trasporto, altri utenti;

Forze dell’ordine: Polizia di stato, carabinieri, Polizia municipale;

Erogazione servizi da enti pubblici: servizi anagrafici, servizi socio assistenziali;

Erogazione servizi da pubblici esercizi: bar, discoteca, ristorante;

Erogazione servizi finanziari: mutui, prestiti, finanziamenti, polizze assicurative;

Mass Media: stampa, TV, radio, internet;

Vita pubblica: politica, scritte xenofobe, spazi pubblici, aggressioni;

Tempo libero: associazioni, sport, spettacolo.
I CASI UNAR
NEL 2013: 1142 CASI DI DISCRIMINAZIONE DENUNCIATI
AL CONTACT CENTER DELL’UNAR E GIUDICATI
PERTINENTI
68,7% DEI CASI PERTINENTI SI E’ TRATTATO DI
DISCRIMINAZIONI SU BASE ETNICO RAZZIALE
 10% CASI DETERMINATI DALL’ORINETAMENTO
SESSUALE
 9,2% DISPARITA’ CONTRO LE PERSONE DISABILI
 8,9% LE DISCRIMINAZIONI PER ETA’

LE DISCRIMINAZIONI A SFONDO
ETNICO-RAZZIALE




I mass media rappresentano il fronte più esposto (34,2%delle
segnalazioni rispetto al 19,6% dell’anno precedente).
Consistenti sono anche i casi di discriminazione nei contesti di vita
pubblica (20,4% del totale)
Accomunati da un’incidenza di poco superiore al 7% di tutte le
segnalazioni sono le discriminazioni segnalate nell'accesso al
lavoro e ai servizi pubblici.
Il 5,1% delle segnalazioni ha riguardato l'accesso alla casa.
PRENDERE SUL SERIO LA
DISCRIMINAZIONE

La discriminazione di determinati gruppi sociali tende continuamente ad
acuirsi e aggravarsi;

Le differenze ascritte non solo persistono, ma oggi recuperano forza e
terreno;

Perdono invece rilevanza le differenze di carattere funzionale: quelle
legate al merito, al livello di impegno e preparazione di ciascun individuo.
Nell’attuale società globalizzata, di fatto, vi è una sovra-rappresentazione
di alcuni gruppi (migranti/loro discendenti/donne) negli strati sociali
maggiormente svantaggiati
L’INTEGRAZIONE COME PROCESSO INTERATTIVO
Rilevano:

le modalità (più o meni inique) di allocazione delle risorse/opportunità/ricompense
sociali

Il modo in cui i gruppi vengono classificati, socialmente definiti.
Per favorire la coesione sociale, l’innalzamento dei livelli di occupazione e protezione
sociale:
-
Mettere a fuoco i meccanismi classificatori che agiscono nella società e il modo in
cui essi ne condizionano il funzionamento;
-
Identificare i dispositivi, pratiche, atti normativi attraverso cui determinati pregiudizi e
stereotipi posso radicarsi nell’opinione pubblica e nelle istituzioni;
-
Contrastare le differenze di trattamento che l’ordinamento giuridico considera
illecite o illegali.
IL DIRITTO INTERNAZIONALE
ANTIDISCRIMINATORIO
il principio di non discriminazione viene espressamente sancito:
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. Art. 2: Ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione.
Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale adottata
dall’Assemblea generale ONU il 21 dicembre 1965, ratificata e resa esecutiva in
Italia con la Legge n. 654 del 1975. La Convenzione definisce all’art. 1 il concetto di
“discriminazione razziale” nei seguenti termini: “ogni distinzione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica,
che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro
settore della vita pubblica”.
NORMATIVA INTERNAZIONALE

Conv. sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
contro la donna CEDAW (1976)

Conv. sui diritti del fanciullo (1989)

Convezione internazionale sulla protezione dei diritti dei
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (2003)
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN
ITALIA
 Costituzione
 L.
italiana artt. 2 e 3
20.05.70 n. 300 Statuto lavoratori
 D.lvo
286/98 Testo unico Immigrazione
 Direttiva
2000/43/CE (D.Lvo 215 del 9.07.2003)
 Direttiva
2000/78/CE (D.Lvo 216 del 9.07.2003)
COSTITUZIONE
Art 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali
davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
OSTACOLI ALLA PIENA ATTUATIONE DEL
DIRITTO ALLA PARITA’ DI TRATTAMENTO

SCARSA CONOSCENZA DELLA NORME SULLA MATERIA

CARENTE VOLONTA’ DA PARTE DELLE VITTIME DI DENUNCIARE I TORTI
SUBITI

MANCANZA DI UNA SUFFICIENTE VOLONTA’ POLITICA DI TRADURRE LE
LEGGI IN INIZIATIVE CONCRETE

DIFFICOLTA’ A RICONOSCERE LE DISCRIMINAZIONI
UNAR - Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali

GARANTISCE L’OPERATIVITA’ DEGLI STRUMENTI DI TUTELA POSTI DALLA
NOSTRA LEGISLAZIONE A GARANZIA DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE

E’ L’UFFICO DEPUTATO A RICONOSCERE LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ENTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA
LOTTA ALLE DISCRIMANAZIONI
In particolare l’Unar:

Fornisce assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori nei
procedimenti intrapresi da queste ultime sia in sede amministrativa che
giurisdizionale;

Svolge inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori;

Promuove l’adozione di azioni positive in collaborazione con le associazioni no
profit;

Diffonde la massima conoscenza degli strumenti di tutela attraverso azioni di
sensibilizzazione e campagne di comunicazione;

Formula raccomandazioni e pareri sulle questioni connesse alla discriminazione
per razza ed origine etnica;

Redige due relazioni annuali, rispettivamente per il Parlamento e per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;

Promuove studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in
collaborazione anche con le associazioni e le organizzazioni non governative
che operano nel settore, anche al fine di elaborare delle linee guida e dei
codici di condotta nel settore della lotta alle discriminazioni fondate su razza o
origine etnica.
LA RETE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI
A partire dal 2007, l’UNAR ha dato vita alla
promozione di una Rete Nazionale di centri
antidiscriminazioni che, in aderenza anche con
quanto indicato dal comma 12 dell’art. 44 del T.U.
sull’immigrazione e dal Decreto Legislativo 9 luglio
2003, n.215, costituisse un’articolata distribuzione sul
territorio nazionale di “presidi” finalizzati sia alla
rilevazione e presa in carico dei fenomeni di
discriminazione, sia alla diffusione della cultura del
rispetto delle differenze.
Il DIRITTO ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA
NORMATIVA EUROPEA
Convenzione
Carta
europea dei diritti dell’uomo (1950)
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 12 dicembre 2007
Versione
consolidata del Trattato sull’Unione europea
Direttiva
2000/43/CE per la parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica (D.lgs 215/2003)
Direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento delle persone in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro (D.lgs 216/2003)
STRATEGIA EU 2020
Con la Strategia EU 2020 (che stabilisce le priorità di sviluppo fino al 2020) il
Consiglio Europeo ha rafforzato la dimensione sociale delle politiche economiche e
per l’occupazione, inserendo tra gli obiettivi anche la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale: 20 milioni di persone da far uscire dalla condizione di
povertà o esclusione sociale entro il 2020.
Gli obiettivi strategici di Europa 2020 sono alla base dei negoziati per la nuova
programmazione 2014-2020.
↓
Nell’ambito del processo di definizione dell’Accordo di Partenariato l’Unar ha
contribuito alla messa a fuoco dei risultati attesi e delle azioni volte a promuovere il
tema dell’inclusione sociale sottolineando la rilevanza dei temi della marginalità
sociale e del contrasto ad ogni forma di discriminazione quale prerequisito
fondamentale ed essenziale per il successo di ogni politica volta a promuovere
l’inclusione sociale, le pari opportunità e lo sviluppo sostenibile, aree queste
d’importanza strategica nell’ambito della strategia Europa 2020.
Il Programma Operativo Nazionale
«Inclusione» – OT9 DEL FSE
Priorità di investimento: “l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità”
Priorità di investimento: “L'integrazione socioeconomica delle comunità
emarginate quali i Rom”
Priorità di investimento: “miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e
di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale”.
Priorità di investimento: “investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia
delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una
migliore regolamentazione e di una buona governance”
OSCAD
L'OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) è un organismo interforze (Polizia di Stato e
Arma dei Carabinieri) incardinato nel Dipartimento della pubblica sicurezza.
l’OSCAD:

riceve le segnalazioni ([email protected] - fax: 06 46542406 e 06 46542407) di atti discriminatori attinenti
alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per monitorare i
fenomeni di discriminazione determinati da razza o etnia, nazionalità, credo religioso, genere, età, lingua,
disabilità fisica o mentale, orientamento sessuale, identità di genere;

attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte della Polizia di Stato e
dell'Arma dei Carabinieri;

segue l'evoluzione degli atti discriminatori denunciati alle forze di polizia;

mantiene rapporti con le associazioni e le istituzioni, pubbliche e private, che si occupano di contrasto alle
discriminazioni;

predispone moduli formativi/informativi per qualificare in materia di antidiscriminazione gli operatori delle
Forze di polizia e partecipa a programmi di formazione/informazione con istituzioni pubbliche e private;

elabora idonee misure di prevenzione e contrasto.
La segnalazione di un atto discriminatorio all'OSCAD non sostituisce la denuncia di reato alle forze di polizia, né
costituisce una modalità di attivazione d'emergenza delle medesime in alternativa al 112 o al 113.
CONSIGLIERE DI PARITA’

Compito dei/delle Consiglieri/e di Parità è occuparsi delle discriminazioni di genere in
ambito lavorativo, sia nei confronti di donne che nei confronti di uomini.

La/il Consigliera/e di Parità è un Pubblico Ufficiale previsto e disciplinato dal Codice
delle Pari Opportunità, D.Lgs. n. 198 del 2006 e successive modifiche ed
integrazioninominata/o con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, per ogni Provincia e Regione.

Tra i suoi compiti, quello di fornire consulenza, pareri ed informazioni alle/i cittadine/i,
alle/i lavoratrici/tori, intervenire nei luoghi di lavoro, proporre e collaborare ai Piani di
Azioni Positive e d’intervento, assistere in giudizio in caso di discriminazioni di genere.

Le/il Consigliere di Parità Provinciali intervengono per i casi di discriminazioni individuali
afferenti al loro territorio e la/il Consigliera/e di oltre che ai casi di discriminazioni
individuali, segue i casi di discriminazioni collettive. Hanno la facoltà di adire, in caso
di discriminazioni di genere, il Tribunale del Lavoro. Agisce inoltre, collaborando con le
Direzioni Territoriali del Lavoro per l’attivazione di protocolli d’intervento.
DIFENSORE CIVICO
Il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino.
Il compito prioritario del Difensore civico è quello di eliminare
discriminazioni, abusi, ritardi o semplicemente disfunzioni che si possano
ingenerare nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. Tenta
cioè, con la mediazione e in forma persuasiva, di sanare conflitti
prevenendo il ricorso alla giustizia amministrativa. In tal senso interviene su
casi specifici, anche chiedendo informazioni sullo stato delle pratiche
burocratiche, ma può anche stimolare gli organi di riferimento ad
adottare misure e provvedimenti più vicini al cittadino e che evitino
disfunzioni o abusi.
PER APPROFONDIRE
Sitografia
www.unar.it
www.fra.europa.eu
www.huduser.org/portal/newhome.html
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp
osservatoriomediazionecivile.blogspot.it
www.conciliazioneforenze.it
www.conciliazionecamerecommercio.eu
www.asgi.it
www.21luglio.org
Grazie per la vostra attenzione!!
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lezione unar dagostino - Cisal-Fpc