Università degli Studi di Milano Bicocca
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
CdL in Scienze dell’organizzazione
CONTRATTO di AGENZIA
a cura di:
a.a. 2014 – 2015
Insegnamento: Diritto Privato
Professoressa: Sara D’Urso
Annalisa Beretta
Andrea Biolchi
Beatrice Deleidi
Definizione:
Art. 1742 c.c.
Col contratto di agenzia, una parte (agente) assume
stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra
(preponente), verso retribuzione (provvigione), la
conclusione di contratti in una zona determinata.
Caratteristiche del contratto:
 Distribuzione: il preponente non provvede direttamente alla vendita, ma ne regola la fase
della commercializzazione
 Consensuale: si perfeziona col consenso di entrambe le parti
 Oneroso: prevede una retribuzione (provvigione)
 A prestazioni corrispettive: la prestazione dell’agente trova riscontro in quella del
preponente
 A effetti obbligatori: l’agente deve promuovere la stipulazione ai contratti, il
preponente deve corrispondere alla provvigione
 Durata: può essere sia a termine che indeterminato
 Forma ad probationem: deve essere provato per iscritto
 Derogabile: la disciplina del contratto può essere mutata dalla volontà delle parti
Soggetti:
Agente:
Preponente:

I contratti di agenzia sono stipulati per gli
agenti o i rappresentati di commercio.

Nei rapporti con l’agente deve agire
con lealtà e buona fede.

Caratterizzato da funzione di
imprenditorialità.


L’agente a differenza del lavoratore
subordinato svolge attività professionali
con indipendenza e autonomia e si assume
a suo carico i costi e i rischi relativi.
Deve mettere a disposizione
dell’agente la documentazione
necessaria.

Per ogni affare concluso durante il
contratto il preponente deve
all’agente la provvigione che gli
spetta, quando l’operazione è stata
conclusa per effetto del suo
intervento.

Il preponente può compiere il contratti
al posto del agente nella sua zona di
esclusività.

Agente di fatto è chi esercita il contratto
di agenzia senza essere iscritto al ruolo
per agenti e rappresentanti di commercio.

Agente con o senza rappresentanza: il
preponente conferisce poteri di
rappresentanza con patto o atto con esso
l’agente può concludere contratti in nome
del preponente.

Agente può avere il potere di
rappresentanza, se il potere gli è stato
conferito dal prepotente. Ha sempre la
rappresentanza commerciale.
Obblighi a carico delle parti:
Agente
 Obbligazione principale dell’agente è quella di promuovere la
conclusione di contratti per interesse del preponente.
 L’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire
con lealtà e buona fede; deve cioè attenersi alle istruzioni del
preponente.
 L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico previso,
deve avvisare immediatamente il preponente, altrimenti
dovrà risarcirlo (impedimento dell’agente).
 L’agente deve restituire le provvigioni solo se il contratto tra
terzo e preponente non avrà esecuzione per cause non
imputabili al preponente.
Obblighi a carico delle parti:
Preponente
 Nei rapporti con l’agente deve agire con lealtà e buona fede e
deve mettere a disposizione dell’agente, la documentazione
necessaria per fornire all’agente le informazioni necessarie
all’esecuzione del contratto.
 Il preponente deve inoltre informare l’agente entro un termine
ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata
esecuzione di un affare procuratogli.
 Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle
provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate;
 L’agente ha diritto di esigere sotto richiesta che gli siano fornite
tutte le informazione necessarie per verificare l’importo delle
provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri
contabili.
Diritto di esclusiva
 Il preponente non può avvalersi di più agenti
contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo
di attività. L’agente non può assumere un incarico di trattare
nella stessa zona e per lo stesso ramo d’affari in più imprese
in concorrenza tra loro.
Patto di non concorrenza
 Patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo
scioglimento del contratto: richiede forma scritta, può
riguardare solo la stessa zona, clientela e tipologia di
prodotti; vincola l’agente per massimo due anni.
Diritto di recesso
 Recesso convenzionale: le parti hanno attribuito ad
entrambi o ad una di esse la facoltà di recedere in
un’apposita clausola del contratto.
 Recesso legale: le parti hanno il potere di recedere
unilateralmente dai contratti di durata privi di termine
finale.
 Recesso per giusta causa: scioglimento dovuto ad un
fatto imputabile all’agente.
Indennità in caso di cessazione
del rapporto
 Il preponente deve indennizzare l’agente se alla
cessazione del rapporto:
 L’agente ha procurato nuovi clienti al preponente;
 Se il rapporto cessa per morte dell’agente;
 Il pagamento dell’indennità è equo rispetto alle provvigioni
che l’agente perde;
 L’indennità non è dovuta quando:
 Il contratto si risolve per adempienza imputabile all’agente;
 L’agente recede dal contratto;
 L’agente cede a un terzo i diritti e obblighi verso preponente;
LA SENTENZA:
Contratto di agenzia e indennità di cessazione del rapporto
Cassazione civile. Sez. Lav. 24 luglio 2007, n. 16347
Pres. Ciciretti- Rel. Picone- P.M. Patrone
(Art. 1751 c.c. ; 4 d.lgs. 10 settembre 1991 n. 303)
Massima:
In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di
agenzia, a seguito dell’interpretazione data dalla corte di
giustizia delle Comunità Europee (con sentenza 23 marzo 2006,
causa C-465/04) sulla portata degli artt.17 e19 della direttiva
861653/CEE del consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al
coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti agli
agenti commerciali indipendenti, l’art. 1751 comma 6 c.c., nel
testo sostituito dall’art. 4 d.lgs del 10 settembre 1991, n. 303
(attuativo della predetta direttiva comunitaria), va inteso nel
senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che
assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto
concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità
a svantaggio dell’agente comporta che importo determinato dal
giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello,
inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie,
individuali o collettive. Ne consegue, pertanto, che indennità
contemplata dall’accordo economico collettivo del 27 novembre
1992 rappresenta per agente un trattamento minimo garantito,
che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso
che, in concreto, non spetti all’agente l’indennità di legge in
misura inferiore.
Il fatto:
Agente
Richiede indennità di
cessazione del rapporto
Criteri previsti dall’art. 1751 c.c
Preponente
Articolo 1751. Indennità in caso di cessazione del rapporto.
All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente
un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato
gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi
derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in
particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali
clienti.
L’indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la
quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da
circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età,
infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la
prosecuzione dell’attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli
obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
Motivazioni dei giudici
Giudice di primo grado
La domanda viene respinta,
l’indennità deve essere calcolata
secondo i criteri: dell’Accordo
Economico Collettivo del 28/11/92
Corte d’Appello
Afferma che non sono
applicabili i seguenti accordi,
in quanto non contemplano il
presupposto meritocratico,
su cui è invece è basato Art.
1751 c.c.
Corte di Cassazione
Rileva l’esistenza di
trattamenti differenti,in
vantaggio del preponente.
l’indennità è regolata dal
codice civile.
La direttiva è insostituibile,
a meno che altri
regolamenti garantiscano
all’Agente un’indennità pari
o superiore a quella dovuta
in base alla legge.
Corte di Giustizia
Conclusione:
 La Suprema Corte ha affermato che l’indennità
contemplata dagli accordi economici collettivi
rappresenta per agente un trattamento minimo
garantito, che può essere considerato di maggior
favore solo se, in concreto, non spetti all’Agente
l’indennità di legge in misura inferiore.
Quadro normativo delle norme
applicate:
Norma applicata: Art. 1751 c.c.
 Criterio meritocratico: l’agente ha procurato nuovi clienti al
preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti
esistenti.
 Valutazione dell’indennità: l’importo dell’indennità non può
superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata
sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente
negli ultimi 5 anni.
 Inderogabilità: le disposizioni di cui al presente articolo sono
inderogabili a svantaggio dell’agente.
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