L’IMPUTABILITÀ
E I CODICI
Nei codici europei tre
diverse varianti dall’unica
matrice francese
Codice penale di Napoleone
Art. 64: «Non vi ha né crimine né delitto,
allorché l'imputato trovavasi in istato di pazzia
quando commise l'azione, ovvero se vi fu
tratto da una forza alla quale non poté
resistere».
La follia non è una lesione della volontà, né
è il risultato di un pervertimento delle
passioni. La follia è una crepa
dell’intelletto.
Non c’è differenza tra follia generale e follia
parziale.
Lungo questa linea si pongono il Codice
penale del Regno d’Italia (art. 63), il Codice
penale del Regno delle due Sicilie (art. 61 e
62) e il Codice penale Sardo (art. 99 e 100),
che utilizzano una nomenclatura classica:
demenza, furore, morboso furore.
Il Codice penale toscano (1853)
L’unico a lasciare spazio alle nuove
dottrine: «le violazioni della legge penale
non sono imputabili quando chi le
commise non ebbe la coscienza dei suoi
atti e libertà di elezione» (art. 34).
I legislatori qui sono consapevoli dell’idea
di follia morale elaborata dalla psichiatria
per descrivere la catastrofe della volontà,
quella sorta di collasso delle facoltà
intellettuali che è tipica dei monomaniaci.
Il Codice penale austriaco (1852) in maniera
più sfumata distingue tra follia parziale e
follia totale, una distinzione su cui la
nascente psichiatria ha potuto costruire il suo
edificio teorico.
Il Codice penale sardo (1859)
Art. 94: Non vi è reato se l’imputato
trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di
pazzia, o di morboso furore quando
commise l’azione, ovvero se vi fu tratto da
una forza alla quale non potè resistere
Codice Zanardelli
Art. 46: Non è punibile colui che, nel momento
in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di
infermità mentale da togliergli la coscienza o
la libertà dei propri atti.
Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la
liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina
la consegna,all'Autorità competente per i
provvedimenti di legge.
RD 6509, 1.12.1889
Disposizioni per l’attuazione del CP
Art. 13: Nel caso preveduto nel capoverso
dell'art. 46 del Codice penale, la Corte d'assise
provvede, con ordinanza motivata, alla consegna
dell'accusato prosciolto all'autorità di pubblica
sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente
in un manicomio, in istato di osservazione, sino a
che non sia pronunziata la decisione preveduta
nell'articolo seguente.
Art. 14: Il presidente del tribunale civile… ordina
il ricovero definitivo o la liberazione dell’accusato
o imputato prosciolto e provvisoriamente
ricoverato in un manicomio, secondo l’articolo
precedente. Il giudice, nondimeno, ove stimi
pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto,
ne ordina la consegna,all'Autorità competente
per i provvedimenti di legge.
Regolamento generale per gli
stabilimenti carcerari (1891)
L’internamento in un manicomio
giudiziario
i condannati, colpiti da alienazione mentale,
che devono scontare una pena maggiore di
un anno
gli accusati o imputati prosciolti per i quali il
presidente del tribunale civile pronunzia
l’internamento definitivo
gli accusati o gli inquisiti in stato di
osservazione
IL PROBLEMA DEI PROSCIOLTI
F. Saporito, (1913): «La legge, infatti,
assegnando a questi istituti i prosciolti, ai
sensi dell’articolo 46 del Codice penale, vi
riversò tutta quella categoria di soggetti
che segnano una zona intermedia tra la
normalità e la pazzia, e donde esce la
schiera dei perenni perturbatori della
quiete sociale».
B. Franchi, (1906), si richiama
letteralmente ad un libretto scritto da
Lombroso nel 1875 per proporre
l’internamento manicomiale obbligatorio
«tanto ne’ casi d’assoluzione per infermità
di mente, quanto in tutti i casi in cui
l’imputabilità sia dubbia, e fino alla
completa guarigione della tendenza a
delinquere».
Codice Rocco
Art. 88 Vizio totale di mente:Non è imputabile
chi,nel momento in cui ha commesso il fatto,
era, per infermità, in tale stato di mente da
escludere la capacità d’intendere e di volere.
Codice Rocco
Art. 222 Ricovero in un manicomio
giudiziario: Nel caso di proscioglimento
per infermità psichica, ovvero per
intossicazione cronica da alcool o da
sostanze stupefacenti, ovvero per
sordomutismo, è sempre ordinato il
ricovero dell’imputato in un manicomio
giudiziario, per un tempo non inferiore a
due anni…
La durata minima del ricovero nel
manicomio giudiziario è di dieci anni, se
per il fatto commesso la legge stabilisce la
pena di morte o l’ergastolo, ovvero di
cinque se per il fatto commesso la legge
stabilisce la pena della reclusione per un
tempo non inferiore nel minimo a dieci
anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un
Manicomio giudiziario debba scontare una
pena restrittiva della libertà personale,
l’esecuzione di questa è differita fino a che
perduri il ricovero nel manicomio
Codice Rocco
Art. 148 Infermità psichica sopravvenuta al
condannato: Se, prima dell’esecuzione di
una pena restrittiva della libertà personale
o durante l’esecuzione, sopravviene al
condannato una infermità psichica, il
giudice, qualora ritenga che l’infermità sia
tale da impedire l’esecuzione della pena,
ordina che questa sia differita o sospesa o
che il condannato sia ricoverato in un
manicomio giudiziario ovvero in una casa
di cura e di custodia.
Bonifica umana
Solo così si può aspirare a creare una vera
clinica della criminalità. Può tollerarsi
questo continuo attentato alla razza, a tutto
danno dell’eugenica? Se, come non si può
dubitare, il potenziamento della razza sta
nel numero e nella qualità dei suoi
elementi, è nell’interesse della razza
l’avvisare ai mezzi affinché la triste genìa
degli autori dei delitti cessi dal
rappresentare un fattore di decadenza,
anche al di là delle offese materiali in cui si
concretano le loro azioni criminose. Il
problema penitenziario diviene pertanto,
un problema di bonificazione umana, non
meno necessario e urgente del problema
della bonificazione della terra. A questa
conclusione ineluttabile si perviene non in
forza di sentimentalismi, ma in forza di un
concetto di economia, di preservazione
sociale, pel sacro egoismo della razza
(Filippo Saporito)
Bonifica umana
Biologia politica è la scienza che, fondata
sullo studio, scientifico ed empirico al
tempo stesso, degli uomini, considerati
come cellule del grande organismo sociale,
deve, in un’epoca realistica e naturalistica
come la nostra, guidare gli uomini di
governo. Per formare i cittadini occorrono i
principi della biologia e della psicologia
umana, e non la parte più astratta di tali
scienze, ma quella parte modernissima ed
applicatrice che studia le attitudini, le
capacità, le efficienze e le deficienze
fisiche e spirituali che distinguono i vari
individui in modo che l’uomo politico
possa e sappia trarre le norme per
applicazioni numerose di questa
biopsicologia differenziale alla
organizzazione sociale e politica degli
individui e dei gruppi di individui, che
devono agire come le ruote della macchina
statale
(Nicola Pende)
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