LA RIFORMA DEL MERCATO
DEL LAVORO
NOVITA’ IN TEMA DI LE PARTITE IVA E
DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Roberto Nucci
Dottore Commercialista
[email protected]
VIALE BUOZZI N.14 - 50053 EMPOLI (FI)
1
Premesso
che la L. 92/2012 mira a realizzare "un mercato del lavoro
inclusivo e dinamico", in grado di contribuire alla creazione di
occupazione e alla crescita sociale ed economica del Paese,
vengono enunciate, accorpandole per aree di intervento, le finalità
generali perseguite dal disegno riformatore, individuabili, tra le
altre, nelle seguenti:
•
favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili,
valorizzando il lavoro subordinato a tempo indeterminato
quale "contratto dominante", ossia quale forma comune di
rapporto di lavoro;
•
contrastare gli usi degli istituti contrattuali esistenti volti ad
eludere obblighi contributivi e fiscali;
Art 1, comma 1 legge 92/12
2
Le cosiddette "partite IVA fittizie"
Presunzione relativa del carattere
coordinato e continuativo - e quindi
subordinato per mancanza del progetto
3
• L'art. 1 co. 26 della L. 92/2012 è finalizzato
a razionalizzare il ricorso alle
collaborazioni rese da titolari di partita IVA,
da un lato, valorizzandone le
caratteristiche professionali ed
accentuandone il requisito dell'autonomia
e, dall'altro, incidendo sui profili che hanno
facilitato un uso distorto anche di tale
istituto, con il diffondersi del fenomeno
delle "false partite IVA".
Fonte: relazione governativa al DDL
4
• l meccanismo utilizzato dalla riforma per
perseguire la suddetta finalità è quello
dell'introduzione di una presunzione
legale relativa che, al ricorrere di
determinati indici presuntivi e in mancanza
di prova contraria, consente di procedere
ad una riqualificazione del rapporto di
lavoro.
5
Il nuovo art. 69-bis del DLgs. 276/2003
("Altre prestazioni lavorative rese in regime
di lavoro autonomo") - introdotto dalla norma
in commento e già modificato dall'art. 46-bis
del DL 83/2012 convertito - dispone che “le
prestazioni lavorative rese da una persona
titolare di partita IVA sono considerate
rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa al verificarsi di determinate
condizioni.
6
• E per “persona titolare titolare di partita
iva” si potrebbe trattare di un imprenditore
individuale o di un esercente arte o
professione.
• La rubrica dell’art.69 ha fatto ritenere che
siamo nel campo del lavoro autonomo ma
c’è chi sostiene che si possa trattare anche
dell’artigiano o del prestatore di servizi
(contratto d’opera) inquadrato come
“impresa”.
• Il confine tra le due fattispecie resta
comunque molto incerto.
7
La presunzione opera qualora ricorrano "almeno due" dei
seguenti tre presupposti:
1- durata complessiva della collaborazione con il
medesimo committente superiore a 8 mesi annui per 2
anni consecutivi;
2- corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se
fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di
imputazione di interessi, di ammontare superiore
all'80% dei corrispettivi annui complessivamente
percepiti dal prestatore nell'arco di 2 anni solari
consecutivi;
3- disponibilità di una postazione di lavoro fissa presso
una delle sedi del committente
8
Nel testo originario al posto dei 2 anni consecutivi
era previsto il periodo di un anno solare. Si è
voluto colpire i casi evidenti di abuso e non i
rapporti che si verificano occasionalmente.
•Cosa si intende per “Centro di imputazione
di interessi”?
Non esiste una definizione, in assenza
di chiarimenti potrebbe essere il soggetto
economico, facilmente individuabile nei
gruppi societari.
9
La presunzione non opera se il
committente - trattandosi, come si è detto,
di presunzione relativa - riesce a fornire la
prova contraria.
Poiché la norma non dice espressamente cosa deve
essere provato, ne’ quali sono le modalità, occorre fare
riferimento alla normativa fiscale (Iva e redditi).
Ai sensi del DPR 633/72 (art.1) l’Iva si applica alle
prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese e
nell’esercizio di arti e professioni.
Il concetto di “prestazione di servizi” rilevante ai fini Iva
(art.3) è il più ampio possibile e non necessità chiarimenti
in quanto comprende tutti i contratti tipici e tutte le altre
prestazioni effettuate verso corrispettivo, derivanti dagli
obblighi di fare, ecc.
10
• L’elemento determinante per coloro che
esercitano attività d’impresa o di arte e
professione è invece la “professione abituale”,
come stabilito dagli artt.4 e 5 del Decreto Iva.
• Ciò vale a escludere i rapporti occasionali.
• Al secondo comma dell’art.5 poi si afferma che
non si considerano effettuate nell’esercizio di arti
e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai
rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al vecchio art.49 dpr 597/73.
• Oggi al vecchio 597/73 corrisponde l’art.53 Tuir.
11
• Dal 1.1.2001 poi la categoria dei redditi di collaborazione
coordinata e continuativa è stata spostata all’art.50 del
TUIR, nei redditi assimilati a rapporti di lavoro
dipendente, che al comma 1, lett c-bis) li definisce
• “ … rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza
impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali
compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui
all‘articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro
dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui
all‘articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro
autonomo, esercitate dal contribuente;
12
• Quindi in sintesi i caratteri che dovrebbero
distinguere le prestazioni di lavoro
autonomo a partita Iva dai rapporti di
collaborazione (coordinata e continuativa o
a progetto) dovrebbero essere:
• - l’esercizio per professione abituale
• - l’assenza di un rapporto unitario e
continuativo col committente/datore
• - l’impiego di mezzi organizzati
• - l’assenza di una retribuzione periodica
prestabilita.
13
Mentre altri elementi distintivi dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa sono stati elaborati dalla
giurisprudenza nell’interpretazione dell’art.409 c.p.c. e che
valgono a differenziare tali rapporti con quelli di lavoro
dipendente.
Una per tutte, la Corte di Cassazione, che ha individuato i
requisiti “della collaborazione, della continuità delle
prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del
versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita,
del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto
organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo
al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale
- che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere
valutati globalmente con indizi probatori della
subordinazione”. (Cass. Sez. U., sent. n. 379 del 30-061999).
14
La prova contraria significa pertanto
dimostrare la sussistenza dei caratteri
distintivi di cui alle slides precedenti, anche
facendosi rilasciare apposite dichiarazioni dal
lavoratore autonomo (eventualmente da
includere nel contratto da stipulare per
iscritto), possibilmente corredate da idonea
documentazione.
15
Ipotesi di non operatività della presunzione
Al di là dell'eventuale sussistenza degli indici
presuntivi di cui sopra (come modificati, da ultimo, dal
DL 83/2012 convertito), nell'ottica di salvaguardare le
situazioni caratterizzate da una certa professionalità e
redditività, è, comunque, previsto che la presunzione
non operi:
nei casi in cui la prestazione lavorativa presenti
(congiuntamente) i seguenti 2 requisiti:
1)
- sia connotata da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi
formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate
nell'esercizio concreto di attività;
16
2- sia svolta da un soggetto titolare di un reddito
annuo da lavoro autonomo non inferiore a
1,25 volte il livello minimo imponibile previsto
ai fini del versamento dei contributi previdenziali
alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani,
ex art. 1 co. 3 della L. 2.8.90 n. 233;
Si consideri che, per l'anno 2012, il reddito minimo annuo
(c.d. "minimale"), da prendere in considerazione ai fini
del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e
commercianti, è stabilito in misura pari a 14.930,00 euro.
In relazione all'anno in corso, ai fini della non operatività
della presunzione è, dunque, richiesta la titolarità di un
reddito annuo da lavoro autonomo almeno pari a
18.662,50 euro.
17
La presunzione non opera infine:
Con riferimento alle prestazioni lavorative
svolte nell'esercizio di attività professionali
per le quali l'ordinamento richieda l'iscrizione
ad un ordine professionale ovvero ad appositi
registri, albi, ruoli o elenchi professionali
qualificati, dettando specifici requisiti e
condizioni.
La ricognizione delle predette attività è
demandata ad un apposito DM, da emanare, in
fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della riforma, sentite le
parti sociali.
Ad oggi 31.10.12 tale Dm non è stato ancora emanato (i tre mesi scadevano il
18.10.12)
18
Conseguenze dell'inquadramento del rapporto come
collaborazione coordinata e continuativa
• Nei casi di operatività della presunzione, laddove il
committente non riesca a fornire la prova contraria,
l'inquadramento della prestazione lavorativa nell'ambito
delle collaborazioni coordinate e continuative implica
l'integrale applicazione delle norme che disciplinano tali
rapporti e, quindi, sia di quelle relative al regime fiscale e
previdenziale che di quelle di cui al Capo I del Titolo VII
(artt. 61 ss.) del DLgs. 276/2003, ivi compresa la
disposizione sanzionatoria di cui all'art. 69 co. 1 - così
come interpretata dall'art. 1 co. 24 della L. 92/2012 (vedi
prima slide successiva) - a meno che la collaborazione,
rientrando nei casi di cui all'art. 61 co. 2 e 3 (vedi seconda
slide successiva), risulti esclusa dall'ambito applicativo della
normativa lavoro a progetto.
19
Carattere assoluto della presunzione di subordinazione ex
art. 69 co. 1 del DLgs. 276/2003
Poiché sulla natura di tale presunzione di subordinazione si
erano delineati orientamenti interpretativi contrapposti.
L'art. 1 co. 24 della L. 92/2012 reca una norma di interpretazione
autentica dell'art. 69 co. 1 del DLgs. 276/2003, ai sensi del quale
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ad
eccezione delle ipotesi tassativamente individuate) instaurati
senza l'individuazione di uno specifico progetto "sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
data di costituzione del rapporto".
Decorrenza
Le disposizioni di cui all'art. 1 co. 23 e 24 della L. 92/2012 si
applicano ai contratti di collaborazione stipulati
successivamente al 18.7.2012.
20
L’ Art. 61 co. 2 del DLgs. 276/2003 esclude
dall'assoggettamento alla disciplina del lavoro a progetto
le collaborazioni occasionali (c.d. "mini co.co.co.") di
durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso
dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e
assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo
stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare
sia superiore a 5.000,00 euro.
• Ai sensi dell'art. 61 co. 3 del DLgs. 276/2003, le
disposizioni in materia di lavoro a progetto non si
applicano alle collaborazioni dei professionisti
intellettuali iscritti ad Albi - come individuate dalla
norma di interpretazione autentica recata dall'art. 1 co.
27 della L. 92/2012 (vedi supra) - dei componenti di
organi di amministrazione e controllo delle società, dei
partecipanti a collegi e commissioni e dei pensionati
21
In altri termini, quanto sopra significa che il rapporto di lavoro
autonomo con partita IVA ricondotto allo schema della collaborazione
coordinata e continuativa in virtù della presunzione in esame:
•solo qualora possa essere ricompreso tra le ipotesi escluse dalla
disciplina del lavoro a progetto, sarà assoggettato al regime legale,
fiscale e previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative
di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. (ovvero alla disciplina di cui agli artt. 61 ss.
del DLgs. 276/2003 ove risulti, comunque, riconducibile ad uno
specifico progetto).
In particolare, con riferimento al regime previdenziale, il co. 5 del
nuovo art. 69-bis del DLgs. 276/2003 dispone che, quando la
prestazione lavorativa del titolare di partita IVA si configuri come
collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, di
cui all'art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335, siano a carico per 2/3 del
committente e per 1/3 del collaboratore, il quale, nel caso in cui la
legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il
relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente;
22
• qualora, invece, non rientri nei casi di cui al citato art. 61
co. 2 e 3 del DLgs. 276/2003 e sia stato instaurato
(come è più probabile) senza l'individuazione di uno
specifico progetto, sarà immediatamente e
automaticamente trasformato, ex art. 69 co. 1 di tale
DLgs., in un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con applicazione del relativo regime
legale, fiscale e previdenziale.
• E’ pertanto fortemente consigliabile, nella stesura di un
contratto avente per oggetto prestazioni da parte di un
lavoratore autonomo con partita iva, prevedere anche
una componente assimilabile ad un progetto al fine di
non rendere operativa quest’ultima doppia
trasformazione”
23
Rapporto con il “regime dei minimi”
• Particolari conseguenze negative si
avrebbero per il lavoratore dal punto di
vista fiscale in caso di disconoscimento del
regime di favore (imposta sostitutiva del
5%).
• Questo potrebbe accadere solo al termine
del biennio di osservazione, e quindi si
avrebbe una decadenza delle agevolazioni
fiscali applicate, con conseguenze per il
lavoratore (oltre che per il datore di
lavoro/committente).
24
• Decorrenza
Si prevede che le nuove disposizioni sopra
esaminate si applichino:
• immediatamente, ai rapporti instaurati
successivamente al 18.7.2012;
• soltanto una volta decorsi 12 mesi da tale
data, ai rapporti in corso. Ciò al fine di
consentire gli opportuni adeguamenti.
Al fine di risolvere le situazioni di incertezza
potrebbe essere utile richiedere la
certificazione del rapporto di lavoro.
25
• Istituto della “Certificazione” dei contratti
di lavoro, (artt. 75 – 83 DLgs.276/2003 poi
modificato con L.183/2010)
E’ stato introdotto con la finalità di ridurre il
contenzioso in materia di rapporti di lavoro.
E’ una procedura a carattere volontario che
serve a qualificare e dare certezza che il
contratto di lavoro sia correttamente
inquadrato presentando i necessari
requisiti di forma e di sostanza richiesti
dalla legge.
26
• L’istituto si applica a tutti i rapporti di lavoro
(quindi contratti d’opera e d’opera professionale,
di associazione in partecipazione, collaborazione
a progetto, ecc.)
• Gli effetti della Certificazione sono diretti:
- tra le parti, in quanto precludono al lavoratore
la contestazione del rapporto;
- verso i terzi, cioè gli organi di vigilanza (ispettori
del lavoro e personale ispettivo degli enti
previdenziali e assicurativi).
In entrambi i casi, per contestare quanto certificato, occorre
presentare un ricorso giurisdizionale e far accertare
giudizialmente una realtà diversa da quella certificata.
27
Modifiche alla disciplina
dell'associazione in
partecipazione con apporto
lavorativo
28
Un'altra forma contrattuale che, per le sue caratteristiche, si presta ad
un uso distorto in funzione dissimulatoria di rapporti di lavoro
subordinato è l'associazione in partecipazione con apporto
lavorativo.
In generale, l'associazione in partecipazione, disciplinata dagli artt.
2549 ss. c.c., è il contratto con il quale un soggetto (associante)
attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili
della propria impresa o di uno o più affari, in cambio di un determinato
apporto che può consistere in capitale e/o lavoro.
Essa si caratterizza per il controllo della gestione dell'impresa da parte
dell'associato e l'obbligo di rendiconto periodico dell'associante (art.
2552 c.c. ) e ha come indefettibile elemento essenziale, che ne
connota la causa, il sinallagma tra la partecipazione dell'associato al
rischio dell'impresa e il conferimento dell'apporto.
29
Come evidenziato dalla giurisprudenza, nel contratto in oggetto la
prestazione di lavoro dell'associato si svolge secondo uno schema
diverso da quello del lavoro subordinato, difettando, nella specie, sia
l'assoggettamento ad un vincolo di subordinazione nei confronti
dell'associante, sia la garanzia di ricevere un compenso, essendo il
corrispettivo della prestazione lavorativa legato ai risultati dell'impresa
o dell'affare.
Nella pratica, però, è difficile distinguere tra lavoro subordinato e
associazione in partecipazione con apporto di lavoro: quest'ultima può,
quindi, come si è detto, tradursi in uno strumento per eludere le norme
inderogabili poste a tutela dei lavoratori dipendenti. Da qui l'intervento
della riforma sulla fattispecie, al fine di rafforzarne la disciplina
antielusiva.
30
Numero massimo di associati con apporto di lavoro e presunzione
assoluta di subordinazione in caso di violazione
•Con l'aggiunta di un ulteriore comma all'art. 2549 c.c., si prevede che,
qualora l'associato apporti "anche" una prestazione di lavoro (ossia vi
sia apporto lavorativo, anche se combinato con un apporto di capitale):
•il numero degli associati impegnati in una medesima attività non
possa essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli
associanti;
•il superamento di tale tetto massimo faccia scattare la presunzione da qualificarsi come assoluta (non suscettibile di prova contraria) - in
base alla quale il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consista
"anche" in una prestazione di lavoro (ossia in caso di apporto di lavoro
o misto, con esclusione dei casi di apporto esclusivamente di capitale)
si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
31
Ipotesi di non operatività della presunzione
assoluta di subordinazione
Vengono esclusi dall'obbligo di rispettare i suddetti limiti
numerici e dall'operatività della presunzione assoluta di
subordinazione prevista in caso di violazione:
• i casi in cui gli associati siano legati all'associante da
rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o
di affinità entro il secondo grado (stessi casi dell’impresa
familiare). In questi casi, è quindi, possibile instaurare,
con riferimento alla medesima attività, anche più di tre
rapporti di associazione in partecipazione con apporto
lavorativo (o misto);
• fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla
data di entrata in vigore della L. 92/2012, risultino essere
stati certificati ai sensi degli artt. 75 ss. del DLgs.
276/2003.
32
Introduzione di una presunzione
relativa di subordinazione in funzione
antielusiva
Al fine di introdurre una disciplina antielusiva più efficace di quella
sinora dettata dall'art. 86 co. 2 del DLgs. 276/2003 - che,
conseguentemente, viene espressamente abrogato dall'art. 1 co. 31
della L. 92/2012 - si dispone poi che, anche nei casi di osservanza dei
limiti numerici e, quindi, di non operatività della presunzione assoluta di
subordinazione di cui sopra, si presumano, salvo prova contraria,
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato i rapporti di
associazione in partecipazione con apporto lavorativo:
•instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione
dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare ovvero senza
consegna del rendiconto da parte dell'associante ex art. 2552 c.c. ;
•nei quali il suddetto apporto non sia connotato da competenze
teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi
formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso
rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività.
33
Cosa significa fornire la prova contraria?
In altre parole, quali elementi devono essere provati per
vincere la presunzione di subordinazione?
E’ da ritenersi che si tratti dei connotati specifici del
contratto di associazione in partecipazione, che
distinguono tale rapporto dal lavoro subordinato, vale a dire
:
- Rischio d’impresa
- Partecipazione agli utili in luogo della retribuzione
- Assenza di diritti retributivi, quali ferie permessi e TFR
- Obbligo di consegna da parte dell’associante del
Rendiconto Economico Annuale all’associato
- Direttive e istruzioni in luogo del vincolo di subordinazione
- Razionale e coordinato svolgimento dell’attività, quindi
autonomia in luogo dell’osservanza di un rigido orario
- Assenza di un potere disciplinare.
34
Recentissima sentenza Cassazione (5.09.12)
afferma che ciò che identifica la subordinazione è
l’assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo e disciplinare del datore di lavoro con
la conseguente limitazione della sua autonomia e il
suo inserimento nella organizzazione aziendale.
Pertanto gli altri elementi assumono natura
sussidiaria e non decisiva.
La norma transitoria prevede che le disposizioni
antielusive non si applichino ai contratti in essere al
18.07.12 se i contratti sono “certificati” ai sensi
dell’art.75 DLgs.276/2003.
35
Grazie dell’attenzione
36
Scarica

LE RETI D*IMPRESA - Associazione dei Commercialisti del