Novità nei rapporti di lavoro: vincoli o opportunità per le
imprese?
Le partite Iva genuine, l’Associazione in Partecipazione,
il Progetto.
Profili formativi dell’Apprendistato
PIERCARLO BAUSOLA
Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Torino
RIFORMA MERCATO DEL LAVORO (FORNERO)
L.92 del 28/06/2012 – Art. 1 – co. 26
FINALITA’
• REALIZZAZIONE DI UN MERCATO DEL LAVORO INCLUSIVO E DINAMICO;
• INSTAURAZIONE DI RAPPORTI PIU’ STABILI: VALORIZZAZIONE DEL
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO QUALE “CONTRATTO
DOMINANTE”
• CONTRASTO ALL’UTILIZZO IMPROPRIO E STRUMENTALE DI CONTRATTI
DILAVORO FLESSIBILI COME CO.CO.CO./CO.CO.PRO. NONCHE’
PRESTAZIONI A “PARTITA IVA”
PER ELUDERE CONTRATTI LAVORO SUBORDINATO
RIFORMA MERCATO DEL LAVORO (FORNERO)
L.92 del 28/06/2012 – Art. 1 – co. 26
Aggiunto al Dlgs 276/2003
l’Art. 69-Bis
«Altre prestazioni rese in regime di LAVORO AUTONOMO»
a chiusura del Capo I del Titolo VII – “Lavoro a progetto e lavoro occasionale”
le novità della L. 92/2012 non incidono sui principi generali concernenti i criteri di
qualificazione dei rapporti di lavoro
Principio giurisprudenziale:
al di là del nomen iuris attribuito al contratto, per l’ascrivibilità del rapporto valgono le
effettive modalità di SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
sulla base di un apprezzamento delle evidenze fattuali emerse
in sede ispettiva e/o giudiziale.
Ai fini della corretta qualificazione il nomen iuris ha valore meramente
indiziario, soprattutto in situazioni di “labilità” di confine tra
SUBORDINAZIONE e AUTONOMIA
QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI
Art. 69-bis del Dlgs. 276/2003
Modificato dall’art. 46-bis del DL 83/2012 (in sede di conversione in L.134/2012)
ampliamento dal singolo anno al biennio dell’arco temporale di riferimento per la verifica
della ricorrenza dei presupposti (durata della collaborazione e volume del fatturato) che
consentono di presumere l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
DM 20.12.2012 - Ministero del Lavoro
dopo aver sentito le parti sociali, si è provveduto ad attuare la disposizione del co. 3 dell’art.
69-bis del DLgs. 276/2003): sottratte all’ambito di operatività della presunzione legale le
prestazioni svolte nell’esercizio di attività
professionali per le quali l’ordinamento richieda l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero
ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati,
Prassi:
circ. 27.12.2012 n. 32 del Ministero del Lavoro
forniti i primi chiarimenti sulla nuova disciplina, in particolare sulle condizioni per
l’applicazione pratica della nuova norma
Operatività della norma:
Il nuovo ART. 69-BIS, D.lgs 276/2003 prevede al co.4
1) Per i rapporti in corso al 18.7.2012 (entrata in vigore della L. 92/2012):
applicazione dopo il decorso di 12 mesi (ossia a partire dal 18.7.2013), in modo da
consentire alle parti di procedere agli opportuni adeguamenti.
2) Per i rapporti instaurati successivamente al 18.7.2012:
operatività immediata.
il Ministero del Lavoro ha interpretato le nuove disposizioni
prevedendo di differire (per lo meno fino al mese di luglio 2014) i primi controlli e,
dunque, la concreta operatività del meccanismo presuntivo
(benché ordinariamente vigente)
anche con riferimento ai rapporti sorti dopo il 18.7.2012
SOGGETTI INTERESSATI
il Ministero del Lavoro individua i titolari di PARTITA IVA destinatari delle nuove
disposizioni quali soggetti che
ai sensi dell’art. 35 DPR 633/72
“…intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione…”
e che, ai sensi dell’art. 2222 C.C.,
si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente”
1)
RIENTREREBBERO QUINDI
gli esercenti attività di lavoro autonomo in forma professionale, privi di
un’organizzazione imprenditoriale
2) i soggetti organizzati in forma di piccola impresa individuale
IL LAVORO AUTONOMO
Lavoro Autonomo PURO
Art. 2222 e ss. Del C.C.
Rapporti di lavoro autonomo reso in
forma coordinata o continuativa
(o “parasubordinati”)
1) contratto d’opera (artt. 2222 ss. c.c.),
2) contratto d’opera intellettuale
(artt. 2230 c.c.)
rapporti di lavoro autonomo
in senso generale
1) Autonomia decisionale su tempi,
modalità e mezzi necessari per
l’esecuzione della prestazione;
1) NO vincolo di subordinazione e
dall’autonomia nello svolgimento dell’attività
lavorativa ;
2) NO rapporto gerarchico nei confronti del
committente, né soggetto a potere
direttivo, organizzativo, disciplinare e di
controllo;
2) personalità della prestazione;
3) NO coordinamento con l’attività del
committente, né inserimento funzionale
nell’organizzazione aziendale.
3) continuità del rapporto con il committente;
4) coordinamento (inserimento funzionale del
lavoratore nell’organizzazione del
committente) quale elemento su cui si basa la
distinzione rispetto ai rapporti di lavoro
autonomo “puro”
ESCLUSIONI
Restano esclusi dal campo di applicazione della presunzione di parasubordinazione
stante il riferimento alla “persona” di cui al co. 1 dell’art. 69-bis,
LE SOCIETA’
Considerato che
l’art. 1 co. 2 del DLgs. 276/2003 sancisce la non applicabilità di tale norma
all’ambito del pubblico impiego
le novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro in materia di
prestazioni rese da lavoratori titolari di partita IVA
NON
trovano applicazione nei confronti delle P.A.
A queste ultime è applicabile la disciplina
di cui all’art. 7 co. 6 del DLgs.30.3.2001 n. 165
che pone restrizioni al ricorso alle collaborazioni autonome da parte dei soggetti
pubblici
PRESUPPOSTI PER L’OPERATIVITA’ DELLA PRESUNZIONE RELATIVA
Le prestazioni lavorative rese da soggetto con partita IVA vengono considerate
AUTOMATICAMENTE rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa
qualora ricorrano
almeno due dei seguenti presupposti:
1) criterio temporale: continuità della prestazione
la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva
superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
2) criterio del fatturato: sostanziale dipendenza economica
il corrispettivo derivante dalla collaborazione, costituisca più dell’80% dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore per due anni
solari consecutivi (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro
d’imputazione di interessi);
3) criterio organizzativo: inserimento nell’organizzazione
il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi
del committente.
1) criterio temporale: continuità della prestazione
La circolare 32/2012 del Ministero ha chiarito che:
- il riferimento temporale all’anno (a seguito delle modifiche apportate dal
DL 83/2012) deve intendersi come riferimento NON come anno
“solare”(criterio mobile), bensì come anno civile (dal 1° gennaio al 31
dicembre).
Ai fini dell’accertamento del verificarsi della condizione occorre
considerare due anni civili consecutivi (due periodi “completi” dal 1°
gennaio al 31 dicembre), precedenti a quello in cui si svolga la
verifica;
- convenzionalmente la durata di un mese è pari a 30 giorni quindi è
necessario che, nell’ambito di ciascuno dei due periodi annuali il rapporto
abbia avuto una durata almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi;
…segue…
1) criterio temporale: continuità della prestazione
la verifica può essere effettuata:
1. su base documentale: qualsiasi documento in grado
di fornire informazioni, anche indirette, sulla durata
dell’attività svolta (mandati, lettere di incarico o fatture);
2. su base testimoniale: in sede di accesso ispettivo da
parte altri lavoratori o da terzi.
2) criterio del fatturato
il Ministero del Lavoro ha precisato che l’accertamento di tale condizione
è possibile soltanto “a posteriori”
occorre considerare:
i corrispettivi “fatturati” indipendentemente dall’effettivo incasso delle
somme pattuite per le prestazione autonome,
Sono escluse le eventuali somme derivanti da
- prestazioni di lavoro subordinato
- lavoro accessorio
-redditi di altra natura;
Vanno considerate le somme fatturate (anche se non incassate)
dal lavoratore nei confronti di un medesimo Committente:
-FORMALMENTE: unico soggetto giuridico;
-SOSTANZIALMENTE: compensi dovuti da più soggetti giuridici
formalmente diversi, ma riconducibili ad un unico centro d’imputazione di
interessi.
…Segue… 2) criterio del fatturato
ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
Due anni solari consecutivi: due periodi consecutivi di
365 giorni non necessariamente coincidenti con l’anno civile.
ECCEZIONE
ai fini dell’applicabilità della presunzione di “fittizietà” della
partita IVA,
se si intenda far valere il presupposto della
preponderanza del corrispettivo unitamente a quello
concernente la durata della prestazione lavorativa,
la circ. 27.12.2012 n. 32 specifica che il criterio dell’anno
civile attrae anche il criterio del fatturato.
3) criterio organizzativo
Disponibilità del lavoratore a partita IVA di una
postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del
committente
- Non necessariamente di uso esclusivo;
- Indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque
attrezzatura necessaria allo svolgimento
dell’attività.
Questo requisito “da solo non potrà mai far scattare
alcuna presunzione di legge”
Circ. ministeriale 27.12.2012 n. 32:
L’accertamento deve essere effettuato con riferimento agli “archi
temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni”
Decorrenza della operatività della presunzione
durata
collaborazione
+
disponibilità della
postazione fissa
durata
collaborazione
+
2 anni civili
consecutivi
(durata
collaborazione)
Dal 1.1.2016 per
rapporti in essere al
18.7.2012
2 anni civili
consecutivi
Dal 1.1.2015 per
rapporti instaurati
dopo il 18.7.12
(durata
collaborazione)
corrispettivo
corrispettivo
+
disponibilità della
postazione fissa
Dal 1.1.2015 per
rapporti instaurati
dopo il 18.7.12
2 anni solari
(365 gg.)
consecutivi
(corrispettivo)
Dal 1.1.2016 per
rapporti in essere al
18.7.2012
Dal 18.7.2014 per
rapporti instaurati
dopo il 18.7.12
Dal 18.7.2015 per
rapporti in essere al
18.7.2012
ART. 69-Bis – Dlgs 276/2003
Presunzione RELATIVA NON EFFETTIVITA’ PARTITA IVA
DISCONOSCIMENTO rapporto lavoro autonomo conversione in CO.CO.CO.
Art. 69 BIS  TITOLO VII – Capo I – Dlgs 276/03
INCLUSO NELL’AMBITO DEL LAVORO A PROGETTO
Comma 4: integrale applicazione
Se mancano ANCHE i presupposti del lavoro a progetto
(no progetto, no finalità, lavoro meramente esecutivo e ripetitivo)
Si applica l’Art. 69: il rapporto di lavoro si considera di lavoro subordinato
fin dall’origine del rapporto
PRESUNZIONE RELATIVA
Ex Art.1 – co. 24 – L.92/2012
Che il rapporto abbia carattere “parasubordinato”
ONERE DELLA PROVA:
E’ a carico del committente;
E’ ammessa la produzione di una prova contraria da parte del committente.
Tale prova deve concentrarsi sulla dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di
lavoro autonomo “puro” e sulla dimostrazione dell’inesistenza degli elementi della
continuità e del coordinamento.
La circ. Min. Lavoro 27.12.2012 n. 32 NON ha chiarito se la prova contraria possa
essere fornita anche dal titolare di partita IVA.
Non pare quindi riconosciuto alcun ruolo al lavoratore ed alla sua eventuale
manifestazione di volontà.
ESIMENTI
La norma individua 2 esimenti alla PRESUNZIONE DI
NON EFFETTIVITA’ DELLA P.IVA NON
soggetta ad Art. 69-Bis quando la PRESTAZIONE LAVORATIVA:
PROFILO QUALITATIVO
la prestazione lavorativa è connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi
Ovvero
da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate
nell’esercizio concreto di attività.
PROFILO QUANTITATIVO
la prestazione lavorativa sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da
lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previsto ai fini
del versamento dei contributi previdenziali alle Gestioni dei commercianti e degli
artigiani, ex art. 1 co. 3 della L. 2.8.90 n. 233
(per il 2012 il reddito minimo era di euro 14.930 che moltiplicato per 1,25 da un
risultato di18.662,50 euro
ESCLUSIONI
Prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali qualificate
DM 20.12.2012
definisce il criterio cui fare riferimento per stabilire, se l’appartenenza ad un
determinato registro, albo, ruolo o elenco esoneri, o meno, il lavoratore con partita IVA
dall’applicazione della presunzione.
Art. 2, co. 1 del DM 20.12.2012
“gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi
professionali qualificati di cui all’articolo 69-bis, comma 3, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una
amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 nonché da federazioni sportive, in relazione ai quali
l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla
necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti
lo svolgimento della attività”
Elenco esemplificativo degli ordini professionali e collegi riconosciuti
a mero titolo esemplificativo – dall’allegato 1 del DM 20.12.2012, rileva,
ai fini dell’operatività della deroga in questione:
- l’iscrizione nei seguenti ordini professionali riconosciuti:
- Consiglio Nazionale del Notariato;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consiglio Nazionale dei Chimici;
- Ordine Nazionale Forense;
- Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
- Ordine Nazionale degli Attuari;
- Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
- Federazione Nazionale Ordini dei Veterinari Italiani;
- Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
- Ordine Nazionale dei Giornalisti;
- Consiglio Nazionale dei Geologi;
- Ordine Nazionale dei Biologi;
- Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro;
- Ordine Nazionale degli Psicologi;
- Ordine degli Assistenti Sociali;
- Ordine dei Tecnologi Alimentari;
- Ordine dei Consulenti in proprietà industriale;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Elenco esemplificativo degli ordini professionali e collegi riconosciuti
a mero titolo esemplificativo – dall’allegato 1 del DM 20.12.2012, rileva,
ai fini dell’operatività della deroga in questione:
· l’iscrizione nei seguenti collegi riconosciuti:
- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
- Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati;
- Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
- Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia;
- Collegio provinciale dei Tecnici di radiologia e relativa Federazione Nazionale;
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;
- Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine;
-Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
· l’appartenenza ai seguenti organismi che, pur gestendo un albo, non sono
costituiti in forma di ordine professionale:
- Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali;
- Albo unico dei Promotori Finanziari.
Il DM all’art. 3, precisa che
“l’iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di impresa
individuale al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993, n. 580 non costituisce elemento di esclusione dalla
applicazione della presunzione”.
Non soddisfano i criteri indicati dal decreto tutti quei registri, albi,
ruoli o elenchi in cui l’iscrizione venga effettuata sulla base della sola
richiesta dell’interessato, senza che sia previsto alcun controllo
circa la sussistenza di requisiti
e condizioni, e che abbiano una semplice funzione di “pubblicità
dichiarativa”
DIFFICOLTA’ PRATICHE
a)Incertezza sul reddito annuo
Determinabile solo “a posteriori”
(dovendo poi gestire situazioni in ritardo)
b)il committente non ha diritto di accertamento se il lavoratore non le fornisce;
c)Fattori imprevisti che fanno verificare le condizioni
L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Disciplina civilistica: titolo VII del cod. civ. agli artt. 2549 - 2554.
art.2549 c.c.:
l'associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l'associante
(l’imprenditore)
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno
o più affari,
verso il corrispettivo di un determinato apporto.
L'associazione in partecipazione è inquadrabile nella categoria dei
contratti di collaborazione in quanto prevede il conseguimento di un
risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti.
L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Tipologie di apporto:
qualsiasi natura purché avente carattere strumentale per l'esercizio
dell'impresa o dell'affare
- somma di denaro
- qualsiasi altro bene suscettibile di valutazione economica
-godimento di un bene
-prestazione di lavoro (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2496).
N.B.:
durante il periodo di validità del contratto occorre il consenso
dell'associato per far partecipare altre persone all’Impresa.
Diritti dell’associato
1)
l'associato ha diritto a ricevere il rendiconto dell'affare compiuto, o quello
annuale della gestione.
L'art. 1, co. 30 della L. n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro)
prevede che:
i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
instaurati o attuati senza consegna del rendiconto previsto dall'art.
2552 c.c.,
si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
2) l'associato ha il diritto di partecipare agli utili e salvo patto contrario, partecipa
alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili;
Anche in questo caso l'art. 1, co. 30, della L. n. 92/2012 prevede che i rapporti di
associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati
senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa
o dell'affare si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato.
Differenze rispetto al rapporto societario
- la mancanza di un autonomo patrimonio comune
l'assenza di una gestione in comune dell'impresa che è esercitata dal solo
associante
Differenze rispetto al lavoro subordinato
secondo la giurisprudenza occorre effettuare un'indagine di
merito volta a cogliere la prevalenza degli elementi che caratterizzano i due
contratti, tenendo conto in particolare, che:
- nel contratto di associazione sussiste l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante
e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa.
- nel rapporto di lavoro subordinato vi è un vincolo di subordinazione più ampio del
generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con
assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che
gestisce l'organizzazione dell'azienda.
(Cass. 24 febbraio 2012, n. 2884; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524)
Limiti applicativi
l'art. 2549 c.c. è stato integrato dall'art. 1, co. 28, della L. n.92/2012
qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro,
il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può
essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti.
A tale limite fanno tuttavia eccezione le ipotesi in cui gli associati siano legati
all'associante da rapporto:
• coniugale;
• di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
Conseguenze in caso di violazione
art. 2549, co. 2, c.c.:
In caso di violazione del divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste
anche in una prestazione di lavoro
si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
…Segue… Limiti applicativi
Inoltre, l'associazione in partecipazione si presume un rapporto di lavoro
subordinato qualora
l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'art. 69 bis, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n.
276/2003
OSSIA
l'associato sia privo di "competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso
significativi percorsi formativi, ovvero (…) capacità tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività".
Deroghe per i rapporti già in essere
Ai sensi dell'art. 1, co. 29, della L. n. 92/2012 i limiti applicativi sopra indicati non trovano
applicazione per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della stessa L. n.
92/2012 (18 luglio 2012)
e fino alla loro cessazione a condizione che siano stati certificati ai sensi degli
articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003.
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il lavoro autonomo - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli