Novità nei rapporti di lavoro: vincoli o opportunità per le imprese? Le partite Iva genuine, l’Associazione in Partecipazione, il Progetto. Profili formativi dell’Apprendistato PIERCARLO BAUSOLA Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino RIFORMA MERCATO DEL LAVORO (FORNERO) L.92 del 28/06/2012 – Art. 1 – co. 26 FINALITA’ • REALIZZAZIONE DI UN MERCATO DEL LAVORO INCLUSIVO E DINAMICO; • INSTAURAZIONE DI RAPPORTI PIU’ STABILI: VALORIZZAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO QUALE “CONTRATTO DOMINANTE” • CONTRASTO ALL’UTILIZZO IMPROPRIO E STRUMENTALE DI CONTRATTI DILAVORO FLESSIBILI COME CO.CO.CO./CO.CO.PRO. NONCHE’ PRESTAZIONI A “PARTITA IVA” PER ELUDERE CONTRATTI LAVORO SUBORDINATO RIFORMA MERCATO DEL LAVORO (FORNERO) L.92 del 28/06/2012 – Art. 1 – co. 26 Aggiunto al Dlgs 276/2003 l’Art. 69-Bis «Altre prestazioni rese in regime di LAVORO AUTONOMO» a chiusura del Capo I del Titolo VII – “Lavoro a progetto e lavoro occasionale” le novità della L. 92/2012 non incidono sui principi generali concernenti i criteri di qualificazione dei rapporti di lavoro Principio giurisprudenziale: al di là del nomen iuris attribuito al contratto, per l’ascrivibilità del rapporto valgono le effettive modalità di SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO sulla base di un apprezzamento delle evidenze fattuali emerse in sede ispettiva e/o giudiziale. Ai fini della corretta qualificazione il nomen iuris ha valore meramente indiziario, soprattutto in situazioni di “labilità” di confine tra SUBORDINAZIONE e AUTONOMIA QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI Art. 69-bis del Dlgs. 276/2003 Modificato dall’art. 46-bis del DL 83/2012 (in sede di conversione in L.134/2012) ampliamento dal singolo anno al biennio dell’arco temporale di riferimento per la verifica della ricorrenza dei presupposti (durata della collaborazione e volume del fatturato) che consentono di presumere l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; DM 20.12.2012 - Ministero del Lavoro dopo aver sentito le parti sociali, si è provveduto ad attuare la disposizione del co. 3 dell’art. 69-bis del DLgs. 276/2003): sottratte all’ambito di operatività della presunzione legale le prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richieda l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, Prassi: circ. 27.12.2012 n. 32 del Ministero del Lavoro forniti i primi chiarimenti sulla nuova disciplina, in particolare sulle condizioni per l’applicazione pratica della nuova norma Operatività della norma: Il nuovo ART. 69-BIS, D.lgs 276/2003 prevede al co.4 1) Per i rapporti in corso al 18.7.2012 (entrata in vigore della L. 92/2012): applicazione dopo il decorso di 12 mesi (ossia a partire dal 18.7.2013), in modo da consentire alle parti di procedere agli opportuni adeguamenti. 2) Per i rapporti instaurati successivamente al 18.7.2012: operatività immediata. il Ministero del Lavoro ha interpretato le nuove disposizioni prevedendo di differire (per lo meno fino al mese di luglio 2014) i primi controlli e, dunque, la concreta operatività del meccanismo presuntivo (benché ordinariamente vigente) anche con riferimento ai rapporti sorti dopo il 18.7.2012 SOGGETTI INTERESSATI il Ministero del Lavoro individua i titolari di PARTITA IVA destinatari delle nuove disposizioni quali soggetti che ai sensi dell’art. 35 DPR 633/72 “…intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione…” e che, ai sensi dell’art. 2222 C.C., si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” 1) RIENTREREBBERO QUINDI gli esercenti attività di lavoro autonomo in forma professionale, privi di un’organizzazione imprenditoriale 2) i soggetti organizzati in forma di piccola impresa individuale IL LAVORO AUTONOMO Lavoro Autonomo PURO Art. 2222 e ss. Del C.C. Rapporti di lavoro autonomo reso in forma coordinata o continuativa (o “parasubordinati”) 1) contratto d’opera (artt. 2222 ss. c.c.), 2) contratto d’opera intellettuale (artt. 2230 c.c.) rapporti di lavoro autonomo in senso generale 1) Autonomia decisionale su tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione della prestazione; 1) NO vincolo di subordinazione e dall’autonomia nello svolgimento dell’attività lavorativa ; 2) NO rapporto gerarchico nei confronti del committente, né soggetto a potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo; 2) personalità della prestazione; 3) NO coordinamento con l’attività del committente, né inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale. 3) continuità del rapporto con il committente; 4) coordinamento (inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione del committente) quale elemento su cui si basa la distinzione rispetto ai rapporti di lavoro autonomo “puro” ESCLUSIONI Restano esclusi dal campo di applicazione della presunzione di parasubordinazione stante il riferimento alla “persona” di cui al co. 1 dell’art. 69-bis, LE SOCIETA’ Considerato che l’art. 1 co. 2 del DLgs. 276/2003 sancisce la non applicabilità di tale norma all’ambito del pubblico impiego le novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro in materia di prestazioni rese da lavoratori titolari di partita IVA NON trovano applicazione nei confronti delle P.A. A queste ultime è applicabile la disciplina di cui all’art. 7 co. 6 del DLgs.30.3.2001 n. 165 che pone restrizioni al ricorso alle collaborazioni autonome da parte dei soggetti pubblici PRESUPPOSTI PER L’OPERATIVITA’ DELLA PRESUNZIONE RELATIVA Le prestazioni lavorative rese da soggetto con partita IVA vengono considerate AUTOMATICAMENTE rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 1) criterio temporale: continuità della prestazione la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; 2) criterio del fatturato: sostanziale dipendenza economica il corrispettivo derivante dalla collaborazione, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore per due anni solari consecutivi (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi); 3) criterio organizzativo: inserimento nell’organizzazione il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 1) criterio temporale: continuità della prestazione La circolare 32/2012 del Ministero ha chiarito che: - il riferimento temporale all’anno (a seguito delle modifiche apportate dal DL 83/2012) deve intendersi come riferimento NON come anno “solare”(criterio mobile), bensì come anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Ai fini dell’accertamento del verificarsi della condizione occorre considerare due anni civili consecutivi (due periodi “completi” dal 1° gennaio al 31 dicembre), precedenti a quello in cui si svolga la verifica; - convenzionalmente la durata di un mese è pari a 30 giorni quindi è necessario che, nell’ambito di ciascuno dei due periodi annuali il rapporto abbia avuto una durata almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi; …segue… 1) criterio temporale: continuità della prestazione la verifica può essere effettuata: 1. su base documentale: qualsiasi documento in grado di fornire informazioni, anche indirette, sulla durata dell’attività svolta (mandati, lettere di incarico o fatture); 2. su base testimoniale: in sede di accesso ispettivo da parte altri lavoratori o da terzi. 2) criterio del fatturato il Ministero del Lavoro ha precisato che l’accertamento di tale condizione è possibile soltanto “a posteriori” occorre considerare: i corrispettivi “fatturati” indipendentemente dall’effettivo incasso delle somme pattuite per le prestazione autonome, Sono escluse le eventuali somme derivanti da - prestazioni di lavoro subordinato - lavoro accessorio -redditi di altra natura; Vanno considerate le somme fatturate (anche se non incassate) dal lavoratore nei confronti di un medesimo Committente: -FORMALMENTE: unico soggetto giuridico; -SOSTANZIALMENTE: compensi dovuti da più soggetti giuridici formalmente diversi, ma riconducibili ad un unico centro d’imputazione di interessi. …Segue… 2) criterio del fatturato ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Due anni solari consecutivi: due periodi consecutivi di 365 giorni non necessariamente coincidenti con l’anno civile. ECCEZIONE ai fini dell’applicabilità della presunzione di “fittizietà” della partita IVA, se si intenda far valere il presupposto della preponderanza del corrispettivo unitamente a quello concernente la durata della prestazione lavorativa, la circ. 27.12.2012 n. 32 specifica che il criterio dell’anno civile attrae anche il criterio del fatturato. 3) criterio organizzativo Disponibilità del lavoratore a partita IVA di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente - Non necessariamente di uso esclusivo; - Indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività. Questo requisito “da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge” Circ. ministeriale 27.12.2012 n. 32: L’accertamento deve essere effettuato con riferimento agli “archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni” Decorrenza della operatività della presunzione durata collaborazione + disponibilità della postazione fissa durata collaborazione + 2 anni civili consecutivi (durata collaborazione) Dal 1.1.2016 per rapporti in essere al 18.7.2012 2 anni civili consecutivi Dal 1.1.2015 per rapporti instaurati dopo il 18.7.12 (durata collaborazione) corrispettivo corrispettivo + disponibilità della postazione fissa Dal 1.1.2015 per rapporti instaurati dopo il 18.7.12 2 anni solari (365 gg.) consecutivi (corrispettivo) Dal 1.1.2016 per rapporti in essere al 18.7.2012 Dal 18.7.2014 per rapporti instaurati dopo il 18.7.12 Dal 18.7.2015 per rapporti in essere al 18.7.2012 ART. 69-Bis – Dlgs 276/2003 Presunzione RELATIVA NON EFFETTIVITA’ PARTITA IVA DISCONOSCIMENTO rapporto lavoro autonomo conversione in CO.CO.CO. Art. 69 BIS TITOLO VII – Capo I – Dlgs 276/03 INCLUSO NELL’AMBITO DEL LAVORO A PROGETTO Comma 4: integrale applicazione Se mancano ANCHE i presupposti del lavoro a progetto (no progetto, no finalità, lavoro meramente esecutivo e ripetitivo) Si applica l’Art. 69: il rapporto di lavoro si considera di lavoro subordinato fin dall’origine del rapporto PRESUNZIONE RELATIVA Ex Art.1 – co. 24 – L.92/2012 Che il rapporto abbia carattere “parasubordinato” ONERE DELLA PROVA: E’ a carico del committente; E’ ammessa la produzione di una prova contraria da parte del committente. Tale prova deve concentrarsi sulla dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo “puro” e sulla dimostrazione dell’inesistenza degli elementi della continuità e del coordinamento. La circ. Min. Lavoro 27.12.2012 n. 32 NON ha chiarito se la prova contraria possa essere fornita anche dal titolare di partita IVA. Non pare quindi riconosciuto alcun ruolo al lavoratore ed alla sua eventuale manifestazione di volontà. ESIMENTI La norma individua 2 esimenti alla PRESUNZIONE DI NON EFFETTIVITA’ DELLA P.IVA NON soggetta ad Art. 69-Bis quando la PRESTAZIONE LAVORATIVA: PROFILO QUALITATIVO la prestazione lavorativa è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi Ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività. PROFILO QUANTITATIVO la prestazione lavorativa sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, ex art. 1 co. 3 della L. 2.8.90 n. 233 (per il 2012 il reddito minimo era di euro 14.930 che moltiplicato per 1,25 da un risultato di18.662,50 euro ESCLUSIONI Prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali qualificate DM 20.12.2012 definisce il criterio cui fare riferimento per stabilire, se l’appartenenza ad un determinato registro, albo, ruolo o elenco esoneri, o meno, il lavoratore con partita IVA dall’applicazione della presunzione. Art. 2, co. 1 del DM 20.12.2012 “gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati di cui all’articolo 69-bis, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché da federazioni sportive, in relazione ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività” Elenco esemplificativo degli ordini professionali e collegi riconosciuti a mero titolo esemplificativo – dall’allegato 1 del DM 20.12.2012, rileva, ai fini dell’operatività della deroga in questione: - l’iscrizione nei seguenti ordini professionali riconosciuti: - Consiglio Nazionale del Notariato; - Consiglio Nazionale degli Ingegneri; - Consiglio Nazionale dei Chimici; - Ordine Nazionale Forense; - Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; - Ordine Nazionale degli Attuari; - Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri; - Federazione Nazionale Ordini dei Veterinari Italiani; - Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; - Ordine Nazionale dei Giornalisti; - Consiglio Nazionale dei Geologi; - Ordine Nazionale dei Biologi; - Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; - Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro; - Ordine Nazionale degli Psicologi; - Ordine degli Assistenti Sociali; - Ordine dei Tecnologi Alimentari; - Ordine dei Consulenti in proprietà industriale; - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Elenco esemplificativo degli ordini professionali e collegi riconosciuti a mero titolo esemplificativo – dall’allegato 1 del DM 20.12.2012, rileva, ai fini dell’operatività della deroga in questione: · l’iscrizione nei seguenti collegi riconosciuti: - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; - Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati; - Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche; - Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia; - Collegio provinciale dei Tecnici di radiologia e relativa Federazione Nazionale; - Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati; - Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine; -Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati; · l’appartenenza ai seguenti organismi che, pur gestendo un albo, non sono costituiti in forma di ordine professionale: - Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali; - Albo unico dei Promotori Finanziari. Il DM all’art. 3, precisa che “l’iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di impresa individuale al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 non costituisce elemento di esclusione dalla applicazione della presunzione”. Non soddisfano i criteri indicati dal decreto tutti quei registri, albi, ruoli o elenchi in cui l’iscrizione venga effettuata sulla base della sola richiesta dell’interessato, senza che sia previsto alcun controllo circa la sussistenza di requisiti e condizioni, e che abbiano una semplice funzione di “pubblicità dichiarativa” DIFFICOLTA’ PRATICHE a)Incertezza sul reddito annuo Determinabile solo “a posteriori” (dovendo poi gestire situazioni in ritardo) b)il committente non ha diritto di accertamento se il lavoratore non le fornisce; c)Fattori imprevisti che fanno verificare le condizioni L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Disciplina civilistica: titolo VII del cod. civ. agli artt. 2549 - 2554. art.2549 c.c.: l'associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l'associante (l’imprenditore) attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'associazione in partecipazione è inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione in quanto prevede il conseguimento di un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti. L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Tipologie di apporto: qualsiasi natura purché avente carattere strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare - somma di denaro - qualsiasi altro bene suscettibile di valutazione economica -godimento di un bene -prestazione di lavoro (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2496). N.B.: durante il periodo di validità del contratto occorre il consenso dell'associato per far partecipare altre persone all’Impresa. Diritti dell’associato 1) l'associato ha diritto a ricevere il rendiconto dell'affare compiuto, o quello annuale della gestione. L'art. 1, co. 30 della L. n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) prevede che: i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 c.c., si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2) l'associato ha il diritto di partecipare agli utili e salvo patto contrario, partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili; Anche in questo caso l'art. 1, co. 30, della L. n. 92/2012 prevede che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Differenze rispetto al rapporto societario - la mancanza di un autonomo patrimonio comune l'assenza di una gestione in comune dell'impresa che è esercitata dal solo associante Differenze rispetto al lavoro subordinato secondo la giurisprudenza occorre effettuare un'indagine di merito volta a cogliere la prevalenza degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto in particolare, che: - nel contratto di associazione sussiste l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa. - nel rapporto di lavoro subordinato vi è un vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che gestisce l'organizzazione dell'azienda. (Cass. 24 febbraio 2012, n. 2884; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524) Limiti applicativi l'art. 2549 c.c. è stato integrato dall'art. 1, co. 28, della L. n.92/2012 qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti. A tale limite fanno tuttavia eccezione le ipotesi in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto: • coniugale; • di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Conseguenze in caso di violazione art. 2549, co. 2, c.c.: In caso di violazione del divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. …Segue… Limiti applicativi Inoltre, l'associazione in partecipazione si presume un rapporto di lavoro subordinato qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'art. 69 bis, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003 OSSIA l'associato sia privo di "competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero (…) capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività". Deroghe per i rapporti già in essere Ai sensi dell'art. 1, co. 29, della L. n. 92/2012 i limiti applicativi sopra indicati non trovano applicazione per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 92/2012 (18 luglio 2012) e fino alla loro cessazione a condizione che siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003.