Incarichi e compensi dopo il consolidarsi del nuovo quadro normativo sulla Professione di Architetto Ordine APPC della Provincia di Siena - Incarichi professionali per committenti privati - DM 140/12 - Incarichi professionali per committenti pubblici - DM 143/13 - Compensi professionali - ex Commissione Tassazione Notule (Commissione Parametri) - Codice Civile art. 2229 a 2238 - Art. 2233 Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. - L. 27 del 24.03.2012, art. 9 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. … nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. 4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. - DM. 20.07.2012 n, 140, art. 1 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto ... 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. … 6. L'assenza di prova del preventivo di massima … costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. - DM. 20.07.2012 n, 140, art. 33 1. Il presente capo si applica alle professioni di … architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore… - DM. 20.07.2012 n, 140, art. 34 1. Il compenso per la prestazione dei professionisti … è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera … parametro «P»; c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q». - DM. 20.07.2012 n, 140, art. 36 … 2. In considerazione … della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento … - DM. 31.10.2013 n, 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria Per analogia, tale decreto ha, di fatto, reintrodotto le vacazioni che erano scomparse dall’ordinamento dopo il DM 140/2012. Restano inoltre in vigore le norme sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, ecc. per i CTU, ancora normati dal DM 30.05.2002. - Norme deontologiche 1.1.2014 Titolo VI, Esercizio Professionale – art. dal 23 al 36 Art. 23 - 1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all’Art. 24. Art. 24 - 1. È fatto obbligo da parte del Profes. la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti. 2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto , nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali. … - Norme deontologiche 1.1.2014 … 3. Il Professionista deve: - definire nel contratto ... i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione senza fare riferimento a tariffe; - rendere noto al Committente il grado di complessità dell’incarico; -fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; - indicare i dati della polizza assicurativa; La misura del compenso … deve essere adeguata all’importanza dell’opera (punto 7, illecita la sottostima) e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle norme deontologiche. 4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico. - Riepilogo CONTRATTO Il conferimento di incarico deve avvenire a seguito di sottoscrizione di contratto in forma scritta OBBLIGATORIO PER LE NORME DEONTOLOGICHE ED OPPORTUNO PER EVITARE, IN CASO DI CONTENZIOSO, LA DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE (+ O – 60% DAI PARAMETRI DEL dm 140/2012 art. 36 comma 2), il tutto nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile. COMPENSO Il compenso per le prestazioni professionali avverrà come da preventivo sommario pattuito al momento dell’incarico e redatto in forma scritta, allegato al contratto. OBBLIGATORIO PER LE NORME DEONTOLOGICHE ED OPPORTUNO PER EVITARE, IN CASO DI CONTENZIOSO, LA CERTEZZA CHE CIO’ SIA ELEMENTO DI VALUTAZIONE NEGATIVA DA PARTE DEL GIUDICE (dm 140/2012 art. 1 comma 6), PREVENTIVO - comprende i compensi da liquidare per l'intera prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa; - comprende i costi degli ausiliari tra le spese dello stesso; - non comprende le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario (da esplicitare nel preventivo stesso); - non comprende né oneri o contributi dovuti a qualsiasi titolo (da esplicitare nel preventivo); Il Professionista potrà chiedere la corresponsione di anticipi per le spese, nonché di acconti sugli onorari; Il Professionista, in sintesi, dovrà: a) Inquadrare l’incarico a seguito di osservazione di documenti, sopralluogo preliminare, visure presso Uffici; b) Verificare la volontà del Committente, la sua realizzabilità e delle problematiche connesse; c) Elaborare una ipotesi di intervento, valutando tutte le prestazioni e gli adempimenti necessari ed elencando anche le prestazioni non di competenza diretta del Professionista, d) Elaborare una stima per singola attività e prestazione; e) Valutare le spese da sostenere giustificandone i motivi. -ex Commissione Tassazione Notule (Commissione Parametri) La ormai ex CTN dell’Ordine APPC della Provincia di Siena vuole esprimere in questa sede la volontà di promuovere (insieme all’assistenza legale dell’Ordine purtroppo sempre più necessaria): a) la fase di CONSULENZA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EMISSIONE DEI PARERI; b) comunque la NECESSITA’ DI SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI E PREVENTIVI CON LA COMMITTENZA (a questo punto anche per evitare la segnalazione disciplinare al Consiglio di chi non sottoscrive dall’01.01.2014); c) la necessità di mettere a disposizione degli iscritti MODULISTICHE, BOZZE CONTRATTUALI (e di lettere di incarico), ELENCHI DI PRESTAZIONI, e quant’altro necessario;