Decreto Ministero della Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la professioni
regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo
9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.
Preventivo ed Accordi col cliente:
“primi” consigli per l’uso
Bozza iniziale del decreto
Art. 7 (Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime,
comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n.
89.
2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b)
Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il
professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo
equità.”.
3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le
parole da “e corredata da “ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono
abrogate.
Art. 8 (Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il
preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è
un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha
l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se
stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale,
la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso
nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di
convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici
deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte
di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del
Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e
agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori
o microimprese da’ luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del
compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del
conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e
deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell’esercizio dell’attività’ professionale. In ogni caso la misura del compenso,
previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve
essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito
disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del
professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
LEGGE 24 marzo 2012, n. 27
Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe
delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando
l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e
agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali
professionali. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese
giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma
2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni
professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del
conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione
dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni
provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del
compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
Disposizioni temporali
I parametri si applicano
alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del DM
140/2012
23 AGOSTO 2012
Le disposizioni su accordi e preventivi sono invece in
vigore col DECRETO LEGGE n. 1/2012
“In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al
cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere
adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le
singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,
oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.”
per gli incarichi assunti dal
25 GENNAIO 2012
Il preventivo di massima
In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente con un
preventivo di massima, deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e va pattuita indicando
per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi.
in vigore per gli incarichi dal 25 gennaio 2012
Attività propedeutica alla
formulazione del preventivo
Verificare preliminarmente l’insussistenza di cause
di INCOMPATIBILITA’ con il potenziale cliente che
lo richiede
Dare INFORMATIVA sulla privacy e sul trattamento
dei dati personali
Come DETERMINARLO: la misura del compenso
deve essere adeguata all'importanza dell'opera e
va pattuita indicando per le singole prestazioni
tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri
e contributi.
Oggetto:
vertenza
contro
.......................,
avente
ad
oggetto........................................................... ed avente valore ............................
Con la presente ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si
preventivano gli oneri a Suo carico quale compenso per l’attività che sarà
espletata ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Lei fornitici e per
l’incarico che intende affidarci:
a) quanto ad euro ................. per l'assistenza stragiudiziale tendente alla
bonaria definizione della controversia, compresa l'eventuale fase della
procedura di mediazione obbligatoria introdotta col D. Lgs. 28/2010,
b) quanto ad euro ..................... per la fase di studio della controversia.
c) quanto ad euro ....................., per la fase introduttiva del procedimento,
d) quanto ad euro ..................... per la fase istruttoria,
e) quanto ad euro ..................... per la fase decisoria,
E così complessivamente per le fasi sub b),c),d) ed e) euro ………… oltre
contributo per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.
Ogni altra spesa (ad esempio contributo unificato di cui al DPR 115/2002,
spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte,
imposta di registro ecc.) sarà a Vs. carico.
In caso di conciliazione della controversia i compensi devono intendersi
aumentati del 25 per cento per le fasi espletate, oltre al contributo alla Cassa
Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.
Lo Studio si riserva di concordare un aumento del 12,5% sul compenso
dovuto, per spese generali di organizzazione e gestione dello studio.
Il presente preventivo può essere suscettibile di modifiche in aumento a
seguito delle vicende processuali e qualora le prestazioni da svolgere siano
"maggiormente complesse" rispetto a quelle ad oggi preventivate.
Non è prevista la forma scritta per la
redazione ma l’assenza di prova del
preventivo di massima di cui all’articolo
9, comma 4, terzo periodo, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, costituisce elemento di
valutazione
negativa
da
parte
dell’organo giurisdizionale per la
liquidazione del compenso.
Come evitare la “CONCORRENZA SLEALE sui
preventivi” ?
la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera
Come garantire la “RISERVATEZZA” della proposta al
cliente da parte del professionista contenuta nel
preventivo?
provando ad inserire una clausola del tenore :
“Il presente preventivo è riservato ed è vietata la
comunicazione del suo contenuto a terzi o la sua
diffusione”
L’accordo
LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 – Art. 9 Comma 4.
Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al
momento
del
conferimento
dell'incarico
professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili
dal momento del conferimento fino alla conclusione
dell'incarico e deve altresì indicare i dati della
polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attività' professionale.
Art. 2233 cc
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice,
sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista
appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli
avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i
compensi professionali. (1)
----(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2 D.L. 04.07.2006,
n. 223, come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n.
248, con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo
previgente:
"Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per
interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai
beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio,
sotto pena di nullità e dei danni.".
•
l'avvocato dopo aver fornito un preventivo delle spese da sostenere conclude
in forma scritta il contratto (comprensivo delle clausole sui compensi e
dell’informativa sulla complessità dell’incarico) con il proprio cliente e questo
contratto vincolerà le parti;
•
il contratto avvocato-cliente vincolerà anche il giudice in una causa tra
l'interessato e il professionista, il quale agisca per il recupero del credito.
•
in causa tra cliente ed avvocato il giudice accerterà se c'è un contratto e, in
caso positivo, applicherà quell'accordo, a meno che sia invalido o nullo o
annullabile;
•
inapplicabilità al contratto dell’art l'art. 10 (riduzione del compenso per
domanda inammissibile, improcedibile o improponibile o condanna ex art. 96
cpc) dell’art 4 comma 6 (valutazione negativa sul compenso per l’adozione di
condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi
ragionevoli);
•
prevedere espressamente nel contratto (perché sono norme che se non
pattuite espressamente non sarebbero altrimenti applicabili) “che se il
procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino
al 25 % nel giudiziale o del 40% nello stragiudiziale” e prevedere la rifusione
delle spese generali 12,5% o di altri criteri per quantificare il rimborso spese
(es. scritturazione, trasferte ecc.);
•
solo se non c'è un contratto, il giudice applicherà i parametri previsti dal
decreto 140/2012 e tutte le norme previste del DM 140/2012.
Ricordarsi di aver regolato i rapporti per i costi del
domiciliatario
il compenso è unico – anche per l’incarico collegiale e non
esistono più “diritti” distinti dagli “onorari”
Come determinarlo?
per fasi e con percentuali o importi distinti per fasi a seconda
delle attività che il domiciliatario svolgerà
Chi lo paga?
salvo diversa pattuizione è a carico dell’avvocato e non del
cliente (il domiciliatario è ritenuto “ausiliario” dello stesso);
se posto a carico del cliente specificarne il costo nel
preventivo
Contenuto dell’accordo per determinare il
compenso
E’ libero e lasciato alla volontà delle
parti
- per fasi, processuali, facendo riferimento a quelle
del DM 140/2012
- orario, predeterminando il numero delle ore
- analitico, per ogni singola attività
- in percentuale, patto di quota lite
1) Compenso e spese generali di organizzazione e gestione dello studio
Il compenso per le prestazioni professionali di cui sopra è così convenuto:
a) euro ................. per l'assistenza stragiudiziale tendente alla definizione della controversia, compresa l'eventuale fase
della procedura di mediazione obbligatoria introdotta col D. Lgs. 28/2010;
b) euro ..................... per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto
ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;
c) euro ..................... per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto
ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;
d) euro ..................... per la fase istruttoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio
2012, n. 140;
e) euro ..................... per la fase decisoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012,
n. 140;
e così complessivamente euro …………….., oltre al contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Avvocati ed IVA.
In caso di conciliazione della controversia il Cliente verserà quanto pattuito per le fasi svolte aumentato del 25 per cento,
oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.
Sarà in ogni caso corrisposto dal Cliente il 12,5% sul compenso dovuto per spese generali di organizzazione e gestione
dello studio.
2) Spese
Nei compensi di cui all’art. 1 non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, né oneri e contributi
dovuti a qualsiasi titolo, nonché i costi degli ausiliari (a titolo esemplificativo: contributo unificato di cui al DPR 115/2002,
spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.). Ogni spesa e costo a
carico del Cliente saranno dallo stesso corrisposti direttamente o, se anticipati dal Professionista, rifusi a semplice
richiesta di quest’ultimo.
3) Informazione circa la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili
Il Cliente dichiara di essere consapevole e informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. (eventuali indicazioni più specifiche)
4) Pagamenti - clausola risolutiva espressa
Il Cliente s’impegna a pagare all'Avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo, in conformità a
quanto pattuito. (possibilità di prevedere una scaletta di pagamenti) Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la
mancata rifusione delle spese anticipate dal professionista costituiscono causa di risoluzione del presente contratto ed
autorizzano il Professionista all'immediata rinuncia al mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, salvo gli
oneri di comunicazione previsti dal codice di procedura civile sino alla nomina di altro difensore.
5) Rilevanza della liquidazione giudiziale - compensazione
Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato gli importi di cui al presente contratto indipendentemente dalla liquidazione
giudiziale e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte. Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a
quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del Legale. L'Avvocato è autorizzato dal Cliente a farsi versare
direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima ed a trattenere a titolo di compensazione
eventuali somme ricevute dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.
6) Polizza assicurativa
L’ indicazione della polizza
Da quando diviene operante l’obbligo?
Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del Decreto Pres.
Repubblica 07/08/2012 n. 137, quindi l’obbligo diviene effettivo a
partire dal 15 agosto 2013.
L’obbligo di assicurazione slitta di dodici mesi dall'entrata in
vigore del decreto, per consentire la negoziazione delle
convenzioni collettive da parte dei consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti .
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione
successiva.
Corte di cassazione - Sezione II civile Sentenza 15628 del 18 settembre 2012
La Cassazione censura la «riserva mentale» dell'architetto che, a
opera compiuta, fa lievitare la parcella giudicando il compenso
pattuito non più adeguato al lavoro svolto.
Opportuno inserire una clausola di salvaguardia per il
professionista nell’accordo
“Il compenso indicato può essere suscettibile di modifiche in
aumento qualora le prestazioni processuali da svolgere siano
"maggiormente complesse" rispetto a quelle a oggi ipotizzate (a
titolo meramente esplicativo: proposizione di domanda
riconvenzionale, intervento o chiamata in causa di terzi, necessità
di dover provvedere alla riassunzione del giudizio, particolare
complessità o durata della fase istruttoria oltre un determinato
numero di udienze). Sarà onere del Professionista darne avviso al
Cliente e sottoporgli nuovo preventivo per la modifica del presente
accordo sul compenso. La mancata accettazione del preventivo, o
di un nuovo accordo sul compenso, comporta il diritto per le parti
di recedere dal contratto“
ufficio legale in outsourcing: l’accordo di
assistenza legale stragiudiziale continuativa
Oggetto del contratto:
pareri, scritti e orali in ordine alle questioni giuridiche che verranno
sottoposte
periodici aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
assistenza nella stesura, correzione e interpretazione dei contratti
consulenza e supporto in materia di diritto societario e dell'impresa
consulenza rapporti con le Assicurazioni e le Banche
assistenza stragiudiziale nel recupero crediti
consulenza nell'instaurazione dei rapporti di lavoro
assistenza nei contenziosi stragiudiziali con dipendenti
assistenza nella composizione stragiudiziale di precontenziosi insorti
consulenza in merito alla opportunità di avviare procedure giudiziarie
Regolare nel contratto la tempistica, indicare un compenso a
forfait o orario e le modalità per la rifusione delle spese
ufficio legale in outsourcing: l’accordo di
assistenza legale giudiziale continuativa
Opportuno pattuire l’esonero dal preventivo di
massima (in quanto non necessario) e l’esonero “dal
rendere noto al cliente il grado di complessità
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
fino alla conclusione dell'incarico” per ogni singola
pratica affidata
E’ ANCORA VALIDO UN CONTRATTO CHE FACCIA
RIFERIMENTO “AI MINIMI TARIFFARI”?
Cass. Civ., sez. II, n. 2111/2004.
“Qualora le parti, nel concludere un contratto di compravendita,
abbiano fatto riferimento, per la determinazione del prezzo, al
contenuto di una norma di legge regolatrice di tale prezzo (nella
specie, l'art. 5, comma ottavo, del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899),
occorre stabilire quale tipo di rinvio - fisso o mobile - esse abbiano
inteso effettuare (e il relativo giudizio, trattandosi di interpretazione
del contratto, è riservato al giudice di merito, salvo il sindacato di
legittimità nei limiti in cui è esercitatile in materia di ermeneutica
negoziale); con la conseguenza che, solo se si tratta di rinvio mobile,
il contenuto negoziale resta esposto alle vicende modificative ed
estintive della norma richiamata; in mancanza, dovendo il rinvio
ritenersi fisso, il contenuto della norma viene definitivamente
recepito nella dichiarazione negoziale, divenendone elemento stabile
e immutabile, insensibile alle vicende della norma stessa
sopravvenute dopo la conclusione del contratto (nella specie, l'art. 5
del D.L. cit. era stato abrogato, dopo la conclusione del contratto ma
prima della decisione di merito, dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999,
n. 136).”
tesi per conservare la validità dell’accordo: l’accordo
tra professionista e cliente che abbia previsto un
compenso che faccia riferimento ai minimi tariffari
(ora abrogati) è valido, in base alla considerazione che
la volontà delle parti sul contenuto economico,
essendo il principale tra i criteri previsti dall’art. 2233.
cc., prevale sempre su tutti gli altri.
Ininfluente sarebbe pertanto l’intervenuta abolizione
delle tariffe, purché sia chiara la volontà delle parti di
voler farvi riferimento (rinvio fisso).
Contratto d’opera professionale: penale
per recesso anticipato
“In tema di contratto di prestazione d’opera intellettuale, la previsione della
possibilità di recesso “ad nutum” del cliente contemplata dall’art. 2237,
comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per
particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del
rapporto; l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione
professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga
pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge; pertanto,
poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l’apposizione di
un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel
caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, il
prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente
previsto, per l’intera durata del rapporto”. (Cass. Civ. 29.11.2006 n. 25238 –
Cass. Civ. 21.12.2006 n. 27293).
In presenza di un patto che determina in modo vincolante la durata del
rapporto, escludendo in recesso salvo giusta causa, deve riconoscersi il
diritto del professionista a conseguire l’intero compenso previsto
nonostante il recesso del cliente (Cass. N. 1843/80).
“E’ convenzionalmente esclusa la possibilità di recesso “ad nutum” del
cliente, contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c.; in caso di recesso del
cliente, in assenza di giusta causa, è comunque dovuta all’avvocato la
somma pattuita per l’intera fase giudiziale in cui il recesso viene
esercitato”
Doppia sottoscrizione col cliente - consumatore: ”Clausola vessatoria”
Come superare l’indeterminatezza dei
parametri nello stragiudiziale
DM 140/2012 Art 1:1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il
compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in
difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le
disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre
applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi
non espressamente regolati dallo stesso.
Capo III
Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili
(artt. 19/29)
Capo IV
Diposizioni concernenti i notai (artt. 31/32)
Facendo riferimento negli accordi alle percentuali delle vecchie tariffe.
Si può pattuire un col cliente un compenso orario. (ricorda prima di
determinarlo di conoscere i reali costi del tuo studio dividendoli per i
253 giorni lavorativi e poi per otto ore); difficoltà di predeterminare il
numero delle ore necessarie o previste come tali
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slide D.M. 140-2012