Università degli studi di Pavia
Facoltà di Economia
a.a. 2014-2015
Trasparenza dell’Informativa Finanziaria
Trasparenza e revisione legale
La fase conclusiva
dell'incarico di
revisione
Francesco Ricucci
2
Percorso formativo
o
o
o
o
Breve recap
Gli errori
La significatività
La lettera di attestazione
3
Breve recap
Come detto nella lezione precedente:
o
nello svolgimento dell’incarico di revisione,
l'acquisizione da parte del revisore degli elementi
necessari alla formazione del proprio giudizio
professionale sul bilancio oggetto dell'attività può
portare ad evidenziare elementi di criticità,
inesattezze, in definitiva errori;
o
un errore dovrebbe essere affrontato
tempestivamente (anche comunicandolo alla
Direzione), in modo da poter risolvere quanto
prima tutte le problematiche ad esso collegate;
4
Breve recap
o
nell’effettuare nella fase finale dell'incarico l’esame
complessivo del lavoro svolto, l’Engagement Leader, fra
le altre cose, deve riepilogare tutti gli errori individuati
nel corso della revisione al fine di valutare gli effetti
degli stessi, singolarmente considerati e in aggregato
tra loro, sulla rappresentatività del bilancio e il
conseguente, eventuale, impatto sulla relazione di
revisione. In tale analisi, è necessario considerare le
relazioni esistenti in bilancio tra le diverse voci;
o
una volta identificati gli errori, è poi necessario
procedere ad una valutazione della loro significatività.
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Gli errori
Definizione
Inanzitutto, come può essere formulata una definizione di
errore?
La fornisce l'ISA 450*, par. 4:
L'errore è "…una differenza tra l'importo, la classificazione, la
presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di
bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o
l'informativa richiesti per tale voce affinchè sia conforme al quadro
normativo sull'informativa finanziaria applicabile.
Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non
intenzionali ovvero da frodi."
*"Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione [contabile]": lo standard tratta della responsabilità del
revisore nel valutare gli effetti di errori identificati durante la revisione e di errori non corretti nel bilancio.
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Gli errori
Tipologie
o Errori oggettivi: sono errori sui quali non sussistono dubbi;
o Errori soggettivi: sono costituiti dalle differenze derivanti dalle
valutazioni della direzione sulle stime contabili che il revisore
considera irragionevoli, ovvero dalla scelta o dall'applicazione di
principi contabili che il revisore considera inappropriata;
o Errori proiettati: sono la miglior stima, da parte del revisore, degli
errori nelle popolazioni, che implica la proiezione degli errori
identificati nei campioni di revisione alle intere popolazioni da cui i
campioni sono tratti. (ISA 450, par. A3).
Esistono, infine, gli errori non recepiti, cioè gli errori riscontrati dai
revisori negli esercizi precedenti, non ritenuti significativi dall’azienda, che
non ha apportato le relative modifiche.
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Gli errori
La loro valutazione
Prima dell'emissione della relazione di revisione, una volta riepilogati
tutti gli errori individuati nel corso della revisione, (ISA 450, par. 11)
"Il revisore deve stabilire se gli errori non corretti, considerati
singolarmente o nel loro insieme, siano significativi. A tal fine il revisore
deve considerare:
o
l'entità e la natura degli errori, sia relativamente a particolari classi di
operazioni, saldi contabili o informativa sia relativamente al bilancio
nel suo complesso, e le particolari circostanze in cui si sono verificati;
o
l'effetto degli errori non corretti, relativi ai periodi amministrativi
precedenti, sulle classi di operazioni, saldi contabili o informativa
pertinenti, e sul bilancio nel suo complesso."
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Gli errori
La loro valutazione
La valutazione degli errori non corretti deve avvenire, oltre che
singolarmente, anche a livello aggregato in quanto, come
enfatizzato dal principio, un bilancio nel suo complesso potrebbe
essere significativamente errato a causa della somma di errori che
presi singolarmente possono essere sotto la soglia quantitativa
(per esempio quando esiste evidenza di un comportamento del
management che da luogo a tanti piccoli errori individuali).
Gli errori da considerare sono tutti quelli che non siano
"chiaramente trascurabili".
Il concetto di “chiaramente trascurabile”, peraltro, non equivale a
non significativo, ma è ben al di sotto del limite di significatività
determinata in base all'ISA 320. (si veda ISA 450, par. A2)
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La significatività
Ma che cos’è la significatività?
Il concetto di significatività è definito (e ampiamente trattato) dal
Documento n. 320 "Il concetto di significatività nella revisione":
"Nei principi contabili IAS, un’informazione è significativa se la sua
mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da
prendere sulla base del bilancio.
La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura della
voce in esame da valutare nelle particolari circostanze della sua
omissione o imprecisione. Per decidere se una voce o un insieme di voci
è significativo, bisogna valutare insieme la natura e il valore della
voce." (par. 3)
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La significatività
Inoltre, il Documento n. 320 precisa che:
o
"L'obiettivo della revisione di un bilancio è quello di permettere al
revisore di esprimere un giudizio professionale sul bilancio, in
tutti i suoi aspetti significativi, sulla base delle disposizioni che ne
disciplinano i criteri di redazione. La valutazione di cosa sia
significativo discende da un giudizio professionale." (par. 4)
o
"Nello svolgimento del lavoro il revisore deve valutare, con riferimento
allo specifico incarico, la significatività e la sua correlazione
con il rischio di revisione." (par. 2)
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La significatività
…e il rischio di revisione
Che rapporto esiste tra la significatività ed il rischio di revisione?
Come enunciato dal Documento n. 320, essi sono
INVERSAMENTE PROPORZIONALI
Quindi ad un livello di significatività elevato, corrisponde un rischio di
revisione basso e viceversa.
Il revisore deve considerare tale proporzionalità inversa tra significatività e
rischio di revisione quando determina la natura, la tempistica e l’ampiezza
delle procedure di revisione da svolgere.
Ad esempio se, dopo aver pianificato specifiche procedure di revisione, il
revisore ritiene che il livello accettabile di significatività sia più basso di
quello predeterminato, ciò implica un livello di rischio di revisione più
elevato rispetto a quello inizialmente definito.
(Doc. n. 320, par. 10)
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La significatività
…e il rischio di revisione
Verificare il rischio d’impresa per il cliente
Verificare il rischio di errore significativo
dovuto ad errore o frode
Fattori che influiscono
sul rischio inerente
Rischio di
revisione
Rischio Inerente
Fattori che influiscono
sul rischio di controllo
Rischio di controllo
Rischio di
individuazione
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La significatività
…e le fasi della revisione
Nella fase di pianificazione del lavoro, il revisore definisce un
livello di significatività accettabile al fine di rilevare errori
quantitativamente significativi. Tuttavia è necessario considerare sia
gli importi (quantità) che la natura (qualità) degli errori. (ISA 320, par.
5)
Nella fase di pianificazione del lavoro, il revisore valuta gli elementi
che possono rendere il bilancio significativamente inesatto. La
valutazione preliminare della significatività di singole poste di bilancio
e classi di operazioni, aiuta il revisore nella scelta delle voci da
esaminare e nella scelta del tipo di procedure di revisione da
applicare (ad esempio, l’utilizzo di metodi di campionamento o lo
svolgimento di procedure di analisi comparativa). Ciò permette al
revisore di scegliere le procedure di revisione che, opportunamente
combinate, possano ritenersi idonee a ridurre il rischio di revisione
ad un livello accettabile. (ISA 320, par. 9)
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La significatività
…e le fasi della revisione
La valutazione del revisore della significatività e del rischio di revisione
può essere diversa al momento iniziale della pianificazione del lavoro
rispetto al momento della valutazione dei risultati delle procedure di
revisione svolte.
Ciò potrebbe accadere a causa di un cambiamento nelle condizioni
generali o per una diversa conoscenza della situazione da parte del
revisore, conseguente allo svolgimento del lavoro di revisione. […]
Inoltre il revisore, nel pianificare il proprio lavoro, può intenzionalmente
stabilire il livello di significatività accettabile ad un livello più basso
rispetto a quello che intende utilizzare per la valutazione dei risultati
della revisione. Il revisore può decidere di comportarsi in questo modo
per ridurre la probabilità che esistano inesattezze non rilevate e
garantirsi un margine di sicurezza nel valutare gli effetti degli errori
rilevati nel corso del lavoro di revisione. (ISA 320, par. 11)
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La significatività
…e i suoi livelli
In considerazione di quanto detto fino ad ora, il revisore giunge alla
determinazione del livello di significatività:
o preliminare, in fase di pianificazione;
o definitivo, in fase di esecuzione e conclusione del lavoro di
revisione.
I livelli di significatività sono tre:
o globale (overall materiality), per il bilancio nel suo complesso;
o operativa (performance materiality), più bassa dell'overall
materiality, utilizzata per lo svolgimento dei test;
o sotto la quale un eventuale errore è considerato chiaramente
trascurabile.
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La significatività
…e gli errori
"La significatività deve essere considerata quando il revisore:
a) determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure
di revisione e
b) valuta gli effetti degli errori." (Par. 8, Doc. n. 320)
"È necessario che il revisore consideri la possibilità di tanti errori di
piccolo importo che tuttavia, nel loro insieme, possono influenzare
significativamente il bilancio. Per esempio, un errore in una
procedura di fine mese può essere l’indizio di un errore
potenzialmente significativo, se tale errore si ripetesse ogni mese."
(par. 6, Doc. n. 320)
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La significatività
…e gli errori
"Nel valutare la corretta presentazione del bilancio, il revisore deve
stabilire se l'insieme degli errori rilevati e non eliminati sia
significativo." (Par. 12, Doc. n. 320)
"Il revisore deve valutare se l'insieme degli errori non eliminati sia
significativo. Se il revisore conclude che gli errori sono significativi,
deve considerare di ridurre il rischio di revisione estendendo le
procedure di revisione o chiedendo alla Direzione di correggere il
bilancio." (Par. 14, Doc. n. 320)
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La significatività
…e gli errori
"Se l'insieme degli errori non eliminati che il revisore ha identificato,
si avvicina al livello di significatività prefissato, il revisore deve
considerare la probabilità che gli errori non rilevati, unitamente
all'insieme degli errori non eliminati, possano superare il livello di
significatività.
Pertanto, se l'insieme degli errori non eliminati si avvicina al livello di
significatività, il revisore deve prendere in considerazione se ridurre il
rischio svolgendo procedure di revisione addizionali o richiedere alla
Direzione di correggere il bilancio eliminando gli errori identificati."
(Par. 14, Doc. n. 320)
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La significatività
…gli errori e la normativa italiana
La riforma della disciplina dei reati societari (artt.
2621-2641 C.C.), posta in essere con il D.Lgs.
61/2002, introduce il principio di significatività come
parametro per la valutazione della rilevanza degli
illeciti penali ed amministrativi commessi in materia di
società, nel momento in cui sono esposti fatti
materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale, o finanziaria della società o
del gruppo al quale essa appartiene”.
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La significatività
…gli errori e la normativa italiana
Come già detto in tema di informativa finanziaria e
relativi illeciti, la normativa per stabilire la
significatività a livello di bilancio di esercizio di un
errore prende come riferimento:
o il risultato economico prima delle imposte
o il patrimonio netto
senza richiami alla significatività a livello di singole
classi di valori, tranne per quelle che derivano da
valutazioni estimative. Non si tiene conto della
significatività, sotto il profilo qualitativo, di errori non
rilevanti da un punto di vista quantitativo.
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La significatività
…gli errori e la loro comunicazione "ufficiale"
E' utile riepilogare tutte le differenze riscontrate durante il
lavoro di revisione in un unico documento (che può essere
definito "Summary of uncorrected misstatements" – SUM – o in
altro modo equivalente), al fine di:
o poter svolgere una migliore ed efficace valutazione delle
stesse;
o poterle comunicare in modo organico e ufficiale alla
Direzione.
Il SUM deve riportare l’effetto su ogni singola voce dello stato
patrimoniale, conto economico e prospetto di flussi di cassa
nonché l’effetto aggregato, prima e dopo l'imposizione fiscale,
per valutare l’impatto sul bilancio di errori con ammontare
relativamente piccolo ma che nel loro insieme potrebbero
essere significativi.
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La significatività
…gli errori e la loro comunicazione "ufficiale"
Ad oggi, solo i principi di revisione internazionale
(ISA) richiedono che il SUM (o un documento
equivalente) sia "inviato" alla Direzione come
comunicazione ufficiale degli errori individuati dal
revisore, ma non corretti dalla società.
Ma come si "invia" il SUM alla Direzione?
Attraverso la lettera di attestazione.
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La lettera di attestazione
A conclusione dell’incarico, "Il revisore deve ottenere
l’evidenza del riconoscimento da parte della Direzione della
propria responsabilità per la corretta predisposizione del
bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano la
redazione e deve inoltre accertare che la stessa Direzione
abbia approvato il progetto di bilancio.
Il revisore può acquisire l’evidenza del riconoscimento di tale
responsabilità della Direzione e dell’approvazione del
progetto di bilancio attraverso i verbali pertinenti delle riunioni
del Consiglio di Amministrazione oppure, in assenza di tale
organo, attraverso l’acquisizione di una attestazione scritta
della Direzione o di una copia sottoscritta dei bilanci." (Doc.
580, par. 3)
24
La lettera di attestazione
Le attestazioni della Direzione sono tra l’altro volte a
fornire al revisore conferma, anche ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., della
completezza, autenticità e attendibilità della
documentazione messa a disposizione della società di
revisione ai fini dell’espletamento della sua attività e
per la correttezza ed esattezza delle informazioni ivi
contenute e di quelle comunicate verbalmente e
riepilogate nella lettera di attestazione.
(Documento di ricerca ASSIREVI n. 167 "Le
attestazioni della Direzione")
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La lettera di attestazione
Le attestazioni scritte:
o sono informazioni necessarie (il Doc. 580, par. 3 prevede
che "…il revisore deve ottenere…") che il revisore
richiede con riferimento alla revisione contabile del
bilancio dell’impresa e che rappresentano elementi
probativi che concorrono al raggiungimento delle
conclusioni su cui è basato il giudizio del revisore sul
bilancio;
o devono essere ottenute ad un livello appropriato di
responsabilità per il bilancio e per la conoscenza delle
tematiche riportate nelle attestazioni (es.: legale
rappresentante quale il Presidente o CEO e responsabile
del bilancio, quale il CFO o il Dirigente preposto per le
società quotate);
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La lettera di attestazione
Le attestazioni scritte (segue):
o devono riguardare tutti i bilanci (es., bilancio
d’esercizio e consolidato) ed il periodo contabile
cui si riferiscono le relazioni di revisione;
o devono aver data quanto più prossima possibile,
ma non successiva alla data della relazione di
revisione sul bilancio (in pratica devono avere la
stessa data della relazione di revisione).
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La lettera di attestazione
Le attestazioni scritte permettono di:
o supportare altri elementi probativi relativi al
bilancio o a specifiche asserzioni, mediante
attestazioni scritte se ritenute necessarie dal
revisore o richieste da altri principi;
o ottenere conferma dalla direzione di aver
adempiuto alle proprie responsabilità nella
redazione del bilancio e di aver fornito
informazioni complete al revisore;
o adottare misure appropriate in risposta alle
attestazioni scritte fornite/non fornite dalla
Direzione.
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La lettera di attestazione
In ogni caso, anche se il revisore riceve tutte le
attestazioni richieste, deve valutare la competenza,
l'integrità, i valori etici o la diligenza della Direzione. In caso di
dubbi, stabilire quale effetto possano avere tali dubbi
sull’attendibilità delle attestazioni e sugli elementi probativi in
generale.
Inoltre, il revisore deve valutare la coerenza delle attestazioni
con altri elementi probativi e in caso di incoerenza, deve
svolgere procedure di audit per cercare di risolvere la materia.
Se la problematica resta irrisolta, deve riconsiderare le proprie
valutazioni sull’attendibilità delle attestazioni e in generale sugli
elementi probativi raccolti nel corso della revisione.
29
La lettera di attestazione
Qualora il revisore concluda che le
attestazioni non sono attendibili, egli deve
intraprendere le azioni appropriate, incluso
stabilire il possibile effetto sul giudizio
contenuto nella relazione di revisione.
30
La lettera di attestazione
Se invece la direzione non fornisce una o più
delle attestazioni richieste, si è in presenza di
una limitazione del procedimenti di revisione e il
revisore deve:
discutere la questione con la direzione;
o effettuare una nuova valutazione dell’integrità della
direzione e valutare gli effetti sull’attendibilità degli
elementi probativi in generale;
o intraprendere azioni appropriate, inclusi possibili
effetti sul giudizio nella relazione di revisione.
o
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La lettera di attestazione
Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un
giudizio sul bilancio qualora:
o concluda che sussistono sufficienti dubbi sull’integrità della
direzione tali da rendere non attendibili le attestazioni
scritte relativamente alla completezza delle operazioni
riflesse in bilancio, alla corretta predisposizione dello
stesso in conformità al quadro normativo di riferimento e
al fatto di aver fornito tutte le informazioni pertinenti alla
redazione del bilancio al revisore;
o la direzione non fornisca le attestazioni scritte
relativamente a quanto sopra indicato.
Tutto ciò è dovuto al fatto che i potenziali effetti sul bilancio
di tale limitazione non sono attribuibili a specifici elementi,
conti o voci di bilancio, ma sono pervasivi.
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La lettera di attestazione
In allegato (Appendix 2) al principio ISA 580 "Written
representations" è disponibile un esempio di lettera di
attestazione.
Anche a livello italiano, come appendice del Documento n. 580
"Le attestazioni della direzione", è disponibile un esempio di
lettera di attestazione concernente il bilancio d’esercizio.
Successivamente a tale principio e a più riprese, ASSIREVI ha
predisposto specifici documenti di ricerca sull'argomento;
attualmente è in vigore il documento n. 167 "Le attestazioni della
direzione", emanato a dicembre 2011, il cui obiettivo fornire
indicazioni applicative delle linee guida del Documento n. 580 sul
contenuto delle attestazioni della Direzione acquisite dal revisore;
in particolare, quali elementi probativi nell’ambito dell’attività di
revisione finalizzata all’espressione del giudizio sul bilancio, nonché
quali presupposti dell’emissione del suddetto giudizio sul bilancio.
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La lettera di attestazione
Il citato documento di ricerca n. 167 fornisce diversi
modelli di lettere di attestazione, ovvero:
o allegato A: modello di riferimento da utilizzare ai fini
delle attestazioni della Direzione per il bilancio
d’esercizio e/o consolidato predisposto secondo
principi contabili IFRS;
o allegato B: modello di riferimento da utilizzare ai fini
delle attestazioni della Direzione per il bilancio
d’esercizio e/o consolidato predisposto secondo le
norme di legge italiane;
o allegato C: modello di riferimento di lettera di
attestazione per una revisione limitata sulla relazione
finanziaria semestrale IAS 34.
34
La lettera di attestazione
Tutti i modelli rappresentano una guida per la
predisposizione delle lettere di attestazione; il
revisore dovrà valutare secondo il proprio
giudizio professionale la necessità di eliminare le
parti ritenute non rilevanti nello specifico
contesto dell’incarico nonché di apportare gli
opportuni adattamenti ed integrazioni richiesti
dalle specifiche circostanze.
Documento di ricerca n. 167
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Università degli studi di Pavia
Facoltà di Economia
a.a. 2014-2015
Trasparenza dell’Informativa Finanziaria
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Lez 10_12_2014 Trasp inform fin