ADEMPIMENTI STATUTARI, FISCALI E DI
RENDICONTAZIONE PER ONLUS e ODV
AVIS REGIONALE CALABRIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO
SOVERATO 23 NOVEMBRE 2013
1
NORMATIVA CIVILISTICA
Libro I – Titolo II del Codice Civile
Capo II: DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI
 Artt. 14 - 35
Capo III: DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E
DEI COMITATI
 Artt. 36 - 42
2
NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
TUIR DPR 917/1986: ARTT. 143 – 150
ART 143: Determinazione del reddito complessivo
ART 144: Determinazione dei redditi
ART 145: Regime forfetario enti non profit
ART 146: Oneri deducibili
ART 147: Detrazioni d’imposta
ART 148: Enti di tipo associativo
ART 149: Perdita qualifica di ente non profit
ART 150: ONLUS
3
NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 143 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
• Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi
non rientranti nell’art. 2195 CC rese in conformità alle finalità
istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
• Reddito complessivo determinato in base all’art. 8 (RICAVI –
COSTI).
• Non concorrono al reddito:
– I contributi da Amministrazioni pubbliche;
– Raccolte pubbliche effettuate occasionalmente.
4
NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 2195 CODICE CIVILE
Sono soggetti all'obbligo dell' iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1. un'attività industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2. un'attività intermediaria nella circolazione
dei beni;
3. un'attività di trasporto per terra, o per acqua
o per aria;
4. un' attività bancaria o assicurativa;
5. altre attività ausiliarie delle precedenti.
5
NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 144 – DETERMINAZIONE DEI REDDITI
• Obbligo di contabilità separata per l’attività commerciale;
• Regole per l’individuazione dei beni afferenti l’impresa
come per le imprese (Art. 65 c. 1 e 3bis DPR 917/86);
• Disciplina dei costi promiscui (in base al rapporto tra
ricavi commerciali e ricavi totali);
6
NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 145 – REGIME FORFETARIO ENTI NON PROFIT
(VEDASI ART. 18 DPR 600/1972):
– Prestazioni di servizi: coeff. 15% sino a Euro 15,493,71;
– Prestazioni di servizi: coeff. 25% sino a Euro 309,874,14
– Altre attività: coeff. 10% sino a Euro 25,822,85;
– Altre attività: coeff. 15% sino a Euro 516,456,90
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NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 146 – ONERI DEDUCIBILI
Sono deducibili gli oneri indicati all’art. 10, c. 1, lett. a), f) e g)
DPR 917/1986:
• Oneri sui redditi degli immobili;
• Somme corrisposte ai dipendenti;
• Donazioni a ONG ex art. 28 L. 49/87 non superiori al 2% del reddito
dichiarato.
ART. 147 – DETRAZIONI D’IMPOSTA
• SI APPLICANO LE DERTAZIONI D’IMPOSTA AL 19% dell’Art. 15 c. 1 lett. A),
g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies) del DPR 917/1986.
8
NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 148 – ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
Sono previste agevolazioni fiscali a condizione che lo Statuto
preveda le seguenti clausole:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche'
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b)
obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalita‘ analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c)
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita‘ associative volte
a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
9
NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 148 – ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
d)
obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e)
eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di
cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1
gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo
comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello
nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f)
intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
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NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 148 – ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
Per le ODV devono invece essere rispettate le disposizioni previste all’art. 3,
Comma 3, della Legge quadro sul volontariato (L. 266/1991):
Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume,
devono essere espressamente previsti:
•
•
•
L'assenza di fini di lucro;
La democraticita' della struttura;
L'elettivita‘ e la gratuita' delle cariche associative nonche' la gratuita' delle
prestazioni fornite dagli aderenti;
• I criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e
diritti;
• Devono essere altresi‘ stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal
quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le
modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti.
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NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
Per le ONLUS devono essere rispettate le previsioni
di cui al D.Lgs 460/1997 Art. 4 quinques:
a)
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini
di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative
volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
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NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
Per le ONLUS devono essere rispettate le previsioni di cui al
D.Lgs 460/1997 Art. 4 quinques:
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del
voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma,
del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilita' della stessa.
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NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 149 – PERDITA DI QUALIFICA DI ENTE NON PROFIT
a) Prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività
commerciale, al netto degli ammortamenti;
b) Prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali
rispetto all’attività istituzionale;
c) Prevalenza dei redditi da attività commerciale rispetto alle
entrate istituzionali (incluse le quote associative);
d) Prevalenza delle componenti negative inerenti l’attività
commerciale rispetto alle restanti spese.
14
NORMATIVA FISCALE – TUIR (DPR 917/1986) - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 150 ONLUS
1. Non considerate commerciali le attività con finalità di
solidarietà sociale;
2. I proventi delle attività direttamente connesse non
concorrono al reddito imponibile
15
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
• LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA
REDAZIONE BILANCI DI ESERCIZIO
DEGLI ENTI NON PROFIT
ART. 3, CO. I, LETT. A)
D.P.C.M. 21 MARZO 2001 N.329
16
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
ATTO DI INDIRIZZO AGENZIA PER LE
ONLUS
• ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a)
del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329
LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA
REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO
DEGLI ENTI NON PROFIT
17
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
AGENZIA PER IL TERZO SETTORE
• LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA
REDAZIONE DEL BILANCIO DI
ESERCIZIO E DEL BILANCIO
CONSOLIDATO DELLE IMPRESE
SOCIALI
18
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
PRINCIPI CONTABILI PER GLI ENTI NON PROFIT
PRINCIPIO N. 1
QUADRO SISTEMATICO PER LA PREPARAZIONE E
LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI
NON PROFIT
Maggio 2011
19
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI
RIEPILOGO SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON
COMMERCIALI (INCLUSE LE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO EX L. 266/1991)
• ART. 20 DPR 600/73
20
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
ENTI NON COMMERCIALI CON SOLO ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE
Nessun obbligo contabile ad eccezione della
predisposizione di un rendiconto annuale economico e
finanziario (4 mesi)
ENTI NON COMMERCIALI CON SOLO ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE E
RACCOLTA PUBBLICA DI
FONDI
Predisposizione del rendiconto annuale economico e
finanziario;

Redazione di un apposito e separato rendiconto delle
entrate e delle spese per ciascun evento

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE
Si applicano gli artt. 14, 15, 16 e 18 del DPR 600/73





Libro giornale
Libro inventari
Libri IVA
Scritture ausiliarie (es.: sistema della partita doppia,
mastrini contabili, ecc..)
Scritture ausiliarie di magazzino
Art. 15


Inventario
Bilancio (forma libera)
Art. 16

Registro beni ammortizzabili
Art. 18
Contabilità semplificata: se attività commerciale inferiore a
309.874 € (per servizi) o 516.457 € (cessione di beni)
Art. 14
Art. 20
Contabilità super semplificata: solo libri IVA se ricavi inferiori a
15.494 € (servizi) o 25.823 € (beni)
Possono essere tenuti solo libri IVA, paga e matricola
21
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
ONLUS - ADEMPIMENTI CONTABILI
RIEPILOGO SCRITTURE CONTABILI DELLE ONLUS
(L. 460/1997)
• ART. 20 bis DPR 600/73
22
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
ATTIVITA’ COMPLESSIVA (IN PRESENZA O
MENO
DI
ATTIVITA’
CONNESSA)
Comma 1 a)

Art. 20 bis comma 3
PER
L’ATTIVITA’
CONNESSA Comma 1 b)
Redazione (4 mesi) di una situazione patrimoniale,
economica e finanziaria annuale con distinzione tra
attività istituzionale e connessa

Sistema di scritture cronologiche e sistematiche (si
considera sempre assolto se si tengono i libri giornale
ed inventari)

Se attività complessiva inferiore a 51.646 €: può essere
adottato un rendiconto contabile analogo a quello per
gli enti non profit in caso di raccolta pubblica di fondi
ex art. 20 DPR 600/73
DIRETTAMENTE
Si applicano gli artt. 14, 15, 16 e 18 del DPR 600/73





Libro giornale
Libro inventari
Libri IVA
Scritture ausiliarie (es.: sistema della partita doppia,
mastrini contabili, ecc..)
Scritture ausiliarie di magazzino
Art. 15

Inventario
Art. 16

Registro beni ammortizzabili
Art. 18
Contabilità semplificata: se attività commerciale è inferiore a
309.874 € (per servizi) o 516.457 € (cessione di beni)
Art. 20 bis comma 1 b)
Contabilità super semplificata: solo libri IVA se ricavi inferiori a
15.494 € (servizi) o 25.823 € (beni)
Art. 14
Possono essere tenuti solo libri IVA, paga e matricola
ENTI DI VOLONTARIATO L. 266/91
(ONLUS DI DIRITTO)
Art. 20 bis comma 4
Possono sempre tenere il rendiconto di cui all’art. 20 DPR
600/73
23
FUND RAISING
OPERAZIONI DI FUND RAISING AMMESSE PER ONLUS E
ODV SENZA INCORRERE NEGLI OBBLIGHI DI
EFFETTUAZIONE DI ATTIVIA’ COMMERCIALE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5 X 1.000
PIU’ DAI MENO VERSI
ATTIVITA’ MARGINALI
RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI
ATTIVITA’ CONNESSE
EROGAZIONI LIBERALI ART. 100 TUIR (DPR 917/1986)
24
FUND RAISING - 5‰
• OBBLIGO DI RENDICONTO
Tutti i soggetti che abbiano percepito quote del “5‰
dell’Irpef” ai sensi delle leggi e dei successivi atti normativi
sono tenuti ad assolvere all’obbligo di predisporre distinti
rendiconti per ciascuna delle annualità di riferimento
(rendiconto della quota del “5‰ dell’Irpef” per l’anno 2008,
per l’anno 009,…).
• FAC SIMILE DI MODELLO DI RENDICONTO predisposto
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e disponibile
su:
– www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/;
– www.agenziaentrate.gov.it>no profit>5 per mille;
– www.forumterzosettore.it.
25
FUND RAISING - 5‰
• Fermo restando l’obbligo per tutti i soggetti
beneficiari di redigere il rendiconto, quelli che
abbiano percepito:
 per l’anno 2008 un importo pari o superiore ad €
15.000,00
 per gli anni successivi un importo pari o
superiore ad € 20.000,00
sono tenuti a trasmettere il resoconto e la
documentazione da allegare al Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali
26
FUND RAISING - 5‰
Anno finanziario
IMPORTO PERCEPITO €
1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)
€
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;
ecc…)
€
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio
apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite
da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)
€
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
€
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
€
TOTALE SPESE €
27
FUND RAISING - 5‰
• Solo nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia redatto il bilancio di
esercizio secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci
di esercizio degli enti non profit” fornite dall’Agenzia per le Onlus l’obbligo
di predisporre il rendiconto è assolto con la compilazione dello stesso
bilancio di esercizio, che deve essere corredato dalla delibera di
approvazione dell’organo di amministrazione.
• Nel bilancio di esercizio, comunque, dovrà risultare in modo chiaro ed
inequivocabile la destinazione della quota del “5‰ dell’Irpef” percepita,
eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel
dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti.
N.B.: in considerazione del fatto che la riscossione della devoluzione del “5‰ dell’Irpef” può
cadere in prossimità della chiusura della gestione sociale e che, pertanto, il bilancio di esercizio
può non rendere conto dell’utilizzo dell’intero ammontare della quota percepita, l’obbligo è
assolto integrando il documento contabile in questione con il bilancio di esercizio dell’anno
successivo.
28
FUND RAISING - 5‰
Sanzioni
Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 19 marzo 2008 i contributi erogati sono
oggetto di recupero, tra gli altri casi, quando:
• le somme erogate non siano state oggetto di rendiconto nei termini
prescritti;
• i soggetti tenuti ad inviare il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali non abbiano provveduto nei termini prescritti;
• a seguito di controlli l'ente beneficiario non sia risultato in possesso dei
requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
• gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore ad € 15.000 per
l’anno
• finanziario 2008 ed inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive
non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il
rendiconto, l’eventuale relazione illustrativa o l’ulteriore documentazione
richiesta;
• in caso di dichiarazioni mendaci.
29
FUND RAISING – PIU’ DAI MENO MENO VERSI
PIU’ DAI MENO VERSI:
– ART. 14 D.L. 35/2005 (Convertito con L. 14/05/2005 n. 80)
– C.M. N. 39/E 19 agosto 2005
• Oggetto
Somme di denaro e beni in natura
• Limite deducibilità
Minor ammontare tra:
10% del reddito complessivamente dichiarato dal soggetto erogatore
Euro 70.000 annui
• Rimane ferma la possibilità, per i titolari di reddito di impresa,
di applicare il vecchio limite del 2% sul reddito (art. 100,
comma 2, DPR 917/1986 – TUIR)
30
FUND RAISING – PIU’ DAI MENO MENO VERSI
• Erogazioni liberali in natura
Considerate al valore normale, ovvero con riferimento al prezzo
di mercato di beni della stessa specie o similari (art. 9, comma 3,
DPR 917/1986 – TUIR)
• Soggetti erogatori
Persone fisiche
Enti soggetti all’IRES (individuati dall’art.73, DPR 917/1986 – TUIR)
• Soggetti beneficiari
ONLUS ex. Art. 10, comma 1, D. Lgs. 460/1997, ivi comprese:
ONLUS “di diritto” ex comma 8, Art. 10
ONLUS “parziali” ex comma 9, Art. 10
31
FUND RAISING – PIU’ DAI MENO MENO VERSI
Adempimenti contabili
• Per i soggetti beneficiari
– Tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con
completezza e analiticità le operazioni poste in essere
(applicazione dell’art. 14 DPR 600/1973) a prescindere
dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni
reddituali
– Redazione di un documento che rappresenti la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria,
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
(consigliata anche una Relazione sulla gestione)
– Rilascio di apposita ricevuta dell’erogazione liberale
– Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili a carico
delle ONLUS
32
FUND RAISING – PIU’ DAI MENO MENO VERSI
• Per i soggetti erogatori
– Erogazioni in contanti da effettuarsi tramite banca,
ufficio postale e/o altri sistemi di pagamento (come
previsti dall’art. 24, D. Lgs 241/1997) ovvero mediante
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari
o circolari (si applicano anche per le erogazioni di cui
all’art. 100, DPR 917/1986 – TUIR)
– Onere di verifica dell’adempimento degli obblighi
contabili da parte del beneficiario
33
FUND RAISING – PIU’ DAI MENO MENO VERSI
SANZIONI
• Non deducibilità delle erogazioni
• Responsabilità solidale tra l’ente erogante e
quello beneficiario ed i suoi amministratori
34
FUND RAISING – ATTIVITA’ MARGINALI
ATTIVITA’ MARGINALI
• Art. 8 della Legge 266/1991 e CM n. 3 del 25 febbraio 1992
• DM 25 maggio 1995
• CM n. 3 del 25 febbraio 1995
• Art. 8 della Legge 266/1991 comma 4
Stabilisce che i proventi derivanti da attività commerciali e
produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi
Ires) e dell'imposta locale sui redditi (oggi Irap), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato.
35
FUND RAISING – ATTIVITA’ MARGINALI
D.M. 25 maggio 1995
a.
b.
c.
d.
Ha stabilito che si considerano attività commerciali e produttive
marginali le seguenti attività:
attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà
svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a
campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato;
attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario;
cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione
senza alcun intermediario;
attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere
occasionale;
36
FUND RAISING – ATTIVITA’ MARGINALI
e.
attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità
istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,
verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i
costi di diretta imputazione.
e che queste attività devono essere svolte:
a)
b)
c)
in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di
volontariato iscritta nei Registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266 del
1991;
senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di
insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti
esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa;
non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e
produttive marginali quelli derivanti da convenzioni (es.: introiti da
convenzioni con enti pubblici per la raccolta del sangue).
37
FUND RAISING – ATTIVITA’ MARGINALI
CM n. 3 del 25 febbraio 1995
L’Amministrazione finanziaria con C.M. n. 3 del 25/02/1995
ha precisato che le condizioni generali per fruire di questa
agevolazione sono:
• Iscrizione al Registro generale del Volontariato di cui all’art. 6
della Legge 266/1991;
• La dimostrazione che i proventi derivanti dall’attività
marginale siano utilizzati totalmente per l’attività istituzionale
dell’organizzazione di volontariato.
• La dimostrazione dell’impiego istituzionale di questi proventi
può essere fornita mediante presentazione di un bilancio
corredato da una relazione sull’impiego dei proventi
dell’attività commerciale svolta.
38
FUND RAISING – ATTIVITA’ MARGINALI
Sanzioni
• Vedasi quanto previsto per la raccolta
occasionale di fondi
39
FUND RAISING – RACCOLTA OCASIONALE DI FONDI
RACCOLTA OCCASIONALE DI FONDI
Art. 143 c. 3 del DPR 917/1986 (TUIR);
CM n. 59/E del 31 ottobre 2007
Art. 143 del DPR 917/1986 (TUIR)
Al c. 3 stabilisce che non concorrono in ogni caso alla formazione
del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’art. 73:
a. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di
modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
40
FUND RAISING – RACCOLTA OCASIONALE DI FONDI
La Circolare Ministeriale n. 59/E ha precisato quanto segue:
• la raccolta di fondi deve essere occasionale ed in concomitanza con
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
• i beni ceduti in occasione della raccolta occasionale di fondi devono
essere di modico valore;
• per ogni evento va redatto entro 4 mesi un apposito rendiconto
comprensivo di relazione illustrata (art. 20 DPR 600/73);
• la relazione illustrata deve indicare gli ammontari raccolti per
singolo versamento e le somme destinate per singolo progetto;
• la maggior parte dei fondi raccolti deve essere destinata a
finanziare i progetti per i quali si effettua la raccolta;
• va posta attenzione all’assorbimento delle spese amministrative ed
ai costi imputati all’attività di raccolta;
• l’attività di controllo spetta all’Agenzia per le Onlus.
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FUND RAISING – RACCOLTA OCASIONALE DI FONDI
Sanzioni (Circolare Ministeriale n. 59/E)
• la principale é quella che sancisce la perdita di
qualifica di ente non commerciale/Onlus.
Sanzioni/conseguenze collegate alla perdita della
qualifica di ente non commerciale
• obbligo di devoluzione del patrimonio (procedura di cui all’art.
10 comma 1 lettera f) D.Lgs 460/97);
• inadempienze relative al mancato assolvimento della
Comunicazione EAS di cui all’art. 30 DL 185/2008;
• sanzioni pecuniarie per la fruizione dei benefici fiscali in
assenza dei prescritti requisiti (da Euro 1.033,00 a Euro
6.197,00);
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FUND RAISING – RACCOLTA OCASIONALE DI FONDI
ULTERIORI SANZIONI
• sanzioni pecuniarie per lo svolgimento di attivita’ diverse da
quelle consentite (da Euro 1.033,00 a Euro 6.197,00);
• distribuzione di utili in forma indiretta (da euro 1.033,00 a
Euro 6.197,00);
• non applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta di
Bollo, di Registro, Tassa di CC.GG.; Imposta sugli
Intrattenimenti;
• perdita del Contributo del cinque per mille.
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FUND RAISING – ATTIVITA’ CONNESSE
D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 (Legge istitutiva delle Onlus)
Le attività connesse delle Onlus non rappresentano vere e
proprie attività di fund raising in quanto spesso sono attività
necessarie alla realizzazione dell’attività istituzionale dell’ente
non profit. Tuttavia grazie alla normativa fiscale agevolata
possono rappresentare, in alcuni casi, vere e proprie
opportunità di autofinanziamento.
Art. 10 comma 5 D. Lgs 460/1997
• Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le
attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela
dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi
2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
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FUND RAISING – ATTIVITA’ CONNESSE
• L'esercizio delle attività connesse é consentito a
condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di
ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1,
le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66%
delle spese complessive dell'organizzazione.
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FUND RAISING – ATTIVITA’ CONNESSE
Art. 10 comma 1 D. Lgs 460/1997
Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
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FUND RAISING – ATTIVITA’ CONNESSE
• 6) sport dilettantistico;
• 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409;
• 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
• 9) promozione della cultura e dell'arte;
• 10) tutela dei diritti civili;
• 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
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FUND RAISING – TABELLA EROGAZIONE LIBERALI
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Art. 100, comma 2, lett. a, f, g, h, i, l, m, n, o, o bis
Deducibilità dal reddito di impresa dichiarato
nella misura massima di Euro 2.065,83 o del 2%
del reddito di impresa dichiarato.
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FUND RAISING
SPONSORIZZAZIONI
• SONO SEMPRE CONSIDERATE ATTIVITA’
COMMERCIALI
Sponsorizzazione contratto atipico ex art. 1322 codice civile avente natura patrimoniale (ex art. 1174 codice civile). Basta
che ci sia connessione tra evento non profit e marchio
dell’impresa sponsorizzata.
• OBBLIGANO AGLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE
• R.M. 88/E del 11 luglio 2005
• R.M. 356/E del 14 novembre 2002
• R.M 113/E del 14 luglio2000
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ADEMPIMENTI STATUTARI, FISCALI E DI RENDICONTAZIONE